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Decisione

12.2022.31

Appello manifestamente irricevibile per carente motivazione

10 agosto 2022Italiano9 min

“ricorso” 28 febbraio 2022 AP 1 è insorta contro il giudizio impugnato, chiedendo

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.31

Lugano

10 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2021.9 della Pretura della Giurisdizione

di Locarno-Campagna - promossa con petizione 8 febbraio 2021 da

AO

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

AP

1

con cui l’attrice ha

chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 6'255.53 a titolo di

pretese salariali (somma ridotta con la replica a fr. 6’019.01) e di fr.

3'500.- a titolo di indennità per disdetta abusiva nonché il rigetto definitivo

dell’opposizione interposta dalla controparte al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ per

fr. 9'900.-;

domande avversate dalla

convenuta che con la propria

risposta di causa ha postulato la reiezione della petizione e con contestuale

azione riconvenzionale, cui si è opposta l’attrice, ha chiesto la conferma dell’opposizione

al precetto esecutivo menzionato e la condanna dell’attrice al versamento di

fr. 10'000.- a titolo di risarcimento del danno;

richieste sulle quali il

Pretore ha statuito con sentenza 28 gennaio 2022, con cui in parziale

accoglimento della petizione ha condannato la convenuta al pagamento

dell’importo complessivo di fr. 4'237.35 lordi, oltre interessi al 5% dal 1°

giugno 2020, e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da

quest’ultima al PE menzionato limitatamente all’importo di fr. 3'632.90 (pari

all’importo netto riconosciuto), mentre ha respinto l’azione riconvenzionale;

appellante la convenuta con

un atto denominato “ricorso”, con cui chiede di “rivalutare la

sentenza” nel senso che “le pretese presentate vengano annullate”,

la procedura stralciata e le spese caricate alla controparte;

ritenuto che il gravame non

è stato notificato all’attrice per la risposta;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

considerato

in fatto e in

diritto:

che con

contratto di lavoro 21 ottobre 2019 AO 1 è stata assunta da AP 1 quale gerente

e cameriera presso il Bar __________, ad __________, con un grado di

occupazione del 100% e per un salario mensile lordo pari a

fr.

3'824.05, comprensivo di tredicesima, equivalente a un salario netto di fr.

3'305.- (doc. B). Il rapporto di lavoro, di durata indeterminata, prevedeva un

periodo di prova di tre mesi, una deduzione forfettaria dallo stipendio

di fr. 300.- mensili per il vitto e sottostava al Contratto

collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione,

di obbligatorietà generale (doc. B);

che a seguito di un

infortunio AO 1 è risultata inabile al lavoro al 100% dal 14 dicembre 2019 al 3

maggio 2020 (doc. D, F, H, I). In tale periodo tra le parti sono sorte delle

divergenze e delle discussioni concernenti le pretese salariali e il versamento

degli assegni per i figli (doc. E, G, J, L, K, M);

che con scritto 20 aprile

2020 la datrice di lavoro ha notificato alla dipendente la disdetta del

contratto di lavoro con effetto al 3 maggio 2020 (doc. N), contestata da

quest’ultima con lettera del 6 maggio successivo (doc. O);

che con petizione 8

febbraio 2021 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc.

C), ha convenuto in giudizio AP 1 dinanzi alla Pretura della Giurisdizione di

Locarno-Campagna per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 6'255.53, oltre

interessi al 5% dal 1° giugno 2020, a titolo di pretese salariali e di fr.

3'500.- a titolo di indennità per disdetta abusiva nonché il rigetto definitivo

dell’opposizione interposta dalla controparte al precetto esecutivo

n. __________ dell’UE di __________ limitatamente all’importo

di

fr.

9'900.-;

che con risposta 2 marzo

2021 AP 1 ha postulato la reiezione della petizione e ha chiesto in via

riconvenzionale la conferma

dell’opposizione al precetto esecutivo menzionato e la condanna dell’attrice al

versamento di fr. 10'000.- a titolo di risarcimento del danno;

che in sede di udienza 28

maggio 2021 l’attrice, in replica, ha ridotto la sua pretesa all’importo

complessivo di fr. 9'519.01 (fr. 6’019.01 per pretese salariali e fr. 3'500.- a

titolo di indennità per disdetta abusiva);

che all’udienza di

dibattimento 15 ottobre 2021 la convenuta non ha fatto atto di comparsa;

che il Pretore, con

sentenza 28 gennaio 2022, ha parzialmente accolto la petizione, condannando la

convenuta al pagamento dell’importo complessivo di fr. 4'237.35 lordi, oltre

interessi al 5% dal 1° giugno 2020, e rigettando in via definitiva

l’opposizione interposta da quest’ultima al PE menzionato limitatamente

all’importo di fr. 3'632.90 (pari all’importo netto riconosciuto), mentre ha

respinto l’azione riconvenzionale;

che in sintesi il primo

giudice, accertata la validità della disdetta per il 3 maggio 2020, ha

riconosciuto all’attrice i seguenti importi: fr. 600.- a titolo di assegni per

Fatti

i figli, la datrice di lavoro non avendo dimostrato di averli versati; fr.

300.- quale rimborso della trattenuta ingiustificata per il vitto del mese di

novembre 2019; fr. 1'980.45 quale differenza tra il salario versato e quello

effettivamente dovuto per i mesi da dicembre 2019 a maggio 2020, e fr. 1'356.90

a titolo di salario per il periodo dal 21 al 31 ottobre 2019;

che egli ha per contro

negato l’indennità per licenziamento abusivo, la contestazione della disdetta

essendo tardiva, e respinto l’azione riconvenzionale, la convenuta non avendo

dimostrato né una violazione contrattuale né l’esistenza di un danno;

che con un atto denominato

“ricorso” 28 febbraio 2022 AP 1 è insorta contro il giudizio impugnato, chiedendo

di “rivalutare la sentenza” nel senso che “le pretese presentate

vengano annullate”, la procedura stralciata e le spese caricate alla

controparte;

che il gravame non è stato

notificato alla controparte per la risposta;

che

l’impugnata

decisione è una decisione finale di prima istanza resa in una controversia

patrimoniale e, come tale, appellabile nel termine di 30 giorni, sempre che il

valore secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga fr.

10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), condizione che nella

fattispecie è adempiuta, posto che se

all'azione principale è contrapposta una domanda riconvenzionale, il valore litigioso ai sensi dell’art. 308 cpv.

2 CPC è determinato dalla più elevata delle due pretese conformemente all’art.

94 cpv. 1 CPC, indipendentemente se il rimedio giuridico riguarda solo una di

esse oppure entrambe (IICCA del 25 marzo 2022, inc. 12.2021.118, consid. 7);

Considerandi

che

l’appello è senz’altro tempestivo, essendo stato interposto entro il termine di

30.

giorni dalla notifica della decisione impugnata;

che con

l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato

accertamento dei fatti (art. 310 CPC); esso deve contenere i motivi di fatto e

di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC);

che l’appellante

deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché

sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore;

che nel caso

concreto l’appellante ha presentato un breve scritto con il quale si è limitata

a chiedere di “rivalutare la sentenza” nel senso che “le

pretese presentate vengano annullate”, la procedura stralciata e le spese

caricate alla controparte;

che tale

modo di procedere è inammissibile non essendo adempiuti i presupposti dell’art.

311.

cpv. 1 CPC: la convenuta infatti non si confronta in alcun modo con le

motivazioni e gli accertamenti del primo giudice spiegando le ragioni di fatto

e di diritto per cui le stesse sarebbero errate e con ciò da riformare, rendendo

l’appello irricevibile per carente motivazione con conseguente conferma della

decisione pretorile;

che in ogni

modo il Pretore in merito alle pretese salariali fatte valere dall’attrice, e

contrariamente a quanto sembra reputare in questa sede l’appellante, ha

spiegato i motivi per cui non ha considerato i conteggi da lei prodotti con lo

scritto 14 ottobre 2021 (doc. 3-9), evidenziando al riguardo che gli stessi

indicavano una deduzione “per assenza” dell’attrice, circostanza

quest’ultima che la datrice di lavoro non era riuscita a dimostrare;

che inoltre

il primo giudice ha giustamente ricordato che incombeva alla convenuta di

dimostrare l’asserita violazione contrattuale e di avere subito un danno mentre

nella fattispecie nessun mezzo di prova è stato prodotto al riguardo;

che anche

Dispositivo

per questi motivi la sentenza impugnata merita conferma;

che la presente procedura concerne una controversia in materia

di diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, di modo

che non vengono addossate spese processuali (art. 114 lett. c CPC);

che non si assegnano ripetibili

alla controparte a cui l’appello non è stato notificato;

che il valore litigioso determinante ai fini di un’eventuale

impugnazione dinanzi al Tribunale federale non raggiunge la soglia di fr. 15'000.-

prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF (v. anche art. 53 LTF);

che, terminando con una non entrata nel merito di un’impugnazione

manifestamente inammissibile, la procedura può

essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1

lett. a cfr. 2 LOG).

Per questi motivi,

decide:

1. L’appello 28

febbraio 2022 di AP 1 è irricevibile.

2. Non si prelevano

spese processuali e non si attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

- ,

- .

Comunicazione alla Pretura

della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore

litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).