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Decisione

12.2022.44

Contratto di lavoro. Pretese salariali. Controllo ore lavorative, mancata registrazione da parte della datrice di lavoro.Applicabilità del CCNL per l’industria alberghiera e della ristorazione

19 agosto 2022Italiano14 min

sopra, va inoltre aggiunto che le risultanze istruttorie, in primis le deposizioni

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.44

Lugano

19 agosto 2022/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Federspiel

Peer

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2020.2 della Pretura del Distretto di

Bellinzona - promossa con petizione del 17 gennaio 2020 da

AO

1

rappr. da PA 2

contro

AP

1

rappr. dall’ PA 1

in materia di diritto del lavoro,

con cui l’attore ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr.

26'446.40 (lordi) a titolo di salari arretrati, oltre interessi,

domanda a cui si è opposta

la convenuta e che il Pretore aggiunto (in seguito: Pretore) con sentenza del

22 febbraio 2022 ha parzialmente accolto condannando la datrice di lavoro al

pagamento di fr.15'802.12,

appellante la convenuta

con atto di appello del 25 marzo 2022 con cui postula la riforma del querelato

giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestate tasse,

spese e ripetibili,

mentre l’attore con

risposta del 5 maggio 2022 postula la conferma del querelato giudizio,

anch’egli con protesta di tasse, spese e ripetibili,

letti ed esaminati gli atti e i

documenti prodotti,

ritenuto,

in fatto e in diritto:

1.

AO 1 è stato assunto alle dipendenze di AP 1 in veste di aiuto

cucina (doc D) a partire dal 17 novembre 2015 (doc. E). Il contratto di lavoro

prevedeva un grado d’occupazione “a ore” e una retribuzione di “CHF 21.37

lordi all’ora (vacanze, festivi e tredicesima compresi)”. In data 27

novembre 2018 la datrice di lavoro ha disdetto il rapporto di impiego per il 28

febbraio 2019 (doc. F).

2.

Previo tentativo di conciliazione

(CM.2019.119), con petizione 17 gennaio 2020 AO 1 ha inoltrato una petizione

alla Pretura di Bellinzona chiedendo la condanna di AP 1 al pagamento di complessivi

fr. 26'446.40, oltre interessi al 5%, quali salari arretrati per il periodo da

agosto 2018 a febbraio 2019. In breve, l’attore ha sostenuto di avere lavorato,

di fatto, a tempo pieno ma di essere stato retribuito solo parzialmente, in

ragione di circa 50 ore al mese. Egli ha pertanto chiesto il riconoscimento di

tutte le ore lavorative prestate e che gli fosse pagata la differenza tra

quanto percepito e quanto a lui realmente spettante.

In sede di risposta la convenuta ha

contestato integralmente la richiesta e negato che l’attore avesse lavorato con

un grado d’occupazione del 100%. A sostegno della propria tesi essa ha rinviato

a quanto indicato nei conteggi di stipendio mensili consegnati al dipendente, e

da questi controfirmati, sui quali figurava pure il numero di ore lavorative

svolte, indicazione che - a detta della stessa - era determinante. Quanto da

lei versato corrispondeva pertanto alle ore effettive di impiego del collaboratore.

La convenuta ha inoltre misconosciuto la portata dei doc. I e M prodotti

dall’attore osservando come gli stessi non le fossero mai stati sottoposti

prima e non fossero stati da lei approvati.

In sede di replica e duplica le parti

hanno ribadito le rispettive antitetiche posizioni. Il lavoratore ha inoltre

posto l’accento sul fatto che AP 1 non aveva un sistema di controllo delle ore

lavorative, ragion per cui egli avrebbe registrato personalmente le ore svolte

quotidianamente su una propria scheda (doc. I).

Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al

dibattimento finale; AO 1 ha prodotto un proprio memoriale conclusivo con il

quale ha confermato la propria posizione mentre che la convenuta non ha

prodotto alcunché.

3. Con

decisione del 22 febbraio 2022 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione

e condannato AP 1 al pagamento di fr.15'802.12, oltre interessi. Il primo

giudice, dopo aver ripercorso i fatti e accertato l’applicabilità al caso di

specie del CCNL per l’industria alberghiera e della ristorazione (in seguito:

CCNL), si è chinato sulla problematica delle registrazioni delle ore lavorative

svolte dal dipendente e ricordato che secondo l’art. 21 CCNL la responsabilità

di questo controllo ricadeva sul datore di lavoro, controllo che - stando a quanto

emerso in sede istruttoria – nel concreto caso non risultava essere stato svolto.

In assenza di una dettagliata registrazione delle ore lavorative da parte del

datore di lavoro il giudice ha ritenuto andasse accordato valore probatorio al

conteggio tenuto dal lavoratore, conteggio la cui attendibilità e veridicità ha

trovato conferma nelle deposizioni testimoniali raccolte nell’istruttoria, le

quali attestavano una presenza nel negozio del lavoratore molto superiore a

quella indicata dalla datrice di lavoro, e che risultava pertanto di gran lunga

più fedefacente rispetto a quanto indicato nei conteggi di salario allestiti da

AP 1.

Il

Pretore ha quindi proceduto al computo delle ore lavorative prestate da AO 1

tra agosto e dicembre 2018 e ha quantificato le stesse in 1061. Considerato uno

stipendio orario netto di fr. 19.32 (art 15 CCNL), la pretesa al netto del

dipendente assommava a complessivi fr. 20'498.52. Dedotto quanto già versato da

AP 1, il Pretore ha riconosciuto - per il periodo poc’anzi indicato - a AO 1

l’importo di fr. 15'892.12. Il giudice di prima sede ha di contro respinto la

domanda per i mesi di gennaio e febbraio 2019 in quanto risultava che il

lavoratore non avesse lavorato, il contratto non prevedendo un numero minimo di

ore di impiego.

4. Con

l’appello che qui ci occupa, avversato da AO 1 con risposta del 5 maggio 2022, AP

1 rimprovera al Pretore un erroneo accertamento dei fatti e un’errata

applicazione del diritto per avere ritenuto - a suo dire a torto - che la

datrice di lavoro non avesse effettuato una registrazione dettagliata delle ore

lavorative prestate dal dipendente e per aver giudicato fede facenti le tabelle

da questi prodotte in sede di causa. Questo erroneo accertamento avrebbe poi

portato a un’errata applicazione dell’art. 21 CCNL ad opera del Pretore.

L’appellante, riproponendo

quanto addotto in prima sede, ribadisce la tesi secondo cui la datrice di

lavoro avrebbe regolarmente registrato le ore lavorative del dipendente che

sono poi state riprese mensilmente nei relativi conteggi di salario, documenti

questi che sono stati verificati e formalmente approvati dal lavoratore. Essa

contesta nuovamente l’attendibilità delle tabelle prodotte da AO 1 e sostiene

che queste sono state allestite a posteriori ai fini di causa. Con l’intento di

suffragare la propria tesi essa osserva inoltre che il dipendente ha accettato

l’indennità di disoccupazione calcolata sulla base delle ore indicate dalla

datrice di lavoro e che questi faceva capo agli aiuti assistenziali, ciò che - a

mente della ricorrente - non sarebbe stato necessario se AO 1 avesse lavorato a

tempo pieno.

5.

Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr.

10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308

cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro

della risposta (art. 311 CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni

dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è

la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò

posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

6.

Per sua natura l’atto

di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed

essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto

confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi

di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare.

L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica puntuale al

giudizio di prima istanza ma si limita a fornire una propria tesi e una propria

lettura dei fatti, senza talvolta approfondire o debitamente comprovare le

tematiche sollevate. Problematica che

concerne, tra l’altro, la questione dell’asserito controllo delle ore

lavorative tenuto dalla datrice di lavoro, la tesi - non provata - secondo cui

le tabelle prodotte dall’attore sarebbero state allestite a posteriori come

pure l’apprezzamento delle prove agli atti.

L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura

in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al

giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei

passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.

7. Il

Pretore ha già ampiamente illustrato le norme e i principi giurisprudenziali e

dottrinali attinenti alla presente fattispecie. L’applicabilità al contratto in

esame degli art. 319 CO e delle norme, più specifiche, del contratto CCNL, non è

contestata. Le censure appellatorie non vertono infatti sull’applicabilità o

meno del CCNL quanto su un’(asserita) errata applicazione, in concreto,

dell’art. 21 CCNL dovuta al fatto che il Pretore ha ritenuto - a dire delle

stesse a torto - non soddisfatte le esigenze di registrazione delle ore lavorative

da parte della datrice di lavoro fissate dalla norma.

Giusta

l’art. 21 CCNL il datore di lavoro è responsabile della registrazione delle ore

di lavoro svolte. Tale registrazione deve essere firmata dal collaboratore

almeno una volta al mese (cpv. 2); il datore di lavoro tiene un conteggio delle

ore di lavoro e dei giorni di riposo effettivi (controllo del tempo di lavoro;

cpv. 3). Se il datore di lavoro non adempie l’obbligo di conteggio, in caso di

controversia la registrazione delle ore di lavoro o di controllo del tempo di

lavoro tenuti dal collaboratore sono ammessi come mezzi di prova (cpv. 4).

8.

Come accennato, l’appellante riproponendo sostanzialmente quanto

addotto in prima sede, allega nuovamente di aver adempiuto al proprio onere di

registrazione e rimprovera al Pretore di non aver considerato come determinanti

le ore indicate nei conteggi di salario sottoscritti per accettazione dal

dipendente.

Questa tesi non può

essere condivisa. A prescindere dall’effettiva ammissibilità della

contestazione, aspetto su cui permangono seri dubbi (consid. 6), la stessa si

rivela infondata pure nel merito.

Come già avvenuto in

prima sede, anche in appello AP 1 si limita ad affermare di aver registrato le

ore lavorative effettuate dal proprio dipendente senza però fornire alcuna

indicazione sulle modalità con cui le stesse sarebbero state conteggiate e registrate

e senza spiegare perché le valutazioni pretorili di segno contrario sarebbero

errate, con la conseguenza che le sue argomentazioni si rivelano lacunose.

La semplice apposizione

della propria firma sui conteggi salariali ad opera del lavoratore non è

infatti sufficiente per suffragare la tesi di AP 1 quo all’avvenuta corretta registrazione

delle ore lavorative e all’accettazione del monte ore ivi riportato da parte

del dipendente. La sottoscrizione dei precitati conteggi va infatti debitamente

contestualizzata e la sua portata relativizzata. Con ogni evidenza infatti la

firma apposta in calce a questi documenti sotto la dicitura “Per ricevuta”

aveva quale (unico) scopo proprio quello di attestarne la ricezione e non certo

quello di confermare la corrispondenza tra le ore lavorative indicate e quelle effettivamente

svolte. Aspetto su cui, oltretutto, il lavoratore non è mai stato reso attento,

ciò che neppure la datrice di lavoro sostiene.

Il tentativo

dell’appellante di attribuire - ora in sede giudiziaria - a questi documenti un

significato e un’importanza che questi palesemente non avevano rasenta la

malafede. Con ogni evidenza una simile sottoscrizione non adempie le premesse

formali di cui all’art. 21 cpv. 2 CCNL e tantomeno comprova che vi sia stato un

effettivo e puntuale controllo del tempo di lavoro da parte della datrice di

lavoro (art 21 cpv. 3 CCNL). L’appellante non è pertanto riuscita a dimostrare

d’aver adempiuto al proprio onere di registrazione delle ore di lavoro secondo

Fatti

i rigorosi parametri fissati dall’art. 21 CCNL, omissione che essa deve ora

lasciarsi imputare.

A prescindere da quanto

sopra, va inoltre aggiunto che le risultanze istruttorie, in primis le deposizioni

agli atti, fanno nascere seri e legittimi dubbi quo alla veridicità del numero

di ore indicato nei conteggi di stipendio. Dalle parole dei vari testi emerge

infatti una presenza nel negozio di AO 1 costante, giornaliera ed estesa all’intero

arco della giornata e pertanto di molto superiore a quella attestata nei predetti

documenti che, di fatto, certificano un’attività lavorativa media di poche ore

al giorno. In particolare, il teste Go__________ ha dichiarato: “passo

spesso davanti a detto kebab; posso dire che ci passo quotidianamente (...). Io

ho visto lì l’attore un po’ a tutti gli orari.” (audizione testimoniale del

23 settembre 2020, pag. 6). Analogamente anche la teste Sh__________ ha

riferito che: “(…) L’ho visto li parecchi mesi. L’impressione che ho avuto

io era che lui fosse presente dalla mattina alla sera; quindi dall’orario di

apertura alla chiusura. Io passo davanti al __________ kebab ad orari diversi

della giornata. Questa mia impressione è dettata dal fatto che io lo vedevo

presente nei diversi orari della giornata” (audizione testimoniale del 23

settembre 2020, pag. 8). Impressione confermata pure dal teste Fer__________ il

quale ha affermato che: “Lui lavorava regolarmente al __________ kebab. Io

vedevo l’attore lì al mattino ma anche il pomeriggio e alla sera. Lo vedevo

frequentemente nei vari giorni della settimana. Posso dire che se passavo alla

mattina e anche al pomeriggio lui di solito era presente in entrambi i momenti

della giornata (…)” (audizione testimoniale del 23 settembre 2020, pag.

10).

A fronte di queste

molteplici e convergenti deposizioni che minano in maniera significativa la

validità e la fedefacenza dei conteggi allestiti dalla datrice di lavoro, ritenuta

- come visto - l’assenza di un effettivo controllo delle ore lavorative da

Considerandi

parte della stessa, è a giusta ragione che il Pretore si è attenuto - in

conformità con quanto previsto dall’art. 21 cpv. 4 CCNL - a quanto indicato nelle

tabelle allestite da AO 1 le quali - come detto - hanno trovato sostanziale conferma

nelle risultanze istruttorie.

9.

Per

quanto attiene alle altre censure sollevate, esse non hanno miglior destino. Inconsistente,

oltre che tardiva, si rivela infatti l’obbiezione secondo cui le tabelle

sarebbero state allestite in un secondo tempo ai soli fini di causa. Oltre che

carente dal punto di vista allegatorio questa lagnanza è pure priva di

qualsiasi riscontro probatorio.

Irrilevante si rivela

pure l’argomentazione, sollevata oltretutto per la prima volta in questa sede e

pertanto irritualmente, secondo cui il lavoratore non avrebbe contestato

l’indennità di disoccupazione stabilita sulla base dei conteggi di stipendio

agli atti, circostanza che a mente dell’appellante ne attesterebbe la

correttezza. A questo proposito il teste Fra__________ ha già spiegato nel

dettaglio che la Cassa è vincolata a questi conteggi, salvo successiva

decisione giudiziaria (audizione testimoniale del 23 settembre 2020, pag. 4 a

cui si rinvia), sicché non è necessario dilungarsi oltre.

Inconferente e

anch’essa tardiva, si rivela anche l’allegazione secondo cui se l’attore avesse

lavorato tutte le ore indicate egli non avrebbe potuto ottenere le prestazioni assistenziali.

Così stando le cose le

contestazioni sollevate dall’appellante non possono che essere giudicate -

nella loro interezza - infondate e vanno integralmente respinte.

10.

Alla luce di

quanto precede, in assenza altresì di puntuali e circostanziate contestazioni

quo al conteggio delle ore lavorative effettuato dal Pretore e alla tariffa

oraria applicata (sentenza cit., pag. 5 seg.), non vi è motivo per non

confermare la sentenza di prima sede che ha riconosciuto a AO 1 il pagamento di

un saldo ancora scoperto per prestazioni salariali di complessivi fr.

15'892.12.

11.

Ne discende che

l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. Non si prelevano né tasse né spese, trattandosi di una causa fondata

sul diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.-. L'appellante verserà alla controparte un’equa indennità per ripetibili. Il valore litigioso ai fini di un

eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è superiore a fr.

15'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 114 CPC e il RTar,

decide:

1. L’appello 22

settembre 2021 di AP 1 è respinto.

2. Non si prelevano né

tasse né spese. L’appellante rifonderà alla parte appellata fr. 1’000.- per

ripetibili di appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).