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Decisione

12.2022.165

Sfratto, caso manifesto, tempestività dell'appello, avvenuta riconsegna dei locali, perdita dell'interesse

27 gennaio 2023Italiano8 min

delle competenti autorità giudiziarie. In siffatte circostanze il gravame del 20

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.165

Lugano

27 gennaio 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SO.2022.4605 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 4 - promossa con istanza 3 ottobre 2022 da

AO 1

AO 2

entrambi rappresentati da RA

1

contro

AP

1

PI

1

Giancluca

Nuzzi, Via Maggio 32,

6900 Lugano

chiedente nella procedura sommaria a

tutela dei casi manifesti l’espulsione dei

convenuti dall’ente locato;

domanda accolta dal Pretore con

decisione 20 ottobre 2022, con cui ha ordinato la

liberazione dei locali entro 10 giorni

con le comminatorie di rito;

insorgente AP 1, che con scritto 20 novembre 2022 ha postulato il

“ripristino” del suo contratto di

locazione e di poter tornare in possesso della propria

abitazione fino alla regolare scadenza

contrattuale;

tenuto conto che l’impugnativa non è

stata notificata alla controparte per osservazioni;

letti ed esaminati gli atti e i

documenti di causa;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.

Con contratto 11

dicembre 2020 (doc. A) AO 1 ha concesso in locazione a AP 1 e PI 1 un’abitazione

di quattro locali e un’autorimessa in uno stabile sito in via __________, L__________

(PPP n. __________ e __________, fondo base part. n. __________ RFD di L__________,

di cui risulta comproprietario unitamente a AO 2, in ragione di 1/2 ciascuno).

2.

Con separati

scritti 5 luglio 2022 la RA 1, in rappresentanza della parte locatrice, ha

invano diffidato i conduttori a saldare le pigioni arretrate (complessivi fr.

3'830.-) entro 30 giorni, con la comminatoria della disdetta del contratto per

mora ai sensi dell’art. 257d CO (doc. B4 e B5).

3.

Con moduli

ufficiali del 17 agosto 2022 AO 1 e AO 2 hanno notificato separatamente ai

conduttori la disdetta del contratto per il 30 settembre 2022 (doc. D1 e D2).

4.

Con istanza 24

settembre 2022 AP 1 ha contestato la disdetta innanzi all’Ufficio di

conciliazione in materia di locazione di Lugano Est, che tuttavia in sede di

udienza del 19 ottobre 2022 ha stralciato la procedura dai ruoli per mancata

comparizione personale dei conduttori (art. 204 cpv. 1 CPC).

5.

Nel frattempo, costatata

la mancata riconsegna dei locali, in data 3 ottobre 2022 AO 1 e AO 2 hanno

inoltrato un’istanza di sfratto nella procedura sommaria per la tutela nei casi

manifesti innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4. I conduttori

non sono comparsi in causa e non hanno presentato osservazioni.

6.

Con decisione 20

ottobre 2022 il Pretore ha accolto l’istanza, ordinando a AP 1 e PI 1 di

liberare gli spazi da loro locati entro 10 giorni dalla notifica della

decisione con le comminatorie di rito, ponendo a loro carico (con vincolo di

solidarietà) la tassa e le spese di complessivi

fr. 100.- nonché un’indennità ripetibile in favore della controparte di fr. 100.-.

7.

Con scritto 20

novembre 2022 AP 1 si è aggravata contro la suddetta decisione, sostenendo in

sintesi (per quanto è dato capire) di non avere potuto ritirare le raccomandate

della parte locatrice di luglio/agosto 2022 a causa di malattia, di avere

pagato tutti gli scoperti il 4 agosto 2022, di avere ottenuto dall’Ufficio di

conciliazione (in data 19 ottobre 2022) l’annullamento della procedimento di

sfratto per irregolarità nella procedura di diffida e di essere stata

ingiustamente espulsa dalla sua abitazione in data 11 novembre 2022, chiedendo

di poterne ritornare in possesso e di ripristinare il contratto di locazione.

L’insorgente allega inoltre al suo gravame un “certificato medico” datato 8

novembre 2022 attestante che la medesima, per almeno un mese, non sarebbe stata

idonea per motivi di salute a effettuare viaggi in aereo.

8.

Contro una

decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti in una

causa dal valore di almeno fr. 10'000.- è dato il rimedio dell’appello (art. 308 cpv. 1

lett. a CPC), da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC).

L’atto di appello deve contenere i

motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e

311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni

siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del

Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una

propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e

circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di

comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle

medesime.

9.

Nella

fattispecie, il valore della controversia raggiunge pacificamente la soglia di

fr. 10'000.- testé menzionata, sicché il giudizio pretorile era appellabile.

Quanto al rispetto del termine di 10

giorni, la decisione pretorile 20 ottobre 2022 è stata trasmessa ai convenuti

tramite raccomandata ma non è stata ritirata. Il relativo avviso di ritiro è

stato depositato nella loro bucalettere il 22 ottobre 2022, sicché la notifica

poteva considerarsi avvenuta alla scadenza del settimo giorno di giacenza

(ovvero il 29 ottobre 2022), se essi potevano attendersi l’invio (art. 138 cpv.

3 lett. a CPC). Ciò dovrebbe essere il caso nella fattispecie, dal momento che

Fatti

i medesimi, pur non avendo ritirato neppure la citazione iniziale 4 ottobre

2022 del primo giudice ed essendo pertanto inconsapevoli della procedura di

sfratto, erano a conoscenza della disdetta e l’avevano contestata innanzi

all’Ufficio di conciliazione, e avrebbero pertanto dovuto attendersi che la

controversia avrebbe avuto un seguito, con l’invio di comunicazioni da parte

delle competenti autorità giudiziarie. In siffatte circostanze il gravame del 20

novembre 2022, già solo per questo motivo, dovrebbe essere ritenuto tardivo e

irricevibile, tanto più che l’appellante non postula una restituzione del

termine (art. 148 CPC), né spiega quale valenza dovrebbe avere il certificato

medico da lei prodotto.

10. In ogni caso, il gravame dev’essere dichiarato

irricevibile per assenza del presupposto processuale dell’interesse degno di

protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC), siccome al momento della sua presentazione

(il 20 novembre 2022), l’appellante aveva già riconsegnato i locali (l’11

novembre 2022).

11.

Tematiche quali

la nullità o l’annullamento della disdetta e la prosecuzione del contratto di

Considerandi

locazione non possono essere oggetto della presente procedura. Da una parte poiché

AP 1, non avendo presentato osservazioni nell’ambito della procedura di prima

sede, deve ritenersi preclusa e dunque impossibilitata a presentare in questa

sede nuovi elementi in suo favore. Dall’altra, giacché la medesima non si

confronta con il contenuto del giudizio impugnato (ciò che comporta l’irricevibilità

delle sue censure anche per carente motivazione) e non supporta le sue

(tardive) affermazioni con delle prove (evidenziato che l’autorità di

conciliazione non ha mai annullato la procedura di sfratto né accertato

l’irregolarità dei passi compiuti dai locatori, limitandosi a stralciare la

procedura di contestazione avviata dalla conduttrice, v. sopra consid. 4).

12.

Per tutti questi

motivi, l’impugnativa dev’essere dichiarata manifestamente irricevibile. Visto

il suo esito, essa non è stata notificata alla controparte per una risposta

(art. 312 cpv. 1 CPC).

13.

Le spese

processuali, fissate in conformità con gli art. 2, 9 cpv. 3 e 13 LTG, sono

poste a carico dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si assegnano

ripetibili ai resistenti, ai quali il gravame non è stato notificato.

14.

Il presente

giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice

unico in applicazione dell’art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 e lett. b cfr. 2 LOG.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese l’art. 106 CPC e

la LTG

decide:

1. L’impugnativa 20 novembre 2022 di AP 1 è irricevibile

ai sensi dei considerandi.

2. Le spese processuali di seconda sede di fr. 100.-

sono a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili o indennità.

3. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso

superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il

ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso

in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).