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Decisione

12.2022.23

Contratto di lavoro - lesione della personalità - disdetta abusiva - indennità

17 giugno 2022Italiano22 min

riferendosi a un colloquio avuto il giorno precedente, aveva confermato al rappresentante

Source ti.ch

__________

Incarto n.

12.2022.23

Lugano

17 giugno 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2019.31 della

Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con azione creditoria

(recte: petizione) 13 settembre 2019 da

AP

1

rappr. da PA 1

contro

AO

1

rappr. da PA 2

con cui l’attore ha chiesto

la condanna della convenuta al pagamento di fr. 30'000.- oltre interessi al 5%

dal 1° luglio 2018;

domanda avversata dalla controparte,

che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione

14 gennaio 2022 ha respinto;

appellante l'attore, con

appello 15 febbraio 2022, con cui ha chiesto in via principale la riforma del

querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e in via subordinata l’annullamento

della pronuncia pretorile con rinvio dell’incarto al primo giudice per nuova

decisione nel senso dei considerandi, protestando spese e ripetibili di

entrambe le sedi;

mentre la convenuta, con risposta

17 marzo 2022, ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di

spese e ripetibili;

preso atto della replica spontanea 31 marzo 2022

dell’attore e della duplica spontanea 14 aprile 2022 della convenuta;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. AP

1 è stato assunto nell’agosto 2004 da AO 1 (in seguito: AO 1) quale agente di

sicurezza e dal 2007 ha stabilmente svolto la sua attività presso il Centro

federale d’asilo di __________ gestito dalla Segreteria di Stato della

migrazione (in seguito: SEM).

Con

e-mail 9 marzo 2018 (doc. 1) il responsabile del servizio di sicurezza esterna

della SEM D__________ __________ ha comunicato al responsabile del servizio

centrale svizzero di AO 1 A__________ __________, riferendosi al colloquio

avuto tra loro il giorno precedente, che dal 12 marzo 2018 AP 1 non avrebbe più

potuto svolgere i suoi servizi a favore della SEM.

Nel

pomeriggio del 12 marzo 2018, al termine di un colloquio (doc. C) tra AP 1 e il

direttore regionale di AO 1 S__________ __________, il primo capogruppo di AO 1

__________ V__________, il capo operation di AO 1 __________ G__________

e la responsabile delle risorse umane di AO 1 __________, AO 1 ha comunicato a AP

1 il suo licenziamento ordinario con effetto dal 30 giugno 2018 (doc. B).

La

disdetta è stata contestata il 18 aprile 2018 (doc. D).

2. Con

petizione 13 settembre 2019 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione

ad agire, ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio nord, per ottenerne la condanna al pagamento di una

somma da lui limitata - per motivi “di opportunità” e meglio per poter

beneficiare della procedura semplificata - a fr. 30'000.- oltre interessi al 5%

dal 1° luglio 2018. Egli, in estrema sintesi, ha rivendicato un’indennità per

licenziamento abusivo pari a sei mensilità (fr. 33'316.40) e un’indennità per

torto morale

(fr. 20'000.-), pretese a cui andava aggiunto il risarcimento delle spese

legali preprocessuali (fr. 2'064.25) e di quelle assunte per difendere la sua

reputazione in sede penale (fr. 2'933.50).

La

convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

3. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il

Pretore, con decisione 14 gennaio 2022, ha respinto la petizione, senza

prelevare spese processuali (quelle della procedura di conciliazione di fr.

500.-, già anticipate dall’attore, sono invece state poste a suo carico) e obbligando

l’attore a rifondere alla convenuta fr. 3’500.- a titolo di ripetibili.

Egli ha in sostanza ritenuto che il licenziamento dell’attore

non fosse abusivo, il che escludeva l’attribuzione di un’indennità ex art. 336a

cpv. 1 CO, e che alla convenuta non potesse essere rimproverata una violazione

dell’obbligo di tutela del lavoratore, ciò che escludeva il riconoscimento di

un’indennità ex art. 328 cpv. 1 e 49 cpv. 1 CO Il risarcimento delle spese

legali preprocessuali doveva invece essere respinto per l’accertata

infondatezza delle due precedenti pretese, mentre quello delle spese legali in

sede penale doveva esserlo anche per il fatto che lo stesso avrebbe già potuto

essere concesso dal giudice penale e non avrebbe potuto essere chiesto alla

convenuta siccome il procedimento penale non era d’ausilio per la causa civile

riguardando eventuali “collaboratori della SEM”.

4. Con

l’appello 15 febbraio 2022 qui in esame, avversato dalla convenuta con risposta

17 marzo 2022 (a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 31 marzo 2022 e la

duplica spontanea 14 aprile 2022), l’attore ha chiesto in via principale la

riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e in via

subordinata l’annullamento della pronuncia pretorile con rinvio dell’incarto al

primo giudice per nuova decisione nel senso dei considerandi, protestando spese

e ripetibili di entrambe le sedi.

Egli ha ribadito che il suo licenziamento doveva

essere considerato abusivo e che alla convenuta doveva essere rimproverata una

violazione dell’obbligo di tutela del lavoratore.

5. Secondo l'art. 335 cpv. 1 CO, un contratto di lavoro concluso a tempo

indeterminato può essere disdetto da entrambe le parti. Nel diritto del lavoro

svizzero prevale la libertà di disdetta, per cui una disdetta non deve di

principio basarsi su un motivo specifico per essere valida. Il diritto di

ciascuna parte contraente di rescindere unilateralmente il contratto è tuttavia

limitato dalle disposizioni sulla disdetta abusiva (art. 336 segg. CO). L'art. 336 cpv. 1 e 2 CO enumera

Fatti

i casi in cui una disdetta è abusiva e a seguito dei quali la parte che disdice

abusivamente il rapporto di lavoro, giusta l’art. 336a cpv. 1 CO, deve pagare

un’indennità; questo elenco non è tuttavia esaustivo e il licenziamento abusivo

può essere ammesso anche in altre circostanze. Tuttavia, queste altre

situazioni devono essere paragonabili, per la loro gravità, ai casi

espressamente previsti dall'art. 336 CO. Così, una

disdetta può essere ingiusta a causa del modo in cui viene data, quando è data

da un datore di lavoro che viola i diritti della personalità del lavoratore,

quando vi è una sproporzione evidente tra gli interessi in gioco, o quando un

istituto giuridico è utilizzato in modo contrario al suo scopo (DTF 131 III 535

consid. 4.1 e 4.2, 132 III 115 consid. 2.1, 2.2 e 2.4, 136 III 513 consid. 2.3;

TF 4A_669/2020 del 1° giugno 2021 consid. 4.1 e 4.2).

Per decidere se sono dati i presupposti

dell'art. 336 CO, il giudice deve individuare il reale motivo alla base della

disdetta (DTF 130 III 699 consid. 4.1,

131 III 535 consid. 4.3, 136 III 513 consid. 2.3; TF 4A_669/2020 del 1° giugno

2021 consid. 4.3). L'onere della

prova circa la natura abusiva della disdetta incombe al lavoratore licenziato

(art. 8 CC). Viste tuttavia le oggettive difficoltà nel portare tale prova,

trattandosi di dimostrare la natura della motivazione interiore di chi

pronuncia la disdetta, il giudice può presumere l’esistenza di un licenziamento

abusivo quando il lavoratore riesce a presentare degli indizi sufficienti per

far apparire non reale il motivo addotto dal datore di lavoro, che a sua volta

non può rimanere inattivo ma deve apportare gli indizi a sostegno della propria

versione (DTF 130 III 699 consid. 4.1; TF 4A_217/2016 del 19 gennaio 2017

consid. 4.1, 4A_92/2017 del 26 giugno 2017 consid. 2.2.2).

Ai

sensi dell’art. 328 cpv. 1 CO, nei rapporti di lavoro, il datore di lavoro è

tenuto tra le altre cose a rispettare e a proteggere la personalità del

lavoratore, ritenuto che giusta l’art. 49 cpv. 1 CO chi è leso nella sua

personalità può chiedere, quando la gravità dell’offesa lo giustifichi e questa

non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a tiolo di

riparazione morale.

6. Per il Pretore, i

fatti si erano svolti nel modo seguente.

Con e-mail di venerdì 9

marzo 2018 (doc. 1) il rappresentante della SEM D__________ __________,

riferendosi a un colloquio avuto il giorno precedente, aveva confermato al rappresentante

nazionale della convenuta A__________ __________ che dal successivo lunedì 12

marzo 2018 l’attore non avrebbe più potuto svolgere i suoi servizi a favore

della SEM. Detta comunicazione era stata trasmessa immediatamente per conoscenza

al rappresentante regionale della convenuta S__________ __________. Tra S__________

__________ e A__________ __________ era seguito un colloquio telefonico, in

occasione del quale quest’ultimo aveva confermato di non sapere nulla circa i

motivi a fondamento della decisione della SEM (teste S__________ __________ p.

7). S__________ __________ aveva allora chiesto ragguagli al primo superiore

diretto dell’attore __________ V__________, ma anche quest’ultimo non aveva saputo

rispondere (interrogatorio penale di S__________ __________ p. 2). S__________ __________

aveva quindi convocato l’attore per informarlo del fatto che dal seguente

lunedì non sarebbe più stato impiegato presso la SEM (interrogatorio penale di

S__________ __________ p. 2; deposizione dell’attore p. 5).

Nel pomeriggio di lunedì

12 marzo 2018, presso gli uffici della convenuta, si era poi tenuto un incontro

(verbalizzato nel doc. C), alla presenza dell’attore, di S__________ __________,

di __________ V__________, del responsabile della gestione operativa degli

agenti della convenuta __________ G__________ e della responsabile delle

risorse umane della convenuta L__________ __________. Scopo del colloquio era

di chiedere all’attore “lumi riguardo a cosa fosse successo al Centro

asilanti” (deposizione dell’attore p. 5) e quindi di “capire i motivi

per i quali la SEM aveva comunicato … che il signor AP 1 non era più gradito”

(teste __________ V__________ p. 2; in tal senso pure teste __________ G__________

p. 4). Durante il colloquio l’attore aveva indicato i possibili motivi alla

base della decisione della SEM, ipotizzando di essere stato accusato di essere

entrato in una stanza dove erano presenti tre richiedenti l’asilo somale e di

aver fatto degli apprezzamenti nei loro confronti, rispettivamente di essere

stato segnalato per il fatto che un’infermiera “provava sentimenti di

insicurezza” quando lui era in servizio; egli, su quegli episodi, aveva poi

fornito la propria versione dei fatti, illustrando in particolare il motivo per

il suo accesso alla camera delle richiedenti l’asilo somale e spiegando che non

sarebbe mai successo nulla con l’infermiera (cfr. doc. C; deposizione

dell’attore p. 5; nel medesimo senso interrogatorio penale di M__________ __________

p. 2 segg.). Al termine del colloquio, S__________ __________ aveva comunicato

all’attore che la convenuta non era in grado di offrirgli altre possibilità

alternative che garantissero lo stesso impiego orario lavorativo previsto dal

suo contratto (doc. C), comunicazione alla quale era seguita la notifica del

licenziamento. Che la motivazione del licenziamento fosse appunto

l’impossibilità di offrire un impiego alternativo all’attore che gli garantisse

le stesse condizioni contrattuali era confermato, oltre che dal tenore del verbale

del colloquio (doc. C), sottoscritto anche dall’attore (cfr. doc. D [recte: C]

p. 2), dai testi __________ G__________ (p. 5) e S__________ __________ (p. 8) nonché

dall’attore medesimo (deposizione dell’attore p. 6).

Alla luce di questi

accertamenti fattuali, il giudice di prime cure ha ritenuto che il

licenziamento pronunciato dalla convenuta nei confronti dell’attore non avesse

carattere abusivo e che la convenuta non avesse violato la

personalità dell’attore.

Da una parte, non era

risultato che, prima del licenziamento o in occasione dell’incontro del 12

marzo 2018, la convenuta avesse rimproverato all’attore comportamenti lesivi

della sua personalità e in particolare gli avesse mosso dei rimproveri, facendo

proprie le posizioni della SEM; e comunque nemmeno era risultato che il

licenziamento fosse avvenuto senza eseguire approfondimenti o senza chiedere giustificazioni

circa le accuse mosse dalla SEM, la convenuta avendo anzi tentato - come accertato

sopra - di ottenere maggiori ragguagli da quest’ultima autorità.

D’altra parte, nemmeno era

risultato che la motivazione addotta dalla convenuta per il licenziamento

dell’attore costituisse un mero pretesto. Dall’istruttoria era in effetti emerso

che, nel periodo immediatamente precedente al licenziamento, la convenuta aveva

perso alcuni importanti clienti che le garantivano l’impiego di

complessivamente circa 40 agenti di sicurezza (testi __________ __________ p. 5

seg., S__________ __________ p. 8 e L__________ __________ p. 2), ciò che le aveva

causato un esubero di agenti, che aveva determinato addirittura la necessità di

procedere ad alcuni licenziamenti (teste L__________ __________ p. 2 seg.). I

testimoni addotti dall’attore non avevano poi smentito che in quel periodo “per

alcuni mesi … non si è assunto nessuno” (teste L__________ __________ p.

2), le nuove assunzioni da parte della convenuta da loro riferite essendo

avvenute solo diversi mesi dopo il licenziamento dell’attore (nel dicembre 2018:

teste __________ p. 4; nel febbraio 2019: teste __________ p. 3; nel maggio

2019: testi __________ p. 4, __________ p. 1 e __________ p. 3; nel giugno

2019: teste __________ p. 5) ed essendo prevalentemente riferite a impieghi presso

il Centro d’asilo gestito dalla SEM dove per l’appunto l’attore non poteva più

essere impiegato (testi __________ p. 2, __________ p. 3 e __________ p. 4).

Solo __________ era stato assunto nel periodo che coincideva all’incirca con il

licenziamento dell’attore (teste __________ p. 1 seg.), sennonché egli, come

peraltro anche tutti gli altri collaboratori assunti successivamente e di cui

si era detto, erano stati assunti in parte con un contratto su chiamata, in

parte con un contratto a tempo parziale con un numero di ore inferiori alle 1784

ore annue (doc. B; teste L__________ __________ p. 3; deposizione dell’attore

p. 6) previste nel contratto dell’attore (testi __________ p. 2, __________ p.

3, __________, p. 4, __________ p. 5, __________ p. 1, __________ p. 3 e __________

p. 4). Tutto ciò a conferma della correttezza della versione della convenuta

secondo cui il licenziamento dell’attore era riconducibile all’impossibilità di

trovargli nell’immediato un’occupazione alternativa a quella presso il Centro

d’asilo che gli garantisse le sue condizioni di impiego contrattuali (cfr. in

particolare teste __________ G__________ p. 5; cfr. pure testi __________ p. 4

e S__________ __________ p. 8). Oltretutto la tesi dell’attore secondo cui al

momento del suo licenziamento egli avrebbe offerto la sua disponibilità ad

essere impiegato anche con una percentuale ridotta rispettivamente con un

contratto ad ore (replica p. 3) era rimasta al puro stadio dell’allegazione di

parte, nessuno dei presenti al colloquio del 12 marzo 2018 avendo ricordato una

simile dichiarazione dell’attore (testi __________ G__________ p. 5, L__________

__________ p. 2 e S__________ __________ p. 9).

7. In questa sede

l’attore, pur avendo formulato una tale domanda solo in via subordinata, ha di

fatto chiesto innanzitutto l’annullamento della decisione pretorile con rinvio

dell’incarto al primo giudice per nuova decisione nel senso dei considerandi.

La richiesta dev’essere disattesa.

Nella sua impugnativa la stessa non è in effetti stata assolutamente motivata

né in fatto né in diritto, sicché il gravame, su questo punto, deve senz’altro essere

dichiarato irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC; II CCA 14 giugno 2019 inc. n.

12.2017.160, 26 luglio 2019 inc. n. 12.2017.178, 25 agosto 2020 inc. n.

12.2019.127/133).

8. Con

Considerandi

la sua domanda d’appello in via principale l’attore ha invece sostenuto, come

meglio si dirà più avanti, che “i fatti … raccontano una storia diversa da

quella che il Pretore ha posto alla base della propria decisione. I fatti ci

dicono che l’appellata, dopo aver ricevuto la comunicazione della SEM, senza

chiedere spiegazioni di sorta alla medesima, ha convocato a stretto giro una

riunione con l’appellante per chiedergli conto di quanto occorso con la SEM e

per comunicargli contestualmente il suo licenziamento, senza avere alcun

interesse non solo nell’accertare i motivi di un licenziamento, ma nemmeno nel

valutare opzioni alternative reali, rispettivamente di tener conto della disponibilità

di quest’ultimo di essere impiegato a tempo parziale o con un contratto a ore.

Vi era tutto il tempo, sia perché ancora nella prima metà del mese, che nei

primi mesi dell’anno, per fare le opportune verifiche sui motivi della

comunicazione della SEM, nonché per verificare le sue possibilità di impiego

alternative”. Stando così le cose, occorreva concludere che “l’istruttoria

abbia fatto emergere fatti che, supportati da importanti elementi indiziari,

dimostrano come la tesi della parte appellata non sia credibile” (appello

p. 8).

8.1

La

censura è in larga misura irricevibile per carenza di motivazione (art. 311

cpv. 1 CPC). L’attore non si è in effetti confrontato criticamente, se non in

minima parte e oltretutto esprimendosi su aspetti perlopiù non rilevanti (e

meglio come si dirà nei consid. 8.2 e 8.3), con la dettagliata motivazione

pretorile riassunta in precedenza, spiegando per quali ragioni di fatto o di

diritto la stessa sarebbe stata errata e con ciò da riformare (TF 4A_297/2021

del 3 febbraio 2022 consid. 4.3).

In particolare egli non si è confrontato né con la

prima argomentazione pretorile secondo cui non era risultato che la convenuta gli

avesse rimproverato comportamenti lesivi della sua personalità e in particolare

gli avesse mosso dei rimproveri, facendo proprie le posizioni della SEM, né con

la seconda argomentazione pretorile secondo cui, come da motivazione addotta a

suo tempo dalla convenuta, il suo licenziamento era effettivamente riconducibile

all’impossibilità di trovargli in quel periodo (in cui essa aveva perso alcuni

importanti clienti che le garantivano l’impiego di numerosi agenti di

sicurezza, ciò che le aveva causato un esubero di personale, con conseguente necessità

di procedere ad alcuni licenziamenti e di rinunciare sostanzialmente a nuove assunzioni)

un’occupazione alternativa a quella presso il Centro d’asilo che gli garantisse

le sue condizioni di impiego contrattuali.

8.2

Con

riferimento al primo assunto pretorile, quello secondo cui non era risultato

che la convenuta avesse rimproverato all’attore comportamenti lesivi della sua

personalità e in particolare avesse fatto proprie le posizioni della SEM, in

questa sede quest’ultimo si è limitato a sostenere che la controparte, prima di

licenziarlo, non aveva eseguito i necessari approfondimenti o non aveva chiesto

le necessarie giustificazioni dalla SEM, come rilevato dalla direttrice del

Centro d’asilo di __________ (interrogatorio penale di M__________ __________

p. 5).

L’argomentazione

non è pertinente. Innanzitutto essa sarebbe stata di rilievo solo qualora fosse

risultato che la convenuta aveva effettivamente rimproverato all’attore comportamenti

lesivi della sua personalità e in particolare le accuse mossegli dalla SEM,

circostanza questa che il giudice di prime cure aveva tuttavia ritenuto non

provata, senza che la stessa sia stata censurata con l’appello. Essa sarebbe

comunque stata destinata all’insuccesso anche nel merito, visto e considerato

che l’istruttoria ha permesso di accertare da una parte che la convenuta, prima

di licenziare l’attore, gli aveva pacificamente chiesto, ottenendo riscontro,

di spiegare quanto era accaduto presso il Centro d’asilo di __________ e

dall’altra che l’8 marzo 2018, il giorno prima dell’e-mail 9 marzo 2018 (doc.

1), tra il rappresentante della SEM D__________ __________ e il rappresentante

nazionale della convenuta A__________ __________ vi era stato un colloquio sul

tema (cfr. doc. 1), per cui è assai inverosimile che a quel rappresentante

della SEM non siano stati allora chiesti dei chiarimenti, per altro non forniti

neanche in seguito nonostante le ulteriori richieste di A__________ __________ (cfr.

doc. 2), sulle ragioni che l’avevano indotta a non volere più i servizi dell’attore,

poco importando invece se la direttrice del Centro d’asilo, la cui deposizione

è per altro contraddetta da altre risultanze (teste __________ V__________ p.

2), possa aver escluso che a lei siano stati chiesti chiarimenti (interrogatorio

penale di M__________ __________ p. 5).

8.3

Con riferimento al secondo assunto pretorile, quello

secondo cui la motivazione addotta a suo tempo dalla convenuta costituiva il

reale motivo del licenziamento dell’attore, in questa sede quest’ultimo, per

quanto è dato di comprendere, si è limitato a evidenziare quattro circostanze da

lui definite strane, e meglio il fatto che “solo poche ore dopo la

comunicazione della SEM e senza avere alcuna urgenza … senza ancora avere

alcuna indicazione da parte del signor AP 1 e senza aver richiesta alcuna

spiegazione alla SEM” (appello p. 6) la convenuta avesse già mobilitato

tutta la sua direzione regionale al colloquio di spiegazioni del 12 marzo 2018,

il fatto che la convenuta avesse “sostenuto di essere riuscita a vagliare

qualsiasi possibilità di un ricollocamento dell’appellante in appena mezza

giornata, in un contesto lavorativo che … è estremamente dinamico” (appello

p. 6), il fatto che la convenuta non avesse fornito in causa ”una chiara

presa di posizione relativa al numero di nuove assunzioni effettuate subito

dopo la disdetta del signor AP 1, che nei mesi a seguire” (appello p. 7) e

il fatto che, con un’ “amnesia collettiva” che cozzava con le sue

affermazioni ,“tutti i presenti alla verbalizzazione del 12 marzo 2018 ...

non ricordano il fatto che AP 1 ha data immediatamente la sua disponibilità a

lavorare con un contratto a ore o con percentuale ridotta” (appello p. 8), concludendo

che tutte queste circostanze imponevano di ritenere “del tutto irrealistico

che, di fronte a una situazione assolutamente non urgente … l’appellata abbia

mobilitata la propria direzione, esperite verifiche così approfondite da escludere

un ricollocamento e soprattutto non abbia considerata la possibilità di un impiego

a condizioni diverse” (appello p. 6), rispettivamente che la motivazione

addotta per il suo licenziamento era pretestuosa.

L’argomentazione

dev’essere disattesa, visto e considerato che le quattro circostanze alla base

della stessa non sono sufficienti per inficiare la diversa conclusione a cui

era giunto il Pretore.

Il

fatto, per altro evidenziato per la prima volta e con ciò in modo irrito (art.

317.

cpv. 1 CPC) solo in questa sede, che la convenuta, a fronte di una

richiesta della SEM, tutt’altro che ordinaria, di non volere più i servizi dell’attore,

comunicatagli già l’8 marzo 2018 (cfr. doc. 1; cfr. pure conclusioni p. 3 e appello

p. 4, secondo cui, a detta dell’attore, già quel giorno A__________ __________

aveva anticipato a S__________ __________ quella richiesta della SEM), avesse

ritenuto di mobilitare alcuni membri (e non tutti) della sua direzione

regionale al colloquio di spiegazioni del 12 marzo 2018 non è in realtà anomalo,

ma è la logica reazione a una situazione, sino ad allora rimasta oscura e

inquietante, che non doveva essere sottovalutata, potendo compromettere le

relazioni con un cliente importante, e che comunque necessitava di essere

chiarita, già solo per verificare l’esistenza o meno di una situazione tale da

giustificare un licenziamento in tronco.

Il

fatto, evidenziato per la prima volta solo con le conclusioni, che il 12 marzo

2018, e dunque 4 o almeno 3 giorni dopo la richiesta della SEM (e non in appena

mezza giornata), la convenuta non potesse realisticamente essere già stata in

grado di escludere la possibilità di trovare all’attore un’occupazione

alternativa in quel periodo costituisce una mera congettura, che non è però stata

provata e anzi è stata smentita dalle prove in senso contrario indicate nella

decisione (e in particolare testi __________ G__________ p. 5 e S__________ __________

p. 8), non censurate nell’appello.

Il

fatto che la convenuta non abbia fornito in causa una chiara presa di posizione

relativa al numero di nuove assunzioni effettuate dopo la disdetta non può

essere preso in considerazione per il giudizio, essendo stato evocato per la

prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC).

Il

fatto che in occasione del colloquio del 12 marzo 2018 l’attore avesse dato la

sua disponibilità a lavorare con un contratto a ore o con una percentuale

ridotta non è infine stato sufficientemente provato. L’attore, che ha dato atto

che tutti i presenti a quel colloquio avevano dichiarato di non ricordare una

sua disponibilità in tal senso (in realtà la teste L__________ __________, a p.

2, ha riferito di “non” esserne “al corrente”) aggiungendo però

che quella loro amnesia collettiva sarebbe stata strana, nell’occasione ha in

effetti ritenuto decisivo solo quanto da lui stesso dichiarato nella propria

deposizione (p. 6), che però era una prova da apprezzare con un certo riserbo, senza

oltretutto avvedersi che la sua versione dei fatti nemmeno aveva trovato

conferma in altre risultanze istruttorie e in particolare nel verbale, da lui

stesso sottoscritto, di quel colloquio (doc. C).

9.

Dovendosi

con ciò confermare, siccome non censurato con successo, l’assunto pretorile

secondo cui il licenziamento dell’attore non era abusivo, è a ragione che il

giudice di prime cure ha escluso l’attribuzione a quest’ultimo di un’indennità ex

art. 336a cpv. 1 CO.

La conferma della natura non abusiva del licenziamento

pronunciato nei confronti dell’attore, con oltretutto la conferma dell’assenza di

una qualsiasi violazione dell’obbligo di

tutela del lavoratore da parte della convenuta, fa sì che nemmeno possa esservi stata la violazione della personalità

da lui invocata, per cui va confermata anche la mancata attribuzione di un’indennità

del torto morale ex art. 328 cpv. 1 e 49 cpv. 1 CO (II CCA 2 maggio 2008 inc.

n. 12.2007.166).

La

mancata attribuzione delle indennità ex

art. 336a cpv. 1 CO ed ex art. 328 cpv. 1

e 49 cpv. 1 CO implica a sua volta la reiezione della pretesa volta al

risarcimento delle spese legali preprocessuali finalizzate al loro

riconoscimento, che in pratica, visto già l’esito finale di quelle due pretese, non

si erano rivelate giustificate, necessarie e appropriate (DTF 117 II 101

consid. 6b; TF 4C.11/2003 del 19 maggio 2003 consid. 5.2, 4A_692/2015 del 1°

marzo 2017 consid. 6.1.3).

Analoghe

considerazioni possono essere fatte per la pretesa dell’attore volta al

risarcimento delle spese legali assunte

per difendere la sua reputazione in sede penale. Oltretutto l’attore, in

violazione del suo onere di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è

confrontato criticamente con l’assunto pretorile secondo cui quel risarcimento

avrebbe già potuto essere concesso dal giudice penale e non avrebbe potuto essere

chiesto alla convenuta siccome il procedimento penale non era d’ausilio per la

causa civile riguardando eventuali “collaboratori della SEM”.

10.

Ne

discende che l’appello dell’attore dev’essere respinto nella limitata misura in

cui è ricevibile.

Le

spese giudiziarie della procedura di secondo grado seguono la soccombenza (art.

106.

cpv. 1 CPC), ritenuto però che, trattandosi di una controversia derivante

da un rapporto di lavoro con un valore litigioso non superiore a fr. 30'000.-,

non possono essere addossate spese processuali (art. 114 lett. c CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e il RTar

decide:

I. L’appello 15 febbraio 2022 di AP 1 è respinto nella

misura in cui è ricevibile.

II. Non si prelevano spese processuali. L’appellante

rifonderà alla controparte fr. 1'500.- per ripetibili.

III. Notificazione:

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-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio nord

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario in materia di

diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

lett. a e 100 cpv. 1 LTF).