12.2022.47
Contratto di lavoro - divieto d'esercizio per COVID - errore essenziale - mora del datore di lavoro - pagamento del salario
2 agosto 2022Italiano16 min
I. L’appello 1° aprile 2022 di AP 1 è respinto.
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.47
Lugano
2 agosto 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2021.124 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 8 aprile 2021 da
AO
1
contro
AP
1
rappr. dall’avv. PA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 19'825.30, domanda
avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e
che il Pretore con decisione 9 marzo 2022 ha accolto, senza attribuire
ripetibili;
appellante la convenuta,
con appello 1° aprile 2022, con cui ha chiesto la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando le ripetibili di
entrambe le sedi;
mentre l'attrice, con
risposta 17 maggio 2022, ha postulato la reiezione del gravame senza
attribuzione di ripetibili alla controparte;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.
Con contratto stagionale 10
dicembre 2019 (doc. C) F__________ __________ è stato assunto da AP 1 a tempo
determinato, e meglio dal 1° febbraio al 31 ottobre 2020 (fino al 30 aprile
2020 al 50% e in seguito al 100%), con la mansione di pilota di categoria 2 e con
uno stipendio annuale lordo di fr. 66'339.-, corrispondente a uno stipendio mensile
lordo, dovuto per 13 mensilità, di fr. 5'103.-.
Con lettera 18 marzo 2020 (doc. 3) AP 1, “vista la
situazione, visti i decreti [N.d.R. del Consiglio di Stato]
no. 1262 dell’11
marzo 2020 [N.d.R. versato agli atti quale doc. 4]
e no.
1302 del 14 marzo 2020 [N.d.R. prodotto quale doc. 5], visto il protrarsi della
crisi sanitaria [N.d.R. venuta in essere a seguito della pandemia di COVID-19], visto lo
slittamento della stagione turistica a data da definire …”, ha comunicato ai suoi collaboratori che “stiamo
provvedendo alla revisione di tutti i contratti stagionali, la cui efficacia è
da considerarsi temporaneamente sospesa”.
Con scritto 31 marzo 2020 (doc. D) essa, per i motivi
indicati nella sua precedente missiva, ha quindi comunicato a F__________ __________
l’invalidazione del contratto “sulla base dell’art. 31 cpv. 1 CO”,
precisando che da quella data “non si ritiene più vincolata a tale contratto
e lei non è più tenuto a fornire la prestazione lavorativa convenuta”. Da
allora non lo ha più retribuito.
2. Ottenuta
la necessaria autorizzazione ad agire, con petizione 8 aprile 2021 la AO 1, surrogata
ex art. 29 cpv. 2 LADI nelle pretese salariali di F__________ __________, ha
convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 19'825.30. Essa, in estrema
sintesi, ha preteso la rifusione delle indennità di disoccupazione da lei
corrisposte al lavoratore dall’aprile all’ottobre 2020.
La convenuta si è integralmente
opposta alla petizione.
3. Esperita
l’istruttoria di causa e preso atto delle arringhe finali delle parti, il
Pretore, con decisione 9 marzo 2022, ha accolto la petizione, senza prelevare
spese processuali e senza assegnare ripetibili. Il giudice di prime cure ha in
sostanza escluso che il contratto di lavoro fosse stato validamente annullato
dalla convenuta, segnatamente per errore essenziale su un fatto futuro (ossia
per il fatto che la stagione delle corse turistiche, originariamente prevista
fino ad inizio ottobre 2020, aveva in realtà avuto un decorso molto più breve e
molto penalizzato a seguito della pandemia), aggiungendo che l’impedimento
venutosi a creare (ossia l’emergenza COVID e le conseguenze che essa aveva
comportato per l’attività della convenuta) rientrava nel rischio d’impresa a
carico del datore di lavoro.
4. Con
l’appello 1° aprile 2022 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta
17 maggio 2022, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel
senso di respingere la petizione, protestando le ripetibili di entrambe le
sedi. Essa, oltre ad aver ritenuto abusiva l’iniziativa processuale della
controparte, ha ribadito la validità dell’annullamento del contratto per errore
essenziale su un fatto futuro e ha comunque escluso che il lavoratore, a
seguito dell’emergenza COVID, potesse pretendere il pagamento del salario, pur
non avendo lavorato. Ha quindi evidenziato che la pretesa relativa al mese di
aprile 2020 doveva in ogni caso essere ridotta, tenuto conto che in quel mese
il lavoratore sarebbe stato impiegato solo al 50%.
5. L’art. 308 CPC prevede che sono impugnabili mediante
appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a),
posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.-
(cpv. 2). Nel caso concreto, nei confronti della pronuncia pretorile in esame,
che è una decisione finale di prima istanza resa in una controversia
patrimoniale dal valore superiore a fr. 10'000.-, è così esperibile il rimedio
dell’appello, che, essendo stato inoltrato entro il termine di 30 giorni dalla
notificazione del giudizio (art. 311 cpv. 1 CPC), è tempestivo. Pure tempestiva
è la risposta all’appello, inoltrata entro il termine di 30 giorni, sospeso dalle
ferie pasquali (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC), dalla notificazione del gravame
(art. 312 cpv. 2 CPC).
6. Nella
sua impugnativa la convenuta, richiamandosi ai doc. 4, 5 e 6 (quest’ultimo
costituito dall’Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus
(COVID-19)) e alle ammissioni rese dall’attrice a p. 6 della petizione, ha ritenuto
pacifico e notorio che al più tardi dal 17 marzo 2020, per diritto cantonale
e/o federale, sarebbero state vietate tra le altre cose le corse turistiche,
gli eventi e le corse speciali lacustri sui battelli, per le quali F__________ __________
era stato assunto quale pilota.
Alla luce dei documenti sopramenzionati, la
circostanza, effettivamente ammessa dall’attrice negli allegati preliminari e riconosciuta
da lei anche in questa sede (cfr. risposta all’appello p. 2), può essere
confermata. Del resto il 13 marzo 2020, sulla base della raccomandazione emanata
quello stesso giorno dall’Ufficio federale della sanità pubblica, in base alla
quale “il traffico a scopo di turismo
e tempo libero viene limitato o sospeso su richiesta delle singole aziende di
trasporto” (cfr. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/60649.pdf),
le __________ - che in base all’ordinanza __________ sono l’organizzazione incaricata del
coordinamento del sistema nel traffico ferroviario, mentre __________ SA
coordina i trasporti pubblici regionali su strada (autobus e tram) - avevano deciso che “il traffico sulle
linee prettamente turistiche senza funzione di collegamento, le corse speciali
e le corse storiche sono sospesi” (cfr. https://company.sbb.ch/it/media/servizio-stampa/comunicati-stampa/detail.html/2020/3/1303-1), per cui, atteso che “per i trasporti a
fune e i battelli con funzione di collegamento basilare, per analogia devono
essere riprese le disposizioni dei leader di sistema” (cfr. https://company.sbb.ch/it/media/servizio-stampa/comunicati-stampa/detail.html/2020/3/1303-1; così pure https://www.bav.admin.ch/bav/it/home/pubblicazioni/uft-attualita/edizioni-2020/bav-news-maerz-2020/artikel-1.html), è incontestabile che da allora erano pure vietate le corse turistiche, gli
eventi e le corse speciali lacustri sui battelli.
7. In
questa sede la convenuta ha ribadito che la petizione doveva essere respinta
già per il fatto che il contratto di lavoro con F__________ __________ era
stato validamente annullato per errore essenziale su un fatto futuro, da lei
identificato nel “normale avvio, come ogni anno indicativamente a partire
dal mese di aprile, perlomeno dal secondo dopo guerra, della stagione
turistico-commerciale, con possibilità di operare le corse di linea turistiche,
le uscite per eventi e le corse speciali” (cfr. appello p. 7).
7.1. Per
giurisprudenza invalsa, la parte che intende invalidare il contratto per errore
essenziale su un fatto futuro ai sensi degli art. 23 e 24 cpv. 1 n. 4 CO deve
aver creduto che il fatto futuro si verificherà certamente, nel senso di essere
sicura, al momento della conclusione del contratto, che quel fatto si
realizzerà, anche se l’altra parte non lo era, ma che per quest’ultima sarebbe
stato riconoscibile, con riferimento alla lealtà commerciale, che questa
certezza costituiva una condizione del contratto e non solo un’aspettativa, e che
l’errore portava così su un elemento essenziale del contratto per la sua controparte.
Delle aspettative deluse, delle attese esagerate, delle speculazioni, per
esempio a riguardo del cambiamento di una pratica d’autorizzazione, non sono
idonee a invalidare il contratto; la facoltà di invocare l’errore su dei fatti
futuri non deve svuotare della sua sostanza il principio secondo cui ogni parte
deve sopportare il rischio di sviluppi futuri inattesi (cfr. TF 4A_335/2018 del
9 maggio 2019 consid. 5.1.1).
L’onere della prova circa l’esistenza di un errore
essenziale incombe alla parte che lo invoca
(cfr. TF 4A_641/2010 del 23
febbraio 2011 consid. 3.5.1, 4A_331/2016 dell’8 febbraio 2017 consid. 5.2, 4A_108/2019 del 22 gennaio 2020 consid. 2.1).
7.2. Nel
caso concreto, la convenuta, che ha sostenuto di aver creduto con certezza nel
dicembre 2019 che la stagione turistico-commerciale 2020 si sarebbe poi avviata
normalmente, non ha assolutamente provato se e in quale modo questa sua presunta
certezza dovesse però essere nota o comunque riconoscibile a F__________ __________
di modo che quest’ultimo avrebbe dovuto rendersi conto che quella circostanza costituiva
una condizione del contratto e non una semplice aspettativa. Essa non ha in
effetti addotto alcun elemento fattuale particolare a sostegno di una tale tesi,
il solo fatto che, per lei, la normalità della stagione 2020 costituisse una “premessa
fondamentale” e che dunque quella stagione fosse stata pianificata come “normale,
senza alcun tipo di limitazione e di restrizione” (cfr. teste C__________ __________
p. 3) non essendo atto a dimostrarlo. Stando così le cose, ben si può ritenere,
con il giudice di prime cure, che la circostanza costituisse unicamente un’aspettativa
delusa, in sé non idonea a invalidare il contratto di lavoro, che di principio
rimaneva così valido (cfr. DTF 128 III 70 consid. 1b; TF 4A_108/2019 del 22
gennaio 2020 consid. 2.1).
8. Accertato
con ciò, in assenza di una valida dichiarazione di annullamento per errore
essenziale da parte della convenuta, che il contratto di lavoro con F__________
__________ era rimasto valido, si tratta ora di stabilire se, come da lei contestato
anche in questa sede, la stessa fosse tenuta a pagargli lo stipendio nonostante
costui non avesse più fornito la prestazione lavorativa, essendo stato
inizialmente dispensato dal farlo (cfr. doc. D) e non essendo poi stato
autorizzato a riprendere il lavoro nonostante una sua ulteriore esplicita
richiesta in tal senso (cfr. doc. H).
8.1. A
prescindere da quanto si dirà nel prossimo considerando, il quesito deve senz’altro
trovare risposta affermativa se non altro a far tempo dall’8 giugno 2020, momento
in cui, per stessa ammissione della convenuta, il divieto di effettuare le
corse turistiche, gli eventi e le corse speciali lacustri sui battelli era
stato revocato, poco importando invece, a tale proposito, se la convenuta, come
dichiarato a p. 2 segg. dal teste C__________ __________, per motivi
commerciali, e meglio per la sostanziale mancanza di clientela, non abbia poi ritenuto
di effettuare quelle corse e quegli eventi sin da subito ma solo dal 16 giugno
2020 e in concreto li abbia anzi effettuati, per poter meglio attuare le misure
sanitarie di distanziamento, con battelli che F__________ __________ non era
abilitato a pilotare (cfr. appello p. 5).
8.2. Ma,
comunque, il quesito dev’essere risolto affermativamente anche per il periodo
precedente, ossia dal 1° aprile 2020, dovendosi ammettere già da allora l’esistenza
di una situazione di mora del datore di lavoro ai sensi dell’art. 324 cpv. 1 CO.
Nonostante la questione sia controversa in dottrina (a favore: Wohlwend, Arbeitsleistung und Lohn zu
Zeiten des Corona-Virus, Diskussionspapier 13 marzo 2020 p. 6 e 11; Schwaab, Le travailleur en quarantaine,
in Jusletter 23 marzo 2020 n. 5 seg.; Geiser/Müller/Pärli,
Klärung arbeitsrechtlicher Fragen im Zusammenhang mit dem Coronavirus, in
Jusletter 23 marzo 2020 n. 22, 39 e 92; Tschannen,
Das Corona-Massnahmenpaket des Bundesrats, in Jusletter 14 aprile 2020 n. 32; Geiser, Arbeitsrechtliche Regelungen im
Zusammenhang mit dem Coronavirus, in AJP 2020 p. 551; Pärli/Eggmann, Corona und die Arbeitwert - Bestandsaufnahme
und Würdigung der aktuellen Rechtslage, in Jusletter 8 febbraio 2021 n. 29
segg.; Schwaab, Le risque de
pandémie et l’obligation de payer le salaire, in Jusletter 12 aprile 2021 n. 11,
29 segg.; di parere opposto: Dunand/Wyler,
Quelques implications du coronavirus en droit suisse du travail, in Newsletter
DroitDuTravail.ch 9 aprile 2020 [doc. 10] p. 3 segg.; Pietruszak,
Lockdown und Lohnfortzahlung, in Jusletter del 14 aprile 2020 [doc. 7] n. 13 segg.; Suter-Sieber,
Lohn und Kurzarbeitsentschädigung während Kurzarbeit, in Jusletter 18 maggio
2020 [doc. 8] n. 7 segg.; Wildhaber,
Das Arbeitsrecht in Pandemiezeiten, in ZSR-Sondernummer 2020 [doc. 9] p. 168
seg.; Müller, Rechte und Pflichten von Arbeitgebern im Hinblick
auf das Epidemiegesetz, p. 78 seg.; Blesi/Hirsiger/Pietruszak,
COVID-19: Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona Krise, §2 Arbeitsrecht, n.
11 segg.; Graber/Kalbermatten,
Corona und Arbeitsrecht, in Expert Focus 8/2020 p. 491; von Zedtwitz/Keller, in Etter/Facincani/Sutter [ed.],
Arbeitsvertrag, n. 28 ad art. 324 CO; Perrenoud,
Commentaire Romand, 2ª ed., n. 8 ad art. 324 CO) e non sia ancora stata
risolta dal Tribunale federale, per la scrivente Camera, che si è per altro allineata
alle indicazioni fornite il 9 marzo 2020 dalla SECO (cfr. https://www.doku.arbeitsrechtler.ch/Seco_FAQ_Pandemia_200311.pdf
n. 19) e alla giurisprudenza cantonale nota sino ad oggi (cfr. la decisione 14
febbraio 2022 inc. n. AH210123-L/U dell’Arbeitsgericht di Zurigo, sia pure nel
frattempo appellata, citata da Chanson,
Corona & Arbeitsrecht - Factsheet mit Fundstellen zu Vorschriften /
Informationen, in https://praxis.arbeitsrechtler.ch/Chanson_Factsheet_Corona-Fundstellen.pdf
p. 20), l’impossibilità di svolgere l’attività lavorativa a seguito di un
divieto d’esercizio ordinato dalle autorità per fronteggiare una pandemia, come
quella di COVID-19, è una circostanza che rientra nel rischio commerciale e d’impresa
del datore di lavoro e non costituisce invece un motivo legittimo ai sensi
dell’art. 91 CO (o ancora dell’art. 119 cpv. 1 CO) tale da far venir meno la
mora del datore di lavoro e con ciò il suo obbligo di pagamento del salario del
dipendente previsto dall’art. 324 cpv. 1 CO. L’Alta Corte ha in effetti già
avuto modo di stabilire che quest’ultima disposizione, che è una norma speciale
rispetto almeno all’art. 119 cpv. 1 CO (cfr. DTF 124 III 346 consid. 2a), è applicabile
non solo quando l’attività lavorativa non può essere prestata per colpa del
datore di lavoro ma anche quando l’impossibilità della prestazione lavorativa è
riconducibile a un motivo che ricade nella sua sfera di rischio (cfr. DTF 124
III 346 consid. 2a; TF 4A_291/2008 del 2 dicembre 2008 consid. 3.2, secondo cui
non è necessario che in tal caso al datore di lavoro possa essere ascritta una
colpa, bastando che il motivo alla base dell’impossibilità della prestazione
lavorativa non ricada nella sfera di rischio del lavoratore, fermo restando che
determinante è sempre sapere nella sfera di rischio di chi ricada
l’evento rilevante), nel quale rientrano pure il caso fortuito e la forza
maggiore (cfr. TF 4A_291/2008 del 2 dicembre 2008 consid. 3.2). Ed è
incontestabile che la chiusura di un’impresa, o di un’intera categoria di
imprese, ordinata dalle autorità senza colpa delle parti in causa (cfr. Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, n.
39 ad art. 324 CO), segnatamente a seguito di una pandemia, costituisca per
l’appunto un caso di forza maggiore (ossia un evento imprevedibile e
straordinario che sopraggiunge con una violenza a cui non si può resistere, cfr.
DTF 102 Ib 257 consid. 5, 111 II 429 consid. 1b; TF 4C.45/2005 del 18 maggio
2005 consid. 4.2.3) implicante una tale soluzione.
9. La
convenuta ha evidenziato che dalle pretese dell’attrice doveva in ogni caso essere
dedotto l’importo complementare che quest’ultima aveva corrisposto a F__________
__________ per il mese di aprile 2020 con il conteggio di cui al doc. R1, pari
a fr. 1'789.90, e ciò siccome il giudice di prime cure non aveva considerato
che in quel mese il lavoratore sarebbe stato impiegato solo al 50%.
La
censura dev’essere respinta. Come si è visto, l’attrice, con la petizione,
aveva in effetti preteso la rifusione di fr. 19'825.30, importo che a suo dire corrispondeva
alle indennità di disoccupazione da lei versate al lavoratore dall’aprile
all’ottobre 2020 (cfr. doc. O), e, confrontata con la contestazione di risposta
della controparte circa la correttezza delle somme corrisposte, con la replica aveva
poi provveduto a produrre, quali doc. R-Z, i giustificativi dei relativi
versamenti mensili. Ritenuto che quei giustificativi non erano in seguito stati
contestati dalla convenuta e che il totale dei versamenti risultanti dagli
stessi ammontava in realtà a fr. 22'556.85 (doc. R: fr. 1'993.30; doc. R1: fr. 1'789.80; doc. S: fr.
3'611.15; doc. T: fr. 3'783.10; doc. U: fr. 2'715.85; doc. V: fr. 2'388.75;
doc. W: fr. 2'870.55; doc. Z: fr.
3'404.35), la deduzione dell’importo complementare di cui al doc. R1, di fr.
1'789.90, pretesa dalla convenuta, quand’anche dovesse essere ammessa, non toglierebbe
che la petizione poteva e doveva essere accolta integralmente, ossia per i fr. 19'825.30
azionati.
10. Manifestamente
infondata è pure l’ultima tesi della convenuta secondo cui la petizione sarebbe
stata costitutiva di un abuso di diritto. Il fatto che l’attrice, nell’ipotesi
in cui la controparte si fosse attivata per farsi attribuire le indennità per
lavoro ridotto a favore di F__________ __________, avrebbe dovuto versarle
importi analoghi a quelli che aveva in realtà anticipato a F__________ __________
a titolo di indennità di disoccupazione, non toglie in effetti che quelle somme
(corrisposte ipoteticamente o effettivamente) sarebbero state definitivamente
acquisite dalla convenuta, senza cioè necessità di rifonderle all’attrice, solo
nel caso in cui essa avesse deciso di far capo all’istituto del lavoro ridotto,
il che presupponeva il mantenimento del contratto di lavoro con F__________ __________
e in particolare il rispetto degli obblighi contrattuali in esso previsti,
condizioni da lei tuttavia non rispettate.
11. Ne discende che l’appello della convenuta
dev’essere respinto.
Le
spese giudiziarie della procedura di secondo grado seguono la soccombenza (art.
106 cpv. 1 CPC). Sennonché, trattandosi di una controversia derivante da un
rapporto di lavoro con un valore litigioso non superiore a fr. 30'000.-, alle
parti non possono essere addossate spese processuali (art. 114 lett. c CPC). Ritenuto
poi che l’appellata,
vincente, non ha qui fatto capo a un rappresentante professionale ma al proprio
servizio giuridico (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC; TF 5A_741/2018 del 18 gennaio
2019 consid. 9.3) e non ha motivato la sua domanda di un’adeguata indennità
d’inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), nemmeno è possibile attribuirle eventuali
ripetibili o indennità d’inconvenienza, per altro nemmeno richieste.
Per questi motivi,
decide:
Fatti
I. L’appello 1° aprile 2022 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Non si prelevano spese processuali. Non si assegnano
ripetibili o indennità d’inconvenienza.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario in materia di
diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
lett. a e 100 cpv. 1 LTF).