12.2022.37
Contratto di agenzia - provvedimento cautelare - capacità di essere parte - appello divenuto privo d'oggetto
23 giugno 2022Italiano18 min
I. L’appello 18 marzo 2022 di AP 1 è respinto nella misura in cui non è divenuto
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.37
Lugano
23 giugno 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nelle cause - inc. n. CA.2022.26/27
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promosse con istanza 1°
febbraio 2022 da
AP 1
AP 2
tutti rappr. dallo PA 1
contro
AO 1
AO 2
tutte rappr. dallo PA 2
con cui gli istanti hanno
chiesto in via supercautelare di fare divieto alle convenute di procedere a
qualsiasi atto di interferenza nell’esercizio dell’attività di Agenzia Generale
in __________, __________ e __________ e segnatamente di contattare in qualsiasi
modo il personale, dirigenti e dipendenti dell’Agenzia Generale, di interferire
in qualsiasi modo sui sistemi informatici dell’Agenzia Generale, di interferire
in qualsiasi modo nell’organizzazione, gestione, funzionamento dell’Agenzia
Generale e di diffondere informazioni di qualsiasi genere, sia all’interno del
Gruppo AO 1, sia verso l’esterno, riguardanti la “defenestrazione” di AP 1
nonché le interferenze nella gestione dell’attività di AP 2, e in via
cautelare, di fare divieto alle convenute di procedere a qualsiasi atto di
interferenza nell’esercizio dell’attività di Agenzia Generale in __________, __________
e __________ e di accertare l’illiceità delle interferenze messe in atto in
esecuzione della lettera datata 31 gennaio 2022, in entrambi i casi con la
comminatoria dell’art. 292 CP, di una multa disciplinare fino a
fr. 5'000.- e, per ogni giorno di ritardo, di una multa disciplinare di fr.
1'000.-;
domanda avversata dalle convenute,
che hanno postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore, dopo averla parzialmente
accolta in via supercautelare con decisione 2 febbraio 2022, l’ha respinta in
via cautelare con decisione 7 marzo 2022, dichiarando nel contempo inammissibile
la domanda di sanzioni processuali presentata dagli istanti il 4 febbraio 2022;
appellanti gli istanti con
appello 18 marzo 2022, con cui hanno chiesto, previa concessione dell’effetto
sospensivo e adozione di provvedimenti supercautelari, la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere l’istanza cautelare nonché di accogliere la
domanda di sanzioni processuali presentata il 4 febbraio 2022, e in via
subordinata il suo annullamento con rinvio dell’incarto al Pretore per una
nuova decisione nel senso dei considerandi e accoglimento della domanda di
sanzioni processuali presentata il 4 febbraio 2022, in tutti i casi con la
comminatoria dell’art. 292 CP, di una multa disciplinare fino a fr. 5'000.- e,
per ogni giorno di ritardo, di una multa disciplinare di fr. 1'000.-, protestando
spese e ripetibili;
mentre le convenute con
risposta 4 aprile 2022 hanno postulato la reiezione del gravame pure con
protesta di spese e ripetibili;
preso atto dell’ulteriore lettera 6 aprile 2022 delle
convenute e della replica spontanea 15 aprile 2022 degli istanti;
richiamata la decisione 23 marzo
2022 con cui il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta degli
istanti volta alla concessione delleffetto sospensivo e all’adozione di
provvedimenti supercautelari in appello;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Nell’ottobre 2016 AO
1 e AO 2, da una parte, e AP 1, dall’altra, hanno sottoscritto un contratto
d’agenzia a tempo indeterminato (doc. 1), in virtù del quale quest’ultimo è
stato assunto quale agente generale per determinate località del __________,
attività che in seguito è stata da lui svolta tramite la sua ditta individuale AP
2 iscritta a RC a tale scopo.
Il 24 gennaio 2022 (doc. 9)
AO 1 e AO 2 hanno significato a AP 1 la disdetta del contratto per il 30 luglio
2022 e, con scritto del 31 gennaio 2022 (doc. 1bis), lo hanno dispensato dalla
conduzione dell’Agenzia Generale dal 1° febbraio 2022. Quel giorno (doc. 1ter)
esse hanno pure preannunciato ai dipendenti dell’Agenzia Generale che dal 1°
febbraio 2022 la stessa sarebbe stata interessata da una riorganizzazione a
livello strutturale e dirigenziale.
2. Con istanza
supercautelare e cautelare 1° febbraio 2022 (inc. n. CA.2022.26/27) AP 1 e AP 2,
ritenendo che la disdetta, la dispensa dalla conduzione dell’Agenzia Generale e
le preannunciate misure di riorganizzazione fossero abusive e lesive della loro
personalità, hanno convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, AO 1 e AO 2, chiedendo in via supercautelare di far loro
divieto di procedere a qualsiasi atto di interferenza nell’esercizio
dell’attività di Agenzia Generale in __________, __________ e __________ e
segnatamente di contattare in qualsiasi modo il personale, dirigenti e
dipendenti dell’Agenzia Generale, di interferire in qualsiasi modo sui sistemi
informatici dell’Agenzia Generale, di interferire in qualsiasi modo
nell’organizzazione, gestione, funzionamento dell’Agenzia Generale e di
diffondere informazioni di qualsiasi genere, sia all’interno del Gruppo AO 1,
sia verso l’esterno, riguardanti la “defenestrazione” di AP 1 nonché le
interferenze nella gestione dell’attività di AP 2, e, in via cautelare, di far
loro divieto di procedere a qualsiasi atto di interferenza nell’esercizio
dell’attività di Agenzia Generale in __________, __________ e __________ e di
accertare l’illiceità delle interferenze messe in atto in esecuzione della
lettera datata 31 gennaio 2022, in entrambi i casi con la comminatoria
dell’art. 292 CP, di una multa disciplinare fino a fr. 5'000.- e, per ogni
giorno di ritardo, di una multa disciplinare di fr. 1'000.-.
3. Dopo l’avvenuto parziale
accoglimento da parte del Pretore, in data 2 febbraio 2022, dell’istanza
supercautelare inc. n. CA.2022.27 (ammessa limitatamente al divieto di
contattare in qualsiasi modo il personale, dirigente e dipendente dell’Agenzia
Generale di __________, __________ e __________ con riferimento al tema della
disdetta e alle conseguenze della stessa, di interferire sui sistemi
informatici dell’Agenzia Generale con delle iniziative aventi quali conseguenze
degli atti lesivi del contratto, in particolare di demansionamento dell’istante
per quanto riguardava lo svolgimento dei suoi compiti contrattuali, di
interferire nell’organizzazione, gestione, funzionamento dell’Agenzia Generale con
delle iniziative aventi quali conseguenze degli atti lesivi del contratto, in
particolare di demansionamento dell’istante per quanto riguardava lo
svolgimento dei suoi compiti contrattuali, e di diffondere informazioni di
qualsiasi genere, sia all’interno del Gruppo AO 1, sia verso l’esterno, riguardanti
la disdetta e quanto le convenute intendevano mettere in atto nel seguito, il
tutto con la comminatoria dell’art. 292 CP, di una multa disciplinare fino a
fr. 5'000.- e, per ogni giorno di ritardo, di una multa disciplinare di fr.
1'000.-), le convenute si sono opposte all’istanza cautelare.
4. Con decisione 10
febbraio 2022, il Pretore aggiunto ha respinto una prima domanda delle
convenute, presentata il giorno prima, volta a revocare i provvedimenti
supercautelari, e, con decisione 22 febbraio 2022, ha respinto una seconda
domanda delle stesse, analogamente presentata il 18 febbraio 2022.
5. Nel frattempo, con
domanda 4 febbraio 2022, completata il 25 febbraio 2022 e il 4 marzo 2022, gli
istanti, ritenendo che le convenute avessero violato i divieti ordinati con la
decisione supercautelare 2 febbraio 2022, hanno chiesto che nei loro confronti
fossero adottate le sanzioni processuali comminate a suo tempo, e meglio una
multa disciplinare fino a fr. 5'000.- e, per ogni giorno di ritardo, una multa
disciplinare di fr. 1'000.-.
Le convenute si
sono opposte anche a questa domanda.
6. Con la decisione 7
marzo 2022, qui oggetto di impugnativa, il Pretore ha respinto l’istanza
cautelare inc. n. CA.2022.26, ha revocato con effetto immediato la decisione
supercautelare 2 febbraio 2022 e nel contempo ha dichiarato inammissibile la
domanda di sanzioni processuali presentata dagli istanti il 4 febbraio 2022,
ponendo la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 500.- a carico di
questi ultimi, obbligati altresì rifondere alle controparti fr. 7'000.- per
ripetibili.
Egli ha in sostanza
ritenuto che l’istanza cautelare difettasse del presupposto della parvenza di
buon fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale di merito (“fumus
boni iuris”): la disdetta del contratto di agenzia era in effetti contemplata
al punto 3.4 del contratto; il termine di disdetta contrattuale era stato
rispettato; la dispensa dalla conduzione dell’Agenzia Generale era a sua volta contemplata
al punto 3.5 del contratto; la ripresa dei contratti di locazione e dei dipendenti
era pure contemplata nel contratto; d’altro canto la disdetta, per altro
preavvisata già il 13 gennaio 2022 (cfr. doc. J), e la successiva dispensa
dalla conduzione dell’Agenzia Generale, nemmeno erano state un evento
inaspettato, visto che il disaccordo contrattuale, costitutivo di un’oggettiva
situazione di grave impasse contrattuale, persisteva da oltre un anno e
mezzo (cfr. doc. 7 e 8) e che da mesi le parti stavano cercando inutilmente di
trovare una soluzione transattiva (cfr. doc. I e J), e comunque nulla
permetteva di concludere che nelle particolari circostanze quelle misure, e soprattutto
la dispensa dalla conduzione dell’Agenzia Generale, tema che per altro aveva
frattanto perso di attualità a seguito dell’emanazione della decisione
supercautelare, fossero state abusive.
La domanda di sanzioni
processuali era invece divenuta priva d’interesse degno di protezione, stante
la revoca con effetto immediato del provvedimento supercautelare, dove erano
contenute le misure di esecuzione di cui gli istanti avevano chiesto la
concretizzazione.
7. Con l’appello 18
marzo 2022, che qui ci occupa, avversato dalle convenute con risposta 4 aprile
2022 (a cui hanno fatto seguito la lettera
6 aprile 2022 di queste ultime e la replica spontanea 15 aprile 2022 delle
controparti) gli istanti hanno chiesto
la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza cautelare nonché
di accogliere la domanda di sanzioni processuali presentata il 4 febbraio 2022 e
in via subordinata il suo annullamento con rinvio dell’incarto al Pretore per
una nuova decisione nel senso dei considerandi e accoglimento della domanda di
sanzioni processuali presentata il 4 febbraio 2022, in tutti i casi con la
comminatoria dell’art. 292 CP, di una multa disciplinare fino a fr. 5'000.- e,
per ogni giorno di ritardo, di una multa disciplinare di fr. 1'000.-, protestando
spese e ripetibili.
Essi hanno innanzitutto
rilevato che l’istanza cautelare doveva essere ammessa già per il fatto che il
10 febbraio 2022 il primo giudice aveva respinto la domanda di revoca dei
provvedimenti supercautelari precedentemente inoltrata dalle convenute, senza
che nel frattempo la situazione si fosse modificata. Per il resto, hanno
rilevato che il disaccordo contrattuale persistente da oltre un anno e mezzo, a
loro dire non costitutivo di un’oggettiva situazione di grave impasse
contrattuale, non verteva né sul modo e sui tempi né sulla conclusione del
contratto e della cooperazione tra le parti, hanno evidenziato che le
divergenze di vedute emerse tra loro nel corso del 2021 non prevedevano per
nulla la risoluzione del contratto e soprattutto hanno ribadito che la dispensa
dalla conduzione dell’Agenzia Generale, che non era affatto superata dagli
eventi, era avvenuta “dalla sera alla mattina” e con ciò in modo abusivo e
contrario alla buona fede.
Essi hanno quindi
censurato il fatto che il giudice di prime cure, pur avendo dato atto che le
convenute avevano reiteratamente violato il provvedimento supercautelare,
avesse nondimeno respinto, senza alcuna motivazione, la loro domanda di
sanzioni processuali del 4 febbraio 2022.
8. Nell’istanza
cautelare sono stati indicati, quali parti istanti, AP 1 e la ditta individuale
AP 2, di cui egli è il titolare (cfr. doc. 2), ciò che ha comportato la loro indicazione
quali istanti negli atti di causa di prima sede. Nell’appello quelle due parti
si sono parimenti presentate in qualità di appellanti.
Giusta l’art. 66 CPC, ha
capacità di essere parte chi gode dei diritti civili o è legittimato ad essere
parte in virtù del diritto federale. Una ditta individuale, pur essendo
iscritta a RC, non ha capacità civile e non può quindi essere parte a un
processo (cfr. DTF 51 III 164; TF 6B_701/2016 del 23 maggio 2017 consid. 1). La
stessa non è un soggetto distinto dal suo titolare, ma s’identifica con lo stesso
sotto l’aspetto sia sostanziale che processuale, sicché è irrilevante, ai fini
della legittimazione attiva e passiva, che l’impresa venga indicata con la
qualificazione della ditta o col nome del suo titolare. Non è quindi necessario
che al nome del titolare di una ditta individuale, in ogni caso già parte ai
sensi dell’art. 66 CPC, venga affiancata la menzione della sua ditta
individuale. In ogni caso risulta scorretto che le due indicazioni vengano
rubricate in modo che titolare e ditta appaiano quali due parti distinte. Tale
imprecisione, che non è stata rilevata in prima sede, non ha tuttavia comportato
alcuna conseguenza ai fini dell’istruttoria e del giudizio. Questa erronea designazione
(cfr. II CCA 17 agosto 2016 inc. n. 12.2015.128) implica tuttavia la rettifica
d’ufficio dell’intestazione degli atti di prima sede e d'appello riguardo
all'indicazione della parte istante e appellante, che risulta così essere il
solo AP 1.
9. L’istanza cautelare
e, nella misura in cui è riferito alla medesima, l’appello devono
senz’altro essere disattesi nella misura in cui non sono divenuti privi
d’interesse.
9.1. Gli stessi sono innanzitutto
divenuti privi d’interesse e devono con ciò essere stralciati dal ruolo ex art.
242 CPC a seguito dell’avvenuta cessazione dell’attività dell’Agenzia Generale,
attestata dalla riconsegna da parte dell’istante di diverso materiale necessario
all’attività della stessa nonché dalla cessione proprio per quella ragione dei
contratti di locazione relativi alla medesima, avvenute il 14 e il 22 marzo
2022 (cfr. doc. 2-5 d’appello), e soprattutto a seguito della cancellazione da
RC di AP 2 per “cessazione dell’attività aziendale”, avvenuta - in modo notorio
(trattandosi di un’iscrizione risultante da RC, cfr. TF 4A_560/2012 del 1°
marzo 2013 consid. 2.2) - il 30 marzo 2022 (cfr. pure doc. 7 d’appello,
prodotto dalle convenute con lettera
6 aprile 2022 in applicazione dell’art. 317 cpv. 1 CPC). Avendo in particolare provveduto,
di sua propria iniziativa e senza imposizioni esterne, alla cancellazione da RC
della sua Agenzia Generale per “cessazione dell’attività aziendale” ed
avendo in tal modo rinunciato a esercitare in futuro la sua attività, che per
l’appunto andava svolta tramite quell’Agenzia Generale (cfr. punto 4.2 del
contratto), l’istante non dispone in effetti più di un interesse degno di
protezione a vedere accolta l’istanza cautelare, volta come detto a vietare
qualsiasi atto di interferenza delle convenute nell’esercizio dell’attività di
Agenzia Generale e ad accertare l’illiceità delle interferenze da loro asseritamente
messe in atto in esecuzione della lettera del 31 gennaio 2022 (richiesta
quest’ultima che invero nemmeno rientrava tra le disposizioni giudiziali atte a
evitare il pregiudizio incombente ai sensi dell’art. 262 CPC, ossia tra quelle
che potevano fare oggetto di un provvedimento cautelare).
9.2. L’istanza cautelare e,
nella misura in cui è riferito alla stessa, l’appello avrebbero in ogni caso dovuto
essere disattesi anche laddove, per ipotesi, non fossero divenuti privi
d’interesse.
Il giudice di prime cure,
evidentemente non vincolato dai giudizi che in precedenza lo avevano indotto a
respingere le domande di revoca dei provvedimenti supercautelari inoltrate dalle
convenute (cfr. Trezzini,
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2,
IIª ed., n. 16 ad art. 268), ha in effetti spiegato dettagliatamente le ragioni
per cui l’istanza cautelare difettava già del requisito cumulativo della
parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale di merito
(fumus boni iuris), e in questa sede l’istante, in violazione del suo
obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontato, fatto salvo
quanto si dirà qui di seguito, con quella motivazione. Le (poche) censure da lui
sollevate risultano oltretutto infondate, non potendosi comprendere la
rilevanza per il giudizio né del fatto che il disaccordo contrattuale
persistente da oltre un anno e mezzo, a suo dire non costitutivo di
un’oggettiva situazione di grave impasse contrattuale, non vertesse né
sul modo e sui tempi né sulla conclusione del contratto e della cooperazione
tra le parti, né del fatto che le divergenze di vedute emerse tra loro nel
corso del 2021 non prevedessero per nulla la risoluzione del contratto, né
infine del fatto, da solo non ancora sufficiente a migliorare la posizione
dell’istante, che la dispensa dalla conduzione dell’Agenzia Generale fosse
avvenuta “dalla sera alla mattina”.
Ad ogni buon conto, il
giudizio pretorile di reiezione dell’istanza cautelare risultava ineccepibile.
A fronte di un accordo contrattuale che permetteva a entrambe le parti di
recedere dal contratto per la fine di ogni mese con un termine di preavviso di
6 mesi a partire dal 5° anno (cfr. punto 3.4 del contratto, conforme all’art.
418q CO) e che, una volta disdetto il contratto, attribuiva alle mandanti la facoltà
di dispensare l’agente dalla conduzione dell’Agenzia Generale riconoscendogli beninteso
per ogni mese di dispensa 1/12 dell’utile dell’anno precedente (cfr. punto 3.5
del contratto), non si vede proprio, né l’istante lo ha in definitiva qui
spiegato e reso verosimile, per quale motivo dovessero essere considerate
abusive o contrarie alla buona fede ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 CC, e fossero con
ciò idonee a legittimare l’adozione di misure cautelari atte a evitare un
pregiudizio incombente, la disdetta significata dalle convenute il 24 gennaio
2022 per il successivo 30 luglio (doc. 9), che per altro nemmeno avrebbe
necessitato di una particolare giustificazione (o di un motivo grave) e che
comunque per stessa ammissione dell’istante si fondava su disaccordo
contrattuale persistente da oltre un anno e mezzo (cfr. appello p. 11), e
soprattutto la dispensa dalla conduzione dell’Agenzia Generale significata dalle
convenute il 31 gennaio 2022, con una tempistica “serrata”, per il successivo
1° febbraio (doc. 1bis), tanto più che l’adozione di quel provvedimento era
stata espressamente riservata già in occasione della disdetta del precedente 24
gennaio (cfr. doc. 9; cfr. pure istanza p. 4). Si aggiunga, sempre a
quest’ultimo proposito, che l’istante, a ragione, neppure ha preteso di essere
stato confrontato con un termine di disdetta particolarmente lungo o di rientrare
in un gruppo professionale (ad esempio sportivi professionisti, artisti o chirurghi)
per cui l’impiego concreto era necessario per il mantenimento della capacità
lavorativa, e di essere con ciò un lavoratore per il quale la prolungata dispensa
dal poter svolgere effettivamente l’attività professionale avrebbe potuto risultare
problematica (cfr. DTF 137 III 303 consid. 2.1.2).
10. L’appello dev’essere
disatteso anche nella misura in cui è riferito alla domanda di sanzioni
processuali presentata dall’istante il 4 febbraio 2022. Nel querelato giudizio
il giudice di prime cure aveva in effetti lasciato indecisa la questione di
sapere se, come argomentato nell’istanza cautelare, “una volta notificatogli
il provvedimento supercautelare ex parte, le convenute lo hanno violato reiteratamente”
(come risulta dalla sua indicazione, a p. 4 della decisione, secondo cui “a
prescindere dal buon fondamento o meno di questo argomento …”) e in questa
sede l’istante, con una lettura manifestamente errata e improponibile della
decisione, ha invece dato per scontato che quella questione fosse allora stata
risolta a suo favore, il tutto omettendo poi di indicare le eventuali altre prove
a sostegno di quella circostanza, contestata dalle controparti, che in
definitiva è rimasta non dimostrata. Oltretutto l’istante, che a torto si era
prevalso di un’insufficiente motivazione della decisione impugnata sul tema, rilevando
che ciò avrebbe imposto il suo annullamento con rinvio dell’incarto al primo
giudice per una nuova decisione nel senso dei considerandi, nemmeno ha
censurato l’argomentazione pretorile, che costituiva invece una chiara e
sufficiente motivazione sul tema, secondo cui la domanda di sanzioni
processuali, dichiarata inammissibile, era divenuta priva d’interesse degno di
protezione, stante la revoca con effetto immediato del provvedimento supercautelare,
dove erano contenute le misure di esecuzione di cui egli, con la domanda in
questione, aveva chiesto la concretizzazione.
11. Ne discende che l’appello dell’istante dev’essere respinto nella misura in cui non
è divenuto privo d’interesse.
Le
spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un
valore litigioso pacificamente superiore a fr. 10'000.- (cfr. appello p. 3),
seguono la soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e il RTar
decide:
Fatti
I. L’appello 18 marzo 2022 di AP 1 è respinto nella misura in cui non è divenuto
privo d’interesse.
Considerandi
II. Le spese processuali della procedura d’appello, di fr.
1'000.-, sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà alle appellate fr. 2’000.-
per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni, non sospeso dalle ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 2 LTF), dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per
valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è
ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF).
Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune
conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre,
o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.
91.
LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate
separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92
cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il
ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio
irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una
decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).