12.2022.31
Appello manifestamente irricevibile per carente motivazione
10 agosto 2022Italiano9 min
“ricorso” 28 febbraio 2022 AP 1 è insorta contro il giudizio impugnato, chiedendo
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.31
Lugano
10 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2021.9 della Pretura della Giurisdizione
di Locarno-Campagna - promossa con petizione 8 febbraio 2021 da
AO
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
AP
1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 6'255.53 a titolo di
pretese salariali (somma ridotta con la replica a fr. 6’019.01) e di fr.
3'500.- a titolo di indennità per disdetta abusiva nonché il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dalla controparte al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ per
fr. 9'900.-;
domande avversate dalla
convenuta che con la propria
risposta di causa ha postulato la reiezione della petizione e con contestuale
azione riconvenzionale, cui si è opposta l’attrice, ha chiesto la conferma dell’opposizione
al precetto esecutivo menzionato e la condanna dell’attrice al versamento di
fr. 10'000.- a titolo di risarcimento del danno;
richieste sulle quali il
Pretore ha statuito con sentenza 28 gennaio 2022, con cui in parziale
accoglimento della petizione ha condannato la convenuta al pagamento
dell’importo complessivo di fr. 4'237.35 lordi, oltre interessi al 5% dal 1°
giugno 2020, e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da
quest’ultima al PE menzionato limitatamente all’importo di fr. 3'632.90 (pari
all’importo netto riconosciuto), mentre ha respinto l’azione riconvenzionale;
appellante la convenuta con
un atto denominato “ricorso”, con cui chiede di “rivalutare la
sentenza” nel senso che “le pretese presentate vengano annullate”,
la procedura stralciata e le spese caricate alla controparte;
ritenuto che il gravame non
è stato notificato all’attrice per la risposta;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
considerato
in fatto e in
diritto:
che con
contratto di lavoro 21 ottobre 2019 AO 1 è stata assunta da AP 1 quale gerente
e cameriera presso il Bar __________, ad __________, con un grado di
occupazione del 100% e per un salario mensile lordo pari a
fr.
3'824.05, comprensivo di tredicesima, equivalente a un salario netto di fr.
3'305.- (doc. B). Il rapporto di lavoro, di durata indeterminata, prevedeva un
periodo di prova di tre mesi, una deduzione forfettaria dallo stipendio
di fr. 300.- mensili per il vitto e sottostava al Contratto
collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione,
di obbligatorietà generale (doc. B);
che a seguito di un
infortunio AO 1 è risultata inabile al lavoro al 100% dal 14 dicembre 2019 al 3
maggio 2020 (doc. D, F, H, I). In tale periodo tra le parti sono sorte delle
divergenze e delle discussioni concernenti le pretese salariali e il versamento
degli assegni per i figli (doc. E, G, J, L, K, M);
che con scritto 20 aprile
2020 la datrice di lavoro ha notificato alla dipendente la disdetta del
contratto di lavoro con effetto al 3 maggio 2020 (doc. N), contestata da
quest’ultima con lettera del 6 maggio successivo (doc. O);
che con petizione 8
febbraio 2021 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc.
C), ha convenuto in giudizio AP 1 dinanzi alla Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Campagna per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 6'255.53, oltre
interessi al 5% dal 1° giugno 2020, a titolo di pretese salariali e di fr.
3'500.- a titolo di indennità per disdetta abusiva nonché il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dalla controparte al precetto esecutivo
n. __________ dell’UE di __________ limitatamente all’importo
di
fr.
9'900.-;
che con risposta 2 marzo
2021 AP 1 ha postulato la reiezione della petizione e ha chiesto in via
riconvenzionale la conferma
dell’opposizione al precetto esecutivo menzionato e la condanna dell’attrice al
versamento di fr. 10'000.- a titolo di risarcimento del danno;
che in sede di udienza 28
maggio 2021 l’attrice, in replica, ha ridotto la sua pretesa all’importo
complessivo di fr. 9'519.01 (fr. 6’019.01 per pretese salariali e fr. 3'500.- a
titolo di indennità per disdetta abusiva);
che all’udienza di
dibattimento 15 ottobre 2021 la convenuta non ha fatto atto di comparsa;
che il Pretore, con
sentenza 28 gennaio 2022, ha parzialmente accolto la petizione, condannando la
convenuta al pagamento dell’importo complessivo di fr. 4'237.35 lordi, oltre
interessi al 5% dal 1° giugno 2020, e rigettando in via definitiva
l’opposizione interposta da quest’ultima al PE menzionato limitatamente
all’importo di fr. 3'632.90 (pari all’importo netto riconosciuto), mentre ha
respinto l’azione riconvenzionale;
che in sintesi il primo
giudice, accertata la validità della disdetta per il 3 maggio 2020, ha
riconosciuto all’attrice i seguenti importi: fr. 600.- a titolo di assegni per
Fatti
i figli, la datrice di lavoro non avendo dimostrato di averli versati; fr.
300.- quale rimborso della trattenuta ingiustificata per il vitto del mese di
novembre 2019; fr. 1'980.45 quale differenza tra il salario versato e quello
effettivamente dovuto per i mesi da dicembre 2019 a maggio 2020, e fr. 1'356.90
a titolo di salario per il periodo dal 21 al 31 ottobre 2019;
che egli ha per contro
negato l’indennità per licenziamento abusivo, la contestazione della disdetta
essendo tardiva, e respinto l’azione riconvenzionale, la convenuta non avendo
dimostrato né una violazione contrattuale né l’esistenza di un danno;
che con un atto denominato
“ricorso” 28 febbraio 2022 AP 1 è insorta contro il giudizio impugnato, chiedendo
di “rivalutare la sentenza” nel senso che “le pretese presentate
vengano annullate”, la procedura stralciata e le spese caricate alla
controparte;
che il gravame non è stato
notificato alla controparte per la risposta;
che
l’impugnata
decisione è una decisione finale di prima istanza resa in una controversia
patrimoniale e, come tale, appellabile nel termine di 30 giorni, sempre che il
valore secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga fr.
10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), condizione che nella
fattispecie è adempiuta, posto che se
all'azione principale è contrapposta una domanda riconvenzionale, il valore litigioso ai sensi dell’art. 308 cpv.
2 CPC è determinato dalla più elevata delle due pretese conformemente all’art.
94 cpv. 1 CPC, indipendentemente se il rimedio giuridico riguarda solo una di
esse oppure entrambe (IICCA del 25 marzo 2022, inc. 12.2021.118, consid. 7);
Considerandi
che
l’appello è senz’altro tempestivo, essendo stato interposto entro il termine di
30.
giorni dalla notifica della decisione impugnata;
che con
l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato
accertamento dei fatti (art. 310 CPC); esso deve contenere i motivi di fatto e
di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC);
che l’appellante
deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché
sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore;
che nel caso
concreto l’appellante ha presentato un breve scritto con il quale si è limitata
a chiedere di “rivalutare la sentenza” nel senso che “le
pretese presentate vengano annullate”, la procedura stralciata e le spese
caricate alla controparte;
che tale
modo di procedere è inammissibile non essendo adempiuti i presupposti dell’art.
311.
cpv. 1 CPC: la convenuta infatti non si confronta in alcun modo con le
motivazioni e gli accertamenti del primo giudice spiegando le ragioni di fatto
e di diritto per cui le stesse sarebbero errate e con ciò da riformare, rendendo
l’appello irricevibile per carente motivazione con conseguente conferma della
decisione pretorile;
che in ogni
modo il Pretore in merito alle pretese salariali fatte valere dall’attrice, e
contrariamente a quanto sembra reputare in questa sede l’appellante, ha
spiegato i motivi per cui non ha considerato i conteggi da lei prodotti con lo
scritto 14 ottobre 2021 (doc. 3-9), evidenziando al riguardo che gli stessi
indicavano una deduzione “per assenza” dell’attrice, circostanza
quest’ultima che la datrice di lavoro non era riuscita a dimostrare;
che inoltre
il primo giudice ha giustamente ricordato che incombeva alla convenuta di
dimostrare l’asserita violazione contrattuale e di avere subito un danno mentre
nella fattispecie nessun mezzo di prova è stato prodotto al riguardo;
che anche
Dispositivo
per questi motivi la sentenza impugnata merita conferma;
che la presente procedura concerne una controversia in materia
di diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, di modo
che non vengono addossate spese processuali (art. 114 lett. c CPC);
che non si assegnano ripetibili
alla controparte a cui l’appello non è stato notificato;
che il valore litigioso determinante ai fini di un’eventuale
impugnazione dinanzi al Tribunale federale non raggiunge la soglia di fr. 15'000.-
prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF (v. anche art. 53 LTF);
che, terminando con una non entrata nel merito di un’impugnazione
manifestamente inammissibile, la procedura può
essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1
lett. a cfr. 2 LOG).
Per questi motivi,
decide:
1. L’appello 28
febbraio 2022 di AP 1 è irricevibile.
2. Non si prelevano
spese processuali e non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
- ,
- .
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore
litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).