12.2022.16
Mandato di patrocinio legale, restituzione di importi versati in eccesso, quantificazione e contestazione degli onorari
28 aprile 2022Italiano18 min
convenuto l’avv. AO 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud,
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.16/32
Lugano
28 aprile 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.25 della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud - promossa con petizione 9
dicembre 2019 da
AP
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
AO
1
con cui l’attore ha chiesto di
condannare il convenuto a fornire il dettaglio delle parcelle
legali da lui emesse (rendiconto) e a restituire
l’indebito incassato, quantificato in
almeno fr. 90'000.- (pretesa poi ridotta
in sede di conclusioni scritte a fr. 30'442.- oltre
interessi del 5% dal 19 agosto 2019);
pretese avversate dal convenuto con risposta
15 giugno 2020;
viste la decisione 1° ottobre 2020 con
cui il Pretore ha dichiarato irricevibile la richiesta
di rendiconto, e la decisione 20
dicembre 2021 con cui il medesimo giudice ha respinto
la domanda condannatoria;
appellante l’attore con atto di appello 1° febbraio 2022 avverso il
secondo giudizio, con
cui ne ha postulato in via principale la
riforma nel senso di accogliere la sua azione
condannatoria, porre le relative spese
processuali e le ripetibili (di almeno fr. 10'000.-) a
carico del convenuto e restituirgli la
cauzione da lui versata, e in via subordinata il suo
annullamento
e il rinvio dell’incarto al primo giudice per una nuova decisione, il tutto in
ogni caso con protesta delle spese giudiziarie di seconda sede;
considerate altresì l’istanza di
cauzione presentata dall’appellato in data 23 febbraio
2022, l’istanza di ammissione al
gratuito patrocinio inoltrata dall’appellante il 2 marzo
2022 e le relative osservazioni 8 marzo
2022 dell’appellato;
tenuto conto che l’appellato non ha
presentato una risposta all’impugnativa;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
L’avv. AO 1
ha assistito AP 1 in qualità di patrocinatore nell’ambito di svariate procedure
civili e penali, emettendo 5 parcelle legali tutte datate 20 novembre 2017, e
meglio per fr. 16'734.95 (doc. F1), fr. 13'407.75 (doc. F2),
fr. 1'323.- (doc. F3), fr. 8'928.70 (doc. F4) e fr. 52'373.30 (doc. F5).
B.
Previo
ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con petizione 9 dicembre 2019 AP 1 ha
convenuto l’avv. AO 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud,
postulando che fosse condannato a fornire il dettaglio delle parcelle legali da
lui emesse e a restituire l’indebito incassato, quantificato in almeno fr.
90'000.- e dipendente dall’esito della procedura istruttoria.
C.
Con istanza 2
gennaio 2020 il convenuto ha chiesto che la controparte fosse astretta al
pagamento di una cauzione per le spese ripetibili presumibili e
successivamente, con scritto 9 gennaio, la sospensione della procedura e del
termine per inoltrare una risposta in attesa di una decisione sul tema. La
procedura è stata sospesa con ordinanza 10 gennaio 2020.
D.
Con
osservazioni 27 gennaio 2020 l’attore si è opposto all’istanza di cauzione,
postulando l’ammissione al gratuito patrocinio. Con osservazioni 26 febbraio
2020 il convenuto si è riconfermato nella propria richiesta, contestando quella
avversa.
E.
Con decisione
2 marzo 2020 il Pretore ha accolto l’istanza di gratuito patrocinio
dell’attore, respingendo di conseguenza l’istanza di cauzione del convenuto e
riattivando la procedura.
F.
Con risposta 15
giugno 2020 l’avv. AO 1 si è opposto alla petizione, in particolare approfondendo
e sostanziando la sua pretesa a titolo di onorari mediante spiegazioni e la
produzione di alcuni documenti (schede contabili di cui ai doc. 4 e 6).
G.
Con ordinanza
15 giugno 2020, detta risposta è stata notificata all’attore, il quale tuttavia
ha rinunciato a presentare una replica.
H.
Con decisione
1° ottobre 2020 il Pretore ha dichiarato la domanda di rendiconto dell’attore irricevibile
in quanto non oggetto del tentativo di conciliazione e dunque non supportata da
una valida autorizzazione ad agire, rispettivamente non giustificata mediante
una domanda di mutazione dell’azione; ha altresì revocato il gratuito
patrocinio concessogli, essendo venute meno le probabilità di successo della
sua seconda pretesa (condannatoria) a fronte della mancata contestazione delle
allegazioni e delle prove del convenuto.
I.
L’attore si è
aggravato contro la decisione di revoca del gratuito patrocinio con reclamo 12
ottobre 2020, respinto dalla terza Camera civile del Tribunale d'appello
(IIICCA) con decisione passata in giudicato del 4 marzo 2021 (inc. 13.2020.104/105).
J.
Nel
frattempo, il convenuto ha presentato una nuova istanza di cauzione, questa
volta accolta dal Pretore con decisione 6 maggio 2021. La cauzione è stata
quantificata in fr. 4'000.- ed è stata versata dall’attore.
K.
Esperita
l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi scritti delle parti (ove
l’attore ha ridotto la propria pretesa a fr. 30'442.- oltre interessi del 5%
dal 19 agosto 2019), con decisione 20 dicembre 2021 il Pretore ha respinto l’azione
creditoria, ponendo a carico dell’attore le spese processuali (complessivi fr. 3’000.-,
con le spese di conciliazione di fr. 200.-) in ragione di 3/4 e per il restante
1/4 a carico del convenuto, e condannando il primo a versare al secondo delle
ripetibili parziali ridotte (indennità d’inconvenienza) quantificate in fr.
3'500.- (con conseguente sblocco della cauzione in favore del convenuto per
tale importo e restituzione dell’eccedenza di fr. 500.- all’attore).
L.
Con appello 1°
febbraio 2022 l’attore si è aggravato contro tale giudizio, chiedendone in via
principale la riforma nel senso di accogliere
la sua azione condannatoria, porre le spese giudiziarie di prima sede a carico
della controparte (con assegnazione in suo favore di ripetibili pari ad almeno
fr. 10'000.-) e restituirgli la cauzione da lui versata, e in via subordinata
il suo annullamento e il rinvio dell’incarto al primo giudice per una nuova
decisione, in ogni caso con protesta delle spese giudiziarie di seconda sede.
M.
Con istanza
23 febbraio 2022 l’appellato ha chiesto che alla controparte fosse imposto il
versamento di una cauzione per le ripetibili di seconda sede, con contestuale
sospensione del termine per presentare una risposta all’appello. Quest’ultima
richiesta è stata respinta con ordinanza 25 febbraio 2022.
N.
Con
osservazioni 2 marzo 2022 l’appellante si è opposto alla domanda della
controparte postulando l’ammissione al gratuito patrocinio nella sua forma
integrale (ivi comprese le spese già maturate).
O.
L’appellato
ha contestato la richiesta dell’appellante con osservazioni 8 marzo 2022. Per
contro, non ha presentato una risposta all’appello.
P.
Degli
argomenti delle parti si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di
diritto.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie, tale valore supera la soglia testé
menzionata e l’appello 1° febbraio 2022, presentato entro 30 giorni dalla
notifica della decisione impugnata (art. 311 CPC) è tempestivo.
2.
Prima di procedere alla
trattazione del gravame, occorre chinarsi sulle istanze di cauzione e di
gratuito patrocinio presentate dalle parti in causa.
Ha
diritto al gratuito patrocinio chiunque adempia alle due condizioni cumulative
di cui all’art. 117 CPC, ovvero chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari
(lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett.
b). Salvo casi eccezionali (che qui non
ricorrono), il gratuito patrocinio non può essere concesso con effetto
retroattivo (art. 119 cpv. 4 CPC; v.
anche IICCA del 12 marzo 2018, inc. 12.2017.137). Nella fattispecie, essendo il
gratuito patrocinio stato postulato solo successivamente all’introduzione
dell’appello e al versamento dell’anticipo, esso non potrebbe in ogni caso
coprire le spese già insorte. Poteva tuttalpiù rientrare in considerazione
l’esenzione dal prestare la cauzione (ritenuto che la relativa richiesta del
convenuto era di principio ammissibile anche in seconda sede, previa
motivazione dei presupposti di cui all’art. 99 CPC e del diritto a ottenere
un’indennità d’inconvenienza ex art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, cfr. IICCA del 22
giugno 2020, inc. 12.2020.1, consid. 7 e 8 e IICCA del 1° settembre 2020, inc.
12.2020.18). Ciononostante, avendo l’appellato rinunciato a presentare una
risposta all’appello, l’ipotetica attribuzione di un’indennità d’inconvenienza
neppure entra in linea di conto. Ne discende che la sua istanza di cauzione è
divenuta priva d’oggetto, così come l’istanza di gratuito patrocinio
dell’appellante (che sarebbe comunque stata da respingere per l’assente
probabilità di successo del gravame, come si dirà qui di seguito). Su entrambi
i temi, si prescinde dal prelievo di spese processuali (per il gratuito
patrocinio, v. anche l’art. 119 cpv. 6 CO). Rientrerebbe in considerazione
l’assegnazione di indennità per ripetibili (dal momento che ciascuna parte
aveva diritto di prendere posizione, come ha fatto, sulla richiesta della parte
avversa), ma alla luce dell’esito contrapposto delle due istanze, esse
risulterebbero vicendevolmente compensate, cosicché non se ne attribuisce
alcuna.
3.
L’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue
argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le
motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e
una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite
e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime. L’appellante
deve inoltre, sotto pena di inammissibilità, confrontarsi criticamente con
tutte le argomentazioni alternative e indipendenti addotte dal giudice, spiegando
perché sarebbero errate; l’appello può essere accolto soltanto se le critiche
volte contro tutte quelle argomentazioni risultano essere fondate: difatti, se
una sola di esse reggesse, le contestazioni delle altre si ridurrebbero a
semplici inammissibili critiche dei motivi della decisione dell’autorità
inferiore (IICCA del 5 ottobre 2018, inc. 12.2017.98; DTF 142 III 364
consid. 2.4).
4.
Con la decisione impugnata, il
Pretore ha innanzitutto rilevato che dopo la presentazione della petizione, con
annesse le fatture di cui trattasi (illustranti onorari, spese, IVA ed esborsi)
e la cartella contabile già in possesso dell’attore (doc. H, riferita alla fattura
doc. F5 attinente a una procedura penale), con la risposta il convenuto ha
evidenziato di avere pretese maggiori rispetto agli acconti già versati dalla
sua controparte, producendo tutte le pertinenti schede contabili, ove sono
registrate la data e il tipo di attività svolte per ciascuna procedura, le
spese ivi connesse, il tempo impiegato, gli esborsi e gli anticipi prestati.
Detta documentazione era chiara e comprensibile e permetteva di determinare,
mediante un semplice raffronto fra le fatture e le relative schede (distinte),
rispettivamente fra il dispendio orario e l’onorario complessivo, anche la relativa
tariffa oraria. Malgrado ciò, l’attore ha
rinunciato a presentare una replica e pertanto non ha contestato questi dati
(art. 55 CPC). In particolare, non ha contestato l’onorario orario applicato,
né che questo fosse stato previamente concordato, non ha evidenziato
quali informazioni fossero mancanti oppure non
evincibili dai documenti, o quali voci elencate nei vari dettagli fossero
errate, eccessive o riferite a prestazioni non effettuate. Egli si è piuttosto
limitato ad affermare in maniera generica, nella sua petizione e in relazione
alla scheda contabile in suo possesso, che la mole di lavoro non sarebbe
equivalsa a quanto fatturato. Le sue ulteriori censure, mosse solo in sede di
conclusioni, sono tardive e irricevibili, considerato in ogni caso che, a
differenza di quanto da lui sostenuto, i calcoli esposti dal convenuto erano
tutt’altro che incomprensibili e che tale generica censura non equivale a una
contestazione sostanziata. Peraltro, le schede contabili hanno trovato conferma
nell’audizione della teste B__________ (segretaria dell’avv. AO 1) e nell’interrogatorio
dello stesso avvocato. Il primo giudice ha aggiunto che non vi è traccia negli
atti di un’inesecuzione o di una cattiva esecuzione contrattuale, che tutte le
prestazioni sono precedenti al 27 luglio 2017 (data in cui prendeva effetto il
gratuito patrocinio concesso all’attore in sede penale) e che pure l’ammontare
degli acconti già versati (fr. 70'000.-) è rimasto incontestato. Infine il
Pretore, dopo aver rilevato che l’attore ha riconosciuto espressamente, nelle
sue conclusioni, un dispendio orario complessivo per i mandati di patrocinio di
258.
ore e l’insorgere di spese per fr. 3'438.-, ha osservato che anche volendo
prescindere dalle carenze processuali sopra evidenziate, discostarsi
dall’onorario orario utilizzato dal convenuto e applicare, in assenza di altri
validi parametri, quello di fr. 280.-/ora di cui all’art. 12 RTar oppure quello
di fr. 250.-/ora (già ritenuto congruo 20 anni orsono per pratiche semplici)
l’onorario (tenuto conto anche dell’IVA) sarebbe comunque maggiore agli acconti
versati dall’attore. La tariffa oraria di fr. 140.- suggerita da quest’ultimo
in sede di conclusioni è per contro manifestamente insufficiente rispetto a
quanto prevede l’uso in Ticino. Di qui la reiezione della petizione. Il primo
giudice ha comunque tenuto conto che prima dell’avvio della causa l’avvocato
aveva omesso di presentare al suo cliente il richiesto dettaglio per quanto
riguarda all’incirca la metà degli onorari pretesi e che quest’ultimo aveva
dunque (in parte) dei buoni motivi per agire in giudizio, moderando il
principio della soccombenza e caricando sul convenuto una porzione delle spese
(art. 107 cpv. 1 lett. b CPC).
5.
Con una prima censura l’appellante
ribadisce che, prima dell’avvio della causa e malgrado le sue insistenti e
legittime richieste, non è mai riuscito a visionare e dunque a verificare la
distinta degli onorari e delle spese relativa all’attività legale
complessivamente prestata dal suo avvocato, ciò che costituisce una chiara
violazione dell’obbligo di rendiconto (come peraltro già accertato dalla IIICCA).
Nondimeno, alla luce dell’irricevibilità della richiesta di rendiconto (v.
sopra, consid. H), la questione non ha un’influenza sull’esito del giudizio (ove
occorreva unicamente verificare, sulla base delle allegazioni e delle prove
agli atti, se l’attore avesse versato un indebito), se non sul tema della
ripartizione delle spese giudiziarie, questione già affrontata dal primo
giudice con delle conclusioni che non vengono censurate nel gravame.
6.
Per il resto, l’appellante non
contesta l’ammontare degli acconti da lui versati (fr. 70'000.-), né il dispendio
orario dell’avvocato (258 ore), né che le prestazioni elencate nelle distinte
siano state effettivamente eseguite e non siano viziate da negligenze
professionali. Le sue uniche censure riguardano il suo onere di contestazione e
l’ammontare della tariffa oraria.
7.
L’appellante rimprovera in
primo luogo al Pretore di avere a torto ammesso una sua carente contestazione
per la mancata presentazione della replica.
7.1
Come
già ricordato dal primo giudice, l’onere di contestazione impone che laddove il
creditore adduca ritualmente, nei suoi allegati introduttivi, l'ammontare
complessivo di una fattura (o di un conteggio) e rinvii per il dettaglio a una
specifica delle sue prestazioni chiara e completa, questa si considera ammessa
e non deve essere provata se la controparte non concretizza la sua censura indicando
con precisione le posizioni della stessa che contesta. Contestazioni globali
non bastano (DTF 144 III 519 consid. 5.2.2.1 e 5.2.2.3; IICCA del 26 novembre 2020, inc. 12.2020.71, consid. 10).
7.2
Quando
l’appellante sostiene che solamente l’istruttoria gli ha permesso di verificare
il dispendio orario e di quantificare, nel proprio memoriale conclusivo, la propria pretesa (fr.
30'442.-), la censura non può influire sull’esito del giudizio, siccome tutte
le relative informazioni sono state prodotte dal convenuto già con la risposta
(e dunque tempestivamente, contrariamente a quanto suggerito nel gravame),
sicché una contestazione avrebbe potuto e dovuto avvenire con la replica. È in
quella sede, e non solamente con le conclusioni, che l’attore avrebbe dovuto
sollevare i suoi dubbi. Il semplice fatto di aver evidenziato sin dall’inoltro
della causa che la distinta doc. H, ovvero l’unica in suo possesso, fosse
incomprensibile (poiché non conteneva la tariffa applicata) non è sufficiente; né
l’appellante può ora limitarsi a ribadire che a suo modo di vedere le distinte
fossero inconcludenti e che pertanto una replica sarebbe stata inutile, o che
il raffronto fra le fatture e i relativi dettagli fosse poco agevole, poiché
ciò costituisce la mera riproposizione di una tesi soggettiva in contrapposizione
con la conclusione pretorile, motivata e del tutto condivisibile, secondo cui
tutte le necessarie informazioni erano facilmente estrapolabili dai documenti
prodotti. Ne discende che, sul tema, la decisione di primo grado resiste alla
critica.
8.
In secondo
luogo l’appellante, richiamandosi all’art. 153 cpv. 2 CPC (secondo cui anche in
presenza di un fatto non controverso, il giudice può d’ufficio raccogliere
prove qualora sussistano notevoli dubbi) ritiene che, anche nella denegata
ipotesi di un’insufficiente contestazione, il Pretore non avrebbe dovuto
confermare le tariffe esposte dall’avvocato. Difatti, l’istruttoria ha
dimostrato che fra le parti non è stato raggiunto un accordo sull’ammontare
degli onorari, né il convenuto lo ha mai preteso. Quest’ultimo peraltro non ha
fatturato le sue prestazioni mediante una tariffa unitaria, bensì ha applicato di volta in volta delle
tariffe differenziate in assenza di spiegazioni. Alcune di esse, e meglio
quella applicata alla parcella di cui al doc. F1, ammontante a fr. 450.-/ora, e
quella relativa al doc. F2, pari a fr. 500.-/ora (e ciò malgrado la causa
avesse un valore litigioso inferiore rispetto alla prima) sarebbero inoltre
esorbitanti e palesemente insostenibili. Il Pretore non avrebbe dovuto
limitarsi a considerarle accettate, ma avrebbe piuttosto dovuto costatare una lacuna
contrattuale in merito alla retribuzione del mandatario e ricercare l’ipotetica
volontà delle parti in applicazione dell’art. 18 CO. Per l’appellante, un’equa
retribuzione sarebbe corrisposta a fr. 36'120.- (fr. 140.-/ora x 258 ore) oltre
a fr. 3'438.- per le spese, con il suo conseguente diritto alla restituzione di
un indebito pari a fr. 30'442.-.
8.1
Ora, le suesposte censure relative
all’ammontare degli onorari e all’applicazione di tariffe differenziate
avrebbero come detto potuto e dovuto essere esposte tempestivamente in prima
sede, per mezzo di una replica. In loro assenza, il convenuto non era tenuto a fornire ulteriori
spiegazioni. Comunque sia, esse non possono scalfire il giudizio di prima sede.
8.2
Per il mandatario, una remunerazione
è dovuta se è stata convenuta o è prevista dall’uso (art. 394 cpv. 3 CO). A fronte di una pacifica onerosità,
come nella fattispecie, delle prestazioni, anche se le parti non si sono
accordate né sull’ammontare, né sulla modalità di calcolo della remunerazione,
il mandatario ha nondimeno diritto alla remunerazione usuale. Qualora sia
possibile, il giudice deve dunque determinare la mercede fondandosi sull’uso (IICCA del 29 novembre 2018,
inc. 12.2016.166, consid. 11), ciò che il Pretore ha fatto nel caso concreto e che l’appellante
omette di considerare. Il suo riferimento a una tariffa oraria di fr. 140.-/ora
è del tutto irricevibile poiché riproposta acriticamente in questa sede dopo
che il primo giudice l’aveva già scartata. L’appellante non spiega poi per
quale motivo questi non
potesse fare affidamento sulla tariffa oraria di cui all’art. 12 RTar (fr.
280.-/ora) o su quella di fr. 250.-/ora. Né contesta che applicando l’una o
l’altra tariffa a un dispendio orario di 258 ore, e tenendo conto anche
dell’IVA e delle spese, l’onorario spettante all’avvocato supererebbe in ogni
caso gli acconti già versati, ciò che esclude una pretesa di restituzione. Avendo
il Pretore fondato la reiezione della petizione anche su questa motivazione
indipendente, oltre che su quella dell’insufficiente contestazione, e omettendo
l’appellante qualsiasi confronto con questo aspetto, il suo gravame non si
appalesa unicamente infondato, ma pure irricevibile.
9.
Per tutti questi motivi, l’appello
dev’essere dichiarato irricevibile, con conseguente conferma della decisione
impugnata. Il valore litigioso della presente
controversia (determinante anche in caso di ricorso al Tribunale federale) ammonta
a fr. 30'442.-.
10.
Le spese giudiziarie di
seconda sede seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le
spese processuali sono fissate in fr. 2’500.- (art. 2, 7 e 13 LTG). Non si
assegnano ripetibili o indennità all’appellato, che non ha presentato una
risposta.
11.
Terminando la controversia con
un giudizio di inammissibilità e non ponendo la medesima questioni di principio
o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa
Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 e
lett. b n. 3 LOG).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le spese l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
1. L’appello 1° febbraio 2022 di AP 1 è
irricevibile.
2. Le spese processuali della procedura
d’appello, pari a fr. 2’500.-, sono a carico dell’appellante. Non si assegnano
ripetibili.
3. L’istanza di cauzione 23 febbraio 2022
di AO 1 è priva di oggetto.
§ Non si prelevano spese e non si
assegnano ripetibili.
4. L’istanza
di ammissione al gratuito patrocinio presentata da AP 1 il 2 marzo 2022 è priva
d’oggetto.
§
Non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili.
5. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).