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Decisione

12.2022.19

Arbitrato, nomina di arbitro

28 ottobre 2022Italiano5 min

12.2022.19

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

12.2022.19

Lugano

28 ottobre 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliera:

Bellotti

sedente nella composizione di un giudice unico ai

sensi degli art. 356 cpv. 2 lett. a, 362 cpv. 1 CPC e 48 lett. b. n. 7 LOG, per

statuire sull’istanza di nomina di un arbitro inoltrata in data 4

febbraio 2022 da

IS

1

PA 3

nell’ambito

di una vertenza che lo oppone a

CO

1

PA 2

considerato

in fatto ed in diritto:

che in data 19 maggio, rispettivamente 17 giugno 2016,

IS 1, quale committente, rappresentato dalla direzione lavori (composta da uno

studio di ingegneria e uno di architettura), e la ditta CO 1, quale assuntore,

hanno sottoscritto un contratto d’appalto su formulario SIA concernente la

realizzazione di un cunicolo e pozzo lift al mapp. n. 207 RFD __________;

che il predetto contratto prevede al pt. 8 che per il

giudizio su controversie di qualsiasi natura le parti convengono di dare

competenza a “un tribunale arbitrale (arbitro unico), secondo norma SIA 150.”;

che nel corso dei lavori sono sorti dei problemi

(descritti nell’istanza di nomina arbitro) che le parti non sono riuscite a

risolvere in via extragiudiziaria;

che in data 4 febbraio 2022 IS 1 ha presentato

un’istanza di nomina arbitro, ritenuto che non era stato possibile designarne

uno per accordo tra le parti né la CO 1 aveva accettato che l’arbitro fosse

designato dal Segretario generale della SIA (v. art. 6 cpv. 2 Direttiva SIA 150

per la procedura d’arbitrato, edizione 1977, in concreto applicabile dal

momento che la Direttiva SIA 150, edizione 2018 è entrata in vigore dopo la

Considerandi

firma del contratto d’appalto);

che la procedura di nomina dell’arbitro è stata

sospesa in data 8 febbraio 2022 per consentire alle parti di ulteriormente

valutare una composizione bonale della vertenza;

che il 22 agosto 2022 la procedura è stata riattivata

dopo che l’istante aveva comunicato l’impossibilità di transigere;

che nel rispetto del termine fissato la CO 1 ha

comunicato di non avere osservazioni particolari da formulare all’istanza,

dando per contestate le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalla

controparte riguardo alla sua responsabilità e chiedendo che i costi della

presente procedura siano interamente posti a carico della parte istante;

che con scritto 30 settembre 2022 lo scrivente giudice

ha proposto alle parti di nominare quale arbitro unico l’avv. __________ B__________

di __________, in ragione della sua provata esperienza anche in ambito

arbitrale;

che con lettera 4 ottobre 2022 l’avv. PA 3 ha comunicato

di aver assunto il patrocinio di IS 1 in sostituzione dell’avv. __________ P__________

e il 10 ottobre seguente ha informato di non avere riserve nei confronti

dell’arbitro proposto dal giudice, chiedendo nondimeno se non fosse opportuno

orientare la scelta su un profilo tecnico invece che giuridico siccome gli

aspetti tecnici della fattispecie apparivano preponderanti;

che nel termine prorogato per esprimersi sulla

suddetta proposta il rappresentante della CO 1 è rimasto silente;

che alla luce di quanto precede, e richiamati gli art.

8.

del contratto tra le parti e 358 CPC, la necessità di nomina di un arbitro

unico da parte del giudice statale appare pacifica;

che l’applicazione alla fattispecie della Direttiva

SIA 150 per la procedura d’arbitrato, edizione 1977, risulta corretta per il

motivo indicato al pt. 4.2 dell’istanza e non è stata peraltro oggetto di

contestazione;

che alla luce di quanto precede l’infrascritto

giudice, in applicazione degli art. 6 cpv. 3 Direttiva SIA 150 per la procedura

di arbitrato, edizione 1977, 356 cpv. 2 let. a, 362 cpv. 1 CPC e 48 let. b cfr.

7.

LOG, designa l’avv. __________ B__________, __________, che ha dichiarato la

sua disponibilità ad assumere l’incarico, quale arbitro unico per dirimere la

controversia sorta tra IS 1 e la CO 1 in relazione al contratto sottoscritto

dalle parti il 19 maggio / 17 giugno 2016;

che sulla base di quanto emerge sia dall’istanza 4

febbraio 2022 che dalle osservazioni 12 settembre 2022, la nomina di un

giurista quale arbitro unico appare la più idonea per la soluzione della

controversia, fermo restando che per gli aspetti tecnici sia le parti che

l’arbitro potranno far capo a un perito (v. art. 25 cpv. 2 let. c, 26 let. c,

31.

cpv. 1, 32 cpv. 1 let. d, 37 Direttiva SIA 150 per la procedura d’arbitrato,

edizione 1977);

che le spese di questa decisione vanno ripartite tra

le parti in ragione di un mezzo ciascuna ritenuto che la presente procedura è

la conseguenza di quanto pattuito contrattualmente ed è quindi nell’interesse

di entrambe e non solo dell’istante, come a torto sostenuto dalla CO 1;

che la decisione di nomina dell’arbitro da parte del

giudice statale, contrariamente a quella che la nega, non è impugnabile al

Tribunale federale (v. Fornara / Cocchi in: Commentario pratico al Codice

di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 23 e 24

ad art. 363).

Dispositivo

Per questi motivi

visti gli art. 356 cpv. 2 lett. a, 358, 362 cpv.1 CPC,

48 lett. b n. 7 LOG e, per le spese, l’art. 9 LTG

decide:

1. L'istanza

di nomina di un arbitro inoltrata il 4 febbraio 2022 da IS 1 è accolta.

§ Di conseguenza l’avv. __________ B__________, __________, è nominato

arbitro unico per occuparsi della controversia sorta tra IS 1 e la ditta CO 1 a

dipendenza del contratto d’appalto SIA sottoscritto dalle parti,

rispettivamente da loro rappresentanti, il 19 maggio / 17 giugno 2016.

2. La

spese processuali di fr. 500.-, anticipate dall’istante, sono a carico delle

parti in ragione di un mezzo ciascuna. Le ripetibili sono compensate.

3. Notificazione:

-

-

- all’arbitro avv.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera