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Decisione

12.2022.174

Contratto di lavoro, provvedimenti cautelari; divieto di svolgere attività lavorativa concorrente in costanza di contratto, divieto di divulgare segreti aziendali prima e dopo il termine del contratto

7 marzo 2023Italiano22 min

servizi di spedizione e logistica ad aziende attive in vari settori, fra cui quello

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.174

Lugano

7 marzo 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa inc. n. CA.2022.281/282 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1 promossa con istanza 28 settembre 2022 da

AO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

AP

1 (IT)

patrocinato dall’ PA 1

con cui l’istante ha chiesto, in via supercautelare e cautelare, di

fare divieto al

convenuto di svolgere qualsiasi attività lavorativa,

per conto proprio o di terzi e

segnatamente di G__________ SA, fino al 30 ottobre

2022, come pure di fargli divieto di

violare l’obbligo di segretezza, e in particolare di

utilizzare o trasmettere a terzi liste di

clienti e piani d’offerta di cui è venuto a

conoscenza attraverso il suo lavoro presso AO 1

, con la comminatoria dell’art. 292 CPS;

istanza essenzialmente accolta dal Pretore in via supercautelare il

29 settembre 2022

(inc. CA.2022.282), e che il convenuto ha contestato con

osservazioni 7 ottobre 2022;

vista la decisione 14 dicembre 2022 con cui il Pretore ha infine parzialmente

accolto

l’istanza per quanto non divenuta priva d’oggetto;

appellante il convenuto, che con appello 23 dicembre 2022 ha

chiesto la riforma del

querelato giudizio nel senso di dichiarare l’istanza irricevibile o

subordinatamente di

respingerla nel merito, con protesta di spese e ripetibili di entrambe

le sedi;

mentre l’istante con risposta 30 gennaio 2023 ha postulato la

reiezione del gravame,

pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Il 28 giugno 2019 O__________ SA (ora AO 1, società che fornisce

servizi di spedizione e logistica ad aziende attive in vari settori, fra cui quello

dell’alta moda) ha assunto AP 1 a partire dal 1° luglio 2019 quale impiegato

d’ufficio, a tempo pieno, con uno stipendio mensile iniziale di fr. 3’200.- e

nel seguito di fr. 3'500.- (doc. D ed E).

B.

Il dipendente ha rassegnato le proprie dimissioni il 29 luglio 2022

a partire dal 30 luglio 2022, segnalando di rimanere a disposizione della

società per i due mesi di preavviso, ovvero sino al 30 settembre 2022 (doc. G).

La relativa raccomandata è stata tuttavia consegnata alla posta solo il 5

agosto 2022 e notificata il 10 agosto 2022 (doc. H e I).

C.

Il 9 settembre 2022, costatato il mancato rientro del dipendente in

sede dopo le ferie, la datrice di lavoro gli ha rimproverato un abbandono

ingiustificato del posto di lavoro e svariate problematiche derivanti dalla sua

assenza, ricordandogli il suo vincolo all’azienda e intimandogli di non

intraprendere alcun rapporto lavorativo diretto o indiretto con altre società

(doc. R). Il 14 settembre 2022 la società l’ha invitato a riprendere il lavoro

entro e non oltre il 19 settembre 2022, ritenuto che il termine di disdetta

aveva iniziato a decorrere dal 5 agosto 2022 e che pertanto egli era vincolato

al contratto sino al 31 ottobre 2022 (doc. S).

D.

Il 15 settembre 2022 AP 1 ha rilevato di avere annunciato

verbalmente e per scritto le proprie dimissioni già il 29 luglio alla presenza

di testimoni, di aver sempre mostrato disponibilità a evadere le richieste

lavorative della controparte e di essere poi stato “messo nelle condizioni

di non poter più supportare AO 1 dagli stessi datori di lavoro” (doc. T).

E.

Con istanza supercautelare e cautelare 28 settembre 2022 AO 1,

rilevando che AP 1 aveva abbandonato ingiustificatamente il proprio posto di

lavoro e preso parte (nel settembre 2022) a un’attività concorrenziale illecita

per mezzo della società G__________ SA (doc. B, K, L e M) come pure che il

medesimo, a conoscenza di suoi dati sensibili relativi agli ordini dei clienti

e alla strutturazione delle offerte di spedizione, aveva iniziato a sottrarle

clienti (doc. K-M, U-V, CC-GG), lo ha convenuto innanzi alla Pretura del

Distretto di Lugano, chiedendo di fargli divieto di svolgere

qualsiasi attività lavorativa, per conto proprio o di terzi e segnatamente di G__________

SA, fino al 30 ottobre 2022, come pure di fargli divieto di violare l’obbligo

di segretezza, e in particolare di utilizzare o trasmettere a terzi liste di

clienti e piani d’offerta di cui è venuto a conoscenza attraverso il suo lavoro

presso AO 1, con la comminatoria dell’art. 292 CPS.

F.

Con decisione supercautelare 29 settembre 2022 (inc. CA.2022.282) il

Pretore ha (parzialmente) accolto l’istanza inaudita altera parte, impartendo

al convenuto sia l’ordine di non svolgere alcuna attività lavorativa sino al 31

ottobre 2022 (giorno di presumibile scadenza del rapporto lavorativo fra le

parti), sia quello di non violare l’obbligo di segretezza, con le comminatorie

dell’art. 292 CPS, di una multa disciplinare di fr. 5'000.- in caso di

violazione degli ordini e di una multa disciplinare di fr. 1'000.- per ogni

giorno di ritardo in caso di mancato adempimento degli ordini.

G. Con

osservazioni 7 ottobre 2022 AP 1 si è opposto all’istanza, chiedendo di

dichiararla irricevibile per incompetenza territoriale del Pretore adito o di

respingerla nel merito e di annullare la suddetta decisione supercautelare. In

sostanza, egli ha osservato che fra la fine del 2021 e l’estate del 2022 una

lunga serie di dipendenti ha dovuto lasciare il posto di lavoro (dimissioni o

licenziamento) a seguito di un clima lavorativo ingestibile, che nel periodo

qui di rilievo (settembre/ottobre 2022) il suo contratto di lavoro era già

terminato, come pure che egli si occupava solamente di spedizioni e non ha

violato alcun suo obbligo nei confronti della controparte. In particolare, non

avrebbe mai utilizzato informazioni confidenziali di AO 1 o sottratto suoi

clienti (né sarebbe stato in grado di farlo).

H.

Con replica 17 ottobre 2022 e duplica 24 ottobre 2022 le parti si

sono riconfermate nelle proprie posizioni, approfondendo le proprie tesi e

contestando quelle avverse.

I.

Con decisione 14 dicembre 2022 il Pretore ha parzialmente accolto

l’istanza nel senso che ha confermato l’ordine al convenuto di non violare

l’obbligo di segretezza (e in particolare di non utilizzare o trasmettere a

terzi le liste di clienti e i piani d'offerta di cui è venuto a conoscenza

attraverso il suo lavoro presso AO 1) corredato delle summenzionate

comminatorie, mentre ha dichiarato inammissibile l’ulteriore richiesta

cautelare in quanto oramai divenuta priva d’oggetto, ponendo la tassa di

giustizia e le spese (di complessivi fr. 350.-) a carico delle parti in ragione

di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

J.

Con appello 23 dicembre 2022 AP 1 è insorto contro tale giudizio,

postulandone la riforma nel senso di dichiarare l’istanza irricevibile o

subordinatamente di respingerla nel merito, di porre le spese processuali di

prima sede (fr. 350.-) a carico della controparte e di assegnargli fr. 6'000.-

a titolo di ripetibili, con protesta delle spese giudiziarie di seconda sede.

K.

Con risposta 30 gennaio 2023 AO 1 ha postulato la reiezione del gravame

(nella misura in cui è ricevibile), pure con protesta delle spese e delle

ripetibili di secondo grado.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC prevede che sono impugnabili mediante

appello le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari,

posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.-

(cpv. 2). Le controversie non patrimoniali sono invece sempre appellabili.

In questo stadio della procedura,

tenuto conto degli interessi economici in gioco e in assenza di diverse

indicazioni delle parti, la decisione impugnata deve ritenersi appellabile (né

l’appellata lo mette in discussione).

I termini di

impugnazione e risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di adozione di provvedimenti

cautelari di natura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie sia

l’appello sia la relativa risposta sono tempestivi.

2.

Con l’impugnata decisione, il

Pretore ha in primo luogo osservato che con il trascorrere della scadenza del

31.

ottobre 2022, la prima richiesta cautelare è diventata inattuale ovvero

priva d’oggetto. In secondo luogo il Pretore ha rilevato che l’ulteriore

richiesta cautelare dell’istante poggia sull’art. 321a cpv. 4 CO e che

l’obbligo di segretezza del dipendente permane anche dopo la fine del rapporto

contrattuale nella misura in cui la tutela degli interessi legittimi del datore

di lavoro lo esiga (ciò che viene presunto per i segreti di natura tecnica,

come ad esempio la procedura produttiva, costruzioni, piani, modelli o

risultati di una ricerca). A fronte di ciò, come pure del fatto che il

convenuto ha espressamente dichiarato di non aver mai utilizzato informazioni

confidenziali della controparte, e in particolare le liste clienti (e che

continuerà a non farlo), il Pretore ha accolto il resto dell’istanza, senza

approfondire ulteriormente il tema.

3.

Con l’impugnativa in esame l’appellante, dopo aver riassunto la

fattispecie, rimprovera innanzitutto al primo giudice svariate mancanze nell’ambito

dell’emanazione della decisione supercautelare. Egli avrebbe non solo erroneamente

stabilito lo scioglimento del rapporto di lavoro per il 31 ottobre 2022 e deciso

ultra petita (ovvero impartendo un divieto di svolgere attività

lavorativa temporalmente più ampio di quanto richiesto dall’istante), ma

avrebbe pure eccessivamente tardato nel riconsiderare il suddetto provvedimento

(privo di fondamento e che avrebbe dovuto revocare) dopo aver ricevuto le sue

osservazioni, attendendo ingiustificatamente sino al 14 dicembre 2022 (quando

lo stesso era oramai divenuto privo d’oggetto). Egli avrebbe pure erroneamente

omesso di pronunciarsi sulla fondatezza di quel provvedimento (che gli ha causato un considerevole danno, laddove

gli ha impedito di conseguire un reddito fra settembre/ottobre 2022), ritenuto

che nell’ambito della ripartizione delle spese processuali, il presumibile

esito della corrispondente richiesta cautelare avrebbe dovuto in ogni caso essere

preso in considerazione (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC).

L’appellante critica

altresì il giudice di prima sede per non essersi espresso sulla sua competenza

territoriale e per non essersi pronunciato sulle sue relative considerazioni: a

suo modo di vedere, tenuto conto dell’art. 31 CLug, il foro competente a

dirimere il merito della vertenza (art. 13 lett. a CPC) si troverebbe in

Italia, alla luce del suo domicilio (art. 20 CLug); qualora invece si dovesse

considerare il luogo ove il provvedimento deve essere eseguito (art. 13 lett. b

CPC), esso sarebbe localizzato a __________ (quale sede della controparte

nonché luogo ove egli ha lavorato per G__________ SA), sicché la competenza

spetterebbe alla Pretura di Mendrisio-Sud. Per l’appellante, il semplice fatto

che la G__________ SA abbia (solo formalmente) la propria sede a __________ non

basterebbe per generare un foro in quel luogo.

Nel seguito

dell’impugnativa, l’appellante rimprovera al Pretore di non essere entrato nel

merito delle allegazioni di fatto e delle considerazioni giuridiche delle parti,

ritenuto che l’esistenza di un obbligo contrattuale di segretezza (che egli ha

sempre dichiarato di non voler violare) non è sufficiente per sottoporlo a un

divieto giudiziale (sine die e corredato di comminatorie penali e

disciplinari) in assenza dei presupposti per l’emanazione di un provvedimento

cautelare (sanciti all’art. 261 CPC). E meglio, il primo giudice avrebbe

manifestamente errato nel non accertare qualsivoglia indizio di lesione o

minaccia di lesione dei diritti dell’istante e un suo pregiudizio difficilmente

riparabile. Secondo l’appellante, il Pretore avrebbe in particolare errato nel

non considerare che egli non ha mai commesso violazioni contrattuali e si

occupava semplicemente di organizzare le spedizioni dal punto di vista

operativo, come pure nel non tenere conto che la controparte non ha neppure

reso verosimile sue attività concorrenziali, la sottrazione di clienti o la trasmissione

illecita di dati sensibili, rispettivamente la sua concreta possibilità di

commettere simili azioni. Parimenti a torto il Pretore non avrebbe neppure

esaminato se l’istante disponesse di un interesse degno di protezione ai sensi

dell’art. 59 cpv. 2 lett. a CPC, ritenuto che i provvedimenti che riguardano

un’omissione (in casu: non violare l’obbligo di segretezza) sono

sottoposti a requisiti più restrittivi e presuppongono un particolare

interesse, rispettivamente un pericolo concreto.

Infine, l’appellante

critica il Pretore anche per non avere fissato all’istante alcun termine per

promuovere la sua causa di merito in applicazione dell’art. 263 CPC, senza

nemmeno spiegare i motivi di questa omissione.

4.

Ora, in primo luogo è

opportuno evidenziare che, contrariamente a quanto pretende l’appellata, il

gravame soddisfa l’onere di motivazione sancito dagli art. 310 e 311 cpv. 1 CPC;

ciò tenuto conto in particolare che la decisione impugnata è oltremodo stringata

e che evidentemente, laddove questa non affronta determinate questioni

evidenziate nell’impugnativa, un confronto con la medesima e la formulazione di

censure puntuali neppure erano possibili e la riproposizione delle tesi esposte

in prima sede era inevitabile. L’appello è pertanto ricevibile anche sotto

questo aspetto.

5.

Essendo il divieto

supercautelare di svolgere attività lavorativa concorrente oramai decaduto, il

suo contenuto non necessita di essere qui esaminato (non essendo questa Camera

chiamata ora a esaminare i possibili pregiudizi che lo stesso può aver causato

all’appellante). Tenuto conto tuttavia che la relativa richiesta cautelare non

era priva d’interesse sin dal momento della sua presentazione, ma lo è divenuta

solo a causa del trascorrere del tempo, la medesima sarebbe stata da stralciare

ai sensi dell’art. 242 CPC (e non da dichiarare inammissibile, come

erroneamente fatto dal primo giudice).

L’appellante evidenzia poi opportunamente

che nell’ambito della ripartizione delle spese per una decisione di stralcio ex

art. 242 CPC (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC), il giudice deve considerare non

solo quale parte ha occasionato la causa o causato inutilmente delle spese e

quali sono le ragioni che hanno condotto al suo stralcio, ma anche quale sarebbe stato il suo esito in assenza

dei motivi di stralcio. Nell’esercizio

del suo apprezzamento il giudice non può limitarsi a un solo criterio, bensì

deve considerarli tutti. Questa latitudine di equità va intesa quale

moderazione del principio di soccombenza ma, fatti salvi casi eccezionali, non

deve avere per conseguenza di svuotare detto principio del suo contenuto

permettendo di fare completa astrazione dal possibile esito del processo (IICCA

del 13 agosto 2018, inc. 12.2016.70 consid. 2; IICCA del 17 ottobre 2018, inc.

12.2017.64, consid. 9.2; STF 5A_657/2015 del 14 marzo 2017 consid. 4.2.5).

Dal momento che le spese del giudizio impugnato sono

state quantificate e ripartite globalmente, ovvero senza differenziare fra le

due richieste cautelari e il loro diverso destino, un ulteriore approfondimento

di questa Camera sul tema risulterebbe superfluo se, già per altri motivi, la

decisione dovesse essere annullata, ciò che verrà esaminato nei prossimi

considerandi.

6.

Per quanto riguarda l’asserita

incompetenza territoriale, a ragione l’appellante lamenta una mancata

considerazione del tema da parte del primo giudice, malgrado egli avesse in

prima sede ritualmente sollevato detta eccezione. La decisione pretorile non

contiene alcun accenno al riguardo, ed è già solo per questa ragione carente

nella motivazione. In realtà, essa presenta lacune anche su ulteriori aspetti

qui di seguito approfonditi.

7.

Evidentemente, il fatto che

l’istante cautelare possa derivare dall’art. 321a cpv. 4 CO un obbligo di segretezza

del suo ex dipendente che perdura oltre il termine del rapporto contrattuale

ancora non significa che l’imposizione giudiziale di un ordine cautelare sia

giustificata.

Giusta l’art. 321a cpv. 4 CO, durante il

rapporto di lavoro, il lavoratore non può utilizzare né rivelare fatti di

natura confidenziale, segnatamente i segreti di fabbricazione e di affari, di

cui ha avuto conoscenza al servizio del datore di lavoro; egli è tenuto al

segreto anche dopo la fine del rapporto di lavoro nella misura in cui la tutela

degli interessi legittimi del datore di lavoro lo esiga.

Sono meritevoli di tutela solamente quei

fatti noti e/o accessibili solamente a una limitata cerchia di persone e che il

datore di lavoro desidera (in maniera riconoscibile) tenere nascosti alla luce

di un suo legittimo interesse. I suoi interessi sono da soppesare e da

confrontare con quelli dell’(ex) dipendente all’esercizio della sua libertà

economica (art. 27 Cost.), allo sviluppo della sua carriera e alla libera

concorrenza, siccome egli, dopo la fine del rapporto di lavoro, deve di

principio (in assenza di un divieto di concorrenza) poter utilizzare le

conoscenze e le competenze da lui acquisite (DTF 138 III 67 consid. 2.3.3 e STF

4C_69/2007 del 21 giugno 2007 consid. 3.3.2 e 3.3.3). L’obbligo di segretezza

non può difatti essere esteso al punto da generare de facto un divieto

di concorrenza che le parti hanno omesso di pattuire, e la sua estensione

dipende da una serie di fattori (fra cui la posizione e il ruolo del

dipendente, le caratteristiche della datrice di lavoro, il trascorrere del

tempo, la situazione del mercato e lo sviluppo tecnologico).

In particolare, l’art. 321a cpv. 4 CO

tutela i segreti di fabbricazione e di affari. Per essere qualificate in tale

modo, le conoscenze acquisite dal dipendente devono riferirsi a questioni

tecniche, d’organizzazione o finanziarie specifiche dell’azienda; la norma non

può invece riguardare cognizioni che possono essere apprese in qualsiasi

azienda del medesimo settore, o che derivano dall’esperienza professionale,

dalle conoscenze, dalle competenze o dalle qualità personali del lavoratore (Witzig in: Commentaire romand, CO I,

3a ed., n. 21 ad art. 321a; Pietruszak

in: Kurzkommentar Obligationenrecht, n. 26 ad art. 321a). Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, la semplice conoscenza della clientela non può in ogni

caso costituire uno di questi segreti particolari (DTF 138 III 67 consid.

2.3.2; STF 4A_116/2018 del 28 marzo 2019 consid. 3.1.1). Un interesse legittimo

del datore di lavoro al mantenimento del segreto (anche nella fase

post-contrattuale) viene invece presunto per i segreti di natura tecnica quali la

procedura produttiva, i modelli o i risultati di una ricerca (STF 4A_381/2019 del

2.

dicembre 2019 consid. 3.2).

8.

Inoltre, giusta l’art. 261

cpv. 1 CPC, il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando

l’istante rende verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di esserlo

(lett. a) e la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente

riparabile (lett. b). L’adozione di un provvedimento cautelare è subordinata

all’esistenza cumulativa dei seguenti presupposti: la parvenza di buon

fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale di merito (fumus boni

iuris), l’esistenza di una lesione o di una minaccia di lesione del diritto

dell’istante, il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, l’urgenza

e la proporzionalità. Mirando l’imposizione di un divieto (obbligo di omissione

o “Unterlassungspflicht”) a prevenire una violazione giuridica che

minaccia effettivamente di prodursi, l’istante deve motivare scrupolosamente il

suo interesse all’azione, e segnatamente un concreto pericolo e una verosimile

futura violazione dei suoi diritti (DTF 128 III 96 consid. 2e e STF 5A_369/2016

del 27 gennaio 2017 consid. 6.2). L’esame dei presupposti cautelari dovrà poi

essere particolarmente rigoroso se la richiesta cautelare non mira

semplicemente a tutelare una diversa pretesa principale, bensì si confonde con

il contenuto della pretesa di merito, tanto da assumere una natura

anticipatoria.

9.

Nel caso concreto, posto che

il contratto di lavoro è oramai pacificamente terminato, il Pretore (per quanto

è dato capire) ha osservato che i fatti per i quali l’istante cautelare ha

invocato un obbligo di segretezza perdurante nella fase post-contrattuale sono

coperti dalla portata dell’art. 321a cpv. 4 CO, ma senza fornire alcuna

spiegazione concreta o eseguire una ponderazione degli interessi. Il primo

giudice non ha poi neppure esaminato alcuno dei summenzionati presupposti di

cui all’art. 261 CPC, e segnatamente se il convenuto abbia già violato o sia in

procinto di violare degli obblighi di segretezza, contrariamente a quanto

sembra pretendere l’appellata. Il fatto che il convenuto abbia dichiarato di

non averli violati e di non essere intenzionato a farlo in alcun modo non può

evidentemente essere inteso quale acquiescenza (né il Pretore pare averlo

fatto, non avendolo ritenuto soccombente), rispettivamente quale consenso a

essere sottoposto all’ordine cautelare in esame e alle relative comminatorie, né

liberava il giudice dal dovere di esaminare se i relativi requisiti fossero

adempiuti e dal riportare tale analisi nella sua decisione; peraltro, tale

dichiarazione fa dubitare (perlomeno all’apparenza, riservate le risultanze

concrete degli atti di causa) dell’esistenza di un’urgenza e di un pericolo imminente.

Stabilire il contrario significherebbe difatti, come a ragione evidenziato

dall’appellante, che qualsiasi parte intenzionata a rispettare i propri

obblighi contrattuali rischierebbe di trovarsi convenuta in una procedura

giudiziaria e di vedersi sottoposta a ordini cautelari anche in assenza di una

necessità concreta.

10.

Infine,

pure a ragione l’appellante sottolinea che secondo quanto previsto dall’art.

263.

CPC, se la causa di merito non è ancora pendente, il giudice assegna all’istante

un termine per promuoverla, con la comminatoria che il provvedimento cautelare

decadrà in caso di inosservanza del termine. Ciò è giustificato dal fatto che

il provvedimento cautelare ha natura provvisoria, è fondato su un esame di mera

verosimiglianza ed è strumentale a una causa di merito, rispettivamente poiché

incombe a quest’ultima procedura, mediante un esame a cognizione completa, di

statuire definitivamente sulle pretese della parte istante (STF 5A_354/2018 del

21.

settembre 2018 consid. 1.6.3). L’obbligo di cui all’art. 263 CPC non è

assoluto, potendo ad esempio venir meno qualora l’assegnazione di un termine e

l’avvio di una causa di merito siano inutili o privi di senso, segnatamente

perché la situazione di fatto viene mutata in maniera definitiva, oppure

qualora il provvedimento esaurisca la sua portata (Sprecher in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., n. 16 ad art.

263; Huber in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,

Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª ed., n. 21 seg. ad art. 263; STF 4P.201/2004

del 29 novembre 2004 consid. 4.2). Nel caso concreto, il Pretore non ha

assegnato all’istante cautelare alcun termine, senza motivare la sua scelta e

considerare se l’istante abbia indicato le sue future pretese di merito (e

quali), ciò che è parimenti censurabile.

11.

In

definitiva, per tutti i summenzionati motivi, l’appello dev’essere accolto, con

conseguente annullamento integrale della decisione impugnata e rinvio dell’incarto

al Pretore per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi (art. 318 cpv. 1

lett. c CPC). Egli dovrà in particolare confrontarsi con l’eccezione di

incompetenza territoriale sollevata dal convenuto, esaminare i presupposti di

cui agli art. 321a cpv. 4 CO e 261 CPC in relazione alla fattispecie

concretamente in esame e, in caso di accoglimento dell’istanza, assegnare

all’istante un termine ex art. 263 CPC oppure spiegare perché ciò non è necessario

(ad esempio alla luce di una delimitazione temporale del divieto), nonché pronunciarsi

nuovamente sulle spese di prima sede (anche in relazione alla richiesta

cautelare divenuta priva d’oggetto e conseguentemente da stralciare).

12.

Per

quanto riguarda le spese di secondo grado, nessuna delle parti pretende che si

debba applicare l’art. 114 lett. c CPC e che la presente procedura (di natura

sommaria e cautelare) sia di conseguenza esente dal prelievo di spese

processuali. Sia le medesime (calcolate sulla base degli art. 2, 10 e 13 LTG),

sia le ripetibili (calcolate in base al presumibile dispendio di tempo, alla

natura della causa e alle tematiche affrontate), seguono la soccombenza dell’appellata

(art. 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

1. L’appello

23 dicembre 2022 di AP 1 è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione 14 dicembre 2022 del Pretore del Distretto di Lugano,

Sezione 1 (inc. n. CA.2022.281/282) è integralmente annullata e l’incarto è

ritornato al Pretore per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

2. Le

spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 1’500.-, sono poste a

carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 3’000.- per ripetibili di seconda sede.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Il

ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento

(art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne

soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate

indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una

parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni

pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre

decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le

stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del

ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Contro

le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere

soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine di

ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non

nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).