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Decisione

12.2022.162

Azione di accertamento dell'inesistenza del debito - società estera fallita - capacità processuale

24 aprile 2023Italiano19 min

liquidazione AO 1, ha condannato l’avv. AP 1, solidalmente con M__________ C__________

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.162

Lugano

24 aprile 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2022.111 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2, promossa con petizione 7 giugno 2022 da

AP

1

patrocinato dall’avv. PA 1

contro

AO

1 (CAM)

già patrocinata dall’avv. PA

2

con cui l’attore ha chiesto:

in via preliminare

1. E’ fatto ordine

alla convenuta AO 1, __________ (Camerun), nel termine di 30 giorni, di

dimostrare mediante documenti ufficiali che

a. Essa ha scelto

il proprio recapito in Svizzera ai sensi dell’art. 140 CPC presso l’avv. PA 2, __________,

__________;

b. L’avv. PA 2, __________,

è autorizzato a patrocinare la convenuta nel presente procedimento pendente

dinanzi al Pretore di Lugano; in caso affermativo, sia tenuto a presentare una

procura scritta validamente firmata e la prova che egli è abilitato a

rappresentare la convenuta dinanzi ai tribunali svizzeri; in caso contrario, la

convenuta dovrà indicare da chi sarà patrocinata nel procedimento;

c. La convenuta AO

1 è tuttora esistente, attiva e legittimata a far valere pretese nei confronti

dell’attore rispettivamente a riscuotere dall’attore presunte pretese derivanti

dalla gestione o dalla liquidazione della ex AO 1, in particolare dalla citata

sentenza del 25 gennaio 2018; analogamente, che le presunte pretese di cui al

“dispositivo” della citata sentenza non sono né prescritte né cedute a terzi o

trasferite a terzi per legge, né sono scadute;

d. Quali persone

(da specificare con nome e indirizzo) sono oggi autorizzate a rilasciare

dichiarazioni legalmente vincolanti e a firmare documenti vincolanti per conto

della convenuta; l’autorizzazione alla rappresentanza della convenuta deve

essere comprovata da un documento emanante da un tribunale competente.

In via principale

1. La petizione è

accolta.

Di conseguenza:

i.

È accertata l’inesistenza di qualsiasi debito del sig. AP 1 nei

confronti di AO 1, __________ (Camerun) o di qualsiasi suo successore legale;

ii.

È accertato che l’attore non è obbligato ad alcuna prestazione

pecuniaria o di altra natura sulla base del Jugement civil (n. 70) du 25

janvier 2018 du Court d’Appel du Centre, Tribunal de Grande Instance du

Mfoundi, Section civile et commerciale, dans l’affaire AO 1 c. la Société G__________,

Maitre AP 1, M__________ C__________ e Dame A__________ M__________ in tema di

Assignation aux fins de comblement du passif;

iii.

È accertata la nullità e l’inefficacia della “sentenza” indicata al

punto precedente del petitum in quanto viola il diritto dell’attore ad

un processo equo, in particolare il diritto di essere sentito (tra l’altro art.

6 cifra 1 CEDU, art. 14 cpv. 1 e art. 26 Patto ONU II, art. 29 cpv. 1 e 2 e

art. 30 Cost.), il diritto alla parità di trattamento e la violazione del

divieto di discriminazione (tra l’altro art. 14 CEDU; art. 2 cpv. 1 e art 14

patto ONU II, art. 8 e art. 30 Cost.);

iv.

E’ accertato che l’attore non ha partecipato, né per sé né come presunto

rappresentante di G__________ al processo che ha portato all’emanazione della

citata “sentenza” della Cour d’Appel du Centre, Tribunal de Grande Instance du

Mfoundi del 25 gennaio 2018, che non gli sono mai stati notificati gli atti

introduttivi del procedimento e neppure tutti gli altri atti processuali prima

dell’avvio del procedimento esecutivo e neppure tutti gli altri atti

processuali prima dell’avvio del procedimento esecutivo nel 2020, e che alcun

atto processuale (né gli atti introduttivi né la sentenza 25 gennaio 2018) gli

è mai stato notificato sino ad oggi nelle forme dell’assistenza giudiziaria

internazionale (o anche irregolarmente con altri mezzi), e che gli è stata

negata la possibilità di esprimersi sull’oggetto del procedimento e sulle

richieste della convenuta;

v.

E’ accertato e ordinato che la suddetta sentenza non può essere

riconosciuta o eseguita in Svizzera, né ha altri effetti nei confronti

dell’attore, in particolare non ha l’effetto di interrompere la prescrizione,

non ha l’effetto di stabilire una responsabilità solidale a carico dell’attore,

né ha gli effetti di un documento pubblico (ad esempio per quanto riguarda le

constatazioni sui fatti);

vi.

Ai sensi dell’art. 85a LEF, il PE n. __________48 di data 22 aprile 2020

dell’UE di Lugano è annullato e cancellato dal registro delle esecuzioni. ;

causa della quale la

convenuta si è completamente disinteressata, lasciando scadere infruttuosi

tutti i termini che le sono stati assegnati dal Pretore, compreso quello

suppletorio per la risposta ai sensi dell’art. 223 CPC, e che il primo giudice

ha evaso con decisione 14 ottobre 2022 con la quale ha dichiarato inammissibile

la petizione;

appellante l’attore

con appello 16 novembre 2022, con cui chiede in via principale la riforma della

decisione impugnata nel senso di accogliere la petizione nella sua pretesa

formulata pure “in via principale”, e in via subordinata di accertare che è

dato un interesse giuridico dell’appellante ad ottenere un giudizio di merito

in ordine all’azione di accertamento negativo in disamina nonché ordinare il

suo annullamento e il rinvio dell’incarto al Pretore affinché entri nel merito

della causa e proceda all’accertamento dei fatti indicati nei considerandi

d’appello, con protesta di spese e ripetibili;

mentre il rappresentante

pro tempore della convenuta non ha ritirato lo scritto raccomandato di

notificazione e dunque non ha interposto osservazioni;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Con decisione 25 gennaio 2018 il Tribunal de Grande Instance di

Mfoundi (Camerun), sezione civile e commerciale, statuendo nel contesto di

un’azione per responsabilità degli organi societari promossa dalla società in

liquidazione AO 1, ha condannato l’avv. AP 1, solidalmente con M__________ C__________

(già deceduto da 4 anni al momento della causa), A__________ M__________ e G__________,

a riversare nelle casse societarie 7’984’562'620 Franchi CFA (Franco delle

Colonie Francesi d’Africa, doc. B), importo pari al passivo della società in

fallimento.

B.

In base a quanto da lui sostenuto nella petizione, l’avv. AP 1

aveva, nel periodo sino al 28 dicembre 2007, rappresentato la società G__________

con sede nelle Isole Vergini Britanniche (BVI) nel consiglio di amministrazione

della società AO 1 con sede a __________ (Camerun). Membro del Consiglio di

amministrazione sarebbe quindi stata la società delle BVI e non l’attore come

persona fisica, consentendo l’ordinamento camerunese (differentemente da quanto

avviene in Svizzera) l’assunzione di una simile carica anche a persone

giuridiche.

C.

In data 22 aprile 2020 la convenuta, rappresentata dall’avvocato

parigino P__________ W__________, ha posto in esecuzione il suddetto importo

facendo notificare all’attore dall’Ufficio esecuzione di Lugano, il giorno

seguente, il PE n. __________48 per l’importo di fr. 13'059'851.52 (doc. C) sul

quale era indicato come titolo di credito “Jugement du Tribunal de grande

instance de Mfoundi du 25.01.2018”. L’avv. AP 1 ha interposto immediatamente

opposizione e ha chiesto la produzione del titolo di credito, trasmessogli

dall’UE il 30 aprile 2020. A suo dire questo sarebbe stato il primo momento in

cui ha potuto prendere conoscenza della sentenza in questione e dell’esistenza

della procedura civile nei suoi confronti che ne era stata all’origine.

In seguito la società ha avviato di fronte alla competente

Pretura due procedure di rigetto dell’opposizione (inc. SO.2020.4455 e

SO.2021.2523), la seconda delle quali comprensiva di domanda di exequatur della

sentenza camerunese. Entrambe sono state dichiarate irricevibili e

l’opposizione al menzionato precetto è stata confermata con sentenze passate in

giudicato.

D.

Con petizione 7 giugno 2022 (definita

“causa di accertamento negativa” che “scaturisce da una procedura esecutiva”) l’avv.

AP 1 ha chiesto, come indicato in precedenza, di accertare l’inesistenza di

qualsiasi debito nei confronti della società in liquidazione o di suoi

successori legali, nonché, in sostanza, di accertare che la predetta sentenza

camerunese non fonda alcun obbligo a suo carico, è nulla e inefficace, che egli

non ha partecipato in alcun modo al procedimento che ha portato alla sua

emanazione, così come che non gli è mai stato notificato alcun atto ad essa

relativo né ha mai avuto la possibilità di esprimersi sull’oggetto della causa

o sulle richieste di controparte. Egli ha pure chiesto che venga accertato che

la sentenza in questione non può essere riconosciuta o eseguita in Svizzera e

che il PE n. __________48 dell’UE di Lugano sia annullato e cancellato ai sensi

dell’art. 85a LEF.

Secondo l’attore la sentenza

estera sarebbe stata prolata al termine di una procedura che ha violato in

maniera insanabile i principi cardine della procedura civile tanto da imporne

la nullità.

La convenuta, che pur aveva

in qualche modo reagito - per il tramite del menzionato legale francese Me. P__________

W__________ e in seconda battuta dell’avvocato di __________ PA 2 - in sede di

conciliazione (CM.2020.686), si è poi completamente disinteressata del

procedimento lasciando scadere infruttuosamente tutti i termini che le erano

stati assegnati, tra i quali anche quello suppletorio per la risposta (art. 223

CPC).

E.

Con sentenza 14 ottobre 2022

il Pretore ha dichiarato la petizione inammissibile, rinunciando a prelevare

ulteriori spese oltre a quelle già anticipate dall’attore e non assegnando

ripetibili né indennità di inconvenienza.

Egli ha stabilito

innanzitutto, rilevato che la fattispecie

presentava elementi d’internazionalità (art. 1 LDIP), la propria competenza a statuire

sull’azione quale giudice del luogo dell’esecuzione, preso atto che il nucleo

della vertenza era costituito dalla richiesta di accertare l’inesistenza del

credito di cui al PE n. __________48 dell’UE di Lugano (art. 85a LEF).

Ciò posto, egli ha poi

verificato l’esistenza di tutti i presupposti processuali ai sensi dell’art. 59

CPC, concludendo per l’assenza della legittimazione passiva della parte

convenuta e per l’assenza di un interesse dell’attore alla lite.

Egli ha in effetti appurato

che non risultava che la società AO 1, messa in liquidazione nel Paese africano

con decisione 21 ottobre 2013, disponesse della capacità di parte, come

peraltro già ben evidenziato dal giudice del rigetto, con argomentazioni

condivisibili e pure messo in dubbio dallo stesso attore.

Inoltre ha rilevato come l’esecuzione

di cui al PE n. __________48 dell’UE di Lugano, nel frattempo perenta, era

bloccata dall’opposizione e i giudizi di irricevibilità emanati dal giudice del

rigetto, per gli aspetti già vagliati, erano passati in giudicato. A questo ha

aggiunto che a quel momento (e allo stato attuale), di fatto, la sentenza 25

gennaio 2018 del Tribunal de Grande Instance di Mfoundi non poteva (e non può)

esplicare alcun tipo di effetto in Svizzera e, peraltro, non risultava che

qualcuno ne avesse (mai più) chiesto il riconoscimento, così come che, viste le

manifeste e liquide lacune che parevano inficiare l’intero procedimento che aveva

portato all’emanazione della sentenza camerunese, peraltro ben evidenziate nel

parere del prof. I__________ S__________ prodotto agli atti, era inverosimile

che la decisione potesse (e possa) mai essere utilizzata in Svizzera a danno

dell’attore.

Certo, ha infine aggiunto il

primo giudice, si sarebbe potuto arguire che la semplice esistenza di questo

documento fosse di per sé sufficiente per imporre l’esame dell’azione

indipendentemente dalla prova di un interesse degno di protezione, potendo una

simile impostazione trovare appiglio nella legge nella misura in cui l’art. 85a

LEF prevede che l’escusso può domandare in ogni tempo l’accertamento

dell’inesistenza del debito, come fa pure l’art. 352 CPC. Tuttavia, anche se

così fosse stato, egli ha ritenuto prevalente il fatto che gli effetti di un

eventuale suo giudizio di accertamento dell’inesistenza del debito e di

annullamento dell’esecuzione sarebbero stati confinati al territorio svizzero.

Da ultimo, il Pretore ha

tenuto a precisare che seppure fosse comprensibile la volontà di veder

sanzionate le violazioni che hanno caratterizzato il procedimento condotto in

Camerun sfociato nella sentenza 25 gennaio 2018 del Tribunal de Grande Instance

di Mfoundi, non andava dimenticato che egli non era il giudice del ricorso e i

limiti dell’azione ex art. 85a LEF, rispettivamente ex art. 88 CPC, non potevano

essere estesi fino a rimpiazzare il normale sistema delle impugnazioni. A tal

fine neppure pareva sufficiente una generale e perentoria dichiarazione di sfiducia

nella giustizia camerunese.

F.

Con appello 16 novembre 2022 l’avv.

AP 1 è insorto contro tale giudizio, chiedendo in via principale la riforma della decisione impugnata nel senso di

accogliere la petizione nella sua pretesa formulata pure “in via principale”, e

in via subordinata di accertare preliminarmente che è dato un interesse

giuridico dell’appellante a ottenere una decisione di merito sull’azione di

accertamento negativo in disamina per poi ordinare l’annullamento della

sentenza di prime cure e il rinvio dell’incarto al Pretore affinché entri nel

merito della causa e proceda all’accertamento dei fatti indicati nei

considerandi d’appello, il tutto con protesta di spese e ripetibili.

La parte appellata

non ha ritirato l’appello e conseguentemente nemmeno ha presentato risposta.

e considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante

appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie

patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). I termini di appello e di

risposta sono entrambi di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 e 312 cpv. 2 CPC).

In

concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal

valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del

giudizio impugnato.

L’appello

16.

novembre 2022 contro la decisione 14 ottobre 2022 (notificata il 17 ottobre 2022)

è tempestivo.

2.

Il giudice esamina

d’ufficio se sono dati i presupposti processuali (art. 60 CPC), tra cui rientra

la capacità processuale (art. 59 cpv. 2 lett. c CPC), ovvero la capacità della

parte di agire in giudizio personalmente o per mezzo di un proprio

rappresentante legale (art. 67 cpv. 2 CPC), nel caso della persona giuridica

tramite i suoi organi esecutivi e le persone che possono validamente

rappresentarla negli atti giuridici con terzi in virtù delle regole del diritto

civile (DTF 141 III 81 seg. consid. 1.3). Quando si applica la massima

attitatoria, il giudice non deve ricercare egli stesso i fatti che fondano i

presupposti processuali (DTF 144 III 555 consid. 4.1.3) se non emergono dagli

atti (DTF 141 III 294 consid. 6.2), ma incombe all’attore o all’istante,

perlomeno se il presupposto è contestato o dubbio, addurre e comprovare gli

elementi che permettono di concludere per il suo rispetto (Bohnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.

2018, n. 4 ad art. 60 CPC).

La

mancanza, o la perdita, della personalità giuridica di una parte coinvolta in

un procedimento giudiziario in Svizzera comporta l’emanazione di un giudizio di

non entrata nel merito (art. 59 cpv. 1 CPC

e contrario; STF 4A_527/2020

del 22 aprile 2021 consid. 5.2).

In

un caso con connotazione soprannazionale come quello che qui occupa, la

capacità giuridica e la capacità di agire di una società si stabiliscono

secondo le norme del diritto dello Stato giusta il quale essa è organizzata

(art. 154 cpv. 1 e 155 lett. c LDIP).

In

uno Stato che applica il principio della territorialità dell’esecuzione

forzata, un fallimento decretato da un’autorità estera non esplica alcun

effetto. Nel diritto fallimentare internazionale svizzero vige per contro il cosiddetto

principio di territorialità "attenuato" (cfr. Messaggio del 10

novembre 1982 sulla Legge federale sul diritto internazionale privato, FF 1983

I 450 par. 210.2; Berti/Mabillard, in: Basler Kommentar,

Internationales Privatrecht, 4a ed. 2021, osservazioni preliminari sugli artt.

166.

e segg. IPRG), in base al quale un fallimento aperto all'estero può avere effetto

in Svizzera se sono adempite precise condizioni.

In

dettaglio, ciò significa che se il potere di disporre di una persona fisica

domiciliata all'estero viene ridotto a seguito di un fallimento, se ne tiene

conto in Svizzera ai sensi dell'art. 35 LDIP; allo stesso modo, si tiene conto in

applicazione dell'art. 154 cpv. 1 LDIP rispettivamente dell'art. 155 LDIP della

circostanza che una persona giuridica domiciliata all’estero sia pregiudicata

nella sua capacità d’agire o subisca un cambiamento dei suoi organi a seguito

di un fallimento decretato nei suoi confronti (DTF 139 III 236 consid. 4.2; 137

III 570 consid. 2).

Ciò

posto, tuttavia, la facoltà per una massa fallimentare di una società estera o

per l’amministrazione del fallimento estero di avvalersi di pretese

patrimoniali spettanti a tale società e locate in Svizzera si determina sulla

scorta dell’art. 166 cpv. 1 lett. a-c LDIP, che prescrive il preventivo

riconoscimento in Svizzera del decreto di fallimento estero (DTF 139 III 236 consid. 4.2; 137 III 631

consid. 2.3.3 e 2.3.4, 137 III 570 consid. 2).

Se il decreto di fallimento straniero

viene riconosciuto, i beni del debitore situati in Svizzera sono soggetti alle

conseguenze fallimentari del diritto svizzero, a condizione che la LDIP non

disponga diversamente (art. 170 cpv. 1 LDIP). Non si tratta di un'estensione

diretta del fallimento estero al territorio svizzero, ma di una forma di assistenza

legale a favore di una procedura condotta all'estero (DTF 139 III 236 E. 4.2

pag. 238; 135 III 40 E. 2.5.1 pag. 44). L'ufficio fallimenti apre un cosiddetto

fallimento ausiliario (noto anche come "mini fallimento” o “fallimento ancillare”)

sui beni situati in Svizzera. Questo ha la particolarità di includere nella

graduatoria solo i crediti garantiti da pegno e i crediti privilegiati dei creditori

domiciliati in Svizzera (v. art. 172 cpv. 1 LDIP; STF 4A_496/2019 del 1°

febbraio 2021 consid. 2.1.2).

In assenza di una procedura di

riconoscimento del fallimento estero, la massa fallimentare non dispone di

alcuna capacità processuale in Svizzera (Berti/Mabillard, op. cit. n. 69 ad art. 166). In altri termini, in una simile

situazione una società estera in liquidazione non può essere parte in un

procedimento giudiziario di fronte alle autorità della Confederazione elvetica.

3.

Dalla sentenza 25 gennaio 2018 del Tribunal de Grande Instance di

Mfoundi (doc. B) risulta che la società di diritto camerunese AO 1, con

capitale di 2.5 miliardi di franchi CFA BEAC, è stata messa in liquidazione

giudiziaria con decisione n. 1085/Com del 21 ottobre 2013 dello stesso Tribunal

de Grande Instance, in applicazione degli art. 183 segg. dell’Acte Uniforme

OHADA portant sur l’organisation des procédures collectives d’apurement du

passif (www.ohada.com). Secondo tali

disposizioni la società viene dissolta e privata della possibilità di disporre

dei propri beni (art. 37), che vengono amministrati da un organo definito “le

ou les syndics” sotto la supervisione dei creditori (art. 72), che sono a loro

volta chiamati a insinuare i propri crediti entro un determinato termine dalla

pubblicazione. I crediti insinuati vengono sottoposti a verifica (art. 78

segg.), le esecuzioni contro la società cessano e non è possibile proporne di

nuove durante la procedura. Anche gli interessi non decorrono più (art. 75 e

77). Gli attivi della società vengono realizzati (art. 147 segg.) e il ricavo

deve essere distribuito ai creditori secondo una precisa graduatoria (art. 164

segg.). La liquidazione può essere svolta in procedura ordinaria ed essere poi

chiusa (art. 170 seg.), oppure chiusa per insufficienza di attivi (art. 173 segg.)

o evasa in forma semplificata se ne sono dati i presupposti (art. 179).

La

decisione di messa in liquidazione di AO 1 equivale pertanto a un decreto di

fallimento e comporta effetti del tutto simili a quelli di un fallimento

secondo il diritto elvetico.

Da

questo si può legittimamente desumere che AO 1 è la massa fallimentare della

società camerunese AO 1, come d’altronde risulta dal dispositivo della

summenzionata decisione del 25 gennaio 2018 che fa riferimento esplicito alla “masse

de la société AO 1 dissoute” (doc. B).

A

fronte di una simile situazione di fatto e di diritto, sarebbe dunque stato

indispensabile procedere quale prima cosa a far riconoscere in Svizzera il

decreto di fallimento del tribunale di __________.

4.

Nella fattispecie, è

invece fatto assodato e indiscusso che nessuno ha avviato in Svizzera alcuna

procedura per il riconoscimento della decisione di fallimento della società di

diritto camerunese AO 1. Di riflesso essa non dispone di alcuna capacità

processuale per potere essere convenuta in Svizzera e rettamente il Pretore ha

dichiarato inammissibile per carenza di un presupposto processuale fondamentale

la petizione posta qui in discussione.

D’altronde alla stessa conclusione era

pure giunto il giudice del rigetto nelle decisioni con cui le relative

procedure erano state dichiarate irricevibili (doc. E e doc. G).

Già questo è sufficiente per respingere

l’appello e confermare la decisione impugnata, senza necessità di esaminare le

censure formulate con l’impugnativa.

5.

Visto quanto precede, non

occorre chinarsi sulla questione a sapere se sussista o meno un interesse

attuale degno di protezione all’accertamento dei fatti indicati nel petitum

e in particolare se effettivamente, come sancito dal Tribunale federale nella

DTF 144 III 175 consid. 5, nei rapporti internazionali basti l’interesse

dell’attore ad assicurarsi un foro a lui conveniente in caso di una procedura

giudiziaria imminente.

Vale comunque sia la pena qui rilevare

come tutte le procedure giudiziarie avviate nei confronti dell’attore si siano

concluse prima dell’avvio della presente causa, che l’esecuzione nei suoi

confronti di cui al PE n. __________48 dell’UE di Lugano è ormai perenta, oltre

che bloccata dall’opposizione confermata con giudizi passati in giudicato, che

la sentenza camerunese in disamina non può esplicare alcun effetto in Svizzera

e non risulta nemmeno essere più stata utilizzata per procedere contro

l’attore, sicché non solo non può dirsi dimostrato un interesse attuale per

l’avv. AP 1 alla lite, ma nemmeno appare necessario ancorare un foro alla

Svizzera in vista di “nuove e imminenti” procedure che allo stadio attuale non si

prospettano all’orizzonte e sono dunque altamente improbabili.

6.

Ne discende che l’appello presentato dall’attore deve essere

respinto e la decisione impugnata confermata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC).

Le

spese processuali della procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore

litigioso di fr. 13'059'851.52, seguono la soccombenza (art. 106 CPC)

dell’appellante, ritenuto che si impone una importante riduzione in

applicazione dell’art. 2 cpv. 2 LTG.

Non

si assegnano ripetibili alla convenuta, rimasta inattiva e priva di capacità

processuale.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 95 e 106 CPC e la LTG,

decide:

1. L’appello 16

novembre 2022 di AP 1 è respinto. Di conseguenza la sentenza 14 ottobre

2022 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, è confermata.

2. Gli oneri

processuali di fr. 10'000.- sono a carico dell’appellante. Non si assegnano

ripetibili né indennità.

3. Notificazione:

-

- tramite pubblicazione

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).