12.2022.176
Caso manifesto, restituzione di certificati azionari; rivendicazione, legittimaziona passiva
20 febbraio 2023Italiano17 min
luglio 2022 (doc. F) l’AO 1 e la AO 2, per il tramite del proprio legale avv. PA
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.176
Lugano
20 febbraio 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2022.3867 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 18 agosto 2022 da
AO 1
AO 2 (IT)
entrambe patrocinate dall’
PA 2
contro
AP
1
patrocinato dall’ PA 1
con cui le istanti hanno
chiesto, nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti,
di fare ordine al convenuto di consegnare loro, entro 3 giorni dal passaggio in
giudicato della decisione, i certificati azionari di loro proprietà relativi
alla società P__________ SA e di corredare la decisione con misure di
esecuzione diretta;
domanda avversata dal
convenuto e che il Pretore ha accolto con decisione 12 dicembre 2022;
appellante il convenuto
con appello 23 dicembre 2022, con cui chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso di respingere l’istanza delle controparti, con protesta di spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre le istanti con
osservazioni 1° febbraio 2023 hanno postulato la reiezione del gravame, pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
La P__________
SA è una società anonima attiva in ambito tecnologico avente sede a __________
e un capitale nominale di fr. 100'000.-, suddiviso in 1'000 azioni nominative
da fr. 100.- cadauna (doc. C). Essa è stata costituita dall’AO 1, che
inizialmente era azionista unica e in seguito al 90% (900 azioni), avendo
ceduto 50 azioni (5%) ad A__________ e altre 50 azioni (5%) alla società
italiana AO 2 (il 15 marzo 2019, cfr. doc. D).
B.
In data 19
febbraio 2020 il precedente amministratore unico della società, E__________, ha
consegnato al nuovo amministratore AP 1 una serie di documenti, fra cui tutti i
certificati azionari societari (doc. E).
C.
Il 21
luglio 2022 (doc. F) l’AO 1 e la AO 2, per il tramite del proprio legale avv. PA
2, hanno scritto alla P__________ SA, chiedendo a AP 1 la consegna dei
certificati azionari di loro proprietà (rispettivamente: il n. 1 rappresentante
900 azioni e il n. 3 rappresentante 50 azioni). Il 28 luglio 2022 (doc. G) le
medesime, preso atto del rifiuto dell’amministratore unico, hanno reiterato la
loro richiesta.
D.
Con
scritto 29 luglio 2022 (doc. 5) AP 1, nella sua veste di amministratore di P__________
SA, si è nuovamente opposto, osservando di non avere mai ricoperto il ruolo di
fiduciario, rispettivamente menzionando quando e come è stato coinvolto nella
gestione della società.
E.
Con istanza 18
agosto 2022, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei
casi manifesti (art. 257 CPC), l’AO 1 e la AO 2 hanno convenuto in giudizio AP
1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, chiedendo di fargli ordine di
consegnare alla prima il certificato azionario n. 1, rappresentante 900 azioni
nominative, e alla seconda il certificato azionario n. 3, rappresentante 50
azioni nominative, quali legittime proprietarie delle azioni a suo tempo
consegnate nelle mani di AP 1 (con cui sussisterebbe un contratto di
mandato/deposito). Il tutto con le comminatorie dell’art. 292 CPS e di una
multa disciplinare per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine.
F.
Il convenuto si è integralmente opposto
all’istanza con osservazioni 22 settembre 2022, negando l’esistenza di un caso
manifesto. Nello specifico, egli ha contestato la sua legittimazione passiva (ritenuto
che egli non detiene i certificati azionari a titolo personale, bensì per conto
di P__________ SA, e che fra lui e gli azionisti non sussiste alcun contratto),
la capacità di essere parti e la legittimazione attiva delle due istanti (e
meglio AO 2 in quanto priva di personalità giuridica e dell’AO 1 in quanto
cancellata dal Registro di commercio e dunque inesistente, cfr. doc. 4), la rappresentanza
processuale dell’avv. PA 2 in favore di quest’ultima (per invalido conferimento
della procura), il valido trasferimento delle azioni dall’AO 1 ad AO 2, come pure
che fosse stato E__________ a sottoscrivere il doc. E. Il convenuto ha
sottolineato altresì alcune asserite lacune nell’organizzazione dell’AO 1
(obbligo di essere iscritta a RC ex art. 61 cpv. 2 CC, obbligo di revisione) e la
carente motivazione dell’istanza, nonché ha chiesto l’assunzione di alcune
prove (interrogatorio delle parti, testimonianza di S__________, edizione di
documenti) onde accertare i fatti determinanti a far luce sulla controversia.
G.
Con replica
spontanea 30 settembre 2022 e duplica spontanea 14 ottobre 2022, le parti hanno
approfondito alcune proprie tesi. E meglio, le istanti hanno ribadito la loro
capacità processuale e i pieni poteri di rappresentanza dell’avv.AP 1 (v. doc.
I, L e M). Il convenuto ha invece osservato che è P__________ SA (e non lui
personalmente) ad essere sempre stata in possesso delle azioni, che l’istanza
avrebbe pertanto dovuto essere rivolta contro detta società, che non è neppure
comprensibile su quale base giuridica le istanti basino il proprio diritto alla
consegna dei certificati e che vi sarebbero dei dubbi sulla validità del doc.
I.
H.
Con decisione 12
dicembre 2022 il Pretore ha accolto l’istanza, facendo ordine a AP 1 di consegnare alle
controparti i certificati in questione entro 3 giorni dal passaggio in
giudicato della sentenza, con le comminatorie di cui all’art. 292 CPS e della
multa disciplinare di fr. 300.- per ogni giorno di ritardo nella consegna e
seguito di spese
processuali (fr. 450.-
complessivi) e ripetibili (fr.
2’500.-) a carico del medesimo.
I.
Con appello 23
dicembre 2022 il convenuto si è aggravato contro tale decisione, chiedendone la
riforma nel senso di respingere l’istanza, con protesta di spese e ripetibili
di primo e secondo grado.
J.
Con osservazioni (recte:
risposta) 1° febbraio 2023 le istanti si sono opposte all’appello, postulandone
l’integrale reiezione, pure con protesta di spese e ripetibili.
E considerato,
in diritto:
Considerandi
1.
Contro una decisione emanata
in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti e il cui valore è di almeno
fr. 10'000.- è dato il rimedio dell’appello
(art. 308 cpv. 1 lett. a CPC), da
presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC).
Nel caso concreto, il valore della presente procedura
supera la soglia testé menzionata e corrisponde a fr. 95'000.- (come accertato
dal Pretore). L’appello 23 dicembre 2022
contro la decisione 12 dicembre 2022 è senz’altro tempestivo, così com’è
tempestiva la risposta 1° febbraio 2023.
2.
Con l’impugnata decisione, il Pretore
ha innanzitutto osservato che l'amministratore di una società anonima non ha di
principio alcun diritto di possesso sui certificati azionari (che sono invece
di proprietà dei rispettivi azionisti), che l’AO 1 possiede la capacità di
stare in causa in quanto è stata cancellata dal registro di commercio solo
poiché non obbligata all’iscrizione (cfr. doc. 4) e che la AO 2 agisce per il
tramite della sua amministratrice E__________. Il Pretore ha in seguito
accertato che entrambe le istanti dispongono della legittimazione attiva quali
proprietarie dei certificati a suo tempo
consegnati a AP 1 e hanno sufficientemente motivato la loro richiesta, rivendicando
semplicemente il diritto di rientrarne in possesso: la prima quale fondatrice e azionista maggioritaria
di P__________ SA, la seconda quale azionista di minoranza sulla base della
cessione di azioni avvenuta nel marzo 2019 (doc. D), ritenuto che il convenuto
non ha mai eccepito alcunché al riguardo. Il primo giudice ha poi osservato che
l’avv. PA 2 ha facoltà di rappresentare entrambe le istanti, avendo ricevuto valida procura sia dall’AO 1 (sottoscritta
da tutti i membri del suo consiglio direttivo, ritenuto che il convenuto ha
eccepito la falsità del doc. I senza però mai presentare una denuncia penale e
citando il firmatario S__________
quale testimone) sia da AO 2 (sottoscritta
dalla socia accomandataria, amministratrice e rappresentante E__________, cfr. doc.
L, M). Secondo gli accertamenti pretorili, pure la legittimazione passiva di AP
1.
quale depositario delle azioni è evidente né egli avrebbe alcun interesse
degno di protezione a negarla: è a lui personalmente, fosse anche quale
amministratore societario, che sono stati consegnati i certificati azionari in oggetto,
ed è stato lui personalmente ad aver firmato il doc. E. Inoltre il medesimo,
secondo il giudice di prima sede, ha presentato delle contestazioni
inconsistenti non solo con lo scritto doc. 5, ma anche in sede giudiziaria: ha
supportato il suo rifiuto sollevando questioni organizzative legate all’AO 1
esulanti dal suo ruolo; ha sollevato dubbi sulla cessione delle azioni del
marzo 2019 malgrado avesse accettato il contenuto del doc. D assumendo la
carica di amministratore (ritenuto oltretutto che l’azione giudiziaria è stata
proposta sia dalla cedente che dalla cessionaria); ha asserito la presunta falsità
della firma di E__________ di cui al doc. E solo dopo l’inoltro della causa, e
malgrado avesse lui medesimo sottoscritto il documento; non ha allegato quali
fossero, a suo modo di vedere, i rapporti giuridici tra le parti interessate e
perché quei rapporti impedirebbero la restituzione alle istanti dei loro
certificati azionari; ha chiesto l’assunzione di prove per chiarire la
situazione, ma senza indicare quali fatti esse dovrebbero dimostrare, sicché la
carente allegazione (art. 55 CPC) rende le prove inammissibili. Di qui
l’accoglimento dell’istanza.
3.
Con l’impugnativa, l’appellante
rimprovera innanzitutto al Pretore di avere acriticamente attribuito alla AO 2
la capacità processuale senza confrontarsi con la sua contestazione di prima
sede secondo cui una società in accomandita semplice di diritto italiano non ha
personalità giuridica. Rileva poi di non aver mai eccepito la falsità delle
firme apposte sul doc. D (ma solo il dubbio su chi abbia firmato tale documento),
né la falsità del doc. I (bensì unicamente la sua validità). In seguito
l’appellante critica il Pretore per non aver considerato l’insufficiente
motivazione dell’istanza delle controparti, genericamente fondata su un
presunto diritto contrattuale alla consegna dei certificati mai specificato né
comprovato, e sottolinea che malgrado entrambe le parti abbiano affermato (con
motivazioni diverse) che il deposito delle azioni presso la P__________ SA è
retto da un rapporto contrattuale, lo stesso è tutt’altro che chiaro. A torto
il Pretore avrebbe ignorato questa tematica, facendovi astrazione e basando invece
la propria decisione su un argomento (diritto di proprietà) mai tematizzato
nell’istanza. Trascurando queste mancanze, il primo giudice avrebbe a torto
attribuito alle istanti un diritto
incondizionato all'ottenimento di quanto da loro richiesto imponendo invece a
lui un eccessivo rigore in relazione al suo onere di contestazione, stravolgendo
così i principi che regolano la tutela giurisdizionale nei casi manifesti e il
relativo onere probatorio. Quanto alla legittimazione passiva, l’appellante
sottolinea che non sono state le istanti a consegnargli i certificati e che
egli non li detiene a titolo personale. Piuttosto, essi già erano e sono sempre
rimasti in custodia della P__________ SA, la quale ha semplicemente cambiato
amministratore e recapito. Ovvero i certificati gli sono stati consegnati dal
vecchio amministratore nella sua veste di nuovo amministratore societario
nell’ambito dell’assunzione della carica. Pertanto, a suo modo di vedere
l’azione di restituzione sarebbe casomai stata da rivolgere nei confronti della
società. Infine, l’appellante rimprovera il Pretore anche per non essersi espresso
sulla sua richiesta di edizione
documenti, che avrebbe permesso di fare chiarezza sulla fattispecie.
4.
Giusta l’art. 257 CPC il
giudice, salvo casi che qui non ricorrono (cpv. 2), accorda tutela
giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o
immediatamente comprovabili e la situazione giuridica è chiara (cpv. 1). Se
queste condizioni non sono date, il giudice non entra nel merito dell’istanza,
e deve dunque dichiararla irricevibile (cpv. 3).
I fatti sono “incontestati” se non sono contestati dal
convenuto, e sono “immediatamente comprovabili” quando il loro accertamento non
causa ritardo e non richiede oneri eccessivi, posto che comunque in procedura
sommaria le prove vanno di principio addotte mediante documenti (art. 254 cpv.
1.
CPC) e il grado di prova resta quello della prova piena e non della
verosimiglianza. La situazione giuridica è “chiara” quando l'applicazione della
norma al caso di specie si impone con evidenza in considerazione del testo
legale o sulla base di comprovate dottrina e giurisprudenza. Ciò non è di
regola il caso se l'applicazione di una norma comporta l'esercizio del potere
di apprezzamento da parte del giudice o se il medesimo è chiamato a decidere in
equità, tenendo conto delle circostanze del caso di specie (STF 5A_166/2020 del
13.
luglio 2021 consid. 2.1; DTF 144 III 462 consid. 3.1).
La tutela giurisdizionale nei casi manifesti non
soggiace a una limitazione del rigore probatorio: l’istante non può perciò
limitarsi a rendere verosimile la sua pretesa, ma deve recarne la prova piena,
così da creare chiarezza nei rapporti fattuali.
Per impedire l'accoglimento di una domanda fondata
sull'art. 257 CPC la convenuta non può limitarsi a sostenere genericamente che
la fattispecie non è liquida o invocare degli argomenti speciosi e
manifestamente votati all’insuccesso (STF 5A_553/2021 del 26 ottobre 2021
consid. 4.2, 4A_383/2018 del 6 giugno 2019 consid. 3, 4A_415/2013 del 20
gennaio 2014 consid. 7), bensì deve sollevare obiezioni e eccezioni motivate e
convincenti, che non possono essere immediatamente smentite e che per loro
natura sono suscettibili di far vacillare il convincimento del giudice. Non è
tuttavia necessario che essa renda verosimile l’inesistenza, l’inesigibilità o
l’estinzione della pretesa fatta valere nei suoi confronti: basta che gli
argomenti proposti siano atti a comportare il rigetto dell’azione, non appaiano
di primo acchito inconsistenti e non si prestino a un esame in procedura
sommaria (STF 5A_553/2021 del 26 ottobre 2021 consid. 4.2, 5A_166/2020 del 13
luglio 2021 consid. 2.1, 4A_571/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 6, DTF 144 III
462.
consid. 3.1).
5.
Toccando la decisione di primo
grado e l’impugnativa le tematiche della proprietà e del possesso, è opportuno
esporre anche le seguenti considerazioni.
Secondo l’art. 919 cpv. 1 CC, è possessore di una cosa
colui che la tiene effettivamente in suo potere. Le persone giuridiche, avendo
personalità giuridica e godimento dei diritti civili (art. 53 CC), possono anch’esse
esercitare il possesso. Gli organi di una persona giuridica e che agiscono per
conto della medesima non divengono personalmente possessori, poiché non
esercitano il possesso per loro stessi, bensì per conto della società,
analogamente a un “ausiliare del possesso” (“Besitzdiener”). Certo,
l’amministratore unico di una società non può valere quale ausiliare del
possesso in senso stretto, poiché non soggiace a un rapporto di subordinazione
e non detiene un bene quale subalterno del possessore. Nondimeno, quando agisce
per la società, anch’esso possiede solo per conto di quest’ultima (DTF 81 II 339 consid. 5 e 137 IV 134 consid. 7.6.1; Steinauer, Les droits réels, 6a ed., Tome I, n.
219.
e 224).
Secondo l’art. 641 CC, il proprietario di una cosa ne
può disporre liberamente entro i limiti dell’ordine giuridico, può rivendicarla
contro chiunque la ritenga senza diritto e respingere qualsiasi indebita
ingerenza. L’azione di rivendicazione va rivolta contro il possessore del bene.
Per la dottrina maggioritaria, il semplice ausiliare del possesso non dispone
della legittimazione passiva (Steinauer,
op. cit., n. 1405; Graham-Siegenthaler
in: Berner Kommentar, Das Eigentum - Allgemeine Beziehungen - Art. 641-654a
ZGB, 2022, n. 124 ad art. 641; Wolf/Wiegand
in: Basler Kommentar, ZGB II, 6a ed., n. 47aa ad art. 641; Domej/Schmidt in: Kurzkommentar
Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 2a ed., n. 18 ad art. 641;
contrario Foëx in: Commentaire
romand, CC II, 2a ed., n. 30 ad art. 641). In ogni caso, la
rivendicazione è possibile solo se il possessore detiene il bene senza alcun
diritto, ovvero se il suo possesso non è fondato su un diritto obbligazionario
o reale (Wolf/Wiegand, op. cit.,
n. 49 ad art. 641; Graham-Siegenthaler,
op. cit., n. 129 ad art. 641).
6.
Nel caso concreto, pur
menzionando la loro proprietà/titolarità sui certificati in questione, le
istanti non hanno formulato un’azione di rivendicazione basata sull’art. 641
CC, bensì hanno piuttosto preteso la consegna dei certificati azionari su base
contrattuale. Esse hanno tuttavia allegato solo genericamente l’esistenza di un
contratto di mandato/deposito fra loro e AP 1, senza fornire alcuna prova o
elemento concreto a tal riguardo. Tutto si ignora sul contenuto di tale
contratto, né vi sono indizi per ritenere che AP 1 vi abbia mai partecipato,
tantomeno a titolo personale (ritenuto che quest’ultimo lo ha contestato e che
non sono state le azioniste a consegnargli i certificati). Nella decisione di
prima sede, tale contratto non viene minimamente menzionato. Per quanto è dato
capire, pur mancando qualsiasi riferimento all’art. 641 CC, il primo giudice ha
piuttosto considerato (implicitamente) l’istanza quale azione di
rivendicazione. Ammettendo che ciò sia possibile (cfr. art. 57 CPC), il giudice
di prima sede non ha però operato alcuna distinzione fra l’agire di AP 1 a
titolo personale quale persona fisica e il suo agire per conto della società in
veste di organo. Ora, dagli elementi agli atti risulta che era la società ad
essere in possesso dei certificati, e che questi sono stati consegnati a AP 1
unicamente nell’ambito dell’assunzione della sua nuova funzione di
amministratore unico. A giusta ragione l’appellante evidenzia altresì che prima
dell’insorgere della controversia, le azioniste avevano indirizzato la loro
richiesta di consegna dei certificati alla società (doc. F e G), e che il relativo
rifiuto di AP 1 non è stato formulato a titolo personale, ma nella sua veste di
amministratore unico della P__________ SA (doc. 5). Avendo egli sempre agito,
per quanto è dato vedere, in nome e per conto della società nella sua veste di
organo, senza mai arrogarsi un dominio personale sui certificati né sollevare
una simile impressione nei confronti di terzi in buona fede, non è affatto
scontato che egli possa essere il destinatario, a titolo personale,
dell’istanza qui in discussione, e che la stessa non dovesse piuttosto essere
rivolta nei confronti della P__________ SA. Quantomeno, la situazione giuridica
non risulta sufficientemente chiara ai sensi della summenzionata
giurisprudenza. Ne deriva che indipendentemente dagli ulteriori argomenti
sollevati con il gravame (che non necessitano di essere qui esaminati), il
Pretore non avrebbe dovuto accogliere l’istanza nella procedura sommaria per la
tutela giurisdizionale nei casi manifesti, bensì dichiararla irricevibile.
7.
Alla luce di tutto quanto
precede, l’appello di AP 1 dev’essere accolto, con conseguente riforma della
decisione impugnata. Le spese di prima sede devono essere poste a carico delle
istanti, in solido fra loro.
Le spese giudiziarie di secondo grado seguono la
soccombenza delle parti appellate (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali,
fissate in conformità con gli art. 2, 9 cpv. 2 e 13 LTG, ammontano a fr. 2’000.-.
Le ripetibili, comprensive di spese e di IVA, calcolate sulla base di un valore
litigioso di fr. 95’000.- e dell’art. 11 cpv. 1, 2 e 5 RTar, sono quantificate
in fr. 3’000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar,
decide:
1. L'appello 23 dicembre 2022 di AP 1 è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione 12 dicembre 2022 del Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 1 (inc. SO.2022.3867), è così riformata:
1. L’istanza è irricevibile.
2. Annullato.
3. Annullato.
4. La tassa di giustizia e le spese, di
complessivi fr. 450.-, sono poste a carico delle istanti in solido fra loro, le
quali sono condannate a pagare al convenuto, con uguale vincolo di solidarietà,
fr. 2’500.- a titolo di spese ripetibili.
5. Invariato.
6. Invariato.
2. Le spese processuali di appello di fr. 2’000.- sono
a carico delle parti appellate in solido fra loro, che rifonderanno
all’appellante, con uguale vincolo di solidarietà, fr. 3’000.- per ripetibili
di secondo grado.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).