12.2022.49
Procedura sommaria - sfratto - appello irricevibile per carente motivazione
16 maggio 2022Italiano6 min
i locatori con invio raccomandato del 24 novembre 2021 hanno regolarmente
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Incarto n.
12.2022.49
Lugano
16 maggio 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2022.1229 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 4 - promossa con istanza 7 marzo 2022 da
AO
1
AO
2
contro
AP
1
con cui gli istanti hanno chiesto l’espulsione
immediata del convenuto dall’ente locato per mora nel pagamento del canone di
locazione;
domanda accolta dal Pretore con decisione 25 marzo
2022;
appellante il convenuto con appello 7 aprile 2022, con cui ha chiesto una
proroga del termine di sfratto di almeno 15 giorni;
osservato che l’appello non è stato intimato alla
controparte per osservazioni;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che RA 1 e AO
2 hanno concesso in locazione a AP 1 a partire dal 1° dicembre 2018 un
appartamento adibito ad abitazione familiare sito in via San Bernardo 17 a
Canobbio per una pigione mensile complessiva di fr. 1'490.- comprese le spese
accessorie (doc. A);
che
Fatti
i locatori con invio raccomandato del 24 novembre 2021 hanno regolarmente
diffidato il conduttore a volere versare entro 30 giorni il saldo scoperto di
fr. 3'670.- a titolo di pigione e spese accessorie, con la comminatoria che
trascorso infruttuoso il termine, il contratto di locazione sarebbe stato
disdetto ai sensi dell’art. 257d CO (doc. B);
che non essendo
intervenuto il pagamento di quanto richiesto con modulo ufficiale 14 gennaio
2022 i locatori hanno notificato al conduttore la disdetta straordinaria del
contratto menzionato per il 28 febbraio 2022 (doc. C);
che per tale data il
conduttore non ha provveduto alla regolare riconsegna dell’ente locato;
che con istanza 7 marzo
2022, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi
manifesti (art. 257 CPC), i locatori hanno convenuto in giudizio AP 1 innanzi
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere la sua espulsione
immediata dai locali ancora occupati, con le comminatorie di rito;
che il convenuto non ha
presentato osservazioni nel termine a lui assegnato dal Pretore con ordinanza 8
marzo 2022;
che con sentenza 25 marzo
2022 il primo giudice ha accolto l’istanza di espulsione e ha fatto ordine al
conduttore, con le comminatorie di rito, di mettere a libera disposizione della
parte istante l’ente locato entro 10 giorni dalla notificazione della
decisione, ponendo gli oneri processuali di fr. 100.- a carico del convenuto e
obbligandolo a rifondere agli istanti fr. 100.- a titolo di indennità;
che con appello 7 aprile
2022 il convenuto ha impugnato la decisione pretorile senza
formulare un’esplicita richiesta di annullamento o di riforma, limitandosi a
esporre una serie di circostanze personali che lo impedirebbero di procedere
alla riconsegna dei locali e chiedendo una proroga di almeno 15 giorni;
che l’atto
di appello non è stato intimato alla controparte per la risposta (art. 312 cpv.
1 CPC);
che, contro una decisione
emanata in procedura sommaria a tutela giurisdizionale nei casi manifesti e il
cui valore è di almeno fr. 10'000.-, come in concreto stabilito dal Pretore e
non contestato, è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni
(art. 314 CPC) e che legalmente possiede effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1
CPC);
che la decisione 25 marzo
Considerandi
2022.
è stata notificata alle parti il medesimo giorno e ritirata
dall’appellante il 1° aprile 2022; l’appello 7 aprile 2022, inoltrato nel
termine indicato, è pertanto tempestivo;
che con l’appello possono
essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato accertamento dei
fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello deve dunque contenere i motivi di fatto
e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 311 cpv. 1 CPC);
l’appellante deve pertanto esporre, anche in modo semplice, per quali motivi
sarebbe errata la decisione del Pretore; egli non deve dunque spiegare perché
le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili
le motivazioni del Pretore (tra le tante cfr. II CCA del 22 marzo 2021, inc.
12.2020.156);
che nel caso concreto il
conduttore ha presentato un breve scritto con il quale non contesta le
circostanze poste alla base della conclusione pretorile, ovvero la mora nel
pagamento delle pigioni scadute, la validità della disdetta straordinaria e la
mancata riconsegna dell’ente locato, limitandosi a esporre i motivi a
fondamento della richiesta di proroga di almeno 15 giorni;
che tale modo di
argomentare non rispetta le suddette esigenze e comporta l’irricevibilità del
gravame per carente motivazione, non essendo adempiuti i presupposti dell’art.
311.
CPC;
che gli accertamenti e le
conclusioni del primo giudice non risultano quindi validamente criticati, ciò
che comporta la conferma della sentenza impugnata;
che abbondanzialmente va pure
rilevato come la valida disdetta straordinaria per mora nel pagamento delle
pigioni precluda la facoltà di richiedere una protrazione della locazione per
tenere conto delle difficoltà personali dell’appellante (art. 272a cpv. 1 lett.
a CO);
che in concreto il
conduttore ha di fatto già beneficiato di una dilazione del termine, di modo
che un’ulteriore proroga non entra in linea di conto;
che le spese processuali
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) ma, date le circostanze
particolari del caso, si ritiene opportuno rinunciarvi, il convenuto, sprovvisto
di cognizioni giuridiche, ha infatti agito di propria iniziativa senza
l’ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si assegnano
indennità alla controparte a cui non è stato notificato l’appello;
che il
valore litigioso della presente controversia, determinante anche ai fini di un
eventuale ricorso al Tribunale federale, è stato quantificato dal Pretore in fr.
53’640.- ed è rimasto incontestato in questa sede;
che vertendo
la controversia in esame su una decisione adottata in procedura
sommaria e non ponendo questioni di principio o di rilevante importanza,
la stessa può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art.
48b cpv. 1 lett. b cifre 2 e 3 LOG).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 e 107 CPC,
decide:
1. L’appello 7 aprile
2022 di AP 1 è irricevibile.
2. Non si prelevano
spese processuali e non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso
superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).