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Decisione

12.2022.33

Locazione, indennità per occupazione abusiva e rimborso delle spese legate allo sfratto

15 giugno 2022Italiano8 min

ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con petizione 2 dicembre 2021 AO 1e AO

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.33

Lugano

15 giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2021.22 della Pretura della giurisdizione

di Mendrisio-Nord - promossa con petizione 2 dicembre 2021 da

AO 1 )

AO 2 )

entrambi patrocinati dall’

PA 1

contro

AP

1 ), ora d’ignota dimora

AP 2 ), ora

d’ignota dimora

con cui gli attori, quali creditori

solidali, hanno chiesto di condannare i convenuti, quali

debitori solidali, a versare loro vari

importi per complessivi fr. 38'338.85

oltre interessi a

titolo di indennità per occupazione

abusiva e spese diverse e fr. 904.70 mensili oltre

interessi a partire dal mese di gennaio

2022 per spese di deposito, nonché il rigetto

in via definitiva dell’opposizione

interposta da AP 2 avverso il PE n. __________19

dell’UE di Mendrisio e da AP 1 avverso il

PE n. __________20 dell’UE di

Mendrisio;

pretese che i convenuti hanno omesso di contestare

e che il Pretore aggiunto ha

parzialmente accolto con decisione 10

febbraio 2022, con cui ha confermato

integralmente la domanda condannatoria e

respinto per contro le domande di rigetto

definitivo dell’opposizione;

appellanti i convenuti con scritto 11 marzo 2022, con cui si sono opposti al

giudizio

summenzionato;

tenuto conto che il gravame non è stato

notificato agli attori per una risposta;

letti ed esaminati gli atti e i

documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

A seguito di

una disdetta per mora nel pagamento delle pigioni, i locatori AO 1 e AO 2 hanno

chiesto e ottenuto l’espulsione di AP 1 e AP 2 dall’abitazione monofamiliare di

__________ (Via __________) che questi conducevano in locazione (doc. B). Le

relative decisioni, entrambe prolate dal Pretore aggiunto della giurisdizione

di Mendrisio-Nord e datate 17 dicembre 2020 (inc. SO.2020.780/811), sono

passate in giudicato (doc. C e D).

B.

Con separati

precetti esecutivi (in via di realizzazione del pegno manuale) n. __________19

e __________20 dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, datati 9 settembre 2021

e notificati in via edittale, AO 1e AO 2 hanno escusso AP 2 e AP 1 per il

pagamento di complessivi fr. 34'855.60 oltre interessi (doc. G e H). Entrambi

gli escussi hanno interposto opposizione.

C.

Previo

ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con petizione 2 dicembre 2021 AO 1e AO

2 hanno convenuto AP 1ed AP 2 innanzi alla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord, postulando la loro condanna al pagamento di complessivi fr.

38'338.85 oltre interessi (a titolo di indennità per occupazione abusiva, spese

legali e spese per la procedura di espulsione, per l’esecuzione dello sfratto,

per la sostituzione del cilindro, per l’intervento del perito comunale nonché

per lo spostamento e il deposito dei mobili), fr. 904.70 mensili oltre interessi

a partire da gennaio 2022 quali spese correnti di deposito nonché il rigetto

definitivo dell’opposizione interposta dai convenuti ai summenzionati precetti

esecutivi.

D.

Malgrado

l’assegnazione (in via edittale) di un primo termine di 30 giorni e di un

secondo termine suppletorio di 10 giorni per presentare una risposta alla

petizione avversa, i convenuti sono rimasti silenti.

E.

Con decisione

10 febbraio 2022 il Pretore aggiunto ha accolto le pretese pecuniarie degli

attori, respingendo per contro le domande di rigetto definitivo

dell’opposizione, ponendo le spese processuali, di complessivi fr. 3'000.-, a

carico degli attori per 1/4 e dei convenuti per 3/4 e condannando i secondi a

versare ai primi, in via solidale, fr. 3'000.- per ripetibili.

F.

Con “appello”

11 marzo 2022 i convenuti si sono aggravati contro tale giudizio, chiedendo una

sua riconsiderazione sulla base degli atti di prima sede e di ulteriori

documenti prodotti con l’impugnativa, ove è altresì indicato un numero di

telefono e un indirizzo e-mail (__________.ch), mentre sulla busta di trasmissione

figura il loro vecchio recapito (__________).

G.

Malgrado i

vari solleciti telefonici, per posta elettronica (e-mail del 22 marzo 2022) e

per scritto raccomandato (cfr. comunicazione 6 aprile 2022, inviata al recapito

di __________) di questa Camera, gli appellanti hanno omesso di indicare il

loro attuale Comune di domicilio e un recapito postale valido per la notifica

della corrispondenza.

H.

L’impugnativa

non è stata notificata agli attori per una risposta.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie, tale valore supera la soglia testé

menzionata.

2.

Giusta l’art. 311 cpv. 1 CPC l’appello

deve essere proposto all’autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione impugnata. In concreto, la decisione del 10 febbraio

2022.

è stata notificata agli appellanti in via edittale (art. 141 CPC), con la

pubblicazione sul Foglio ufficiale (FUCT), il 17 febbraio 2022. L’appello 11

marzo 2022 è pertanto senz’altro tempestivo.

3.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e

una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite

e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime.

Un appello motivato deve altresì contenere delle richieste di giudizio (domande

o conclusioni); difatti, da esso deve risultare non solo che la decisione di

primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura ne sia

chiesta la riforma (STF 4A_297/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 4.3; DTF 137

III 617 consid. 4.2.2; IICCA del 29 marzo 2021, inc. 12.2020.145, consid. 9).

4.

In analogia con quanto

previsto dall’art. 221 cpv. 1 CPC, l’appello deve segnatamente contenere la

designazione delle parti (DTF 138 III 213 consid. 2.3). Per le persone fisiche

ciò comprende anche l’indicazione dell’indirizzo (STF 4A_242/2016 del 5 ottobre 2016 consid. 3.4 e 4A_364/2013

del 5 marzo 2014 consid. 16.1), che è inoltre indispensabile onde effettuare le

necessarie notifiche, fra cui la richiesta di anticipo (art. 101 CPC).

5.

Nel caso concreto si prescinde

da un nuovo sollecito, in via edittale, volto a ottenere l’indicazione di un

valido recapito, giacché il gravame è di primo acchito irricevibile per assenza

di motivazione. Esso difatti non contiene alcun confronto con il giudizio di

primo grado e in particolare con le conseguenze della preclusione (art. 223

CPC) e si limita in termini generici a invitare questa Camera a “riprendere

in considerazione il malloppo di più di 50 pagine…consegnato il 16 dicembre

2020.

al Pretore aggiunto” e a tener conto della “denuncia inoltrata il

31.

gennaio 2021…al Ministero pubblico” nonché di ulteriori scritti prodotti

in questa sede; ciò peraltro senza indicare perché detti documenti sarebbero

ammissibili (art. 229 e 317 CPC), quali elementi ivi contenuti potrebbero

influenzare l’esito della procedura e per quale motivo, come pure senza

formulare alcuna richiesta di giudizio.

6.

Ne discende che l’impugnativa

dev’essere dichiarata irricevibile. Nel presente caso, per i motivi sopra

esposti, ricorrono le condizioni per una notificazione per via edittale di

questo giudizio agli appellanti. Viste le circostanze particolari della

fattispecie, si prescinde dal prelievo di spese processuali. Non si assegnano

ripetibili alla parte appellata, che non ha dovuto presentare una risposta.

Il valore litigioso ammonta a fr. 38'338.85.

7.

Terminando la controversia con

un giudizio di inammissibilità e non ponendo la medesima questioni di principio

o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa

Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 e

lett. b n. 3 LOG).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. L’appello

11 marzo 2022 di AP 1 e AP 2 è irricevibile.

2. Non

si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

4. Notificazione

in via edittale:

- d’ignota dimora

- d’ignota dimora

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).