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Decisione

12.2022.2

Appello - rettifica

20 gennaio 2022Italiano7 min

i motivi esposti l’istanza di rettifica 22 gennaio 2022 di IS 1 dev’essere

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.2

Lugano

20 gennaio 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire sull’istanza di rettifica

12 gennaio 2022 presentata da IS 1, __________, in relazione alla decisione di

stralcio pronunciata il 27 dicembre 2021 da questa Camera concernente l’appello

22 settembre 2016 (inc. n. 12.2016.143) inoltrato da

IS

1

patrocinata dall’avv. PA 1

contro

la sentenza 19 agosto 2016 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4

(inc. n. SE.2015.328), che ha accolto la petizione 14 settembre 2015 promossa

nei suoi confronti da

CO

1

patrocinata dall’avv. PA 2

l’istanza di rettifica non

è stata notificata per osservazioni a CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con decisione 27

dicembre 2021 questa Camera ha stralciato dai ruoli l’appello 22 settembre 2016

di IS 1 (dispositivo n. 1) e stabilito che le spese processuali, pari a fr.

6'000.-, già anticipate dall’appellante, rimanevano a suo carico (dispositivo

n. 2);

che dalla motivazione

emerge in particolare che la causa era sospesa dal 10 marzo 2017, che da allora

nessuna delle parti si era manifestata, in particolare l’appellante IS 1 - che

risultava d’altronde cancellata dal 26 giugno 2019 a seguito di fusione – ciò

che dimostrava la perdita di un interesse degno di protezione, che non si

giustificava di interpellare la società terza con la quale l’appellante aveva

fusionato non essendosi questa mai palesata malgrado il lungo tempo trascorso,

che le spese erano coperte dall’anticipo a suo tempo versato (pari a fr.

6'000.-) non giustificandosi una riduzione delle stesse in assenza di un soggetto

giuridico cui poter restituire un eventuale maggiore anticipo;

che con istanza 22

gennaio 2022 IS 1, che a seguito di fusione aveva ripreso attivi e passivi di IS

1, ritiene che l’assunto secondo cui quest’ultima avrebbe perso la capacità di

essere parte e la capacità processuale a seguito della sua cancellazione dal RC

sarebbe frutto di una chiara svista, la sostituzione di parte a seguito appunto

di fusione essendo peraltro avvenuta ex lege, con la conseguenza che “la

mancata restituzione di parte dell’anticipo delle spese processuali pagate per

l’importo di CHF 6'000.- è da ricondurre alla svista di cod. Tribunale che ha

erroneamente ritenuto non esistere più alcun soggetto giuridico a cui

restituire il maggior anticipo versato, sebbene la procedura d’appello avviata

da IS 1 sia ora continuata da IS 1 per effetto della fusione”; chiede

quindi la rettifica della decisione 27 dicembre 2021 nel senso di contenere le

spese in un massimo di fr. 500.- e di riversarle la differenza;

che l’istanza non è

stata notificata alla controparte;

che l’art. 334 cpv. 1

CPC prescrive che se il dispositivo è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure

in contraddizione con i considerandi, il giudice, su domanda di una parte o

d’ufficio, interpreta o rettifica la decisione;

che l’interpretazione

e la rettifica non sono veri e propri mezzi di impugnazione, in quanto non

hanno lo scopo di modificare una decisione, ma unicamente di chiarirne il

contenuto; gli errori materiali (errata applicazione del diritto) devono essere

censurati entro i termini prescritti mediante i mezzi d’impugnazione principali

(v. Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero, FF

2006, pag. 6753);

che, come precisato

dal testo di legge, l’interpretazione e la rettifica concernono il dispositivo,

nella misura in cui appunto si rilevasse poco chiaro, ambiguo, incompleto o in

contraddizione con i considerandi;

che oggetto di rettifica

è un’espressione errata: deve cioè trattarsi di un errore nella redazione, non

di un errore nella formazione della volontà (v. Freiburghaus

/Afheldt in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Komm., 3a ed.,

n. 4 ad art. 334); in altri termini la rettifica non ha lo scopo di modificare

la decisione presa, ma di chiarirla (v. Schwander

in: DIKE – Komm – ZPO, 2a ed., n. 3 ad art. 334);

che in concreto

occorre avantutto osservare che il dispositivo della decisione 27 dicembre 2021

di questa Camera non è né poco chiaro, né ambiguo o incompleto, né in

contraddizione con i considerandi, e invero neppure l’istante lo pretende;

che l’istanza

dev’essere respinta già in ragione del fatto che auspica una modifica della

decisione in esame, nel senso di una sostanziale riduzione delle spese

processuali, risultato che non può essere raggiunto nell’ambito di una

rettifica, come sopra esposto;

che il fatto di non

restituire una parte dell’anticipo a IS 1, che aveva ripreso attivi e passivi

di IS 1, non è frutto di una svista, contrariamente a quanto ritiene l’istante,

ma conseguenza dei motivi indicati nella decisione di stralcio;

che, in altri termini,

quanto preteso dall’istante non deriva da un’inavvertenza che ha condotto il

giudice a dire un’altra cosa rispetto a quella che voleva esprimere (in questo

senso v. Schweizer in: CPC

Commenté, n. 2 ad art. 334);

che i rimproveri di

non aver considerato che IS 1 sarebbe subentrata ex lege nella procedura

di appello in qualità di parte (senza tuttavia mai manifestarsi, come

evidenziato a pag. 3 della decisone di stralcio) e di non averle restituito

parte dell’anticipo versato da IS 1 non possono essere esaminati nell’ambito di

un’istanza di rettifica, ma devono semmai fare oggetto di impugnativa in base

alla LTF;

che alla luce di tutti

Fatti

i motivi esposti l’istanza di rettifica 22 gennaio 2022 di IS 1 dev’essere

respinta;

che per quanto

riguarda i rimedi di diritto esperibili contro questa pronuncia si osserva che,

Considerandi

nonostante il tenore dell’art. 334 cpv. 3 CPC, il giudizio inerente la domanda

di rettifica di una decisione di secondo grado non è impugnabile mediante

reclamo, ma può essere oggetto di ricorso al Tribunale federale (v. Freiburghaus / Afheldt, op. cit., n. 13

ad art. 334; Schwander, op. cit.,

n. 17 ad art. 334);

che vista la natura

particolare di questa decisione si prescinde dal prelievo di spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. L’istanza di rettifica 12 gennaio

2022 di IS 1 è respinta.

II. Non si prelevano spese processuali.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al

procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che

concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate

indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una

parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni

pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre

decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le

stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del

ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).