12.2022.34
Appalto - mercede - legittimazione passiva
13 settembre 2022Italiano19 min
fatto che i tre erano dipendenti dell’attrice mentre il secondo era pure il fratello
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.34
Lugano
13 settembre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.17 della Pretura della giurisdizione
di Mendrisio nord - promossa con petizione 5 aprile 2019 da
AO
1
rappr. da PA 2
contro
AP
1
rappr. da PA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 37'616.- oltre
interessi al 5% dal 1° ottobre 2018;
domanda avversata dalla
controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore
con decisione 9 febbraio 2022 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta
al pagamento di fr. 36'962.- oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 2018;
appellante la convenuta,
con appello 14 marzo 2022, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di essere condannata al pagamento di soli fr. 6’616.-, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice, con
risposta 22 aprile 2022, ha postulato la reiezione del gravame, pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nel corso del 2018, nell’ambito di una promozione
immobiliare consistente nell’edificazione di due case unifamiliari, l’una sul
fondo n. __________3 e l’altra sul fondo n. __________7 RFD __________, D__________
__________, quale impresa generale, ha appaltato una parte delle opere a AP 1,
la quale a sua volta ha subappaltato parte dei lavori da gessatore, per una mercede
preventivata in
fr. 20'000.- per ogni casa (doc. D), a AO 1.
La
presente vertenza trae origine dal rifiuto
di AP 1 di
corrispondere a AO 1, la quale sosteneva che a seguito della pattuizione di
opere supplementari la mercede preventivata era stata aumentata a fr. 32'500.-
per la casa sul fondo n. __________3 (doc. F) e a fr. 38'926.- per la casa sul
fondo n. __________7 (doc. F e G), altri importi oltre ai fr. 34’462.- (fr. 26'462.-
per quanto svolto sul fondo n. __________3 [doc.
H p. 2 e I p. 2] e fr. 8'000.- per quanto
svolto sul fondo n. __________7 [doc. L
p. 2]) versati sino ad oggi.
2. Con
petizione 5 aprile 2019 AO 1, al beneficio dell’autorizzazione ad agire, ha
convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio nord, per ottenerne la condanna al
pagamento di fr. 37'616.- oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2018. Essa, rilevando
di aver portato a termine le opere oggetto del preventivo “iniziale”
successivamente aumentato, ha preteso di poter fatturare alla controparte fr.
32'462.- (doc. H p. 1 e I p. 1) per quanto svolto sul fondo n. __________3, con dunque un
saldo a suo favore di fr. 6’000.-, e fr. 39’616.- (doc. L p. 1 e M) per
quanto svolto sul fondo n. __________7, con dunque un saldo a suo favore di ulteriori
fr. 31'616.-.
La
convenuta si è opposta alla petizione per tre ordini di motivi, ossia per il fatto che le opere supplementari rivendicate in
causa non erano state commissionate da lei ma in parte da D__________ __________
e in parte dai futuri acquirenti delle case, per il fatto che il prezzo preventivato con il doc.
D era stato interamente soluto, tranne per l’importo
di fr. 6’616.-, e per il fatto che le opere realizzate dall’attrice erano risultate
difettose ciò che appunto giustificava la trattenuta di quell’importo.
3. Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi
delle parti, il
Pretore, con decisione 9 febbraio 2022, per quanto qui interessa, ha parzialmente accolto la petizione (dispositivo n.
1) e ha di conseguenza condannato la convenuta al pagamento di fr. 36'962.-
oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 2018 (dispositivo n. 1.1), ponendo la
tassa di giustizia di fr. 1’900.- e le spese di
fr. 980.- per il 2% a carico dell’attrice e per il 98% a carico della convenuta, obbligata altresì a rifondere alla controparte
fr. 3’400.- a titolo di ripetibili parziali (dispositivo n. 1.2).
Dopo
aver accertato che tutte le opere preventivate “inizialmente” e successivamente
erano state eseguite e non erano difettose, che le stesse erano state
commissionate dalla convenuta tramite il suo rappresentante o organo di fatto G__________
__________ e che l’entità delle somme indicate dall’attrice era corretta, egli
ha concluso che a quest’ultima spettavano ancora fr. 6’000.- (fr. 32'462.- [doc. H
p. 1 e I p. 1] ./. fr. 26'462.- [doc. H p. 2 e I p. 2]) per quanto svolto sul fondo n. __________3 e fr. 30'962.- (fr.
32'500.- [doc. F] + fr. 6'426.- [doc.
G]./. fr. 8'000.- [doc. L p. 2]) per
quanto svolto sul fondo n. __________7.
4. Con il tempestivo appello 14 marzo 2022 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con la tempestiva risposta 22 aprile 2022, la convenuta ha chiesto la riforma dei dispositivi pretorili n. 1.1 e 1.2 nel
senso di essere condannata al pagamento di soli
fr. 6’616.-, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Essa, censurando gli accertamenti
pretorili secondo cui tutte
le opere preventivate “inizialmente” e successivamente erano state eseguite,
secondo cui le stesse erano state commissionate da lei, segnatamente tramite G__________
__________, e secondo cui l’entità degli importi indicati dall’attrice era
corretta, ha escluso di essere tenuta a
pagare le somme poste a suo carico nella decisione di primo grado, ammettendo in
ogni caso di essere debitrice
dei fr. 6’000.- da lei non pagati nell’ambito
della fattura 23 maggio 2018 (doc. I), di fatto corrispondente all’intero saldo
rivendicato dalla controparte per le opere svolte sul fondo n. __________3, e dei
fr. 616.- da lei non pagati nell’ambito della fattura 1° giugno 2018 (doc. L) relativa
ai lavori svolti sul fondo n. __________7, che in definitiva sono rimasti litigiosi
in ragione di fr. 30'346.-.
5. Il Pretore ha
innanzitutto accertato che tutte le opere oggetto del
preventivo “iniziale” e di quelli successivi erano state effettivamente eseguite.
La convenuta non aveva in effetti contestato né l’esecuzione delle opere
indicate nel preventivo “iniziale” di fr. 20'000.- per ogni casa (doc. D), né
l’esecuzione delle opere indicate in tutti i preventivi successivi (doc. E, G, N
e O, da cui risultavano ulteriori opere di fr. 14'237.94 per la casa sul fondo n.
__________3 e di fr. 20'699.94 per la casa sul fondo n. __________7) che, a
detta dell’attrice, avrebbero poi indotto le parti ad aumentare la somma
preventivata a fr. 32'500.- per la casa sul fondo n. __________3 (doc. F) e a
fr. 38'926.- per la casa sul fondo n. __________7 (doc. F e G). Oltretutto l’esecuzione
di tutte quelle opere era stata attestata dai testi M__________ __________ (p.
2 seg.), Mi__________ __________ (p. 4) e L__________ __________ (p. 6).
5.1. In questa sede la
convenuta ha obiettato che l’esecuzione di eventuali opere supplementari, da
lei ampiamente contestata, non poteva essere considerata provata mediante le sole
testimonianze di M__________ __________, Mi__________ __________ e L__________ __________,
tutte inattendibili per varie ragioni, ed era stata in ogni caso smentita da molteplici
testimonianze ignorate dal giudice di prime cure, e meglio quelle di G__________
__________ (p. 2), A__________ __________ (p. 7), Lu__________ __________ (p.
4) e Lui__________ __________ (p. 2).
5.2. La censura dev’essere
disattesa già per il fatto che la convenuta, in violazione del suo obbligo di
motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha assolutamente spiegato in quali punti
della risposta e della duplica, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di
prime cure, aveva provveduto a contestare l’esecuzione delle opere indicate nel
preventivo “iniziale” di fr. 20'000.- per ogni casa (doc. D) e l’esecuzione
delle opere indicate in tutti i preventivi successivi (doc. E, G, N e O).
Si aggiunga, a titolo
abbondanziale, che effettivamente una contestazione del genere non rientrava
nei tre ordini di motivi per i quali essa negli
allegati preliminari si era opposta alla petizione (cfr. supra consid.
2), dal fatto che nella risposta di causa essa, riferendosi alle opere
indicate nel preventivo “iniziale”, possa aver sostenuto di non “contestare
… l’esecuzione da parte dell’attrice delle opere previste” (p. 3), non potendosi
per altro dedurre una chiara e inequivocabile contestazione dell’esecuzione
delle opere indicate nei preventivi successivi.
6. Il Pretore ha in
seguito accertato che tutte le opere preventivate “inizialmente”
e successivamente, eseguite dall’attrice, erano state commissionate dalla
convenuta. I testi M__________ __________ (p. 2 seg.), Mi__________ __________
(p. 4) e L__________ __________ (p. 6) avevano in effetti dichiarato che
l’esecuzione di quelle opere era stata a suo tempo richiesta da G__________ __________, che era autorizzato come rappresentante
o organo di fatto a vincolare la convenuta (teste R__________ __________ p. 4),
tanto da aver persino sottoscritto per quella società un importante accordo con
D__________ __________ (doc. S; teste G__________ __________). Altri due
elementi deponevano del resto a favore della legittimazione passiva della convenuta:
il fatto che essa avesse ammesso in causa di essere tuttora debitrice di fr.
6'000.- - riservata beninteso la questione della difettosità delle opere
eseguite - dei fr. 26’000.- a lei fatturati in
relazione alla fattura 23 maggio 2018 (doc. I), ossia di essere tenuta a pagare
il saldo rivendicato dalla controparte per le opere svolte sul fondo n. __________3;
e il fatto che essa nello scritto 29 maggio 2019 alla Pretura (doc. R) avesse
comunicato di aver incoato una procedura esecutiva nei confronti di D__________
__________ per l’importo di fr. 64'500.- e soprattutto avesse aggiunto che “parte
delle pretese vantate dall’attrice” nei suoi confronti “corrispondono a
quelle che la convenuta vanta nei confronti della spett. D__________ __________,
cosicché in caso di esito positivo della procedura di rigetto provvisorio
dell’opposizione di cui sopra la convenuta sarà in grado di soddisfare le
pretese dell’attrice”.
6.1. In questa sede la
convenuta ha ribadito che le opere supplementari asseritamente eseguite
dall’attrice non erano state commissionate da lei. Le sole testimonianze di M__________
__________, Mi__________ __________ e L__________ __________, a suo dire
inattendibili per le ragioni di cui si dirà più avanti, non costituivano in
effetti una prova sufficiente in tal senso, specie a fronte delle molteplici testimonianze
agli atti di tenore opposto ignorate dal giudice di prime cure, e meglio quelle
di G__________ __________ (p. 2), A__________ __________ (p. 7), Lu__________ __________
(p. 4) e Lui__________ __________ (p. 2), e in ogni caso nemmeno risultava che G__________ __________, incaricato di controllare
l’andamento dei lavori nel cantiere (teste G__________ __________ p. 2) e non
iscritto a RC quale organo, fosse un suo valido rappresentante. I due ulteriori elementi che per il Pretore avrebbero
dovuto deporre a favore della sua legittimazione passiva erano a loro volta
privi di rilevanza, la prima non riguardando comunque i lavori svolti
sul fondo n. __________7, gli unici ancora
litigiosi, e la seconda concernendo solo una “parte”,
non meglio precisata, “delle pretese vantate dall’attrice” e non certo
tutte quante.
6.2. La censura non può
trovare accoglimento.
6.2.1. La convenuta ha invero
ragione laddove ha evidenziato che i due ulteriori
elementi evocati nella decisione pretorile a favore della sua legittimazione
passiva non erano decisivi sul tema, e ciò per le pertinenti ragioni da lei esposte,
a cui si può rinviare.
6.2.2. Essa
non può tuttavia essere seguita laddove ha rimproverato al giudice di prime
cure di aver ritenuto comunque dimostrato che l’esecuzione di tutte le opere preventivate “inizialmente” e
successivamente era stata a suo tempo richiesta da G__________ __________, persona autorizzata a vincolarla.
Che
innanzitutto G__________ __________ potesse validamente vincolare la convenuta
dev’essere considerato assodato già per il fatto che quest’ultima, in
violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è
confrontata criticamente con le considerazioni di fatto e di diritto, indicate puntualmente
nella decisione, che avevano indotto il primo giudice a decidere in tal senso.
Si aggiunga che le due circostanze addotte sul tema dalla convenuta, per altro
per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo nell’appello,
nemmeno erano idonee a smentire la conclusione pretorile, confermata oltretutto
anche dalle testimonianze di V__________ __________ (p. 2), direttore di D__________
__________, e di Gi__________ __________ (p. 2), figlio di G__________ __________
nonché direttore della convenuta (doc. B bis).
Che poi l’istruttoria
avesse dimostrato che G__________ __________, a nome
e per conto della convenuta, avesse richiesto all’attrice l’esecuzione
di tutte le opere preventivate “inizialmente” e
successivamente, è una conclusione tutt’altro che arbitraria.
Fatti
I testi M__________ __________
(p. 2 seg.), Mi__________ __________ (p. 4) e L__________ __________ (p. 6) lo
hanno in effetti attestato in modo inequivocabile e la convenuta è malvenuta a
mettere in dubbio la loro attendibilità per varie ragioni, segnatamente per il
fatto che i tre erano dipendenti dell’attrice mentre il secondo era pure il fratello
di un socio della stessa, per il fatto che i primi due avevano “stranamente”
ricordato la circostanza pur non avendo nessuna idea dell’esistenza o meno di
bollettini di lavoro, pur non avendo mai visto il preventivo “iniziale” e pur ignorando
gli intendimenti delle parti in merito all’entità e al piano di realizzazione
dei lavori, e per il fatto che il primo non era stato in grado di distinguere
tra le opere originariamente pattuite e quelle supplementari: la prima
obiezione, ossia la presunta vicinanza di uno o più testimoni a una parte, non
è in effetti atta, in assenza di incoerenze o contraddizioni nel loro
resoconto, come si vedrà qui non provate, a renderli non credibili (TF
4P.137/2000 del 5 gennaio 2001 consid. 3a, 4P.71/2004 del 26 agosto 2004
consid. 3.3, 4P.243/2004 del 15 marzo 2005 consid. 4.3.3; II CCA 21 settembre
2021 inc. n. 12.2020.122, 8 marzo 2022 inc. n. 12.2021.105); le altre due
obiezioni, per altro evocate per la prima volta e con
ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo nell’appello, sono invece, la
prima, non determinante, rispettivamente, la seconda, non determinante e non provata.
La convenuta ha ribadito
che agli atti vi erano però non meno di quattro testimonianze di tenore
opposto, quella di G__________ __________ (p. 2), A__________ __________ (p.
7), Lu__________ __________ (p. 3, come pure p. 4 dell’inc. OR.2019.16 rich.) e
Lui__________ __________ (p. 1, come pure p. 2 dell’inc. OR.2019.16 rich.). Ora,
le ultime tre testimonianze sono d’acchito irrilevanti sul tema della
legittimazione passiva della convenuta, visto che nelle stesse il primo, l’amministratore
di D__________ __________ (cfr. sua deposizione p. 7), e gli altri due, i
futuri acquirenti della casa sul fondo n. __________7 (cfr. doc. A), si erano
limitati a dichiarare che essi non avevano commissionato alcun’opera
supplementare all’attrice. La sola e unica testimonianza di una certa rilevanza
sul tema risulta in definitiva essere quella di G__________ __________, il
quale ha effettivamente dichiarato di non aver mai dato ordini per l’esecuzione
di opere supplementari (p. 2). Quella testimonianza, di cui per altro la convenuta si è prevalsa per la prima volta e
con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo nell’appello, non è
però sufficiente a confutare le tre concordi deposizioni in senso contrario rese
dai testi M__________ __________, Mi__________ __________ e L__________ __________,
che oltretutto hanno un interesse nella lite di gran lunga minore a quello di G__________
__________: nonostante quest’ultimo abbia certo dichiarato di non essere l’azionista
della convenuta e di nemmeno sapere chi fosse il titolare delle azioni (p. 1), ciò
che era stato confermato anche da Gi__________ __________ (p. 2), l’amministratore
unico della stessa R__________ __________ (cfr. doc. B bis) lo ha in effetti considerato
essere la persona di riferimento e presumibilmente l’azionista della società, aggiungendo
come nel 2015, prima ancora che G__________ __________ per sua ammissione (p.
1) fosse stato assunto alle dipendenze della società, il mandato d’amministratore
gli era stato conferito proprio da lui (teste R__________ __________ p. 2); il fatto che nel 2015 la società avesse poi deciso di
assumere il figlio allora ventiquattrenne di G__________ __________, Gi__________
__________, attribuendogli il ruolo di direttore con firma individuale (FUSC __________ del __________, pubbl. nr. __________), e il fatto che G__________ __________ possa aver sottoscritto
per la società un importante accordo con D__________ __________ (doc. S; teste
G__________ __________), dimostrano a loro volta come costui, laddove non fosse
stato la persona di riferimento o l’azionista della società, rivestiva comunque una posizione di rilievo all’interno
della stessa, in ogni caso più importante di quello di mero direttore tecnico
dei cantieri, da lui pretesa (p. 1).
7. Il Pretore ha quindi
accertato la correttezza dell’ammontare delle somme
indicate dall’attrice. I due ulteriori elementi
da lui già menzionati a favore della legittimazione passiva della convenuta,
ovvero l’ammissione da parte della convenuta di essere tuttora debitrice di fr.
6'000.- dei fr. 26’000.- a lei fatturati in relazione alla fattura 23
maggio 2018 (doc. I) e il fatto che essa nello scritto 29 maggio 2019 (doc. R)
avesse dichiarato che “in caso di esito positivo della procedura di rigetto provvisorio
dell’opposizione di cui sopra la convenuta sarà in grado di soddisfare le
pretese dell’attrice”, permettevano innanzitutto di ritenere comprovato
Considerandi
pure l’ammontare della retribuzione richiesta dall’attrice per quanto
riguardava l’importo di fr. 32'500.- per ogni casa: infatti, posto che la
convenuta non aveva contestato l’esecuzione delle opere da parte dell’attrice,
posto che dai preventivi si evinceva che le opere eseguite presso le due case
erano uguali (cfr. doc. N e O), circostanza per altro non contestata, posto che
l’istruttoria aveva permesso di dimostrare che le opere erano state eseguite su
richiesta della convenuta e posto che l’accordo di una mercede di fr. 32'500.-
per le opere eseguite nella casa sul fondo n. __________3 risultava pure
assodato, era evidente che anche in relazione alle opere per la casa sul fondo
n. __________7 doveva essere riconosciuto il diritto alla medesima mercede. Per
quanto riguardava le ulteriori opere eseguite solo presso la casa sul fondo n. __________7,
oggetto del preventivo di fr. 6'462.- (doc. G), poste le medesime premesse,
occorreva altresì evidenziare, per quanto concerneva il quantum, che la
convenuta non ne aveva contestato la congruità, che a sua volta doveva pertanto
essere riconosciuta.
7.1
In questa sede la
convenuta ha sostenuto che l’ammontare delle pretese dell’attrice, da lei
ampiamente contestato nella sede preprocessuale (cfr. doc. 3 e 6) e nella
risposta di causa (p. 3 seg.), non era stato minimamente provato, essendo per
altro chiaro - come già accennato - che i due
ulteriori elementi che per il Pretore avrebbero dovuto comprovarlo erano irrilevanti.
Dal
canto suo, l’attrice ha invece evidenziato che negli allegati
preliminari la controparte non aveva sollevato
nessuna contestazione sull’entità delle sue pretese.
7.2
Il giudizio con cui il
giudice di prime cure ha accertato la correttezza
dell’ammontare delle pretese attoree, da lui poi ammesse per fr. 36'962.-, può
essere confermato già per il fatto che la convenuta negli allegati
preliminari non aveva contestato l’entità di quelle pretese - poco importando
invece se la contestazione possa essere stata formulata nella fase
preprocessuale, ciò che per altro dai doc. 3 e 6 menzionati nel gravame non
risulta - una tale contestazione non rientrando nemmeno nei tre ordini di motivi per i quali essa in quegli allegati si
era opposta alla petizione (cfr. supra consid. 2). Dal fatto che
la convenuta nella risposta possa aver sostenuto che “come si è giunti
all’esorbitante importo di fr. 32'500.- non è dato a sapere” (p. 3) aggiungendo
di aver “commissionato lavori per fr. 20'000.-, come da preventivo di cui al
doc. C, non un franco di più, all’attrice l’onere di provare come dall’importo
iniziale si è giunti ad un importo quasi doppio” (p. 3 seg.) non si può in
effetti dedurre l’esistenza di una chiara e inequivocabile contestazione
dell’ammontare delle pretese dell’attrice, non evincibile nemmeno da altri passaggi
della risposta o della duplica.
8.
“A titolo
puramente abbondanziale” e “nella denegata ed avversata ipotesi in cui
codesto tribunale dovesse comunque ritenere l’appellante debitrice nei
confronti dell’appellata” (appello p. 13), la convenuta ha sostenuto che dalle
pretese della controparte doveva in ogni caso essere decurtato un importo di
fr. 14'000.-, visto e considerato che le parti si erano a suo tempo accordate
nel senso che D__________ __________ avrebbe versato all’attrice tale somma
(teste V__________ __________ p. 2).
Il rilievo dev’essere
disatteso. L’esistenza di un tale accordo (poi pacificamente non rispettato da
D__________ __________, cfr. teste V__________ __________ p. 2), il cui effetto
novatorio, non presunto (art. 116 cpv. 1 CO), nemmeno è stato preteso e
dimostrato, è in effetti stata allegata per la prima volta, e con ciò
irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC), solo con l’appello e non può pertanto
essere considerata per il giudizio, la giurisprudenza avendo già avuto modo di
stabilire che i fatti venuti alla luce nel corso dell’istruttoria non divengono
automaticamente parte della realtà processuale di cui il giudice deve tener
conto, se in precedenza non erano stati validamente allegati dalle parti (TF
4A_309/2013 del 16 dicembre 2013 consid. 3.2, 4A_270/2016 del 7 ottobre 2016
consid. 3, 4A_558/2020 del 18 maggio 2021 consid. 6).
9.
Chiedendo di
riformare il giudizio pretorile nel senso di accogliere la petizione per il
solo importo in capitale da lei indicato (di fr. 6’616.-), la convenuta ha infine
pure chiesto, implicitamente, che, diversamente da quanto deciso dal Pretore, sulle
somme eventualmente poste a suo carico non fossero dovuti gli interessi moratori
del 5% dal 5 dicembre 2018.
Nella sua impugnativa la domanda non è stata tuttavia
motivata, sicché il gravame, su questo punto, dev’essere dichiarato
irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC; II CCA 8 maggio 2019 inc. n. 12.2017.159, 14
giugno 2019 inc. n. 12.2017.160, 26 luglio 2019 inc. n. 12.2017.178, 25 agosto
2020.
inc. n. 12.2019.127/133).
10.
Ne discende che l’appello della convenuta dev’essere respinto nella
misura in cui è ricevibile.
Le
spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del
valore qui ancora litigioso di fr. 30'346.-, seguono la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
I. L’appello 14 marzo 2022
di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali di fr. 2’500.- sono a carico
dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio nord
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).