Lexipedia

Decisione

12.2022.45

Competenze decisionali dell’autorità di conciliazione; limiti posti all’autorità di conciliazione per decidere questioni pregiudiziali

21 giugno 2022Italiano6 min

4. La

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.45

Lugano

21 giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa inc. n. CM.2022.146

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza di

tentativo di conciliazione 16 marzo 2022 da

AP

1 ,

contro

AO

1

che il Segretario assessore

ha dichiarato inammissibile con sentenza del 23 marzo 2022;

visto l’appello 29 marzo

2022 di AP 1 che chiede di rinviare l’istanza alla Pretura per procedere alla

convocazione delle parti all’udienza di conciliazione;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto,

in fatto e in diritto:

1. In

data 10 dicembre 2021 P__________ S__________ ha ceduto a AP 1, nell’atto di

cessione designato quale segretario cantonale del S__________ (associazione ai

sensi degli art. 60 seg. CC, costituita nel 2010, qui in seguito: S__________),

una sua pretesa di fr. 18’808.- oltre interessi al 5 % dal 1° agosto 2021

derivante dal contratto di lavoro stipulato con I__________ Sagl e disdetto da

quest’ultima il 12 novembre 2021 con effetto immediato.

Con istanza di conciliazione 11 gennaio 2022 il S__________, rappresentato da AP

1, segretario regionale, ha chiesto di essere convocato unitamente a I__________

Sagl per discutere della pretesa di P__________ S__________.

2. Il

Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, senza

convocare le parti, ha pronunciato l’inammissibilità dell’istanza con sentenza

21 gennaio 2022.

Il ricorso interposto dal S__________ contro quel giudizio è stato dichiarato

irricevibile da questa Camera con sentenza 10 marzo 2022, cresciuta in

giudicato (inc. 12.2022.11). In questa decisione sono stati indicati i limiti

posti all’autorità di conciliazione per decidere questioni pregiudiziali, nel

senso che essa deve di regola limitarsi a casi chiari riguardanti presupposti

processuali rilevanti per la sua attività, senza pronunciarsi su questioni

giuridiche complesse o anticipare il giudizio su temi di competenza del giudice

(cfr. il relativo consid. 5).

3. Con

istanza 16 marzo 2022 AP 1, basandosi sulla cessione di credito di cui si è

detto sopra al considerando 1, ha chiesto di essere citato unitamente ad I__________

Sagl a un’udienza di conciliazione.

Con sentenza 23 marzo 2022 il Segretario assessore ha nuovamente dichiarato

inammissibile l’istanza siccome la cessione di credito in parola era a suo

avviso avvenuta per eludere le norme sulla rappresentanza professionale ed era

pertanto nulla, con la conseguenza che AP 1 non poteva procedere in qualità di istante

né avrebbe potuto agire quale rappresentante della cedente.

Con atto di appello 29 marzo 2022 AP 1 ha chiesto di rimandare l’istanza alla

Pretura di Lugano, sezione 2, affinché proceda alla convocazione delle parti per

l’udienza di conciliazione.

Fatti

4. La

decisione di irricevibilità dell’autorità di conciliazione è una decisione

finale di prima istanza, impugnabile quindi mediante appello o reclamo a

dipendenza del valore litigioso fatto valere con l’istanza di conciliazione (v.

Zingg in: Berner Kommentar ZPO,

vol. 1, n. 32 ad art. 60; Zürcher

in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm. 3a ed., n. 6c ad

art. 59). A fronte di una pretesa di fr. 18'808.- la sentenza del Segretario

assessore è impugnabile mediante appello entro il termine di 30 giorni (art.

311 cpv. 1 CPC); di qui la ricevibilità del rimedio esperito, anche dal profilo

della tempestività.

5. Come

rilevato dall’appellante, questa Camera ha già avuto modo di precisare che la

validità di una cessione di credito non rientra nei temi che l’autorità di

conciliazione può esaminare a titolo pregiudiziale (V. IICCA 10 marzo 2022,

inc. n. 12.2022.11, in particolare consid. 7). È peraltro sufficiente leggere

la sentenza della IICCA 15 novembre 2012, inc. n. 12.2011.134, citata dallo

stesso Segretario assessore, per comprendere che la valutazione di una cessione

Considerandi

di credito, termine che può avere significati differenti, necessita di

un’analisi approfondita, accompagnata da una procedura in cui le parti hanno il

modo di esprimersi al riguardo e se lo reputano opportuno di far assumere le

necessarie prove (v. sentenza citata, in particolare consid. 5 e 6), ciò che

pacificamente rientra nelle competenze del giudice di merito e pertanto non in quelle

del conciliatore. Ciò vale a maggior ragione allorquando si tratta di

analizzare il tema della simulazione di un atto poiché sarebbe volto ad eludere

norme di legge imperative, come evocato dal Segretario assessore. Ne deriva che

in alcun modo quest’ultimo poteva giudicare nulla la cessione di credito su cui

si fonda l’istante e dichiarare inammissibile l’iniziativa procedurale.

6.

Alla

luce di quanto precede l’appello è accolto con conseguente annullamento della

sentenza impugnata con il rinvio degli atti dell’inc. CM.2022.146 al Segretario

assessore per procedere come previsto dagli art. 202 seg. CPC, in particolare

citando le parti all’udienza di conciliazione. Trattandosi di un tema di

diritto del lavoro con valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- non entra in

discussione il prelievo di spese processuali. Allo Stato del Cantone Ticino non

possono essere caricate ripetili, rispettivamente indennità d’inconvenienza.

Tale indennità non andrebbe comunque attribuita in difetto di motivazione al

riguardo (v. art. 95 cpv. 3 let. c CPC).

Il presente giudizio viene emanato dalla Camera nella composizione di un

giudice unico in applicazione dell’art. 48b cpv. 1 let. b cfr. 3 LOG.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso 29 marzo 2022 di AP

1 è accolto.

§ Di conseguenza l’incarto CM.2022.146 è rinviato al

Segretario assessore della Pretura di Lugano, sezione 2, affinché proceda come

previsto dagli art. 202 seg. CPC.

2. Non si prelevano spese processuali. Non si assegnano indennità.

3. Notificazione:

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).