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Decisione

12.2022.3

Azione di rendiconto. Richiesta di produzione di documentazione necessaria per calcolare eventuali commissioni spettanti all'attore. Conclusione di un accordo soggiacente provata? In concreto, prova non data

19 luglio 2022Italiano13 min

cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.3

Lugano

19 luglio 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Federspiel

Peer

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2021.27 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione del 20

gennaio 2021 da

AP 1

rappr. dall’ PA

1

contro

AO

1

rappr. dall’ PA 2

con cui l’attore ha chiesto

che venga fatto ordine al convenuto di fornirgli, entro 10 giorni dalla

crescita in giudicato della sentenza e con la comminatoria di cui all’art. 292

CP, la distinta della documentazione contabile - e le relative pezze

giustificative - dalla quale risulti l’utile conseguito da quest’ultimo sino

alla data della decisione, direttamente o indirettamente, con le operazioni

eseguite unitamente a R__________ __________, personalmente o indirettamente,

sulla particella n. 1283 RFD di __________,

domande a cui si è opposto

il convenuto e che il Pretore ha respinto con sentenza del 26 novembre 2021

ponendo tasse e spese a carico della parte attrice,

appellante l’attore con

atto di appello di data 13 gennaio 2022 con cui postula l’annullamento della

sentenza impugnata e l’accoglimento della petizione, protestate tasse, spese e

ripetibili,

mentre il convenuto con

risposta del 3 marzo 2022 chiede la reiezione del gravame, anch’egli con

protesta di tasse, spese e ripetibili,

letti ed esaminati gli atti e i

documenti prodotti,

ritenuto,

in fatto e in diritto:

1. Nel periodo 2013 - 2014 AP 1 ha conosciuto R__________ __________, un

importante investitore olandese che si è dimostrato interessato a svolgere

operazioni immobiliari in Ticino. Stando agli intendimenti, insieme, essi

avrebbero dovuto compiere una prima operazione a P__________ a cui ne sarebbero

dovute seguire delle altre. Al fine di commercializzare l’operazione AP 1 ha

coinvolto AO 1, presentandolo a R__________ __________.

2. Il 18 gennaio 2014 AO 1 ha sottoscritto, sia a titolo personale che in

qualità di amministratore di Studio __________ SA e di Immobiliare __________ SA,

un atto denominato “Convenzione/ accordo quadro” con cui si impegnava a

riconoscere a AP 1 il 50% di ogni utile conseguito nell’ambito delle operazioni

immobiliari compiute dallo stesso AO 1 o dalle sue società con R__________ __________

(doc. B). Detto documento prevedeva pure uno spazio per la firma di AP 1, firma

che non è però presente sull’atto.

Il 28

febbraio 2020 AP 1, richiamando il contenuto dell’accordo di data 18 gennaio

2014, ha scritto ad AO 1 chiedendogli di render conto delle operazioni eseguite

con R__________ __________ e di indicargli l’utile conseguito, in modo da

procedere al calcolo di quanto dovutogli (doc. 3). La missiva è rimasta senza

riscontro ciò che ha poi determinato l’avvio della presente azione.

Previo tentativo di

conciliazione (CM.2020.518), in data 20 gennaio 2021 AP 1 ha inoltrato alla

Pretura di Lugano, sezione 3, un’azione di rendiconto con cui ha chiesto che venga

fatto ordine ad AO 1 di fornirgli, entro 10 giorni dalla crescita in giudicato

della sentenza e con la comminatoria di cui all’art. 292 CP, la distinta della documentazione

contabile - e le relative pezze giustificative - dalla quale risulti l’utile

conseguito da quest’ultimo sino alla data della decisione, direttamente o

indirettamente, con le operazioni eseguite unitamente a R__________ __________,

personalmente o indirettamente, sulla particella n. __________ RFD di __________.

L’attore ha fondato la propria azione sulla convenzione doc. B.

Entro

il termine assegnato il convenuto non ha presentato una risposta.

In sede di udienza

l’attore si è riconfermato nelle proprie allegazioni e domande mentre il

convenuto si è opposto alla petizione negando l’esistenza di una

convenzione; il doc. B non solo non sarebbe firmato da AP 1 ma neppure gli

sarebbe mai stato spedito. AO 1 ha contestato la venuta in essere di un mandato

come pure tutte le altre allegazioni attoree relative all’attività

professionale delle parti e di R__________ __________ nonché quelle in merito

alla pretesa esistenza di una sorta di consorzio svolgente attività

commerciali. Egli ha altresì osservato che lo stesso attore non si era attenuto

al doc. B (e non P, come erroneamente indicato nella sentenza impugnata, pag. 2

in fine), percependo una provvigione di fr. 350'000.- (e non fr. 35'000.- come

indicato nella sentenza impugnata, pag. 3) come da doc. 2, a riprova che egli

operava a provvigione e su risultato e non in un contesto di consulenza. In

relazione alla società Lo__________ AG ha sostenuto di occuparsi esclusivamente

della gestione amministrativa della stessa.

In

replica l’attore ha contestato la

tesi di controparte e spiegato che la mancanza della sua firma sul doc. B è

dovuta al fatto che trattasi della sua copia del documento; a suo dire la

fattura di

fr. 350'000.- non dimostrerebbe nulla in quanto i soldi non sarebbero stati incassati

e la stessa farebbe riferimento a un’operazione precedente quelle qui in

discussione.

In

duplica il convenuto ha ribadito le proprie argomentazioni e domande e contestato

nuovamente la venuta in essere di un contratto regolarmente stipulato.

Dopo

la rinuncia al dibattimento finale, le parti, in sede di conclusioni scritte,

si sono riconfermate nelle rispettive antitetiche allegazioni e domande.

3.

Con decisione del 26 novembre 2021 il Pretore ha respinto

integralmente la petizione. Dopo aver ripercorso i fatti, il primo giudice si è

chinato sulla questione a sapere se il contratto doc. B, su cui l’attore fonda

la sua azione di rendiconto sia stato validamente concluso tra le parti. Egli

ha quindi ricordato la giurisprudenza applicabile in materia e rilevato che

l’accordo era stato firmato dalle tre parti che si erano assunte degli

obblighi, ragion per cui i requisiti dell’art. 13 CO per la forma scritta risultavano

adempiuti. Nel contempo il Pretore ha però osservato che - a fronte della

contestazione sollevata dal convenuto in merito alla mancata rispedizione del

contratto da parte dell’attore - questi aveva omesso di dimostrare e prima

ancora di allegare di aver effettivamente manifestato l’intenzione di

concludere l’accordo. Il Pretore ha pertanto respinto la petizione giudicando fallita

la prova della conclusione del contratto.

Fatti

4.

Con l’appello che qui ci occupa, avversato dal

convenuto con risposta del 3 marzo 2022, AP 1 rimprovera al Pretore un’errata

applicazione del diritto per non aver ritenuto dimostrata la sua intenzione di

concludere il contratto. Al riguardo egli adduce di aver dimostrato la propria

volontà di essere vincolato dall’accordo sottoponendo lo stesso alla

controparte per la sottoscrizione e avvalendosene ora in sede giudiziaria per

rivendicare quanto a lui spettante. Egli ribadisce che la sua intenzione è

dimostrata proprio dal suo agire. L’appellante ricorda inoltre che - anche

nella denegata ipotesi in cui le parti avessero voluto sottoporre l’accordo

alla forma scritta - la sottoscrizione della parte che trae solo vantaggi non è

necessaria.

5.

Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr.

10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308

cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro

della risposta (art. 311 CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni

dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è

la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. L’attore

ha quantificato in oltre fr. 30'000.- il valore di causa; il convenuto non ha

eccepito nulla e il Pretore ha indicato in fr. 30'000.- il valore della lite

sulla copertina dell’incarto trattando la causa con la procedura semplificata.

Ritenuto che nessuna delle parti ha sollevato eccezioni sul tipo di procedura

adottato non occorre in questa sede addentrarsi nella tematica. Ciò posto,

nulla osta alla trattazione del gravame.

6.

Il Pretore si è già espresso

sulla dottrina e la giurisprudenza applicabili alla fattispecie. Nel concreto

caso vale nondimeno la pena ricordare che il contratto si perfeziona quando i

contraenti hanno manifestato concordemente la loro reciproca volontà, ossia quando vi è un

reale consenso (art. 1 cpv. 1 CO). Tale

manifestazione può essere espressa o tacita (art. 1 cpv. 2 CO), fatti salvi i

casi in cui la legge prescrive una forma speciale (art. 11 cpv. 1 CO) o le

parti stesse pattuiscono una data forma (art. 16 cpv. 1 CO). La forma scritta,

in particolare, richiede che il contratto debba essere firmato da tutti i

contraenti che mediante il medesimo rimangono obbligati (artt. 13 e 16 cpv. 2

CO); non è invece necessaria la firma dei contraenti che dal contratto traggono

solo vantaggi (STF 4C.110/2003 dell’8.7.2003 consid. 3.3; DTF 101 II 222

consid. 6.c). Anch’essi sono però tenuti a manifestare, almeno in altra forma,

la loro volontà di concludere il contratto affinché lo stesso si perfezioni.

Sia la proposta che l’accettazione sono infatti

dichiarazioni di volontà ricettizie, che producono i loro effetti solo al momento in cui giungono

al destinatario. Solo nel caso in cui la natura particolare del negozio o le

circostanze non importino un’accettazione espressa, il contratto si considera

concluso se entro un congruo termine la proposta non è respinta (art. 6 CO). In

caso di disaccordo sull’effettiva venuta in essere del contratto spetta alla

parte che lo ritiene concluso - in concreto, all’attore - dimostrare la realizzazione

di questi presupposti (art. 8 CC).

7. Come

accennato poc’anzi, con l’appello AP 1 adduce di aver allestito il contratto in

discussione e di averlo sottoposto alla controparte per accettazione a conferma

Considerandi

di un accordo intervenuto oralmente, questo al fine di tutelarsi economicamente

rispetto alla presentazione di R__________ __________ ad AO 1. Egli sostiene

pertanto che il suo consenso si è manifestato per atti concludenti nell’atto

stesso di preparare e sottoporre il contratto ad AO 1, come pure nell’atto di

avvalersene in sede giudiziaria per rivendicare le proprie spettanze (appello,

pagg. 2 e 4) il giudizio pretorile sarebbe così errato. Si tratta invero di una

versione dei fatti che si discosta da quanto asserito in prima sede e che costituisce

un’inammissibile mutazione dell’impianto allegatorio. Innanzi al Pretore il qui

appellante si è infatti limitato ad affermare che le parti avevano “contestualmente

firmato” predetto accordo “il 18 gennaio 2014” (petizione, pag. 2;

conclusioni pag. 2), senza aggiungere ulteriori dettagli.

Malgrado le contestazioni

sollevate dal convenuto innanzi al Pretore in relazione alla venuta in essere

dell’accordo e alla mancata spedizione dello stesso da parte dell’attore

(verbale di dibattimento del 13 luglio 2021, pag. 1), quest’ultimo è rimasto

totalmente silente circa la genesi del doc. B omettendo non solo di dimostrare

ma pure di allegare di aver effettivamente manifestato la sua intenzione di

concludere l’accordo: con la replica egli si è infatti limitato a contestare la

necessità della propria firma sulla sua copia dell’atto, tralasciando di

affrontare le ulteriori obbiezioni sollevate dalla controparte.

Contrariamente a quanto

cerca di sostenere ora AP 1, tale volontà di conclusione non emerge dagli atti

e ancor meno dalle sue allegazioni di prima sede. Innanzi al Pretore egli non

ha infatti fornito alcuna spiegazione sulle modalità di elaborazione dello scritto

e sulle circostanze della sua sottoscrizione, tralasciando di indicare chi

avesse redatto l’atto, se la firma fosse avvenuta in presenza di tutti i

contraenti o se il documento gli fosse pervenuto già firmato da AO 1 e in tal

caso in che modo egli avesse manifestato il suo assenso. Di riflesso, non sono

stati neppure richiesti e tantomeno effettuati accertamenti istruttori che

permettessero di acclarare questi aspetti. Quale conseguenza di queste

omissioni la tesi attorea, secondo cui vi sarebbe stata una valida conclusione

dell’accordo, non risulta provata mancando per l’appunto la dimostrazione che AP

1.

avesse effettivamente espresso ai contraenti la propria intenzione di essere

vincolato dalla pattuizione. L’attore, su cui ricade l’onere della prova, deve

lasciarsi imputare tale mancanza.

Alla luce di quanto

precede il riferimento ai principi dedotti dall’art. 6 CO, formulato per la

prima volta in questa sede (v. appello, cfr. 8 pag. 5), non può essere considerato.

Per l’applicazione della menzionata norma, invero neppure espressamente citata,

difetta un’esplicita allegazione nell’atto introduttivo di causa (come pure

nella replica e nelle conclusioni). L’attore avrebbe in effetti dovuto spiegare

per quali ragioni la natura particolare del negozio di cui al doc. B,

rispettivamente le circostanze non esigevano un’accettazione espressa (da parte

sua), dando così la possibilità alla controparte di esprimersi in merito. Solo

con questi presupposti il giudice avrebbe potuto applicare il diritto, ossia

determinarsi sull’applicazione o meno dell’art. 6 CO al caso concreto.

La

mancata reazione di AO 1 allo scritto del 28 febbraio 2020 non permette di

desumere alcunché e tantomeno suffraga la tesi attorea. Il convenuto non era infatti

tenuto a reagire a uno scritto che riteneva (come visto, a ragione) infondato.

Alla

luce di quanto precede la valutazione pretorile che ha giudicato non provata

l’effettiva conclusione dell’accordo doc. B. deve essere ritenuta corretta; la

sentenza impugnata merita pertanto conferma.

8.

Ne

discende che l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.

Le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante, il

quale rifonderà alla controparte un’equa indennità per ripetibili. Le spese

processuali e le ripetibili sono commisurate tenendo conto che la vertenza

concerneva una domanda di rendiconto e si è limitata all’esame dell’esistenza

del preteso accordo alla base della stessa. Il valore litigioso di

fr. 30'000.- ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale

federale è sicuramente raggiunto.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

1. L’appello 13 gennaio 2022

di AP 1 è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 2’000.-, già anticipate

dall’appellante, restano a suo carico con obbligo di versare alla controparte

fr. 1’800.- a titolo di ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive

un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).