12.2022.28
Mandato - legittimazione attiva e passiva - rendiconto - risarcimento del danno contrattuale
6 settembre 2022Italiano33 min
l’esistenza di un contratto di mandato con __________ B__________ anziché con G__________
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.28
Lugano
6 settembre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2020.27 della Pretura della giurisdizione
di Mendrisio sud - promossa con petizione 7 dicembre 2020 da
AP 1
AP 2
tutti rappr. da PA 1
contro
con cui gli attori hanno
chiesto da una parte di condannare i
convenuti, con la comminatoria dell’art. 292 CP e di una multa disciplinare di CHF
1’000.- per ogni giorno di ritardo nell’adempimento, a fornir loro entro 30
giorni tutta la documentazione e tutti gli estratti bancari cartacei e digitali
riguardo alle operazioni bancarie, ai movimenti, ai saldi contabili, alle
situazioni patrimoniali e ai contratti delle società C__________ __________ e E__________
__________, con particolare attenzione ai rapporti tra di loro, e soprattutto
agli ordini di bonifico firmati o impartiti e fatti firmare a terzi a debito di
C__________ __________ e P__________ __________ e a favore di E__________ __________
e del __________ S__________, e dall’altra di condannare i convenuti al
pagamento all’attore ed eventualmente all’attrice di metà del debito accumulato
da E__________ __________ verso il __________ S__________, provvisoriamente
stimato in EUR 350'000.- e JPY 200'000'000.-, ovvero EUR 1'865'770.16, ovvero
CHF 2'296'763.07 oltre interessi al 5% dall’8 aprile 2014;
ed ora
sulle
eccezioni di carente legittimazione attiva e passiva nonché di carente
interesse degno di protezione degli attori formulate dai convenuti con la
risposta 19 febbraio 2021, avversate dalle controparti, e che il Pretore con
decisione 17 gennaio 2022 ha sostanzialmente accolto, respingendo così la
petizione;
appellanti gli attori con
appello 17 febbraio 2022, con cui hanno chiesto in via principale la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere le eccezioni, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi, e in via subordinata l’annullamento della
decisione impugnata con rinvio dell’incarto al Pretore per un nuovo giudizio,
protestando spese e ripetibili di secondo grado;
mentre i convenuti con
risposta 29 marzo 2022 hanno postulato la reiezione del gravame, pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Per diversi anni __________ B__________, assieme a AO 2, Pa__________ __________ e
AO 3, persone del suo entourage, è stato organo formale delle tre
società panamensi denominate E__________ __________ (di cui è stato pure azionista
in ragione del 50%, accanto ad AP 1, che dal 2014 è poi divenuto azionista al
100%), C__________ __________ e P__________ __________, che erano titolari di
altrettanti conti bancari presso la succursale di __________ del __________ S__________.
Nei relativi formulari A era stato specificato che i beneficiari
economici degli averi depositati in banca, per la gestione dei quali G__________
__________ __________ prima e R__________ __________ erano stati posti al
beneficio di una procura amministrativa (doc. O, P, HH, MM, CCC e GGG) e sui quali
__________ B__________, assieme ad altri, disponeva di un diritto di firma
individuale, erano AP 1 (per E__________
__________ - inizialmente solo in ragione del 50%, accanto a __________ B__________,
e in seguito dal 2014 in ragione del 100% - e per C__________ __________) rispettivamente
AP 2, figlia di AP 1 (per P__________
__________).
In epoca successiva i tre conti bancari
sono stati estinti (quello di E__________ __________ nel 2014, quello di C__________
__________ verosimilmente nel 2015 e quello di P__________ __________ nel 2013)
e almeno due delle tre società titolari dei conti sono state sciolte e
liquidate (E__________ __________ nel 2016 e C__________ __________ nel 2015).
2. Con lettera 27
luglio 2018 (doc. BBBB) AP 1, rilevando come al momento della chiusura del
conto di E__________ __________, del
quale egli e __________ B__________ sarebbero stati corresponsabili in ragione
del 50% ciascuno, l’esposizione passiva di EUR 3'931'540.32 nei confronti del __________
S__________ fosse stata coperta
provvisoriamente tramite un
conto bancario di sua proprietà e __________ B__________ non avesse poi
provveduto a saldare la sua metà del debito di EUR 1'865'770.16, pari a CHF
2'296'763.07, lo ha invitato, dopo averlo escusso per quegli importi oltre
interessi, a contattarlo per trovare una soluzione transattiva. Invano.
__________ B__________ è poi
deceduto nel corso del 2019.
3. Con
petizione 7 dicembre 2020 AP 1 e AP 2, al beneficio della necessaria
autorizzazione ad agire, hanno convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio sud i membri della Comunione ereditaria fu __________
B__________, e meglio AO 2, AO 3 e AO 4, per ottenere da una parte la loro condanna, con la comminatoria dell’art. 292 CP e
di una multa disciplinare di CHF 1’000.- per ogni giorno di ritardo nell’adempimento
(richiesta indirizzata, con un manifesto refuso, nei confronti del __________ S__________
anziché dei convenuti), a fornir loro entro 30 giorni tutta la documentazione e
tutti gli estratti bancari cartacei e digitali riguardo alle operazioni
bancarie, ai movimenti, ai saldi contabili, alle situazioni patrimoniali e ai
contratti delle società C__________ __________ e E__________ __________, con
particolare attenzione ai rapporti tra di loro, e soprattutto agli ordini di
bonifico firmati o impartiti e fatti firmare a terzi a debito di C__________ __________
e P__________ __________ e a favore di E__________ __________ e del __________
S__________, e dall’altra la loro condanna al pagamento, ad AP 1 ed
eventualmente a AP 2, di metà del debito accumulato a suo tempo da E__________ __________
verso il __________ S__________, provvisoriamente stimato in EUR 350'000.- e
JPY 200'000'000.-, ovvero EUR 1'865'770.16, ovvero
CHF 2'296'763.07 (non essendo noto con quale valuta __________ B__________
aveva a suo tempo “coperto il buco” sul conto intestato a E__________ __________)
oltre interessi al 5% dall’8 aprile 2014.
Con risposta 19
febbraio 2021 i convenuti hanno tra le altre cose eccepito la carente
legittimazione attiva e passiva nonché la carenza di interesse degno di
protezione degli attori.
4. Limitato il
procedimento ex art. 125 lett. a CPC all’esame delle eccezioni (cfr. verbale
d’udienza 9 luglio 2021), esperita la relativa istruttoria e raccolti i
rispettivi allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con la decisione 17
gennaio 2022 qui oggetto di impugnativa, ha concluso per la loro fondatezza,
segnatamente per quanto riguardava l’eccezione di carente legittimazione attiva
e/o passiva (senza aver invece ritenuto di doversi esprimere sull’eccezione di
carenza di interesse degno di protezione degli attori), e ha di conseguenza respinto
la petizione, ponendo le spese processuali di CHF 6'000.- a carico degli attori
in solido, tenuti altresì a rifondere ai convenuti, sempre in solido,
CHF 12'000.- a titolo di ripetibili.
5. Con
l’appello 17 febbraio 2022 che qui ci occupa, avversato dai convenuti con
risposta 29 marzo 2022, gli attori hanno chiesto in via principale la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere le eccezioni, protestando spese
e ripetibili di entrambe le sedi, e in via subordinata l’annullamento della
decisione impugnata con rinvio dell’incarto al Pretore per un nuovo giudizio,
protestando spese e ripetibili di secondo grado.
6. Il Pretore
ha evaso l’eccezione distinguendo tra la domanda “di rendiconto” (quella volta
ad obbligare i convenuti a fornire agli
attori tutta la documentazione e
tutti gli estratti bancari cartacei e digitali riguardo alle operazioni
bancarie, ai movimenti, ai saldi contabili, alle situazioni patrimoniali e ai
contratti delle società C__________ __________ e E__________ __________, con
particolare attenzione ai rapporti tra di loro, e soprattutto agli ordini di
bonifico firmati o impartiti e fatti firmare a terzi a debito di C__________ __________
e P__________ __________ e a favore di E__________ __________ e del __________
S__________) e la domanda “creditoria” (quella volta a condannare i convenuti al pagamento, ad AP 1 ed
eventualmente a AP 2, di metà del debito accumulato a suo tempo da E__________ __________
verso il __________ S__________, pari a EUR 1'865'770.16 o a CHF 2'296'763.07
oltre interessi).
Con
riferimento alla domanda “di rendiconto”, il Pretore ha evidenziato come gli attori non
avessero spiegato su quali fatti, in particolare sull’esistenza di quale
rapporto obbligatorio, si fonderebbe tale pretesa informativa dedotta dal
diritto materiale, e questo nemmeno a fronte delle puntuali contestazioni
sollevate in risposta dalle controparti, essi avendo rinunciato a presentare la
replica e non potendosi prevalere delle nuove considerazioni fattuali addotte tardivamente
solo in sede conclusionale. Sia quel che sia, a suo giudizio, nella fattispecie
la pretesa di rendiconto avrebbe potuto fondarsi o sulle norme in materia di
diritto societario (art. 697 CO) oppure sull’esistenza di un contratto di
mandato (art. 400 CO).
Per quanto atteneva
alla prima opzione, ha rilevato che, in base al diritto svizzero e a quello
panamense (non avendo gli attori allegato e provato che quest’ultimo, laddove
applicabile, prevedesse altro), le pretese informative degli azionisti di una
società dovevano essere fatte valere nei confronti della persona giuridica e
non dei suoi organi, per cui in una tale evenienza ai convenuti sarebbe
difettata la legittimazione passiva.
Quanto alla seconda
opzione, ha osservato che gli attori non avevano allegato alcunché di chiaro e
puntuale al riguardo, se non in modo irrituale con le conclusioni, essendosi
limitati a indicare che __________ B__________ “direttamente e attraverso G__________
__________ e R__________ __________ ha gestito per molti anni il patrimonio
della famiglia AP 1” (petizione p. 4), e ciò nonostante i convenuti avessero
obiettato nella risposta che la pretesa di rendiconto andava semmai indirizzata
alle due predette società (risposta p. 6 e 10). Laddove si volesse prescindere
da tale carenza allegatoria, ha aggiunto che gli attori non avevano comprovato
la sussistenza di un contratto di mandato che li legava a __________ B__________,
dagli atti emergendo piuttosto che i mandati di gestire le varie relazioni
bancarie delle tre società panamensi erano stati conferiti a G__________ __________
prima e a R__________ __________ poi, società presso le quali __________ B__________
svolgeva la sua attività professionale di fiduciario: ciò risultava dalle
procure limitate per amministratori esterni a suo tempo sottoscritte (doc. O, P,
HH, MM, CCC e GGG) e dalle dichiarazioni di AO 4 (interrogatorio p. 3); Pa__________
__________ aveva poi testimoniato che gli incontri tra le parti si tenevano
presso gli uffici di G__________ __________, come confermato anche da AP 2 (interrogatorio
p. 5), e che la documentazione bancaria perveniva in quegli uffici (testimonianza
p. 3 seg.), ciò che induceva a concludere che __________ B__________ avesse
agito nell’ambito della sua attività professionale di fiduciario. Anche in una
tale evenienza ai convenuti sarebbe dunque difettata la legittimazione passiva.
Con
riferimento alla domanda “creditoria”,
il Pretore ha premesso che, per quanto era dato di capire dalle scarne
allegazioni contenute nella petizione, gli attori avevano fondato la loro
pretesa da una parte sul fatto che __________ B__________ si sarebbe
appropriato di denaro dai conti di C__________ __________ e, forse, di P__________
__________ (petizione p. 16 e 22) e dall’altra sull’esistenza di un accordo tra
AP 1 e __________ B__________ in punto alla ripartizione a metà delle perdite
di E__________ __________ (petizione p. 12, 16 seg.).
Con riguardo alla presunta appropriazione
di fondi di pertinenza di C__________ __________ e di P__________ __________,
quest’ultima invero esclusa dalla stessa AP 2 (interrogatorio p. 5), egli ha
rilevato che un tale atto illecito avrebbe semmai causato un pregiudizio a
quelle due società e non direttamente agli attori - e ciò nonostante costoro
fossero i beneficiari economici delle stesse e fossero procuratori dei conti
aperti presso il __________ S__________ - ai quali dunque sarebbe difettata
la legittimazione attiva. Laddove, per contro, detti asseriti prelievi dai
conti di C__________ __________ e di
P__________ __________ avessero costituito una violazione di un eventuale
contratto di mandato di cui gli attori erano parte, ha nuovamente osservato
come lo stesso, per quanto non debitamente allegato, sarebbe in ogni caso stato
concluso con G__________ __________ prima e con R__________ __________ poi, per
cui ai convenuti sarebbe difettata la legittimazione passiva.
Quanto all’esistenza
di un presunto accordo tra AP 1 - non però tra AP 2, alla quale già dunque difettava
la legittimazione attiva - e __________ B__________ in punto alla ripartizione
a metà delle perdite di E__________ __________, tema a riguardo del quale gli
attori si erano espressi in modo molto laconico senza fornire particolari
specificazioni (petizione p. 12, 16 seg.), la stessa, contestata dai convenuti
(risposta p. 19 e 23 seg.), non era stata dimostrata, non essendo risultata né
l’esistenza del citato accordo, né che __________ B__________ ne fosse parte:
al riguardo, sia AO 4 (interrogatorio p. 3) che AP 2 (interrogatorio p. 4) avevano
indicato di non essere a conoscenza di un tale accordo; l’esistenza di un accordo
del genere appariva oltretutto poco compatibile con quanto dichiarato da AP 2,
ovvero che la partecipazione azionaria di __________ B__________ a E__________ __________
e la conseguente percezione di utili aveva lo scopo di retribuire lo stesso per
il lavoro amministrativo e di gestione finanziaria di cui si occupava (interrogatorio
p. 4), mentre della parte operativa e commerciale si occupava il solo AP 1,
come confermato concordemente dalle parti (interrogatorio p. 3 seg.); un simile
accordo per altro nemmeno risultava dagli atti alla base della cessione
dell’intero pacchetto azionario di E__________ __________ ad AP 1 (doc. 2-4),
ritenuto che mal si comprendeva per quale ragione la famiglia AP 1 avesse accettato
di pagare un corrispettivo per il valore di detta società, per altro in grave
perdita, ciò che era loro noto (interrogatorio p. 5), senza imputare su detto prezzo
quanto asseritamente loro dovuto da __________ B__________, ciò che nuovamente
“presumevano in modo fondato” (interrogatorio p. 5); né in tal senso apparivano
verosimili le giustificazioni addotte da AP 2 nel proprio interrogatorio,
ritenuto che la situazione di “ricatto” da parte di AO 4 descritta dalla
stessa non era compatibile con il fatto di aver poi concesso al medesimo di continuare
a gestire i conti di AP 1 alle __________ (interrogatorio p. 5), mentre la
presunta pressione dettata dalla volontà di chiudere i conti presso il __________
S__________ per operare la voluntary disclosure appariva incomprensibile
se solo si considerava che almeno un membro della famiglia AP 1 aveva firma
individuale sui conti delle panamensi presso tale istituto e poteva dunque
operare in modo autonomo, mentre l’asserita necessità di liquidare le società
panamensi, per quanto realmente propedeutica alla citata procedura in Italia, era
smentita da fatto che E__________ __________ era stata posta in liquidazione
nel maggio 2016 (doc. U), mentre la liquidazione di C__________ __________ era
terminata nel gennaio 2016 (doc. QQ), a fronte di una procedura di voluntary
disclosure avviata già nel novembre 2015 (doc. rich. III°); da ultimo
l’accordo invocato dagli attori appariva poco compatibile pure con i vari atti di
pegno sottoscritti nel tempo da AP 1, con i quali impegnava beni di sua pertinenza
a garanzia dell’esposizione debitoria di E__________ __________ (doc. 6, 8; interrogatorio
p. 3); per il resto la mera qualità di azionista di metà del capitale azionario
di una società anonima non comportava certo pure l’obbligo di coprire metà
degli eventuali debiti della persona giuridica in questione. Anche da tale
punto di vista, difettava pertanto la prova della legittimazione attiva degli
attori, rispettivamente passiva dei convenuti.
7.
Nel gravame gli
attori hanno innanzitutto censurato l’assunto pretorile, per altro a loro dire
nemmeno motivato, secondo cui sul tema della legittimazione attiva e passiva essi con
la petizione (e a seguito della successiva rinuncia alla replica) non avrebbero
sufficientemente ossequiato l’onere di allegazione a loro carico, e secondo cui
sarebbero stati malvenuti a prevalersi di quanto addotto tardivamente solo in
sede conclusionale.
La censura potrebbe invero rimanere
irrisolta, visto e considerato che il Pretore, conscio del fatto che le carenze
allegatorie degli attori non gli avrebbero permesso da sole di respingere
integralmente l’eccezione di carenza di legittimazione attiva e passiva, aveva comunque
ritenuto di esaminare l’eccezione anche laddove, per ipotesi, gli attori non avessero
sufficientemente ossequiato l’onere di allegazione, rispettivamente non avessero
potuto prevalersi delle nuove circostanze fattuali addotte con il loro
memoriale conclusivo.
Essa sarebbe comunque stata da accogliere.
Non solo per il fatto che la legittimazione delle parti, quanto meno quella attiva,
rientra tra i cosiddetti “fatti impliciti” che si possono dare per scontati
fino al momento in cui non venga affermato il contrario (cfr. TF 4A_165/2008
dell’11 novembre 2008 consid. 7.3.2, 4A_404/2016 del 7 dicembre 2016 consid.
2.2), per cui un’allegazione dei fatti a sostegno della stessa nemmeno sarebbe
stata necessaria. Ma anche per il fatto che le allegazioni esposte nella
petizione, sia pure talora succinte, permettevano di comprendere le circostanze
atte a fondare la legittimazione attiva degli attori e la legittimazione
passiva dei convenuti (cfr. in particolare p. 3: “AP 1 è dunque titolare della
legittimazione attiva poiché ha intrattenuto rapporti diretti con la banca che
lo ha identificato e gli ha riconosciuto il diritto di operare direttamente e in
prima persona sui conti bancari in base alla procura rilasciatagli da __________
B__________ (uomo di paglia e organo solo di forma, al servizio dell’azionista
e organo di fatto AP 1) … AP 2 è dunque titolare della legittimazione attiva
poiché ha intrattenuto rapporti diretti con la banca che l’ha identificata e le
ha riconosciuto il diritto di operare direttamente e in prima persona sui conti
bancari in base alla procura rilasciatagli da __________ B__________ (uomo di
paglia e organo solo di forma, al servizio dell’azionista e organo di fatto AP
2)”; p. 4: “direttamente e attraverso queste società [n.d.R. G__________
__________ e R__________ __________], __________ B__________ ha gestito per
molti anni il patrimonio della famiglia AP 1”; p. 11: “né B__________ né
la G__________ __________ non emettono fattura, poiché il pagamento avviene
tramite la divisione per metà degli utili generati dalla E__________ __________”;
p. 12: “conformemente al loro accordo AP 1 e __________ B__________ si
spartiscono utili e perdite della società [n.d.R. E__________ __________] in
ragione di metà ciascuno”; p. 15: “del resto neppure la R__________ __________
emette fattura poiché persistono i vecchi accordi … Gli utili come le perdite devono
essere divisi a metà fra i comproprietari”; p. 16: “__________ B__________
pur essendo responsabile al 50% delle perdite (tanto quanto contitolare di metà
degli utili) non tira fuori un franco dei suoi. Abusando delle procure in suo
possesso … __________ B__________ copre il debito con i soldi di AP 1, firmando
… numerosi bonifici a debito di E__________ __________ e a favore del __________
S__________”; p. 17: “rintracciati a fatica alcuni documenti bancari, AP
1 si è così reso conto che __________ B__________ non aveva mai provveduto a
saldare la metà del debito accumulato da E__________ __________ verso il __________
S__________”).
8.
Gli attori hanno
in seguito rimproverato al giudice di prime cure di non aver rilevato che sul
tema della legittimazione attiva e passiva sarebbero piuttosto stati i
convenuti a non aver sufficientemente ossequiato
l’onere di contestazione a loro carico, non avendo provveduto a contestare le
allegazioni petizionali o essendosi limitati a una contestazione generica.
La censura deve senz’altro essere
disattesa.
Essa è innanzitutto irricevibile in ordine.
Gli attori, in violazione del loro obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1
CPC), non hanno in effetti spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto il
giudice di prime cure avrebbe sbagliato nel ritenere che i convenuti, a p.
19 e 23 seg. della risposta, avessero contestato l’esistenza di un presunto
accordo tra AP 1 e __________ B__________ in punto alla ripartizione a metà
delle perdite di E__________ __________, e, a p. 6 e 10 di quell’allegato, avessero obiettato che la pretesa di rendiconto andava
semmai indirizzata alle due società G__________
__________ e R__________ __________. A proposito di quest’ultima
obiezione dei convenuti, in particolare, gli attori non hanno spiegato perché a
loro dire la stessa dovesse costituire una mera “opinione”, ossia “una
qualifica giuridica di un rapporto contrattuale, ma non … una contestazione di
un’allegazione che soddisfa le condizioni di applicazione dell’onere di
contestazione dei fatti allegati” (appello p. 19).
Essa sarebbe comunque stata
destinata all’insuccesso anche nel merito, ritenuto che la contestazione dei
convenuti, così com’era stata formulata da p. 2 a p. 8, da p. 9 a p. 11 e a p.
14 della risposta (cfr. in particolare p. 4 “si contesta ciò malgrado che il
sig. B__________ sarebbe stato al servizio dell’azionista, quanto solo a quello
delle società … Si contesta recisamente … che AP 1 … sarebbe attivamente
legittimato nell’agire in giudizio contro la convenuta posto che i rapporti da
lui eventualmente intrattenuti con la banca per riferimento alle due panamensi
non sostanziano alcuna sua prerogativa, a beneficio piuttosto ed in via
esclusiva delle società estere”; p. 5 “si contesta recisamente … che AP
2 … sarebbe attivamente legittimata nell’agire in giudizio contro la convenuta
posto che i rapporti da lei eventualmente intrattenuti con la banca per
riferimento a P__________ __________ non sostanziano alcuna sua personale prerogativa,
a beneficio piuttosto ed in via esclusiva della società estera
… Si
soggiunga che la petizione … - per riferimento a P__________ __________ -
allude espressamente all’eventualità che tale panamense (o, volendo cavalcare
lo stesso contestato equivoco su cui AP 1 intende volteggiare, lei medesima)
non è mai stata minimamente danneggiata o, per usare le sue stesse parole, non
è mai stata spogliata. Da tutto quanto precede - comunque e richiamata l’azione
di rendiconto pretesamente dedotta in giudizio dai AP 1 nei riguardi ora della
CE fu __________ B__________ - non si vede come gli attori, individualmente ed
a titolo personale, possano considerarsi portatori di interesse degno di protezione
per avvalersene, questione per altro connessa con la loro legittimazione
attiva, pure contestata, al pari di quella passiva della convenuta.
L’azione
di rendiconto ex art. 400 CO compete in effetti ed esclusivamente al mandante
(in specie e semmai già alle singole società panamensi)”; p. 6 “in
effetti la titolarità dell’azione di rendiconto pertiene al solo mandante (e
dunque a C__________ __________, rispettivamente a E__________ __________ come
… a P__________ __________), pretesa deducibile nei riguardi (semmai) dei loro
presidenti / direttori in applicazione del diritto di Panama …, in subordine
della mandataria amministrativa G__________ __________ … come di R__________ __________
… (e non già di __________ B__________ o di chi, ora, gli sarebbe con ciò
subingredito in via successoria). Non certo ai sigg. AP 1, posto pure che
costoro neppure assumono di essere divenuti titolari di qualsivoglia diritto di
rendiconto già a beneficio delle panamensi per il tramite di cessione … La
medesima eccezione sollevata nei riguardi dei AP 1 (… difetto di legittimazione
attiva come di quella passiva della convenuta) ha un suo senso anche per quel
che attiene l’azione condannatoria da loro già fatta valere contro __________ B__________
ed ora nei confronti degli eredi costituenti la CE di quello, privi per parte
loro della legittimazione passiva”; p. 9 “per le ragioni già esposte, la
convenuta eccepisce la carenza di legittimazione attiva dei AP 1 (siano essi
considerati, eventualmente, in consorzio che individualmente), rispettivamente
la propria legittimazione passiva”;
p. 10 “posto che la gestione
patrimoniale di detti averi, anziché da parte di __________ B__________, venne
assolta da G__________ __________ …, rispettivamente da R__________ __________ …
ogni eventuale … rimostranza avrebbe dovuto essere ascritta dalle panamensi ed
all’indirizzo dei corrispondenti gestori esterni. E dunque non certo dai AP 1
all’indirizzo del sig. __________ B__________ e, ora, alla qui convenuta sua
CE. Per altro: con la propria petizione AP 1 … assume che la ragione del “suo”
preteso credito personale nei confronti (già di __________ B__________ ed ora,
pretesamente) della convenuta, risiederebbe nel fatto che il d.c. si sarebbe
appropriato indebitamente dei conti bancari di C__________ __________ per
coprire l’esposizione debitoria di E__________ __________ verso il banchiere
(petizione p. 16). Al di là del fatto che tale circostanza è recisamente
contestata …, il rappresentato conseguente pregiudizio sarebbe comunque
ridondato a C__________ __________ … e certamente non al AP 1 come, a maggior
ragione, alla figlia di questi ... La carenza di legittimazione attiva di AP 2,
aggiuntivamente, è contestata anche per quel che attiene la richiesta …
condanna della convenuta nel risarcire a quella, anziché al padre AP 1
(comunque a sua volta non legittimato), la metà del debito accumulato da E__________
__________ verso il __________ S__________”; p. 14: “nelle premesse in
ordine che precedono la convenuta CE fu __________ B__________ ha nel dettaglio
contestato che le persone presenti a questo contenzioso sarebbero … titolari
della legittimazione attiva (gli attori) rispettivamente di quella passiva (la
convenuta)”), non era affatto inesistente o generica, e pertanto adempiva
ampiamente alle esigenze poste dalla legge.
9. Gli attori, riferendosi al giudizio con
cui il Pretore, nell’ipotesi in cui la loro domanda “di rendiconto” potesse
essere fondata sulle norme in materia di diritto societario, aveva ritenuto che le pretese
informative degli azionisti di una società avrebbero dovuto essere fatte valere
nei confronti della persona giuridica e non dei suoi organi, hanno obiettato
che, “non essendoci stata la procedura probatoria”, l’ipotesi
dell’esistenza di un contratto societario non poteva in realtà essere oggetto
di un giudizio “anticipato” e che la conclusione pretorile secondo cui in tale
evenienza ai convenuti sarebbe difettata la legittimazione passiva costituiva “un’arbitraria
anticipazione di un giudizio di merito fatto nell’ambito di una (circoscritta)
procedura giudiziale, per altro disposta dal giudice stesso, che non tollerava
una simile ampiezza di giudizio”, aggiungendo poi che la decisione
impugnata nemmeno si era soffermata sulla loro argomentazione secondo cui i
convenuti commettevano un abuso di diritto nel sostenere che le domanda “di
rendiconto” doveva essere fatta valere nei confronti delle società panamensi (appello
p. 17 seg.).
Il rilievo, al pari
dell’argomentazione pretorile in tal modo censurata, non è pertinente. Contrariamente
a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, il diritto svizzero - e quello
panamense (non avendo gli attori censurato in questa sede l’assunto pretorile secondo
cui essi non avevano allegato e provato che quest’ultimo, laddove applicabile,
prevedesse altro) - non permette in effetti agli azionisti di esigere dalla
società la consegna di documenti come quelli oggetto della domanda “di
rendiconto” in parola, gli azionisti potendo unicamente chiedere giudizialmente
che siano forniti loro dei ragguagli sugli affari della società rispettivamente
che sia autorizzata la consultazione dei libri e della corrispondenza della
stessa (art. 697 cpv. 4 CO), sicché è in definitiva irrilevante sapere a chi,
in base a queste norme di diritto societario, competa la legittimazione passiva.
10. Gli attori, riferendosi al giudizio con cui il Pretore,
nell’ipotesi in cui la loro domanda “di rendiconto” potesse essere
fondata sull’esistenza di un contratto di mandato, aveva ritenuto che essi non avevano comprovato la
sussistenza di un contratto con __________ B__________, essendo piuttosto
risultato che i mandati di gestire le varie relazioni bancarie delle tre
società panamensi erano stati conferiti a G__________ __________ prima e a R__________
__________ poi, hanno ribadito che l’esistenza di un contratto di mandato con __________
B__________ non era stato contestato dalla controparte ed era stato comprovato,
aggiungendo che non vi era alcun mandato con G__________ __________ o R__________
__________.
La censura dev’essere
disattesa.
Non è innanzitutto vero
che i convenuti non avrebbero contestato l’allegazione a p. 4 della petizione,
per altro nemmeno decisiva sul tema, secondo cui __________ B__________ “direttamente”
e attraverso G__________ __________ e R__________ __________ “ha gestito per
molti anni il patrimonio della famiglia AP 1”: nella risposta i convenuti,
dopo aver dato atto unicamente come “gli attori AP 1 non disconoscano che le
panamensi di cui si tratta, nel corso degli anni, fecero capo a G__________ __________,
rispettivamente a R__________ __________ quali loro amministratori patrimoniali”
(p. 14), avevano in effetti aggiunto che “si contesta ciò malgrado che il sig.
B__________ sarebbe stato al servizio dell’azionista, quanto solo a quello
delle società” (p. 4) e che “la gestione patrimoniale di detti averi,
anziché da parte di __________ B__________ venne assolta da G__________ __________
…, rispettivamente da R__________ __________” (p. 10). E nemmeno è vero, in
assenza di ulteriori circostanze fattuali e prove, invero neppure indicate
dagli attori, che dal solo fatto che __________ B__________ fosse stato organo
delle società panamensi e si fosse occupato della loro gestione si doveva
necessariamente concludere che egli avesse agito quale rappresentante degli
attori e che questi ultimi avessero conferito un contratto di mandato a lui
anziché a G__________ __________ o R__________ __________, società per le quali
__________ B__________ lavorava quale fiduciario e che risultavano essere state
poste al beneficio di procure limitate per amministratori esterni (doc. O, P,
HH, MM, CCC e GGG).
Oltretutto gli attori non hanno
validamente censurato tutte le circostanze che avevano indotto il giudice di
prime cure a ritenere che i mandati di gestire le varie relazioni bancarie
delle società panamensi erano stati conferiti proprio a G__________ __________
prima e a R__________ __________ poi. Essi non hanno innanzitutto censurato
l’assunto pretorile secondo cui ciò, oltre a risultare dai documenti menzionati
nella decisione, era stato confermato da AO 4. Riferendosi all’assunto
pretorile secondo cui la teste Pa__________ __________ aveva riferito che gli
incontri tra le parti si tenevano presso gli uffici di G__________ __________,
come confermato anche da AP 2, e che la documentazione bancaria perveniva in
quegli uffici, essi, pur avendo rilevato, con pertinenza, che il solo fatto che
gli incontri tra le parti si tenessero presso quegli uffici non sarebbe stato
decisivo, si sono poi limitati a sostenere che la teste avrebbe riferito che “lei
e la famiglia B__________ erano presenti a titolo personale quali organi delle
panamensi” (appello p. 19), ciò che però non risulta né è determinante per
stabilire chi fossero le parti dell’asserito mandato. Poco importa infine se,
per loro, AO 4 “non ha sostenuto il contrario (né avrebbe potuto)” di
ciò che a loro dire avrebbe dichiarato Pa__________ __________ (appello p. 19).
Non va del resto sottaciuto,
oltre al fatto che è usuale che il mandato di gestione fiduciaria di una
società estera venga attribuito a una persona giuridica e non certo a una
persona fisica attiva per quest’ultima, che nella petizione gli attori stessi avevano
lasciato intendere che la loro controparte contrattuale potesse essere proprio
G__________ __________ prima e R__________ __________ poi, tant’è che avevano
allegato che il loro patrimonio era stato gestito tramite quelle società (p. 4:
“direttamente
e attraverso queste società __________ B__________ ha
gestito per molti anni il patrimonio della famiglia AP 1”; p. 14: “__________
B__________ gestisce il patrimonio della famiglia AP 1 depositato presso il __________
S__________ attraverso la società G__________ __________”) e in particolare
che le società panamensi erano state amministrate proprio da quelle persone
giuridiche (p. 11: “la società è così amministrata dallo staff di B__________,
e cioè da __________ B__________, dalla figlia AO 2 e dalla segretaria di
fiducia Pa__________ __________, attraverso la fiduciaria di famiglia, la G__________
__________”), aggiungendo in modo emblematico che la mancata emissione di
fatture da parte di queste ultime era dovuta unicamente all’esistenza
dell’accordo tra AP 1 e __________ B__________ in punto alla ripartizione a
metà delle perdite di E__________ __________ (p. 11: “né B__________ né la G__________ __________ non emettono
fattura, poiché il pagamento avviene tramite la divisione per metà degli utili
generati dalla E__________ __________”; p. 15: “del resto neppure la R__________
__________ emette fattura poiché persistono i vecchi accordi”).
11. Gli attori, riferendosi al giudizio con cui il Pretore, laddove
la loro domanda “creditoria” fosse fondata sul fatto che __________ B__________
si sarebbe appropriato di denaro dai conti di C__________ __________ e, forse,
di P__________ __________, aveva
ritenuto da una parte che un
tale atto illecito avrebbe semmai causato un pregiudizio a quelle due società e
non direttamente a loro e dall’altra che essi non avevano comprovato che
Fatti
i mandati in tal modo violati da __________ B__________ erano stati conferiti a
quest’ultimo anziché a G__________ __________ prima e a R__________ __________
poi, hanno obiettato, sul primo aspetto, che i convenuti commettevano un abuso
di diritto nel sostenere che le domanda “creditoria” doveva essere fatta valere
dalle società panamensi e, per quanto riguardava il secondo, hanno ribadito che
l’esistenza di un contratto di mandato con __________ B__________ anziché con G__________
__________ o R__________ __________ non era stato contestato dalla controparte
ed era stato da loro comprovato.
Il rilievo, al pari
dell’argomentazione pretorile in tal modo censurata, non è pertinente. Contrariamente
a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, la domanda “creditoria” (volta come detto ad ottenere il pagamento
di metà del debito accumulato a suo tempo da E__________ __________ verso il __________
S__________, pari a EUR 1'865'770.16 o a CHF 2'296'763.07 oltre interessi, come
prospettato nella lettera di cui al doc. BBBB) non imponeva in effetti
di chiarire, nonostante la circostanza fosse pure stata menzionata dagli attori
nella loro petizione, se __________ B__________, per estinguere l’esposizione
passiva del conto di E__________ __________, potesse poi anche essersi
appropriato di denaro dai conti di C__________ __________ e, forse, di P__________
__________, sicché è in definitiva irrilevante sapere a chi, in base a questa presunta
appropriazione di fondi, competa la legittimazione attiva oppure passiva.
12. Gli attori, riferendosi al giudizio con cui il Pretore, laddove
la loro domanda “creditoria” fosse fondata sull’esistenza di un accordo tra AP
1 e __________ B__________ in punto alla ripartizione a metà delle perdite di E__________
__________, aveva ritenuto che
la stessa, che invero già non poteva legittimare attivamente AP 2, non era
stata dimostrata, hanno obiettato che l’esistenza di un accordo del genere tra AP
1 e __________ B__________ non poteva in realtà essere oggetto di un giudizio “anticipato”,
ma doveva essere rimandato al giudizio “finale”.
Il rilievo, con cui per
altro gli attori a ragione non hanno censurato la carente legittimazione attiva
di AP 2, dev’essere accolto, essendo incontestabile che l’esistenza o meno dell’accordo
tra AP 1 e __________ B__________ in punto alla ripartizione a metà delle
perdite di E__________ __________ non atteneva alla tematica della
legittimazione attiva o passiva, qui oggetto di giudizio, ovvero alla questione
Considerandi
di sapere da chi e nei confronti di chi la domanda “creditoria” doveva essere fatta
valere nel caso in cui un accordo di ripartizione a metà delle perdite fosse effettivamente
esistito, ma invece al merito della lite. A fronte di una domanda di causa
degli attori fondata su un accordo del genere è incontestabile che AP 1 disponesse
della legittimazione attiva e che __________ B__________, ed ora i convenuti, fossero
legittimati passivamente.
13.
Con la risposta di
causa i convenuti avevano invero pure eccepito la carenza di interesse degno di
protezione degli attori.
Nonostante il
procedimento sia stato limitato anche all’esame di quest’ultima eccezione, l’istruttoria
sia stata esperita anche su questa tematica e le parti abbiano provveduto a
presentare i loro memoriali conclusivi anche su tale aspetto, il Pretore, visto
l’esito dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva e passiva, da lui trattata
prioritariamente, non ha per finire ritenuto di doversi esprimere su
quest’altra, che in definitiva è rimasta indecisa.
In tali
circostanze, visto oltretutto che gli attori, pur avendo certo chiesto in via
principale la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere anche
quest’ultima eccezione, non hanno però poi addotto alcun particolare argomento di
fatto o di diritto a sostegno di quella loro conclusione, salvo averla definita
“lampante” (appello p. 29), appare senz’altro corretto, come per altro
auspicato dagli attori con la loro richiesta d’appello in via subordinata, rinviare
l’incarto al Pretore affinché provveda ad emanare un nuovo giudizio pure su
tale questione.
14.
Ne discende, in
parziale accoglimento dell’appello degli attori, che l’eccezione di carenza di legittimazione attiva e/o passiva
sollevata dai convenuti dev’essere accolta per quanto attiene alle domande
formulate da AP 2 e per quanto attiene alla sola domanda “di rendiconto” formulata
da AP 1, di modo che la petizione, nella
misura in cui è stata promossa da AP 2, dev’essere integralmente respinta e,
nella misura in cui è stata promossa da AP 1, dev’esserlo solo per quanto
riguarda la domanda “di rendiconto”. L’incarto
va invece ritornato
al Pretore per la continuazione della procedura per quanto attiene alla domanda
“creditoria” promossa da AP 1, previa decisione sull’eccezione di carenza di interesse degno di protezione di
quest’ultimo.
Le spese giudiziarie di
entrambe le sedi, calcolate sulla base del valore litigioso di CHF 2'296'763.07, seguono la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 e 2 CPC), ritenuto che a tale proposito si è in particolare
tenuto conto che la domanda “creditoria” aveva un “peso” almeno doppio rispetto
alla domanda di “rendiconto”.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, il RTar e la LTG
decide:
I. L’appello 17 febbraio
2022 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto. La decisione 17
gennaio 2022 della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio sud è così riformata:
1.
In accoglimento dell’eccezione
di carenza di legittimazione attiva e/o passiva sollevata dai convenuti, la
petizione, nella misura in cui è stata promossa da AP 2, è respinta.
2.
In accoglimento dell’eccezione
di carenza di legittimazione passiva sollevata dai convenuti (dovendosi invece
respingere l’eccezione di carenza di legittimazione attiva), la petizione,
nella misura in cui è stata promossa da AP 1, è respinta per quanto riguarda la
domanda “di rendiconto”.
L’eccezione
di carenza di legittimazione attiva e/o passiva sollevata dai convenuti è
respinta per quanto riguarda la domanda “creditoria” promossa da AP 1.
3. Le spese
processuali di CHF 6’000.- sono poste a carico dell’attrice AP 2 per 3/6, a
carico dell’attore AP 1 per 1/6 e a carico dei convenuti in solido per 2/6. L’attrice
AP 2 rifonderà ai convenuti CHF 6'000.- a titolo di ripetibili. I convenuti in
solido rifonderanno all’attore AP 1 CHF 2'000.- a titolo di ripetibili parziali.
§ L’incarto
è ritornato al Pretore per la
continuazione della procedura per quanto attiene alla sola domanda “creditoria”
promossa dall’attore AP 1, previa decisione sull’eccezione di carenza di interesse degno
di protezione di quest’ultimo sollevata dai convenuti.
II. Le
spese processuali d’appello di CHF 6’000.- sono poste a carico dell’appellante AP
2 per 3/6, a carico dell’appellante AP 1 per 1/6 e a carico degli appellati in
solido per 2/6. L’appellante AP 2 rifonderà agli appellati CHF 6'000.- a titolo
di ripetibili. Gli appellati in solido rifonderanno all’appellante AP 1 CHF
2'000.- a titolo di ripetibili parziali.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il
ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile
o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione
finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).