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Decisione

12.2022.16

Mandato di patrocinio legale, restituzione di importi versati in eccesso, quantificazione e contestazione degli onorari

28 aprile 2022Italiano18 min

convenuto l’avv. AO 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud,

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.16/32

Lugano

28 aprile 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.25 della

Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud - promossa con petizione 9

dicembre 2019 da

AP

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

AO

1

con cui l’attore ha chiesto di

condannare il convenuto a fornire il dettaglio delle parcelle

legali da lui emesse (rendiconto) e a restituire

l’indebito incassato, quantificato in

almeno fr. 90'000.- (pretesa poi ridotta

in sede di conclusioni scritte a fr. 30'442.- oltre

interessi del 5% dal 19 agosto 2019);

pretese avversate dal convenuto con risposta

15 giugno 2020;

viste la decisione 1° ottobre 2020 con

cui il Pretore ha dichiarato irricevibile la richiesta

di rendiconto, e la decisione 20

dicembre 2021 con cui il medesimo giudice ha respinto

la domanda condannatoria;

appellante l’attore con atto di appello 1° febbraio 2022 avverso il

secondo giudizio, con

cui ne ha postulato in via principale la

riforma nel senso di accogliere la sua azione

condannatoria, porre le relative spese

processuali e le ripetibili (di almeno fr. 10'000.-) a

carico del convenuto e restituirgli la

cauzione da lui versata, e in via subordinata il suo

annullamento

e il rinvio dell’incarto al primo giudice per una nuova decisione, il tutto in

ogni caso con protesta delle spese giudiziarie di seconda sede;

considerate altresì l’istanza di

cauzione presentata dall’appellato in data 23 febbraio

2022, l’istanza di ammissione al

gratuito patrocinio inoltrata dall’appellante il 2 marzo

2022 e le relative osservazioni 8 marzo

2022 dell’appellato;

tenuto conto che l’appellato non ha

presentato una risposta all’impugnativa;

letti ed esaminati gli atti e i

documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

L’avv. AO 1

ha assistito AP 1 in qualità di patrocinatore nell’ambito di svariate procedure

civili e penali, emettendo 5 parcelle legali tutte datate 20 novembre 2017, e

meglio per fr. 16'734.95 (doc. F1), fr. 13'407.75 (doc. F2),

fr. 1'323.- (doc. F3), fr. 8'928.70 (doc. F4) e fr. 52'373.30 (doc. F5).

B.

Previo

ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con petizione 9 dicembre 2019 AP 1 ha

convenuto l’avv. AO 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud,

postulando che fosse condannato a fornire il dettaglio delle parcelle legali da

lui emesse e a restituire l’indebito incassato, quantificato in almeno fr.

90'000.- e dipendente dall’esito della procedura istruttoria.

C.

Con istanza 2

gennaio 2020 il convenuto ha chiesto che la controparte fosse astretta al

pagamento di una cauzione per le spese ripetibili presumibili e

successivamente, con scritto 9 gennaio, la sospensione della procedura e del

termine per inoltrare una risposta in attesa di una decisione sul tema. La

procedura è stata sospesa con ordinanza 10 gennaio 2020.

D.

Con

osservazioni 27 gennaio 2020 l’attore si è opposto all’istanza di cauzione,

postulando l’ammissione al gratuito patrocinio. Con osservazioni 26 febbraio

2020 il convenuto si è riconfermato nella propria richiesta, contestando quella

avversa.

E.

Con decisione

2 marzo 2020 il Pretore ha accolto l’istanza di gratuito patrocinio

dell’attore, respingendo di conseguenza l’istanza di cauzione del convenuto e

riattivando la procedura.

F.

Con risposta 15

giugno 2020 l’avv. AO 1 si è opposto alla petizione, in particolare approfondendo

e sostanziando la sua pretesa a titolo di onorari mediante spiegazioni e la

produzione di alcuni documenti (schede contabili di cui ai doc. 4 e 6).

G.

Con ordinanza

15 giugno 2020, detta risposta è stata notificata all’attore, il quale tuttavia

ha rinunciato a presentare una replica.

H.

Con decisione

1° ottobre 2020 il Pretore ha dichiarato la domanda di rendiconto dell’attore irricevibile

in quanto non oggetto del tentativo di conciliazione e dunque non supportata da

una valida autorizzazione ad agire, rispettivamente non giustificata mediante

una domanda di mutazione dell’azione; ha altresì revocato il gratuito

patrocinio concessogli, essendo venute meno le probabilità di successo della

sua seconda pretesa (condannatoria) a fronte della mancata contestazione delle

allegazioni e delle prove del convenuto.

I.

L’attore si è

aggravato contro la decisione di revoca del gratuito patrocinio con reclamo 12

ottobre 2020, respinto dalla terza Camera civile del Tribunale d'appello

(IIICCA) con decisione passata in giudicato del 4 marzo 2021 (inc. 13.2020.104/105).

J.

Nel

frattempo, il convenuto ha presentato una nuova istanza di cauzione, questa

volta accolta dal Pretore con decisione 6 maggio 2021. La cauzione è stata

quantificata in fr. 4'000.- ed è stata versata dall’attore.

K.

Esperita

l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi scritti delle parti (ove

l’attore ha ridotto la propria pretesa a fr. 30'442.- oltre interessi del 5%

dal 19 agosto 2019), con decisione 20 dicembre 2021 il Pretore ha respinto l’azione

creditoria, ponendo a carico dell’attore le spese processuali (complessivi fr. 3’000.-,

con le spese di conciliazione di fr. 200.-) in ragione di 3/4 e per il restante

1/4 a carico del convenuto, e condannando il primo a versare al secondo delle

ripetibili parziali ridotte (indennità d’inconvenienza) quantificate in fr.

3'500.- (con conseguente sblocco della cauzione in favore del convenuto per

tale importo e restituzione dell’eccedenza di fr. 500.- all’attore).

L.

Con appello 1°

febbraio 2022 l’attore si è aggravato contro tale giudizio, chiedendone in via

principale la riforma nel senso di accogliere

la sua azione condannatoria, porre le spese giudiziarie di prima sede a carico

della controparte (con assegnazione in suo favore di ripetibili pari ad almeno

fr. 10'000.-) e restituirgli la cauzione da lui versata, e in via subordinata

il suo annullamento e il rinvio dell’incarto al primo giudice per una nuova

decisione, in ogni caso con protesta delle spese giudiziarie di seconda sede.

M.

Con istanza

23 febbraio 2022 l’appellato ha chiesto che alla controparte fosse imposto il

versamento di una cauzione per le ripetibili di seconda sede, con contestuale

sospensione del termine per presentare una risposta all’appello. Quest’ultima

richiesta è stata respinta con ordinanza 25 febbraio 2022.

N.

Con

osservazioni 2 marzo 2022 l’appellante si è opposto alla domanda della

controparte postulando l’ammissione al gratuito patrocinio nella sua forma

integrale (ivi comprese le spese già maturate).

O.

L’appellato

ha contestato la richiesta dell’appellante con osservazioni 8 marzo 2022. Per

contro, non ha presentato una risposta all’appello.

P.

Degli

argomenti delle parti si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di

diritto.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie, tale valore supera la soglia testé

menzionata e l’appello 1° febbraio 2022, presentato entro 30 giorni dalla

notifica della decisione impugnata (art. 311 CPC) è tempestivo.

2.

Prima di procedere alla

trattazione del gravame, occorre chinarsi sulle istanze di cauzione e di

gratuito patrocinio presentate dalle parti in causa.

Ha

diritto al gratuito patrocinio chiunque adempia alle due condizioni cumulative

di cui all’art. 117 CPC, ovvero chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari

(lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett.

b). Salvo casi eccezionali (che qui non

ricorrono), il gratuito patrocinio non può essere concesso con effetto

retroattivo (art. 119 cpv. 4 CPC; v.

anche IICCA del 12 marzo 2018, inc. 12.2017.137). Nella fattispecie, essendo il

gratuito patrocinio stato postulato solo successivamente all’introduzione

dell’appello e al versamento dell’anticipo, esso non potrebbe in ogni caso

coprire le spese già insorte. Poteva tuttalpiù rientrare in considerazione

l’esenzione dal prestare la cauzione (ritenuto che la relativa richiesta del

convenuto era di principio ammissibile anche in seconda sede, previa

motivazione dei presupposti di cui all’art. 99 CPC e del diritto a ottenere

un’indennità d’inconvenienza ex art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, cfr. IICCA del 22

giugno 2020, inc. 12.2020.1, consid. 7 e 8 e IICCA del 1° settembre 2020, inc.

12.2020.18). Ciononostante, avendo l’appellato rinunciato a presentare una

risposta all’appello, l’ipotetica attribuzione di un’indennità d’inconvenienza

neppure entra in linea di conto. Ne discende che la sua istanza di cauzione è

divenuta priva d’oggetto, così come l’istanza di gratuito patrocinio

dell’appellante (che sarebbe comunque stata da respingere per l’assente

probabilità di successo del gravame, come si dirà qui di seguito). Su entrambi

i temi, si prescinde dal prelievo di spese processuali (per il gratuito

patrocinio, v. anche l’art. 119 cpv. 6 CO). Rientrerebbe in considerazione

l’assegnazione di indennità per ripetibili (dal momento che ciascuna parte

aveva diritto di prendere posizione, come ha fatto, sulla richiesta della parte

avversa), ma alla luce dell’esito contrapposto delle due istanze, esse

risulterebbero vicendevolmente compensate, cosicché non se ne attribuisce

alcuna.

3.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e

una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite

e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime. L’appellante

deve inoltre, sotto pena di inammissibilità, confrontarsi criticamente con

tutte le argomentazioni alternative e indipendenti addotte dal giudice, spiegando

perché sarebbero errate; l’appello può essere accolto soltanto se le critiche

volte contro tutte quelle argomentazioni risultano essere fondate: difatti, se

una sola di esse reggesse, le contestazioni delle altre si ridurrebbero a

semplici inammissibili critiche dei motivi della decisione dell’autorità

inferiore (IICCA del 5 ottobre 2018, inc. 12.2017.98; DTF 142 III 364

consid. 2.4).

4.

Con la decisione impugnata, il

Pretore ha innanzitutto rilevato che dopo la presentazione della petizione, con

annesse le fatture di cui trattasi (illustranti onorari, spese, IVA ed esborsi)

e la cartella contabile già in possesso dell’attore (doc. H, riferita alla fattura

doc. F5 attinente a una procedura penale), con la risposta il convenuto ha

evidenziato di avere pretese maggiori rispetto agli acconti già versati dalla

sua controparte, producendo tutte le pertinenti schede contabili, ove sono

registrate la data e il tipo di attività svolte per ciascuna procedura, le

spese ivi connesse, il tempo impiegato, gli esborsi e gli anticipi prestati.

Detta documentazione era chiara e comprensibile e permetteva di determinare,

mediante un semplice raffronto fra le fatture e le relative schede (distinte),

rispettivamente fra il dispendio orario e l’onorario complessivo, anche la relativa

tariffa oraria. Malgrado ciò, l’attore ha

rinunciato a presentare una replica e pertanto non ha contestato questi dati

(art. 55 CPC). In particolare, non ha contestato l’onorario orario applicato,

né che questo fosse stato previamente concordato, non ha evidenziato

quali informazioni fossero mancanti oppure non

evincibili dai documenti, o quali voci elencate nei vari dettagli fossero

errate, eccessive o riferite a prestazioni non effettuate. Egli si è piuttosto

limitato ad affermare in maniera generica, nella sua petizione e in relazione

alla scheda contabile in suo possesso, che la mole di lavoro non sarebbe

equivalsa a quanto fatturato. Le sue ulteriori censure, mosse solo in sede di

conclusioni, sono tardive e irricevibili, considerato in ogni caso che, a

differenza di quanto da lui sostenuto, i calcoli esposti dal convenuto erano

tutt’altro che incomprensibili e che tale generica censura non equivale a una

contestazione sostanziata. Peraltro, le schede contabili hanno trovato conferma

nell’audizione della teste B__________ (segretaria dell’avv. AO 1) e nell’interrogatorio

dello stesso avvocato. Il primo giudice ha aggiunto che non vi è traccia negli

atti di un’inesecuzione o di una cattiva esecuzione contrattuale, che tutte le

prestazioni sono precedenti al 27 luglio 2017 (data in cui prendeva effetto il

gratuito patrocinio concesso all’attore in sede penale) e che pure l’ammontare

degli acconti già versati (fr. 70'000.-) è rimasto incontestato. Infine il

Pretore, dopo aver rilevato che l’attore ha riconosciuto espressamente, nelle

sue conclusioni, un dispendio orario complessivo per i mandati di patrocinio di

258.

ore e l’insorgere di spese per fr. 3'438.-, ha osservato che anche volendo

prescindere dalle carenze processuali sopra evidenziate, discostarsi

dall’onorario orario utilizzato dal convenuto e applicare, in assenza di altri

validi parametri, quello di fr. 280.-/ora di cui all’art. 12 RTar oppure quello

di fr. 250.-/ora (già ritenuto congruo 20 anni orsono per pratiche semplici)

l’onorario (tenuto conto anche dell’IVA) sarebbe comunque maggiore agli acconti

versati dall’attore. La tariffa oraria di fr. 140.- suggerita da quest’ultimo

in sede di conclusioni è per contro manifestamente insufficiente rispetto a

quanto prevede l’uso in Ticino. Di qui la reiezione della petizione. Il primo

giudice ha comunque tenuto conto che prima dell’avvio della causa l’avvocato

aveva omesso di presentare al suo cliente il richiesto dettaglio per quanto

riguarda all’incirca la metà degli onorari pretesi e che quest’ultimo aveva

dunque (in parte) dei buoni motivi per agire in giudizio, moderando il

principio della soccombenza e caricando sul convenuto una porzione delle spese

(art. 107 cpv. 1 lett. b CPC).

5.

Con una prima censura l’appellante

ribadisce che, prima dell’avvio della causa e malgrado le sue insistenti e

legittime richieste, non è mai riuscito a visionare e dunque a verificare la

distinta degli onorari e delle spese relativa all’attività legale

complessivamente prestata dal suo avvocato, ciò che costituisce una chiara

violazione dell’obbligo di rendiconto (come peraltro già accertato dalla IIICCA).

Nondimeno, alla luce dell’irricevibilità della richiesta di rendiconto (v.

sopra, consid. H), la questione non ha un’influenza sull’esito del giudizio (ove

occorreva unicamente verificare, sulla base delle allegazioni e delle prove

agli atti, se l’attore avesse versato un indebito), se non sul tema della

ripartizione delle spese giudiziarie, questione già affrontata dal primo

giudice con delle conclusioni che non vengono censurate nel gravame.

6.

Per il resto, l’appellante non

contesta l’ammontare degli acconti da lui versati (fr. 70'000.-), né il dispendio

orario dell’avvocato (258 ore), né che le prestazioni elencate nelle distinte

siano state effettivamente eseguite e non siano viziate da negligenze

professionali. Le sue uniche censure riguardano il suo onere di contestazione e

l’ammontare della tariffa oraria.

7.

L’appellante rimprovera in

primo luogo al Pretore di avere a torto ammesso una sua carente contestazione

per la mancata presentazione della replica.

7.1

Come

già ricordato dal primo giudice, l’onere di contestazione impone che laddove il

creditore adduca ritualmente, nei suoi allegati introduttivi, l'ammontare

complessivo di una fattura (o di un conteggio) e rinvii per il dettaglio a una

specifica delle sue prestazioni chiara e completa, questa si considera ammessa

e non deve essere provata se la controparte non concretizza la sua censura indicando

con precisione le posizioni della stessa che contesta. Contestazioni globali

non bastano (DTF 144 III 519 consid. 5.2.2.1 e 5.2.2.3; IICCA del 26 novembre 2020, inc. 12.2020.71, consid. 10).

7.2

Quando

l’appellante sostiene che solamente l’istruttoria gli ha permesso di verificare

il dispendio orario e di quantificare, nel proprio memoriale conclusivo, la propria pretesa (fr.

30'442.-), la censura non può influire sull’esito del giudizio, siccome tutte

le relative informazioni sono state prodotte dal convenuto già con la risposta

(e dunque tempestivamente, contrariamente a quanto suggerito nel gravame),

sicché una contestazione avrebbe potuto e dovuto avvenire con la replica. È in

quella sede, e non solamente con le conclusioni, che l’attore avrebbe dovuto

sollevare i suoi dubbi. Il semplice fatto di aver evidenziato sin dall’inoltro

della causa che la distinta doc. H, ovvero l’unica in suo possesso, fosse

incomprensibile (poiché non conteneva la tariffa applicata) non è sufficiente; né

l’appellante può ora limitarsi a ribadire che a suo modo di vedere le distinte

fossero inconcludenti e che pertanto una replica sarebbe stata inutile, o che

il raffronto fra le fatture e i relativi dettagli fosse poco agevole, poiché

ciò costituisce la mera riproposizione di una tesi soggettiva in contrapposizione

con la conclusione pretorile, motivata e del tutto condivisibile, secondo cui

tutte le necessarie informazioni erano facilmente estrapolabili dai documenti

prodotti. Ne discende che, sul tema, la decisione di primo grado resiste alla

critica.

8.

In secondo

luogo l’appellante, richiamandosi all’art. 153 cpv. 2 CPC (secondo cui anche in

presenza di un fatto non controverso, il giudice può d’ufficio raccogliere

prove qualora sussistano notevoli dubbi) ritiene che, anche nella denegata

ipotesi di un’insufficiente contestazione, il Pretore non avrebbe dovuto

confermare le tariffe esposte dall’avvocato. Difatti, l’istruttoria ha

dimostrato che fra le parti non è stato raggiunto un accordo sull’ammontare

degli onorari, né il convenuto lo ha mai preteso. Quest’ultimo peraltro non ha

fatturato le sue prestazioni mediante una tariffa unitaria, bensì ha applicato di volta in volta delle

tariffe differenziate in assenza di spiegazioni. Alcune di esse, e meglio

quella applicata alla parcella di cui al doc. F1, ammontante a fr. 450.-/ora, e

quella relativa al doc. F2, pari a fr. 500.-/ora (e ciò malgrado la causa

avesse un valore litigioso inferiore rispetto alla prima) sarebbero inoltre

esorbitanti e palesemente insostenibili. Il Pretore non avrebbe dovuto

limitarsi a considerarle accettate, ma avrebbe piuttosto dovuto costatare una lacuna

contrattuale in merito alla retribuzione del mandatario e ricercare l’ipotetica

volontà delle parti in applicazione dell’art. 18 CO. Per l’appellante, un’equa

retribuzione sarebbe corrisposta a fr. 36'120.- (fr. 140.-/ora x 258 ore) oltre

a fr. 3'438.- per le spese, con il suo conseguente diritto alla restituzione di

un indebito pari a fr. 30'442.-.

8.1

Ora, le suesposte censure relative

all’ammontare degli onorari e all’applicazione di tariffe differenziate

avrebbero come detto potuto e dovuto essere esposte tempestivamente in prima

sede, per mezzo di una replica. In loro assenza, il convenuto non era tenuto a fornire ulteriori

spiegazioni. Comunque sia, esse non possono scalfire il giudizio di prima sede.

8.2

Per il mandatario, una remunerazione

è dovuta se è stata convenuta o è prevista dall’uso (art. 394 cpv. 3 CO). A fronte di una pacifica onerosità,

come nella fattispecie, delle prestazioni, anche se le parti non si sono

accordate né sull’ammontare, né sulla modalità di calcolo della remunerazione,

il mandatario ha nondimeno diritto alla remunerazione usuale. Qualora sia

possibile, il giudice deve dunque determinare la mercede fondandosi sull’uso (IICCA del 29 novembre 2018,

inc. 12.2016.166, consid. 11), ciò che il Pretore ha fatto nel caso concreto e che l’appellante

omette di considerare. Il suo riferimento a una tariffa oraria di fr. 140.-/ora

è del tutto irricevibile poiché riproposta acriticamente in questa sede dopo

che il primo giudice l’aveva già scartata. L’appellante non spiega poi per

quale motivo questi non

potesse fare affidamento sulla tariffa oraria di cui all’art. 12 RTar (fr.

280.-/ora) o su quella di fr. 250.-/ora. Né contesta che applicando l’una o

l’altra tariffa a un dispendio orario di 258 ore, e tenendo conto anche

dell’IVA e delle spese, l’onorario spettante all’avvocato supererebbe in ogni

caso gli acconti già versati, ciò che esclude una pretesa di restituzione. Avendo

il Pretore fondato la reiezione della petizione anche su questa motivazione

indipendente, oltre che su quella dell’insufficiente contestazione, e omettendo

l’appellante qualsiasi confronto con questo aspetto, il suo gravame non si

appalesa unicamente infondato, ma pure irricevibile.

9.

Per tutti questi motivi, l’appello

dev’essere dichiarato irricevibile, con conseguente conferma della decisione

impugnata. Il valore litigioso della presente

controversia (determinante anche in caso di ricorso al Tribunale federale) ammonta

a fr. 30'442.-.

10.

Le spese giudiziarie di

seconda sede seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le

spese processuali sono fissate in fr. 2’500.- (art. 2, 7 e 13 LTG). Non si

assegnano ripetibili o indennità all’appellato, che non ha presentato una

risposta.

11.

Terminando la controversia con

un giudizio di inammissibilità e non ponendo la medesima questioni di principio

o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa

Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 e

lett. b n. 3 LOG).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

1. L’appello 1° febbraio 2022 di AP 1 è

irricevibile.

2. Le spese processuali della procedura

d’appello, pari a fr. 2’500.-, sono a carico dell’appellante. Non si assegnano

ripetibili.

3. L’istanza di cauzione 23 febbraio 2022

di AO 1 è priva di oggetto.

§ Non si prelevano spese e non si

assegnano ripetibili.

4. L’istanza

di ammissione al gratuito patrocinio presentata da AP 1 il 2 marzo 2022 è priva

d’oggetto.

§

Non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili.

5. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Sud

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).