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Decisione

12.2022.175

Contratto di lavoro, provvedimenti cautelari; divieto di svolgere attività lavorativa concorrente in costanza di contratto, divieto di divulgare segreti aziendali prima e dopo il termine del contratto

7 marzo 2023Italiano21 min

di spedizione e logistica ad aziende attive in vari settori, fra cui quello dell’alta

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.175

Lugano

7 marzo 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. CA.2022.275/276 della Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 26 settembre 2022 da

AO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

AP

1 (IT)

patrocinato dall’ PA 1

con cui l’istante ha chiesto, in via supercautelare e cautelare, di

fare divieto al

convenuto di svolgere qualsiasi attività lavorativa,

per conto proprio o di terzi e

segnatamente di G__________ SA, fino al 30 novembre

2022, come pure di fargli divieto di

violare l’obbligo di segretezza, e in particolare di

utilizzare o trasmettere a terzi liste di

clienti e piani d’offerta di cui è venuto a

conoscenza attraverso il suo lavoro presso AO 1

, con la comminatoria dell’art. 292 CPS;

richiesta parzialmente accolta dal Pretore aggiunto in via

supercautelare il 27 settembre

2022 (inc. CA.2022.276), e che il convenuto ha contestato con

osservazioni 5 ottobre

2022;

vista la decisione 14 dicembre 2022 con cui il Pretore ha infine parzialmente

accolto

l’istanza per quanto non divenuta priva d’oggetto;

appellante il convenuto, che con appello 23 dicembre 2022 ha

chiesto la riforma del

querelato giudizio nel senso di dichiarare l’istanza irricevibile o

subordinatamente di

respingerla nel merito, con protesta di spese e ripetibili di

entrambe le sedi;

mentre l’istante con risposta 30 gennaio 2023 ha postulato la

reiezione del gravame,

pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

L’11 aprile 2013 O__________ SA (ora AO 1, società che fornisce servizi

di spedizione e logistica ad aziende attive in vari settori, fra cui quello dell’alta

moda), ha assunto AP 1 a partire dal 16 aprile 2013 quale general manager della

“Fashion & Creative Division”, a tempo pieno e con uno stipendio

mensile di fr. 11'000.- (doc. D).

B.

Il dipendente ha rassegnato le proprie dimissioni il 1° agosto 2022

per il 31 agosto 2022 (doc. E). La datrice di lavoro le ha tuttavia accettate

solo per il 31 ottobre 2022 (tenuto conto del termine di preavviso

applicabile), invitandolo a continuare a rispettare gli obblighi derivanti dal

rapporto di lavoro (doc. L). Il giorno successivo, la medesima ha revocato le

sue precedenti mansioni e gli ha assegnato delle nuove competenze (doc. M). Il

4 agosto 2022 il dipendente ha rilevato di aver presentato le proprie

dimissioni “per giusta causa” (non essendo la prosecuzione del rapporto di

lavoro più tollerabile, alla luce della raffica di dimissioni rese dalla

maggior parte del personale, delle carenze societarie nell’affrontare tale

situazione e del derivante forte stress subito), ha segnalato di avere nel

frattempo accettato una nuova proposta lavorativa e si è offerto di permanere

nell’azienda sino al 31 agosto 2022 (doc. N). Il 13 agosto 2022 la datrice di

lavoro ha contestato integralmente tale scritto, ribadendo la scadenza

contrattuale del 31 ottobre 2022 (doc. O).

C.

Con istanza supercautelare e cautelare 26 settembre

2022 AO 1, rilevando che AP 1 aveva abbandonato ingiustificatamente il proprio

posto di lavoro e preso parte (nel settembre 2022) a

un’attività concorrenziale illecita per mezzo della società G__________ SA

(doc. B, I, J e K) come pure che il medesimo, a conoscenza di suoi dati sensibili

relativi agli ordini dei clienti e alla strutturazione delle offerte di

spedizione, aveva iniziato a sottrarle clienti (doc. I-K, S-Z, AA-EE), lo ha

convenuto innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, chiedendo di fargli

divieto di svolgere qualsiasi attività lavorativa, per conto proprio o di terzi

e segnatamente di G__________ SA, fino al 30 novembre 2022, come pure di fargli

divieto di violare l’obbligo di segretezza, e in particolare di utilizzare o

trasmettere a terzi liste di clienti e piani d’offerta di cui è venuto a

conoscenza attraverso il suo lavoro presso AO 1, con la comminatoria dell’art.

292 CPS.

D.

Con decisione supercautelare 27 settembre 2022 (inc. CA.2022.276) il

Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza inaudita altera parte,

impartendo al convenuto sia l’ordine di non svolgere alcuna attività lavorativa

sino al 31 ottobre 2022 (giorno di presumibile scadenza del rapporto lavorativo

fra le parti), sia quello di non violare l’obbligo di segretezza, con le

comminatorie dell’art. 292 CPS, di una multa disciplinare di fr. 5'000.- in

caso di violazione degli ordini e di una multa disciplinare di fr. 1'000.- per

ogni giorno di ritardo in caso di mancato adempimento degli ordini.

E.

Con osservazioni 5 ottobre 2022 AP 1 si è opposto all’istanza,

chiedendo di dichiararla irricevibile per incompetenza territoriale del Pretore

adito o di respingerla nel merito e di annullare la suddetta decisione

supercautelare. Egli ha innanzitutto osservato che fra la fine del 2021 e

l’estate del 2022 una lunga serie di dipendenti ha dovuto lasciare il posto di

lavoro (dimissioni o licenziamento) a seguito di un clima lavorativo

ingestibile, che egli ha pronunciato una disdetta con effetto immediato per

giusta causa e che pertanto nel periodo qui di rilievo (settembre-ottobre 2022)

il suo contratto di lavoro era già terminato. Il convenuto ha altresì aggiunto

di avere una buona conoscenza del settore e delle esigenze dei clienti nonché

buoni contatti grazie alla sua personale e ventennale esperienza professionale,

ovvero indipendentemente dal suo impiego presso la controparte, di non aver

violato alcun suo obbligo contrattuale e in particolare di non avere mai

utilizzato informazioni confidenziali di AO 1 o sottratto suoi clienti.

F.

Con replica 14 ottobre 2022 e duplica 21 ottobre 2022 le parti si

sono riconfermate nelle proprie posizioni, approfondendo le proprie tesi e

contestando quelle avverse.

G. Con

decisione 14 dicembre 2022 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza nel

senso che ha confermato l’ordine al convenuto di non violare l’obbligo di

segretezza (e in particolare di non utilizzare o trasmettere a terzi le liste

di clienti e i piani d'offerta di cui è venuto a conoscenza attraverso il suo lavoro

presso AO 1) corredato delle summenzionate comminatorie, mentre ha dichiarato

inammissibile l’ulteriore richiesta cautelare in quanto oramai divenuta priva

d’oggetto, ponendo la tassa di giustizia e le spese (di complessivi fr. 350.-)

a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

H.

Con appello 23 dicembre 2022 AP 1 è insorto contro tale giudizio,

postulandone la riforma nel senso di dichiarare l’istanza irricevibile o

subordinatamente di respingerla nel merito, di porre le spese processuali di

prima sede (fr. 350.-) a carico della controparte e di assegnargli fr. 6'000.-

a titolo di ripetibili, con protesta delle spese giudiziarie di seconda sede.

I.

Con risposta 30 gennaio 2023 AO 1 ha postulato la reiezione del

gravame (nella misura in cui è ricevibile), pure con protesta delle spese e

delle ripetibili di secondo grado.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC prevede che sono impugnabili mediante

appello le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari,

posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.-

(cpv. 2). Le controversie non patrimoniali sono invece sempre appellabili.

In questo stadio della

procedura, tenuto conto degli interessi economici in gioco e in assenza di

diverse indicazioni delle parti, la decisione impugnata deve ritenersi

appellabile (né l’appellata lo mette in discussione).

I termini di

impugnazione e risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di adozione di

provvedimenti cautelari di natura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie sia l’appello sia la relativa risposta sono tempestivi.

2.

Con l’impugnata decisione, il Pretore ha in primo luogo osservato

che con il trascorrere della scadenza del 31 ottobre 2022, la prima richiesta

cautelare è diventata inattuale ovvero priva d’oggetto. In secondo luogo il

Pretore ha rilevato che l’ulteriore richiesta cautelare dell’istante poggia

sull’art. 321a cpv. 4 CO e che l’obbligo di segretezza del dipendente permane

anche dopo la fine del rapporto contrattuale nella

misura in cui la tutela degli interessi legittimi del datore di lavoro lo esiga

(ciò che viene presunto per i segreti di natura tecnica, come ad esempio la

procedura produttiva, costruzioni, piani, modelli o risultati di una ricerca).

A fronte di ciò, come pure del fatto che il convenuto ha espressamente

dichiarato di non aver mai utilizzato informazioni confidenziali della

controparte, e in particolare le liste clienti (e che continuerà a non farlo),

il Pretore ha accolto il resto dell’istanza, senza approfondire ulteriormente

il tema.

3.

Con l’impugnativa in esame l’appellante, dopo aver riassunto la

fattispecie, rimprovera innanzitutto al primo giudice svariate mancanze

nell’ambito dell’emanazione della decisione supercautelare. Egli avrebbe non

solo erroneamente stabilito lo scioglimento del rapporto di lavoro per il 31

ottobre 2022 (anziché per il 31 agosto 2022), ma avrebbe pure eccessivamente

tardato nel riconsiderare il divieto ivi sancito di svolgere attività

lavorativa (privo di fondamento e che avrebbe dovuto revocare) dopo aver

ricevuto le sue osservazioni, attendendo ingiustificatamente sino al 14

dicembre 2022 (quando lo stesso era oramai divenuto privo d’oggetto). Egli

avrebbe pure erroneamente omesso di pronunciarsi sulla fondatezza di quel

provvedimento (che gli ha causato un considerevole danno, laddove gli ha

impedito di conseguire un reddito fra settembre/ottobre 2022), ritenuto che nell’ambito

della ripartizione delle spese processuali, il presumibile esito della

corrispondente richiesta cautelare avrebbe dovuto in ogni caso essere preso in

considerazione (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC).

L’appellante

critica altresì il giudice di prima sede per non essersi espresso sulla sua

competenza territoriale e per non essersi pronunciato sulle sue relative

considerazioni: a suo modo di vedere, tenuto conto dell’art. 31 CLug, il foro

competente a dirimere il merito della vertenza (art. 13 lett. a CPC) si

troverebbe in Italia, alla luce del suo domicilio (art. 20 CLug); qualora

invece si dovesse considerare il luogo ove il provvedimento deve essere

eseguito (art. 13 lett. b CPC), esso sarebbe localizzato a __________ (quale

sede della controparte nonché luogo ove egli ha lavorato per G__________ SA),

sicché la competenza spetterebbe alla Pretura di Mendrisio-Sud. Per

l’appellante, il semplice fatto che la G__________ SA abbia (solo formalmente)

la propria sede a __________ non basterebbe per generare un foro in quel luogo.

Nel

seguito dell’impugnativa, l’appellante rimprovera al Pretore di non essere

entrato nel merito delle allegazioni di fatto e delle considerazioni giuridiche

delle parti, ritenuto che l’esistenza di un obbligo contrattuale di segretezza

(che egli ha sempre dichiarato di non voler violare) non è sufficiente per

sottoporlo a un divieto giudiziale (sine die e corredato di comminatorie

penali e disciplinari) in assenza dei presupposti per l’emanazione di un

provvedimento cautelare (sanciti all’art. 261 CPC). E meglio, il primo giudice

avrebbe manifestamente errato nel non accertare qualsivoglia indizio di lesione

o minaccia di lesione dei diritti dell’istante e un suo pregiudizio

difficilmente riparabile. Secondo l’appellante, il Pretore avrebbe in

particolare errato nel non considerare che egli non ha mai commesso violazioni

contrattuali e non aveva la possibilità di accedere ai dati sensibili aziendali,

come pure nel non tener conto che la controparte non ha neppure reso verosimile

sue attività concorrenziali, la sottrazione di clienti o la trasmissione

illecita di dati sensibili. Parimenti a torto il Pretore non avrebbe neppure

esaminato se l’istante disponesse di un interesse degno di protezione ai sensi

dell’art. 59 cpv. 2 lett. a CPC, ritenuto che i provvedimenti che riguardano

un’omissione (in casu: non violare l’obbligo di segretezza) sono

sottoposti a requisiti più restrittivi e presuppongono un particolare

interesse, rispettivamente un pericolo concreto.

Infine, l’appellante

critica il Pretore anche per non avere fissato all’istante alcun termine per

promuovere la sua causa di merito in applicazione dell’art. 263 CPC, senza

nemmeno spiegare i motivi di questa omissione.

4.

Ora, in primo luogo è opportuno

evidenziare che, contrariamente a quanto pretende l’appellata, il gravame

soddisfa l’onere di motivazione sancito dagli art. 310 e 311 cpv. 1 CPC; ciò

tenuto conto in particolare che la decisione impugnata è oltremodo stringata e

che evidentemente, laddove questa non affronta determinate questioni

evidenziate nell’impugnativa, un confronto con la medesima e la formulazione di

censure puntuali neppure erano possibili e la riproposizione delle tesi esposte

in prima sede era inevitabile. L’appello è pertanto ricevibile anche sotto

questo aspetto.

5.

Essendo il divieto

supercautelare di svolgere attività lavorativa concorrente oramai decaduto, il

suo contenuto non necessita di essere qui esaminato (non essendo questa Camera

chiamata ora a esaminare i possibili pregiudizi che lo stesso può aver causato

all’appellante). Tenuto conto tuttavia che la relativa richiesta cautelare non

era priva d’interesse sin dal momento della sua presentazione, ma lo è divenuta

solo a causa del trascorrere del tempo, la medesima sarebbe stata da stralciare

ai sensi dell’art. 242 CPC (e non da dichiarare inammissibile, come

erroneamente fatto dal primo giudice).

L’appellante evidenzia poi

opportunamente che nell’ambito della ripartizione delle spese per una decisione

di stralcio ex art. 242 CPC (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC), il giudice deve

considerare non solo quale parte ha occasionato la causa o causato inutilmente

delle spese e quali sono le ragioni che hanno condotto al suo stralcio, ma

anche quale sarebbe stato il suo esito in assenza dei motivi di stralcio.

Nell’esercizio del suo apprezzamento il giudice non può limitarsi a un solo

criterio, bensì deve considerarli tutti. Questa latitudine di equità va intesa

quale moderazione del principio di soccombenza ma, fatti salvi casi

eccezionali, non deve avere per conseguenza di svuotare detto principio del suo

contenuto permettendo di fare completa astrazione dal possibile esito del

processo (IICCA del 13 agosto 2018, inc. 12.2016.70 consid. 2; IICCA del 17

ottobre 2018, inc. 12.2017.64, consid. 9.2; STF 5A_657/2015 del 14 marzo 2017

consid. 4.2.5).

Dal momento che le spese del giudizio

impugnato sono state quantificate e ripartite globalmente, ovvero senza

differenziare fra le due richieste cautelari e il loro diverso destino, un

ulteriore approfondimento di questa Camera sul tema risulterebbe superfluo se,

già per altri motivi, la decisione dovesse essere annullata, ciò che verrà

esaminato nei prossimi considerandi.

6.

Per quanto riguarda l’asserita

incompetenza territoriale, a ragione l’appellante lamenta una mancata

considerazione del tema da parte del primo giudice, malgrado egli avesse in

prima sede ritualmente sollevato detta eccezione. La decisione pretorile non

contiene alcun accenno al riguardo, ed è già solo per questa ragione carente

nella motivazione. In realtà, essa presenta lacune anche su ulteriori aspetti

qui di seguito approfonditi.

7.

Evidentemente, il fatto che

l’istante cautelare possa derivare dall’art. 321a cpv. 4 CO un obbligo di

segretezza del suo ex dipendente che perdura oltre il termine del rapporto

contrattuale ancora non significa che l’imposizione giudiziale di un ordine

cautelare sia giustificata.

Giusta l’art. 321a cpv. 4 CO, durante il

rapporto di lavoro, il lavoratore non può utilizzare né rivelare fatti di

natura confidenziale, segnatamente i segreti di fabbricazione e di affari, di

cui ha avuto conoscenza al servizio del datore di lavoro; egli è tenuto al

segreto anche dopo la fine del rapporto di lavoro nella misura in cui la tutela

degli interessi legittimi del datore di lavoro lo esiga.

Sono meritevoli di tutela solamente quei

fatti noti e/o accessibili solamente a una limitata cerchia di persone e che il

datore di lavoro desidera (in maniera riconoscibile) tenere nascosti alla luce

di un suo legittimo interesse. I suoi interessi sono da soppesare e da

confrontare con quelli dell’(ex) dipendente all’esercizio della sua libertà

economica (art. 27 Cost.), allo sviluppo della sua carriera e alla libera

concorrenza, siccome egli, dopo la fine del rapporto di lavoro, deve di

principio (in assenza di un divieto di concorrenza) poter utilizzare le

conoscenze e le competenze da lui acquisite (DTF 138 III 67 consid. 2.3.3 e STF

4C_69/2007 del 21 giugno 2007 consid. 3.3.2 e 3.3.3). L’obbligo di segretezza

non può difatti essere esteso al punto da generare de facto un divieto

di concorrenza che le parti hanno omesso di pattuire, e la sua estensione

dipende da una serie di fattori (fra cui la posizione e il ruolo del

dipendente, le caratteristiche della datrice di lavoro, il trascorrere del

tempo, la situazione del mercato e lo sviluppo tecnologico).

In particolare, l’art. 321a cpv. 4 CO tutela i segreti

di fabbricazione e di affari. Per essere qualificate in tale modo, le

conoscenze acquisite dal dipendente devono riferirsi a questioni tecniche,

d’organizzazione o finanziarie specifiche dell’azienda; la norma non può invece

riguardare cognizioni che possono essere apprese in qualsiasi azienda del

medesimo settore, o che derivano dall’esperienza professionale, dalle

conoscenze, dalle competenze o dalle qualità personali del lavoratore (Witzig in: Commentaire romand, CO I, 3a

ed., n. 21 ad art. 321a; Pietruszak

in: Kurzkommentar Obligationenrecht, n. 26 ad art. 321a). Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, la semplice conoscenza della clientela

non può in ogni caso costituire uno di questi segreti particolari (DTF 138 III

67.

consid. 2.3.2; STF 4A_116/2018 del 28 marzo 2019 consid. 3.1.1). Un

interesse legittimo del datore di lavoro al mantenimento del segreto (anche

nella fase post-contrattuale) viene invece presunto per i segreti di natura

tecnica quali la procedura produttiva, i modelli o i risultati di una ricerca

(STF 4A_381/2019 del 2 dicembre 2019 consid. 3.2).

8.

Inoltre, giusta l’art. 261 cpv. 1 CPC, il giudice ordina i necessari

provvedimenti cautelari quando l’istante rende verosimile che un suo diritto è

leso o minacciato di esserlo (lett. a) e la lesione è tale da arrecargli un

pregiudizio difficilmente riparabile (lett. b). L’adozione di un provvedimento

cautelare è subordinata all’esistenza cumulativa dei seguenti presupposti: la

parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale di merito

(fumus boni iuris), l’esistenza di una lesione o di una minaccia di

lesione del diritto dell’istante, il rischio di un pregiudizio difficilmente

riparabile, l’urgenza e la proporzionalità. Mirando l’imposizione di un divieto

(obbligo di omissione o “Unterlassungspflicht”) a prevenire una

violazione giuridica che minaccia effettivamente di prodursi, l’istante deve

motivare scrupolosamente il suo interesse all’azione, e segnatamente un

concreto pericolo e una verosimile futura violazione dei suoi diritti (DTF 128

III 96 consid. 2e e STF 5A_369/2016 del 27 gennaio 2017 consid. 6.2). L’esame

dei presupposti cautelari dovrà poi essere particolarmente rigoroso se la

richiesta cautelare non mira semplicemente a tutelare una diversa pretesa

principale, bensì si confonde con il contenuto della pretesa di merito, tanto

da assumere una natura anticipatoria.

9.

Nel caso concreto, posto che il contratto di lavoro è oramai

pacificamente terminato, il Pretore (per quanto è dato capire) ha osservato che

i fatti per i quali l’istante cautelare ha invocato un obbligo di segretezza

perdurante nella fase post-contrattuale sono coperti dalla portata dell’art.

321a cpv. 4 CO, ma senza fornire alcuna spiegazione concreta o eseguire una

ponderazione degli interessi. Il primo giudice non ha poi neppure esaminato

alcuno dei summenzionati presupposti di cui all’art. 261 CPC, e segnatamente se

il convenuto abbia già violato o sia in procinto di violare degli obblighi di

segretezza, contrariamente a quanto sembra pretendere l’appellata. Il fatto che

il convenuto abbia dichiarato di non averli violati e di non essere

intenzionato a farlo in alcun modo non può evidentemente essere inteso quale

acquiescenza (né il Pretore pare averlo fatto, non avendolo ritenuto

soccombente), rispettivamente quale consenso a essere sottoposto all’ordine

cautelare in esame e alle relative comminatorie, né liberava il giudice dal

dovere di esaminare se i relativi requisiti fossero adempiuti e dal riportare

tale analisi nella sua decisione; peraltro, tale dichiarazione fa dubitare

(perlomeno all’apparenza, riservate le risultanze concrete degli atti di causa)

dell’esistenza di un’urgenza e di un pericolo imminente. Stabilire il contrario

significherebbe difatti, come a ragione evidenziato dall’appellante, che

qualsiasi parte intenzionata a rispettare i propri obblighi contrattuali

rischierebbe di trovarsi convenuta in una procedura giudiziaria e di vedersi

sottoposta a ordini cautelari anche in assenza di una necessità concreta.

10.

Infine,

pure a ragione l’appellante sottolinea che secondo quanto previsto dall’art.

263.

CPC, se la causa di merito non è ancora pendente, il giudice assegna all’istante

un termine per promuoverla, con la comminatoria che il provvedimento cautelare

decadrà in caso di inosservanza del termine. Ciò è giustificato dal fatto che

il provvedimento cautelare ha natura provvisoria, è fondato su un esame di mera

verosimiglianza ed è strumentale a una causa di merito, rispettivamente poiché

incombe a quest’ultima procedura, mediante un esame a cognizione completa, di

statuire definitivamente sulle pretese della parte istante (STF 5A_354/2018 del

21.

settembre 2018 consid. 1.6.3). L’obbligo di cui all’art. 263 CPC non è

assoluto, potendo ad esempio venir meno qualora l’assegnazione di un termine e

l’avvio di una causa di merito siano inutili o privi di senso, segnatamente

perché la situazione di fatto viene mutata in maniera definitiva, oppure

qualora il provvedimento esaurisca la sua portata (Sprecher in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., n. 16 ad art.

263; Huber in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª ed.,

n. 21 seg. ad art. 263; STF 4P.201/2004 del 29 novembre 2004 consid. 4.2). Nel

caso concreto, il Pretore non ha assegnato all’istante cautelare alcun termine,

senza motivare la sua scelta e considerare se l’istante abbia indicato le sue

future pretese di merito (e quali), ciò che è parimenti censurabile.

11.

In

definitiva, per tutti i summenzionati motivi, l’appello dev’essere accolto, con

conseguente annullamento integrale della decisione impugnata e rinvio

dell’incarto al Pretore per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi (art. 318 cpv. 1 lett. c CPC). Egli dovrà in

particolare confrontarsi con l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata

dal convenuto, esaminare i presupposti di cui agli art. 321a cpv. 4 CO e 261

CPC in relazione alla fattispecie concretamente in esame e, in caso di

accoglimento dell’istanza, assegnare all’istante un termine ex art. 263 CPC

oppure spiegare perché ciò non è necessario (ad esempio alla luce di una

delimitazione temporale del divieto), nonché pronunciarsi nuovamente sulle

spese di prima sede (anche in relazione alla richiesta cautelare divenuta priva

d’oggetto e conseguentemente da stralciare).

12.

Per

quanto riguarda le spese di secondo grado, nessuna delle parti pretende che si

debba applicare l’art. 114 lett. c CPC e che la presente procedura (di natura

sommaria e cautelare) sia di conseguenza esente dal prelievo di spese

processuali. Sia le medesime (calcolate sulla base degli art. 2, 10 e 13 LTG),

sia le ripetibili (calcolate in base al presumibile dispendio di tempo, alla

natura della causa e alle tematiche affrontate), seguono la soccombenza

dell’appellata (art. 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

1. L’appello

23 dicembre 2022 di AP 1 è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione 14 dicembre 2022 del Pretore del Distretto di Lugano,

Sezione 1 (inc. n. CA.2022.275/276) è integralmente annullata e l’incarto è

ritornato al Pretore per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

2. Le

spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 1’500.-, sono poste a

carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 3’000.- per ripetibili di seconda sede.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Il

ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento

(art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne

soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate

indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una

parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni

pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre

decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le

stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del

ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Contro

le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere

soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine di

ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non

nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).