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Decisione

12.2022.37

Contratto di agenzia - provvedimento cautelare - capacità di essere parte - appello divenuto privo d'oggetto

23 giugno 2022Italiano18 min

I. L’appello 18 marzo 2022 di AP 1 è respinto nella misura in cui non è divenuto

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.37

Lugano

23 giugno 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini e Grisanti

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nelle cause - inc. n. CA.2022.26/27

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promosse con istanza 1°

febbraio 2022 da

AP 1

AP 2

tutti rappr. dallo PA 1

contro

AO 1

AO 2

tutte rappr. dallo PA 2

con cui gli istanti hanno

chiesto in via supercautelare di fare divieto alle convenute di procedere a

qualsiasi atto di interferenza nell’esercizio dell’attività di Agenzia Generale

in __________, __________ e __________ e segnatamente di contattare in qualsiasi

modo il personale, dirigenti e dipendenti dell’Agenzia Generale, di interferire

in qualsiasi modo sui sistemi informatici dell’Agenzia Generale, di interferire

in qualsiasi modo nell’organizzazione, gestione, funzionamento dell’Agenzia

Generale e di diffondere informazioni di qualsiasi genere, sia all’interno del

Gruppo AO 1, sia verso l’esterno, riguardanti la “defenestrazione” di AP 1

nonché le interferenze nella gestione dell’attività di AP 2, e in via

cautelare, di fare divieto alle convenute di procedere a qualsiasi atto di

interferenza nell’esercizio dell’attività di Agenzia Generale in __________, __________

e __________ e di accertare l’illiceità delle interferenze messe in atto in

esecuzione della lettera datata 31 gennaio 2022, in entrambi i casi con la

comminatoria dell’art. 292 CP, di una multa disciplinare fino a

fr. 5'000.- e, per ogni giorno di ritardo, di una multa disciplinare di fr.

1'000.-;

domanda avversata dalle convenute,

che hanno postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore, dopo averla parzialmente

accolta in via supercautelare con decisione 2 febbraio 2022, l’ha respinta in

via cautelare con decisione 7 marzo 2022, dichiarando nel contempo inammissibile

la domanda di sanzioni processuali presentata dagli istanti il 4 febbraio 2022;

appellanti gli istanti con

appello 18 marzo 2022, con cui hanno chiesto, previa concessione dell’effetto

sospensivo e adozione di provvedimenti supercautelari, la riforma del querelato

giudizio nel senso di accogliere l’istanza cautelare nonché di accogliere la

domanda di sanzioni processuali presentata il 4 febbraio 2022, e in via

subordinata il suo annullamento con rinvio dell’incarto al Pretore per una

nuova decisione nel senso dei considerandi e accoglimento della domanda di

sanzioni processuali presentata il 4 febbraio 2022, in tutti i casi con la

comminatoria dell’art. 292 CP, di una multa disciplinare fino a fr. 5'000.- e,

per ogni giorno di ritardo, di una multa disciplinare di fr. 1'000.-, protestando

spese e ripetibili;

mentre le convenute con

risposta 4 aprile 2022 hanno postulato la reiezione del gravame pure con

protesta di spese e ripetibili;

preso atto dell’ulteriore lettera 6 aprile 2022 delle

convenute e della replica spontanea 15 aprile 2022 degli istanti;

richiamata la decisione 23 marzo

2022 con cui il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta degli

istanti volta alla concessione delleffetto sospensivo e all’adozione di

provvedimenti supercautelari in appello;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

1. Nell’ottobre 2016 AO

1 e AO 2, da una parte, e AP 1, dall’altra, hanno sottoscritto un contratto

d’agenzia a tempo indeterminato (doc. 1), in virtù del quale quest’ultimo è

stato assunto quale agente generale per determinate località del __________,

attività che in seguito è stata da lui svolta tramite la sua ditta individuale AP

2 iscritta a RC a tale scopo.

Il 24 gennaio 2022 (doc. 9)

AO 1 e AO 2 hanno significato a AP 1 la disdetta del contratto per il 30 luglio

2022 e, con scritto del 31 gennaio 2022 (doc. 1bis), lo hanno dispensato dalla

conduzione dell’Agenzia Generale dal 1° febbraio 2022. Quel giorno (doc. 1ter)

esse hanno pure preannunciato ai dipendenti dell’Agenzia Generale che dal 1°

febbraio 2022 la stessa sarebbe stata interessata da una riorganizzazione a

livello strutturale e dirigenziale.

2. Con istanza

supercautelare e cautelare 1° febbraio 2022 (inc. n. CA.2022.26/27) AP 1 e AP 2,

ritenendo che la disdetta, la dispensa dalla conduzione dell’Agenzia Generale e

le preannunciate misure di riorganizzazione fossero abusive e lesive della loro

personalità, hanno convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1, AO 1 e AO 2, chiedendo in via supercautelare di far loro

divieto di procedere a qualsiasi atto di interferenza nell’esercizio

dell’attività di Agenzia Generale in __________, __________ e __________ e

segnatamente di contattare in qualsiasi modo il personale, dirigenti e

dipendenti dell’Agenzia Generale, di interferire in qualsiasi modo sui sistemi

informatici dell’Agenzia Generale, di interferire in qualsiasi modo

nell’organizzazione, gestione, funzionamento dell’Agenzia Generale e di

diffondere informazioni di qualsiasi genere, sia all’interno del Gruppo AO 1,

sia verso l’esterno, riguardanti la “defenestrazione” di AP 1 nonché le

interferenze nella gestione dell’attività di AP 2, e, in via cautelare, di far

loro divieto di procedere a qualsiasi atto di interferenza nell’esercizio

dell’attività di Agenzia Generale in __________, __________ e __________ e di

accertare l’illiceità delle interferenze messe in atto in esecuzione della

lettera datata 31 gennaio 2022, in entrambi i casi con la comminatoria

dell’art. 292 CP, di una multa disciplinare fino a fr. 5'000.- e, per ogni

giorno di ritardo, di una multa disciplinare di fr. 1'000.-.

3. Dopo l’avvenuto parziale

accoglimento da parte del Pretore, in data 2 febbraio 2022, dell’istanza

supercautelare inc. n. CA.2022.27 (ammessa limitatamente al divieto di

contattare in qualsiasi modo il personale, dirigente e dipendente dell’Agenzia

Generale di __________, __________ e __________ con riferimento al tema della

disdetta e alle conseguenze della stessa, di interferire sui sistemi

informatici dell’Agenzia Generale con delle iniziative aventi quali conseguenze

degli atti lesivi del contratto, in particolare di demansionamento dell’istante

per quanto riguardava lo svolgimento dei suoi compiti contrattuali, di

interferire nell’organizzazione, gestione, funzionamento dell’Agenzia Generale con

delle iniziative aventi quali conseguenze degli atti lesivi del contratto, in

particolare di demansionamento dell’istante per quanto riguardava lo

svolgimento dei suoi compiti contrattuali, e di diffondere informazioni di

qualsiasi genere, sia all’interno del Gruppo AO 1, sia verso l’esterno, riguardanti

la disdetta e quanto le convenute intendevano mettere in atto nel seguito, il

tutto con la comminatoria dell’art. 292 CP, di una multa disciplinare fino a

fr. 5'000.- e, per ogni giorno di ritardo, di una multa disciplinare di fr.

1'000.-), le convenute si sono opposte all’istanza cautelare.

4. Con decisione 10

febbraio 2022, il Pretore aggiunto ha respinto una prima domanda delle

convenute, presentata il giorno prima, volta a revocare i provvedimenti

supercautelari, e, con decisione 22 febbraio 2022, ha respinto una seconda

domanda delle stesse, analogamente presentata il 18 febbraio 2022.

5. Nel frattempo, con

domanda 4 febbraio 2022, completata il 25 febbraio 2022 e il 4 marzo 2022, gli

istanti, ritenendo che le convenute avessero violato i divieti ordinati con la

decisione supercautelare 2 febbraio 2022, hanno chiesto che nei loro confronti

fossero adottate le sanzioni processuali comminate a suo tempo, e meglio una

multa disciplinare fino a fr. 5'000.- e, per ogni giorno di ritardo, una multa

disciplinare di fr. 1'000.-.

Le convenute si

sono opposte anche a questa domanda.

6. Con la decisione 7

marzo 2022, qui oggetto di impugnativa, il Pretore ha respinto l’istanza

cautelare inc. n. CA.2022.26, ha revocato con effetto immediato la decisione

supercautelare 2 febbraio 2022 e nel contempo ha dichiarato inammissibile la

domanda di sanzioni processuali presentata dagli istanti il 4 febbraio 2022,

ponendo la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 500.- a carico di

questi ultimi, obbligati altresì rifondere alle controparti fr. 7'000.- per

ripetibili.

Egli ha in sostanza

ritenuto che l’istanza cautelare difettasse del presupposto della parvenza di

buon fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale di merito (“fumus

boni iuris”): la disdetta del contratto di agenzia era in effetti contemplata

al punto 3.4 del contratto; il termine di disdetta contrattuale era stato

rispettato; la dispensa dalla conduzione dell’Agenzia Generale era a sua volta contemplata

al punto 3.5 del contratto; la ripresa dei contratti di locazione e dei dipendenti

era pure contemplata nel contratto; d’altro canto la disdetta, per altro

preavvisata già il 13 gennaio 2022 (cfr. doc. J), e la successiva dispensa

dalla conduzione dell’Agenzia Generale, nemmeno erano state un evento

inaspettato, visto che il disaccordo contrattuale, costitutivo di un’oggettiva

situazione di grave impasse contrattuale, persisteva da oltre un anno e

mezzo (cfr. doc. 7 e 8) e che da mesi le parti stavano cercando inutilmente di

trovare una soluzione transattiva (cfr. doc. I e J), e comunque nulla

permetteva di concludere che nelle particolari circostanze quelle misure, e soprattutto

la dispensa dalla conduzione dell’Agenzia Generale, tema che per altro aveva

frattanto perso di attualità a seguito dell’emanazione della decisione

supercautelare, fossero state abusive.

La domanda di sanzioni

processuali era invece divenuta priva d’interesse degno di protezione, stante

la revoca con effetto immediato del provvedimento supercautelare, dove erano

contenute le misure di esecuzione di cui gli istanti avevano chiesto la

concretizzazione.

7. Con l’appello 18

marzo 2022, che qui ci occupa, avversato dalle convenute con risposta 4 aprile

2022 (a cui hanno fatto seguito la lettera

6 aprile 2022 di queste ultime e la replica spontanea 15 aprile 2022 delle

controparti) gli istanti hanno chiesto

la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza cautelare nonché

di accogliere la domanda di sanzioni processuali presentata il 4 febbraio 2022 e

in via subordinata il suo annullamento con rinvio dell’incarto al Pretore per

una nuova decisione nel senso dei considerandi e accoglimento della domanda di

sanzioni processuali presentata il 4 febbraio 2022, in tutti i casi con la

comminatoria dell’art. 292 CP, di una multa disciplinare fino a fr. 5'000.- e,

per ogni giorno di ritardo, di una multa disciplinare di fr. 1'000.-, protestando

spese e ripetibili.

Essi hanno innanzitutto

rilevato che l’istanza cautelare doveva essere ammessa già per il fatto che il

10 febbraio 2022 il primo giudice aveva respinto la domanda di revoca dei

provvedimenti supercautelari precedentemente inoltrata dalle convenute, senza

che nel frattempo la situazione si fosse modificata. Per il resto, hanno

rilevato che il disaccordo contrattuale persistente da oltre un anno e mezzo, a

loro dire non costitutivo di un’oggettiva situazione di grave impasse

contrattuale, non verteva né sul modo e sui tempi né sulla conclusione del

contratto e della cooperazione tra le parti, hanno evidenziato che le

divergenze di vedute emerse tra loro nel corso del 2021 non prevedevano per

nulla la risoluzione del contratto e soprattutto hanno ribadito che la dispensa

dalla conduzione dell’Agenzia Generale, che non era affatto superata dagli

eventi, era avvenuta “dalla sera alla mattina” e con ciò in modo abusivo e

contrario alla buona fede.

Essi hanno quindi

censurato il fatto che il giudice di prime cure, pur avendo dato atto che le

convenute avevano reiteratamente violato il provvedimento supercautelare,

avesse nondimeno respinto, senza alcuna motivazione, la loro domanda di

sanzioni processuali del 4 febbraio 2022.

8. Nell’istanza

cautelare sono stati indicati, quali parti istanti, AP 1 e la ditta individuale

AP 2, di cui egli è il titolare (cfr. doc. 2), ciò che ha comportato la loro indicazione

quali istanti negli atti di causa di prima sede. Nell’appello quelle due parti

si sono parimenti presentate in qualità di appellanti.

Giusta l’art. 66 CPC, ha

capacità di essere parte chi gode dei diritti civili o è legittimato ad essere

parte in virtù del diritto federale. Una ditta individuale, pur essendo

iscritta a RC, non ha capacità civile e non può quindi essere parte a un

processo (cfr. DTF 51 III 164; TF 6B_701/2016 del 23 maggio 2017 consid. 1). La

stessa non è un soggetto distinto dal suo titolare, ma s’identifica con lo stesso

sotto l’aspetto sia sostanziale che processuale, sicché è irrilevante, ai fini

della legittimazione attiva e passiva, che l’impresa venga indicata con la

qualificazione della ditta o col nome del suo titolare. Non è quindi necessario

che al nome del titolare di una ditta individuale, in ogni caso già parte ai

sensi dell’art. 66 CPC, venga affiancata la menzione della sua ditta

individuale. In ogni caso risulta scorretto che le due indicazioni vengano

rubricate in modo che titolare e ditta appaiano quali due parti distinte. Tale

imprecisione, che non è stata rilevata in prima sede, non ha tuttavia comportato

alcuna conseguenza ai fini dell’istruttoria e del giudizio. Questa erronea designazione

(cfr. II CCA 17 agosto 2016 inc. n. 12.2015.128) implica tuttavia la rettifica

d’ufficio dell’intestazione degli atti di prima sede e d'appello riguardo

all'indicazione della parte istante e appellante, che risulta così essere il

solo AP 1.

9. L’istanza cautelare

e, nella misura in cui è riferito alla medesima, l’appello devono

senz’altro essere disattesi nella misura in cui non sono divenuti privi

d’interesse.

9.1. Gli stessi sono innanzitutto

divenuti privi d’interesse e devono con ciò essere stralciati dal ruolo ex art.

242 CPC a seguito dell’avvenuta cessazione dell’attività dell’Agenzia Generale,

attestata dalla riconsegna da parte dell’istante di diverso materiale necessario

all’attività della stessa nonché dalla cessione proprio per quella ragione dei

contratti di locazione relativi alla medesima, avvenute il 14 e il 22 marzo

2022 (cfr. doc. 2-5 d’appello), e soprattutto a seguito della cancellazione da

RC di AP 2 per “cessazione dell’attività aziendale”, avvenuta - in modo notorio

(trattandosi di un’iscrizione risultante da RC, cfr. TF 4A_560/2012 del 1°

marzo 2013 consid. 2.2) - il 30 marzo 2022 (cfr. pure doc. 7 d’appello,

prodotto dalle convenute con lettera

6 aprile 2022 in applicazione dell’art. 317 cpv. 1 CPC). Avendo in particolare provveduto,

di sua propria iniziativa e senza imposizioni esterne, alla cancellazione da RC

della sua Agenzia Generale per “cessazione dell’attività aziendale” ed

avendo in tal modo rinunciato a esercitare in futuro la sua attività, che per

l’appunto andava svolta tramite quell’Agenzia Generale (cfr. punto 4.2 del

contratto), l’istante non dispone in effetti più di un interesse degno di

protezione a vedere accolta l’istanza cautelare, volta come detto a vietare

qualsiasi atto di interferenza delle convenute nell’esercizio dell’attività di

Agenzia Generale e ad accertare l’illiceità delle interferenze da loro asseritamente

messe in atto in esecuzione della lettera del 31 gennaio 2022 (richiesta

quest’ultima che invero nemmeno rientrava tra le disposizioni giudiziali atte a

evitare il pregiudizio incombente ai sensi dell’art. 262 CPC, ossia tra quelle

che potevano fare oggetto di un provvedimento cautelare).

9.2. L’istanza cautelare e,

nella misura in cui è riferito alla stessa, l’appello avrebbero in ogni caso dovuto

essere disattesi anche laddove, per ipotesi, non fossero divenuti privi

d’interesse.

Il giudice di prime cure,

evidentemente non vincolato dai giudizi che in precedenza lo avevano indotto a

respingere le domande di revoca dei provvedimenti supercautelari inoltrate dalle

convenute (cfr. Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2,

IIª ed., n. 16 ad art. 268), ha in effetti spiegato dettagliatamente le ragioni

per cui l’istanza cautelare difettava già del requisito cumulativo della

parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale di merito

(fumus boni iuris), e in questa sede l’istante, in violazione del suo

obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontato, fatto salvo

quanto si dirà qui di seguito, con quella motivazione. Le (poche) censure da lui

sollevate risultano oltretutto infondate, non potendosi comprendere la

rilevanza per il giudizio né del fatto che il disaccordo contrattuale

persistente da oltre un anno e mezzo, a suo dire non costitutivo di

un’oggettiva situazione di grave impasse contrattuale, non vertesse né

sul modo e sui tempi né sulla conclusione del contratto e della cooperazione

tra le parti, né del fatto che le divergenze di vedute emerse tra loro nel

corso del 2021 non prevedessero per nulla la risoluzione del contratto, né

infine del fatto, da solo non ancora sufficiente a migliorare la posizione

dell’istante, che la dispensa dalla conduzione dell’Agenzia Generale fosse

avvenuta “dalla sera alla mattina”.

Ad ogni buon conto, il

giudizio pretorile di reiezione dell’istanza cautelare risultava ineccepibile.

A fronte di un accordo contrattuale che permetteva a entrambe le parti di

recedere dal contratto per la fine di ogni mese con un termine di preavviso di

6 mesi a partire dal 5° anno (cfr. punto 3.4 del contratto, conforme all’art.

418q CO) e che, una volta disdetto il contratto, attribuiva alle mandanti la facoltà

di dispensare l’agente dalla conduzione dell’Agenzia Generale riconoscendogli beninteso

per ogni mese di dispensa 1/12 dell’utile dell’anno precedente (cfr. punto 3.5

del contratto), non si vede proprio, né l’istante lo ha in definitiva qui

spiegato e reso verosimile, per quale motivo dovessero essere considerate

abusive o contrarie alla buona fede ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 CC, e fossero con

ciò idonee a legittimare l’adozione di misure cautelari atte a evitare un

pregiudizio incombente, la disdetta significata dalle convenute il 24 gennaio

2022 per il successivo 30 luglio (doc. 9), che per altro nemmeno avrebbe

necessitato di una particolare giustificazione (o di un motivo grave) e che

comunque per stessa ammissione dell’istante si fondava su disaccordo

contrattuale persistente da oltre un anno e mezzo (cfr. appello p. 11), e

soprattutto la dispensa dalla conduzione dell’Agenzia Generale significata dalle

convenute il 31 gennaio 2022, con una tempistica “serrata”, per il successivo

1° febbraio (doc. 1bis), tanto più che l’adozione di quel provvedimento era

stata espressamente riservata già in occasione della disdetta del precedente 24

gennaio (cfr. doc. 9; cfr. pure istanza p. 4). Si aggiunga, sempre a

quest’ultimo proposito, che l’istante, a ragione, neppure ha preteso di essere

stato confrontato con un termine di disdetta particolarmente lungo o di rientrare

in un gruppo professionale (ad esempio sportivi professionisti, artisti o chirurghi)

per cui l’impiego concreto era necessario per il mantenimento della capacità

lavorativa, e di essere con ciò un lavoratore per il quale la prolungata dispensa

dal poter svolgere effettivamente l’attività professionale avrebbe potuto risultare

problematica (cfr. DTF 137 III 303 consid. 2.1.2).

10. L’appello dev’essere

disatteso anche nella misura in cui è riferito alla domanda di sanzioni

processuali presentata dall’istante il 4 febbraio 2022. Nel querelato giudizio

il giudice di prime cure aveva in effetti lasciato indecisa la questione di

sapere se, come argomentato nell’istanza cautelare, “una volta notificatogli

il provvedimento supercautelare ex parte, le convenute lo hanno violato reiteratamente”

(come risulta dalla sua indicazione, a p. 4 della decisione, secondo cui “a

prescindere dal buon fondamento o meno di questo argomento …”) e in questa

sede l’istante, con una lettura manifestamente errata e improponibile della

decisione, ha invece dato per scontato che quella questione fosse allora stata

risolta a suo favore, il tutto omettendo poi di indicare le eventuali altre prove

a sostegno di quella circostanza, contestata dalle controparti, che in

definitiva è rimasta non dimostrata. Oltretutto l’istante, che a torto si era

prevalso di un’insufficiente motivazione della decisione impugnata sul tema, rilevando

che ciò avrebbe imposto il suo annullamento con rinvio dell’incarto al primo

giudice per una nuova decisione nel senso dei considerandi, nemmeno ha

censurato l’argomentazione pretorile, che costituiva invece una chiara e

sufficiente motivazione sul tema, secondo cui la domanda di sanzioni

processuali, dichiarata inammissibile, era divenuta priva d’interesse degno di

protezione, stante la revoca con effetto immediato del provvedimento supercautelare,

dove erano contenute le misure di esecuzione di cui egli, con la domanda in

questione, aveva chiesto la concretizzazione.

11. Ne discende che l’appello dell’istante dev’essere respinto nella misura in cui non

è divenuto privo d’interesse.

Le

spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un

valore litigioso pacificamente superiore a fr. 10'000.- (cfr. appello p. 3),

seguono la soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e il RTar

decide:

Fatti

I. L’appello 18 marzo 2022 di AP 1 è respinto nella misura in cui non è divenuto

privo d’interesse.

Considerandi

II. Le spese processuali della procedura d’appello, di fr.

1'000.-, sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà alle appellate fr. 2’000.-

per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni, non sospeso dalle ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 2 LTF), dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per

valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è

ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF).

Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune

conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre,

o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.

91.

LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate

separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92

cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il

ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio

irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una

decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o

dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).