12.2022.50
Compravendita - lesione - errore essenziale - disconoscimento del debito
16 settembre 2022Italiano25 min
aveva nei confronti di A__________ D__________ e D__________ D__________ divenendo
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.50
Lugano
16 settembre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2020.22 della Pretura della giurisdizione
di Mendrisio-Sud promossa con petizione 21 ottobre 2020 da
AP
1
(patrocinato dall' PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinato dall' PA 2 )
con cui l'attore ha chiesto il disconoscimento del
debito di fr. 87'000.- in seguito al rigetto in via provvisoria, limitatamente a
fr. 79'812.65, dell’opposizione interposta al PE n. __________63 dell’UE di Mendrisio
fatto spiccare nei suoi confronti da AO 1 sulla base di un contratto di
cessione di attività del 30 novembre 2019, l'annullamento di tale contratto
come pure di un contratto di cessione di debito di medesima data e la condanna
di AO 1 alla restituzione di fr. 33'000.- oltre interessi al 5% dalla data
della petizione;
domanda avversata dal convenuto che, con risposta del
30 novembre 2020, ha postulato il rigetto della petizione;
esperita l'istruttoria e raccolti i memoriali
conclusivi, il Pretore ha respinto la petizione con sentenza dell'8 marzo 2022,
ponendo le spese processuali di fr. 12'000.- a carico dell'attore, tenuto a
rifondere alla controparte fr. 10'000.- per ripetibili;
appellante l'attore con atto di appello 7 aprile 2022 con cui chiede di accogliere la
petizione nel senso di disconoscere il debito di fr. 87'000.- e di annullare i
contratti di cessione di attività e di cessione di debito del 30 novembre 2019
o, in subordine, di ridurre il debito a fr. 20'000.- con seguito degli oneri
giudiziari a carico del convenuto;
mentre quest'ultimo con osservazioni del 13 maggio
2022 propone di respingere l'appello, con protesta di tasse, spese e
ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 25 luglio 2019 G__________
__________ e AP 1 hanno sottoscritto un contratto di cessione di attività in
forza del quale il primo cedeva al secondo 25 quote sociali (ovvero la metà
delle quote totali) di nominali fr. 1'000.- cadauna della Bar __________ Sagl
di __________, che gestiva l'esercizio pubblico B__________ nel medesimo
Comune, al prezzo di fr. 110'000.-. Il contratto prevedeva il versamento di un
acconto di fr. 70'000.- entro il 30 settembre 2019 destinato a saldare gli
scoperti societari "iscritti nell'estratto UEF" e il versamento residuo
di fr. 40'000.- in 17 rate mensili di fr. 2'300.- dal 1° gennaio 2020 e in una
rata di
fr. 900.- (doc. F).
B. Il 19 settembre 2019 AO
1 (proprietario dell'altra metà della Bar __________ Sagl) e AP 1, da una
parte, e G__________ __________, dall'altra, hanno stipulato un contratto di
cessione di debito in base al quale i primi assumevano – in ragione di metà
ciascuno – un debito di fr. 100'000.- che il secondo conservava nei confronti
di A__________ D__________ e D__________ D__________ (i quali hanno ugualmente
firmato il contratto di cessione per accettazione) "a saldo di quanto
dovuto (…) per l'acquisto" a suo tempo, nel gennaio del 2017, delle quote
societarie (doc. G).
C. Il 30 novembre 2019 AO
1 e AP 1 hanno perfezionato un contratto di cessione di attività in base al
quale il primo cedeva al secondo (che diventava così unico proprietario della
Bar __________ Sagl) la propria metà delle quote societarie per fr. 100'000.-
(doc. D). Contestualmente i medesimi hanno stipulato un contratto di cessione
di debito con il quale AP 1 assumeva il debito residuo di fr. 47'000.- che AO 1
aveva nei confronti di A__________ D__________ e D__________ D__________ divenendo
unico debitore nei loro confronti per complessivi fr. 94'000.- (doc. E).
D. Il 6 maggio 2020 la
Pretura della giurisdizione di Mendrisio–Sud ha decretato il fallimento della Bar
__________ Sagl. La procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo
il 27 luglio 2020 e la società è poi stata cancellata dal registro di commercio
il 20 gennaio 2021.
E. Valendosi del
contratto di cessione di attività AO 1 ha fatto notificare l'11 maggio 2020 a AP
1 il precetto esecutivo n. __________63 dell'Ufficio esecuzione di Mendrisio
per
fr. 87'000.- oltre interessi del 5% dal 1° dicembre 2020. L’opposizione interposta dall’escusso è
stata rigettata, il 1° ottobre 2020, in via provvisoria dal Pretore aggiunto
della giurisdizione di Mendrisio–Sud limitatamente a fr. 79'812.65 (essendo
stato riconosciuto in compensazione un credito di AP 1 di fr. 7'187.35) oltre
interessi del 5% dalla data invocata (inc. SO.2020.430; doc. B).
F. Il 21 ottobre 2020 AP
1 ha convenuto in giudizio AO 1 dinanzi alla medesima Pretura con un'azione di
disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF) per ottenere l'accertamento
dell'inesistenza del debito di fr. 87'000.-, l'annullamento dei contratti di
cessione di attività e di cessione di debito del 30 novembre 2019 come pure la
condanna del convenuto alla restituzione di fr. 33'000.- oltre interessi del 5%
dalla data della petizione, il tutto con protesta di spese e ripetibili.
G. Con risposta 30
novembre 2020 AO 1 si è opposto alla petizione. Al che AP 1 ha replicato l'11
gennaio 2021 ribadendo la propria posizione. Una duplica 15 febbraio 2021 del
convenuto è stata estromessa invece dagli atti siccome tardiva. Al dibattimento
del 18 marzo 2021 le parti hanno riaffermato le proprie richieste e hanno notificato
prove. Contestualmente il Pretore ha dichiarato irricevibili – poiché non
precedute da una procedura di conciliazione – la domanda di annullamento dei
contratti di cessione di attività e di cessione di debito del 30 novembre 2019,
con contestuale richiesta di accertamento negativo, come pure quella di
condanna del convenuto alla restituzione di fr. 33'000.- oltre interessi.
H. Esperita
l'istruttoria e raccolti i memoriali conclusivi 22 e 28 febbraio 2022 in cui le
parti hanno mantenuto il loro punto di vista, il Pretore ha respinto la
petizione con sentenza dell'8 marzo 2022, ponendo le spese processuali di fr.
12'000.- a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla controparte fr. 10'000.-
per ripetibili.
I. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 7 aprile 2022
in cui chiede di accogliere la petizione nel senso di disconoscere il debito di
fr. 87'000.- e annullare i contratti di cessione di attività e di cessione di
debito del 30 novembre 2019 o, in subordine, di ridurre il debito a fr.
20'000.-, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili. Con osservazioni
del 13 maggio 2022 AO 1 propone di respingere l'appello, pure con protesta di
tasse, spese e ripetibili.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
La decisione impugnata è una decisione
finale in una controversia patrimoniale dal valore superiore a fr. 10'000.- per
cui la sua appellabilità è pacifica (v. art. 308 CPC). Il giudizio querelato è
stato notificato all'attore il 9 marzo 2022. Introdotto il 7 aprile 2022
l’appello è così tempestivo (v. art. 311 cpv. 1 CPC). Tempestiva risulta
altresì la risposta all’appello, introdotta il 13 maggio 2022 entro il termine
di 30 giorni assegnato da questa Camera il 21 aprile 2022 (v. art. 312 CPC).
2.
Il
Pretore, riepilogati i principi che governano l'azione di disconoscimento di
debito dell'art. 83 cpv. 2 LEF e che comportano un'inversione dei ruoli
processuali ma non dell'onere della prova, ha accertato che il fondamento del
credito vantato da AO 1 è pacificamente dimostrato dal contratto di cessione di
attività. Egli ha quindi esaminato la fondatezza delle eccezioni liberatorie
sollevate dall'attore. In primo luogo il Pretore ha scartato l'ipotesi di una
lesione nel senso dell'art. 21 CO. Quand'anche il valore commerciale della
società fosse stato nullo, secondo quanto appurato dal perito giudiziario, e
fosse così adempiuta la prima condizione della sproporzione manifesta fra la
prestazione e la controprestazione, difetterebbero gli altri due presupposti
cumulativi dell'art. 21 CO. Da un lato l'attore non avrebbe minimamente
allegato né tanto meno comprovato che AO 1 abbia sfruttato in modo cosciente
una sua debolezza per ottenere un vantaggio sproporzionato, tant'è che neppure
il cedente conosceva l'effettiva situazione economica della società, non
avendone mai verificato la contabilità. Dall'altro nemmeno entrerebbe in linea
di conto un'inesperienza o leggerezza dell'acquirente. Costui con la moglie
(che "non era digiuna di nozioni contabili" lavorando già in ambito
amministrativo) erano già attivi "da qualche mese prima della
sottoscrizione dei contratti 30 novembre 2019" ed essendo presenti tutti i
giorni dovevano avere anche contezza dell'andamento degli affari dell'esercizio
pubblico oltre che aver maturato una seppur basilare esperienza nel settore. Oltre
a ciò (e a prescindere da una lamentata inadempienza del rappresentante non
oggetto tuttavia dalla presente procedura) l'attore era rappresentato dallo
Studio __________ cui si era rivolto per la conclusione dei contratti (sentenza
impugnata, pag. 4 a 6).
Il Pretore
ha dipoi escluso anche che l'attore possa essere incorso in un errore
essenziale nel senso dell'art. 24 cpv. 1 n. 4 CO. Sotto il profilo
dell'essenzialità oggettiva – egli ha rilevato – essendovi già importanti
importi scoperti nonché esecuzioni pendenti al momento della firma del primo
contratto di cessione del luglio 2019, l'esistenza di ulteriori impegni
debitori appariva del tutto verosimile e non poteva essere oggettivamente
ignorata dall'attore. Se poi si considera che AP 1 e la moglie erano già
presenti e attivi "in loco tutti i giorni" nei mesi precedenti il
novembre 2019 e che alla sede della società – corrispondente all'indirizzo del
bar – giungevano solleciti e diffide di pagamento, per il Pretore era "del
tutto inverosimile che egli fosse all'oscuro dell'andamento
dell'attività". Senza contare che l'ipotesi dell'errore mal si conciliava
con il pagamento di ulteriori fr. 3'000.-, il 28 febbraio 2020, sul prezzo di
cessione benché AP 1 riconducesse la conoscenza dell'errore al dicembre 2019.
Per quel che è della essenzialità soggettiva – ha proseguito il primo giudice –
il fatto di non avere mai chiesto di visionare i bilanci della società né tanto
meno domandato informazioni sulla stessa prima di sottoscrivere i contratti del
30.
novembre 2019 induceva a concludere che per l'attore – che "da sempre"
desiderava essere titolare di un esercizio pubblico – l'aspetto contabile non
era determinante nella decisione di rilevare la totalità delle quote della Bar __________
Sagl. Né consta che AO 1 avesse contezza del fatto che per l'attore l'appianamento
dei debiti societari fosse una condizione imprescindibile per la conclusione
dei contratti di cessione, il contegno mostrato dall'acquirente inducendo un
terzo in buona fede a concludere piuttosto il contrario (loc. cit., pag. 7 a
10).
Scartata
l'ipotesi del dolo (art. 28 CO), il Pretore ha respinto infine la richiesta
dell'attore di ridurre la pretesa di fr. 67'000.-, non ravvisando – da un lato
– la prova di un asserito pagamento (in nero) di ulteriori fr. 20'000.-, né
ammettendo – dall'altro – in difetto di un sufficiente legame tra le operazioni
e di ogni prova al riguardo che l'importo di fr. 47'000.- ripreso con la
cessione di debito andasse in deduzione del debito dalla cessione di attività
(loc. cit., pag. 11).
3.
Nella
misura in cui ripropone – per altro senza motivazione – la richiesta formale di
annullare (alla stregua di un accertamento negativo) i contratti di cessione di
attività e di cessione di debito del 30 novembre 2019 nonostante il Pretore l'abbia
già dichiarata irricevibile con decisione incidentale – passata in giudicato
(v. decisione 18 marzo 2021, pag. 2) – per difetto di conciliazione previa,
l'appellante formula una domanda manifestamente inammissibile sulla quale non
occorre attardarsi.
4.
Senza
rilievo ai fini del presente giudizio è inoltre l'accenno – preliminare –
dell'attore al "ruolo malevolo svolto dallo Studio __________ SA (…), che – in situazione di pacifico
conflitto d'interessi (teneva i conti del Bar __________ Sagl da anni, aveva
rappresentato AO 1 all'atto di acquisto delle quote da S__________ F__________) -" avrebbe
redatto i contratti di cessione del 30 novembre 2019 per conto suo senza però
informarlo che non esistevano conti societari approvati, che non esisteva una
contabilità aggiornata, che la società si trovava in stato di insolvenza e che
vi erano sospesi con la stessa fiduciaria (memoriale, pag. 2). Ora, a parte che
l'appellante non trae alcuna conseguenza specifica dall'invocata circostanza,
tranne quella di riservarsi di procedere nei confronti della fiduciaria, egli
non si confronta con l'argomento del Pretore il quale ha spiegato che
un'eventuale inadempienza contrattuale dello Studio fiduciario esula dalla
presente procedura (sentenza impugnata, pag. 6). Privo di confronto critico con
la decisione querelata, al riguardo l'appello si rivela d'acchito irricevibile.
5.
L'appellante
contesta quindi che il Pretore abbia escluso l'eccezione della lesione (art. 21
CO). Fa valere che AO 1, sottacendo informazioni e approfittando della
scorretta prestazione contrattuale fornitagli dallo Studio fiduciario, in
realtà ha sfruttato la propria inesperienza e/o leggerezza. Infatti il
convenuto, da anni operativo, quale dipendente, presso la Bar __________ Sagl,
avrebbe dato esplicitamente atto, nel proprio interrogatorio, di conoscere bene
il locale e di sapere che lo stesso navigava in acque non buone senza tuttavia
avergli segnalato nulla. AO 1 avrebbe inoltre beneficiato, coscientemente e in
mala fede, del cattivo adempimento degli obblighi contrattuali della fiduciaria
di cui era stato a sua volta cliente. La conclusione del Pretore secondo cui
questo aspetto non potrebbe andare a scapito del convenuto non può dunque essere
condivisa. Tanto più ch'egli avrebbe allegato a più riprese lo sfruttamento di
tale circostanza da parte del convenuto. Solo una persona senza esperienza e/o
di carattere particolarmente leggero poteva inoltre acquistare una società
"a scatola chiusa" senza avere visto i conti delle passate gestioni e
senza effettuare verifiche che invece gli avrebbero dovuto suggerire AO 1, che
conosceva la situazione difficile in cui versava la società, e lo Studio
fiduciario. Operaio del Comune di __________ senza formazione in ambito
economico, egli pensava di poter essere tranquillo dopo avere destinato fr.
70'000.- all'Ufficio esecuzioni (memoriale, pag. 3 seg.).
5.1
Quand'anche
l'attore avesse in prima sede allegato uno sfruttamento della sua situazione di
debolezza (cfr. da ultimo il memoriale conclusivo, pag. 4, 6 e 7), ciò non
toglie che il Pretore ha accertato che neanche AO 1 conosceva in realtà l'effettiva
situazione economica della società, non avendo costui mai verificato la
relativa contabilità né detenuto informazioni specifiche sul suo stato
finanziario ed essendosi limitato a rivendere le proprie quote societarie al
prezzo pagato qualche tempo prima a G__________ F__________ (sentenza
impugnata, pag. 5 e pag. 10 in fondo). Ora, l'appellante non si confronta con
questa constatazione né tanto meno pretende che essa sarebbe erronea. Egli si limita
ad affermare che AO 1, pur sapendo che il locale "navigava in acque non
troppo buone", non ha segnalato nulla. Il che non basta per soddisfare i
requisiti di motivazione dell'appello. A parte ciò, il riferimento
all'interrogatorio del convenuto è del tutto parziale. Se è infatti vero che
l'interessato ha dichiarato di conoscere il locale e di sapere che esso
"navigava in acque non troppo buone", è altrettanto vero che il
medesimo ha detto di credere nel suo potenziale e ha giustificato il mancato
avvertimento all'attore con il fatto che "dopo il mio subentro il locale
si era risollevato e iniziava a funzionare" (verbale del 21 giugno 2021,
pag. 5). Che poi AO 1 abbia sfruttato "coscientemente e in mala fede"
il cattivo adempimento contrattuale della fiduciaria è un'obiezione sollevata
in questi termini per la prima volta in appello e come tale irricevibile (art.
317.
cpv. 1 CPC). Senza contare che l'attore doveva lasciarsi imputare l'operato
del suo rappresentante (v. art. 32 cpv. 1 CO). La questione dell'applicazione
dell'art. 21 CO potrebbe pertanto già esaurirsi in questi termini.
5.2
Si
volesse nondimeno anche transigere al riguardo, l'appello non sarebbe destinato
a miglior sorte. Sull'aspetto dell'inesperienza e della leggerezza l'attore non
discute minimamente l'accertamento del Pretore, stando al quale dopo un primo
periodo di attività e di presenza tutti i giorni presso l'esercizio pubblico
egli, con l'aiuto della moglie che già lavorava in ambito amministrativo presso
una società di trasporti, aveva maturato una seppur basilare esperienza nel
settore e doveva aver contezza dell'andamento degli affari (sentenza impugnata,
pag. 6). Quanto alla invocata leggerezza per avere acquistato la società a
scatola chiusa, egli perde di vista – come gli ha ricordato il primo giudice – che
era rappresentato da un mandatario professionale al momento della conclusione
dei contratti. Per il resto l'appellante argomenta come se si trovasse ancora davanti al primo grado di
giurisdizione, dimenticando che giudicare un appello non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resista alla critica. Sulla questione
non giova dunque diffondersi oltre.
6.
L'appellante
deplora altresì che il Pretore non abbia ravvisato gli estremi dell'errore
essenziale (art. 24 cpv. 1 n. 4 CO). Ribadisce che il convincimento –
rivelatosi poi erroneo – che non vi fossero ulteriori "sospesi
economici" rispetto ai fr. 70'000.- che dovevano essere corrisposti
direttamente all'Ufficio esecuzione, secondo quanto pattuito il 25 luglio 2019 con
la ripresa delle quote di G__________ F__________, conduce all'inefficacia
dell'acquisto del 30 novembre 2019 in virtù dell'art. 24 cpv. 1 n. 4 CO.
Contesta che egli fosse presente nell'esercizio pubblico "da diversi
mesi" avendo in realtà iniziato a occuparsi della Bar __________ Sagl (che
secondo la perizia giudiziaria era già sovrindebitata al 31 dicembre 2018) soltanto
dall'ottobre 2019 e per di più solo a tempo parziale (essendo impiegato a tempo
pieno oltre che sprovvisto di conoscenze contabili). Lo stesso vale per la
moglie la quale, a ogni modo, era estranea al contratto. Eventuali solleciti
sarebbero inoltre stati recapitati in mattinata quando né lui né la moglie
erano presenti e in un periodo in cui AO 1 dirigeva le attività. Il versamento
di fr. 3'000.- nel febbraio del 2020 confermerebbe invece l'errore in cui egli
versava. Ripete che la mancata messa in guardia, da parte della fiduciaria e
del convenuto, sulle gravi difficoltà della società lo avrebbero confortato nel
proprio errore. La mancata richiesta di visionare i conti societari non sarebbe
dettata da una sua indifferenza per la situazione economica della società.
Semplicemente – egli epiloga – riteneva di non avere ragione di preoccuparsi dopo
che il secondo contratto, contrariamente al primo, non prevedeva nulla a
cautela dell'acquirente (memoriale, pag. 4 a 6).
6.1
Come già
ricordato ancora di recente da questa Camera (sentenza inc. 12.2019.43 del 18
novembre 2019 consid. 7.1), per ammettere un errore essenziale, occorre
che esso verta su una determinata circostanza di fatto, che in buona fede può
essere ritenuta, nei rapporti d’affari, oggettivamente determinante, e che la
persona in errore soggettivamente ha posto quale base fondamentale del
contratto in maniera riconoscibile per la controparte. Innanzitutto, occorre di
principio che vi sia stato un errore su una circostanza che per la parte in
questione rappresentava una certezza. L’essenzialità oggettiva è data quando la
circostanza può essere considerata determinante dal punto di vista di un
partner contrattuale standard secondo i principi della buona fede e della
lealtà commerciale.
Quanto all’essenzialità
soggettiva, non occorre che la circostanza abbia positivamente determinato la
conclusione del contratto quale motivazione esclusiva o principale. È piuttosto
necessario che la parte in errore, conoscendo la reale situazione, non avrebbe
concluso il contratto (conditio sine qua non, v. Schmidlin in: Berner Kommentar, 2. ed., n. 162 seg. e 171 ad
art. 24 CO). La motivazione di una parte è evidentemente un fattore interno
(dunque difficilmente dimostrabile mediante prova piena), che trova espressione
nel suo comportamento e nelle sue dichiarazioni. Nella sua giurisprudenza, il
Tribunale federale tende a valutare se la parte aveva plausibili ed evidenti
aspettative, rispettivamente a negare l’essenzialità soggettiva qualora vi si
oppongano risultanze contrastanti, quali un comportamento noncurante o
indifferente in relazione alla caratteristica in questione, oppure
contraddittorio e poco credibile al momento della stipulazione del contratto o
nel seguito, oppure ancora la presenza di ulteriori motivi che spingono la
persona a invalidare il contratto, per cui la circostanza fatta valere non può
più essere considerata una conditio sine qua non (Schmidlin, op. cit., n. 167 seg. ad art.
24.
CO).
L’importanza della
circostanza deve infine essere riconoscibile per la controparte secondo la
buona fede, nel senso che per quest’ultima, la decisione della parte in errore
di non ritenersi vincolata al contratto non deve essere inaspettata o
sorprendente, laddove la riconoscibilità può emergere dalla centrale importanza
di una caratteristica del contratto, da una comunanza di intenti fra le parti o
da particolari circostanze del caso concreto (Schmidlin,
op. cit., n. 182 seg. ad art. 24 CO; Schwenzer
in: Honsell/Vogt/Wiegand [ed.],
Basler Kommentar OR I, 6. ed., n. 23 ad art. 24 CO; DTF 110 II 293, consid. 5; DTF
113.
II 25, consid. 1a).
6.2
In concreto manca anzitutto
ogni confronto con l'accertamento del primo giudice in merito alla
riconoscibilità dell'errore per la controparte. Al proposito il Pretore ha accertato
che "nemmeno dagli atti emergono particolari circostanze per cui AO 1
avesse contezza del fatto che, per AP 1, il totale pagamento dei debiti
societari, nonché una situazione economica in attivo della stessa, fosse una
condizione imprescindibile per la conclusione dei contratti qui in disamina.
Anzi, il contegno mantenuto da AP 1 induceva un terzo in buona fede piuttosto a
concludere il contrario" (sentenza impugnata, pag. 9 seg.). Con tale
accertamento l'appellante non si confronta nemmeno di scorcio. In difetto di
ogni critica su un presupposto (cumulativo) dell'art. 24 cpv. 1 n. 4 CO, il
giudizio potrebbe così risolversi già in una decisione d'irricevibilità
dell'appello sull'eccezione liberatoria in esame (sul riparto dell'onere della
prova nell'ambito di un'azione di disconoscimento nel senso dell'art. 83 cpv. 2
LEF cfr. da ultimo II CCA del 6 maggio 2022, inc. 12.2020.155, consid. 6.1).
6.3
Ma anche a prescindere
da questa riserva d'ordine formale, l'esito del ricorso non muterebbe. In
relazione alla verosimile esistenza di ulteriori impegni debitori in capo alla
società che – stando al giudizio impugnato – l'attore non poteva oggettivamente
ignorare essendo attivo da mesi, con la moglie, in loco tutti i giorni, AP 1 si
limita a fare decorrere questa presenza dal mese di ottobre 2019 e a sostenere (inammissibilmente
per la prima volta in appello: art. 317 cpv. 1 CPC) che eventuali raccomandate
sarebbero state recapitate in mattinata quando né lui né la moglie erano
presenti. L'appellante contrappone tuttavia la propria versione dei fatti
all'accertamento del primo giudice senza accennare a precisi atti istruttori né
tanto meno spiegare perché il riscontro del Pretore sulla scorta delle varie
deposizioni (sentenza impugnata, pag. 8 seg.) sarebbe erroneo. A parte ciò,
egli neppure pretende che AO 1 gli avrebbe nascosto la corrispondenza né che i
quasi due mesi di tempo non sarebbero stati sufficienti per avere contezza
dell'andamento dell'attività. Quanto al versamento di fr. 3'000.- nel febbraio
del 2020, l'interessato non contesta di aver avuto conoscenza dell'errore già
nel dicembre 2019. Ciò posto, la tesi addotta in questa sede per cui il citato
versamento confermerebbe l'errore in cui egli versava appare quanto meno
azzardata. L'obiezione – mossa per giustificare la mancata richiesta di
esaminare i conti societari – che egli "non aveva ragione di ritenere che
dovessero sorgere dei problemi" contrasta invece con la già citata
notifica delle diffide nel periodo in cui l'attore lavorava già nell'esercizio
pubblico. Non è chiaro infine – né l'appellante spiega – quali conseguenze egli
tragga dall'invocato sovraindebitamento della società al 31 dicembre 2018. Anche
sotto il profilo dell'art. 24 cpv. 1 n. 4 CO la sentenza impugnata resiste
pertanto alla critica.
7.
In subordine
l'appellante ripropone la richiesta di ridurre di complessivi fr. 67'000.- il
debito. In una prima censura egli ribadisce di avere corrisposto ad AO 1 la
somma di
fr. 30'000.- (da quest'ultimo prelevata il 16 dicembre 2019 dal conto corrente
della società) in contanti, di cui unicamente
fr. 10'000.- sarebbero stati oggetto di una ricevuta. Per l'attore non v'era ragione
per cui la controparte, che pretendeva
fr. 100'000.- dalla vendita della sua quota societaria e che aveva sottoscritto
il 30 novembre 2019 un contratto che prevedeva il pagamento dell'intero importo
alla firma, gli lasciasse fr. 20'000.- "sui CHF 30'000.- che riconosce di
avere ritirato personalmente dal conto societario". La sua tesi sarebbe
credibile, tant'è che "è addirittura arrivato ad autodenunciarsi,
indicando che
CHF 20'000.- dovevano rimanere a AO 1 siccome costituivano la parte in
"nero" della transazione". Importo che egli chiede di dedurre
dal debito (memoriale, pag. 6).
L'argomentazione
ricorsuale – di non facile comprensione – riprende pressoché per intero quanto
scritto nel memoriale conclusivo (loc. cit., pag. 4, punto n. 5). Già per
questo motivo essa si rivela irricevibile per difetto di motivazione. A parte
ciò, l'appellante ripropone una propria versione dei fatti, non suffragata da
alcun riferimento istruttorio, che sorvola completamente sulla motivazione del
Pretore secondo cui gli ulteriori fr. 20'000.- invocati dall'attore (oltre al
prezzo di compravendita di fr. 100'000.-) non sono oggetto della presente
procedura, "esulando, come ammesso dal procedente, dal prezzo di cessione
pattuito e quindi dal contratto 30 novembre 2019" (sentenza impugnata,
pag. 11). L'appello sfugge pertanto su tale punto a ogni disamina.
8.
In una ulteriore
censura l'appellante riafferma che dal credito riconosciuto ad AO 1 va dedotta
pure la somma di
fr. 47'000.- ch'egli ha assunto riprendendo il debito di quest'ultimo nei
confronti di G__________ F__________ (recte: di A__________ D__________
e D__________ D__________) (memoriale, pag. 7). Sulla questione il Pretore ha accertato
invece che non risulta un sufficiente legame fra la cessione di debito (doc. E)
e la cessione delle quote della Bar __________ Sagl (doc. D), lo stesso
procedente avendo ammesso nel memoriale conclusivo che il testo dei contratti
"non indica nulla al riguardo". Né in difetto di prove sarebbe possibile
dedurre che la cessione di debito avrebbe in parte coperto il prezzo di vendita
delle quote sociali, trattandosi di una mera convinzione personale dell'attore
e non di una modalità concordata fra le parti (sentenza impugnata, pag. 11).
L'appellante si interroga
sul senso della ripresa del debito di AO 1 che a suo parere poteva essere solo
quello di detrarlo dal proprio impegno di acquisto. Quanto all'interdipendenza
dei due contratti, egli "la dava per scontata" non essendo pensabile
che in aggiunta all'impegno di fr. 100'000.- si assumesse anche debiti residui
per fr. 47'000.-. L'operazione – egli epiloga – era per altro simile a quella realizzatasi
in precedenza con il pagamento all'Ufficio esecuzioni, l'importo destinato a
quest'ultimo non essendo previsto in aggiunta bensì in deduzione dal
corrispettivo (memoriale, pag. 7).
Che basti interrogarsi sul
senso della ripresa del debito per censurare l'operato del primo giudice è errato,
l'appellante dovendo offrire critiche puntuali ed esplicite alle motivazioni
del Pretore e non accomodarsi di riproporre una propria convinzione personale. Ad
ogni buon conto, il richiamo all'operazione precedente non è tale da sovvertire
la decisione del Pretore. Se è vero che nel contratto di "cessione
attività" del 25 luglio 2019 (che per altro opponeva l'attore a un'altra
persona) l'impegno prevedeva il versamento di un acconto di fr. 70'000.- entro
il 30 settembre 2019 destinato a saldare gli scoperti societari "iscritti
nell'estratto UEF" e il versamento residuo di fr. 40'000.- in 17 rate
mensili di fr. 2'300.- dal 1° gennaio 2020 e in una rata di fr. 900.- (doc. F),
è altrettanto vero che, ciò nonostante, il 19 settembre 2019 AP 1 si è assunto
la metà del debito di fr. 100'000.- che G__________ F__________ aveva nei
confronti di A__________ D__________ e D__________ D__________. E che
l'assunzione di tale debito (per fr. 50'000.-, allorché la differenza tra il
prezzo di acquisto [fr. 110'000.-] e l'importo destinato all'Ufficio
esecuzioni, ammontava a fr. 40'000.-) andasse pure dedotto dal corrispettivo
pattuito il 25 luglio 2019 non risulta da nessuna parte. Tant'è che per lo
stesso G__________ F__________, che aveva a suo tempo (nel 2017) rilevato la
società da A__________ D__________ per fr. 300'000.-, "l'importo di fr.
40'000.- che mi deve AP 1 equivale al saldo dei fr. 110'000.- di cui al doc. F"
(verbale del 19 aprile 2021, pag. 3), a prescindere quindi dalla nota
assunzione di debito. Senza contare, infine, che anche le modalità di pagamento
dei due impegni assunti dall'attore il 30 novembre 2019 erano regolate in
maniera indipendente. Mentre il "contratto di cessione attività"
prevedeva che "il prezzo di vendita di fr. 100'000.- (…) sarà soluto
tramite bonifico bancario dal cessionario al cedente, entro la data della firma
del presente atto" (doc. D, pag. 2), il "contratto di cessione di
debito" stabiliva il versamento di una rata mensile di fr. 3'000.- con
scadenza il 31 dicembre 2019 e di 26 rate mensili di
fr. 3'500.- dal 30 gennaio 2020 (doc. E, pag. 2). L'appello vede così la sua
sorte segnata.
9.
Gli oneri
processuali d'appello, calcolati su un valore litigioso di fr. 87'000.-,
seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), che rifonderà
alla controparte ripetibili di fr. 4'000.- stabilite sulla base dell'art. 11
RTar.
10.
Il valore litigioso
determinante ai fini di un'eventuale impugnazione dinanzi al Tribunale federale
supera la soglia di
fr. 30'000.- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
1. Nella misura in cui è
ricevibile, l’appello 7 aprile 2022 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali
di fr. 5'000.- sono poste a carico dell'appellante che rifonderà ad AO 1 fr. 4'000.-
per ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici (v. pagina seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).