12.2022.2
Appello - rettifica
20 gennaio 2022Italiano7 min
i motivi esposti l’istanza di rettifica 22 gennaio 2022 di IS 1 dev’essere
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.2
Lugano
20 gennaio 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire sull’istanza di rettifica
12 gennaio 2022 presentata da IS 1, __________, in relazione alla decisione di
stralcio pronunciata il 27 dicembre 2021 da questa Camera concernente l’appello
22 settembre 2016 (inc. n. 12.2016.143) inoltrato da
IS
1
patrocinata dall’avv. PA 1
contro
la sentenza 19 agosto 2016 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4
(inc. n. SE.2015.328), che ha accolto la petizione 14 settembre 2015 promossa
nei suoi confronti da
CO
1
patrocinata dall’avv. PA 2
l’istanza di rettifica non
è stata notificata per osservazioni a CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con decisione 27
dicembre 2021 questa Camera ha stralciato dai ruoli l’appello 22 settembre 2016
di IS 1 (dispositivo n. 1) e stabilito che le spese processuali, pari a fr.
6'000.-, già anticipate dall’appellante, rimanevano a suo carico (dispositivo
n. 2);
che dalla motivazione
emerge in particolare che la causa era sospesa dal 10 marzo 2017, che da allora
nessuna delle parti si era manifestata, in particolare l’appellante IS 1 - che
risultava d’altronde cancellata dal 26 giugno 2019 a seguito di fusione – ciò
che dimostrava la perdita di un interesse degno di protezione, che non si
giustificava di interpellare la società terza con la quale l’appellante aveva
fusionato non essendosi questa mai palesata malgrado il lungo tempo trascorso,
che le spese erano coperte dall’anticipo a suo tempo versato (pari a fr.
6'000.-) non giustificandosi una riduzione delle stesse in assenza di un soggetto
giuridico cui poter restituire un eventuale maggiore anticipo;
che con istanza 22
gennaio 2022 IS 1, che a seguito di fusione aveva ripreso attivi e passivi di IS
1, ritiene che l’assunto secondo cui quest’ultima avrebbe perso la capacità di
essere parte e la capacità processuale a seguito della sua cancellazione dal RC
sarebbe frutto di una chiara svista, la sostituzione di parte a seguito appunto
di fusione essendo peraltro avvenuta ex lege, con la conseguenza che “la
mancata restituzione di parte dell’anticipo delle spese processuali pagate per
l’importo di CHF 6'000.- è da ricondurre alla svista di cod. Tribunale che ha
erroneamente ritenuto non esistere più alcun soggetto giuridico a cui
restituire il maggior anticipo versato, sebbene la procedura d’appello avviata
da IS 1 sia ora continuata da IS 1 per effetto della fusione”; chiede
quindi la rettifica della decisione 27 dicembre 2021 nel senso di contenere le
spese in un massimo di fr. 500.- e di riversarle la differenza;
che l’istanza non è
stata notificata alla controparte;
che l’art. 334 cpv. 1
CPC prescrive che se il dispositivo è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure
in contraddizione con i considerandi, il giudice, su domanda di una parte o
d’ufficio, interpreta o rettifica la decisione;
che l’interpretazione
e la rettifica non sono veri e propri mezzi di impugnazione, in quanto non
hanno lo scopo di modificare una decisione, ma unicamente di chiarirne il
contenuto; gli errori materiali (errata applicazione del diritto) devono essere
censurati entro i termini prescritti mediante i mezzi d’impugnazione principali
(v. Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero, FF
2006, pag. 6753);
che, come precisato
dal testo di legge, l’interpretazione e la rettifica concernono il dispositivo,
nella misura in cui appunto si rilevasse poco chiaro, ambiguo, incompleto o in
contraddizione con i considerandi;
che oggetto di rettifica
è un’espressione errata: deve cioè trattarsi di un errore nella redazione, non
di un errore nella formazione della volontà (v. Freiburghaus
/Afheldt in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Komm., 3a ed.,
n. 4 ad art. 334); in altri termini la rettifica non ha lo scopo di modificare
la decisione presa, ma di chiarirla (v. Schwander
in: DIKE – Komm – ZPO, 2a ed., n. 3 ad art. 334);
che in concreto
occorre avantutto osservare che il dispositivo della decisione 27 dicembre 2021
di questa Camera non è né poco chiaro, né ambiguo o incompleto, né in
contraddizione con i considerandi, e invero neppure l’istante lo pretende;
che l’istanza
dev’essere respinta già in ragione del fatto che auspica una modifica della
decisione in esame, nel senso di una sostanziale riduzione delle spese
processuali, risultato che non può essere raggiunto nell’ambito di una
rettifica, come sopra esposto;
che il fatto di non
restituire una parte dell’anticipo a IS 1, che aveva ripreso attivi e passivi
di IS 1, non è frutto di una svista, contrariamente a quanto ritiene l’istante,
ma conseguenza dei motivi indicati nella decisione di stralcio;
che, in altri termini,
quanto preteso dall’istante non deriva da un’inavvertenza che ha condotto il
giudice a dire un’altra cosa rispetto a quella che voleva esprimere (in questo
senso v. Schweizer in: CPC
Commenté, n. 2 ad art. 334);
che i rimproveri di
non aver considerato che IS 1 sarebbe subentrata ex lege nella procedura
di appello in qualità di parte (senza tuttavia mai manifestarsi, come
evidenziato a pag. 3 della decisone di stralcio) e di non averle restituito
parte dell’anticipo versato da IS 1 non possono essere esaminati nell’ambito di
un’istanza di rettifica, ma devono semmai fare oggetto di impugnativa in base
alla LTF;
che alla luce di tutti
Fatti
i motivi esposti l’istanza di rettifica 22 gennaio 2022 di IS 1 dev’essere
respinta;
che per quanto
riguarda i rimedi di diritto esperibili contro questa pronuncia si osserva che,
Considerandi
nonostante il tenore dell’art. 334 cpv. 3 CPC, il giudizio inerente la domanda
di rettifica di una decisione di secondo grado non è impugnabile mediante
reclamo, ma può essere oggetto di ricorso al Tribunale federale (v. Freiburghaus / Afheldt, op. cit., n. 13
ad art. 334; Schwander, op. cit.,
n. 17 ad art. 334);
che vista la natura
particolare di questa decisione si prescinde dal prelievo di spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. L’istanza di rettifica 12 gennaio
2022 di IS 1 è respinta.
II. Non si prelevano spese processuali.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al
procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che
concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una
parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni
pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre
decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le
stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del
ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).