12.2022.51
Società anonima - convocazione dell'assemblea generale
21 luglio 2022Italiano16 min
I p. 4). Non va oltretutto sottaciuto che quanto riportato da S__________ __________
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.51
Lugano
21 luglio 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2021.4397
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza 30
settembre 2021 da
AP 1
AP 2
tutti rappr. da PA 1
contro
AO
1
rappr. da PA 2
con cui gli istanti hanno
chiesto di far ordine all’amministratore unico della convenuta D__________ __________
di inviare a loro entro 5 giorni, con la comminatoria dell’art. 292 CP, la convocazione
a un’assemblea generale (con un ben definito ordine del giorno) nonché di
convocarla tra il trentesimo e il quarantacinquesimo giorno dalla data di invio
della convocazione e di recapitare agli azionisti, ovvero anche a loro, il
rapporto di gestione e il rapporto di revisione riferito agli esercizi
2018-2019 e 2020, 20 giorni prima dell’assemblea, aggiungendo che la
convocazione all’assemblea generale e l’invio dei rapporti in questione dovevano
essere fatti, per loro, per iscritto al loro patrocinatore;
domanda avversata dalla
convenuta, e che il Pretore con decisione 30 marzo 2022, parzialmente
rettificata il 1° aprile 2022, ha respinto;
appellanti gli istanti con
appello 12 aprile 2022, con cui hanno chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre la convenuta con
risposta 2 maggio 2022 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta
di spese e ripetibili;
preso atto della replica spontanea
6 maggio 2022 degli istanti, della duplica spontanea 12 maggio 2022 della
convenuta, dell’ulteriore lettera 16 maggio 2022 degli istanti e dell’ulteriore
scritto 20 maggio 2022 della convenuta;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. La società
anonima AO 1 è stata costituita il 7 luglio 2006 mediante liberazione del
capitale azionario di fr. 100'000.-, suddiviso in 100 azioni al portatore di
fr. 1'000.- cadauna. Dall’atto di costituzione della società risulta che 69
azioni erano state sottoscritte e liberate da S__________ __________, 30 azioni
dal figlio maggiore D__________ __________ e 1 azione da C__________ __________
(doc. U).
Il 27 gennaio 2016 D__________
__________, nominato nel frattempo amministratore unico della società, e S__________
__________ hanno sottoscritto un patto parasociale (doc. V), in cui si sono dati
atto tra le altre cose di essere allora proprietari di 50 azioni ciascuno.
2. Con istanza
30 settembre 2021, promossa in procedura sommaria giusta l’art. 250 lett. c n.
9 CPC, i due figli minori di S__________ __________, AP 1 e AP 2, rilevando da
una parte di essere in possesso delle 50 azioni di AO 1 ricevute dal padre (deceduto
il 4 aprile 2020) e di essere proprietari di almeno 32 di esse, e osservando dall’altra
come l’amministratore unico di quest’ultima non avesse dato seguito alla loro richiesta
di convocazione dell’assemblea generale (cfr. doc. G), hanno convenuto in
giudizio la società innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, chiedendo
di far ordine al suo amministratore unico di inviare a loro entro 5 giorni, con
la comminatoria dell’art. 292 CP, la convocazione a un’assemblea generale (con
ordine del giorno l’approvazione dei bilanci e dei conti economici degli
esercizi 2018-2019 e 2020, l’approvazione della relazione dell’amministratore e
del rapporto di revisione riferiti ai tre esercizi anzidetti, la decisione in
merito alla destinazione dell’utile di esercizio, lo scarico all’amministratore
e all’organo di revisione, le nomine statutarie e in particolare la nomina del
consiglio d’amministrazione e dell’organo di revisione, la modifica degli art.
2 e 6 degli statuti a seguito della conversione delle azioni al portatore in
azioni nominative ordinata d’ufficio e gli eventuali), nonché di convocare
l’assemblea tra il trentesimo e il quarantacinquesimo giorno dalla data di
invio della convocazione e di recapitare agli azionisti, ovvero anche a loro,
il rapporto di gestione e il rapporto di revisione riferito agli esercizi
2018-2019 e 2020, 20 giorni prima dell’assemblea, aggiungendo che la
convocazione all’assemblea generale e l’invio dei rapporti in questione dovevano
essere fatti, per loro, per iscritto al loro rappresentante legale avv. PA 1.
La convenuta si è
opposta all’istanza.
3. Con decisione
30 marzo / 1° aprile 2022, il Pretore ha respinto l’istanza e ha posto le spese
processuali di fr. 600.- a carico degli istanti in solido, obbligati altresì a
rifondere alla convenuta, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1'400.- per
ripetibili.
Nonostante gli istanti
fossero in possesso delle azioni del padre, appariva in effetti verosimile, come
per altro evincibile dal patto parasociale (doc. V), dalle indicazioni
riportate nel libro degli azionisti dopo la firma di quest’ultimo accordo (doc.
4) e dalla dichiarazione fiscale 2017 di S__________ __________ (doc. 3), che
essi non ne erano gli effettivi proprietari: la scrittura privata del 25
gennaio 2016 (doc. E), in base alla quale essi pretendevano di aver ricevuto in
donazione dal padre 50 azioni, confermava in effetti solo che le azioni erano
state da lui “consegnate”, ma nulla diceva circa l’esistenza di un suo “animus
donandi”; e nemmeno il fatto che nel testamento pubblico del 22 febbraio
2020 (doc. C) S__________ __________ avesse attribuito loro 32 azioni
migliorava la loro posizione, visto che nello stesso era stato designato un
esecutore testamentario, che non aveva ancora provveduto alla liquidazione
della successione, e considerato che il patto parasociale manteneva la sua
validità.
4. Con l’appello 12
aprile 2022 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 2 maggio
2022 (a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 6 maggio 2022 degli
istanti, la duplica spontanea 12 maggio 2022 della convenuta, l’ulteriore lettera
16 maggio 2022 degli istanti e l’ulteriore scritto 20 maggio 2022 della
convenuta), gli istanti hanno chiesto di riformare il querelato giudizio nel
senso di accogliere l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi. A loro dire, le circostanze evocate dal giudice di prime cure, tutt’al
più di carattere indiziario, non erano sufficienti a far venir meno la
presunzione della qualità di azionista derivante dal possesso delle azioni. E in
ogni caso, la scrittura privata del 25 gennaio 2016 (doc. E) confermava inequivocabilmente
che il padre aveva donato loro 50 azioni, e, se anche così non fosse stato, nel
testamento pubblico del 22 febbraio 2020 (doc. C) il padre aveva attribuito
loro 32 azioni.
5. Giusta l'art. 699
cpv. 3 e 4 CO, per quanto qui interessa, uno o più azionisti che rappresentano
insieme almeno il 10 per cento del capitale azionario possono chiedere per
scritto la convocazione dell'assemblea generale indicando le proposte
dell’ordine del giorno (cfr. DTF 142 III 16 consid. 2.3), ritenuto che, qualora
il consiglio d'amministrazione non dia seguito entro un congruo termine a
siffatta domanda, la convocazione sarà ordinata dal giudice ad istanza dei
richiedenti. Per poter chiedere la convocazione di un'assemblea generale ai
sensi della norma, il richiedente deve innanzitutto rendere verosimile al
giudice la sua qualità d'azionista in ragione di almeno il 10 per cento del
capitale azionario, ritenuto che in caso di azioni al portatore vi è la
presunzione che il portatore abbia la qualità di chiedere la convocazione,
anche se la società può addurre la prova del contrario (cfr. Dubs/Truffer, Basler Kommentar, 5a
ed., n. 17 ad art. 699 CO; DTF 102 Ia 209 consid. 2; II CCA 30 gennaio 2003
inc. n. 12.2002.122, 16 novembre 2010 inc. n. 12.2010.155). Egli deve poi
rendere verosimile di aver in precedenza formulato, invano, una tale richiesta
al consiglio d’amministrazione (cfr. DTF 142 III 16 consid. 3.1; TF 4A_605/2014
del 5 febbraio 2015 consid. 2.1.2, 4A_441/2021 del 28 dicembre 2021 consid. 1.1).
6. Nel caso di specie,
come si dirà, è incontestabile che gli istanti, che hanno dimostrato di aver chiesto
al consiglio d’amministrazione la convocazione dell'assemblea generale (cfr.
doc. G), hanno pure reso verosimile di essere insieme proprietari di almeno 10
azioni (ossia di almeno il 10% del capitale azionario) della convenuta e di
poter con ciò pretendere, ai sensi dell’art. 699 cpv. 3 e 4 CO, la convocazione
dell’assemblea generale con l’ordine del giorno da essi formulato, la convenuta
non essendo stata in grado di addurre la prova del contrario.
7. Come rilevato dagli
istanti, che sono al beneficio della presunzione derivante dal possesso delle
50 azioni al portatore a suo tempo appartenute al padre (cfr. doc. A), quest’ultimo
nella scrittura privata del 25 gennaio 2016 (doc. E) non si era limitato a
sostenere di aver consegnato a AP 1 le proprie 50 azioni (“oggi ti consegno
le 50 azioni al portatore della AO 1”), ma soprattutto aveva aggiunto che
le stesse erano da considerarsi di proprietà di lei e del fratello minore in
ragione di 25 azioni ciascuno (“poi ti ricordo che solo 25 azioni sono tue
perché le altre 25 sono di AP 2. Come ti ho detto solo quando AP 2 aprirà una
sua cassetta gli devi consegnare le sue azioni perché sono sue di diritto”),
manifestando in tal modo l’esistenza di un suo precedente “animus donandi”.
In questa sede la
convenuta ha invero contestato la valenza di quel documento “sia con
riferimento all’autenticità della firma, che con riferimento al contenuto”
(risposta all’appello p. 10). A torto. Sulla prima questione, a parte aver
lamentato la mancata produzione dell’originale del documento, aspetto questo
che non è in realtà determinante anche perché il primo giudice non ne aveva
imposto agli istanti la produzione, essa non ha in effetti addotto alcuna ulteriore
spiegazione, per cui la contestazione dev’essere disattesa (cfr. DTF 143 III 453
consid. 3.3; II CCA 25 marzo 2022 inc. n. 12.2021.117, secondo cui la
contestazione deve essere sufficientemente motivata nel senso che la parte
interessata non può limitarsi ad asserire in maniera generica la falsità del
documento ma deve addurre tutti gli elementi concreti e/o le prove atti a insinuare
considerevoli dubbi sulla sua autenticità). Sulla seconda essa si è limitata a
sostenere che nel documento si parlava solo di “consegna” delle 50 azioni, argomento
che come si è detto era però del tutto infondato.
Si aggiunga che la
versione degli istanti in merito all’avvenuta donazione da parte del padre di
25 azioni ciascuno è stata confermata dall’avv. A__________ __________ (cfr. doc.
F) e che la convenuta nemmeno ha spiegato per quali eventuali altre ragioni, se
non proprio in virtù di quanto indicato in quel documento, le 50 azioni
sarebbero state ora nelle mani degli istanti anziché in possesso del padre, ora
defunto.
7.1. Contrariamente all’assunto
della convenuta, fatto proprio dal giudice di prime cure nella sua decisione, il
fatto che S__________ __________ nel patto parasociale del 27 gennaio 2016
(doc. V), nella sua dichiarazione fiscale 2017 (doc. 3) e nel suo testamento pubblico
del 22 febbraio 2020 (doc. C), possa aver lasciato intendere, più o meno
esplicitamente, di essere tuttora il proprietario di quelle 50 azioni, come sarebbe
evincibile anche dalle indicazioni riportate tra il dicembre 2016 e il dicembre
2019 nel libro degli azionisti (doc. 4), non è ancora tale da rendere non
verosimile la versione degli istanti di cui si è appena detto, trattandosi di
circostanze avvenute successivamente, che potrebbero essere riconducibili a un
ripensamento o a una dimenticanza da parte di S__________ __________, a quel
momento anziano e malato, oppure anche solo alla sua volontà di celare ai terzi
l’avvenuta donazione di quelle azioni e di poter con ciò continuare a beneficiare
delle prerogative che gli derivavano dal patto parasociale (sul tema, cfr. doc.
Fatti
I p. 4). Non va oltretutto sottaciuto che quanto riportato da S__________ __________
in quei documenti doveva essere invero relativizzato, visto e considerato che egli
in precedenza si era mostrato poco incline a rispettare le formalità e in
particolare non si era curato del fatto che i dati riportati nel libro degli
azionisti o nelle sue dichiarazioni fiscali potessero essere errati: in
effetti, nonostante - come detto - dall’atto di costituzione della società
(doc. U) risultasse che 69 azioni erano state sottoscritte e liberate da lui,
30 azioni da D__________ __________ e 1 azione da C__________ __________, nel
libro degli azionisti (doc. 4 p. 3) egli aveva tranquillamente dato atto che al
momento della costituzione (“COST”) le azioni erano state sottoscritte e
liberate da lui e da D__________ __________ in ragione di 50 azioni ciascuno; e
nella sua dichiarazione fiscale 2013 (doc. T) egli aveva parimenti indicato, contro
ogni evidenza (come per altro ammesso anche dalla convenuta a p. 8 della
duplica), di essere il proprietario di tutte e 100 le azioni.
Allo stesso modo, nemmeno la
richiesta di restituzione delle 50 azioni formulata da S__________ __________ il
3 marzo 2020 all’indirizzo di AP 1 (doc. 5) è determinante, tanto più che la stessa
sembra essere stata avanzata solo per far sì che potesse essere rogata la
modifica statutaria avente per oggetto la conversione delle azioni al portatore
in azioni nominative (cfr. doc. 6).
7.2. La convenuta non può
nemmeno essere seguita laddove, con la risposta all’appello, ha sostenuto che
nell’ambito di un “atto di querela” inoltrato in Italia (annesso a un’ “istanza
di archiviazione a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione”
datata 18 ottobre 2021 e a un “decreto di fissazione dell’udienza”
datato 10 marzo 2022, entrambi validamente prodotti agli atti quali doc. 8
d’appello in virtù dell’art. 317 cpv. 1 CPC, siccome da lei ricevuti solo 8 giorni
prima dell’emanazione della decisione pretorile), gli istanti stessi avrebbero tuttavia
sconfessato la loro versione, ammettendo esplicitamente che il padre al momento
del suo decesso sarebbe stato ancora proprietario del 50% delle azioni della
convenuta. In effetti, quel documento, che pure accennava genericamente all’esistenza
di non meglio precisate quote societarie di cui S__________ __________ sarebbe
stato titolare in Svizzera al momento della sua morte, non precisava però che
si trattava proprio delle azioni della convenuta, che neppure risultava esservi
menzionata. E comunque, un’eventuale loro ammissione in tal senso, quand’anche
Considerandi
fosse effettivamente riferita a quelle azioni, non sarebbe stata a sua volta determinante,
visto che la stessa, oltre a non essere stata formulata in modo inequivocabile,
era in realtà avvenuta, come attestato dal redattore dell’ “atto di querela”
con scritto datato 4 maggio 2022 (esso pure validamente prodotto con la replica
spontanea all’appello in virtù dell’art. 317 cpv. 1 CPC), senza che costui
avesse ricevuto puntuali informazioni e senza che avesse effettuato gli
opportuni approfondimenti, per altro nemmeno necessari o utili per il
procedimento in Italia.
Che poi gli istanti
potessero aver formulato un’analoga ammissione nell’ambito di un altro e
diverso procedimento italiano, e meglio nell’ambito di un “ricorso ex art.
700.
CPCIt.” datato 21 ottobre 2021, è invece stato evocato dalla convenuta tardivamente,
e con ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC), solo nella duplica spontanea
all’appello.
8.
Per completezza di
motivazione, si osserva che gli istanti, nell’ipotesi in cui non fossero già
divenuti proprietari delle 50 azioni in forza della scrittura privata del 25
gennaio 2016 (doc. E), non avrebbero invece potuto dedurre la loro
legittimazione a chiedere la convocazione dell’assemblea generale della
convenuta dal solo fatto che S__________ __________ nel testamento pubblico del
22.
febbraio 2020 (doc. C) avesse obbligatoriamente deciso di attribuire a loro,
designati quali suoi eredi insieme a D__________ __________, 32 delle sue 50
azioni, e meglio 16 azioni a ciascuno di loro, ritenuto che le rimanenti 18
azioni sarebbero state da attribuire a D__________ __________. In effetti, nonostante
sia vero che alla luce di questa norma di divisione dell’eredità, di per sé
vincolante per gli eredi (art. 608 cpv. 2 CC), l’esecutore testamentario
istituito da S__________ __________, obbligato a rispettarne la volontà (art.
518.
cpv. 2 CC) specialmente in assenza di un diverso accordo tra tutti gli
eredi, sarebbe poi stato tenuto ad attribuire in proprietà agli istanti le 32
azioni già in loro possesso, è però altrettanto vero che fino ad oggi questa
attribuzione in loro favore non è ancora avvenuta, per cui proprietari delle 50
azioni risulterebbero tuttora essere, nell’ipotesi surriferita, gli eredi del
testatore, ossia gli istanti e D__________ __________, i quali tuttavia potrebbero
agire solo in comune e non singolarmente (cfr. Schaufelberger/Keller
Lüscher, Basler Kommentar, 6ª ed., n. 8 ad art. 608 CC).
9.
Ne discende, in accoglimento dell’appello degli
istanti, che l’istanza di convocazione dell’assemblea deve essere accolta.
Le
spese giudiziarie di entrambe le sedi, calcolate sulla base del valore
litigioso di almeno fr.
32'000.-, pari al valore nominale delle azioni di cui gli istanti pretendono di
essere proprietari (cfr. TF 4A_507/2014 del 15 aprile 2015 consid. 2.1.2), seguono la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il
RTar,
decide:
I. L’appello 12 aprile
2022 di AP 1 e AP 2 è accolto.
Di
conseguenza la decisione 30 marzo / 1° aprile 2022 del
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, è così
riformata:
1.
L’istanza è accolta.
È fatto ordine
all’amministratore unico della convenuta D__________ __________ di inviare agli
istanti entro 5 giorni, con la comminatoria dell’art. 292 CP, la convocazione a
un’assemblea generale, avente il seguente ordine del giorno:
a) approvazione
dei bilanci e dei conti economici degli esercizi 2018-2019 e 2020;
b)
approvazione della relazione dell’amministratore e del
rapporto di revisione riferiti ai tre esercizi anzidetti;
c)
decisione in merito alla destinazione dell’utile di
esercizio;
d)
scarico all’amministratore e all’organo di revisione;
e)
nomine statutarie e in particolare nomina del consiglio
d’amministrazione e dell’organo di revisione;
f)
modifica degli art. 2 e 6 degli statuti a seguito della
conversione delle azioni al portatore in azioni nominative ordinata d’ufficio;
g)
eventuali.
2.
È fatto ordine di convocare l’assemblea tra il trentesimo
e il quarantacinquesimo giorno dalla data di invio della convocazione e di
recapitare ai presunti azionisti, ovvero anche agli istanti, il rapporto di
gestione e il rapporto di revisione riferito agli esercizi 2018-2019 e 2020, 20
giorni prima dell’assemblea.
3.
La convocazione all’assemblea generale e l’invio dei
rapporti in questione devono essere fatti, per gli istanti, per iscritto al
loro rappresentante legale avv. PA 1.
4.
Le spese processuali di fr. 600.- sono poste a carico
della convenuta, che rifonderà agli istanti fr. 1'400.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese processuali della procedura d’appello, di fr.
1’500.-, sono poste a carico dell’appellata, che
rifonderà agli appellanti
fr. 1’500.- a titolo di ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).