12.2022.45
Competenze decisionali dell’autorità di conciliazione; limiti posti all’autorità di conciliazione per decidere questioni pregiudiziali
21 giugno 2022Italiano6 min
4. La
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.45
Lugano
21 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa inc. n. CM.2022.146
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza di
tentativo di conciliazione 16 marzo 2022 da
AP
1 ,
contro
AO
1
che il Segretario assessore
ha dichiarato inammissibile con sentenza del 23 marzo 2022;
visto l’appello 29 marzo
2022 di AP 1 che chiede di rinviare l’istanza alla Pretura per procedere alla
convocazione delle parti all’udienza di conciliazione;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto,
in fatto e in diritto:
1. In
data 10 dicembre 2021 P__________ S__________ ha ceduto a AP 1, nell’atto di
cessione designato quale segretario cantonale del S__________ (associazione ai
sensi degli art. 60 seg. CC, costituita nel 2010, qui in seguito: S__________),
una sua pretesa di fr. 18’808.- oltre interessi al 5 % dal 1° agosto 2021
derivante dal contratto di lavoro stipulato con I__________ Sagl e disdetto da
quest’ultima il 12 novembre 2021 con effetto immediato.
Con istanza di conciliazione 11 gennaio 2022 il S__________, rappresentato da AP
1, segretario regionale, ha chiesto di essere convocato unitamente a I__________
Sagl per discutere della pretesa di P__________ S__________.
2. Il
Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, senza
convocare le parti, ha pronunciato l’inammissibilità dell’istanza con sentenza
21 gennaio 2022.
Il ricorso interposto dal S__________ contro quel giudizio è stato dichiarato
irricevibile da questa Camera con sentenza 10 marzo 2022, cresciuta in
giudicato (inc. 12.2022.11). In questa decisione sono stati indicati i limiti
posti all’autorità di conciliazione per decidere questioni pregiudiziali, nel
senso che essa deve di regola limitarsi a casi chiari riguardanti presupposti
processuali rilevanti per la sua attività, senza pronunciarsi su questioni
giuridiche complesse o anticipare il giudizio su temi di competenza del giudice
(cfr. il relativo consid. 5).
3. Con
istanza 16 marzo 2022 AP 1, basandosi sulla cessione di credito di cui si è
detto sopra al considerando 1, ha chiesto di essere citato unitamente ad I__________
Sagl a un’udienza di conciliazione.
Con sentenza 23 marzo 2022 il Segretario assessore ha nuovamente dichiarato
inammissibile l’istanza siccome la cessione di credito in parola era a suo
avviso avvenuta per eludere le norme sulla rappresentanza professionale ed era
pertanto nulla, con la conseguenza che AP 1 non poteva procedere in qualità di istante
né avrebbe potuto agire quale rappresentante della cedente.
Con atto di appello 29 marzo 2022 AP 1 ha chiesto di rimandare l’istanza alla
Pretura di Lugano, sezione 2, affinché proceda alla convocazione delle parti per
l’udienza di conciliazione.
Fatti
4. La
decisione di irricevibilità dell’autorità di conciliazione è una decisione
finale di prima istanza, impugnabile quindi mediante appello o reclamo a
dipendenza del valore litigioso fatto valere con l’istanza di conciliazione (v.
Zingg in: Berner Kommentar ZPO,
vol. 1, n. 32 ad art. 60; Zürcher
in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm. 3a ed., n. 6c ad
art. 59). A fronte di una pretesa di fr. 18'808.- la sentenza del Segretario
assessore è impugnabile mediante appello entro il termine di 30 giorni (art.
311 cpv. 1 CPC); di qui la ricevibilità del rimedio esperito, anche dal profilo
della tempestività.
5. Come
rilevato dall’appellante, questa Camera ha già avuto modo di precisare che la
validità di una cessione di credito non rientra nei temi che l’autorità di
conciliazione può esaminare a titolo pregiudiziale (V. IICCA 10 marzo 2022,
inc. n. 12.2022.11, in particolare consid. 7). È peraltro sufficiente leggere
la sentenza della IICCA 15 novembre 2012, inc. n. 12.2011.134, citata dallo
stesso Segretario assessore, per comprendere che la valutazione di una cessione
Considerandi
di credito, termine che può avere significati differenti, necessita di
un’analisi approfondita, accompagnata da una procedura in cui le parti hanno il
modo di esprimersi al riguardo e se lo reputano opportuno di far assumere le
necessarie prove (v. sentenza citata, in particolare consid. 5 e 6), ciò che
pacificamente rientra nelle competenze del giudice di merito e pertanto non in quelle
del conciliatore. Ciò vale a maggior ragione allorquando si tratta di
analizzare il tema della simulazione di un atto poiché sarebbe volto ad eludere
norme di legge imperative, come evocato dal Segretario assessore. Ne deriva che
in alcun modo quest’ultimo poteva giudicare nulla la cessione di credito su cui
si fonda l’istante e dichiarare inammissibile l’iniziativa procedurale.
6.
Alla
luce di quanto precede l’appello è accolto con conseguente annullamento della
sentenza impugnata con il rinvio degli atti dell’inc. CM.2022.146 al Segretario
assessore per procedere come previsto dagli art. 202 seg. CPC, in particolare
citando le parti all’udienza di conciliazione. Trattandosi di un tema di
diritto del lavoro con valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- non entra in
discussione il prelievo di spese processuali. Allo Stato del Cantone Ticino non
possono essere caricate ripetili, rispettivamente indennità d’inconvenienza.
Tale indennità non andrebbe comunque attribuita in difetto di motivazione al
riguardo (v. art. 95 cpv. 3 let. c CPC).
Il presente giudizio viene emanato dalla Camera nella composizione di un
giudice unico in applicazione dell’art. 48b cpv. 1 let. b cfr. 3 LOG.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso 29 marzo 2022 di AP
1 è accolto.
§ Di conseguenza l’incarto CM.2022.146 è rinviato al
Segretario assessore della Pretura di Lugano, sezione 2, affinché proceda come
previsto dagli art. 202 seg. CPC.
2. Non si prelevano spese processuali. Non si assegnano indennità.
3. Notificazione:
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).