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Decisione

12.2022.49

Procedura sommaria - sfratto - appello irricevibile per carente motivazione

16 maggio 2022Italiano6 min

i locatori con invio raccomandato del 24 novembre 2021 hanno regolarmente

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.49

Lugano

16 maggio 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SO.2022.1229 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 4 - promossa con istanza 7 marzo 2022 da

AO

1

AO

2

contro

AP

1

con cui gli istanti hanno chiesto l’espulsione

immediata del convenuto dall’ente locato per mora nel pagamento del canone di

locazione;

domanda accolta dal Pretore con decisione 25 marzo

2022;

appellante il convenuto con appello 7 aprile 2022, con cui ha chiesto una

proroga del termine di sfratto di almeno 15 giorni;

osservato che l’appello non è stato intimato alla

controparte per osservazioni;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che RA 1 e AO

2 hanno concesso in locazione a AP 1 a partire dal 1° dicembre 2018 un

appartamento adibito ad abitazione familiare sito in via San Bernardo 17 a

Canobbio per una pigione mensile complessiva di fr. 1'490.- comprese le spese

accessorie (doc. A);

che

Fatti

i locatori con invio raccomandato del 24 novembre 2021 hanno regolarmente

diffidato il conduttore a volere versare entro 30 giorni il saldo scoperto di

fr. 3'670.- a titolo di pigione e spese accessorie, con la comminatoria che

trascorso infruttuoso il termine, il contratto di locazione sarebbe stato

disdetto ai sensi dell’art. 257d CO (doc. B);

che non essendo

intervenuto il pagamento di quanto richiesto con modulo ufficiale 14 gennaio

2022 i locatori hanno notificato al conduttore la disdetta straordinaria del

contratto menzionato per il 28 febbraio 2022 (doc. C);

che per tale data il

conduttore non ha provveduto alla regolare riconsegna dell’ente locato;

che con istanza 7 marzo

2022, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi

manifesti (art. 257 CPC), i locatori hanno convenuto in giudizio AP 1 innanzi

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere la sua espulsione

immediata dai locali ancora occupati, con le comminatorie di rito;

che il convenuto non ha

presentato osservazioni nel termine a lui assegnato dal Pretore con ordinanza 8

marzo 2022;

che con sentenza 25 marzo

2022 il primo giudice ha accolto l’istanza di espulsione e ha fatto ordine al

conduttore, con le comminatorie di rito, di mettere a libera disposizione della

parte istante l’ente locato entro 10 giorni dalla notificazione della

decisione, ponendo gli oneri processuali di fr. 100.- a carico del convenuto e

obbligandolo a rifondere agli istanti fr. 100.- a titolo di indennità;

che con appello 7 aprile

2022 il convenuto ha impugnato la decisione pretorile senza

formulare un’esplicita richiesta di annullamento o di riforma, limitandosi a

esporre una serie di circostanze personali che lo impedirebbero di procedere

alla riconsegna dei locali e chiedendo una proroga di almeno 15 giorni;

che l’atto

di appello non è stato intimato alla controparte per la risposta (art. 312 cpv.

1 CPC);

che, contro una decisione

emanata in procedura sommaria a tutela giurisdizionale nei casi manifesti e il

cui valore è di almeno fr. 10'000.-, come in concreto stabilito dal Pretore e

non contestato, è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni

(art. 314 CPC) e che legalmente possiede effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1

CPC);

che la decisione 25 marzo

Considerandi

2022.

è stata notificata alle parti il medesimo giorno e ritirata

dall’appellante il 1° aprile 2022; l’appello 7 aprile 2022, inoltrato nel

termine indicato, è pertanto tempestivo;

che con l’appello possono

essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato accertamento dei

fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello deve dunque contenere i motivi di fatto

e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 311 cpv. 1 CPC);

l’appellante deve pertanto esporre, anche in modo semplice, per quali motivi

sarebbe errata la decisione del Pretore; egli non deve dunque spiegare perché

le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili

le motivazioni del Pretore (tra le tante cfr. II CCA del 22 marzo 2021, inc.

12.2020.156);

che nel caso concreto il

conduttore ha presentato un breve scritto con il quale non contesta le

circostanze poste alla base della conclusione pretorile, ovvero la mora nel

pagamento delle pigioni scadute, la validità della disdetta straordinaria e la

mancata riconsegna dell’ente locato, limitandosi a esporre i motivi a

fondamento della richiesta di proroga di almeno 15 giorni;

che tale modo di

argomentare non rispetta le suddette esigenze e comporta l’irricevibilità del

gravame per carente motivazione, non essendo adempiuti i presupposti dell’art.

311.

CPC;

che gli accertamenti e le

conclusioni del primo giudice non risultano quindi validamente criticati, ciò

che comporta la conferma della sentenza impugnata;

che abbondanzialmente va pure

rilevato come la valida disdetta straordinaria per mora nel pagamento delle

pigioni precluda la facoltà di richiedere una protrazione della locazione per

tenere conto delle difficoltà personali dell’appellante (art. 272a cpv. 1 lett.

a CO);

che in concreto il

conduttore ha di fatto già beneficiato di una dilazione del termine, di modo

che un’ulteriore proroga non entra in linea di conto;

che le spese processuali

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) ma, date le circostanze

particolari del caso, si ritiene opportuno rinunciarvi, il convenuto, sprovvisto

di cognizioni giuridiche, ha infatti agito di propria iniziativa senza

l’ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

che non si assegnano

indennità alla controparte a cui non è stato notificato l’appello;

che il

valore litigioso della presente controversia, determinante anche ai fini di un

eventuale ricorso al Tribunale federale, è stato quantificato dal Pretore in fr.

53’640.- ed è rimasto incontestato in questa sede;

che vertendo

la controversia in esame su una decisione adottata in procedura

sommaria e non ponendo questioni di principio o di rilevante importanza,

la stessa può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art.

48b cpv. 1 lett. b cifre 2 e 3 LOG).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 e 107 CPC,

decide:

1. L’appello 7 aprile

2022 di AP 1 è irricevibile.

2. Non si prelevano

spese processuali e non si attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso

superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).