12.2022.3
Azione di rendiconto. Richiesta di produzione di documentazione necessaria per calcolare eventuali commissioni spettanti all'attore. Conclusione di un accordo soggiacente provata? In concreto, prova non data
19 luglio 2022Italiano13 min
cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.3
Lugano
19 luglio 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2021.27 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione del 20
gennaio 2021 da
AP 1
rappr. dall’ PA
1
contro
AO
1
rappr. dall’ PA 2
con cui l’attore ha chiesto
che venga fatto ordine al convenuto di fornirgli, entro 10 giorni dalla
crescita in giudicato della sentenza e con la comminatoria di cui all’art. 292
CP, la distinta della documentazione contabile - e le relative pezze
giustificative - dalla quale risulti l’utile conseguito da quest’ultimo sino
alla data della decisione, direttamente o indirettamente, con le operazioni
eseguite unitamente a R__________ __________, personalmente o indirettamente,
sulla particella n. 1283 RFD di __________,
domande a cui si è opposto
il convenuto e che il Pretore ha respinto con sentenza del 26 novembre 2021
ponendo tasse e spese a carico della parte attrice,
appellante l’attore con
atto di appello di data 13 gennaio 2022 con cui postula l’annullamento della
sentenza impugnata e l’accoglimento della petizione, protestate tasse, spese e
ripetibili,
mentre il convenuto con
risposta del 3 marzo 2022 chiede la reiezione del gravame, anch’egli con
protesta di tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
ritenuto,
in fatto e in diritto:
1. Nel periodo 2013 - 2014 AP 1 ha conosciuto R__________ __________, un
importante investitore olandese che si è dimostrato interessato a svolgere
operazioni immobiliari in Ticino. Stando agli intendimenti, insieme, essi
avrebbero dovuto compiere una prima operazione a P__________ a cui ne sarebbero
dovute seguire delle altre. Al fine di commercializzare l’operazione AP 1 ha
coinvolto AO 1, presentandolo a R__________ __________.
2. Il 18 gennaio 2014 AO 1 ha sottoscritto, sia a titolo personale che in
qualità di amministratore di Studio __________ SA e di Immobiliare __________ SA,
un atto denominato “Convenzione/ accordo quadro” con cui si impegnava a
riconoscere a AP 1 il 50% di ogni utile conseguito nell’ambito delle operazioni
immobiliari compiute dallo stesso AO 1 o dalle sue società con R__________ __________
(doc. B). Detto documento prevedeva pure uno spazio per la firma di AP 1, firma
che non è però presente sull’atto.
Il 28
febbraio 2020 AP 1, richiamando il contenuto dell’accordo di data 18 gennaio
2014, ha scritto ad AO 1 chiedendogli di render conto delle operazioni eseguite
con R__________ __________ e di indicargli l’utile conseguito, in modo da
procedere al calcolo di quanto dovutogli (doc. 3). La missiva è rimasta senza
riscontro ciò che ha poi determinato l’avvio della presente azione.
Previo tentativo di
conciliazione (CM.2020.518), in data 20 gennaio 2021 AP 1 ha inoltrato alla
Pretura di Lugano, sezione 3, un’azione di rendiconto con cui ha chiesto che venga
fatto ordine ad AO 1 di fornirgli, entro 10 giorni dalla crescita in giudicato
della sentenza e con la comminatoria di cui all’art. 292 CP, la distinta della documentazione
contabile - e le relative pezze giustificative - dalla quale risulti l’utile
conseguito da quest’ultimo sino alla data della decisione, direttamente o
indirettamente, con le operazioni eseguite unitamente a R__________ __________,
personalmente o indirettamente, sulla particella n. __________ RFD di __________.
L’attore ha fondato la propria azione sulla convenzione doc. B.
Entro
il termine assegnato il convenuto non ha presentato una risposta.
In sede di udienza
l’attore si è riconfermato nelle proprie allegazioni e domande mentre il
convenuto si è opposto alla petizione negando l’esistenza di una
convenzione; il doc. B non solo non sarebbe firmato da AP 1 ma neppure gli
sarebbe mai stato spedito. AO 1 ha contestato la venuta in essere di un mandato
come pure tutte le altre allegazioni attoree relative all’attività
professionale delle parti e di R__________ __________ nonché quelle in merito
alla pretesa esistenza di una sorta di consorzio svolgente attività
commerciali. Egli ha altresì osservato che lo stesso attore non si era attenuto
al doc. B (e non P, come erroneamente indicato nella sentenza impugnata, pag. 2
in fine), percependo una provvigione di fr. 350'000.- (e non fr. 35'000.- come
indicato nella sentenza impugnata, pag. 3) come da doc. 2, a riprova che egli
operava a provvigione e su risultato e non in un contesto di consulenza. In
relazione alla società Lo__________ AG ha sostenuto di occuparsi esclusivamente
della gestione amministrativa della stessa.
In
replica l’attore ha contestato la
tesi di controparte e spiegato che la mancanza della sua firma sul doc. B è
dovuta al fatto che trattasi della sua copia del documento; a suo dire la
fattura di
fr. 350'000.- non dimostrerebbe nulla in quanto i soldi non sarebbero stati incassati
e la stessa farebbe riferimento a un’operazione precedente quelle qui in
discussione.
In
duplica il convenuto ha ribadito le proprie argomentazioni e domande e contestato
nuovamente la venuta in essere di un contratto regolarmente stipulato.
Dopo
la rinuncia al dibattimento finale, le parti, in sede di conclusioni scritte,
si sono riconfermate nelle rispettive antitetiche allegazioni e domande.
3.
Con decisione del 26 novembre 2021 il Pretore ha respinto
integralmente la petizione. Dopo aver ripercorso i fatti, il primo giudice si è
chinato sulla questione a sapere se il contratto doc. B, su cui l’attore fonda
la sua azione di rendiconto sia stato validamente concluso tra le parti. Egli
ha quindi ricordato la giurisprudenza applicabile in materia e rilevato che
l’accordo era stato firmato dalle tre parti che si erano assunte degli
obblighi, ragion per cui i requisiti dell’art. 13 CO per la forma scritta risultavano
adempiuti. Nel contempo il Pretore ha però osservato che - a fronte della
contestazione sollevata dal convenuto in merito alla mancata rispedizione del
contratto da parte dell’attore - questi aveva omesso di dimostrare e prima
ancora di allegare di aver effettivamente manifestato l’intenzione di
concludere l’accordo. Il Pretore ha pertanto respinto la petizione giudicando fallita
la prova della conclusione del contratto.
Fatti
4.
Con l’appello che qui ci occupa, avversato dal
convenuto con risposta del 3 marzo 2022, AP 1 rimprovera al Pretore un’errata
applicazione del diritto per non aver ritenuto dimostrata la sua intenzione di
concludere il contratto. Al riguardo egli adduce di aver dimostrato la propria
volontà di essere vincolato dall’accordo sottoponendo lo stesso alla
controparte per la sottoscrizione e avvalendosene ora in sede giudiziaria per
rivendicare quanto a lui spettante. Egli ribadisce che la sua intenzione è
dimostrata proprio dal suo agire. L’appellante ricorda inoltre che - anche
nella denegata ipotesi in cui le parti avessero voluto sottoporre l’accordo
alla forma scritta - la sottoscrizione della parte che trae solo vantaggi non è
necessaria.
5.
Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr.
10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308
cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro
della risposta (art. 311 CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni
dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è
la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. L’attore
ha quantificato in oltre fr. 30'000.- il valore di causa; il convenuto non ha
eccepito nulla e il Pretore ha indicato in fr. 30'000.- il valore della lite
sulla copertina dell’incarto trattando la causa con la procedura semplificata.
Ritenuto che nessuna delle parti ha sollevato eccezioni sul tipo di procedura
adottato non occorre in questa sede addentrarsi nella tematica. Ciò posto,
nulla osta alla trattazione del gravame.
6.
Il Pretore si è già espresso
sulla dottrina e la giurisprudenza applicabili alla fattispecie. Nel concreto
caso vale nondimeno la pena ricordare che il contratto si perfeziona quando i
contraenti hanno manifestato concordemente la loro reciproca volontà, ossia quando vi è un
reale consenso (art. 1 cpv. 1 CO). Tale
manifestazione può essere espressa o tacita (art. 1 cpv. 2 CO), fatti salvi i
casi in cui la legge prescrive una forma speciale (art. 11 cpv. 1 CO) o le
parti stesse pattuiscono una data forma (art. 16 cpv. 1 CO). La forma scritta,
in particolare, richiede che il contratto debba essere firmato da tutti i
contraenti che mediante il medesimo rimangono obbligati (artt. 13 e 16 cpv. 2
CO); non è invece necessaria la firma dei contraenti che dal contratto traggono
solo vantaggi (STF 4C.110/2003 dell’8.7.2003 consid. 3.3; DTF 101 II 222
consid. 6.c). Anch’essi sono però tenuti a manifestare, almeno in altra forma,
la loro volontà di concludere il contratto affinché lo stesso si perfezioni.
Sia la proposta che l’accettazione sono infatti
dichiarazioni di volontà ricettizie, che producono i loro effetti solo al momento in cui giungono
al destinatario. Solo nel caso in cui la natura particolare del negozio o le
circostanze non importino un’accettazione espressa, il contratto si considera
concluso se entro un congruo termine la proposta non è respinta (art. 6 CO). In
caso di disaccordo sull’effettiva venuta in essere del contratto spetta alla
parte che lo ritiene concluso - in concreto, all’attore - dimostrare la realizzazione
di questi presupposti (art. 8 CC).
7. Come
accennato poc’anzi, con l’appello AP 1 adduce di aver allestito il contratto in
discussione e di averlo sottoposto alla controparte per accettazione a conferma
Considerandi
di un accordo intervenuto oralmente, questo al fine di tutelarsi economicamente
rispetto alla presentazione di R__________ __________ ad AO 1. Egli sostiene
pertanto che il suo consenso si è manifestato per atti concludenti nell’atto
stesso di preparare e sottoporre il contratto ad AO 1, come pure nell’atto di
avvalersene in sede giudiziaria per rivendicare le proprie spettanze (appello,
pagg. 2 e 4) il giudizio pretorile sarebbe così errato. Si tratta invero di una
versione dei fatti che si discosta da quanto asserito in prima sede e che costituisce
un’inammissibile mutazione dell’impianto allegatorio. Innanzi al Pretore il qui
appellante si è infatti limitato ad affermare che le parti avevano “contestualmente
firmato” predetto accordo “il 18 gennaio 2014” (petizione, pag. 2;
conclusioni pag. 2), senza aggiungere ulteriori dettagli.
Malgrado le contestazioni
sollevate dal convenuto innanzi al Pretore in relazione alla venuta in essere
dell’accordo e alla mancata spedizione dello stesso da parte dell’attore
(verbale di dibattimento del 13 luglio 2021, pag. 1), quest’ultimo è rimasto
totalmente silente circa la genesi del doc. B omettendo non solo di dimostrare
ma pure di allegare di aver effettivamente manifestato la sua intenzione di
concludere l’accordo: con la replica egli si è infatti limitato a contestare la
necessità della propria firma sulla sua copia dell’atto, tralasciando di
affrontare le ulteriori obbiezioni sollevate dalla controparte.
Contrariamente a quanto
cerca di sostenere ora AP 1, tale volontà di conclusione non emerge dagli atti
e ancor meno dalle sue allegazioni di prima sede. Innanzi al Pretore egli non
ha infatti fornito alcuna spiegazione sulle modalità di elaborazione dello scritto
e sulle circostanze della sua sottoscrizione, tralasciando di indicare chi
avesse redatto l’atto, se la firma fosse avvenuta in presenza di tutti i
contraenti o se il documento gli fosse pervenuto già firmato da AO 1 e in tal
caso in che modo egli avesse manifestato il suo assenso. Di riflesso, non sono
stati neppure richiesti e tantomeno effettuati accertamenti istruttori che
permettessero di acclarare questi aspetti. Quale conseguenza di queste
omissioni la tesi attorea, secondo cui vi sarebbe stata una valida conclusione
dell’accordo, non risulta provata mancando per l’appunto la dimostrazione che AP
1.
avesse effettivamente espresso ai contraenti la propria intenzione di essere
vincolato dalla pattuizione. L’attore, su cui ricade l’onere della prova, deve
lasciarsi imputare tale mancanza.
Alla luce di quanto
precede il riferimento ai principi dedotti dall’art. 6 CO, formulato per la
prima volta in questa sede (v. appello, cfr. 8 pag. 5), non può essere considerato.
Per l’applicazione della menzionata norma, invero neppure espressamente citata,
difetta un’esplicita allegazione nell’atto introduttivo di causa (come pure
nella replica e nelle conclusioni). L’attore avrebbe in effetti dovuto spiegare
per quali ragioni la natura particolare del negozio di cui al doc. B,
rispettivamente le circostanze non esigevano un’accettazione espressa (da parte
sua), dando così la possibilità alla controparte di esprimersi in merito. Solo
con questi presupposti il giudice avrebbe potuto applicare il diritto, ossia
determinarsi sull’applicazione o meno dell’art. 6 CO al caso concreto.
La
mancata reazione di AO 1 allo scritto del 28 febbraio 2020 non permette di
desumere alcunché e tantomeno suffraga la tesi attorea. Il convenuto non era infatti
tenuto a reagire a uno scritto che riteneva (come visto, a ragione) infondato.
Alla
luce di quanto precede la valutazione pretorile che ha giudicato non provata
l’effettiva conclusione dell’accordo doc. B. deve essere ritenuta corretta; la
sentenza impugnata merita pertanto conferma.
8.
Ne
discende che l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante, il
quale rifonderà alla controparte un’equa indennità per ripetibili. Le spese
processuali e le ripetibili sono commisurate tenendo conto che la vertenza
concerneva una domanda di rendiconto e si è limitata all’esame dell’esistenza
del preteso accordo alla base della stessa. Il valore litigioso di
fr. 30'000.- ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale
federale è sicuramente raggiunto.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
1. L’appello 13 gennaio 2022
di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 2’000.-, già anticipate
dall’appellante, restano a suo carico con obbligo di versare alla controparte
fr. 1’800.- a titolo di ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive
un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).