12.2022.24
Riconoscimento ed exequatur - sequestro - spese giudiziarie
25 aprile 2022Italiano7 min
decreto ingiuntivo n. __________ del 24 novembre 2020 del Tribunale di __________
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2022.24
Lugano
25 aprile 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2022.34 della
Pretura del Distretto di Leventina - promossa con istanza di exequatur e
sequestro 28 gennaio 2022 da
RE
1
rappr. da PA 1
contro
CO
1
volta a riconoscere e a dichiarare esecutivo in Svizzera il
decreto ingiuntivo n. __________ del 24 novembre 2020 del Tribunale di __________
(I) emesso nella procedura n. __________ nonché a decretare il sequestro, sino
a concorrenza di EUR 22'180.37 (pari a CHF 22'992.02), dell’autoveicolo targato
__________ di proprietà del convenuto, con protesta di spese processuali e di
ripetibili;
domanda che il Pretore, con decisione 1° febbraio 2022, ha accolto,
ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 250.- a carico
dell’istante e senza attribuire ripetibili;
ed ora sul reclamo 14 febbraio 2022, con cui l’istante ha chiesto
la riforma del querelato giudizio nel senso di porre la tassa di giustizia e le
spese di complessivi CHF 250.- a carico della controparte, con protesta di tasse
e spese processuali;
letti ed esaminati gli atti e i documenti
prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che
con istanza di exequatur e sequestro 28 gennaio 2022, non notificata alla
controparte, RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1 innanzi alla Pretura del
Distretto di Leventina per
riconoscere e dichiarare esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo n. __________
del 24 novembre 2020 del Tribunale di __________ (I) emesso nella procedura n. __________
nonché per decretare il sequestro, sino a concorrenza di
EUR 22'180.37 (pari a CHF 22'992.02), dell’autoveicolo targato __________, con
protesta di spese processuali e di ripetibili;
che
il Pretore, con decisione 1°
febbraio 2022, ha accolto l’istanza, ponendo la tassa di giustizia e le spese
di complessivi CHF 250.- a carico dell’istante e senza attribuire ripetibili;
che l’8 febbraio 2022 il Pretore ha quindi respinto
l’istanza di rettifica con cui l’istante, il 3 febbraio 2022, gli aveva chiesto
Considerandi
di correggere il dispositivo
avente per oggetto la ripartizione della tassa di giustizia e delle spese;
che con reclamo 14 febbraio 2022, sul quale il
convenuto non si è espresso, l’istante
ha chiesto di riformare la decisione pretorile 1° febbraio 2022 nel senso di
porre la tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 250.- a carico della
controparte, con protesta di tasse e spese processuali;
che
la decisione sulle spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le
spese processuali ed assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione
finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza
finale mediante appello se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il
valore litigioso di quest’ultima è di almeno CHF 10'000.- (art. 308 cpv. 1
lett. a e cpv. 2 CPC), o mediante reclamo, se il suo valore litigioso è
inferiore a quell’importo (art. 319 lett. a CPC) oppure se l’appello è
altrimenti improponibile (art. 309 CPC); in virtù dell’art. 110 CPC, laddove il
dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia
dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la
decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo (Trezzini, Commentario pratico al Codice
di diritto processuale civile svizzero, 2ª ed., Vol. 1, p. 565 ad art. 110);
che nel caso di specie, essendo stato impugnato a
titolo indipendente il dispositivo pretorile in materia di spese e ripetibili nell’ambito
di una decisione del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC) e di un
giudizio di sequestro (art. 309 lett. b n. 6 CPC), questa Camera, nella
composizione di un giudice unico (art. 48 lett. b n. 7a LOG per analogia), è
competente per materia a statuire sul reclamo (art. 48 lett. b n. 5 LOG; II CCA
3.
aprile 2020 inc. n. 12.2019.214, 6 maggio 2021 inc. n. 12.2020.98), che è
stato inoltrato entro il termine di 10 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata (art. 321 cpv. 2 CPC) ed è pertanto tempestivo;
che, come rilevato con
pertinenza nel giudizio sull’istanza di rettifica, nella procedura civile le
spese giudiziarie sono di principio ripartite tra le parti in base alla loro
rispettiva soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che il giudice può tuttavia
prescindere da questo principio e ripartire le spese giudiziarie secondo equità
(art. 107 cpv. 1 CPC) se, in particolare, circostanze speciali fanno apparire
iniqua una ripartizione secondo l’esito della procedura (art. 107 cpv. 1 lett.
f CPC);
che, come pure rilevato
nel giudizio sull’istanza di rettifica, quest’ultima eventualità si verifica
anche nel caso in cui un’istanza di sequestro viene accolta in prima sede (OGer
ZH 23 maggio 2019 inc. n. PS190020 consid. II.2a), visto e considerato che in una
tale fattispecie, trattandosi di una procedura unilaterale (senza cioè il
coinvolgimento del convenuto, che dunque non può essere considerato
soccombente), la regolamentazione dell’art. 106 CPC non avrebbe senso (cfr. Tappy, Commentaire Romand, 2ª ed., n. 9
ad art. 106 CPC e n. 29 ad art. 107 CPC; Schmid/Jent-Sörensen,
ZPO-Kurzkommentar, 3ª ed., n. 3 ad art. 106 CPC con riferimento a DTF 142 III
110.
consid. 3.3, che aveva per oggetto un’istanza di riconoscimento di un
fallimento estero ex art. 166 segg. LDIP); anche la giurisprudenza cantonale si
è per altro espressa in questo senso (CEF 1° giugno 2018 inc. n. 14.2018.93-94,
10.
ottobre 2019 inc. n. 14.2019.188), rilevando che ciò si giustificava anche
in ragione del fatto che il sequestrante potrà farsi rimborsare le spese
processuali in priorità sul provento della realizzazione dei beni sequestrati
(art. 281 cpv. 2 LEF) ove il sequestro non dovesse essere nel frattempo
revocato;
che, nonostante il rilievo
giurisprudenziale evocato nel reclamo (CEF 26 ottobre 2018 inc. n.
14.2018.111), per altro superato dalla giurisprudenza sopra menzionata, lo
stesso deve pertanto valere, per analogia, anche nel caso, qui in esame, di
accoglimento in prima sede di un’istanza di exequatur e sequestro, trattandosi
anche qui di una procedura unilaterale;
che il reclamo
dell’istante deve pertanto essere respinto;
che le spese processuali della
procedura di secondo grado seguono la soccombenza (art. 106 CPC), mentre non si
assegnano ripetibili o indennità alla controparte, che non si è espressa sul rimedio
giuridico.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 e 107 CPC e la
LTG
decide:
1. Il reclamo 14 febbraio 2022 di RE 1 è
respinto.
2. Le spese processuali di CHF 250.- sono a carico del
reclamante. Non si attribuiscono ripetibili o indennità.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Leventina
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a CHF 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a CHF 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso
in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale
deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119
LTF).