12.2022.165
Sfratto, caso manifesto, tempestività dell'appello, avvenuta riconsegna dei locali, perdita dell'interesse
27 gennaio 2023Italiano8 min
delle competenti autorità giudiziarie. In siffatte circostanze il gravame del 20
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Incarto n.
12.2022.165
Lugano
27 gennaio 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2022.4605 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 4 - promossa con istanza 3 ottobre 2022 da
AO 1
AO 2
entrambi rappresentati da RA
1
contro
AP
1
PI
1
Giancluca
Nuzzi, Via Maggio 32,
6900 Lugano
chiedente nella procedura sommaria a
tutela dei casi manifesti l’espulsione dei
convenuti dall’ente locato;
domanda accolta dal Pretore con
decisione 20 ottobre 2022, con cui ha ordinato la
liberazione dei locali entro 10 giorni
con le comminatorie di rito;
insorgente AP 1, che con scritto 20 novembre 2022 ha postulato il
“ripristino” del suo contratto di
locazione e di poter tornare in possesso della propria
abitazione fino alla regolare scadenza
contrattuale;
tenuto conto che l’impugnativa non è
stata notificata alla controparte per osservazioni;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti di causa;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.
Con contratto 11
dicembre 2020 (doc. A) AO 1 ha concesso in locazione a AP 1 e PI 1 un’abitazione
di quattro locali e un’autorimessa in uno stabile sito in via __________, L__________
(PPP n. __________ e __________, fondo base part. n. __________ RFD di L__________,
di cui risulta comproprietario unitamente a AO 2, in ragione di 1/2 ciascuno).
2.
Con separati
scritti 5 luglio 2022 la RA 1, in rappresentanza della parte locatrice, ha
invano diffidato i conduttori a saldare le pigioni arretrate (complessivi fr.
3'830.-) entro 30 giorni, con la comminatoria della disdetta del contratto per
mora ai sensi dell’art. 257d CO (doc. B4 e B5).
3.
Con moduli
ufficiali del 17 agosto 2022 AO 1 e AO 2 hanno notificato separatamente ai
conduttori la disdetta del contratto per il 30 settembre 2022 (doc. D1 e D2).
4.
Con istanza 24
settembre 2022 AP 1 ha contestato la disdetta innanzi all’Ufficio di
conciliazione in materia di locazione di Lugano Est, che tuttavia in sede di
udienza del 19 ottobre 2022 ha stralciato la procedura dai ruoli per mancata
comparizione personale dei conduttori (art. 204 cpv. 1 CPC).
5.
Nel frattempo, costatata
la mancata riconsegna dei locali, in data 3 ottobre 2022 AO 1 e AO 2 hanno
inoltrato un’istanza di sfratto nella procedura sommaria per la tutela nei casi
manifesti innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4. I conduttori
non sono comparsi in causa e non hanno presentato osservazioni.
6.
Con decisione 20
ottobre 2022 il Pretore ha accolto l’istanza, ordinando a AP 1 e PI 1 di
liberare gli spazi da loro locati entro 10 giorni dalla notifica della
decisione con le comminatorie di rito, ponendo a loro carico (con vincolo di
solidarietà) la tassa e le spese di complessivi
fr. 100.- nonché un’indennità ripetibile in favore della controparte di fr. 100.-.
7.
Con scritto 20
novembre 2022 AP 1 si è aggravata contro la suddetta decisione, sostenendo in
sintesi (per quanto è dato capire) di non avere potuto ritirare le raccomandate
della parte locatrice di luglio/agosto 2022 a causa di malattia, di avere
pagato tutti gli scoperti il 4 agosto 2022, di avere ottenuto dall’Ufficio di
conciliazione (in data 19 ottobre 2022) l’annullamento della procedimento di
sfratto per irregolarità nella procedura di diffida e di essere stata
ingiustamente espulsa dalla sua abitazione in data 11 novembre 2022, chiedendo
di poterne ritornare in possesso e di ripristinare il contratto di locazione.
L’insorgente allega inoltre al suo gravame un “certificato medico” datato 8
novembre 2022 attestante che la medesima, per almeno un mese, non sarebbe stata
idonea per motivi di salute a effettuare viaggi in aereo.
8.
Contro una
decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti in una
causa dal valore di almeno fr. 10'000.- è dato il rimedio dell’appello (art. 308 cpv. 1
lett. a CPC), da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC).
L’atto di appello deve contenere i
motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e
311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni
siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del
Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una
propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e
circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di
comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle
medesime.
9.
Nella
fattispecie, il valore della controversia raggiunge pacificamente la soglia di
fr. 10'000.- testé menzionata, sicché il giudizio pretorile era appellabile.
Quanto al rispetto del termine di 10
giorni, la decisione pretorile 20 ottobre 2022 è stata trasmessa ai convenuti
tramite raccomandata ma non è stata ritirata. Il relativo avviso di ritiro è
stato depositato nella loro bucalettere il 22 ottobre 2022, sicché la notifica
poteva considerarsi avvenuta alla scadenza del settimo giorno di giacenza
(ovvero il 29 ottobre 2022), se essi potevano attendersi l’invio (art. 138 cpv.
3 lett. a CPC). Ciò dovrebbe essere il caso nella fattispecie, dal momento che
Fatti
i medesimi, pur non avendo ritirato neppure la citazione iniziale 4 ottobre
2022 del primo giudice ed essendo pertanto inconsapevoli della procedura di
sfratto, erano a conoscenza della disdetta e l’avevano contestata innanzi
all’Ufficio di conciliazione, e avrebbero pertanto dovuto attendersi che la
controversia avrebbe avuto un seguito, con l’invio di comunicazioni da parte
delle competenti autorità giudiziarie. In siffatte circostanze il gravame del 20
novembre 2022, già solo per questo motivo, dovrebbe essere ritenuto tardivo e
irricevibile, tanto più che l’appellante non postula una restituzione del
termine (art. 148 CPC), né spiega quale valenza dovrebbe avere il certificato
medico da lei prodotto.
10. In ogni caso, il gravame dev’essere dichiarato
irricevibile per assenza del presupposto processuale dell’interesse degno di
protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC), siccome al momento della sua presentazione
(il 20 novembre 2022), l’appellante aveva già riconsegnato i locali (l’11
novembre 2022).
11.
Tematiche quali
la nullità o l’annullamento della disdetta e la prosecuzione del contratto di
Considerandi
locazione non possono essere oggetto della presente procedura. Da una parte poiché
AP 1, non avendo presentato osservazioni nell’ambito della procedura di prima
sede, deve ritenersi preclusa e dunque impossibilitata a presentare in questa
sede nuovi elementi in suo favore. Dall’altra, giacché la medesima non si
confronta con il contenuto del giudizio impugnato (ciò che comporta l’irricevibilità
delle sue censure anche per carente motivazione) e non supporta le sue
(tardive) affermazioni con delle prove (evidenziato che l’autorità di
conciliazione non ha mai annullato la procedura di sfratto né accertato
l’irregolarità dei passi compiuti dai locatori, limitandosi a stralciare la
procedura di contestazione avviata dalla conduttrice, v. sopra consid. 4).
12.
Per tutti questi
motivi, l’impugnativa dev’essere dichiarata manifestamente irricevibile. Visto
il suo esito, essa non è stata notificata alla controparte per una risposta
(art. 312 cpv. 1 CPC).
13.
Le spese
processuali, fissate in conformità con gli art. 2, 9 cpv. 3 e 13 LTG, sono
poste a carico dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si assegnano
ripetibili ai resistenti, ai quali il gravame non è stato notificato.
14.
Il presente
giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice
unico in applicazione dell’art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 e lett. b cfr. 2 LOG.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le spese l’art. 106 CPC e
la LTG
decide:
1. L’impugnativa 20 novembre 2022 di AP 1 è irricevibile
ai sensi dei considerandi.
2. Le spese processuali di seconda sede di fr. 100.-
sono a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili o indennità.
3. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso
superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso
in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).