12.2022.177
Decisione di trasmissione alla CCR
20 febbraio 2023Italiano4 min
3.
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.177
Lugano
20 febbraio 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2020.30 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 21 gennaio 2020
da
RE
1 (IT)
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con petizione 21 gennaio 2020 la RE 1 ha convenuto la CO
1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano postulando la sua condanna al
pagamento di € 7'488.60 oltre interessi del 5% dal 28 settembre 2018 a titolo
di pagamento del prezzo della fornitura di 69 vetri per un cantiere a __________;
che con osservazioni 13
marzo 2020 la parte convenuta si è opposta alla petizione, non contestando il
credito della controparte bensì ponendolo in compensazione con un proprio
credito di fr. 16'862.86 quale risarcimento del danno subito a causa della
difettosità della fornitura destinata a un diverso cantiere, e facendo valere
il residuo, pari a fr. 8'353.10 oltre interessi del 5% dal 14 dicembre 2018, in
via riconvenzionale;
che con decisione
incidentale e ordinatoria 12 dicembre 2022 il Pretore aggiunto ha, da una
parte, accertato la sussistenza dei presupposti per la pretesa di risarcimento
danni di CO 1 e respinto l’eccezione di perenzione sollevata dalla RE 1, e
dall’altra non ha ammesso la prova peritale richiesta da CO 1 sull’ammontare e
sulla congruità delle poste di danno;
che con reclamo 23
dicembre 2022 la RE 1 ha postulato la riforma della suddetta decisione nel
senso di dichiarare non dati i presupposti per l'azione riconvenzionale di
risarcimento;
che in applicazione
dell’art. 94 cpv. 1 CPC il valore litigioso della procedura, determinante ai
fini dell’impugnabilità della decisione incidentale, ammonta a fr. 8'353.10 e non
raggiunge pertanto la soglia di appellabilità di fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2
CPC; v. anche DTF 102 II 397 consid. 1a);
che a giusta ragione la RE
1 ha quindi presentato un reclamo (art. 319 lett. a CPC), come peraltro
correttamente indicato dal Pretore aggiunto in calce alla decisione impugnata;
che per una svista la
procedura di secondo grado è stata erroneamente rubricata all’inc. 12.2022.177
della seconda Camera civile del Tribunale d'appello (IICCA), sicché va
trasmessa per competenza alla Camera civile dei reclami del Tribunale
d’appello;
che per la presente
decisione non si prelevano spese processuali;
che l’anticipo di fr.
1'000.-, erroneamente richiesto dalla IICCA, e nel frattempo versato dalla RE 1,
sarà girato d’ufficio alla Camera civile dei reclami una volta formalmente
aperta la procedura da parte di quest’ultima;
che la presente decisione
viene adottata da questa Camera nella composizione a giudice unico in applicazione
dell’art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG.
Per questi motivi,
decide:
1.
Il reclamo 23 dicembre 2022 della RE 1 è trasmesso per competenza
alla Camera civile dei reclami.
2.
Per la presente decisione non si prelevano spese processuali. L’anticipo
già versato dalla RE 1 sarà registrato a favore del conto della Camera civile
dei reclami come esposto nei considerandi.
Fatti
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Considerandi
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).