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Decisione

12.2022.34

Appalto - mercede - legittimazione passiva

13 settembre 2022Italiano19 min

fatto che i tre erano dipendenti dell’attrice mentre il secondo era pure il fratello

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.34

Lugano

13 settembre 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.17 della Pretura della giurisdizione

di Mendrisio nord - promossa con petizione 5 aprile 2019 da

AO

1

rappr. da PA 2

contro

AP

1

rappr. da PA 1

con cui l’attrice ha

chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 37'616.- oltre

interessi al 5% dal 1° ottobre 2018;

domanda avversata dalla

controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore

con decisione 9 febbraio 2022 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta

al pagamento di fr. 36'962.- oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 2018;

appellante la convenuta,

con appello 14 marzo 2022, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio

nel senso di essere condannata al pagamento di soli fr. 6’616.-, protestando

spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attrice, con

risposta 22 aprile 2022, ha postulato la reiezione del gravame, pure con

protesta di spese e ripetibili;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Nel corso del 2018, nell’ambito di una promozione

immobiliare consistente nell’edificazione di due case unifamiliari, l’una sul

fondo n. __________3 e l’altra sul fondo n. __________7 RFD __________, D__________

__________, quale impresa generale, ha appaltato una parte delle opere a AP 1,

la quale a sua volta ha subappaltato parte dei lavori da gessatore, per una mercede

preventivata in

fr. 20'000.- per ogni casa (doc. D), a AO 1.

La

presente vertenza trae origine dal rifiuto

di AP 1 di

corrispondere a AO 1, la quale sosteneva che a seguito della pattuizione di

opere supplementari la mercede preventivata era stata aumentata a fr. 32'500.-

per la casa sul fondo n. __________3 (doc. F) e a fr. 38'926.- per la casa sul

fondo n. __________7 (doc. F e G), altri importi oltre ai fr. 34’462.- (fr. 26'462.-

per quanto svolto sul fondo n. __________3 [doc.

H p. 2 e I p. 2] e fr. 8'000.- per quanto

svolto sul fondo n. __________7 [doc. L

p. 2]) versati sino ad oggi.

2. Con

petizione 5 aprile 2019 AO 1, al beneficio dell’autorizzazione ad agire, ha

convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di

Mendrisio nord, per ottenerne la condanna al

pagamento di fr. 37'616.- oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2018. Essa, rilevando

di aver portato a termine le opere oggetto del preventivo “iniziale”

successivamente aumentato, ha preteso di poter fatturare alla controparte fr.

32'462.- (doc. H p. 1 e I p. 1) per quanto svolto sul fondo n. __________3, con dunque un

saldo a suo favore di fr. 6’000.-, e fr. 39’616.- (doc. L p. 1 e M) per

quanto svolto sul fondo n. __________7, con dunque un saldo a suo favore di ulteriori

fr. 31'616.-.

La

convenuta si è opposta alla petizione per tre ordini di motivi, ossia per il fatto che le opere supplementari rivendicate in

causa non erano state commissionate da lei ma in parte da D__________ __________

e in parte dai futuri acquirenti delle case, per il fatto che il prezzo preventivato con il doc.

D era stato interamente soluto, tranne per l’importo

di fr. 6’616.-, e per il fatto che le opere realizzate dall’attrice erano risultate

difettose ciò che appunto giustificava la trattenuta di quell’importo.

3. Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi

delle parti, il

Pretore, con decisione 9 febbraio 2022, per quanto qui interessa, ha parzialmente accolto la petizione (dispositivo n.

1) e ha di conseguenza condannato la convenuta al pagamento di fr. 36'962.-

oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 2018 (dispositivo n. 1.1), ponendo la

tassa di giustizia di fr. 1’900.- e le spese di

fr. 980.- per il 2% a carico dell’attrice e per il 98% a carico della convenuta, obbligata altresì a rifondere alla controparte

fr. 3’400.- a titolo di ripetibili parziali (dispositivo n. 1.2).

Dopo

aver accertato che tutte le opere preventivate “inizialmente” e successivamente

erano state eseguite e non erano difettose, che le stesse erano state

commissionate dalla convenuta tramite il suo rappresentante o organo di fatto G__________

__________ e che l’entità delle somme indicate dall’attrice era corretta, egli

ha concluso che a quest’ultima spettavano ancora fr. 6’000.- (fr. 32'462.- [doc. H

p. 1 e I p. 1] ./. fr. 26'462.- [doc. H p. 2 e I p. 2]) per quanto svolto sul fondo n. __________3 e fr. 30'962.- (fr.

32'500.- [doc. F] + fr. 6'426.- [doc.

G]./. fr. 8'000.- [doc. L p. 2]) per

quanto svolto sul fondo n. __________7.

4. Con il tempestivo appello 14 marzo 2022 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con la tempestiva risposta 22 aprile 2022, la convenuta ha chiesto la riforma dei dispositivi pretorili n. 1.1 e 1.2 nel

senso di essere condannata al pagamento di soli

fr. 6’616.-, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

Essa, censurando gli accertamenti

pretorili secondo cui tutte

le opere preventivate “inizialmente” e successivamente erano state eseguite,

secondo cui le stesse erano state commissionate da lei, segnatamente tramite G__________

__________, e secondo cui l’entità degli importi indicati dall’attrice era

corretta, ha escluso di essere tenuta a

pagare le somme poste a suo carico nella decisione di primo grado, ammettendo in

ogni caso di essere debitrice

dei fr. 6’000.- da lei non pagati nell’ambito

della fattura 23 maggio 2018 (doc. I), di fatto corrispondente all’intero saldo

rivendicato dalla controparte per le opere svolte sul fondo n. __________3, e dei

fr. 616.- da lei non pagati nell’ambito della fattura 1° giugno 2018 (doc. L) relativa

ai lavori svolti sul fondo n. __________7, che in definitiva sono rimasti litigiosi

in ragione di fr. 30'346.-.

5. Il Pretore ha

innanzitutto accertato che tutte le opere oggetto del

preventivo “iniziale” e di quelli successivi erano state effettivamente eseguite.

La convenuta non aveva in effetti contestato né l’esecuzione delle opere

indicate nel preventivo “iniziale” di fr. 20'000.- per ogni casa (doc. D), né

l’esecuzione delle opere indicate in tutti i preventivi successivi (doc. E, G, N

e O, da cui risultavano ulteriori opere di fr. 14'237.94 per la casa sul fondo n.

__________3 e di fr. 20'699.94 per la casa sul fondo n. __________7) che, a

detta dell’attrice, avrebbero poi indotto le parti ad aumentare la somma

preventivata a fr. 32'500.- per la casa sul fondo n. __________3 (doc. F) e a

fr. 38'926.- per la casa sul fondo n. __________7 (doc. F e G). Oltretutto l’esecuzione

di tutte quelle opere era stata attestata dai testi M__________ __________ (p.

2 seg.), Mi__________ __________ (p. 4) e L__________ __________ (p. 6).

5.1. In questa sede la

convenuta ha obiettato che l’esecuzione di eventuali opere supplementari, da

lei ampiamente contestata, non poteva essere considerata provata mediante le sole

testimonianze di M__________ __________, Mi__________ __________ e L__________ __________,

tutte inattendibili per varie ragioni, ed era stata in ogni caso smentita da molteplici

testimonianze ignorate dal giudice di prime cure, e meglio quelle di G__________

__________ (p. 2), A__________ __________ (p. 7), Lu__________ __________ (p.

4) e Lui__________ __________ (p. 2).

5.2. La censura dev’essere

disattesa già per il fatto che la convenuta, in violazione del suo obbligo di

motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha assolutamente spiegato in quali punti

della risposta e della duplica, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di

prime cure, aveva provveduto a contestare l’esecuzione delle opere indicate nel

preventivo “iniziale” di fr. 20'000.- per ogni casa (doc. D) e l’esecuzione

delle opere indicate in tutti i preventivi successivi (doc. E, G, N e O).

Si aggiunga, a titolo

abbondanziale, che effettivamente una contestazione del genere non rientrava

nei tre ordini di motivi per i quali essa negli

allegati preliminari si era opposta alla petizione (cfr. supra consid.

2), dal fatto che nella risposta di causa essa, riferendosi alle opere

indicate nel preventivo “iniziale”, possa aver sostenuto di non “contestare

… l’esecuzione da parte dell’attrice delle opere previste” (p. 3), non potendosi

per altro dedurre una chiara e inequivocabile contestazione dell’esecuzione

delle opere indicate nei preventivi successivi.

6. Il Pretore ha in

seguito accertato che tutte le opere preventivate “inizialmente”

e successivamente, eseguite dall’attrice, erano state commissionate dalla

convenuta. I testi M__________ __________ (p. 2 seg.), Mi__________ __________

(p. 4) e L__________ __________ (p. 6) avevano in effetti dichiarato che

l’esecuzione di quelle opere era stata a suo tempo richiesta da G__________ __________, che era autorizzato come rappresentante

o organo di fatto a vincolare la convenuta (teste R__________ __________ p. 4),

tanto da aver persino sottoscritto per quella società un importante accordo con

D__________ __________ (doc. S; teste G__________ __________). Altri due

elementi deponevano del resto a favore della legittimazione passiva della convenuta:

il fatto che essa avesse ammesso in causa di essere tuttora debitrice di fr.

6'000.- - riservata beninteso la questione della difettosità delle opere

eseguite - dei fr. 26’000.- a lei fatturati in

relazione alla fattura 23 maggio 2018 (doc. I), ossia di essere tenuta a pagare

il saldo rivendicato dalla controparte per le opere svolte sul fondo n. __________3;

e il fatto che essa nello scritto 29 maggio 2019 alla Pretura (doc. R) avesse

comunicato di aver incoato una procedura esecutiva nei confronti di D__________

__________ per l’importo di fr. 64'500.- e soprattutto avesse aggiunto che “parte

delle pretese vantate dall’attrice” nei suoi confronti “corrispondono a

quelle che la convenuta vanta nei confronti della spett. D__________ __________,

cosicché in caso di esito positivo della procedura di rigetto provvisorio

dell’opposizione di cui sopra la convenuta sarà in grado di soddisfare le

pretese dell’attrice”.

6.1. In questa sede la

convenuta ha ribadito che le opere supplementari asseritamente eseguite

dall’attrice non erano state commissionate da lei. Le sole testimonianze di M__________

__________, Mi__________ __________ e L__________ __________, a suo dire

inattendibili per le ragioni di cui si dirà più avanti, non costituivano in

effetti una prova sufficiente in tal senso, specie a fronte delle molteplici testimonianze

agli atti di tenore opposto ignorate dal giudice di prime cure, e meglio quelle

di G__________ __________ (p. 2), A__________ __________ (p. 7), Lu__________ __________

(p. 4) e Lui__________ __________ (p. 2), e in ogni caso nemmeno risultava che G__________ __________, incaricato di controllare

l’andamento dei lavori nel cantiere (teste G__________ __________ p. 2) e non

iscritto a RC quale organo, fosse un suo valido rappresentante. I due ulteriori elementi che per il Pretore avrebbero

dovuto deporre a favore della sua legittimazione passiva erano a loro volta

privi di rilevanza, la prima non riguardando comunque i lavori svolti

sul fondo n. __________7, gli unici ancora

litigiosi, e la seconda concernendo solo una “parte”,

non meglio precisata, “delle pretese vantate dall’attrice” e non certo

tutte quante.

6.2. La censura non può

trovare accoglimento.

6.2.1. La convenuta ha invero

ragione laddove ha evidenziato che i due ulteriori

elementi evocati nella decisione pretorile a favore della sua legittimazione

passiva non erano decisivi sul tema, e ciò per le pertinenti ragioni da lei esposte,

a cui si può rinviare.

6.2.2. Essa

non può tuttavia essere seguita laddove ha rimproverato al giudice di prime

cure di aver ritenuto comunque dimostrato che l’esecuzione di tutte le opere preventivate “inizialmente” e

successivamente era stata a suo tempo richiesta da G__________ __________, persona autorizzata a vincolarla.

Che

innanzitutto G__________ __________ potesse validamente vincolare la convenuta

dev’essere considerato assodato già per il fatto che quest’ultima, in

violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è

confrontata criticamente con le considerazioni di fatto e di diritto, indicate puntualmente

nella decisione, che avevano indotto il primo giudice a decidere in tal senso.

Si aggiunga che le due circostanze addotte sul tema dalla convenuta, per altro

per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo nell’appello,

nemmeno erano idonee a smentire la conclusione pretorile, confermata oltretutto

anche dalle testimonianze di V__________ __________ (p. 2), direttore di D__________

__________, e di Gi__________ __________ (p. 2), figlio di G__________ __________

nonché direttore della convenuta (doc. B bis).

Che poi l’istruttoria

avesse dimostrato che G__________ __________, a nome

e per conto della convenuta, avesse richiesto all’attrice l’esecuzione

di tutte le opere preventivate “inizialmente” e

successivamente, è una conclusione tutt’altro che arbitraria.

Fatti

I testi M__________ __________

(p. 2 seg.), Mi__________ __________ (p. 4) e L__________ __________ (p. 6) lo

hanno in effetti attestato in modo inequivocabile e la convenuta è malvenuta a

mettere in dubbio la loro attendibilità per varie ragioni, segnatamente per il

fatto che i tre erano dipendenti dell’attrice mentre il secondo era pure il fratello

di un socio della stessa, per il fatto che i primi due avevano “stranamente”

ricordato la circostanza pur non avendo nessuna idea dell’esistenza o meno di

bollettini di lavoro, pur non avendo mai visto il preventivo “iniziale” e pur ignorando

gli intendimenti delle parti in merito all’entità e al piano di realizzazione

dei lavori, e per il fatto che il primo non era stato in grado di distinguere

tra le opere originariamente pattuite e quelle supplementari: la prima

obiezione, ossia la presunta vicinanza di uno o più testimoni a una parte, non

è in effetti atta, in assenza di incoerenze o contraddizioni nel loro

resoconto, come si vedrà qui non provate, a renderli non credibili (TF

4P.137/2000 del 5 gennaio 2001 consid. 3a, 4P.71/2004 del 26 agosto 2004

consid. 3.3, 4P.243/2004 del 15 marzo 2005 consid. 4.3.3; II CCA 21 settembre

2021 inc. n. 12.2020.122, 8 marzo 2022 inc. n. 12.2021.105); le altre due

obiezioni, per altro evocate per la prima volta e con

ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo nell’appello, sono invece, la

prima, non determinante, rispettivamente, la seconda, non determinante e non provata.

La convenuta ha ribadito

che agli atti vi erano però non meno di quattro testimonianze di tenore

opposto, quella di G__________ __________ (p. 2), A__________ __________ (p.

7), Lu__________ __________ (p. 3, come pure p. 4 dell’inc. OR.2019.16 rich.) e

Lui__________ __________ (p. 1, come pure p. 2 dell’inc. OR.2019.16 rich.). Ora,

le ultime tre testimonianze sono d’acchito irrilevanti sul tema della

legittimazione passiva della convenuta, visto che nelle stesse il primo, l’amministratore

di D__________ __________ (cfr. sua deposizione p. 7), e gli altri due, i

futuri acquirenti della casa sul fondo n. __________7 (cfr. doc. A), si erano

limitati a dichiarare che essi non avevano commissionato alcun’opera

supplementare all’attrice. La sola e unica testimonianza di una certa rilevanza

sul tema risulta in definitiva essere quella di G__________ __________, il

quale ha effettivamente dichiarato di non aver mai dato ordini per l’esecuzione

di opere supplementari (p. 2). Quella testimonianza, di cui per altro la convenuta si è prevalsa per la prima volta e

con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo nell’appello, non è

però sufficiente a confutare le tre concordi deposizioni in senso contrario rese

dai testi M__________ __________, Mi__________ __________ e L__________ __________,

che oltretutto hanno un interesse nella lite di gran lunga minore a quello di G__________

__________: nonostante quest’ultimo abbia certo dichiarato di non essere l’azionista

della convenuta e di nemmeno sapere chi fosse il titolare delle azioni (p. 1), ciò

che era stato confermato anche da Gi__________ __________ (p. 2), l’amministratore

unico della stessa R__________ __________ (cfr. doc. B bis) lo ha in effetti considerato

essere la persona di riferimento e presumibilmente l’azionista della società, aggiungendo

come nel 2015, prima ancora che G__________ __________ per sua ammissione (p.

1) fosse stato assunto alle dipendenze della società, il mandato d’amministratore

gli era stato conferito proprio da lui (teste R__________ __________ p. 2); il fatto che nel 2015 la società avesse poi deciso di

assumere il figlio allora ventiquattrenne di G__________ __________, Gi__________

__________, attribuendogli il ruolo di direttore con firma individuale (FUSC __________ del __________, pubbl. nr. __________), e il fatto che G__________ __________ possa aver sottoscritto

per la società un importante accordo con D__________ __________ (doc. S; teste

G__________ __________), dimostrano a loro volta come costui, laddove non fosse

stato la persona di riferimento o l’azionista della società, rivestiva comunque una posizione di rilievo all’interno

della stessa, in ogni caso più importante di quello di mero direttore tecnico

dei cantieri, da lui pretesa (p. 1).

7. Il Pretore ha quindi

accertato la correttezza dell’ammontare delle somme

indicate dall’attrice. I due ulteriori elementi

da lui già menzionati a favore della legittimazione passiva della convenuta,

ovvero l’ammissione da parte della convenuta di essere tuttora debitrice di fr.

6'000.- dei fr. 26’000.- a lei fatturati in relazione alla fattura 23

maggio 2018 (doc. I) e il fatto che essa nello scritto 29 maggio 2019 (doc. R)

avesse dichiarato che “in caso di esito positivo della procedura di rigetto provvisorio

dell’opposizione di cui sopra la convenuta sarà in grado di soddisfare le

pretese dell’attrice”, permettevano innanzitutto di ritenere comprovato

Considerandi

pure l’ammontare della retribuzione richiesta dall’attrice per quanto

riguardava l’importo di fr. 32'500.- per ogni casa: infatti, posto che la

convenuta non aveva contestato l’esecuzione delle opere da parte dell’attrice,

posto che dai preventivi si evinceva che le opere eseguite presso le due case

erano uguali (cfr. doc. N e O), circostanza per altro non contestata, posto che

l’istruttoria aveva permesso di dimostrare che le opere erano state eseguite su

richiesta della convenuta e posto che l’accordo di una mercede di fr. 32'500.-

per le opere eseguite nella casa sul fondo n. __________3 risultava pure

assodato, era evidente che anche in relazione alle opere per la casa sul fondo

n. __________7 doveva essere riconosciuto il diritto alla medesima mercede. Per

quanto riguardava le ulteriori opere eseguite solo presso la casa sul fondo n. __________7,

oggetto del preventivo di fr. 6'462.- (doc. G), poste le medesime premesse,

occorreva altresì evidenziare, per quanto concerneva il quantum, che la

convenuta non ne aveva contestato la congruità, che a sua volta doveva pertanto

essere riconosciuta.

7.1

In questa sede la

convenuta ha sostenuto che l’ammontare delle pretese dell’attrice, da lei

ampiamente contestato nella sede preprocessuale (cfr. doc. 3 e 6) e nella

risposta di causa (p. 3 seg.), non era stato minimamente provato, essendo per

altro chiaro - come già accennato - che i due

ulteriori elementi che per il Pretore avrebbero dovuto comprovarlo erano irrilevanti.

Dal

canto suo, l’attrice ha invece evidenziato che negli allegati

preliminari la controparte non aveva sollevato

nessuna contestazione sull’entità delle sue pretese.

7.2

Il giudizio con cui il

giudice di prime cure ha accertato la correttezza

dell’ammontare delle pretese attoree, da lui poi ammesse per fr. 36'962.-, può

essere confermato già per il fatto che la convenuta negli allegati

preliminari non aveva contestato l’entità di quelle pretese - poco importando

invece se la contestazione possa essere stata formulata nella fase

preprocessuale, ciò che per altro dai doc. 3 e 6 menzionati nel gravame non

risulta - una tale contestazione non rientrando nemmeno nei tre ordini di motivi per i quali essa in quegli allegati si

era opposta alla petizione (cfr. supra consid. 2). Dal fatto che

la convenuta nella risposta possa aver sostenuto che “come si è giunti

all’esorbitante importo di fr. 32'500.- non è dato a sapere” (p. 3) aggiungendo

di aver “commissionato lavori per fr. 20'000.-, come da preventivo di cui al

doc. C, non un franco di più, all’attrice l’onere di provare come dall’importo

iniziale si è giunti ad un importo quasi doppio” (p. 3 seg.) non si può in

effetti dedurre l’esistenza di una chiara e inequivocabile contestazione

dell’ammontare delle pretese dell’attrice, non evincibile nemmeno da altri passaggi

della risposta o della duplica.

8.

“A titolo

puramente abbondanziale” e “nella denegata ed avversata ipotesi in cui

codesto tribunale dovesse comunque ritenere l’appellante debitrice nei

confronti dell’appellata” (appello p. 13), la convenuta ha sostenuto che dalle

pretese della controparte doveva in ogni caso essere decurtato un importo di

fr. 14'000.-, visto e considerato che le parti si erano a suo tempo accordate

nel senso che D__________ __________ avrebbe versato all’attrice tale somma

(teste V__________ __________ p. 2).

Il rilievo dev’essere

disatteso. L’esistenza di un tale accordo (poi pacificamente non rispettato da

D__________ __________, cfr. teste V__________ __________ p. 2), il cui effetto

novatorio, non presunto (art. 116 cpv. 1 CO), nemmeno è stato preteso e

dimostrato, è in effetti stata allegata per la prima volta, e con ciò

irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC), solo con l’appello e non può pertanto

essere considerata per il giudizio, la giurisprudenza avendo già avuto modo di

stabilire che i fatti venuti alla luce nel corso dell’istruttoria non divengono

automaticamente parte della realtà processuale di cui il giudice deve tener

conto, se in precedenza non erano stati validamente allegati dalle parti (TF

4A_309/2013 del 16 dicembre 2013 consid. 3.2, 4A_270/2016 del 7 ottobre 2016

consid. 3, 4A_558/2020 del 18 maggio 2021 consid. 6).

9.

Chiedendo di

riformare il giudizio pretorile nel senso di accogliere la petizione per il

solo importo in capitale da lei indicato (di fr. 6’616.-), la convenuta ha infine

pure chiesto, implicitamente, che, diversamente da quanto deciso dal Pretore, sulle

somme eventualmente poste a suo carico non fossero dovuti gli interessi moratori

del 5% dal 5 dicembre 2018.

Nella sua impugnativa la domanda non è stata tuttavia

motivata, sicché il gravame, su questo punto, dev’essere dichiarato

irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC; II CCA 8 maggio 2019 inc. n. 12.2017.159, 14

giugno 2019 inc. n. 12.2017.160, 26 luglio 2019 inc. n. 12.2017.178, 25 agosto

2020.

inc. n. 12.2019.127/133).

10.

Ne discende che l’appello della convenuta dev’essere respinto nella

misura in cui è ricevibile.

Le

spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del

valore qui ancora litigioso di fr. 30'346.-, seguono la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

I. L’appello 14 marzo 2022

di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II. Le spese processuali di fr. 2’500.- sono a carico

dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2’000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio nord

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).