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Decisione

12.2022.177

Decisione di trasmissione alla CCR

20 febbraio 2023Italiano4 min

3.

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.177

Lugano

20 febbraio 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2020.30 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 21 gennaio 2020

da

RE

1 (IT)

patrocinata dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con petizione 21 gennaio 2020 la RE 1 ha convenuto la CO

1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano postulando la sua condanna al

pagamento di € 7'488.60 oltre interessi del 5% dal 28 settembre 2018 a titolo

di pagamento del prezzo della fornitura di 69 vetri per un cantiere a __________;

che con osservazioni 13

marzo 2020 la parte convenuta si è opposta alla petizione, non contestando il

credito della controparte bensì ponendolo in compensazione con un proprio

credito di fr. 16'862.86 quale risarcimento del danno subito a causa della

difettosità della fornitura destinata a un diverso cantiere, e facendo valere

il residuo, pari a fr. 8'353.10 oltre interessi del 5% dal 14 dicembre 2018, in

via riconvenzionale;

che con decisione

incidentale e ordinatoria 12 dicembre 2022 il Pretore aggiunto ha, da una

parte, accertato la sussistenza dei presupposti per la pretesa di risarcimento

danni di CO 1 e respinto l’eccezione di perenzione sollevata dalla RE 1, e

dall’altra non ha ammesso la prova peritale richiesta da CO 1 sull’ammontare e

sulla congruità delle poste di danno;

che con reclamo 23

dicembre 2022 la RE 1 ha postulato la riforma della suddetta decisione nel

senso di dichiarare non dati i presupposti per l'azione riconvenzionale di

risarcimento;

che in applicazione

dell’art. 94 cpv. 1 CPC il valore litigioso della procedura, determinante ai

fini dell’impugnabilità della decisione incidentale, ammonta a fr. 8'353.10 e non

raggiunge pertanto la soglia di appellabilità di fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2

CPC; v. anche DTF 102 II 397 consid. 1a);

che a giusta ragione la RE

1 ha quindi presentato un reclamo (art. 319 lett. a CPC), come peraltro

correttamente indicato dal Pretore aggiunto in calce alla decisione impugnata;

che per una svista la

procedura di secondo grado è stata erroneamente rubricata all’inc. 12.2022.177

della seconda Camera civile del Tribunale d'appello (IICCA), sicché va

trasmessa per competenza alla Camera civile dei reclami del Tribunale

d’appello;

che per la presente

decisione non si prelevano spese processuali;

che l’anticipo di fr.

1'000.-, erroneamente richiesto dalla IICCA, e nel frattempo versato dalla RE 1,

sarà girato d’ufficio alla Camera civile dei reclami una volta formalmente

aperta la procedura da parte di quest’ultima;

che la presente decisione

viene adottata da questa Camera nella composizione a giudice unico in applicazione

dell’art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG.

Per questi motivi,

decide:

1.

Il reclamo 23 dicembre 2022 della RE 1 è trasmesso per competenza

alla Camera civile dei reclami.

2.

Per la presente decisione non si prelevano spese processuali. L’anticipo

già versato dalla RE 1 sarà registrato a favore del conto della Camera civile

dei reclami come esposto nei considerandi.

Fatti

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Considerandi

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).