12.2022.23
Contratto di lavoro - lesione della personalità - disdetta abusiva - indennità
17 giugno 2022Italiano22 min
riferendosi a un colloquio avuto il giorno precedente, aveva confermato al rappresentante
Source ti.ch
__________
Incarto n.
12.2022.23
Lugano
17 giugno 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2019.31 della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con azione creditoria
(recte: petizione) 13 settembre 2019 da
AP
1
rappr. da PA 1
contro
AO
1
rappr. da PA 2
con cui l’attore ha chiesto
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 30'000.- oltre interessi al 5%
dal 1° luglio 2018;
domanda avversata dalla controparte,
che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione
14 gennaio 2022 ha respinto;
appellante l'attore, con
appello 15 febbraio 2022, con cui ha chiesto in via principale la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e in via subordinata l’annullamento
della pronuncia pretorile con rinvio dell’incarto al primo giudice per nuova
decisione nel senso dei considerandi, protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi;
mentre la convenuta, con risposta
17 marzo 2022, ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di
spese e ripetibili;
preso atto della replica spontanea 31 marzo 2022
dell’attore e della duplica spontanea 14 aprile 2022 della convenuta;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AP
1 è stato assunto nell’agosto 2004 da AO 1 (in seguito: AO 1) quale agente di
sicurezza e dal 2007 ha stabilmente svolto la sua attività presso il Centro
federale d’asilo di __________ gestito dalla Segreteria di Stato della
migrazione (in seguito: SEM).
Con
e-mail 9 marzo 2018 (doc. 1) il responsabile del servizio di sicurezza esterna
della SEM D__________ __________ ha comunicato al responsabile del servizio
centrale svizzero di AO 1 A__________ __________, riferendosi al colloquio
avuto tra loro il giorno precedente, che dal 12 marzo 2018 AP 1 non avrebbe più
potuto svolgere i suoi servizi a favore della SEM.
Nel
pomeriggio del 12 marzo 2018, al termine di un colloquio (doc. C) tra AP 1 e il
direttore regionale di AO 1 S__________ __________, il primo capogruppo di AO 1
__________ V__________, il capo operation di AO 1 __________ G__________
e la responsabile delle risorse umane di AO 1 __________, AO 1 ha comunicato a AP
1 il suo licenziamento ordinario con effetto dal 30 giugno 2018 (doc. B).
La
disdetta è stata contestata il 18 aprile 2018 (doc. D).
2. Con
petizione 13 settembre 2019 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione
ad agire, ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio nord, per ottenerne la condanna al pagamento di una
somma da lui limitata - per motivi “di opportunità” e meglio per poter
beneficiare della procedura semplificata - a fr. 30'000.- oltre interessi al 5%
dal 1° luglio 2018. Egli, in estrema sintesi, ha rivendicato un’indennità per
licenziamento abusivo pari a sei mensilità (fr. 33'316.40) e un’indennità per
torto morale
(fr. 20'000.-), pretese a cui andava aggiunto il risarcimento delle spese
legali preprocessuali (fr. 2'064.25) e di quelle assunte per difendere la sua
reputazione in sede penale (fr. 2'933.50).
La
convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
3. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il
Pretore, con decisione 14 gennaio 2022, ha respinto la petizione, senza
prelevare spese processuali (quelle della procedura di conciliazione di fr.
500.-, già anticipate dall’attore, sono invece state poste a suo carico) e obbligando
l’attore a rifondere alla convenuta fr. 3’500.- a titolo di ripetibili.
Egli ha in sostanza ritenuto che il licenziamento dell’attore
non fosse abusivo, il che escludeva l’attribuzione di un’indennità ex art. 336a
cpv. 1 CO, e che alla convenuta non potesse essere rimproverata una violazione
dell’obbligo di tutela del lavoratore, ciò che escludeva il riconoscimento di
un’indennità ex art. 328 cpv. 1 e 49 cpv. 1 CO Il risarcimento delle spese
legali preprocessuali doveva invece essere respinto per l’accertata
infondatezza delle due precedenti pretese, mentre quello delle spese legali in
sede penale doveva esserlo anche per il fatto che lo stesso avrebbe già potuto
essere concesso dal giudice penale e non avrebbe potuto essere chiesto alla
convenuta siccome il procedimento penale non era d’ausilio per la causa civile
riguardando eventuali “collaboratori della SEM”.
4. Con
l’appello 15 febbraio 2022 qui in esame, avversato dalla convenuta con risposta
17 marzo 2022 (a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 31 marzo 2022 e la
duplica spontanea 14 aprile 2022), l’attore ha chiesto in via principale la
riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e in via
subordinata l’annullamento della pronuncia pretorile con rinvio dell’incarto al
primo giudice per nuova decisione nel senso dei considerandi, protestando spese
e ripetibili di entrambe le sedi.
Egli ha ribadito che il suo licenziamento doveva
essere considerato abusivo e che alla convenuta doveva essere rimproverata una
violazione dell’obbligo di tutela del lavoratore.
5. Secondo l'art. 335 cpv. 1 CO, un contratto di lavoro concluso a tempo
indeterminato può essere disdetto da entrambe le parti. Nel diritto del lavoro
svizzero prevale la libertà di disdetta, per cui una disdetta non deve di
principio basarsi su un motivo specifico per essere valida. Il diritto di
ciascuna parte contraente di rescindere unilateralmente il contratto è tuttavia
limitato dalle disposizioni sulla disdetta abusiva (art. 336 segg. CO). L'art. 336 cpv. 1 e 2 CO enumera
Fatti
i casi in cui una disdetta è abusiva e a seguito dei quali la parte che disdice
abusivamente il rapporto di lavoro, giusta l’art. 336a cpv. 1 CO, deve pagare
un’indennità; questo elenco non è tuttavia esaustivo e il licenziamento abusivo
può essere ammesso anche in altre circostanze. Tuttavia, queste altre
situazioni devono essere paragonabili, per la loro gravità, ai casi
espressamente previsti dall'art. 336 CO. Così, una
disdetta può essere ingiusta a causa del modo in cui viene data, quando è data
da un datore di lavoro che viola i diritti della personalità del lavoratore,
quando vi è una sproporzione evidente tra gli interessi in gioco, o quando un
istituto giuridico è utilizzato in modo contrario al suo scopo (DTF 131 III 535
consid. 4.1 e 4.2, 132 III 115 consid. 2.1, 2.2 e 2.4, 136 III 513 consid. 2.3;
TF 4A_669/2020 del 1° giugno 2021 consid. 4.1 e 4.2).
Per decidere se sono dati i presupposti
dell'art. 336 CO, il giudice deve individuare il reale motivo alla base della
disdetta (DTF 130 III 699 consid. 4.1,
131 III 535 consid. 4.3, 136 III 513 consid. 2.3; TF 4A_669/2020 del 1° giugno
2021 consid. 4.3). L'onere della
prova circa la natura abusiva della disdetta incombe al lavoratore licenziato
(art. 8 CC). Viste tuttavia le oggettive difficoltà nel portare tale prova,
trattandosi di dimostrare la natura della motivazione interiore di chi
pronuncia la disdetta, il giudice può presumere l’esistenza di un licenziamento
abusivo quando il lavoratore riesce a presentare degli indizi sufficienti per
far apparire non reale il motivo addotto dal datore di lavoro, che a sua volta
non può rimanere inattivo ma deve apportare gli indizi a sostegno della propria
versione (DTF 130 III 699 consid. 4.1; TF 4A_217/2016 del 19 gennaio 2017
consid. 4.1, 4A_92/2017 del 26 giugno 2017 consid. 2.2.2).
Ai
sensi dell’art. 328 cpv. 1 CO, nei rapporti di lavoro, il datore di lavoro è
tenuto tra le altre cose a rispettare e a proteggere la personalità del
lavoratore, ritenuto che giusta l’art. 49 cpv. 1 CO chi è leso nella sua
personalità può chiedere, quando la gravità dell’offesa lo giustifichi e questa
non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a tiolo di
riparazione morale.
6. Per il Pretore, i
fatti si erano svolti nel modo seguente.
Con e-mail di venerdì 9
marzo 2018 (doc. 1) il rappresentante della SEM D__________ __________,
riferendosi a un colloquio avuto il giorno precedente, aveva confermato al rappresentante
nazionale della convenuta A__________ __________ che dal successivo lunedì 12
marzo 2018 l’attore non avrebbe più potuto svolgere i suoi servizi a favore
della SEM. Detta comunicazione era stata trasmessa immediatamente per conoscenza
al rappresentante regionale della convenuta S__________ __________. Tra S__________
__________ e A__________ __________ era seguito un colloquio telefonico, in
occasione del quale quest’ultimo aveva confermato di non sapere nulla circa i
motivi a fondamento della decisione della SEM (teste S__________ __________ p.
7). S__________ __________ aveva allora chiesto ragguagli al primo superiore
diretto dell’attore __________ V__________, ma anche quest’ultimo non aveva saputo
rispondere (interrogatorio penale di S__________ __________ p. 2). S__________ __________
aveva quindi convocato l’attore per informarlo del fatto che dal seguente
lunedì non sarebbe più stato impiegato presso la SEM (interrogatorio penale di
S__________ __________ p. 2; deposizione dell’attore p. 5).
Nel pomeriggio di lunedì
12 marzo 2018, presso gli uffici della convenuta, si era poi tenuto un incontro
(verbalizzato nel doc. C), alla presenza dell’attore, di S__________ __________,
di __________ V__________, del responsabile della gestione operativa degli
agenti della convenuta __________ G__________ e della responsabile delle
risorse umane della convenuta L__________ __________. Scopo del colloquio era
di chiedere all’attore “lumi riguardo a cosa fosse successo al Centro
asilanti” (deposizione dell’attore p. 5) e quindi di “capire i motivi
per i quali la SEM aveva comunicato … che il signor AP 1 non era più gradito”
(teste __________ V__________ p. 2; in tal senso pure teste __________ G__________
p. 4). Durante il colloquio l’attore aveva indicato i possibili motivi alla
base della decisione della SEM, ipotizzando di essere stato accusato di essere
entrato in una stanza dove erano presenti tre richiedenti l’asilo somale e di
aver fatto degli apprezzamenti nei loro confronti, rispettivamente di essere
stato segnalato per il fatto che un’infermiera “provava sentimenti di
insicurezza” quando lui era in servizio; egli, su quegli episodi, aveva poi
fornito la propria versione dei fatti, illustrando in particolare il motivo per
il suo accesso alla camera delle richiedenti l’asilo somale e spiegando che non
sarebbe mai successo nulla con l’infermiera (cfr. doc. C; deposizione
dell’attore p. 5; nel medesimo senso interrogatorio penale di M__________ __________
p. 2 segg.). Al termine del colloquio, S__________ __________ aveva comunicato
all’attore che la convenuta non era in grado di offrirgli altre possibilità
alternative che garantissero lo stesso impiego orario lavorativo previsto dal
suo contratto (doc. C), comunicazione alla quale era seguita la notifica del
licenziamento. Che la motivazione del licenziamento fosse appunto
l’impossibilità di offrire un impiego alternativo all’attore che gli garantisse
le stesse condizioni contrattuali era confermato, oltre che dal tenore del verbale
del colloquio (doc. C), sottoscritto anche dall’attore (cfr. doc. D [recte: C]
p. 2), dai testi __________ G__________ (p. 5) e S__________ __________ (p. 8) nonché
dall’attore medesimo (deposizione dell’attore p. 6).
Alla luce di questi
accertamenti fattuali, il giudice di prime cure ha ritenuto che il
licenziamento pronunciato dalla convenuta nei confronti dell’attore non avesse
carattere abusivo e che la convenuta non avesse violato la
personalità dell’attore.
Da una parte, non era
risultato che, prima del licenziamento o in occasione dell’incontro del 12
marzo 2018, la convenuta avesse rimproverato all’attore comportamenti lesivi
della sua personalità e in particolare gli avesse mosso dei rimproveri, facendo
proprie le posizioni della SEM; e comunque nemmeno era risultato che il
licenziamento fosse avvenuto senza eseguire approfondimenti o senza chiedere giustificazioni
circa le accuse mosse dalla SEM, la convenuta avendo anzi tentato - come accertato
sopra - di ottenere maggiori ragguagli da quest’ultima autorità.
D’altra parte, nemmeno era
risultato che la motivazione addotta dalla convenuta per il licenziamento
dell’attore costituisse un mero pretesto. Dall’istruttoria era in effetti emerso
che, nel periodo immediatamente precedente al licenziamento, la convenuta aveva
perso alcuni importanti clienti che le garantivano l’impiego di
complessivamente circa 40 agenti di sicurezza (testi __________ __________ p. 5
seg., S__________ __________ p. 8 e L__________ __________ p. 2), ciò che le aveva
causato un esubero di agenti, che aveva determinato addirittura la necessità di
procedere ad alcuni licenziamenti (teste L__________ __________ p. 2 seg.). I
testimoni addotti dall’attore non avevano poi smentito che in quel periodo “per
alcuni mesi … non si è assunto nessuno” (teste L__________ __________ p.
2), le nuove assunzioni da parte della convenuta da loro riferite essendo
avvenute solo diversi mesi dopo il licenziamento dell’attore (nel dicembre 2018:
teste __________ p. 4; nel febbraio 2019: teste __________ p. 3; nel maggio
2019: testi __________ p. 4, __________ p. 1 e __________ p. 3; nel giugno
2019: teste __________ p. 5) ed essendo prevalentemente riferite a impieghi presso
il Centro d’asilo gestito dalla SEM dove per l’appunto l’attore non poteva più
essere impiegato (testi __________ p. 2, __________ p. 3 e __________ p. 4).
Solo __________ era stato assunto nel periodo che coincideva all’incirca con il
licenziamento dell’attore (teste __________ p. 1 seg.), sennonché egli, come
peraltro anche tutti gli altri collaboratori assunti successivamente e di cui
si era detto, erano stati assunti in parte con un contratto su chiamata, in
parte con un contratto a tempo parziale con un numero di ore inferiori alle 1784
ore annue (doc. B; teste L__________ __________ p. 3; deposizione dell’attore
p. 6) previste nel contratto dell’attore (testi __________ p. 2, __________ p.
3, __________, p. 4, __________ p. 5, __________ p. 1, __________ p. 3 e __________
p. 4). Tutto ciò a conferma della correttezza della versione della convenuta
secondo cui il licenziamento dell’attore era riconducibile all’impossibilità di
trovargli nell’immediato un’occupazione alternativa a quella presso il Centro
d’asilo che gli garantisse le sue condizioni di impiego contrattuali (cfr. in
particolare teste __________ G__________ p. 5; cfr. pure testi __________ p. 4
e S__________ __________ p. 8). Oltretutto la tesi dell’attore secondo cui al
momento del suo licenziamento egli avrebbe offerto la sua disponibilità ad
essere impiegato anche con una percentuale ridotta rispettivamente con un
contratto ad ore (replica p. 3) era rimasta al puro stadio dell’allegazione di
parte, nessuno dei presenti al colloquio del 12 marzo 2018 avendo ricordato una
simile dichiarazione dell’attore (testi __________ G__________ p. 5, L__________
__________ p. 2 e S__________ __________ p. 9).
7. In questa sede
l’attore, pur avendo formulato una tale domanda solo in via subordinata, ha di
fatto chiesto innanzitutto l’annullamento della decisione pretorile con rinvio
dell’incarto al primo giudice per nuova decisione nel senso dei considerandi.
La richiesta dev’essere disattesa.
Nella sua impugnativa la stessa non è in effetti stata assolutamente motivata
né in fatto né in diritto, sicché il gravame, su questo punto, deve senz’altro essere
dichiarato irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC; II CCA 14 giugno 2019 inc. n.
12.2017.160, 26 luglio 2019 inc. n. 12.2017.178, 25 agosto 2020 inc. n.
12.2019.127/133).
8. Con
Considerandi
la sua domanda d’appello in via principale l’attore ha invece sostenuto, come
meglio si dirà più avanti, che “i fatti … raccontano una storia diversa da
quella che il Pretore ha posto alla base della propria decisione. I fatti ci
dicono che l’appellata, dopo aver ricevuto la comunicazione della SEM, senza
chiedere spiegazioni di sorta alla medesima, ha convocato a stretto giro una
riunione con l’appellante per chiedergli conto di quanto occorso con la SEM e
per comunicargli contestualmente il suo licenziamento, senza avere alcun
interesse non solo nell’accertare i motivi di un licenziamento, ma nemmeno nel
valutare opzioni alternative reali, rispettivamente di tener conto della disponibilità
di quest’ultimo di essere impiegato a tempo parziale o con un contratto a ore.
Vi era tutto il tempo, sia perché ancora nella prima metà del mese, che nei
primi mesi dell’anno, per fare le opportune verifiche sui motivi della
comunicazione della SEM, nonché per verificare le sue possibilità di impiego
alternative”. Stando così le cose, occorreva concludere che “l’istruttoria
abbia fatto emergere fatti che, supportati da importanti elementi indiziari,
dimostrano come la tesi della parte appellata non sia credibile” (appello
p. 8).
8.1
La
censura è in larga misura irricevibile per carenza di motivazione (art. 311
cpv. 1 CPC). L’attore non si è in effetti confrontato criticamente, se non in
minima parte e oltretutto esprimendosi su aspetti perlopiù non rilevanti (e
meglio come si dirà nei consid. 8.2 e 8.3), con la dettagliata motivazione
pretorile riassunta in precedenza, spiegando per quali ragioni di fatto o di
diritto la stessa sarebbe stata errata e con ciò da riformare (TF 4A_297/2021
del 3 febbraio 2022 consid. 4.3).
In particolare egli non si è confrontato né con la
prima argomentazione pretorile secondo cui non era risultato che la convenuta gli
avesse rimproverato comportamenti lesivi della sua personalità e in particolare
gli avesse mosso dei rimproveri, facendo proprie le posizioni della SEM, né con
la seconda argomentazione pretorile secondo cui, come da motivazione addotta a
suo tempo dalla convenuta, il suo licenziamento era effettivamente riconducibile
all’impossibilità di trovargli in quel periodo (in cui essa aveva perso alcuni
importanti clienti che le garantivano l’impiego di numerosi agenti di
sicurezza, ciò che le aveva causato un esubero di personale, con conseguente necessità
di procedere ad alcuni licenziamenti e di rinunciare sostanzialmente a nuove assunzioni)
un’occupazione alternativa a quella presso il Centro d’asilo che gli garantisse
le sue condizioni di impiego contrattuali.
8.2
Con
riferimento al primo assunto pretorile, quello secondo cui non era risultato
che la convenuta avesse rimproverato all’attore comportamenti lesivi della sua
personalità e in particolare avesse fatto proprie le posizioni della SEM, in
questa sede quest’ultimo si è limitato a sostenere che la controparte, prima di
licenziarlo, non aveva eseguito i necessari approfondimenti o non aveva chiesto
le necessarie giustificazioni dalla SEM, come rilevato dalla direttrice del
Centro d’asilo di __________ (interrogatorio penale di M__________ __________
p. 5).
L’argomentazione
non è pertinente. Innanzitutto essa sarebbe stata di rilievo solo qualora fosse
risultato che la convenuta aveva effettivamente rimproverato all’attore comportamenti
lesivi della sua personalità e in particolare le accuse mossegli dalla SEM,
circostanza questa che il giudice di prime cure aveva tuttavia ritenuto non
provata, senza che la stessa sia stata censurata con l’appello. Essa sarebbe
comunque stata destinata all’insuccesso anche nel merito, visto e considerato
che l’istruttoria ha permesso di accertare da una parte che la convenuta, prima
di licenziare l’attore, gli aveva pacificamente chiesto, ottenendo riscontro,
di spiegare quanto era accaduto presso il Centro d’asilo di __________ e
dall’altra che l’8 marzo 2018, il giorno prima dell’e-mail 9 marzo 2018 (doc.
1), tra il rappresentante della SEM D__________ __________ e il rappresentante
nazionale della convenuta A__________ __________ vi era stato un colloquio sul
tema (cfr. doc. 1), per cui è assai inverosimile che a quel rappresentante
della SEM non siano stati allora chiesti dei chiarimenti, per altro non forniti
neanche in seguito nonostante le ulteriori richieste di A__________ __________ (cfr.
doc. 2), sulle ragioni che l’avevano indotta a non volere più i servizi dell’attore,
poco importando invece se la direttrice del Centro d’asilo, la cui deposizione
è per altro contraddetta da altre risultanze (teste __________ V__________ p.
2), possa aver escluso che a lei siano stati chiesti chiarimenti (interrogatorio
penale di M__________ __________ p. 5).
8.3
Con riferimento al secondo assunto pretorile, quello
secondo cui la motivazione addotta a suo tempo dalla convenuta costituiva il
reale motivo del licenziamento dell’attore, in questa sede quest’ultimo, per
quanto è dato di comprendere, si è limitato a evidenziare quattro circostanze da
lui definite strane, e meglio il fatto che “solo poche ore dopo la
comunicazione della SEM e senza avere alcuna urgenza … senza ancora avere
alcuna indicazione da parte del signor AP 1 e senza aver richiesta alcuna
spiegazione alla SEM” (appello p. 6) la convenuta avesse già mobilitato
tutta la sua direzione regionale al colloquio di spiegazioni del 12 marzo 2018,
il fatto che la convenuta avesse “sostenuto di essere riuscita a vagliare
qualsiasi possibilità di un ricollocamento dell’appellante in appena mezza
giornata, in un contesto lavorativo che … è estremamente dinamico” (appello
p. 6), il fatto che la convenuta non avesse fornito in causa ”una chiara
presa di posizione relativa al numero di nuove assunzioni effettuate subito
dopo la disdetta del signor AP 1, che nei mesi a seguire” (appello p. 7) e
il fatto che, con un’ “amnesia collettiva” che cozzava con le sue
affermazioni ,“tutti i presenti alla verbalizzazione del 12 marzo 2018 ...
non ricordano il fatto che AP 1 ha data immediatamente la sua disponibilità a
lavorare con un contratto a ore o con percentuale ridotta” (appello p. 8), concludendo
che tutte queste circostanze imponevano di ritenere “del tutto irrealistico
che, di fronte a una situazione assolutamente non urgente … l’appellata abbia
mobilitata la propria direzione, esperite verifiche così approfondite da escludere
un ricollocamento e soprattutto non abbia considerata la possibilità di un impiego
a condizioni diverse” (appello p. 6), rispettivamente che la motivazione
addotta per il suo licenziamento era pretestuosa.
L’argomentazione
dev’essere disattesa, visto e considerato che le quattro circostanze alla base
della stessa non sono sufficienti per inficiare la diversa conclusione a cui
era giunto il Pretore.
Il
fatto, per altro evidenziato per la prima volta e con ciò in modo irrito (art.
317.
cpv. 1 CPC) solo in questa sede, che la convenuta, a fronte di una
richiesta della SEM, tutt’altro che ordinaria, di non volere più i servizi dell’attore,
comunicatagli già l’8 marzo 2018 (cfr. doc. 1; cfr. pure conclusioni p. 3 e appello
p. 4, secondo cui, a detta dell’attore, già quel giorno A__________ __________
aveva anticipato a S__________ __________ quella richiesta della SEM), avesse
ritenuto di mobilitare alcuni membri (e non tutti) della sua direzione
regionale al colloquio di spiegazioni del 12 marzo 2018 non è in realtà anomalo,
ma è la logica reazione a una situazione, sino ad allora rimasta oscura e
inquietante, che non doveva essere sottovalutata, potendo compromettere le
relazioni con un cliente importante, e che comunque necessitava di essere
chiarita, già solo per verificare l’esistenza o meno di una situazione tale da
giustificare un licenziamento in tronco.
Il
fatto, evidenziato per la prima volta solo con le conclusioni, che il 12 marzo
2018, e dunque 4 o almeno 3 giorni dopo la richiesta della SEM (e non in appena
mezza giornata), la convenuta non potesse realisticamente essere già stata in
grado di escludere la possibilità di trovare all’attore un’occupazione
alternativa in quel periodo costituisce una mera congettura, che non è però stata
provata e anzi è stata smentita dalle prove in senso contrario indicate nella
decisione (e in particolare testi __________ G__________ p. 5 e S__________ __________
p. 8), non censurate nell’appello.
Il
fatto che la convenuta non abbia fornito in causa una chiara presa di posizione
relativa al numero di nuove assunzioni effettuate dopo la disdetta non può
essere preso in considerazione per il giudizio, essendo stato evocato per la
prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC).
Il
fatto che in occasione del colloquio del 12 marzo 2018 l’attore avesse dato la
sua disponibilità a lavorare con un contratto a ore o con una percentuale
ridotta non è infine stato sufficientemente provato. L’attore, che ha dato atto
che tutti i presenti a quel colloquio avevano dichiarato di non ricordare una
sua disponibilità in tal senso (in realtà la teste L__________ __________, a p.
2, ha riferito di “non” esserne “al corrente”) aggiungendo però
che quella loro amnesia collettiva sarebbe stata strana, nell’occasione ha in
effetti ritenuto decisivo solo quanto da lui stesso dichiarato nella propria
deposizione (p. 6), che però era una prova da apprezzare con un certo riserbo, senza
oltretutto avvedersi che la sua versione dei fatti nemmeno aveva trovato
conferma in altre risultanze istruttorie e in particolare nel verbale, da lui
stesso sottoscritto, di quel colloquio (doc. C).
9.
Dovendosi
con ciò confermare, siccome non censurato con successo, l’assunto pretorile
secondo cui il licenziamento dell’attore non era abusivo, è a ragione che il
giudice di prime cure ha escluso l’attribuzione a quest’ultimo di un’indennità ex
art. 336a cpv. 1 CO.
La conferma della natura non abusiva del licenziamento
pronunciato nei confronti dell’attore, con oltretutto la conferma dell’assenza di
una qualsiasi violazione dell’obbligo di
tutela del lavoratore da parte della convenuta, fa sì che nemmeno possa esservi stata la violazione della personalità
da lui invocata, per cui va confermata anche la mancata attribuzione di un’indennità
del torto morale ex art. 328 cpv. 1 e 49 cpv. 1 CO (II CCA 2 maggio 2008 inc.
n. 12.2007.166).
La
mancata attribuzione delle indennità ex
art. 336a cpv. 1 CO ed ex art. 328 cpv. 1
e 49 cpv. 1 CO implica a sua volta la reiezione della pretesa volta al
risarcimento delle spese legali preprocessuali finalizzate al loro
riconoscimento, che in pratica, visto già l’esito finale di quelle due pretese, non
si erano rivelate giustificate, necessarie e appropriate (DTF 117 II 101
consid. 6b; TF 4C.11/2003 del 19 maggio 2003 consid. 5.2, 4A_692/2015 del 1°
marzo 2017 consid. 6.1.3).
Analoghe
considerazioni possono essere fatte per la pretesa dell’attore volta al
risarcimento delle spese legali assunte
per difendere la sua reputazione in sede penale. Oltretutto l’attore, in
violazione del suo onere di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è
confrontato criticamente con l’assunto pretorile secondo cui quel risarcimento
avrebbe già potuto essere concesso dal giudice penale e non avrebbe potuto essere
chiesto alla convenuta siccome il procedimento penale non era d’ausilio per la
causa civile riguardando eventuali “collaboratori della SEM”.
10.
Ne
discende che l’appello dell’attore dev’essere respinto nella limitata misura in
cui è ricevibile.
Le
spese giudiziarie della procedura di secondo grado seguono la soccombenza (art.
106.
cpv. 1 CPC), ritenuto però che, trattandosi di una controversia derivante
da un rapporto di lavoro con un valore litigioso non superiore a fr. 30'000.-,
non possono essere addossate spese processuali (art. 114 lett. c CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e il RTar
decide:
I. L’appello 15 febbraio 2022 di AP 1 è respinto nella
misura in cui è ricevibile.
II. Non si prelevano spese processuali. L’appellante
rifonderà alla controparte fr. 1'500.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio nord
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario in materia di
diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
lett. a e 100 cpv. 1 LTF).