Lexipedia

Decisione

12.2022.28

Mandato - legittimazione attiva e passiva - rendiconto - risarcimento del danno contrattuale

6 settembre 2022Italiano33 min

l’esistenza di un contratto di mandato con __________ B__________ anziché con G__________

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.28

Lugano

6 settembre 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2020.27 della Pretura della giurisdizione

di Mendrisio sud - promossa con petizione 7 dicembre 2020 da

AP 1

AP 2

tutti rappr. da PA 1

contro

con cui gli attori hanno

chiesto da una parte di condannare i

convenuti, con la comminatoria dell’art. 292 CP e di una multa disciplinare di CHF

1’000.- per ogni giorno di ritardo nell’adempimento, a fornir loro entro 30

giorni tutta la documentazione e tutti gli estratti bancari cartacei e digitali

riguardo alle operazioni bancarie, ai movimenti, ai saldi contabili, alle

situazioni patrimoniali e ai contratti delle società C__________ __________ e E__________

__________, con particolare attenzione ai rapporti tra di loro, e soprattutto

agli ordini di bonifico firmati o impartiti e fatti firmare a terzi a debito di

C__________ __________ e P__________ __________ e a favore di E__________ __________

e del __________ S__________, e dall’altra di condannare i convenuti al

pagamento all’attore ed eventualmente all’attrice di metà del debito accumulato

da E__________ __________ verso il __________ S__________, provvisoriamente

stimato in EUR 350'000.- e JPY 200'000'000.-, ovvero EUR 1'865'770.16, ovvero

CHF 2'296'763.07 oltre interessi al 5% dall’8 aprile 2014;

ed ora

sulle

eccezioni di carente legittimazione attiva e passiva nonché di carente

interesse degno di protezione degli attori formulate dai convenuti con la

risposta 19 febbraio 2021, avversate dalle controparti, e che il Pretore con

decisione 17 gennaio 2022 ha sostanzialmente accolto, respingendo così la

petizione;

appellanti gli attori con

appello 17 febbraio 2022, con cui hanno chiesto in via principale la riforma del

querelato giudizio nel senso di respingere le eccezioni, protestando spese e

ripetibili di entrambe le sedi, e in via subordinata l’annullamento della

decisione impugnata con rinvio dell’incarto al Pretore per un nuovo giudizio,

protestando spese e ripetibili di secondo grado;

mentre i convenuti con

risposta 29 marzo 2022 hanno postulato la reiezione del gravame, pure con

protesta di spese e ripetibili;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Per diversi anni __________ B__________, assieme a AO 2, Pa__________ __________ e

AO 3, persone del suo entourage, è stato organo formale delle tre

società panamensi denominate E__________ __________ (di cui è stato pure azionista

in ragione del 50%, accanto ad AP 1, che dal 2014 è poi divenuto azionista al

100%), C__________ __________ e P__________ __________, che erano titolari di

altrettanti conti bancari presso la succursale di __________ del __________ S__________.

Nei relativi formulari A era stato specificato che i beneficiari

economici degli averi depositati in banca, per la gestione dei quali G__________

__________ __________ prima e R__________ __________ erano stati posti al

beneficio di una procura amministrativa (doc. O, P, HH, MM, CCC e GGG) e sui quali

__________ B__________, assieme ad altri, disponeva di un diritto di firma

individuale, erano AP 1 (per E__________

__________ - inizialmente solo in ragione del 50%, accanto a __________ B__________,

e in seguito dal 2014 in ragione del 100% - e per C__________ __________) rispettivamente

AP 2, figlia di AP 1 (per P__________

__________).

In epoca successiva i tre conti bancari

sono stati estinti (quello di E__________ __________ nel 2014, quello di C__________

__________ verosimilmente nel 2015 e quello di P__________ __________ nel 2013)

e almeno due delle tre società titolari dei conti sono state sciolte e

liquidate (E__________ __________ nel 2016 e C__________ __________ nel 2015).

2. Con lettera 27

luglio 2018 (doc. BBBB) AP 1, rilevando come al momento della chiusura del

conto di E__________ __________, del

quale egli e __________ B__________ sarebbero stati corresponsabili in ragione

del 50% ciascuno, l’esposizione passiva di EUR 3'931'540.32 nei confronti del __________

S__________ fosse stata coperta

provvisoriamente tramite un

conto bancario di sua proprietà e __________ B__________ non avesse poi

provveduto a saldare la sua metà del debito di EUR 1'865'770.16, pari a CHF

2'296'763.07, lo ha invitato, dopo averlo escusso per quegli importi oltre

interessi, a contattarlo per trovare una soluzione transattiva. Invano.

__________ B__________ è poi

deceduto nel corso del 2019.

3. Con

petizione 7 dicembre 2020 AP 1 e AP 2, al beneficio della necessaria

autorizzazione ad agire, hanno convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio sud i membri della Comunione ereditaria fu __________

B__________, e meglio AO 2, AO 3 e AO 4, per ottenere da una parte la loro condanna, con la comminatoria dell’art. 292 CP e

di una multa disciplinare di CHF 1’000.- per ogni giorno di ritardo nell’adempimento

(richiesta indirizzata, con un manifesto refuso, nei confronti del __________ S__________

anziché dei convenuti), a fornir loro entro 30 giorni tutta la documentazione e

tutti gli estratti bancari cartacei e digitali riguardo alle operazioni

bancarie, ai movimenti, ai saldi contabili, alle situazioni patrimoniali e ai

contratti delle società C__________ __________ e E__________ __________, con

particolare attenzione ai rapporti tra di loro, e soprattutto agli ordini di

bonifico firmati o impartiti e fatti firmare a terzi a debito di C__________ __________

e P__________ __________ e a favore di E__________ __________ e del __________

S__________, e dall’altra la loro condanna al pagamento, ad AP 1 ed

eventualmente a AP 2, di metà del debito accumulato a suo tempo da E__________ __________

verso il __________ S__________, provvisoriamente stimato in EUR 350'000.- e

JPY 200'000'000.-, ovvero EUR 1'865'770.16, ovvero

CHF 2'296'763.07 (non essendo noto con quale valuta __________ B__________

aveva a suo tempo “coperto il buco” sul conto intestato a E__________ __________)

oltre interessi al 5% dall’8 aprile 2014.

Con risposta 19

febbraio 2021 i convenuti hanno tra le altre cose eccepito la carente

legittimazione attiva e passiva nonché la carenza di interesse degno di

protezione degli attori.

4. Limitato il

procedimento ex art. 125 lett. a CPC all’esame delle eccezioni (cfr. verbale

d’udienza 9 luglio 2021), esperita la relativa istruttoria e raccolti i

rispettivi allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con la decisione 17

gennaio 2022 qui oggetto di impugnativa, ha concluso per la loro fondatezza,

segnatamente per quanto riguardava l’eccezione di carente legittimazione attiva

e/o passiva (senza aver invece ritenuto di doversi esprimere sull’eccezione di

carenza di interesse degno di protezione degli attori), e ha di conseguenza respinto

la petizione, ponendo le spese processuali di CHF 6'000.- a carico degli attori

in solido, tenuti altresì a rifondere ai convenuti, sempre in solido,

CHF 12'000.- a titolo di ripetibili.

5. Con

l’appello 17 febbraio 2022 che qui ci occupa, avversato dai convenuti con

risposta 29 marzo 2022, gli attori hanno chiesto in via principale la riforma

del querelato giudizio nel senso di respingere le eccezioni, protestando spese

e ripetibili di entrambe le sedi, e in via subordinata l’annullamento della

decisione impugnata con rinvio dell’incarto al Pretore per un nuovo giudizio,

protestando spese e ripetibili di secondo grado.

6. Il Pretore

ha evaso l’eccezione distinguendo tra la domanda “di rendiconto” (quella volta

ad obbligare i convenuti a fornire agli

attori tutta la documentazione e

tutti gli estratti bancari cartacei e digitali riguardo alle operazioni

bancarie, ai movimenti, ai saldi contabili, alle situazioni patrimoniali e ai

contratti delle società C__________ __________ e E__________ __________, con

particolare attenzione ai rapporti tra di loro, e soprattutto agli ordini di

bonifico firmati o impartiti e fatti firmare a terzi a debito di C__________ __________

e P__________ __________ e a favore di E__________ __________ e del __________

S__________) e la domanda “creditoria” (quella volta a condannare i convenuti al pagamento, ad AP 1 ed

eventualmente a AP 2, di metà del debito accumulato a suo tempo da E__________ __________

verso il __________ S__________, pari a EUR 1'865'770.16 o a CHF 2'296'763.07

oltre interessi).

Con

riferimento alla domanda “di rendiconto”, il Pretore ha evidenziato come gli attori non

avessero spiegato su quali fatti, in particolare sull’esistenza di quale

rapporto obbligatorio, si fonderebbe tale pretesa informativa dedotta dal

diritto materiale, e questo nemmeno a fronte delle puntuali contestazioni

sollevate in risposta dalle controparti, essi avendo rinunciato a presentare la

replica e non potendosi prevalere delle nuove considerazioni fattuali addotte tardivamente

solo in sede conclusionale. Sia quel che sia, a suo giudizio, nella fattispecie

la pretesa di rendiconto avrebbe potuto fondarsi o sulle norme in materia di

diritto societario (art. 697 CO) oppure sull’esistenza di un contratto di

mandato (art. 400 CO).

Per quanto atteneva

alla prima opzione, ha rilevato che, in base al diritto svizzero e a quello

panamense (non avendo gli attori allegato e provato che quest’ultimo, laddove

applicabile, prevedesse altro), le pretese informative degli azionisti di una

società dovevano essere fatte valere nei confronti della persona giuridica e

non dei suoi organi, per cui in una tale evenienza ai convenuti sarebbe

difettata la legittimazione passiva.

Quanto alla seconda

opzione, ha osservato che gli attori non avevano allegato alcunché di chiaro e

puntuale al riguardo, se non in modo irrituale con le conclusioni, essendosi

limitati a indicare che __________ B__________ “direttamente e attraverso G__________

__________ e R__________ __________ ha gestito per molti anni il patrimonio

della famiglia AP 1” (petizione p. 4), e ciò nonostante i convenuti avessero

obiettato nella risposta che la pretesa di rendiconto andava semmai indirizzata

alle due predette società (risposta p. 6 e 10). Laddove si volesse prescindere

da tale carenza allegatoria, ha aggiunto che gli attori non avevano comprovato

la sussistenza di un contratto di mandato che li legava a __________ B__________,

dagli atti emergendo piuttosto che i mandati di gestire le varie relazioni

bancarie delle tre società panamensi erano stati conferiti a G__________ __________

prima e a R__________ __________ poi, società presso le quali __________ B__________

svolgeva la sua attività professionale di fiduciario: ciò risultava dalle

procure limitate per amministratori esterni a suo tempo sottoscritte (doc. O, P,

HH, MM, CCC e GGG) e dalle dichiarazioni di AO 4 (interrogatorio p. 3); Pa__________

__________ aveva poi testimoniato che gli incontri tra le parti si tenevano

presso gli uffici di G__________ __________, come confermato anche da AP 2 (interrogatorio

p. 5), e che la documentazione bancaria perveniva in quegli uffici (testimonianza

p. 3 seg.), ciò che induceva a concludere che __________ B__________ avesse

agito nell’ambito della sua attività professionale di fiduciario. Anche in una

tale evenienza ai convenuti sarebbe dunque difettata la legittimazione passiva.

Con

riferimento alla domanda “creditoria”,

il Pretore ha premesso che, per quanto era dato di capire dalle scarne

allegazioni contenute nella petizione, gli attori avevano fondato la loro

pretesa da una parte sul fatto che __________ B__________ si sarebbe

appropriato di denaro dai conti di C__________ __________ e, forse, di P__________

__________ (petizione p. 16 e 22) e dall’altra sull’esistenza di un accordo tra

AP 1 e __________ B__________ in punto alla ripartizione a metà delle perdite

di E__________ __________ (petizione p. 12, 16 seg.).

Con riguardo alla presunta appropriazione

di fondi di pertinenza di C__________ __________ e di P__________ __________,

quest’ultima invero esclusa dalla stessa AP 2 (interrogatorio p. 5), egli ha

rilevato che un tale atto illecito avrebbe semmai causato un pregiudizio a

quelle due società e non direttamente agli attori - e ciò nonostante costoro

fossero i beneficiari economici delle stesse e fossero procuratori dei conti

aperti presso il __________ S__________ - ai quali dunque sarebbe difettata

la legittimazione attiva. Laddove, per contro, detti asseriti prelievi dai

conti di C__________ __________ e di

P__________ __________ avessero costituito una violazione di un eventuale

contratto di mandato di cui gli attori erano parte, ha nuovamente osservato

come lo stesso, per quanto non debitamente allegato, sarebbe in ogni caso stato

concluso con G__________ __________ prima e con R__________ __________ poi, per

cui ai convenuti sarebbe difettata la legittimazione passiva.

Quanto all’esistenza

di un presunto accordo tra AP 1 - non però tra AP 2, alla quale già dunque difettava

la legittimazione attiva - e __________ B__________ in punto alla ripartizione

a metà delle perdite di E__________ __________, tema a riguardo del quale gli

attori si erano espressi in modo molto laconico senza fornire particolari

specificazioni (petizione p. 12, 16 seg.), la stessa, contestata dai convenuti

(risposta p. 19 e 23 seg.), non era stata dimostrata, non essendo risultata né

l’esistenza del citato accordo, né che __________ B__________ ne fosse parte:

al riguardo, sia AO 4 (interrogatorio p. 3) che AP 2 (interrogatorio p. 4) avevano

indicato di non essere a conoscenza di un tale accordo; l’esistenza di un accordo

del genere appariva oltretutto poco compatibile con quanto dichiarato da AP 2,

ovvero che la partecipazione azionaria di __________ B__________ a E__________ __________

e la conseguente percezione di utili aveva lo scopo di retribuire lo stesso per

il lavoro amministrativo e di gestione finanziaria di cui si occupava (interrogatorio

p. 4), mentre della parte operativa e commerciale si occupava il solo AP 1,

come confermato concordemente dalle parti (interrogatorio p. 3 seg.); un simile

accordo per altro nemmeno risultava dagli atti alla base della cessione

dell’intero pacchetto azionario di E__________ __________ ad AP 1 (doc. 2-4),

ritenuto che mal si comprendeva per quale ragione la famiglia AP 1 avesse accettato

di pagare un corrispettivo per il valore di detta società, per altro in grave

perdita, ciò che era loro noto (interrogatorio p. 5), senza imputare su detto prezzo

quanto asseritamente loro dovuto da __________ B__________, ciò che nuovamente

“presumevano in modo fondato” (interrogatorio p. 5); né in tal senso apparivano

verosimili le giustificazioni addotte da AP 2 nel proprio interrogatorio,

ritenuto che la situazione di “ricatto” da parte di AO 4 descritta dalla

stessa non era compatibile con il fatto di aver poi concesso al medesimo di continuare

a gestire i conti di AP 1 alle __________ (interrogatorio p. 5), mentre la

presunta pressione dettata dalla volontà di chiudere i conti presso il __________

S__________ per operare la voluntary disclosure appariva incomprensibile

se solo si considerava che almeno un membro della famiglia AP 1 aveva firma

individuale sui conti delle panamensi presso tale istituto e poteva dunque

operare in modo autonomo, mentre l’asserita necessità di liquidare le società

panamensi, per quanto realmente propedeutica alla citata procedura in Italia, era

smentita da fatto che E__________ __________ era stata posta in liquidazione

nel maggio 2016 (doc. U), mentre la liquidazione di C__________ __________ era

terminata nel gennaio 2016 (doc. QQ), a fronte di una procedura di voluntary

disclosure avviata già nel novembre 2015 (doc. rich. III°); da ultimo

l’accordo invocato dagli attori appariva poco compatibile pure con i vari atti di

pegno sottoscritti nel tempo da AP 1, con i quali impegnava beni di sua pertinenza

a garanzia dell’esposizione debitoria di E__________ __________ (doc. 6, 8; interrogatorio

p. 3); per il resto la mera qualità di azionista di metà del capitale azionario

di una società anonima non comportava certo pure l’obbligo di coprire metà

degli eventuali debiti della persona giuridica in questione. Anche da tale

punto di vista, difettava pertanto la prova della legittimazione attiva degli

attori, rispettivamente passiva dei convenuti.

7.

Nel gravame gli

attori hanno innanzitutto censurato l’assunto pretorile, per altro a loro dire

nemmeno motivato, secondo cui sul tema della legittimazione attiva e passiva essi con

la petizione (e a seguito della successiva rinuncia alla replica) non avrebbero

sufficientemente ossequiato l’onere di allegazione a loro carico, e secondo cui

sarebbero stati malvenuti a prevalersi di quanto addotto tardivamente solo in

sede conclusionale.

La censura potrebbe invero rimanere

irrisolta, visto e considerato che il Pretore, conscio del fatto che le carenze

allegatorie degli attori non gli avrebbero permesso da sole di respingere

integralmente l’eccezione di carenza di legittimazione attiva e passiva, aveva comunque

ritenuto di esaminare l’eccezione anche laddove, per ipotesi, gli attori non avessero

sufficientemente ossequiato l’onere di allegazione, rispettivamente non avessero

potuto prevalersi delle nuove circostanze fattuali addotte con il loro

memoriale conclusivo.

Essa sarebbe comunque stata da accogliere.

Non solo per il fatto che la legittimazione delle parti, quanto meno quella attiva,

rientra tra i cosiddetti “fatti impliciti” che si possono dare per scontati

fino al momento in cui non venga affermato il contrario (cfr. TF 4A_165/2008

dell’11 novembre 2008 consid. 7.3.2, 4A_404/2016 del 7 dicembre 2016 consid.

2.2), per cui un’allegazione dei fatti a sostegno della stessa nemmeno sarebbe

stata necessaria. Ma anche per il fatto che le allegazioni esposte nella

petizione, sia pure talora succinte, permettevano di comprendere le circostanze

atte a fondare la legittimazione attiva degli attori e la legittimazione

passiva dei convenuti (cfr. in particolare p. 3: “AP 1 è dunque titolare della

legittimazione attiva poiché ha intrattenuto rapporti diretti con la banca che

lo ha identificato e gli ha riconosciuto il diritto di operare direttamente e in

prima persona sui conti bancari in base alla procura rilasciatagli da __________

B__________ (uomo di paglia e organo solo di forma, al servizio dell’azionista

e organo di fatto AP 1) … AP 2 è dunque titolare della legittimazione attiva

poiché ha intrattenuto rapporti diretti con la banca che l’ha identificata e le

ha riconosciuto il diritto di operare direttamente e in prima persona sui conti

bancari in base alla procura rilasciatagli da __________ B__________ (uomo di

paglia e organo solo di forma, al servizio dell’azionista e organo di fatto AP

2)”; p. 4: “direttamente e attraverso queste società [n.d.R. G__________

__________ e R__________ __________], __________ B__________ ha gestito per

molti anni il patrimonio della famiglia AP 1”; p. 11: “né B__________ né

la G__________ __________ non emettono fattura, poiché il pagamento avviene

tramite la divisione per metà degli utili generati dalla E__________ __________”;

p. 12: “conformemente al loro accordo AP 1 e __________ B__________ si

spartiscono utili e perdite della società [n.d.R. E__________ __________] in

ragione di metà ciascuno”; p. 15: “del resto neppure la R__________ __________

emette fattura poiché persistono i vecchi accordi … Gli utili come le perdite devono

essere divisi a metà fra i comproprietari”; p. 16: “__________ B__________

pur essendo responsabile al 50% delle perdite (tanto quanto contitolare di metà

degli utili) non tira fuori un franco dei suoi. Abusando delle procure in suo

possesso … __________ B__________ copre il debito con i soldi di AP 1, firmando

… numerosi bonifici a debito di E__________ __________ e a favore del __________

S__________”; p. 17: “rintracciati a fatica alcuni documenti bancari, AP

1 si è così reso conto che __________ B__________ non aveva mai provveduto a

saldare la metà del debito accumulato da E__________ __________ verso il __________

S__________”).

8.

Gli attori hanno

in seguito rimproverato al giudice di prime cure di non aver rilevato che sul

tema della legittimazione attiva e passiva sarebbero piuttosto stati i

convenuti a non aver sufficientemente ossequiato

l’onere di contestazione a loro carico, non avendo provveduto a contestare le

allegazioni petizionali o essendosi limitati a una contestazione generica.

La censura deve senz’altro essere

disattesa.

Essa è innanzitutto irricevibile in ordine.

Gli attori, in violazione del loro obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1

CPC), non hanno in effetti spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto il

giudice di prime cure avrebbe sbagliato nel ritenere che i convenuti, a p.

19 e 23 seg. della risposta, avessero contestato l’esistenza di un presunto

accordo tra AP 1 e __________ B__________ in punto alla ripartizione a metà

delle perdite di E__________ __________, e, a p. 6 e 10 di quell’allegato, avessero obiettato che la pretesa di rendiconto andava

semmai indirizzata alle due società G__________

__________ e R__________ __________. A proposito di quest’ultima

obiezione dei convenuti, in particolare, gli attori non hanno spiegato perché a

loro dire la stessa dovesse costituire una mera “opinione”, ossia “una

qualifica giuridica di un rapporto contrattuale, ma non … una contestazione di

un’allegazione che soddisfa le condizioni di applicazione dell’onere di

contestazione dei fatti allegati” (appello p. 19).

Essa sarebbe comunque stata

destinata all’insuccesso anche nel merito, ritenuto che la contestazione dei

convenuti, così com’era stata formulata da p. 2 a p. 8, da p. 9 a p. 11 e a p.

14 della risposta (cfr. in particolare p. 4 “si contesta ciò malgrado che il

sig. B__________ sarebbe stato al servizio dell’azionista, quanto solo a quello

delle società … Si contesta recisamente … che AP 1 … sarebbe attivamente

legittimato nell’agire in giudizio contro la convenuta posto che i rapporti da

lui eventualmente intrattenuti con la banca per riferimento alle due panamensi

non sostanziano alcuna sua prerogativa, a beneficio piuttosto ed in via

esclusiva delle società estere”; p. 5 “si contesta recisamente … che AP

2 … sarebbe attivamente legittimata nell’agire in giudizio contro la convenuta

posto che i rapporti da lei eventualmente intrattenuti con la banca per

riferimento a P__________ __________ non sostanziano alcuna sua personale prerogativa,

a beneficio piuttosto ed in via esclusiva della società estera

… Si

soggiunga che la petizione … - per riferimento a P__________ __________ -

allude espressamente all’eventualità che tale panamense (o, volendo cavalcare

lo stesso contestato equivoco su cui AP 1 intende volteggiare, lei medesima)

non è mai stata minimamente danneggiata o, per usare le sue stesse parole, non

è mai stata spogliata. Da tutto quanto precede - comunque e richiamata l’azione

di rendiconto pretesamente dedotta in giudizio dai AP 1 nei riguardi ora della

CE fu __________ B__________ - non si vede come gli attori, individualmente ed

a titolo personale, possano considerarsi portatori di interesse degno di protezione

per avvalersene, questione per altro connessa con la loro legittimazione

attiva, pure contestata, al pari di quella passiva della convenuta.

L’azione

di rendiconto ex art. 400 CO compete in effetti ed esclusivamente al mandante

(in specie e semmai già alle singole società panamensi)”; p. 6 “in

effetti la titolarità dell’azione di rendiconto pertiene al solo mandante (e

dunque a C__________ __________, rispettivamente a E__________ __________ come

… a P__________ __________), pretesa deducibile nei riguardi (semmai) dei loro

presidenti / direttori in applicazione del diritto di Panama …, in subordine

della mandataria amministrativa G__________ __________ … come di R__________ __________

… (e non già di __________ B__________ o di chi, ora, gli sarebbe con ciò

subingredito in via successoria). Non certo ai sigg. AP 1, posto pure che

costoro neppure assumono di essere divenuti titolari di qualsivoglia diritto di

rendiconto già a beneficio delle panamensi per il tramite di cessione … La

medesima eccezione sollevata nei riguardi dei AP 1 (… difetto di legittimazione

attiva come di quella passiva della convenuta) ha un suo senso anche per quel

che attiene l’azione condannatoria da loro già fatta valere contro __________ B__________

ed ora nei confronti degli eredi costituenti la CE di quello, privi per parte

loro della legittimazione passiva”; p. 9 “per le ragioni già esposte, la

convenuta eccepisce la carenza di legittimazione attiva dei AP 1 (siano essi

considerati, eventualmente, in consorzio che individualmente), rispettivamente

la propria legittimazione passiva”;

p. 10 “posto che la gestione

patrimoniale di detti averi, anziché da parte di __________ B__________, venne

assolta da G__________ __________ …, rispettivamente da R__________ __________ …

ogni eventuale … rimostranza avrebbe dovuto essere ascritta dalle panamensi ed

all’indirizzo dei corrispondenti gestori esterni. E dunque non certo dai AP 1

all’indirizzo del sig. __________ B__________ e, ora, alla qui convenuta sua

CE. Per altro: con la propria petizione AP 1 … assume che la ragione del “suo”

preteso credito personale nei confronti (già di __________ B__________ ed ora,

pretesamente) della convenuta, risiederebbe nel fatto che il d.c. si sarebbe

appropriato indebitamente dei conti bancari di C__________ __________ per

coprire l’esposizione debitoria di E__________ __________ verso il banchiere

(petizione p. 16). Al di là del fatto che tale circostanza è recisamente

contestata …, il rappresentato conseguente pregiudizio sarebbe comunque

ridondato a C__________ __________ … e certamente non al AP 1 come, a maggior

ragione, alla figlia di questi ... La carenza di legittimazione attiva di AP 2,

aggiuntivamente, è contestata anche per quel che attiene la richiesta …

condanna della convenuta nel risarcire a quella, anziché al padre AP 1

(comunque a sua volta non legittimato), la metà del debito accumulato da E__________

__________ verso il __________ S__________”; p. 14: “nelle premesse in

ordine che precedono la convenuta CE fu __________ B__________ ha nel dettaglio

contestato che le persone presenti a questo contenzioso sarebbero … titolari

della legittimazione attiva (gli attori) rispettivamente di quella passiva (la

convenuta)”), non era affatto inesistente o generica, e pertanto adempiva

ampiamente alle esigenze poste dalla legge.

9. Gli attori, riferendosi al giudizio con

cui il Pretore, nell’ipotesi in cui la loro domanda “di rendiconto” potesse

essere fondata sulle norme in materia di diritto societario, aveva ritenuto che le pretese

informative degli azionisti di una società avrebbero dovuto essere fatte valere

nei confronti della persona giuridica e non dei suoi organi, hanno obiettato

che, “non essendoci stata la procedura probatoria”, l’ipotesi

dell’esistenza di un contratto societario non poteva in realtà essere oggetto

di un giudizio “anticipato” e che la conclusione pretorile secondo cui in tale

evenienza ai convenuti sarebbe difettata la legittimazione passiva costituiva “un’arbitraria

anticipazione di un giudizio di merito fatto nell’ambito di una (circoscritta)

procedura giudiziale, per altro disposta dal giudice stesso, che non tollerava

una simile ampiezza di giudizio”, aggiungendo poi che la decisione

impugnata nemmeno si era soffermata sulla loro argomentazione secondo cui i

convenuti commettevano un abuso di diritto nel sostenere che le domanda “di

rendiconto” doveva essere fatta valere nei confronti delle società panamensi (appello

p. 17 seg.).

Il rilievo, al pari

dell’argomentazione pretorile in tal modo censurata, non è pertinente. Contrariamente

a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, il diritto svizzero - e quello

panamense (non avendo gli attori censurato in questa sede l’assunto pretorile secondo

cui essi non avevano allegato e provato che quest’ultimo, laddove applicabile,

prevedesse altro) - non permette in effetti agli azionisti di esigere dalla

società la consegna di documenti come quelli oggetto della domanda “di

rendiconto” in parola, gli azionisti potendo unicamente chiedere giudizialmente

che siano forniti loro dei ragguagli sugli affari della società rispettivamente

che sia autorizzata la consultazione dei libri e della corrispondenza della

stessa (art. 697 cpv. 4 CO), sicché è in definitiva irrilevante sapere a chi,

in base a queste norme di diritto societario, competa la legittimazione passiva.

10. Gli attori, riferendosi al giudizio con cui il Pretore,

nell’ipotesi in cui la loro domanda “di rendiconto” potesse essere

fondata sull’esistenza di un contratto di mandato, aveva ritenuto che essi non avevano comprovato la

sussistenza di un contratto con __________ B__________, essendo piuttosto

risultato che i mandati di gestire le varie relazioni bancarie delle tre

società panamensi erano stati conferiti a G__________ __________ prima e a R__________

__________ poi, hanno ribadito che l’esistenza di un contratto di mandato con __________

B__________ non era stato contestato dalla controparte ed era stato comprovato,

aggiungendo che non vi era alcun mandato con G__________ __________ o R__________

__________.

La censura dev’essere

disattesa.

Non è innanzitutto vero

che i convenuti non avrebbero contestato l’allegazione a p. 4 della petizione,

per altro nemmeno decisiva sul tema, secondo cui __________ B__________ “direttamente”

e attraverso G__________ __________ e R__________ __________ “ha gestito per

molti anni il patrimonio della famiglia AP 1”: nella risposta i convenuti,

dopo aver dato atto unicamente come “gli attori AP 1 non disconoscano che le

panamensi di cui si tratta, nel corso degli anni, fecero capo a G__________ __________,

rispettivamente a R__________ __________ quali loro amministratori patrimoniali”

(p. 14), avevano in effetti aggiunto che “si contesta ciò malgrado che il sig.

B__________ sarebbe stato al servizio dell’azionista, quanto solo a quello

delle società” (p. 4) e che “la gestione patrimoniale di detti averi,

anziché da parte di __________ B__________ venne assolta da G__________ __________

…, rispettivamente da R__________ __________” (p. 10). E nemmeno è vero, in

assenza di ulteriori circostanze fattuali e prove, invero neppure indicate

dagli attori, che dal solo fatto che __________ B__________ fosse stato organo

delle società panamensi e si fosse occupato della loro gestione si doveva

necessariamente concludere che egli avesse agito quale rappresentante degli

attori e che questi ultimi avessero conferito un contratto di mandato a lui

anziché a G__________ __________ o R__________ __________, società per le quali

__________ B__________ lavorava quale fiduciario e che risultavano essere state

poste al beneficio di procure limitate per amministratori esterni (doc. O, P,

HH, MM, CCC e GGG).

Oltretutto gli attori non hanno

validamente censurato tutte le circostanze che avevano indotto il giudice di

prime cure a ritenere che i mandati di gestire le varie relazioni bancarie

delle società panamensi erano stati conferiti proprio a G__________ __________

prima e a R__________ __________ poi. Essi non hanno innanzitutto censurato

l’assunto pretorile secondo cui ciò, oltre a risultare dai documenti menzionati

nella decisione, era stato confermato da AO 4. Riferendosi all’assunto

pretorile secondo cui la teste Pa__________ __________ aveva riferito che gli

incontri tra le parti si tenevano presso gli uffici di G__________ __________,

come confermato anche da AP 2, e che la documentazione bancaria perveniva in

quegli uffici, essi, pur avendo rilevato, con pertinenza, che il solo fatto che

gli incontri tra le parti si tenessero presso quegli uffici non sarebbe stato

decisivo, si sono poi limitati a sostenere che la teste avrebbe riferito che “lei

e la famiglia B__________ erano presenti a titolo personale quali organi delle

panamensi” (appello p. 19), ciò che però non risulta né è determinante per

stabilire chi fossero le parti dell’asserito mandato. Poco importa infine se,

per loro, AO 4 “non ha sostenuto il contrario (né avrebbe potuto)” di

ciò che a loro dire avrebbe dichiarato Pa__________ __________ (appello p. 19).

Non va del resto sottaciuto,

oltre al fatto che è usuale che il mandato di gestione fiduciaria di una

società estera venga attribuito a una persona giuridica e non certo a una

persona fisica attiva per quest’ultima, che nella petizione gli attori stessi avevano

lasciato intendere che la loro controparte contrattuale potesse essere proprio

G__________ __________ prima e R__________ __________ poi, tant’è che avevano

allegato che il loro patrimonio era stato gestito tramite quelle società (p. 4:

“direttamente

e attraverso queste società __________ B__________ ha

gestito per molti anni il patrimonio della famiglia AP 1”; p. 14: “__________

B__________ gestisce il patrimonio della famiglia AP 1 depositato presso il __________

S__________ attraverso la società G__________ __________”) e in particolare

che le società panamensi erano state amministrate proprio da quelle persone

giuridiche (p. 11: “la società è così amministrata dallo staff di B__________,

e cioè da __________ B__________, dalla figlia AO 2 e dalla segretaria di

fiducia Pa__________ __________, attraverso la fiduciaria di famiglia, la G__________

__________”), aggiungendo in modo emblematico che la mancata emissione di

fatture da parte di queste ultime era dovuta unicamente all’esistenza

dell’accordo tra AP 1 e __________ B__________ in punto alla ripartizione a

metà delle perdite di E__________ __________ (p. 11: “né B__________ né la G__________ __________ non emettono

fattura, poiché il pagamento avviene tramite la divisione per metà degli utili

generati dalla E__________ __________”; p. 15: “del resto neppure la R__________

__________ emette fattura poiché persistono i vecchi accordi”).

11. Gli attori, riferendosi al giudizio con cui il Pretore, laddove

la loro domanda “creditoria” fosse fondata sul fatto che __________ B__________

si sarebbe appropriato di denaro dai conti di C__________ __________ e, forse,

di P__________ __________, aveva

ritenuto da una parte che un

tale atto illecito avrebbe semmai causato un pregiudizio a quelle due società e

non direttamente a loro e dall’altra che essi non avevano comprovato che

Fatti

i mandati in tal modo violati da __________ B__________ erano stati conferiti a

quest’ultimo anziché a G__________ __________ prima e a R__________ __________

poi, hanno obiettato, sul primo aspetto, che i convenuti commettevano un abuso

di diritto nel sostenere che le domanda “creditoria” doveva essere fatta valere

dalle società panamensi e, per quanto riguardava il secondo, hanno ribadito che

l’esistenza di un contratto di mandato con __________ B__________ anziché con G__________

__________ o R__________ __________ non era stato contestato dalla controparte

ed era stato da loro comprovato.

Il rilievo, al pari

dell’argomentazione pretorile in tal modo censurata, non è pertinente. Contrariamente

a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, la domanda “creditoria” (volta come detto ad ottenere il pagamento

di metà del debito accumulato a suo tempo da E__________ __________ verso il __________

S__________, pari a EUR 1'865'770.16 o a CHF 2'296'763.07 oltre interessi, come

prospettato nella lettera di cui al doc. BBBB) non imponeva in effetti

di chiarire, nonostante la circostanza fosse pure stata menzionata dagli attori

nella loro petizione, se __________ B__________, per estinguere l’esposizione

passiva del conto di E__________ __________, potesse poi anche essersi

appropriato di denaro dai conti di C__________ __________ e, forse, di P__________

__________, sicché è in definitiva irrilevante sapere a chi, in base a questa presunta

appropriazione di fondi, competa la legittimazione attiva oppure passiva.

12. Gli attori, riferendosi al giudizio con cui il Pretore, laddove

la loro domanda “creditoria” fosse fondata sull’esistenza di un accordo tra AP

1 e __________ B__________ in punto alla ripartizione a metà delle perdite di E__________

__________, aveva ritenuto che

la stessa, che invero già non poteva legittimare attivamente AP 2, non era

stata dimostrata, hanno obiettato che l’esistenza di un accordo del genere tra AP

1 e __________ B__________ non poteva in realtà essere oggetto di un giudizio “anticipato”,

ma doveva essere rimandato al giudizio “finale”.

Il rilievo, con cui per

altro gli attori a ragione non hanno censurato la carente legittimazione attiva

di AP 2, dev’essere accolto, essendo incontestabile che l’esistenza o meno dell’accordo

tra AP 1 e __________ B__________ in punto alla ripartizione a metà delle

perdite di E__________ __________ non atteneva alla tematica della

legittimazione attiva o passiva, qui oggetto di giudizio, ovvero alla questione

Considerandi

di sapere da chi e nei confronti di chi la domanda “creditoria” doveva essere fatta

valere nel caso in cui un accordo di ripartizione a metà delle perdite fosse effettivamente

esistito, ma invece al merito della lite. A fronte di una domanda di causa

degli attori fondata su un accordo del genere è incontestabile che AP 1 disponesse

della legittimazione attiva e che __________ B__________, ed ora i convenuti, fossero

legittimati passivamente.

13.

Con la risposta di

causa i convenuti avevano invero pure eccepito la carenza di interesse degno di

protezione degli attori.

Nonostante il

procedimento sia stato limitato anche all’esame di quest’ultima eccezione, l’istruttoria

sia stata esperita anche su questa tematica e le parti abbiano provveduto a

presentare i loro memoriali conclusivi anche su tale aspetto, il Pretore, visto

l’esito dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva e passiva, da lui trattata

prioritariamente, non ha per finire ritenuto di doversi esprimere su

quest’altra, che in definitiva è rimasta indecisa.

In tali

circostanze, visto oltretutto che gli attori, pur avendo certo chiesto in via

principale la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere anche

quest’ultima eccezione, non hanno però poi addotto alcun particolare argomento di

fatto o di diritto a sostegno di quella loro conclusione, salvo averla definita

“lampante” (appello p. 29), appare senz’altro corretto, come per altro

auspicato dagli attori con la loro richiesta d’appello in via subordinata, rinviare

l’incarto al Pretore affinché provveda ad emanare un nuovo giudizio pure su

tale questione.

14.

Ne discende, in

parziale accoglimento dell’appello degli attori, che l’eccezione di carenza di legittimazione attiva e/o passiva

sollevata dai convenuti dev’essere accolta per quanto attiene alle domande

formulate da AP 2 e per quanto attiene alla sola domanda “di rendiconto” formulata

da AP 1, di modo che la petizione, nella

misura in cui è stata promossa da AP 2, dev’essere integralmente respinta e,

nella misura in cui è stata promossa da AP 1, dev’esserlo solo per quanto

riguarda la domanda “di rendiconto”. L’incarto

va invece ritornato

al Pretore per la continuazione della procedura per quanto attiene alla domanda

“creditoria” promossa da AP 1, previa decisione sull’eccezione di carenza di interesse degno di protezione di

quest’ultimo.

Le spese giudiziarie di

entrambe le sedi, calcolate sulla base del valore litigioso di CHF 2'296'763.07, seguono la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 e 2 CPC), ritenuto che a tale proposito si è in particolare

tenuto conto che la domanda “creditoria” aveva un “peso” almeno doppio rispetto

alla domanda di “rendiconto”.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, il RTar e la LTG

decide:

I. L’appello 17 febbraio

2022 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto. La decisione 17

gennaio 2022 della Pretura della giurisdizione di

Mendrisio sud è così riformata:

1.

In accoglimento dell’eccezione

di carenza di legittimazione attiva e/o passiva sollevata dai convenuti, la

petizione, nella misura in cui è stata promossa da AP 2, è respinta.

2.

In accoglimento dell’eccezione

di carenza di legittimazione passiva sollevata dai convenuti (dovendosi invece

respingere l’eccezione di carenza di legittimazione attiva), la petizione,

nella misura in cui è stata promossa da AP 1, è respinta per quanto riguarda la

domanda “di rendiconto”.

L’eccezione

di carenza di legittimazione attiva e/o passiva sollevata dai convenuti è

respinta per quanto riguarda la domanda “creditoria” promossa da AP 1.

3. Le spese

processuali di CHF 6’000.- sono poste a carico dell’attrice AP 2 per 3/6, a

carico dell’attore AP 1 per 1/6 e a carico dei convenuti in solido per 2/6. L’attrice

AP 2 rifonderà ai convenuti CHF 6'000.- a titolo di ripetibili. I convenuti in

solido rifonderanno all’attore AP 1 CHF 2'000.- a titolo di ripetibili parziali.

§ L’incarto

è ritornato al Pretore per la

continuazione della procedura per quanto attiene alla sola domanda “creditoria”

promossa dall’attore AP 1, previa decisione sull’eccezione di carenza di interesse degno

di protezione di quest’ultimo sollevata dai convenuti.

II. Le

spese processuali d’appello di CHF 6’000.- sono poste a carico dell’appellante AP

2 per 3/6, a carico dell’appellante AP 1 per 1/6 e a carico degli appellati in

solido per 2/6. L’appellante AP 2 rifonderà agli appellati CHF 6'000.- a titolo

di ripetibili. Gli appellati in solido rifonderanno all’appellante AP 1 CHF

2'000.- a titolo di ripetibili parziali.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il

ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile

o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione

finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o

dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).