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Decisione

12.2022.176

Caso manifesto, restituzione di certificati azionari; rivendicazione, legittimaziona passiva

20 febbraio 2023Italiano17 min

luglio 2022 (doc. F) l’AO 1 e la AO 2, per il tramite del proprio legale avv. PA

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.176

Lugano

20 febbraio 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SO.2022.3867 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 18 agosto 2022 da

AO 1

AO 2 (IT)

entrambe patrocinate dall’

PA 2

contro

AP

1

patrocinato dall’ PA 1

con cui le istanti hanno

chiesto, nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti,

di fare ordine al convenuto di consegnare loro, entro 3 giorni dal passaggio in

giudicato della decisione, i certificati azionari di loro proprietà relativi

alla società P__________ SA e di corredare la decisione con misure di

esecuzione diretta;

domanda avversata dal

convenuto e che il Pretore ha accolto con decisione 12 dicembre 2022;

appellante il convenuto

con appello 23 dicembre 2022, con cui chiede la riforma del querelato giudizio

nel senso di respingere l’istanza delle controparti, con protesta di spese e

ripetibili di entrambe le sedi;

mentre le istanti con

osservazioni 1° febbraio 2023 hanno postulato la reiezione del gravame, pure

con protesta di spese e ripetibili;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

La P__________

SA è una società anonima attiva in ambito tecnologico avente sede a __________

e un capitale nominale di fr. 100'000.-, suddiviso in 1'000 azioni nominative

da fr. 100.- cadauna (doc. C). Essa è stata costituita dall’AO 1, che

inizialmente era azionista unica e in seguito al 90% (900 azioni), avendo

ceduto 50 azioni (5%) ad A__________ e altre 50 azioni (5%) alla società

italiana AO 2 (il 15 marzo 2019, cfr. doc. D).

B.

In data 19

febbraio 2020 il precedente amministratore unico della società, E__________, ha

consegnato al nuovo amministratore AP 1 una serie di documenti, fra cui tutti i

certificati azionari societari (doc. E).

C.

Il 21

luglio 2022 (doc. F) l’AO 1 e la AO 2, per il tramite del proprio legale avv. PA

2, hanno scritto alla P__________ SA, chiedendo a AP 1 la consegna dei

certificati azionari di loro proprietà (rispettivamente: il n. 1 rappresentante

900 azioni e il n. 3 rappresentante 50 azioni). Il 28 luglio 2022 (doc. G) le

medesime, preso atto del rifiuto dell’amministratore unico, hanno reiterato la

loro richiesta.

D.

Con

scritto 29 luglio 2022 (doc. 5) AP 1, nella sua veste di amministratore di P__________

SA, si è nuovamente opposto, osservando di non avere mai ricoperto il ruolo di

fiduciario, rispettivamente menzionando quando e come è stato coinvolto nella

gestione della società.

E.

Con istanza 18

agosto 2022, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei

casi manifesti (art. 257 CPC), l’AO 1 e la AO 2 hanno convenuto in giudizio AP

1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, chiedendo di fargli ordine di

consegnare alla prima il certificato azionario n. 1, rappresentante 900 azioni

nominative, e alla seconda il certificato azionario n. 3, rappresentante 50

azioni nominative, quali legittime proprietarie delle azioni a suo tempo

consegnate nelle mani di AP 1 (con cui sussisterebbe un contratto di

mandato/deposito). Il tutto con le comminatorie dell’art. 292 CPS e di una

multa disciplinare per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine.

F.

Il convenuto si è integralmente opposto

all’istanza con osservazioni 22 settembre 2022, negando l’esistenza di un caso

manifesto. Nello specifico, egli ha contestato la sua legittimazione passiva (ritenuto

che egli non detiene i certificati azionari a titolo personale, bensì per conto

di P__________ SA, e che fra lui e gli azionisti non sussiste alcun contratto),

la capacità di essere parti e la legittimazione attiva delle due istanti (e

meglio AO 2 in quanto priva di personalità giuridica e dell’AO 1 in quanto

cancellata dal Registro di commercio e dunque inesistente, cfr. doc. 4), la rappresentanza

processuale dell’avv. PA 2 in favore di quest’ultima (per invalido conferimento

della procura), il valido trasferimento delle azioni dall’AO 1 ad AO 2, come pure

che fosse stato E__________ a sottoscrivere il doc. E. Il convenuto ha

sottolineato altresì alcune asserite lacune nell’organizzazione dell’AO 1

(obbligo di essere iscritta a RC ex art. 61 cpv. 2 CC, obbligo di revisione) e la

carente motivazione dell’istanza, nonché ha chiesto l’assunzione di alcune

prove (interrogatorio delle parti, testimonianza di S__________, edizione di

documenti) onde accertare i fatti determinanti a far luce sulla controversia.

G.

Con replica

spontanea 30 settembre 2022 e duplica spontanea 14 ottobre 2022, le parti hanno

approfondito alcune proprie tesi. E meglio, le istanti hanno ribadito la loro

capacità processuale e i pieni poteri di rappresentanza dell’avv.AP 1 (v. doc.

I, L e M). Il convenuto ha invece osservato che è P__________ SA (e non lui

personalmente) ad essere sempre stata in possesso delle azioni, che l’istanza

avrebbe pertanto dovuto essere rivolta contro detta società, che non è neppure

comprensibile su quale base giuridica le istanti basino il proprio diritto alla

consegna dei certificati e che vi sarebbero dei dubbi sulla validità del doc.

I.

H.

Con decisione 12

dicembre 2022 il Pretore ha accolto l’istanza, facendo ordine a AP 1 di consegnare alle

controparti i certificati in questione entro 3 giorni dal passaggio in

giudicato della sentenza, con le comminatorie di cui all’art. 292 CPS e della

multa disciplinare di fr. 300.- per ogni giorno di ritardo nella consegna e

seguito di spese

processuali (fr. 450.-

complessivi) e ripetibili (fr.

2’500.-) a carico del medesimo.

I.

Con appello 23

dicembre 2022 il convenuto si è aggravato contro tale decisione, chiedendone la

riforma nel senso di respingere l’istanza, con protesta di spese e ripetibili

di primo e secondo grado.

J.

Con osservazioni (recte:

risposta) 1° febbraio 2023 le istanti si sono opposte all’appello, postulandone

l’integrale reiezione, pure con protesta di spese e ripetibili.

E considerato,

in diritto:

Considerandi

1.

Contro una decisione emanata

in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti e il cui valore è di almeno

fr. 10'000.- è dato il rimedio dell’appello

(art. 308 cpv. 1 lett. a CPC), da

presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC).

Nel caso concreto, il valore della presente procedura

supera la soglia testé menzionata e corrisponde a fr. 95'000.- (come accertato

dal Pretore). L’appello 23 dicembre 2022

contro la decisione 12 dicembre 2022 è senz’altro tempestivo, così com’è

tempestiva la risposta 1° febbraio 2023.

2.

Con l’impugnata decisione, il Pretore

ha innanzitutto osservato che l'amministratore di una società anonima non ha di

principio alcun diritto di possesso sui certificati azionari (che sono invece

di proprietà dei rispettivi azionisti), che l’AO 1 possiede la capacità di

stare in causa in quanto è stata cancellata dal registro di commercio solo

poiché non obbligata all’iscrizione (cfr. doc. 4) e che la AO 2 agisce per il

tramite della sua amministratrice E__________. Il Pretore ha in seguito

accertato che entrambe le istanti dispongono della legittimazione attiva quali

proprietarie dei certificati a suo tempo

consegnati a AP 1 e hanno sufficientemente motivato la loro richiesta, rivendicando

semplicemente il diritto di rientrarne in possesso: la prima quale fondatrice e azionista maggioritaria

di P__________ SA, la seconda quale azionista di minoranza sulla base della

cessione di azioni avvenuta nel marzo 2019 (doc. D), ritenuto che il convenuto

non ha mai eccepito alcunché al riguardo. Il primo giudice ha poi osservato che

l’avv. PA 2 ha facoltà di rappresentare entrambe le istanti, avendo ricevuto valida procura sia dall’AO 1 (sottoscritta

da tutti i membri del suo consiglio direttivo, ritenuto che il convenuto ha

eccepito la falsità del doc. I senza però mai presentare una denuncia penale e

citando il firmatario S__________

quale testimone) sia da AO 2 (sottoscritta

dalla socia accomandataria, amministratrice e rappresentante E__________, cfr. doc.

L, M). Secondo gli accertamenti pretorili, pure la legittimazione passiva di AP

1.

quale depositario delle azioni è evidente né egli avrebbe alcun interesse

degno di protezione a negarla: è a lui personalmente, fosse anche quale

amministratore societario, che sono stati consegnati i certificati azionari in oggetto,

ed è stato lui personalmente ad aver firmato il doc. E. Inoltre il medesimo,

secondo il giudice di prima sede, ha presentato delle contestazioni

inconsistenti non solo con lo scritto doc. 5, ma anche in sede giudiziaria: ha

supportato il suo rifiuto sollevando questioni organizzative legate all’AO 1

esulanti dal suo ruolo; ha sollevato dubbi sulla cessione delle azioni del

marzo 2019 malgrado avesse accettato il contenuto del doc. D assumendo la

carica di amministratore (ritenuto oltretutto che l’azione giudiziaria è stata

proposta sia dalla cedente che dalla cessionaria); ha asserito la presunta falsità

della firma di E__________ di cui al doc. E solo dopo l’inoltro della causa, e

malgrado avesse lui medesimo sottoscritto il documento; non ha allegato quali

fossero, a suo modo di vedere, i rapporti giuridici tra le parti interessate e

perché quei rapporti impedirebbero la restituzione alle istanti dei loro

certificati azionari; ha chiesto l’assunzione di prove per chiarire la

situazione, ma senza indicare quali fatti esse dovrebbero dimostrare, sicché la

carente allegazione (art. 55 CPC) rende le prove inammissibili. Di qui

l’accoglimento dell’istanza.

3.

Con l’impugnativa, l’appellante

rimprovera innanzitutto al Pretore di avere acriticamente attribuito alla AO 2

la capacità processuale senza confrontarsi con la sua contestazione di prima

sede secondo cui una società in accomandita semplice di diritto italiano non ha

personalità giuridica. Rileva poi di non aver mai eccepito la falsità delle

firme apposte sul doc. D (ma solo il dubbio su chi abbia firmato tale documento),

né la falsità del doc. I (bensì unicamente la sua validità). In seguito

l’appellante critica il Pretore per non aver considerato l’insufficiente

motivazione dell’istanza delle controparti, genericamente fondata su un

presunto diritto contrattuale alla consegna dei certificati mai specificato né

comprovato, e sottolinea che malgrado entrambe le parti abbiano affermato (con

motivazioni diverse) che il deposito delle azioni presso la P__________ SA è

retto da un rapporto contrattuale, lo stesso è tutt’altro che chiaro. A torto

il Pretore avrebbe ignorato questa tematica, facendovi astrazione e basando invece

la propria decisione su un argomento (diritto di proprietà) mai tematizzato

nell’istanza. Trascurando queste mancanze, il primo giudice avrebbe a torto

attribuito alle istanti un diritto

incondizionato all'ottenimento di quanto da loro richiesto imponendo invece a

lui un eccessivo rigore in relazione al suo onere di contestazione, stravolgendo

così i principi che regolano la tutela giurisdizionale nei casi manifesti e il

relativo onere probatorio. Quanto alla legittimazione passiva, l’appellante

sottolinea che non sono state le istanti a consegnargli i certificati e che

egli non li detiene a titolo personale. Piuttosto, essi già erano e sono sempre

rimasti in custodia della P__________ SA, la quale ha semplicemente cambiato

amministratore e recapito. Ovvero i certificati gli sono stati consegnati dal

vecchio amministratore nella sua veste di nuovo amministratore societario

nell’ambito dell’assunzione della carica. Pertanto, a suo modo di vedere

l’azione di restituzione sarebbe casomai stata da rivolgere nei confronti della

società. Infine, l’appellante rimprovera il Pretore anche per non essersi espresso

sulla sua richiesta di edizione

documenti, che avrebbe permesso di fare chiarezza sulla fattispecie.

4.

Giusta l’art. 257 CPC il

giudice, salvo casi che qui non ricorrono (cpv. 2), accorda tutela

giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o

immediatamente comprovabili e la situazione giuridica è chiara (cpv. 1). Se

queste condizioni non sono date, il giudice non entra nel merito dell’istanza,

e deve dunque dichiararla irricevibile (cpv. 3).

I fatti sono “incontestati” se non sono contestati dal

convenuto, e sono “immediatamente comprovabili” quando il loro accertamento non

causa ritardo e non richiede oneri eccessivi, posto che comunque in procedura

sommaria le prove vanno di principio addotte mediante documenti (art. 254 cpv.

1.

CPC) e il grado di prova resta quello della prova piena e non della

verosimiglianza. La situazione giuridica è “chiara” quando l'applicazione della

norma al caso di specie si impone con evidenza in considerazione del testo

legale o sulla base di comprovate dottrina e giurisprudenza. Ciò non è di

regola il caso se l'applicazione di una norma comporta l'esercizio del potere

di apprezzamento da parte del giudice o se il medesimo è chiamato a decidere in

equità, tenendo conto delle circostanze del caso di specie (STF 5A_166/2020 del

13.

luglio 2021 consid. 2.1; DTF 144 III 462 consid. 3.1).

La tutela giurisdizionale nei casi manifesti non

soggiace a una limitazione del rigore probatorio: l’istante non può perciò

limitarsi a rendere verosimile la sua pretesa, ma deve recarne la prova piena,

così da creare chiarezza nei rapporti fattuali.

Per impedire l'accoglimento di una domanda fondata

sull'art. 257 CPC la convenuta non può limitarsi a sostenere genericamente che

la fattispecie non è liquida o invocare degli argomenti speciosi e

manifestamente votati all’insuccesso (STF 5A_553/2021 del 26 ottobre 2021

consid. 4.2, 4A_383/2018 del 6 giugno 2019 consid. 3, 4A_415/2013 del 20

gennaio 2014 consid. 7), bensì deve sollevare obiezioni e eccezioni motivate e

convincenti, che non possono essere immediatamente smentite e che per loro

natura sono suscettibili di far vacillare il convincimento del giudice. Non è

tuttavia necessario che essa renda verosimile l’inesistenza, l’inesigibilità o

l’estinzione della pretesa fatta valere nei suoi confronti: basta che gli

argomenti proposti siano atti a comportare il rigetto dell’azione, non appaiano

di primo acchito inconsistenti e non si prestino a un esame in procedura

sommaria (STF 5A_553/2021 del 26 ottobre 2021 consid. 4.2, 5A_166/2020 del 13

luglio 2021 consid. 2.1, 4A_571/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 6, DTF 144 III

462.

consid. 3.1).

5.

Toccando la decisione di primo

grado e l’impugnativa le tematiche della proprietà e del possesso, è opportuno

esporre anche le seguenti considerazioni.

Secondo l’art. 919 cpv. 1 CC, è possessore di una cosa

colui che la tiene effettivamente in suo potere. Le persone giuridiche, avendo

personalità giuridica e godimento dei diritti civili (art. 53 CC), possono anch’esse

esercitare il possesso. Gli organi di una persona giuridica e che agiscono per

conto della medesima non divengono personalmente possessori, poiché non

esercitano il possesso per loro stessi, bensì per conto della società,

analogamente a un “ausiliare del possesso” (“Besitzdiener”). Certo,

l’amministratore unico di una società non può valere quale ausiliare del

possesso in senso stretto, poiché non soggiace a un rapporto di subordinazione

e non detiene un bene quale subalterno del possessore. Nondimeno, quando agisce

per la società, anch’esso possiede solo per conto di quest’ultima (DTF 81 II 339 consid. 5 e 137 IV 134 consid. 7.6.1; Steinauer, Les droits réels, 6a ed., Tome I, n.

219.

e 224).

Secondo l’art. 641 CC, il proprietario di una cosa ne

può disporre liberamente entro i limiti dell’ordine giuridico, può rivendicarla

contro chiunque la ritenga senza diritto e respingere qualsiasi indebita

ingerenza. L’azione di rivendicazione va rivolta contro il possessore del bene.

Per la dottrina maggioritaria, il semplice ausiliare del possesso non dispone

della legittimazione passiva (Steinauer,

op. cit., n. 1405; Graham-Siegenthaler

in: Berner Kommentar, Das Eigentum - Allgemeine Beziehungen - Art. 641-654a

ZGB, 2022, n. 124 ad art. 641; Wolf/Wiegand

in: Basler Kommentar, ZGB II, 6a ed., n. 47aa ad art. 641; Domej/Schmidt in: Kurzkommentar

Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 2a ed., n. 18 ad art. 641;

contrario Foëx in: Commentaire

romand, CC II, 2a ed., n. 30 ad art. 641). In ogni caso, la

rivendicazione è possibile solo se il possessore detiene il bene senza alcun

diritto, ovvero se il suo possesso non è fondato su un diritto obbligazionario

o reale (Wolf/Wiegand, op. cit.,

n. 49 ad art. 641; Graham-Siegenthaler,

op. cit., n. 129 ad art. 641).

6.

Nel caso concreto, pur

menzionando la loro proprietà/titolarità sui certificati in questione, le

istanti non hanno formulato un’azione di rivendicazione basata sull’art. 641

CC, bensì hanno piuttosto preteso la consegna dei certificati azionari su base

contrattuale. Esse hanno tuttavia allegato solo genericamente l’esistenza di un

contratto di mandato/deposito fra loro e AP 1, senza fornire alcuna prova o

elemento concreto a tal riguardo. Tutto si ignora sul contenuto di tale

contratto, né vi sono indizi per ritenere che AP 1 vi abbia mai partecipato,

tantomeno a titolo personale (ritenuto che quest’ultimo lo ha contestato e che

non sono state le azioniste a consegnargli i certificati). Nella decisione di

prima sede, tale contratto non viene minimamente menzionato. Per quanto è dato

capire, pur mancando qualsiasi riferimento all’art. 641 CC, il primo giudice ha

piuttosto considerato (implicitamente) l’istanza quale azione di

rivendicazione. Ammettendo che ciò sia possibile (cfr. art. 57 CPC), il giudice

di prima sede non ha però operato alcuna distinzione fra l’agire di AP 1 a

titolo personale quale persona fisica e il suo agire per conto della società in

veste di organo. Ora, dagli elementi agli atti risulta che era la società ad

essere in possesso dei certificati, e che questi sono stati consegnati a AP 1

unicamente nell’ambito dell’assunzione della sua nuova funzione di

amministratore unico. A giusta ragione l’appellante evidenzia altresì che prima

dell’insorgere della controversia, le azioniste avevano indirizzato la loro

richiesta di consegna dei certificati alla società (doc. F e G), e che il relativo

rifiuto di AP 1 non è stato formulato a titolo personale, ma nella sua veste di

amministratore unico della P__________ SA (doc. 5). Avendo egli sempre agito,

per quanto è dato vedere, in nome e per conto della società nella sua veste di

organo, senza mai arrogarsi un dominio personale sui certificati né sollevare

una simile impressione nei confronti di terzi in buona fede, non è affatto

scontato che egli possa essere il destinatario, a titolo personale,

dell’istanza qui in discussione, e che la stessa non dovesse piuttosto essere

rivolta nei confronti della P__________ SA. Quantomeno, la situazione giuridica

non risulta sufficientemente chiara ai sensi della summenzionata

giurisprudenza. Ne deriva che indipendentemente dagli ulteriori argomenti

sollevati con il gravame (che non necessitano di essere qui esaminati), il

Pretore non avrebbe dovuto accogliere l’istanza nella procedura sommaria per la

tutela giurisdizionale nei casi manifesti, bensì dichiararla irricevibile.

7.

Alla luce di tutto quanto

precede, l’appello di AP 1 dev’essere accolto, con conseguente riforma della

decisione impugnata. Le spese di prima sede devono essere poste a carico delle

istanti, in solido fra loro.

Le spese giudiziarie di secondo grado seguono la

soccombenza delle parti appellate (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali,

fissate in conformità con gli art. 2, 9 cpv. 2 e 13 LTG, ammontano a fr. 2’000.-.

Le ripetibili, comprensive di spese e di IVA, calcolate sulla base di un valore

litigioso di fr. 95’000.- e dell’art. 11 cpv. 1, 2 e 5 RTar, sono quantificate

in fr. 3’000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar,

decide:

1. L'appello 23 dicembre 2022 di AP 1 è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione 12 dicembre 2022 del Pretore del Distretto di Lugano,

Sezione 1 (inc. SO.2022.3867), è così riformata:

1. L’istanza è irricevibile.

2. Annullato.

3. Annullato.

4. La tassa di giustizia e le spese, di

complessivi fr. 450.-, sono poste a carico delle istanti in solido fra loro, le

quali sono condannate a pagare al convenuto, con uguale vincolo di solidarietà,

fr. 2’500.- a titolo di spese ripetibili.

5. Invariato.

6. Invariato.

2. Le spese processuali di appello di fr. 2’000.- sono

a carico delle parti appellate in solido fra loro, che rifonderanno

all’appellante, con uguale vincolo di solidarietà, fr. 3’000.- per ripetibili

di secondo grado.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).