12.2022.174
Contratto di lavoro, provvedimenti cautelari; divieto di svolgere attività lavorativa concorrente in costanza di contratto, divieto di divulgare segreti aziendali prima e dopo il termine del contratto
7 marzo 2023Italiano22 min
servizi di spedizione e logistica ad aziende attive in vari settori, fra cui quello
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.174
Lugano
7 marzo 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa inc. n. CA.2022.281/282 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1 promossa con istanza 28 settembre 2022 da
AO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
AP
1 (IT)
patrocinato dall’ PA 1
con cui l’istante ha chiesto, in via supercautelare e cautelare, di
fare divieto al
convenuto di svolgere qualsiasi attività lavorativa,
per conto proprio o di terzi e
segnatamente di G__________ SA, fino al 30 ottobre
2022, come pure di fargli divieto di
violare l’obbligo di segretezza, e in particolare di
utilizzare o trasmettere a terzi liste di
clienti e piani d’offerta di cui è venuto a
conoscenza attraverso il suo lavoro presso AO 1
, con la comminatoria dell’art. 292 CPS;
istanza essenzialmente accolta dal Pretore in via supercautelare il
29 settembre 2022
(inc. CA.2022.282), e che il convenuto ha contestato con
osservazioni 7 ottobre 2022;
vista la decisione 14 dicembre 2022 con cui il Pretore ha infine parzialmente
accolto
l’istanza per quanto non divenuta priva d’oggetto;
appellante il convenuto, che con appello 23 dicembre 2022 ha
chiesto la riforma del
querelato giudizio nel senso di dichiarare l’istanza irricevibile o
subordinatamente di
respingerla nel merito, con protesta di spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre l’istante con risposta 30 gennaio 2023 ha postulato la
reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Il 28 giugno 2019 O__________ SA (ora AO 1, società che fornisce
servizi di spedizione e logistica ad aziende attive in vari settori, fra cui quello
dell’alta moda) ha assunto AP 1 a partire dal 1° luglio 2019 quale impiegato
d’ufficio, a tempo pieno, con uno stipendio mensile iniziale di fr. 3’200.- e
nel seguito di fr. 3'500.- (doc. D ed E).
B.
Il dipendente ha rassegnato le proprie dimissioni il 29 luglio 2022
a partire dal 30 luglio 2022, segnalando di rimanere a disposizione della
società per i due mesi di preavviso, ovvero sino al 30 settembre 2022 (doc. G).
La relativa raccomandata è stata tuttavia consegnata alla posta solo il 5
agosto 2022 e notificata il 10 agosto 2022 (doc. H e I).
C.
Il 9 settembre 2022, costatato il mancato rientro del dipendente in
sede dopo le ferie, la datrice di lavoro gli ha rimproverato un abbandono
ingiustificato del posto di lavoro e svariate problematiche derivanti dalla sua
assenza, ricordandogli il suo vincolo all’azienda e intimandogli di non
intraprendere alcun rapporto lavorativo diretto o indiretto con altre società
(doc. R). Il 14 settembre 2022 la società l’ha invitato a riprendere il lavoro
entro e non oltre il 19 settembre 2022, ritenuto che il termine di disdetta
aveva iniziato a decorrere dal 5 agosto 2022 e che pertanto egli era vincolato
al contratto sino al 31 ottobre 2022 (doc. S).
D.
Il 15 settembre 2022 AP 1 ha rilevato di avere annunciato
verbalmente e per scritto le proprie dimissioni già il 29 luglio alla presenza
di testimoni, di aver sempre mostrato disponibilità a evadere le richieste
lavorative della controparte e di essere poi stato “messo nelle condizioni
di non poter più supportare AO 1 dagli stessi datori di lavoro” (doc. T).
E.
Con istanza supercautelare e cautelare 28 settembre 2022 AO 1,
rilevando che AP 1 aveva abbandonato ingiustificatamente il proprio posto di
lavoro e preso parte (nel settembre 2022) a un’attività concorrenziale illecita
per mezzo della società G__________ SA (doc. B, K, L e M) come pure che il
medesimo, a conoscenza di suoi dati sensibili relativi agli ordini dei clienti
e alla strutturazione delle offerte di spedizione, aveva iniziato a sottrarle
clienti (doc. K-M, U-V, CC-GG), lo ha convenuto innanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano, chiedendo di fargli divieto di svolgere
qualsiasi attività lavorativa, per conto proprio o di terzi e segnatamente di G__________
SA, fino al 30 ottobre 2022, come pure di fargli divieto di violare l’obbligo
di segretezza, e in particolare di utilizzare o trasmettere a terzi liste di
clienti e piani d’offerta di cui è venuto a conoscenza attraverso il suo lavoro
presso AO 1, con la comminatoria dell’art. 292 CPS.
F.
Con decisione supercautelare 29 settembre 2022 (inc. CA.2022.282) il
Pretore ha (parzialmente) accolto l’istanza inaudita altera parte, impartendo
al convenuto sia l’ordine di non svolgere alcuna attività lavorativa sino al 31
ottobre 2022 (giorno di presumibile scadenza del rapporto lavorativo fra le
parti), sia quello di non violare l’obbligo di segretezza, con le comminatorie
dell’art. 292 CPS, di una multa disciplinare di fr. 5'000.- in caso di
violazione degli ordini e di una multa disciplinare di fr. 1'000.- per ogni
giorno di ritardo in caso di mancato adempimento degli ordini.
G. Con
osservazioni 7 ottobre 2022 AP 1 si è opposto all’istanza, chiedendo di
dichiararla irricevibile per incompetenza territoriale del Pretore adito o di
respingerla nel merito e di annullare la suddetta decisione supercautelare. In
sostanza, egli ha osservato che fra la fine del 2021 e l’estate del 2022 una
lunga serie di dipendenti ha dovuto lasciare il posto di lavoro (dimissioni o
licenziamento) a seguito di un clima lavorativo ingestibile, che nel periodo
qui di rilievo (settembre/ottobre 2022) il suo contratto di lavoro era già
terminato, come pure che egli si occupava solamente di spedizioni e non ha
violato alcun suo obbligo nei confronti della controparte. In particolare, non
avrebbe mai utilizzato informazioni confidenziali di AO 1 o sottratto suoi
clienti (né sarebbe stato in grado di farlo).
H.
Con replica 17 ottobre 2022 e duplica 24 ottobre 2022 le parti si
sono riconfermate nelle proprie posizioni, approfondendo le proprie tesi e
contestando quelle avverse.
I.
Con decisione 14 dicembre 2022 il Pretore ha parzialmente accolto
l’istanza nel senso che ha confermato l’ordine al convenuto di non violare
l’obbligo di segretezza (e in particolare di non utilizzare o trasmettere a
terzi le liste di clienti e i piani d'offerta di cui è venuto a conoscenza
attraverso il suo lavoro presso AO 1) corredato delle summenzionate
comminatorie, mentre ha dichiarato inammissibile l’ulteriore richiesta
cautelare in quanto oramai divenuta priva d’oggetto, ponendo la tassa di
giustizia e le spese (di complessivi fr. 350.-) a carico delle parti in ragione
di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
J.
Con appello 23 dicembre 2022 AP 1 è insorto contro tale giudizio,
postulandone la riforma nel senso di dichiarare l’istanza irricevibile o
subordinatamente di respingerla nel merito, di porre le spese processuali di
prima sede (fr. 350.-) a carico della controparte e di assegnargli fr. 6'000.-
a titolo di ripetibili, con protesta delle spese giudiziarie di seconda sede.
K.
Con risposta 30 gennaio 2023 AO 1 ha postulato la reiezione del gravame
(nella misura in cui è ricevibile), pure con protesta delle spese e delle
ripetibili di secondo grado.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC prevede che sono impugnabili mediante
appello le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari,
posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.-
(cpv. 2). Le controversie non patrimoniali sono invece sempre appellabili.
In questo stadio della procedura,
tenuto conto degli interessi economici in gioco e in assenza di diverse
indicazioni delle parti, la decisione impugnata deve ritenersi appellabile (né
l’appellata lo mette in discussione).
I termini di
impugnazione e risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di adozione di provvedimenti
cautelari di natura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie sia
l’appello sia la relativa risposta sono tempestivi.
2.
Con l’impugnata decisione, il
Pretore ha in primo luogo osservato che con il trascorrere della scadenza del
31.
ottobre 2022, la prima richiesta cautelare è diventata inattuale ovvero
priva d’oggetto. In secondo luogo il Pretore ha rilevato che l’ulteriore
richiesta cautelare dell’istante poggia sull’art. 321a cpv. 4 CO e che
l’obbligo di segretezza del dipendente permane anche dopo la fine del rapporto
contrattuale nella misura in cui la tutela degli interessi legittimi del datore
di lavoro lo esiga (ciò che viene presunto per i segreti di natura tecnica,
come ad esempio la procedura produttiva, costruzioni, piani, modelli o
risultati di una ricerca). A fronte di ciò, come pure del fatto che il
convenuto ha espressamente dichiarato di non aver mai utilizzato informazioni
confidenziali della controparte, e in particolare le liste clienti (e che
continuerà a non farlo), il Pretore ha accolto il resto dell’istanza, senza
approfondire ulteriormente il tema.
3.
Con l’impugnativa in esame l’appellante, dopo aver riassunto la
fattispecie, rimprovera innanzitutto al primo giudice svariate mancanze nell’ambito
dell’emanazione della decisione supercautelare. Egli avrebbe non solo erroneamente
stabilito lo scioglimento del rapporto di lavoro per il 31 ottobre 2022 e deciso
ultra petita (ovvero impartendo un divieto di svolgere attività
lavorativa temporalmente più ampio di quanto richiesto dall’istante), ma
avrebbe pure eccessivamente tardato nel riconsiderare il suddetto provvedimento
(privo di fondamento e che avrebbe dovuto revocare) dopo aver ricevuto le sue
osservazioni, attendendo ingiustificatamente sino al 14 dicembre 2022 (quando
lo stesso era oramai divenuto privo d’oggetto). Egli avrebbe pure erroneamente
omesso di pronunciarsi sulla fondatezza di quel provvedimento (che gli ha causato un considerevole danno, laddove
gli ha impedito di conseguire un reddito fra settembre/ottobre 2022), ritenuto
che nell’ambito della ripartizione delle spese processuali, il presumibile
esito della corrispondente richiesta cautelare avrebbe dovuto in ogni caso essere
preso in considerazione (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC).
L’appellante critica
altresì il giudice di prima sede per non essersi espresso sulla sua competenza
territoriale e per non essersi pronunciato sulle sue relative considerazioni: a
suo modo di vedere, tenuto conto dell’art. 31 CLug, il foro competente a
dirimere il merito della vertenza (art. 13 lett. a CPC) si troverebbe in
Italia, alla luce del suo domicilio (art. 20 CLug); qualora invece si dovesse
considerare il luogo ove il provvedimento deve essere eseguito (art. 13 lett. b
CPC), esso sarebbe localizzato a __________ (quale sede della controparte
nonché luogo ove egli ha lavorato per G__________ SA), sicché la competenza
spetterebbe alla Pretura di Mendrisio-Sud. Per l’appellante, il semplice fatto
che la G__________ SA abbia (solo formalmente) la propria sede a __________ non
basterebbe per generare un foro in quel luogo.
Nel seguito
dell’impugnativa, l’appellante rimprovera al Pretore di non essere entrato nel
merito delle allegazioni di fatto e delle considerazioni giuridiche delle parti,
ritenuto che l’esistenza di un obbligo contrattuale di segretezza (che egli ha
sempre dichiarato di non voler violare) non è sufficiente per sottoporlo a un
divieto giudiziale (sine die e corredato di comminatorie penali e
disciplinari) in assenza dei presupposti per l’emanazione di un provvedimento
cautelare (sanciti all’art. 261 CPC). E meglio, il primo giudice avrebbe
manifestamente errato nel non accertare qualsivoglia indizio di lesione o
minaccia di lesione dei diritti dell’istante e un suo pregiudizio difficilmente
riparabile. Secondo l’appellante, il Pretore avrebbe in particolare errato nel
non considerare che egli non ha mai commesso violazioni contrattuali e si
occupava semplicemente di organizzare le spedizioni dal punto di vista
operativo, come pure nel non tenere conto che la controparte non ha neppure
reso verosimile sue attività concorrenziali, la sottrazione di clienti o la trasmissione
illecita di dati sensibili, rispettivamente la sua concreta possibilità di
commettere simili azioni. Parimenti a torto il Pretore non avrebbe neppure
esaminato se l’istante disponesse di un interesse degno di protezione ai sensi
dell’art. 59 cpv. 2 lett. a CPC, ritenuto che i provvedimenti che riguardano
un’omissione (in casu: non violare l’obbligo di segretezza) sono
sottoposti a requisiti più restrittivi e presuppongono un particolare
interesse, rispettivamente un pericolo concreto.
Infine, l’appellante
critica il Pretore anche per non avere fissato all’istante alcun termine per
promuovere la sua causa di merito in applicazione dell’art. 263 CPC, senza
nemmeno spiegare i motivi di questa omissione.
4.
Ora, in primo luogo è
opportuno evidenziare che, contrariamente a quanto pretende l’appellata, il
gravame soddisfa l’onere di motivazione sancito dagli art. 310 e 311 cpv. 1 CPC;
ciò tenuto conto in particolare che la decisione impugnata è oltremodo stringata
e che evidentemente, laddove questa non affronta determinate questioni
evidenziate nell’impugnativa, un confronto con la medesima e la formulazione di
censure puntuali neppure erano possibili e la riproposizione delle tesi esposte
in prima sede era inevitabile. L’appello è pertanto ricevibile anche sotto
questo aspetto.
5.
Essendo il divieto
supercautelare di svolgere attività lavorativa concorrente oramai decaduto, il
suo contenuto non necessita di essere qui esaminato (non essendo questa Camera
chiamata ora a esaminare i possibili pregiudizi che lo stesso può aver causato
all’appellante). Tenuto conto tuttavia che la relativa richiesta cautelare non
era priva d’interesse sin dal momento della sua presentazione, ma lo è divenuta
solo a causa del trascorrere del tempo, la medesima sarebbe stata da stralciare
ai sensi dell’art. 242 CPC (e non da dichiarare inammissibile, come
erroneamente fatto dal primo giudice).
L’appellante evidenzia poi opportunamente
che nell’ambito della ripartizione delle spese per una decisione di stralcio ex
art. 242 CPC (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC), il giudice deve considerare non
solo quale parte ha occasionato la causa o causato inutilmente delle spese e
quali sono le ragioni che hanno condotto al suo stralcio, ma anche quale sarebbe stato il suo esito in assenza
dei motivi di stralcio. Nell’esercizio
del suo apprezzamento il giudice non può limitarsi a un solo criterio, bensì
deve considerarli tutti. Questa latitudine di equità va intesa quale
moderazione del principio di soccombenza ma, fatti salvi casi eccezionali, non
deve avere per conseguenza di svuotare detto principio del suo contenuto
permettendo di fare completa astrazione dal possibile esito del processo (IICCA
del 13 agosto 2018, inc. 12.2016.70 consid. 2; IICCA del 17 ottobre 2018, inc.
12.2017.64, consid. 9.2; STF 5A_657/2015 del 14 marzo 2017 consid. 4.2.5).
Dal momento che le spese del giudizio impugnato sono
state quantificate e ripartite globalmente, ovvero senza differenziare fra le
due richieste cautelari e il loro diverso destino, un ulteriore approfondimento
di questa Camera sul tema risulterebbe superfluo se, già per altri motivi, la
decisione dovesse essere annullata, ciò che verrà esaminato nei prossimi
considerandi.
6.
Per quanto riguarda l’asserita
incompetenza territoriale, a ragione l’appellante lamenta una mancata
considerazione del tema da parte del primo giudice, malgrado egli avesse in
prima sede ritualmente sollevato detta eccezione. La decisione pretorile non
contiene alcun accenno al riguardo, ed è già solo per questa ragione carente
nella motivazione. In realtà, essa presenta lacune anche su ulteriori aspetti
qui di seguito approfonditi.
7.
Evidentemente, il fatto che
l’istante cautelare possa derivare dall’art. 321a cpv. 4 CO un obbligo di segretezza
del suo ex dipendente che perdura oltre il termine del rapporto contrattuale
ancora non significa che l’imposizione giudiziale di un ordine cautelare sia
giustificata.
Giusta l’art. 321a cpv. 4 CO, durante il
rapporto di lavoro, il lavoratore non può utilizzare né rivelare fatti di
natura confidenziale, segnatamente i segreti di fabbricazione e di affari, di
cui ha avuto conoscenza al servizio del datore di lavoro; egli è tenuto al
segreto anche dopo la fine del rapporto di lavoro nella misura in cui la tutela
degli interessi legittimi del datore di lavoro lo esiga.
Sono meritevoli di tutela solamente quei
fatti noti e/o accessibili solamente a una limitata cerchia di persone e che il
datore di lavoro desidera (in maniera riconoscibile) tenere nascosti alla luce
di un suo legittimo interesse. I suoi interessi sono da soppesare e da
confrontare con quelli dell’(ex) dipendente all’esercizio della sua libertà
economica (art. 27 Cost.), allo sviluppo della sua carriera e alla libera
concorrenza, siccome egli, dopo la fine del rapporto di lavoro, deve di
principio (in assenza di un divieto di concorrenza) poter utilizzare le
conoscenze e le competenze da lui acquisite (DTF 138 III 67 consid. 2.3.3 e STF
4C_69/2007 del 21 giugno 2007 consid. 3.3.2 e 3.3.3). L’obbligo di segretezza
non può difatti essere esteso al punto da generare de facto un divieto
di concorrenza che le parti hanno omesso di pattuire, e la sua estensione
dipende da una serie di fattori (fra cui la posizione e il ruolo del
dipendente, le caratteristiche della datrice di lavoro, il trascorrere del
tempo, la situazione del mercato e lo sviluppo tecnologico).
In particolare, l’art. 321a cpv. 4 CO
tutela i segreti di fabbricazione e di affari. Per essere qualificate in tale
modo, le conoscenze acquisite dal dipendente devono riferirsi a questioni
tecniche, d’organizzazione o finanziarie specifiche dell’azienda; la norma non
può invece riguardare cognizioni che possono essere apprese in qualsiasi
azienda del medesimo settore, o che derivano dall’esperienza professionale,
dalle conoscenze, dalle competenze o dalle qualità personali del lavoratore (Witzig in: Commentaire romand, CO I,
3a ed., n. 21 ad art. 321a; Pietruszak
in: Kurzkommentar Obligationenrecht, n. 26 ad art. 321a). Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, la semplice conoscenza della clientela non può in ogni
caso costituire uno di questi segreti particolari (DTF 138 III 67 consid.
2.3.2; STF 4A_116/2018 del 28 marzo 2019 consid. 3.1.1). Un interesse legittimo
del datore di lavoro al mantenimento del segreto (anche nella fase
post-contrattuale) viene invece presunto per i segreti di natura tecnica quali la
procedura produttiva, i modelli o i risultati di una ricerca (STF 4A_381/2019 del
2.
dicembre 2019 consid. 3.2).
8.
Inoltre, giusta l’art. 261
cpv. 1 CPC, il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando
l’istante rende verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di esserlo
(lett. a) e la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente
riparabile (lett. b). L’adozione di un provvedimento cautelare è subordinata
all’esistenza cumulativa dei seguenti presupposti: la parvenza di buon
fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale di merito (fumus boni
iuris), l’esistenza di una lesione o di una minaccia di lesione del diritto
dell’istante, il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, l’urgenza
e la proporzionalità. Mirando l’imposizione di un divieto (obbligo di omissione
o “Unterlassungspflicht”) a prevenire una violazione giuridica che
minaccia effettivamente di prodursi, l’istante deve motivare scrupolosamente il
suo interesse all’azione, e segnatamente un concreto pericolo e una verosimile
futura violazione dei suoi diritti (DTF 128 III 96 consid. 2e e STF 5A_369/2016
del 27 gennaio 2017 consid. 6.2). L’esame dei presupposti cautelari dovrà poi
essere particolarmente rigoroso se la richiesta cautelare non mira
semplicemente a tutelare una diversa pretesa principale, bensì si confonde con
il contenuto della pretesa di merito, tanto da assumere una natura
anticipatoria.
9.
Nel caso concreto, posto che
il contratto di lavoro è oramai pacificamente terminato, il Pretore (per quanto
è dato capire) ha osservato che i fatti per i quali l’istante cautelare ha
invocato un obbligo di segretezza perdurante nella fase post-contrattuale sono
coperti dalla portata dell’art. 321a cpv. 4 CO, ma senza fornire alcuna
spiegazione concreta o eseguire una ponderazione degli interessi. Il primo
giudice non ha poi neppure esaminato alcuno dei summenzionati presupposti di
cui all’art. 261 CPC, e segnatamente se il convenuto abbia già violato o sia in
procinto di violare degli obblighi di segretezza, contrariamente a quanto
sembra pretendere l’appellata. Il fatto che il convenuto abbia dichiarato di
non averli violati e di non essere intenzionato a farlo in alcun modo non può
evidentemente essere inteso quale acquiescenza (né il Pretore pare averlo
fatto, non avendolo ritenuto soccombente), rispettivamente quale consenso a
essere sottoposto all’ordine cautelare in esame e alle relative comminatorie, né
liberava il giudice dal dovere di esaminare se i relativi requisiti fossero
adempiuti e dal riportare tale analisi nella sua decisione; peraltro, tale
dichiarazione fa dubitare (perlomeno all’apparenza, riservate le risultanze
concrete degli atti di causa) dell’esistenza di un’urgenza e di un pericolo imminente.
Stabilire il contrario significherebbe difatti, come a ragione evidenziato
dall’appellante, che qualsiasi parte intenzionata a rispettare i propri
obblighi contrattuali rischierebbe di trovarsi convenuta in una procedura
giudiziaria e di vedersi sottoposta a ordini cautelari anche in assenza di una
necessità concreta.
10.
Infine,
pure a ragione l’appellante sottolinea che secondo quanto previsto dall’art.
263.
CPC, se la causa di merito non è ancora pendente, il giudice assegna all’istante
un termine per promuoverla, con la comminatoria che il provvedimento cautelare
decadrà in caso di inosservanza del termine. Ciò è giustificato dal fatto che
il provvedimento cautelare ha natura provvisoria, è fondato su un esame di mera
verosimiglianza ed è strumentale a una causa di merito, rispettivamente poiché
incombe a quest’ultima procedura, mediante un esame a cognizione completa, di
statuire definitivamente sulle pretese della parte istante (STF 5A_354/2018 del
21.
settembre 2018 consid. 1.6.3). L’obbligo di cui all’art. 263 CPC non è
assoluto, potendo ad esempio venir meno qualora l’assegnazione di un termine e
l’avvio di una causa di merito siano inutili o privi di senso, segnatamente
perché la situazione di fatto viene mutata in maniera definitiva, oppure
qualora il provvedimento esaurisca la sua portata (Sprecher in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., n. 16 ad art.
263; Huber in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª ed., n. 21 seg. ad art. 263; STF 4P.201/2004
del 29 novembre 2004 consid. 4.2). Nel caso concreto, il Pretore non ha
assegnato all’istante cautelare alcun termine, senza motivare la sua scelta e
considerare se l’istante abbia indicato le sue future pretese di merito (e
quali), ciò che è parimenti censurabile.
11.
In
definitiva, per tutti i summenzionati motivi, l’appello dev’essere accolto, con
conseguente annullamento integrale della decisione impugnata e rinvio dell’incarto
al Pretore per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi (art. 318 cpv. 1
lett. c CPC). Egli dovrà in particolare confrontarsi con l’eccezione di
incompetenza territoriale sollevata dal convenuto, esaminare i presupposti di
cui agli art. 321a cpv. 4 CO e 261 CPC in relazione alla fattispecie
concretamente in esame e, in caso di accoglimento dell’istanza, assegnare
all’istante un termine ex art. 263 CPC oppure spiegare perché ciò non è necessario
(ad esempio alla luce di una delimitazione temporale del divieto), nonché pronunciarsi
nuovamente sulle spese di prima sede (anche in relazione alla richiesta
cautelare divenuta priva d’oggetto e conseguentemente da stralciare).
12.
Per
quanto riguarda le spese di secondo grado, nessuna delle parti pretende che si
debba applicare l’art. 114 lett. c CPC e che la presente procedura (di natura
sommaria e cautelare) sia di conseguenza esente dal prelievo di spese
processuali. Sia le medesime (calcolate sulla base degli art. 2, 10 e 13 LTG),
sia le ripetibili (calcolate in base al presumibile dispendio di tempo, alla
natura della causa e alle tematiche affrontate), seguono la soccombenza dell’appellata
(art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
1. L’appello
23 dicembre 2022 di AP 1 è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione 14 dicembre 2022 del Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 1 (inc. n. CA.2022.281/282) è integralmente annullata e l’incarto è
ritornato al Pretore per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
2. Le
spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 1’500.-, sono poste a
carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 3’000.- per ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Il
ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento
(art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne
soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una
parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni
pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre
decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le
stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del
ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Contro
le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere
soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine di
ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non
nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).