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Decisione

12.2022.50

Compravendita - lesione - errore essenziale - disconoscimento del debito

16 settembre 2022Italiano25 min

aveva nei confronti di A__________ D__________ e D__________ D__________ divenendo

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.50

Lugano

16 settembre 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2020.22 della Pretura della giurisdizione

di Mendrisio-Sud promossa con petizione 21 ottobre 2020 da

AP

1

(patrocinato dall' PA 1 )

contro

AO

1

(patrocinato dall' PA 2 )

con cui l'attore ha chiesto il disconoscimento del

debito di fr. 87'000.- in seguito al rigetto in via provvisoria, limitatamente a

fr. 79'812.65, dell’opposizione interposta al PE n. __________63 dell’UE di Mendrisio

fatto spiccare nei suoi confronti da AO 1 sulla base di un contratto di

cessione di attività del 30 novembre 2019, l'annullamento di tale contratto

come pure di un contratto di cessione di debito di medesima data e la condanna

di AO 1 alla restituzione di fr. 33'000.- oltre interessi al 5% dalla data

della petizione;

domanda avversata dal convenuto che, con risposta del

30 novembre 2020, ha postulato il rigetto della petizione;

esperita l'istruttoria e raccolti i memoriali

conclusivi, il Pretore ha respinto la petizione con sentenza dell'8 marzo 2022,

ponendo le spese processuali di fr. 12'000.- a carico dell'attore, tenuto a

rifondere alla controparte fr. 10'000.- per ripetibili;

appellante l'attore con atto di appello 7 aprile 2022 con cui chiede di accogliere la

petizione nel senso di disconoscere il debito di fr. 87'000.- e di annullare i

contratti di cessione di attività e di cessione di debito del 30 novembre 2019

o, in subordine, di ridurre il debito a fr. 20'000.- con seguito degli oneri

giudiziari a carico del convenuto;

mentre quest'ultimo con osservazioni del 13 maggio

2022 propone di respingere l'appello, con protesta di tasse, spese e

ripetibili;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 25 luglio 2019 G__________

__________ e AP 1 hanno sottoscritto un contratto di cessione di attività in

forza del quale il primo cedeva al secondo 25 quote sociali (ovvero la metà

delle quote totali) di nominali fr. 1'000.- cadauna della Bar __________ Sagl

di __________, che gestiva l'esercizio pubblico B__________ nel medesimo

Comune, al prezzo di fr. 110'000.-. Il contratto prevedeva il versamento di un

acconto di fr. 70'000.- entro il 30 settembre 2019 destinato a saldare gli

scoperti societari "iscritti nell'estratto UEF" e il versamento residuo

di fr. 40'000.- in 17 rate mensili di fr. 2'300.- dal 1° gennaio 2020 e in una

rata di

fr. 900.- (doc. F).

B. Il 19 settembre 2019 AO

1 (proprietario dell'altra metà della Bar __________ Sagl) e AP 1, da una

parte, e G__________ __________, dall'altra, hanno stipulato un contratto di

cessione di debito in base al quale i primi assumevano – in ragione di metà

ciascuno – un debito di fr. 100'000.- che il secondo conservava nei confronti

di A__________ D__________ e D__________ D__________ (i quali hanno ugualmente

firmato il contratto di cessione per accettazione) "a saldo di quanto

dovuto (…) per l'acquisto" a suo tempo, nel gennaio del 2017, delle quote

societarie (doc. G).

C. Il 30 novembre 2019 AO

1 e AP 1 hanno perfezionato un contratto di cessione di attività in base al

quale il primo cedeva al secondo (che diventava così unico proprietario della

Bar __________ Sagl) la propria metà delle quote societarie per fr. 100'000.-

(doc. D). Contestualmente i medesimi hanno stipulato un contratto di cessione

di debito con il quale AP 1 assumeva il debito residuo di fr. 47'000.- che AO 1

aveva nei confronti di A__________ D__________ e D__________ D__________ divenendo

unico debitore nei loro confronti per complessivi fr. 94'000.- (doc. E).

D. Il 6 maggio 2020 la

Pretura della giurisdizione di Mendrisio–Sud ha decretato il fallimento della Bar

__________ Sagl. La procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo

il 27 luglio 2020 e la società è poi stata cancellata dal registro di commercio

il 20 gennaio 2021.

E. Valendosi del

contratto di cessione di attività AO 1 ha fatto notificare l'11 maggio 2020 a AP

1 il precetto esecutivo n. __________63 dell'Ufficio esecuzione di Mendrisio

per

fr. 87'000.- oltre interessi del 5% dal 1° dicembre 2020. L’opposizione interposta dall’escusso è

stata rigettata, il 1° ottobre 2020, in via provvisoria dal Pretore aggiunto

della giurisdizione di Mendrisio–Sud limitatamente a fr. 79'812.65 (essendo

stato riconosciuto in compensazione un credito di AP 1 di fr. 7'187.35) oltre

interessi del 5% dalla data invocata (inc. SO.2020.430; doc. B).

F. Il 21 ottobre 2020 AP

1 ha convenuto in giudizio AO 1 dinanzi alla medesima Pretura con un'azione di

disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF) per ottenere l'accertamento

dell'inesistenza del debito di fr. 87'000.-, l'annullamento dei contratti di

cessione di attività e di cessione di debito del 30 novembre 2019 come pure la

condanna del convenuto alla restituzione di fr. 33'000.- oltre interessi del 5%

dalla data della petizione, il tutto con protesta di spese e ripetibili.

G. Con risposta 30

novembre 2020 AO 1 si è opposto alla petizione. Al che AP 1 ha replicato l'11

gennaio 2021 ribadendo la propria posizione. Una duplica 15 febbraio 2021 del

convenuto è stata estromessa invece dagli atti siccome tardiva. Al dibattimento

del 18 marzo 2021 le parti hanno riaffermato le proprie richieste e hanno notificato

prove. Contestualmente il Pretore ha dichiarato irricevibili – poiché non

precedute da una procedura di conciliazione – la domanda di annullamento dei

contratti di cessione di attività e di cessione di debito del 30 novembre 2019,

con contestuale richiesta di accertamento negativo, come pure quella di

condanna del convenuto alla restituzione di fr. 33'000.- oltre interessi.

H. Esperita

l'istruttoria e raccolti i memoriali conclusivi 22 e 28 febbraio 2022 in cui le

parti hanno mantenuto il loro punto di vista, il Pretore ha respinto la

petizione con sentenza dell'8 marzo 2022, ponendo le spese processuali di fr.

12'000.- a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla controparte fr. 10'000.-

per ripetibili.

I. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 7 aprile 2022

in cui chiede di accogliere la petizione nel senso di disconoscere il debito di

fr. 87'000.- e annullare i contratti di cessione di attività e di cessione di

debito del 30 novembre 2019 o, in subordine, di ridurre il debito a fr.

20'000.-, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili. Con osservazioni

del 13 maggio 2022 AO 1 propone di respingere l'appello, pure con protesta di

tasse, spese e ripetibili.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

La decisione impugnata è una decisione

finale in una controversia patrimoniale dal valore superiore a fr. 10'000.- per

cui la sua appellabilità è pacifica (v. art. 308 CPC). Il giudizio querelato è

stato notificato all'attore il 9 marzo 2022. Introdotto il 7 aprile 2022

l’appello è così tempestivo (v. art. 311 cpv. 1 CPC). Tempestiva risulta

altresì la risposta all’appello, introdotta il 13 maggio 2022 entro il termine

di 30 giorni assegnato da questa Camera il 21 aprile 2022 (v. art. 312 CPC).

2.

Il

Pretore, riepilogati i principi che governano l'azione di disconoscimento di

debito dell'art. 83 cpv. 2 LEF e che comportano un'inversione dei ruoli

processuali ma non dell'onere della prova, ha accertato che il fondamento del

credito vantato da AO 1 è pacificamente dimostrato dal contratto di cessione di

attività. Egli ha quindi esaminato la fondatezza delle eccezioni liberatorie

sollevate dall'attore. In primo luogo il Pretore ha scartato l'ipotesi di una

lesione nel senso dell'art. 21 CO. Quand'anche il valore commerciale della

società fosse stato nullo, secondo quanto appurato dal perito giudiziario, e

fosse così adempiuta la prima condizione della sproporzione manifesta fra la

prestazione e la controprestazione, difetterebbero gli altri due presupposti

cumulativi dell'art. 21 CO. Da un lato l'attore non avrebbe minimamente

allegato né tanto meno comprovato che AO 1 abbia sfruttato in modo cosciente

una sua debolezza per ottenere un vantaggio sproporzionato, tant'è che neppure

il cedente conosceva l'effettiva situazione economica della società, non

avendone mai verificato la contabilità. Dall'altro nemmeno entrerebbe in linea

di conto un'inesperienza o leggerezza dell'acquirente. Costui con la moglie

(che "non era digiuna di nozioni contabili" lavorando già in ambito

amministrativo) erano già attivi "da qualche mese prima della

sottoscrizione dei contratti 30 novembre 2019" ed essendo presenti tutti i

giorni dovevano avere anche contezza dell'andamento degli affari dell'esercizio

pubblico oltre che aver maturato una seppur basilare esperienza nel settore. Oltre

a ciò (e a prescindere da una lamentata inadempienza del rappresentante non

oggetto tuttavia dalla presente procedura) l'attore era rappresentato dallo

Studio __________ cui si era rivolto per la conclusione dei contratti (sentenza

impugnata, pag. 4 a 6).

Il Pretore

ha dipoi escluso anche che l'attore possa essere incorso in un errore

essenziale nel senso dell'art. 24 cpv. 1 n. 4 CO. Sotto il profilo

dell'essenzialità oggettiva – egli ha rilevato – essendovi già importanti

importi scoperti nonché esecuzioni pendenti al momento della firma del primo

contratto di cessione del luglio 2019, l'esistenza di ulteriori impegni

debitori appariva del tutto verosimile e non poteva essere oggettivamente

ignorata dall'attore. Se poi si considera che AP 1 e la moglie erano già

presenti e attivi "in loco tutti i giorni" nei mesi precedenti il

novembre 2019 e che alla sede della società – corrispondente all'indirizzo del

bar – giungevano solleciti e diffide di pagamento, per il Pretore era "del

tutto inverosimile che egli fosse all'oscuro dell'andamento

dell'attività". Senza contare che l'ipotesi dell'errore mal si conciliava

con il pagamento di ulteriori fr. 3'000.-, il 28 febbraio 2020, sul prezzo di

cessione benché AP 1 riconducesse la conoscenza dell'errore al dicembre 2019.

Per quel che è della essenzialità soggettiva – ha proseguito il primo giudice –

il fatto di non avere mai chiesto di visionare i bilanci della società né tanto

meno domandato informazioni sulla stessa prima di sottoscrivere i contratti del

30.

novembre 2019 induceva a concludere che per l'attore – che "da sempre"

desiderava essere titolare di un esercizio pubblico – l'aspetto contabile non

era determinante nella decisione di rilevare la totalità delle quote della Bar __________

Sagl. Né consta che AO 1 avesse contezza del fatto che per l'attore l'appianamento

dei debiti societari fosse una condizione imprescindibile per la conclusione

dei contratti di cessione, il contegno mostrato dall'acquirente inducendo un

terzo in buona fede a concludere piuttosto il contrario (loc. cit., pag. 7 a

10).

Scartata

l'ipotesi del dolo (art. 28 CO), il Pretore ha respinto infine la richiesta

dell'attore di ridurre la pretesa di fr. 67'000.-, non ravvisando – da un lato

– la prova di un asserito pagamento (in nero) di ulteriori fr. 20'000.-, né

ammettendo – dall'altro – in difetto di un sufficiente legame tra le operazioni

e di ogni prova al riguardo che l'importo di fr. 47'000.- ripreso con la

cessione di debito andasse in deduzione del debito dalla cessione di attività

(loc. cit., pag. 11).

3.

Nella

misura in cui ripropone – per altro senza motivazione – la richiesta formale di

annullare (alla stregua di un accertamento negativo) i contratti di cessione di

attività e di cessione di debito del 30 novembre 2019 nonostante il Pretore l'abbia

già dichiarata irricevibile con decisione incidentale – passata in giudicato

(v. decisione 18 marzo 2021, pag. 2) – per difetto di conciliazione previa,

l'appellante formula una domanda manifestamente inammissibile sulla quale non

occorre attardarsi.

4.

Senza

rilievo ai fini del presente giudizio è inoltre l'accenno – preliminare –

dell'attore al "ruolo malevolo svolto dallo Studio __________ SA (…), che – in situazione di pacifico

conflitto d'interessi (teneva i conti del Bar __________ Sagl da anni, aveva

rappresentato AO 1 all'atto di acquisto delle quote da S__________ F__________) -" avrebbe

redatto i contratti di cessione del 30 novembre 2019 per conto suo senza però

informarlo che non esistevano conti societari approvati, che non esisteva una

contabilità aggiornata, che la società si trovava in stato di insolvenza e che

vi erano sospesi con la stessa fiduciaria (memoriale, pag. 2). Ora, a parte che

l'appellante non trae alcuna conseguenza specifica dall'invocata circostanza,

tranne quella di riservarsi di procedere nei confronti della fiduciaria, egli

non si confronta con l'argomento del Pretore il quale ha spiegato che

un'eventuale inadempienza contrattuale dello Studio fiduciario esula dalla

presente procedura (sentenza impugnata, pag. 6). Privo di confronto critico con

la decisione querelata, al riguardo l'appello si rivela d'acchito irricevibile.

5.

L'appellante

contesta quindi che il Pretore abbia escluso l'eccezione della lesione (art. 21

CO). Fa valere che AO 1, sottacendo informazioni e approfittando della

scorretta prestazione contrattuale fornitagli dallo Studio fiduciario, in

realtà ha sfruttato la propria inesperienza e/o leggerezza. Infatti il

convenuto, da anni operativo, quale dipendente, presso la Bar __________ Sagl,

avrebbe dato esplicitamente atto, nel proprio interrogatorio, di conoscere bene

il locale e di sapere che lo stesso navigava in acque non buone senza tuttavia

avergli segnalato nulla. AO 1 avrebbe inoltre beneficiato, coscientemente e in

mala fede, del cattivo adempimento degli obblighi contrattuali della fiduciaria

di cui era stato a sua volta cliente. La conclusione del Pretore secondo cui

questo aspetto non potrebbe andare a scapito del convenuto non può dunque essere

condivisa. Tanto più ch'egli avrebbe allegato a più riprese lo sfruttamento di

tale circostanza da parte del convenuto. Solo una persona senza esperienza e/o

di carattere particolarmente leggero poteva inoltre acquistare una società

"a scatola chiusa" senza avere visto i conti delle passate gestioni e

senza effettuare verifiche che invece gli avrebbero dovuto suggerire AO 1, che

conosceva la situazione difficile in cui versava la società, e lo Studio

fiduciario. Operaio del Comune di __________ senza formazione in ambito

economico, egli pensava di poter essere tranquillo dopo avere destinato fr.

70'000.- all'Ufficio esecuzioni (memoriale, pag. 3 seg.).

5.1

Quand'anche

l'attore avesse in prima sede allegato uno sfruttamento della sua situazione di

debolezza (cfr. da ultimo il memoriale conclusivo, pag. 4, 6 e 7), ciò non

toglie che il Pretore ha accertato che neanche AO 1 conosceva in realtà l'effettiva

situazione economica della società, non avendo costui mai verificato la

relativa contabilità né detenuto informazioni specifiche sul suo stato

finanziario ed essendosi limitato a rivendere le proprie quote societarie al

prezzo pagato qualche tempo prima a G__________ F__________ (sentenza

impugnata, pag. 5 e pag. 10 in fondo). Ora, l'appellante non si confronta con

questa constatazione né tanto meno pretende che essa sarebbe erronea. Egli si limita

ad affermare che AO 1, pur sapendo che il locale "navigava in acque non

troppo buone", non ha segnalato nulla. Il che non basta per soddisfare i

requisiti di motivazione dell'appello. A parte ciò, il riferimento

all'interrogatorio del convenuto è del tutto parziale. Se è infatti vero che

l'interessato ha dichiarato di conoscere il locale e di sapere che esso

"navigava in acque non troppo buone", è altrettanto vero che il

medesimo ha detto di credere nel suo potenziale e ha giustificato il mancato

avvertimento all'attore con il fatto che "dopo il mio subentro il locale

si era risollevato e iniziava a funzionare" (verbale del 21 giugno 2021,

pag. 5). Che poi AO 1 abbia sfruttato "coscientemente e in mala fede"

il cattivo adempimento contrattuale della fiduciaria è un'obiezione sollevata

in questi termini per la prima volta in appello e come tale irricevibile (art.

317.

cpv. 1 CPC). Senza contare che l'attore doveva lasciarsi imputare l'operato

del suo rappresentante (v. art. 32 cpv. 1 CO). La questione dell'applicazione

dell'art. 21 CO potrebbe pertanto già esaurirsi in questi termini.

5.2

Si

volesse nondimeno anche transigere al riguardo, l'appello non sarebbe destinato

a miglior sorte. Sull'aspetto dell'inesperienza e della leggerezza l'attore non

discute minimamente l'accertamento del Pretore, stando al quale dopo un primo

periodo di attività e di presenza tutti i giorni presso l'esercizio pubblico

egli, con l'aiuto della moglie che già lavorava in ambito amministrativo presso

una società di trasporti, aveva maturato una seppur basilare esperienza nel

settore e doveva aver contezza dell'andamento degli affari (sentenza impugnata,

pag. 6). Quanto alla invocata leggerezza per avere acquistato la società a

scatola chiusa, egli perde di vista – come gli ha ricordato il primo giudice – che

era rappresentato da un mandatario professionale al momento della conclusione

dei contratti. Per il resto l'appellante argomenta come se si trovasse ancora davanti al primo grado di

giurisdizione, dimenticando che giudicare un appello non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resista alla critica. Sulla questione

non giova dunque diffondersi oltre.

6.

L'appellante

deplora altresì che il Pretore non abbia ravvisato gli estremi dell'errore

essenziale (art. 24 cpv. 1 n. 4 CO). Ribadisce che il convincimento –

rivelatosi poi erroneo – che non vi fossero ulteriori "sospesi

economici" rispetto ai fr. 70'000.- che dovevano essere corrisposti

direttamente all'Ufficio esecuzione, secondo quanto pattuito il 25 luglio 2019 con

la ripresa delle quote di G__________ F__________, conduce all'inefficacia

dell'acquisto del 30 novembre 2019 in virtù dell'art. 24 cpv. 1 n. 4 CO.

Contesta che egli fosse presente nell'esercizio pubblico "da diversi

mesi" avendo in realtà iniziato a occuparsi della Bar __________ Sagl (che

secondo la perizia giudiziaria era già sovrindebitata al 31 dicembre 2018) soltanto

dall'ottobre 2019 e per di più solo a tempo parziale (essendo impiegato a tempo

pieno oltre che sprovvisto di conoscenze contabili). Lo stesso vale per la

moglie la quale, a ogni modo, era estranea al contratto. Eventuali solleciti

sarebbero inoltre stati recapitati in mattinata quando né lui né la moglie

erano presenti e in un periodo in cui AO 1 dirigeva le attività. Il versamento

di fr. 3'000.- nel febbraio del 2020 confermerebbe invece l'errore in cui egli

versava. Ripete che la mancata messa in guardia, da parte della fiduciaria e

del convenuto, sulle gravi difficoltà della società lo avrebbero confortato nel

proprio errore. La mancata richiesta di visionare i conti societari non sarebbe

dettata da una sua indifferenza per la situazione economica della società.

Semplicemente – egli epiloga – riteneva di non avere ragione di preoccuparsi dopo

che il secondo contratto, contrariamente al primo, non prevedeva nulla a

cautela dell'acquirente (memoriale, pag. 4 a 6).

6.1

Come già

ricordato ancora di recente da questa Camera (sentenza inc. 12.2019.43 del 18

novembre 2019 consid. 7.1), per ammettere un errore essenziale, occorre

che esso verta su una determinata circostanza di fatto, che in buona fede può

essere ritenuta, nei rapporti d’affari, oggettivamente determinante, e che la

persona in errore soggettivamente ha posto quale base fondamentale del

contratto in maniera riconoscibile per la controparte. Innanzitutto, occorre di

principio che vi sia stato un errore su una circostanza che per la parte in

questione rappresentava una certezza. L’essenzialità oggettiva è data quando la

circostanza può essere considerata determinante dal punto di vista di un

partner contrattuale standard secondo i principi della buona fede e della

lealtà commerciale.

Quanto all’essenzialità

soggettiva, non occorre che la circostanza abbia positivamente determinato la

conclusione del contratto quale motivazione esclusiva o principale. È piuttosto

necessario che la parte in errore, conoscendo la reale situazione, non avrebbe

concluso il contratto (conditio sine qua non, v. Schmidlin in: Berner Kommentar, 2. ed., n. 162 seg. e 171 ad

art. 24 CO). La motivazione di una parte è evidentemente un fattore interno

(dunque difficilmente dimostrabile mediante prova piena), che trova espressione

nel suo comportamento e nelle sue dichiarazioni. Nella sua giurisprudenza, il

Tribunale federale tende a valutare se la parte aveva plausibili ed evidenti

aspettative, rispettivamente a negare l’essenzialità soggettiva qualora vi si

oppongano risultanze contrastanti, quali un comportamento noncurante o

indifferente in relazione alla caratteristica in questione, oppure

contraddittorio e poco credibile al momento della stipulazione del contratto o

nel seguito, oppure ancora la presenza di ulteriori motivi che spingono la

persona a invalidare il contratto, per cui la circostanza fatta valere non può

più essere considerata una conditio sine qua non (Schmidlin, op. cit., n. 167 seg. ad art.

24.

CO).

L’importanza della

circostanza deve infine essere riconoscibile per la controparte secondo la

buona fede, nel senso che per quest’ultima, la decisione della parte in errore

di non ritenersi vincolata al contratto non deve essere inaspettata o

sorprendente, laddove la riconoscibilità può emergere dalla centrale importanza

di una caratteristica del contratto, da una comunanza di intenti fra le parti o

da particolari circostanze del caso concreto (Schmidlin,

op. cit., n. 182 seg. ad art. 24 CO; Schwenzer

in: Honsell/Vogt/Wiegand [ed.],

Basler Kommentar OR I, 6. ed., n. 23 ad art. 24 CO; DTF 110 II 293, consid. 5; DTF

113.

II 25, consid. 1a).

6.2

In concreto manca anzitutto

ogni confronto con l'accertamento del primo giudice in merito alla

riconoscibilità dell'errore per la controparte. Al proposito il Pretore ha accertato

che "nemmeno dagli atti emergono particolari circostanze per cui AO 1

avesse contezza del fatto che, per AP 1, il totale pagamento dei debiti

societari, nonché una situazione economica in attivo della stessa, fosse una

condizione imprescindibile per la conclusione dei contratti qui in disamina.

Anzi, il contegno mantenuto da AP 1 induceva un terzo in buona fede piuttosto a

concludere il contrario" (sentenza impugnata, pag. 9 seg.). Con tale

accertamento l'appellante non si confronta nemmeno di scorcio. In difetto di

ogni critica su un presupposto (cumulativo) dell'art. 24 cpv. 1 n. 4 CO, il

giudizio potrebbe così risolversi già in una decisione d'irricevibilità

dell'appello sull'eccezione liberatoria in esame (sul riparto dell'onere della

prova nell'ambito di un'azione di disconoscimento nel senso dell'art. 83 cpv. 2

LEF cfr. da ultimo II CCA del 6 maggio 2022, inc. 12.2020.155, consid. 6.1).

6.3

Ma anche a prescindere

da questa riserva d'ordine formale, l'esito del ricorso non muterebbe. In

relazione alla verosimile esistenza di ulteriori impegni debitori in capo alla

società che – stando al giudizio impugnato – l'attore non poteva oggettivamente

ignorare essendo attivo da mesi, con la moglie, in loco tutti i giorni, AP 1 si

limita a fare decorrere questa presenza dal mese di ottobre 2019 e a sostenere (inammissibilmente

per la prima volta in appello: art. 317 cpv. 1 CPC) che eventuali raccomandate

sarebbero state recapitate in mattinata quando né lui né la moglie erano

presenti. L'appellante contrappone tuttavia la propria versione dei fatti

all'accertamento del primo giudice senza accennare a precisi atti istruttori né

tanto meno spiegare perché il riscontro del Pretore sulla scorta delle varie

deposizioni (sentenza impugnata, pag. 8 seg.) sarebbe erroneo. A parte ciò,

egli neppure pretende che AO 1 gli avrebbe nascosto la corrispondenza né che i

quasi due mesi di tempo non sarebbero stati sufficienti per avere contezza

dell'andamento dell'attività. Quanto al versamento di fr. 3'000.- nel febbraio

del 2020, l'interessato non contesta di aver avuto conoscenza dell'errore già

nel dicembre 2019. Ciò posto, la tesi addotta in questa sede per cui il citato

versamento confermerebbe l'errore in cui egli versava appare quanto meno

azzardata. L'obiezione – mossa per giustificare la mancata richiesta di

esaminare i conti societari – che egli "non aveva ragione di ritenere che

dovessero sorgere dei problemi" contrasta invece con la già citata

notifica delle diffide nel periodo in cui l'attore lavorava già nell'esercizio

pubblico. Non è chiaro infine – né l'appellante spiega – quali conseguenze egli

tragga dall'invocato sovraindebitamento della società al 31 dicembre 2018. Anche

sotto il profilo dell'art. 24 cpv. 1 n. 4 CO la sentenza impugnata resiste

pertanto alla critica.

7.

In subordine

l'appellante ripropone la richiesta di ridurre di complessivi fr. 67'000.- il

debito. In una prima censura egli ribadisce di avere corrisposto ad AO 1 la

somma di

fr. 30'000.- (da quest'ultimo prelevata il 16 dicembre 2019 dal conto corrente

della società) in contanti, di cui unicamente

fr. 10'000.- sarebbero stati oggetto di una ricevuta. Per l'attore non v'era ragione

per cui la controparte, che pretendeva

fr. 100'000.- dalla vendita della sua quota societaria e che aveva sottoscritto

il 30 novembre 2019 un contratto che prevedeva il pagamento dell'intero importo

alla firma, gli lasciasse fr. 20'000.- "sui CHF 30'000.- che riconosce di

avere ritirato personalmente dal conto societario". La sua tesi sarebbe

credibile, tant'è che "è addirittura arrivato ad autodenunciarsi,

indicando che

CHF 20'000.- dovevano rimanere a AO 1 siccome costituivano la parte in

"nero" della transazione". Importo che egli chiede di dedurre

dal debito (memoriale, pag. 6).

L'argomentazione

ricorsuale – di non facile comprensione – riprende pressoché per intero quanto

scritto nel memoriale conclusivo (loc. cit., pag. 4, punto n. 5). Già per

questo motivo essa si rivela irricevibile per difetto di motivazione. A parte

ciò, l'appellante ripropone una propria versione dei fatti, non suffragata da

alcun riferimento istruttorio, che sorvola completamente sulla motivazione del

Pretore secondo cui gli ulteriori fr. 20'000.- invocati dall'attore (oltre al

prezzo di compravendita di fr. 100'000.-) non sono oggetto della presente

procedura, "esulando, come ammesso dal procedente, dal prezzo di cessione

pattuito e quindi dal contratto 30 novembre 2019" (sentenza impugnata,

pag. 11). L'appello sfugge pertanto su tale punto a ogni disamina.

8.

In una ulteriore

censura l'appellante riafferma che dal credito riconosciuto ad AO 1 va dedotta

pure la somma di

fr. 47'000.- ch'egli ha assunto riprendendo il debito di quest'ultimo nei

confronti di G__________ F__________ (recte: di A__________ D__________

e D__________ D__________) (memoriale, pag. 7). Sulla questione il Pretore ha accertato

invece che non risulta un sufficiente legame fra la cessione di debito (doc. E)

e la cessione delle quote della Bar __________ Sagl (doc. D), lo stesso

procedente avendo ammesso nel memoriale conclusivo che il testo dei contratti

"non indica nulla al riguardo". Né in difetto di prove sarebbe possibile

dedurre che la cessione di debito avrebbe in parte coperto il prezzo di vendita

delle quote sociali, trattandosi di una mera convinzione personale dell'attore

e non di una modalità concordata fra le parti (sentenza impugnata, pag. 11).

L'appellante si interroga

sul senso della ripresa del debito di AO 1 che a suo parere poteva essere solo

quello di detrarlo dal proprio impegno di acquisto. Quanto all'interdipendenza

dei due contratti, egli "la dava per scontata" non essendo pensabile

che in aggiunta all'impegno di fr. 100'000.- si assumesse anche debiti residui

per fr. 47'000.-. L'operazione – egli epiloga – era per altro simile a quella realizzatasi

in precedenza con il pagamento all'Ufficio esecuzioni, l'importo destinato a

quest'ultimo non essendo previsto in aggiunta bensì in deduzione dal

corrispettivo (memoriale, pag. 7).

Che basti interrogarsi sul

senso della ripresa del debito per censurare l'operato del primo giudice è errato,

l'appellante dovendo offrire critiche puntuali ed esplicite alle motivazioni

del Pretore e non accomodarsi di riproporre una propria convinzione personale. Ad

ogni buon conto, il richiamo all'operazione precedente non è tale da sovvertire

la decisione del Pretore. Se è vero che nel contratto di "cessione

attività" del 25 luglio 2019 (che per altro opponeva l'attore a un'altra

persona) l'impegno prevedeva il versamento di un acconto di fr. 70'000.- entro

il 30 settembre 2019 destinato a saldare gli scoperti societari "iscritti

nell'estratto UEF" e il versamento residuo di fr. 40'000.- in 17 rate

mensili di fr. 2'300.- dal 1° gennaio 2020 e in una rata di fr. 900.- (doc. F),

è altrettanto vero che, ciò nonostante, il 19 settembre 2019 AP 1 si è assunto

la metà del debito di fr. 100'000.- che G__________ F__________ aveva nei

confronti di A__________ D__________ e D__________ D__________. E che

l'assunzione di tale debito (per fr. 50'000.-, allorché la differenza tra il

prezzo di acquisto [fr. 110'000.-] e l'importo destinato all'Ufficio

esecuzioni, ammontava a fr. 40'000.-) andasse pure dedotto dal corrispettivo

pattuito il 25 luglio 2019 non risulta da nessuna parte. Tant'è che per lo

stesso G__________ F__________, che aveva a suo tempo (nel 2017) rilevato la

società da A__________ D__________ per fr. 300'000.-, "l'importo di fr.

40'000.- che mi deve AP 1 equivale al saldo dei fr. 110'000.- di cui al doc. F"

(verbale del 19 aprile 2021, pag. 3), a prescindere quindi dalla nota

assunzione di debito. Senza contare, infine, che anche le modalità di pagamento

dei due impegni assunti dall'attore il 30 novembre 2019 erano regolate in

maniera indipendente. Mentre il "contratto di cessione attività"

prevedeva che "il prezzo di vendita di fr. 100'000.- (…) sarà soluto

tramite bonifico bancario dal cessionario al cedente, entro la data della firma

del presente atto" (doc. D, pag. 2), il "contratto di cessione di

debito" stabiliva il versamento di una rata mensile di fr. 3'000.- con

scadenza il 31 dicembre 2019 e di 26 rate mensili di

fr. 3'500.- dal 30 gennaio 2020 (doc. E, pag. 2). L'appello vede così la sua

sorte segnata.

9.

Gli oneri

processuali d'appello, calcolati su un valore litigioso di fr. 87'000.-,

seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), che rifonderà

alla controparte ripetibili di fr. 4'000.- stabilite sulla base dell'art. 11

RTar.

10.

Il valore litigioso

determinante ai fini di un'eventuale impugnazione dinanzi al Tribunale federale

supera la soglia di

fr. 30'000.- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

1. Nella misura in cui è

ricevibile, l’appello 7 aprile 2022 di AP 1 è respinto.

2. Le spese processuali

di fr. 5'000.- sono poste a carico dell'appellante che rifonderà ad AO 1 fr. 4'000.-

per ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici (v. pagina seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).