12.2022.44
Contratto di lavoro. Pretese salariali. Controllo ore lavorative, mancata registrazione da parte della datrice di lavoro.Applicabilità del CCNL per l’industria alberghiera e della ristorazione
19 agosto 2022Italiano14 min
sopra, va inoltre aggiunto che le risultanze istruttorie, in primis le deposizioni
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.44
Lugano
19 agosto 2022/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2020.2 della Pretura del Distretto di
Bellinzona - promossa con petizione del 17 gennaio 2020 da
AO
1
rappr. da PA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ PA 1
in materia di diritto del lavoro,
con cui l’attore ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr.
26'446.40 (lordi) a titolo di salari arretrati, oltre interessi,
domanda a cui si è opposta
la convenuta e che il Pretore aggiunto (in seguito: Pretore) con sentenza del
22 febbraio 2022 ha parzialmente accolto condannando la datrice di lavoro al
pagamento di fr.15'802.12,
appellante la convenuta
con atto di appello del 25 marzo 2022 con cui postula la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestate tasse,
spese e ripetibili,
mentre l’attore con
risposta del 5 maggio 2022 postula la conferma del querelato giudizio,
anch’egli con protesta di tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
ritenuto,
in fatto e in diritto:
1.
AO 1 è stato assunto alle dipendenze di AP 1 in veste di aiuto
cucina (doc D) a partire dal 17 novembre 2015 (doc. E). Il contratto di lavoro
prevedeva un grado d’occupazione “a ore” e una retribuzione di “CHF 21.37
lordi all’ora (vacanze, festivi e tredicesima compresi)”. In data 27
novembre 2018 la datrice di lavoro ha disdetto il rapporto di impiego per il 28
febbraio 2019 (doc. F).
2.
Previo tentativo di conciliazione
(CM.2019.119), con petizione 17 gennaio 2020 AO 1 ha inoltrato una petizione
alla Pretura di Bellinzona chiedendo la condanna di AP 1 al pagamento di complessivi
fr. 26'446.40, oltre interessi al 5%, quali salari arretrati per il periodo da
agosto 2018 a febbraio 2019. In breve, l’attore ha sostenuto di avere lavorato,
di fatto, a tempo pieno ma di essere stato retribuito solo parzialmente, in
ragione di circa 50 ore al mese. Egli ha pertanto chiesto il riconoscimento di
tutte le ore lavorative prestate e che gli fosse pagata la differenza tra
quanto percepito e quanto a lui realmente spettante.
In sede di risposta la convenuta ha
contestato integralmente la richiesta e negato che l’attore avesse lavorato con
un grado d’occupazione del 100%. A sostegno della propria tesi essa ha rinviato
a quanto indicato nei conteggi di stipendio mensili consegnati al dipendente, e
da questi controfirmati, sui quali figurava pure il numero di ore lavorative
svolte, indicazione che - a detta della stessa - era determinante. Quanto da
lei versato corrispondeva pertanto alle ore effettive di impiego del collaboratore.
La convenuta ha inoltre misconosciuto la portata dei doc. I e M prodotti
dall’attore osservando come gli stessi non le fossero mai stati sottoposti
prima e non fossero stati da lei approvati.
In sede di replica e duplica le parti
hanno ribadito le rispettive antitetiche posizioni. Il lavoratore ha inoltre
posto l’accento sul fatto che AP 1 non aveva un sistema di controllo delle ore
lavorative, ragion per cui egli avrebbe registrato personalmente le ore svolte
quotidianamente su una propria scheda (doc. I).
Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al
dibattimento finale; AO 1 ha prodotto un proprio memoriale conclusivo con il
quale ha confermato la propria posizione mentre che la convenuta non ha
prodotto alcunché.
3. Con
decisione del 22 febbraio 2022 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione
e condannato AP 1 al pagamento di fr.15'802.12, oltre interessi. Il primo
giudice, dopo aver ripercorso i fatti e accertato l’applicabilità al caso di
specie del CCNL per l’industria alberghiera e della ristorazione (in seguito:
CCNL), si è chinato sulla problematica delle registrazioni delle ore lavorative
svolte dal dipendente e ricordato che secondo l’art. 21 CCNL la responsabilità
di questo controllo ricadeva sul datore di lavoro, controllo che - stando a quanto
emerso in sede istruttoria – nel concreto caso non risultava essere stato svolto.
In assenza di una dettagliata registrazione delle ore lavorative da parte del
datore di lavoro il giudice ha ritenuto andasse accordato valore probatorio al
conteggio tenuto dal lavoratore, conteggio la cui attendibilità e veridicità ha
trovato conferma nelle deposizioni testimoniali raccolte nell’istruttoria, le
quali attestavano una presenza nel negozio del lavoratore molto superiore a
quella indicata dalla datrice di lavoro, e che risultava pertanto di gran lunga
più fedefacente rispetto a quanto indicato nei conteggi di salario allestiti da
AP 1.
Il
Pretore ha quindi proceduto al computo delle ore lavorative prestate da AO 1
tra agosto e dicembre 2018 e ha quantificato le stesse in 1061. Considerato uno
stipendio orario netto di fr. 19.32 (art 15 CCNL), la pretesa al netto del
dipendente assommava a complessivi fr. 20'498.52. Dedotto quanto già versato da
AP 1, il Pretore ha riconosciuto - per il periodo poc’anzi indicato - a AO 1
l’importo di fr. 15'892.12. Il giudice di prima sede ha di contro respinto la
domanda per i mesi di gennaio e febbraio 2019 in quanto risultava che il
lavoratore non avesse lavorato, il contratto non prevedendo un numero minimo di
ore di impiego.
4. Con
l’appello che qui ci occupa, avversato da AO 1 con risposta del 5 maggio 2022, AP
1 rimprovera al Pretore un erroneo accertamento dei fatti e un’errata
applicazione del diritto per avere ritenuto - a suo dire a torto - che la
datrice di lavoro non avesse effettuato una registrazione dettagliata delle ore
lavorative prestate dal dipendente e per aver giudicato fede facenti le tabelle
da questi prodotte in sede di causa. Questo erroneo accertamento avrebbe poi
portato a un’errata applicazione dell’art. 21 CCNL ad opera del Pretore.
L’appellante, riproponendo
quanto addotto in prima sede, ribadisce la tesi secondo cui la datrice di
lavoro avrebbe regolarmente registrato le ore lavorative del dipendente che
sono poi state riprese mensilmente nei relativi conteggi di salario, documenti
questi che sono stati verificati e formalmente approvati dal lavoratore. Essa
contesta nuovamente l’attendibilità delle tabelle prodotte da AO 1 e sostiene
che queste sono state allestite a posteriori ai fini di causa. Con l’intento di
suffragare la propria tesi essa osserva inoltre che il dipendente ha accettato
l’indennità di disoccupazione calcolata sulla base delle ore indicate dalla
datrice di lavoro e che questi faceva capo agli aiuti assistenziali, ciò che - a
mente della ricorrente - non sarebbe stato necessario se AO 1 avesse lavorato a
tempo pieno.
5.
Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr.
10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308
cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro
della risposta (art. 311 CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni
dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è
la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò
posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
6.
Per sua natura l’atto
di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed
essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto
confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi
di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare.
L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica puntuale al
giudizio di prima istanza ma si limita a fornire una propria tesi e una propria
lettura dei fatti, senza talvolta approfondire o debitamente comprovare le
tematiche sollevate. Problematica che
concerne, tra l’altro, la questione dell’asserito controllo delle ore
lavorative tenuto dalla datrice di lavoro, la tesi - non provata - secondo cui
le tabelle prodotte dall’attore sarebbero state allestite a posteriori come
pure l’apprezzamento delle prove agli atti.
L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura
in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al
giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei
passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.
7. Il
Pretore ha già ampiamente illustrato le norme e i principi giurisprudenziali e
dottrinali attinenti alla presente fattispecie. L’applicabilità al contratto in
esame degli art. 319 CO e delle norme, più specifiche, del contratto CCNL, non è
contestata. Le censure appellatorie non vertono infatti sull’applicabilità o
meno del CCNL quanto su un’(asserita) errata applicazione, in concreto,
dell’art. 21 CCNL dovuta al fatto che il Pretore ha ritenuto - a dire delle
stesse a torto - non soddisfatte le esigenze di registrazione delle ore lavorative
da parte della datrice di lavoro fissate dalla norma.
Giusta
l’art. 21 CCNL il datore di lavoro è responsabile della registrazione delle ore
di lavoro svolte. Tale registrazione deve essere firmata dal collaboratore
almeno una volta al mese (cpv. 2); il datore di lavoro tiene un conteggio delle
ore di lavoro e dei giorni di riposo effettivi (controllo del tempo di lavoro;
cpv. 3). Se il datore di lavoro non adempie l’obbligo di conteggio, in caso di
controversia la registrazione delle ore di lavoro o di controllo del tempo di
lavoro tenuti dal collaboratore sono ammessi come mezzi di prova (cpv. 4).
8.
Come accennato, l’appellante riproponendo sostanzialmente quanto
addotto in prima sede, allega nuovamente di aver adempiuto al proprio onere di
registrazione e rimprovera al Pretore di non aver considerato come determinanti
le ore indicate nei conteggi di salario sottoscritti per accettazione dal
dipendente.
Questa tesi non può
essere condivisa. A prescindere dall’effettiva ammissibilità della
contestazione, aspetto su cui permangono seri dubbi (consid. 6), la stessa si
rivela infondata pure nel merito.
Come già avvenuto in
prima sede, anche in appello AP 1 si limita ad affermare di aver registrato le
ore lavorative effettuate dal proprio dipendente senza però fornire alcuna
indicazione sulle modalità con cui le stesse sarebbero state conteggiate e registrate
e senza spiegare perché le valutazioni pretorili di segno contrario sarebbero
errate, con la conseguenza che le sue argomentazioni si rivelano lacunose.
La semplice apposizione
della propria firma sui conteggi salariali ad opera del lavoratore non è
infatti sufficiente per suffragare la tesi di AP 1 quo all’avvenuta corretta registrazione
delle ore lavorative e all’accettazione del monte ore ivi riportato da parte
del dipendente. La sottoscrizione dei precitati conteggi va infatti debitamente
contestualizzata e la sua portata relativizzata. Con ogni evidenza infatti la
firma apposta in calce a questi documenti sotto la dicitura “Per ricevuta”
aveva quale (unico) scopo proprio quello di attestarne la ricezione e non certo
quello di confermare la corrispondenza tra le ore lavorative indicate e quelle effettivamente
svolte. Aspetto su cui, oltretutto, il lavoratore non è mai stato reso attento,
ciò che neppure la datrice di lavoro sostiene.
Il tentativo
dell’appellante di attribuire - ora in sede giudiziaria - a questi documenti un
significato e un’importanza che questi palesemente non avevano rasenta la
malafede. Con ogni evidenza una simile sottoscrizione non adempie le premesse
formali di cui all’art. 21 cpv. 2 CCNL e tantomeno comprova che vi sia stato un
effettivo e puntuale controllo del tempo di lavoro da parte della datrice di
lavoro (art 21 cpv. 3 CCNL). L’appellante non è pertanto riuscita a dimostrare
d’aver adempiuto al proprio onere di registrazione delle ore di lavoro secondo
Fatti
i rigorosi parametri fissati dall’art. 21 CCNL, omissione che essa deve ora
lasciarsi imputare.
A prescindere da quanto
sopra, va inoltre aggiunto che le risultanze istruttorie, in primis le deposizioni
agli atti, fanno nascere seri e legittimi dubbi quo alla veridicità del numero
di ore indicato nei conteggi di stipendio. Dalle parole dei vari testi emerge
infatti una presenza nel negozio di AO 1 costante, giornaliera ed estesa all’intero
arco della giornata e pertanto di molto superiore a quella attestata nei predetti
documenti che, di fatto, certificano un’attività lavorativa media di poche ore
al giorno. In particolare, il teste Go__________ ha dichiarato: “passo
spesso davanti a detto kebab; posso dire che ci passo quotidianamente (...). Io
ho visto lì l’attore un po’ a tutti gli orari.” (audizione testimoniale del
23 settembre 2020, pag. 6). Analogamente anche la teste Sh__________ ha
riferito che: “(…) L’ho visto li parecchi mesi. L’impressione che ho avuto
io era che lui fosse presente dalla mattina alla sera; quindi dall’orario di
apertura alla chiusura. Io passo davanti al __________ kebab ad orari diversi
della giornata. Questa mia impressione è dettata dal fatto che io lo vedevo
presente nei diversi orari della giornata” (audizione testimoniale del 23
settembre 2020, pag. 8). Impressione confermata pure dal teste Fer__________ il
quale ha affermato che: “Lui lavorava regolarmente al __________ kebab. Io
vedevo l’attore lì al mattino ma anche il pomeriggio e alla sera. Lo vedevo
frequentemente nei vari giorni della settimana. Posso dire che se passavo alla
mattina e anche al pomeriggio lui di solito era presente in entrambi i momenti
della giornata (…)” (audizione testimoniale del 23 settembre 2020, pag.
10).
A fronte di queste
molteplici e convergenti deposizioni che minano in maniera significativa la
validità e la fedefacenza dei conteggi allestiti dalla datrice di lavoro, ritenuta
- come visto - l’assenza di un effettivo controllo delle ore lavorative da
Considerandi
parte della stessa, è a giusta ragione che il Pretore si è attenuto - in
conformità con quanto previsto dall’art. 21 cpv. 4 CCNL - a quanto indicato nelle
tabelle allestite da AO 1 le quali - come detto - hanno trovato sostanziale conferma
nelle risultanze istruttorie.
9.
Per
quanto attiene alle altre censure sollevate, esse non hanno miglior destino. Inconsistente,
oltre che tardiva, si rivela infatti l’obbiezione secondo cui le tabelle
sarebbero state allestite in un secondo tempo ai soli fini di causa. Oltre che
carente dal punto di vista allegatorio questa lagnanza è pure priva di
qualsiasi riscontro probatorio.
Irrilevante si rivela
pure l’argomentazione, sollevata oltretutto per la prima volta in questa sede e
pertanto irritualmente, secondo cui il lavoratore non avrebbe contestato
l’indennità di disoccupazione stabilita sulla base dei conteggi di stipendio
agli atti, circostanza che a mente dell’appellante ne attesterebbe la
correttezza. A questo proposito il teste Fra__________ ha già spiegato nel
dettaglio che la Cassa è vincolata a questi conteggi, salvo successiva
decisione giudiziaria (audizione testimoniale del 23 settembre 2020, pag. 4 a
cui si rinvia), sicché non è necessario dilungarsi oltre.
Inconferente e
anch’essa tardiva, si rivela anche l’allegazione secondo cui se l’attore avesse
lavorato tutte le ore indicate egli non avrebbe potuto ottenere le prestazioni assistenziali.
Così stando le cose le
contestazioni sollevate dall’appellante non possono che essere giudicate -
nella loro interezza - infondate e vanno integralmente respinte.
10.
Alla luce di
quanto precede, in assenza altresì di puntuali e circostanziate contestazioni
quo al conteggio delle ore lavorative effettuato dal Pretore e alla tariffa
oraria applicata (sentenza cit., pag. 5 seg.), non vi è motivo per non
confermare la sentenza di prima sede che ha riconosciuto a AO 1 il pagamento di
un saldo ancora scoperto per prestazioni salariali di complessivi fr.
15'892.12.
11.
Ne discende che
l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. Non si prelevano né tasse né spese, trattandosi di una causa fondata
sul diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.-. L'appellante verserà alla controparte un’equa indennità per ripetibili. Il valore litigioso ai fini di un
eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è superiore a fr.
15'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 114 CPC e il RTar,
decide:
1. L’appello 22
settembre 2021 di AP 1 è respinto.
2. Non si prelevano né
tasse né spese. L’appellante rifonderà alla parte appellata fr. 1’000.- per
ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).