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Decisione

12.2022.163

Exequatur, applicabilità della CLug, principio della reciprocità, dilazione del debito

11 gennaio 2023Italiano11 min

400'000.- oltre a interessi legali, spese (complessivi EUR 3'071.-), IVA e C.p.a.,

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.163

Lugano

11 gennaio 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SO.2022.4901 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5 - promossa con istanza 18 ottobre 2022 da

CO

1 (IT)

patrocinata dall’ PA 1

contro

RE

1

patrocinato dall’ PA 2

con cui l’istante ha

chiesto di riconoscere e di dichiarare esecutivi in Svizzera sia il

decreto ingiuntivo n. __________

emesso il 2 marzo 2013 dal Tribunale di __________ (RG__________) e pubblicato

il 5 marzo 2013, sia la sentenza n. __________ emessa dal

medesimo tribunale

l’8 novembre 2018 (RG __________), nonché di decretare, sulla

base di

tali decisioni, il sequestro dei beni riconducibili al convenuto presso __________

SA, __________,

e segnatamente il risarcimento di spese e indennità nonché gli

utili a

lui spettanti quale amministratore unico della società e le azioni nominative di

sua

proprietà, fino a concorrenza dell’importo di CHF 603'526.67 (EUR 620'592.98)

oltre a

interessi del 5% dal 19 ottobre 2022;

istanza che il Pretore ha

parzialmente accolto con Decisione 20 ottobre 2022;

e ora sul reclamo 19 novembre 2022 con cui il convenuto ha

postulato, previa

concessione dell’effetto sospensivo, di annullare la decisione di

exequatur, con

protesta di spese e ripetibili;

considerato che il reclamo non è stato intimato all’istante per una

risposta;

letti ed esaminati gli atti e i

documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Con decreto ingiuntivo n. __________,

emesso il 2 marzo 2013 dal Tribunale di __________ (RG __________), a RE 1 è

stato ingiunto di pagare a CO 1, entro quaranta giorni, l’importo di EUR

400'000.- oltre a interessi legali, spese (complessivi EUR 3'071.-), IVA e C.p.a.,

a titolo di restituzione di un finanziamento concesso dalla seconda al primo

nell’ambito di un contratto di agenzia (doc. D).

B.

Con decisione n. __________

emessa l’8 novembre 2018 (RG __________) il medesimo tribunale, rigettando

l’opposizione di RE 1, ha dichiarato il suddetto decreto ingiuntivo

definitivamente esecutivo e ha condannato il medesimo a versare a CO 1 EUR

171’499.30 a titolo di interessi (contrattuali, moratori e legali) oltre a

spese e accessori (doc. D). La sentenza coinvolgeva pure una terza parte, i cui

diritti e obblighi non riguardano la presente procedura.

C.

Con istanza 18 ottobre 2022 CO

1 ha postulato innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano (Sezione 5) il

riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in Svizzera del decreto

ingiuntivo e della successiva sentenza come pure, a fronte di tali titoli di

rigetto definitivo dell’opposizione (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF), il sequestro dei beni riconducibili al convenuto

presso __________ SA (risarcimento di spese e indennità nonché utili a lui

spettanti quale amministratore unico della società e azioni nominative di sua

proprietà) fino a concorrenza dell’importo di CHF 603'526.67 (EUR 620'592.98 al

13 ottobre 2022) oltre a interessi del 5% dal 19 ottobre 2022.

D.

Con decisione 20 ottobre 2022

il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza, riconoscendo e dichiarando

esecutivi in Svizzera il decreto ingiuntivo e la sentenza (ma solo per quanto

concernente CO 1) ai sensi della Convenzione concernente la competenza

giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia

civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (Convenzione di Lugano, CLug) e pronunciando

il postulato sequestro dei suindicati beni del convenuto sino a concorrenza dell’importo di

CHF 607’649.59 oltre interessi all’1.25% dal 22 ottobre 2022 (corrispondenti a

EUR 620'557.18, valuta al 18 ottobre 2022),

con seguito di spese processuali, pari a complessivi fr. 2’000.-, a carico del

convenuto.

E.

Con reclamo 19 novembre 2022 RE

1 si è aggravato contro tale decisione, postulando, previa concessione

dell’effetto sospensivo, di annullare la decisione di exequatur, con protesta

di spese e ripetibili.

F.

Il gravame non è stato

intimato alla controparte per una risposta.

E

considerato

in

diritto:

1.

Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante

reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il

caso per le decisioni del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC), in

particolare quelle concernenti il riconoscimento, la dichiarazione d’esecutività

e l’esecuzione di sentenze estere (art. 335 cpv. 3 CPC).

Il termine di ricorso contro le decisioni del giudice dell’esecuzione

secondo gli art. 38-52 CLug è di un mese se il convenuto (come nel caso

concreto) è domiciliato in Svizzera (art. 43 cpv. 5 CLug e 327a cpv. 3 CPC).

Nella

fattispecie, il reclamo 19 novembre 2022 contro la decisione 20 ottobre 2022 è

tempestivo.

Considerandi

2.

Quanto alla competenza funzionale a trattare il presente reclamo,

che nel caso di specie concerne il riconoscimento e la dichiarazione di

esecutività di un decreto ingiuntivo e di una sentenza estera riguardanti il

diritto delle obbligazioni, la stessa spetta a questa Camera (art. 48 lett. b

n. 5 LOG).

3.

Quando il reclamo è diretto contro una decisione del giudice

dell’esecuzione secondo gli articoli 38–52 della CLug, ovvero emessa in una

procedura unilaterale avvenuta senza il coinvolgimento del convenuto,

quest’ultimo in seconda sede ha la possibilità di presentare liberamente nuovi

fatti e mezzi di prova, e il giudice esamina con cognizione piena i motivi di

diniego previsti dalla Convenzione di Lugano (art. 327a CPC, DTF 138 III 82

consid. 3.5.3). Egli può contestare i presupposti processuali, quelli

dell’exequatur (applicabilità della Convenzione di Lugano, presenza di una decisione

esecutiva ai sensi degli art. 32 e 38 CLug, produzione dei necessari documenti

ex art. 53 seg. CLug), le eventuali violazioni di prescrizioni procedurali o

invocare i motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug (art. 45 CLug; STF

5A_934/2016 del 23 agosto 2017 consid. 4; IICCA del 15 aprile 2021, inc.

12.2020.163, consid. 4 e riferimenti).

Il

reclamo deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed

essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). Spetta al reclamante allegare e

dimostrare perché vi sarebbero motivi che ostano al riconoscimento e

all’esecuzione della decisione estera (cfr. DTF 138 III 82 consid. 3.5.3).

4.

Per quanto qui d’interesse, con l’impugnata decisione

il giudice di prime cure ha accertato la sua competenza nonché l’adempimento

dei requisiti posti dalla CLug per il riconoscimento e la dichiarazione di

esecutività dei pronunciati esteri, e meglio la produzione delle copie

autentiche, munite di attestazione di conformità, dei due giudizi italiani

(art. 53 cpv. 1 CLug) nonché dell’attestato di cui all’art. 54 CLug, e l’esecutività dei medesimi ai sensi dell’art. 38 CLug (cfr. formula

esecutiva 7 settembre 2022 riferita al decreto ingiuntivo n. __________ e allegato V riferito alla sentenza n. __________, entrambi

contenuti nel plico doc. D).

5.

Con il suo gravame, il reclamante formula innanzitutto

la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo, che nondimeno è superflua

dal momento che esso è previsto direttamente dalla legge (art. 327a cpv.

2.

CLug), ricordato che lo stesso non impedisce l’adozione dei provvedimenti

conservativi emanati dal primo giudice, come un sequestro (art. 47 cpv. 3

CLug).

6.

Quanto al merito dell’impugnativa, il reclamante

contesta in sostanza l’applicabilità alla fattispecie della Convenzione di

Lugano e nello specifico della procedura di cui agli art. 38 seg. CLug a causa

del mancato rispetto del principio della reciprocità; ciò dal momento che tale

procedura è unilaterale, ovvero avviene senza citazione della parte

convenuta, mentre la legge italiana, e meglio l’art. 64, titolo

IV della Legge 31 maggio 1995 n. 218, prevede condizioni più restrittive per il

riconoscimento (cfr. lett. a-g) e soprattutto garantisce il diritto alla

difesa. Il reclamante ritiene pertanto che anche la procedura pretorile qui in

esame avrebbe dovuto essere contraddittoria.

7.

La censura è palesemente destituita di fondamento. Difatti sia la

Svizzera che l’Italia, oltre a prevedere norme di diritto interno volte a

stabilire le condizioni per il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività

delle decisioni estere (laddove anche la Svizzera prevede una procedura

contraddittoria, cfr. art. 25 seg. LDip e in particolare l’art. 29 cpv. 2 LDip),

hanno entrambe aderito alla Convenzione di Lugano, la quale istituisce, per le

decisioni emesse in uno Stato contraente, una procedura unilaterale di prima

sede, nell’ambito della quale la decisione estera è dichiarata esecutiva

immediatamente dopo l’espletamento delle formalità di cui all’art. 53 CLug, e

contraddittoria solamente in seconda sede (art. 38 seg. CLug, v. in particolare

art. 41 e 43 CLug). Quale trattato internazionale, la CLug si applica

prioritariamente rispetto alla LDip (art. 1 cpv. 2 LDip). Lo stesso è previsto

anche nella Legge 31 maggio 1995 n. 218 citata dal reclamante, la quale

all’art. 2 cpv. 1 sancisce che “Le disposizioni della presente legge non

pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per

l'Italia”. Ne deriva che la procedura seguita dal Pretore è esente da

critica, come pure che il diritto di essere sentito del reclamante non risulta

violato, ed è stato salvaguardato dalla possibilità di proporre un reclamo ai

sensi dell’art. 43 CLug (v. anche DTF 135 III 324 consid. 3.3).

8.

In opposizione al giudizio pretorile il reclamante sottolinea

altresì che l’art. 341 (cpv. 3) CPC permette al debitore di obiettare, quale

strumento di difesa, che successivamente alla comunicazione della decisione

sono intervenute delle circostanze che ostano all’esecuzione, come la

concessione di una dilazione, che egli avrebbe nel caso concreto più volte

richiesto. Secondo il reclamante, le relative trattative sarebbero in corso,

anche per tener conto di asseriti crediti che egli deterrebbe nei confronti

della controparte, rispettivamente (per quanto è dato capire), nei confronti di

una banca riconducibile alla controparte (“Banca __________”).

9.

Anche questa censura è manifestamente destinata all’insuccesso. Il

reclamante neppure pretende che la dilazione sia mai stata concessa, ritenuto

ad ogni modo che la questione non costituisce un motivo di rifiuto (v. elenco

di cui al precedente consid. 3) nell’ambito di una procedura indipendente di

exequatur ai sensi della CLug (che è prevalente anche rispetto alla

regolamentazione degli art. 335 seg. CPC, v. art. 335 cpv. 3 CPC). Essa potrà eventualmente

essere considerata nell’ambito di una relativa procedura di esecuzione

effettiva (v. anche STF 5A_104/2019 del 13 dicembre 2019 consid. 4.2 e Hofmann/Kunz in: Basler Kommentar,

Lugano Übereinkommen, 2a ed., n. 36 ad art. 45) che peraltro, per

quanto riguarda i crediti pecuniari, avviene secondo i dettami della Legge

federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) e non secondo gli art. 335

seg. CPC.

10.

Ne

consegue che il reclamo, manifestamente infondato, e che quindi non necessita

di essere intimato a CO 1 per una risposta (art. 322 cpv. 1 CPC) dev’essere respinto.

Le

spese processuali di questo giudizio, calcolate tenendo conto di quanto

stabilito dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza del reclamante

(art. 106 cpv. 1 CPC). Il valore litigioso, determinante per un eventuale

ricorso al Tribunale federale, raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30'000.-

di cui all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

11.

Non

ponendo la presente procedura, di natura sommaria, questioni di principio e non

essendo la stessa di rilevante importanza, il presente giudizio viene emesso da

questa Camera nella composizione di un giudice unico giusta l’art. 48b cpv. 1

lett. b n. 2 e 3 LOG.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG,

decide:

1. Il reclamo 19

novembre 2022 di RE 1 è respinto.

2. Le spese processuali

di seconda sede, pari a fr. 3’000.-, sono poste a carico del reclamante. Non si

assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).