12.2022.163
Exequatur, applicabilità della CLug, principio della reciprocità, dilazione del debito
11 gennaio 2023Italiano11 min
400'000.- oltre a interessi legali, spese (complessivi EUR 3'071.-), IVA e C.p.a.,
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.163
Lugano
11 gennaio 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2022.4901 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5 - promossa con istanza 18 ottobre 2022 da
CO
1 (IT)
patrocinata dall’ PA 1
contro
RE
1
patrocinato dall’ PA 2
con cui l’istante ha
chiesto di riconoscere e di dichiarare esecutivi in Svizzera sia il
decreto ingiuntivo n. __________
emesso il 2 marzo 2013 dal Tribunale di __________ (RG__________) e pubblicato
il 5 marzo 2013, sia la sentenza n. __________ emessa dal
medesimo tribunale
l’8 novembre 2018 (RG __________), nonché di decretare, sulla
base di
tali decisioni, il sequestro dei beni riconducibili al convenuto presso __________
SA, __________,
e segnatamente il risarcimento di spese e indennità nonché gli
utili a
lui spettanti quale amministratore unico della società e le azioni nominative di
sua
proprietà, fino a concorrenza dell’importo di CHF 603'526.67 (EUR 620'592.98)
oltre a
interessi del 5% dal 19 ottobre 2022;
istanza che il Pretore ha
parzialmente accolto con Decisione 20 ottobre 2022;
e ora sul reclamo 19 novembre 2022 con cui il convenuto ha
postulato, previa
concessione dell’effetto sospensivo, di annullare la decisione di
exequatur, con
protesta di spese e ripetibili;
considerato che il reclamo non è stato intimato all’istante per una
risposta;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Con decreto ingiuntivo n. __________,
emesso il 2 marzo 2013 dal Tribunale di __________ (RG __________), a RE 1 è
stato ingiunto di pagare a CO 1, entro quaranta giorni, l’importo di EUR
400'000.- oltre a interessi legali, spese (complessivi EUR 3'071.-), IVA e C.p.a.,
a titolo di restituzione di un finanziamento concesso dalla seconda al primo
nell’ambito di un contratto di agenzia (doc. D).
B.
Con decisione n. __________
emessa l’8 novembre 2018 (RG __________) il medesimo tribunale, rigettando
l’opposizione di RE 1, ha dichiarato il suddetto decreto ingiuntivo
definitivamente esecutivo e ha condannato il medesimo a versare a CO 1 EUR
171’499.30 a titolo di interessi (contrattuali, moratori e legali) oltre a
spese e accessori (doc. D). La sentenza coinvolgeva pure una terza parte, i cui
diritti e obblighi non riguardano la presente procedura.
C.
Con istanza 18 ottobre 2022 CO
1 ha postulato innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano (Sezione 5) il
riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in Svizzera del decreto
ingiuntivo e della successiva sentenza come pure, a fronte di tali titoli di
rigetto definitivo dell’opposizione (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF), il sequestro dei beni riconducibili al convenuto
presso __________ SA (risarcimento di spese e indennità nonché utili a lui
spettanti quale amministratore unico della società e azioni nominative di sua
proprietà) fino a concorrenza dell’importo di CHF 603'526.67 (EUR 620'592.98 al
13 ottobre 2022) oltre a interessi del 5% dal 19 ottobre 2022.
D.
Con decisione 20 ottobre 2022
il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza, riconoscendo e dichiarando
esecutivi in Svizzera il decreto ingiuntivo e la sentenza (ma solo per quanto
concernente CO 1) ai sensi della Convenzione concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (Convenzione di Lugano, CLug) e pronunciando
il postulato sequestro dei suindicati beni del convenuto sino a concorrenza dell’importo di
CHF 607’649.59 oltre interessi all’1.25% dal 22 ottobre 2022 (corrispondenti a
EUR 620'557.18, valuta al 18 ottobre 2022),
con seguito di spese processuali, pari a complessivi fr. 2’000.-, a carico del
convenuto.
E.
Con reclamo 19 novembre 2022 RE
1 si è aggravato contro tale decisione, postulando, previa concessione
dell’effetto sospensivo, di annullare la decisione di exequatur, con protesta
di spese e ripetibili.
F.
Il gravame non è stato
intimato alla controparte per una risposta.
E
considerato
in
diritto:
1.
Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante
reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il
caso per le decisioni del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC), in
particolare quelle concernenti il riconoscimento, la dichiarazione d’esecutività
e l’esecuzione di sentenze estere (art. 335 cpv. 3 CPC).
Il termine di ricorso contro le decisioni del giudice dell’esecuzione
secondo gli art. 38-52 CLug è di un mese se il convenuto (come nel caso
concreto) è domiciliato in Svizzera (art. 43 cpv. 5 CLug e 327a cpv. 3 CPC).
Nella
fattispecie, il reclamo 19 novembre 2022 contro la decisione 20 ottobre 2022 è
tempestivo.
Considerandi
2.
Quanto alla competenza funzionale a trattare il presente reclamo,
che nel caso di specie concerne il riconoscimento e la dichiarazione di
esecutività di un decreto ingiuntivo e di una sentenza estera riguardanti il
diritto delle obbligazioni, la stessa spetta a questa Camera (art. 48 lett. b
n. 5 LOG).
3.
Quando il reclamo è diretto contro una decisione del giudice
dell’esecuzione secondo gli articoli 38–52 della CLug, ovvero emessa in una
procedura unilaterale avvenuta senza il coinvolgimento del convenuto,
quest’ultimo in seconda sede ha la possibilità di presentare liberamente nuovi
fatti e mezzi di prova, e il giudice esamina con cognizione piena i motivi di
diniego previsti dalla Convenzione di Lugano (art. 327a CPC, DTF 138 III 82
consid. 3.5.3). Egli può contestare i presupposti processuali, quelli
dell’exequatur (applicabilità della Convenzione di Lugano, presenza di una decisione
esecutiva ai sensi degli art. 32 e 38 CLug, produzione dei necessari documenti
ex art. 53 seg. CLug), le eventuali violazioni di prescrizioni procedurali o
invocare i motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug (art. 45 CLug; STF
5A_934/2016 del 23 agosto 2017 consid. 4; IICCA del 15 aprile 2021, inc.
12.2020.163, consid. 4 e riferimenti).
Il
reclamo deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed
essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). Spetta al reclamante allegare e
dimostrare perché vi sarebbero motivi che ostano al riconoscimento e
all’esecuzione della decisione estera (cfr. DTF 138 III 82 consid. 3.5.3).
4.
Per quanto qui d’interesse, con l’impugnata decisione
il giudice di prime cure ha accertato la sua competenza nonché l’adempimento
dei requisiti posti dalla CLug per il riconoscimento e la dichiarazione di
esecutività dei pronunciati esteri, e meglio la produzione delle copie
autentiche, munite di attestazione di conformità, dei due giudizi italiani
(art. 53 cpv. 1 CLug) nonché dell’attestato di cui all’art. 54 CLug, e l’esecutività dei medesimi ai sensi dell’art. 38 CLug (cfr. formula
esecutiva 7 settembre 2022 riferita al decreto ingiuntivo n. __________ e allegato V riferito alla sentenza n. __________, entrambi
contenuti nel plico doc. D).
5.
Con il suo gravame, il reclamante formula innanzitutto
la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo, che nondimeno è superflua
dal momento che esso è previsto direttamente dalla legge (art. 327a cpv.
2.
CLug), ricordato che lo stesso non impedisce l’adozione dei provvedimenti
conservativi emanati dal primo giudice, come un sequestro (art. 47 cpv. 3
CLug).
6.
Quanto al merito dell’impugnativa, il reclamante
contesta in sostanza l’applicabilità alla fattispecie della Convenzione di
Lugano e nello specifico della procedura di cui agli art. 38 seg. CLug a causa
del mancato rispetto del principio della reciprocità; ciò dal momento che tale
procedura è unilaterale, ovvero avviene senza citazione della parte
convenuta, mentre la legge italiana, e meglio l’art. 64, titolo
IV della Legge 31 maggio 1995 n. 218, prevede condizioni più restrittive per il
riconoscimento (cfr. lett. a-g) e soprattutto garantisce il diritto alla
difesa. Il reclamante ritiene pertanto che anche la procedura pretorile qui in
esame avrebbe dovuto essere contraddittoria.
7.
La censura è palesemente destituita di fondamento. Difatti sia la
Svizzera che l’Italia, oltre a prevedere norme di diritto interno volte a
stabilire le condizioni per il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività
delle decisioni estere (laddove anche la Svizzera prevede una procedura
contraddittoria, cfr. art. 25 seg. LDip e in particolare l’art. 29 cpv. 2 LDip),
hanno entrambe aderito alla Convenzione di Lugano, la quale istituisce, per le
decisioni emesse in uno Stato contraente, una procedura unilaterale di prima
sede, nell’ambito della quale la decisione estera è dichiarata esecutiva
immediatamente dopo l’espletamento delle formalità di cui all’art. 53 CLug, e
contraddittoria solamente in seconda sede (art. 38 seg. CLug, v. in particolare
art. 41 e 43 CLug). Quale trattato internazionale, la CLug si applica
prioritariamente rispetto alla LDip (art. 1 cpv. 2 LDip). Lo stesso è previsto
anche nella Legge 31 maggio 1995 n. 218 citata dal reclamante, la quale
all’art. 2 cpv. 1 sancisce che “Le disposizioni della presente legge non
pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per
l'Italia”. Ne deriva che la procedura seguita dal Pretore è esente da
critica, come pure che il diritto di essere sentito del reclamante non risulta
violato, ed è stato salvaguardato dalla possibilità di proporre un reclamo ai
sensi dell’art. 43 CLug (v. anche DTF 135 III 324 consid. 3.3).
8.
In opposizione al giudizio pretorile il reclamante sottolinea
altresì che l’art. 341 (cpv. 3) CPC permette al debitore di obiettare, quale
strumento di difesa, che successivamente alla comunicazione della decisione
sono intervenute delle circostanze che ostano all’esecuzione, come la
concessione di una dilazione, che egli avrebbe nel caso concreto più volte
richiesto. Secondo il reclamante, le relative trattative sarebbero in corso,
anche per tener conto di asseriti crediti che egli deterrebbe nei confronti
della controparte, rispettivamente (per quanto è dato capire), nei confronti di
una banca riconducibile alla controparte (“Banca __________”).
9.
Anche questa censura è manifestamente destinata all’insuccesso. Il
reclamante neppure pretende che la dilazione sia mai stata concessa, ritenuto
ad ogni modo che la questione non costituisce un motivo di rifiuto (v. elenco
di cui al precedente consid. 3) nell’ambito di una procedura indipendente di
exequatur ai sensi della CLug (che è prevalente anche rispetto alla
regolamentazione degli art. 335 seg. CPC, v. art. 335 cpv. 3 CPC). Essa potrà eventualmente
essere considerata nell’ambito di una relativa procedura di esecuzione
effettiva (v. anche STF 5A_104/2019 del 13 dicembre 2019 consid. 4.2 e Hofmann/Kunz in: Basler Kommentar,
Lugano Übereinkommen, 2a ed., n. 36 ad art. 45) che peraltro, per
quanto riguarda i crediti pecuniari, avviene secondo i dettami della Legge
federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) e non secondo gli art. 335
seg. CPC.
10.
Ne
consegue che il reclamo, manifestamente infondato, e che quindi non necessita
di essere intimato a CO 1 per una risposta (art. 322 cpv. 1 CPC) dev’essere respinto.
Le
spese processuali di questo giudizio, calcolate tenendo conto di quanto
stabilito dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza del reclamante
(art. 106 cpv. 1 CPC). Il valore litigioso, determinante per un eventuale
ricorso al Tribunale federale, raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30'000.-
di cui all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
11.
Non
ponendo la presente procedura, di natura sommaria, questioni di principio e non
essendo la stessa di rilevante importanza, il presente giudizio viene emesso da
questa Camera nella composizione di un giudice unico giusta l’art. 48b cpv. 1
lett. b n. 2 e 3 LOG.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG,
decide:
1. Il reclamo 19
novembre 2022 di RE 1 è respinto.
2. Le spese processuali
di seconda sede, pari a fr. 3’000.-, sono poste a carico del reclamante. Non si
assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).