12.2022.162
Azione di accertamento dell'inesistenza del debito - società estera fallita - capacità processuale
24 aprile 2023Italiano19 min
liquidazione AO 1, ha condannato l’avv. AP 1, solidalmente con M__________ C__________
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.162
Lugano
24 aprile 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2022.111 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2, promossa con petizione 7 giugno 2022 da
AP
1
patrocinato dall’avv. PA 1
contro
AO
1 (CAM)
già patrocinata dall’avv. PA
2
con cui l’attore ha chiesto:
in via preliminare
1. E’ fatto ordine
alla convenuta AO 1, __________ (Camerun), nel termine di 30 giorni, di
dimostrare mediante documenti ufficiali che
a. Essa ha scelto
il proprio recapito in Svizzera ai sensi dell’art. 140 CPC presso l’avv. PA 2, __________,
__________;
b. L’avv. PA 2, __________,
è autorizzato a patrocinare la convenuta nel presente procedimento pendente
dinanzi al Pretore di Lugano; in caso affermativo, sia tenuto a presentare una
procura scritta validamente firmata e la prova che egli è abilitato a
rappresentare la convenuta dinanzi ai tribunali svizzeri; in caso contrario, la
convenuta dovrà indicare da chi sarà patrocinata nel procedimento;
c. La convenuta AO
1 è tuttora esistente, attiva e legittimata a far valere pretese nei confronti
dell’attore rispettivamente a riscuotere dall’attore presunte pretese derivanti
dalla gestione o dalla liquidazione della ex AO 1, in particolare dalla citata
sentenza del 25 gennaio 2018; analogamente, che le presunte pretese di cui al
“dispositivo” della citata sentenza non sono né prescritte né cedute a terzi o
trasferite a terzi per legge, né sono scadute;
d. Quali persone
(da specificare con nome e indirizzo) sono oggi autorizzate a rilasciare
dichiarazioni legalmente vincolanti e a firmare documenti vincolanti per conto
della convenuta; l’autorizzazione alla rappresentanza della convenuta deve
essere comprovata da un documento emanante da un tribunale competente.
In via principale
1. La petizione è
accolta.
Di conseguenza:
i.
È accertata l’inesistenza di qualsiasi debito del sig. AP 1 nei
confronti di AO 1, __________ (Camerun) o di qualsiasi suo successore legale;
ii.
È accertato che l’attore non è obbligato ad alcuna prestazione
pecuniaria o di altra natura sulla base del Jugement civil (n. 70) du 25
janvier 2018 du Court d’Appel du Centre, Tribunal de Grande Instance du
Mfoundi, Section civile et commerciale, dans l’affaire AO 1 c. la Société G__________,
Maitre AP 1, M__________ C__________ e Dame A__________ M__________ in tema di
Assignation aux fins de comblement du passif;
iii.
È accertata la nullità e l’inefficacia della “sentenza” indicata al
punto precedente del petitum in quanto viola il diritto dell’attore ad
un processo equo, in particolare il diritto di essere sentito (tra l’altro art.
6 cifra 1 CEDU, art. 14 cpv. 1 e art. 26 Patto ONU II, art. 29 cpv. 1 e 2 e
art. 30 Cost.), il diritto alla parità di trattamento e la violazione del
divieto di discriminazione (tra l’altro art. 14 CEDU; art. 2 cpv. 1 e art 14
patto ONU II, art. 8 e art. 30 Cost.);
iv.
E’ accertato che l’attore non ha partecipato, né per sé né come presunto
rappresentante di G__________ al processo che ha portato all’emanazione della
citata “sentenza” della Cour d’Appel du Centre, Tribunal de Grande Instance du
Mfoundi del 25 gennaio 2018, che non gli sono mai stati notificati gli atti
introduttivi del procedimento e neppure tutti gli altri atti processuali prima
dell’avvio del procedimento esecutivo e neppure tutti gli altri atti
processuali prima dell’avvio del procedimento esecutivo nel 2020, e che alcun
atto processuale (né gli atti introduttivi né la sentenza 25 gennaio 2018) gli
è mai stato notificato sino ad oggi nelle forme dell’assistenza giudiziaria
internazionale (o anche irregolarmente con altri mezzi), e che gli è stata
negata la possibilità di esprimersi sull’oggetto del procedimento e sulle
richieste della convenuta;
v.
E’ accertato e ordinato che la suddetta sentenza non può essere
riconosciuta o eseguita in Svizzera, né ha altri effetti nei confronti
dell’attore, in particolare non ha l’effetto di interrompere la prescrizione,
non ha l’effetto di stabilire una responsabilità solidale a carico dell’attore,
né ha gli effetti di un documento pubblico (ad esempio per quanto riguarda le
constatazioni sui fatti);
vi.
Ai sensi dell’art. 85a LEF, il PE n. __________48 di data 22 aprile 2020
dell’UE di Lugano è annullato e cancellato dal registro delle esecuzioni. ;
causa della quale la
convenuta si è completamente disinteressata, lasciando scadere infruttuosi
tutti i termini che le sono stati assegnati dal Pretore, compreso quello
suppletorio per la risposta ai sensi dell’art. 223 CPC, e che il primo giudice
ha evaso con decisione 14 ottobre 2022 con la quale ha dichiarato inammissibile
la petizione;
appellante l’attore
con appello 16 novembre 2022, con cui chiede in via principale la riforma della
decisione impugnata nel senso di accogliere la petizione nella sua pretesa
formulata pure “in via principale”, e in via subordinata di accertare che è
dato un interesse giuridico dell’appellante ad ottenere un giudizio di merito
in ordine all’azione di accertamento negativo in disamina nonché ordinare il
suo annullamento e il rinvio dell’incarto al Pretore affinché entri nel merito
della causa e proceda all’accertamento dei fatti indicati nei considerandi
d’appello, con protesta di spese e ripetibili;
mentre il rappresentante
pro tempore della convenuta non ha ritirato lo scritto raccomandato di
notificazione e dunque non ha interposto osservazioni;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Con decisione 25 gennaio 2018 il Tribunal de Grande Instance di
Mfoundi (Camerun), sezione civile e commerciale, statuendo nel contesto di
un’azione per responsabilità degli organi societari promossa dalla società in
liquidazione AO 1, ha condannato l’avv. AP 1, solidalmente con M__________ C__________
(già deceduto da 4 anni al momento della causa), A__________ M__________ e G__________,
a riversare nelle casse societarie 7’984’562'620 Franchi CFA (Franco delle
Colonie Francesi d’Africa, doc. B), importo pari al passivo della società in
fallimento.
B.
In base a quanto da lui sostenuto nella petizione, l’avv. AP 1
aveva, nel periodo sino al 28 dicembre 2007, rappresentato la società G__________
con sede nelle Isole Vergini Britanniche (BVI) nel consiglio di amministrazione
della società AO 1 con sede a __________ (Camerun). Membro del Consiglio di
amministrazione sarebbe quindi stata la società delle BVI e non l’attore come
persona fisica, consentendo l’ordinamento camerunese (differentemente da quanto
avviene in Svizzera) l’assunzione di una simile carica anche a persone
giuridiche.
C.
In data 22 aprile 2020 la convenuta, rappresentata dall’avvocato
parigino P__________ W__________, ha posto in esecuzione il suddetto importo
facendo notificare all’attore dall’Ufficio esecuzione di Lugano, il giorno
seguente, il PE n. __________48 per l’importo di fr. 13'059'851.52 (doc. C) sul
quale era indicato come titolo di credito “Jugement du Tribunal de grande
instance de Mfoundi du 25.01.2018”. L’avv. AP 1 ha interposto immediatamente
opposizione e ha chiesto la produzione del titolo di credito, trasmessogli
dall’UE il 30 aprile 2020. A suo dire questo sarebbe stato il primo momento in
cui ha potuto prendere conoscenza della sentenza in questione e dell’esistenza
della procedura civile nei suoi confronti che ne era stata all’origine.
In seguito la società ha avviato di fronte alla competente
Pretura due procedure di rigetto dell’opposizione (inc. SO.2020.4455 e
SO.2021.2523), la seconda delle quali comprensiva di domanda di exequatur della
sentenza camerunese. Entrambe sono state dichiarate irricevibili e
l’opposizione al menzionato precetto è stata confermata con sentenze passate in
giudicato.
D.
Con petizione 7 giugno 2022 (definita
“causa di accertamento negativa” che “scaturisce da una procedura esecutiva”) l’avv.
AP 1 ha chiesto, come indicato in precedenza, di accertare l’inesistenza di
qualsiasi debito nei confronti della società in liquidazione o di suoi
successori legali, nonché, in sostanza, di accertare che la predetta sentenza
camerunese non fonda alcun obbligo a suo carico, è nulla e inefficace, che egli
non ha partecipato in alcun modo al procedimento che ha portato alla sua
emanazione, così come che non gli è mai stato notificato alcun atto ad essa
relativo né ha mai avuto la possibilità di esprimersi sull’oggetto della causa
o sulle richieste di controparte. Egli ha pure chiesto che venga accertato che
la sentenza in questione non può essere riconosciuta o eseguita in Svizzera e
che il PE n. __________48 dell’UE di Lugano sia annullato e cancellato ai sensi
dell’art. 85a LEF.
Secondo l’attore la sentenza
estera sarebbe stata prolata al termine di una procedura che ha violato in
maniera insanabile i principi cardine della procedura civile tanto da imporne
la nullità.
La convenuta, che pur aveva
in qualche modo reagito - per il tramite del menzionato legale francese Me. P__________
W__________ e in seconda battuta dell’avvocato di __________ PA 2 - in sede di
conciliazione (CM.2020.686), si è poi completamente disinteressata del
procedimento lasciando scadere infruttuosamente tutti i termini che le erano
stati assegnati, tra i quali anche quello suppletorio per la risposta (art. 223
CPC).
E.
Con sentenza 14 ottobre 2022
il Pretore ha dichiarato la petizione inammissibile, rinunciando a prelevare
ulteriori spese oltre a quelle già anticipate dall’attore e non assegnando
ripetibili né indennità di inconvenienza.
Egli ha stabilito
innanzitutto, rilevato che la fattispecie
presentava elementi d’internazionalità (art. 1 LDIP), la propria competenza a statuire
sull’azione quale giudice del luogo dell’esecuzione, preso atto che il nucleo
della vertenza era costituito dalla richiesta di accertare l’inesistenza del
credito di cui al PE n. __________48 dell’UE di Lugano (art. 85a LEF).
Ciò posto, egli ha poi
verificato l’esistenza di tutti i presupposti processuali ai sensi dell’art. 59
CPC, concludendo per l’assenza della legittimazione passiva della parte
convenuta e per l’assenza di un interesse dell’attore alla lite.
Egli ha in effetti appurato
che non risultava che la società AO 1, messa in liquidazione nel Paese africano
con decisione 21 ottobre 2013, disponesse della capacità di parte, come
peraltro già ben evidenziato dal giudice del rigetto, con argomentazioni
condivisibili e pure messo in dubbio dallo stesso attore.
Inoltre ha rilevato come l’esecuzione
di cui al PE n. __________48 dell’UE di Lugano, nel frattempo perenta, era
bloccata dall’opposizione e i giudizi di irricevibilità emanati dal giudice del
rigetto, per gli aspetti già vagliati, erano passati in giudicato. A questo ha
aggiunto che a quel momento (e allo stato attuale), di fatto, la sentenza 25
gennaio 2018 del Tribunal de Grande Instance di Mfoundi non poteva (e non può)
esplicare alcun tipo di effetto in Svizzera e, peraltro, non risultava che
qualcuno ne avesse (mai più) chiesto il riconoscimento, così come che, viste le
manifeste e liquide lacune che parevano inficiare l’intero procedimento che aveva
portato all’emanazione della sentenza camerunese, peraltro ben evidenziate nel
parere del prof. I__________ S__________ prodotto agli atti, era inverosimile
che la decisione potesse (e possa) mai essere utilizzata in Svizzera a danno
dell’attore.
Certo, ha infine aggiunto il
primo giudice, si sarebbe potuto arguire che la semplice esistenza di questo
documento fosse di per sé sufficiente per imporre l’esame dell’azione
indipendentemente dalla prova di un interesse degno di protezione, potendo una
simile impostazione trovare appiglio nella legge nella misura in cui l’art. 85a
LEF prevede che l’escusso può domandare in ogni tempo l’accertamento
dell’inesistenza del debito, come fa pure l’art. 352 CPC. Tuttavia, anche se
così fosse stato, egli ha ritenuto prevalente il fatto che gli effetti di un
eventuale suo giudizio di accertamento dell’inesistenza del debito e di
annullamento dell’esecuzione sarebbero stati confinati al territorio svizzero.
Da ultimo, il Pretore ha
tenuto a precisare che seppure fosse comprensibile la volontà di veder
sanzionate le violazioni che hanno caratterizzato il procedimento condotto in
Camerun sfociato nella sentenza 25 gennaio 2018 del Tribunal de Grande Instance
di Mfoundi, non andava dimenticato che egli non era il giudice del ricorso e i
limiti dell’azione ex art. 85a LEF, rispettivamente ex art. 88 CPC, non potevano
essere estesi fino a rimpiazzare il normale sistema delle impugnazioni. A tal
fine neppure pareva sufficiente una generale e perentoria dichiarazione di sfiducia
nella giustizia camerunese.
F.
Con appello 16 novembre 2022 l’avv.
AP 1 è insorto contro tale giudizio, chiedendo in via principale la riforma della decisione impugnata nel senso di
accogliere la petizione nella sua pretesa formulata pure “in via principale”, e
in via subordinata di accertare preliminarmente che è dato un interesse
giuridico dell’appellante a ottenere una decisione di merito sull’azione di
accertamento negativo in disamina per poi ordinare l’annullamento della
sentenza di prime cure e il rinvio dell’incarto al Pretore affinché entri nel
merito della causa e proceda all’accertamento dei fatti indicati nei
considerandi d’appello, il tutto con protesta di spese e ripetibili.
La parte appellata
non ha ritirato l’appello e conseguentemente nemmeno ha presentato risposta.
e considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante
appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie
patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). I termini di appello e di
risposta sono entrambi di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 e 312 cpv. 2 CPC).
In
concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal
valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del
giudizio impugnato.
L’appello
16.
novembre 2022 contro la decisione 14 ottobre 2022 (notificata il 17 ottobre 2022)
è tempestivo.
2.
Il giudice esamina
d’ufficio se sono dati i presupposti processuali (art. 60 CPC), tra cui rientra
la capacità processuale (art. 59 cpv. 2 lett. c CPC), ovvero la capacità della
parte di agire in giudizio personalmente o per mezzo di un proprio
rappresentante legale (art. 67 cpv. 2 CPC), nel caso della persona giuridica
tramite i suoi organi esecutivi e le persone che possono validamente
rappresentarla negli atti giuridici con terzi in virtù delle regole del diritto
civile (DTF 141 III 81 seg. consid. 1.3). Quando si applica la massima
attitatoria, il giudice non deve ricercare egli stesso i fatti che fondano i
presupposti processuali (DTF 144 III 555 consid. 4.1.3) se non emergono dagli
atti (DTF 141 III 294 consid. 6.2), ma incombe all’attore o all’istante,
perlomeno se il presupposto è contestato o dubbio, addurre e comprovare gli
elementi che permettono di concludere per il suo rispetto (Bohnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.
2018, n. 4 ad art. 60 CPC).
La
mancanza, o la perdita, della personalità giuridica di una parte coinvolta in
un procedimento giudiziario in Svizzera comporta l’emanazione di un giudizio di
non entrata nel merito (art. 59 cpv. 1 CPC
e contrario; STF 4A_527/2020
del 22 aprile 2021 consid. 5.2).
In
un caso con connotazione soprannazionale come quello che qui occupa, la
capacità giuridica e la capacità di agire di una società si stabiliscono
secondo le norme del diritto dello Stato giusta il quale essa è organizzata
(art. 154 cpv. 1 e 155 lett. c LDIP).
In
uno Stato che applica il principio della territorialità dell’esecuzione
forzata, un fallimento decretato da un’autorità estera non esplica alcun
effetto. Nel diritto fallimentare internazionale svizzero vige per contro il cosiddetto
principio di territorialità "attenuato" (cfr. Messaggio del 10
novembre 1982 sulla Legge federale sul diritto internazionale privato, FF 1983
I 450 par. 210.2; Berti/Mabillard, in: Basler Kommentar,
Internationales Privatrecht, 4a ed. 2021, osservazioni preliminari sugli artt.
166.
e segg. IPRG), in base al quale un fallimento aperto all'estero può avere effetto
in Svizzera se sono adempite precise condizioni.
In
dettaglio, ciò significa che se il potere di disporre di una persona fisica
domiciliata all'estero viene ridotto a seguito di un fallimento, se ne tiene
conto in Svizzera ai sensi dell'art. 35 LDIP; allo stesso modo, si tiene conto in
applicazione dell'art. 154 cpv. 1 LDIP rispettivamente dell'art. 155 LDIP della
circostanza che una persona giuridica domiciliata all’estero sia pregiudicata
nella sua capacità d’agire o subisca un cambiamento dei suoi organi a seguito
di un fallimento decretato nei suoi confronti (DTF 139 III 236 consid. 4.2; 137
III 570 consid. 2).
Ciò
posto, tuttavia, la facoltà per una massa fallimentare di una società estera o
per l’amministrazione del fallimento estero di avvalersi di pretese
patrimoniali spettanti a tale società e locate in Svizzera si determina sulla
scorta dell’art. 166 cpv. 1 lett. a-c LDIP, che prescrive il preventivo
riconoscimento in Svizzera del decreto di fallimento estero (DTF 139 III 236 consid. 4.2; 137 III 631
consid. 2.3.3 e 2.3.4, 137 III 570 consid. 2).
Se il decreto di fallimento straniero
viene riconosciuto, i beni del debitore situati in Svizzera sono soggetti alle
conseguenze fallimentari del diritto svizzero, a condizione che la LDIP non
disponga diversamente (art. 170 cpv. 1 LDIP). Non si tratta di un'estensione
diretta del fallimento estero al territorio svizzero, ma di una forma di assistenza
legale a favore di una procedura condotta all'estero (DTF 139 III 236 E. 4.2
pag. 238; 135 III 40 E. 2.5.1 pag. 44). L'ufficio fallimenti apre un cosiddetto
fallimento ausiliario (noto anche come "mini fallimento” o “fallimento ancillare”)
sui beni situati in Svizzera. Questo ha la particolarità di includere nella
graduatoria solo i crediti garantiti da pegno e i crediti privilegiati dei creditori
domiciliati in Svizzera (v. art. 172 cpv. 1 LDIP; STF 4A_496/2019 del 1°
febbraio 2021 consid. 2.1.2).
In assenza di una procedura di
riconoscimento del fallimento estero, la massa fallimentare non dispone di
alcuna capacità processuale in Svizzera (Berti/Mabillard, op. cit. n. 69 ad art. 166). In altri termini, in una simile
situazione una società estera in liquidazione non può essere parte in un
procedimento giudiziario di fronte alle autorità della Confederazione elvetica.
3.
Dalla sentenza 25 gennaio 2018 del Tribunal de Grande Instance di
Mfoundi (doc. B) risulta che la società di diritto camerunese AO 1, con
capitale di 2.5 miliardi di franchi CFA BEAC, è stata messa in liquidazione
giudiziaria con decisione n. 1085/Com del 21 ottobre 2013 dello stesso Tribunal
de Grande Instance, in applicazione degli art. 183 segg. dell’Acte Uniforme
OHADA portant sur l’organisation des procédures collectives d’apurement du
passif (www.ohada.com). Secondo tali
disposizioni la società viene dissolta e privata della possibilità di disporre
dei propri beni (art. 37), che vengono amministrati da un organo definito “le
ou les syndics” sotto la supervisione dei creditori (art. 72), che sono a loro
volta chiamati a insinuare i propri crediti entro un determinato termine dalla
pubblicazione. I crediti insinuati vengono sottoposti a verifica (art. 78
segg.), le esecuzioni contro la società cessano e non è possibile proporne di
nuove durante la procedura. Anche gli interessi non decorrono più (art. 75 e
77). Gli attivi della società vengono realizzati (art. 147 segg.) e il ricavo
deve essere distribuito ai creditori secondo una precisa graduatoria (art. 164
segg.). La liquidazione può essere svolta in procedura ordinaria ed essere poi
chiusa (art. 170 seg.), oppure chiusa per insufficienza di attivi (art. 173 segg.)
o evasa in forma semplificata se ne sono dati i presupposti (art. 179).
La
decisione di messa in liquidazione di AO 1 equivale pertanto a un decreto di
fallimento e comporta effetti del tutto simili a quelli di un fallimento
secondo il diritto elvetico.
Da
questo si può legittimamente desumere che AO 1 è la massa fallimentare della
società camerunese AO 1, come d’altronde risulta dal dispositivo della
summenzionata decisione del 25 gennaio 2018 che fa riferimento esplicito alla “masse
de la société AO 1 dissoute” (doc. B).
A
fronte di una simile situazione di fatto e di diritto, sarebbe dunque stato
indispensabile procedere quale prima cosa a far riconoscere in Svizzera il
decreto di fallimento del tribunale di __________.
4.
Nella fattispecie, è
invece fatto assodato e indiscusso che nessuno ha avviato in Svizzera alcuna
procedura per il riconoscimento della decisione di fallimento della società di
diritto camerunese AO 1. Di riflesso essa non dispone di alcuna capacità
processuale per potere essere convenuta in Svizzera e rettamente il Pretore ha
dichiarato inammissibile per carenza di un presupposto processuale fondamentale
la petizione posta qui in discussione.
D’altronde alla stessa conclusione era
pure giunto il giudice del rigetto nelle decisioni con cui le relative
procedure erano state dichiarate irricevibili (doc. E e doc. G).
Già questo è sufficiente per respingere
l’appello e confermare la decisione impugnata, senza necessità di esaminare le
censure formulate con l’impugnativa.
5.
Visto quanto precede, non
occorre chinarsi sulla questione a sapere se sussista o meno un interesse
attuale degno di protezione all’accertamento dei fatti indicati nel petitum
e in particolare se effettivamente, come sancito dal Tribunale federale nella
DTF 144 III 175 consid. 5, nei rapporti internazionali basti l’interesse
dell’attore ad assicurarsi un foro a lui conveniente in caso di una procedura
giudiziaria imminente.
Vale comunque sia la pena qui rilevare
come tutte le procedure giudiziarie avviate nei confronti dell’attore si siano
concluse prima dell’avvio della presente causa, che l’esecuzione nei suoi
confronti di cui al PE n. __________48 dell’UE di Lugano è ormai perenta, oltre
che bloccata dall’opposizione confermata con giudizi passati in giudicato, che
la sentenza camerunese in disamina non può esplicare alcun effetto in Svizzera
e non risulta nemmeno essere più stata utilizzata per procedere contro
l’attore, sicché non solo non può dirsi dimostrato un interesse attuale per
l’avv. AP 1 alla lite, ma nemmeno appare necessario ancorare un foro alla
Svizzera in vista di “nuove e imminenti” procedure che allo stadio attuale non si
prospettano all’orizzonte e sono dunque altamente improbabili.
6.
Ne discende che l’appello presentato dall’attore deve essere
respinto e la decisione impugnata confermata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC).
Le
spese processuali della procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore
litigioso di fr. 13'059'851.52, seguono la soccombenza (art. 106 CPC)
dell’appellante, ritenuto che si impone una importante riduzione in
applicazione dell’art. 2 cpv. 2 LTG.
Non
si assegnano ripetibili alla convenuta, rimasta inattiva e priva di capacità
processuale.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 95 e 106 CPC e la LTG,
decide:
1. L’appello 16
novembre 2022 di AP 1 è respinto. Di conseguenza la sentenza 14 ottobre
2022 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, è confermata.
2. Gli oneri
processuali di fr. 10'000.- sono a carico dell’appellante. Non si assegnano
ripetibili né indennità.
3. Notificazione:
-
- tramite pubblicazione
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).