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Decisione

12.2022.24

Riconoscimento ed exequatur - sequestro - spese giudiziarie

25 aprile 2022Italiano7 min

decreto ingiuntivo n. __________ del 24 novembre 2020 del Tribunale di __________

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

12.2022.24

Lugano

25 aprile 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SO.2022.34 della

Pretura del Distretto di Leventina - promossa con istanza di exequatur e

sequestro 28 gennaio 2022 da

RE

1

rappr. da PA 1

contro

CO

1

volta a riconoscere e a dichiarare esecutivo in Svizzera il

decreto ingiuntivo n. __________ del 24 novembre 2020 del Tribunale di __________

(I) emesso nella procedura n. __________ nonché a decretare il sequestro, sino

a concorrenza di EUR 22'180.37 (pari a CHF 22'992.02), dell’autoveicolo targato

__________ di proprietà del convenuto, con protesta di spese processuali e di

ripetibili;

domanda che il Pretore, con decisione 1° febbraio 2022, ha accolto,

ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 250.- a carico

dell’istante e senza attribuire ripetibili;

ed ora sul reclamo 14 febbraio 2022, con cui l’istante ha chiesto

la riforma del querelato giudizio nel senso di porre la tassa di giustizia e le

spese di complessivi CHF 250.- a carico della controparte, con protesta di tasse

e spese processuali;

letti ed esaminati gli atti e i documenti

prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che

con istanza di exequatur e sequestro 28 gennaio 2022, non notificata alla

controparte, RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1 innanzi alla Pretura del

Distretto di Leventina per

riconoscere e dichiarare esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo n. __________

del 24 novembre 2020 del Tribunale di __________ (I) emesso nella procedura n. __________

nonché per decretare il sequestro, sino a concorrenza di

EUR 22'180.37 (pari a CHF 22'992.02), dell’autoveicolo targato __________, con

protesta di spese processuali e di ripetibili;

che

il Pretore, con decisione 1°

febbraio 2022, ha accolto l’istanza, ponendo la tassa di giustizia e le spese

di complessivi CHF 250.- a carico dell’istante e senza attribuire ripetibili;

che l’8 febbraio 2022 il Pretore ha quindi respinto

l’istanza di rettifica con cui l’istante, il 3 febbraio 2022, gli aveva chiesto

Considerandi

di correggere il dispositivo

avente per oggetto la ripartizione della tassa di giustizia e delle spese;

che con reclamo 14 febbraio 2022, sul quale il

convenuto non si è espresso, l’istante

ha chiesto di riformare la decisione pretorile 1° febbraio 2022 nel senso di

porre la tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 250.- a carico della

controparte, con protesta di tasse e spese processuali;

che

la decisione sulle spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le

spese processuali ed assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione

finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza

finale mediante appello se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il

valore litigioso di quest’ultima è di almeno CHF 10'000.- (art. 308 cpv. 1

lett. a e cpv. 2 CPC), o mediante reclamo, se il suo valore litigioso è

inferiore a quell’importo (art. 319 lett. a CPC) oppure se l’appello è

altrimenti improponibile (art. 309 CPC); in virtù dell’art. 110 CPC, laddove il

dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia

dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la

decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo (Trezzini, Commentario pratico al Codice

di diritto processuale civile svizzero, 2ª ed., Vol. 1, p. 565 ad art. 110);

che nel caso di specie, essendo stato impugnato a

titolo indipendente il dispositivo pretorile in materia di spese e ripetibili nell’ambito

di una decisione del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC) e di un

giudizio di sequestro (art. 309 lett. b n. 6 CPC), questa Camera, nella

composizione di un giudice unico (art. 48 lett. b n. 7a LOG per analogia), è

competente per materia a statuire sul reclamo (art. 48 lett. b n. 5 LOG; II CCA

3.

aprile 2020 inc. n. 12.2019.214, 6 maggio 2021 inc. n. 12.2020.98), che è

stato inoltrato entro il termine di 10 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata (art. 321 cpv. 2 CPC) ed è pertanto tempestivo;

che, come rilevato con

pertinenza nel giudizio sull’istanza di rettifica, nella procedura civile le

spese giudiziarie sono di principio ripartite tra le parti in base alla loro

rispettiva soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che il giudice può tuttavia

prescindere da questo principio e ripartire le spese giudiziarie secondo equità

(art. 107 cpv. 1 CPC) se, in particolare, circostanze speciali fanno apparire

iniqua una ripartizione secondo l’esito della procedura (art. 107 cpv. 1 lett.

f CPC);

che, come pure rilevato

nel giudizio sull’istanza di rettifica, quest’ultima eventualità si verifica

anche nel caso in cui un’istanza di sequestro viene accolta in prima sede (OGer

ZH 23 maggio 2019 inc. n. PS190020 consid. II.2a), visto e considerato che in una

tale fattispecie, trattandosi di una procedura unilaterale (senza cioè il

coinvolgimento del convenuto, che dunque non può essere considerato

soccombente), la regolamentazione dell’art. 106 CPC non avrebbe senso (cfr. Tappy, Commentaire Romand, 2ª ed., n. 9

ad art. 106 CPC e n. 29 ad art. 107 CPC; Schmid/Jent-Sörensen,

ZPO-Kurzkommentar, 3ª ed., n. 3 ad art. 106 CPC con riferimento a DTF 142 III

110.

consid. 3.3, che aveva per oggetto un’istanza di riconoscimento di un

fallimento estero ex art. 166 segg. LDIP); anche la giurisprudenza cantonale si

è per altro espressa in questo senso (CEF 1° giugno 2018 inc. n. 14.2018.93-94,

10.

ottobre 2019 inc. n. 14.2019.188), rilevando che ciò si giustificava anche

in ragione del fatto che il sequestrante potrà farsi rimborsare le spese

processuali in priorità sul provento della realizzazione dei beni sequestrati

(art. 281 cpv. 2 LEF) ove il sequestro non dovesse essere nel frattempo

revocato;

che, nonostante il rilievo

giurisprudenziale evocato nel reclamo (CEF 26 ottobre 2018 inc. n.

14.2018.111), per altro superato dalla giurisprudenza sopra menzionata, lo

stesso deve pertanto valere, per analogia, anche nel caso, qui in esame, di

accoglimento in prima sede di un’istanza di exequatur e sequestro, trattandosi

anche qui di una procedura unilaterale;

che il reclamo

dell’istante deve pertanto essere respinto;

che le spese processuali della

procedura di secondo grado seguono la soccombenza (art. 106 CPC), mentre non si

assegnano ripetibili o indennità alla controparte, che non si è espressa sul rimedio

giuridico.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 e 107 CPC e la

LTG

decide:

1. Il reclamo 14 febbraio 2022 di RE 1 è

respinto.

2. Le spese processuali di CHF 250.- sono a carico del

reclamante. Non si attribuiscono ripetibili o indennità.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Leventina

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a CHF 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a CHF 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il

ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso

in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale

deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119

LTF).