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Decisione

12.2022.51

Società anonima - convocazione dell'assemblea generale

21 luglio 2022Italiano16 min

I p. 4). Non va oltretutto sottaciuto che quanto riportato da S__________ __________

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.51

Lugano

21 luglio 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2021.4397

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza 30

settembre 2021 da

AP 1

AP 2

tutti rappr. da PA 1

contro

AO

1

rappr. da PA 2

con cui gli istanti hanno

chiesto di far ordine all’amministratore unico della convenuta D__________ __________

di inviare a loro entro 5 giorni, con la comminatoria dell’art. 292 CP, la convocazione

a un’assemblea generale (con un ben definito ordine del giorno) nonché di

convocarla tra il trentesimo e il quarantacinquesimo giorno dalla data di invio

della convocazione e di recapitare agli azionisti, ovvero anche a loro, il

rapporto di gestione e il rapporto di revisione riferito agli esercizi

2018-2019 e 2020, 20 giorni prima dell’assemblea, aggiungendo che la

convocazione all’assemblea generale e l’invio dei rapporti in questione dovevano

essere fatti, per loro, per iscritto al loro patrocinatore;

domanda avversata dalla

convenuta, e che il Pretore con decisione 30 marzo 2022, parzialmente

rettificata il 1° aprile 2022, ha respinto;

appellanti gli istanti con

appello 12 aprile 2022, con cui hanno chiesto la riforma del querelato giudizio

nel senso di accogliere l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe

le sedi;

mentre la convenuta con

risposta 2 maggio 2022 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta

di spese e ripetibili;

preso atto della replica spontanea

6 maggio 2022 degli istanti, della duplica spontanea 12 maggio 2022 della

convenuta, dell’ulteriore lettera 16 maggio 2022 degli istanti e dell’ulteriore

scritto 20 maggio 2022 della convenuta;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

1. La società

anonima AO 1 è stata costituita il 7 luglio 2006 mediante liberazione del

capitale azionario di fr. 100'000.-, suddiviso in 100 azioni al portatore di

fr. 1'000.- cadauna. Dall’atto di costituzione della società risulta che 69

azioni erano state sottoscritte e liberate da S__________ __________, 30 azioni

dal figlio maggiore D__________ __________ e 1 azione da C__________ __________

(doc. U).

Il 27 gennaio 2016 D__________

__________, nominato nel frattempo amministratore unico della società, e S__________

__________ hanno sottoscritto un patto parasociale (doc. V), in cui si sono dati

atto tra le altre cose di essere allora proprietari di 50 azioni ciascuno.

2. Con istanza

30 settembre 2021, promossa in procedura sommaria giusta l’art. 250 lett. c n.

9 CPC, i due figli minori di S__________ __________, AP 1 e AP 2, rilevando da

una parte di essere in possesso delle 50 azioni di AO 1 ricevute dal padre (deceduto

il 4 aprile 2020) e di essere proprietari di almeno 32 di esse, e osservando dall’altra

come l’amministratore unico di quest’ultima non avesse dato seguito alla loro richiesta

di convocazione dell’assemblea generale (cfr. doc. G), hanno convenuto in

giudizio la società innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, chiedendo

di far ordine al suo amministratore unico di inviare a loro entro 5 giorni, con

la comminatoria dell’art. 292 CP, la convocazione a un’assemblea generale (con

ordine del giorno l’approvazione dei bilanci e dei conti economici degli

esercizi 2018-2019 e 2020, l’approvazione della relazione dell’amministratore e

del rapporto di revisione riferiti ai tre esercizi anzidetti, la decisione in

merito alla destinazione dell’utile di esercizio, lo scarico all’amministratore

e all’organo di revisione, le nomine statutarie e in particolare la nomina del

consiglio d’amministrazione e dell’organo di revisione, la modifica degli art.

2 e 6 degli statuti a seguito della conversione delle azioni al portatore in

azioni nominative ordinata d’ufficio e gli eventuali), nonché di convocare

l’assemblea tra il trentesimo e il quarantacinquesimo giorno dalla data di

invio della convocazione e di recapitare agli azionisti, ovvero anche a loro,

il rapporto di gestione e il rapporto di revisione riferito agli esercizi

2018-2019 e 2020, 20 giorni prima dell’assemblea, aggiungendo che la

convocazione all’assemblea generale e l’invio dei rapporti in questione dovevano

essere fatti, per loro, per iscritto al loro rappresentante legale avv. PA 1.

La convenuta si è

opposta all’istanza.

3. Con decisione

30 marzo / 1° aprile 2022, il Pretore ha respinto l’istanza e ha posto le spese

processuali di fr. 600.- a carico degli istanti in solido, obbligati altresì a

rifondere alla convenuta, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1'400.- per

ripetibili.

Nonostante gli istanti

fossero in possesso delle azioni del padre, appariva in effetti verosimile, come

per altro evincibile dal patto parasociale (doc. V), dalle indicazioni

riportate nel libro degli azionisti dopo la firma di quest’ultimo accordo (doc.

4) e dalla dichiarazione fiscale 2017 di S__________ __________ (doc. 3), che

essi non ne erano gli effettivi proprietari: la scrittura privata del 25

gennaio 2016 (doc. E), in base alla quale essi pretendevano di aver ricevuto in

donazione dal padre 50 azioni, confermava in effetti solo che le azioni erano

state da lui “consegnate”, ma nulla diceva circa l’esistenza di un suo “animus

donandi”; e nemmeno il fatto che nel testamento pubblico del 22 febbraio

2020 (doc. C) S__________ __________ avesse attribuito loro 32 azioni

migliorava la loro posizione, visto che nello stesso era stato designato un

esecutore testamentario, che non aveva ancora provveduto alla liquidazione

della successione, e considerato che il patto parasociale manteneva la sua

validità.

4. Con l’appello 12

aprile 2022 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 2 maggio

2022 (a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 6 maggio 2022 degli

istanti, la duplica spontanea 12 maggio 2022 della convenuta, l’ulteriore lettera

16 maggio 2022 degli istanti e l’ulteriore scritto 20 maggio 2022 della

convenuta), gli istanti hanno chiesto di riformare il querelato giudizio nel

senso di accogliere l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le

sedi. A loro dire, le circostanze evocate dal giudice di prime cure, tutt’al

più di carattere indiziario, non erano sufficienti a far venir meno la

presunzione della qualità di azionista derivante dal possesso delle azioni. E in

ogni caso, la scrittura privata del 25 gennaio 2016 (doc. E) confermava inequivocabilmente

che il padre aveva donato loro 50 azioni, e, se anche così non fosse stato, nel

testamento pubblico del 22 febbraio 2020 (doc. C) il padre aveva attribuito

loro 32 azioni.

5. Giusta l'art. 699

cpv. 3 e 4 CO, per quanto qui interessa, uno o più azionisti che rappresentano

insieme almeno il 10 per cento del capitale azionario possono chiedere per

scritto la convocazione dell'assemblea generale indicando le proposte

dell’ordine del giorno (cfr. DTF 142 III 16 consid. 2.3), ritenuto che, qualora

il consiglio d'amministrazione non dia seguito entro un congruo termine a

siffatta domanda, la convocazione sarà ordinata dal giudice ad istanza dei

richiedenti. Per poter chiedere la convocazione di un'assemblea generale ai

sensi della norma, il richiedente deve innanzitutto rendere verosimile al

giudice la sua qualità d'azionista in ragione di almeno il 10 per cento del

capitale azionario, ritenuto che in caso di azioni al portatore vi è la

presunzione che il portatore abbia la qualità di chiedere la convocazione,

anche se la società può addurre la prova del contrario (cfr. Dubs/Truffer, Basler Kommentar, 5a

ed., n. 17 ad art. 699 CO; DTF 102 Ia 209 consid. 2; II CCA 30 gennaio 2003

inc. n. 12.2002.122, 16 novembre 2010 inc. n. 12.2010.155). Egli deve poi

rendere verosimile di aver in precedenza formulato, invano, una tale richiesta

al consiglio d’amministrazione (cfr. DTF 142 III 16 consid. 3.1; TF 4A_605/2014

del 5 febbraio 2015 consid. 2.1.2, 4A_441/2021 del 28 dicembre 2021 consid. 1.1).

6. Nel caso di specie,

come si dirà, è incontestabile che gli istanti, che hanno dimostrato di aver chiesto

al consiglio d’amministrazione la convocazione dell'assemblea generale (cfr.

doc. G), hanno pure reso verosimile di essere insieme proprietari di almeno 10

azioni (ossia di almeno il 10% del capitale azionario) della convenuta e di

poter con ciò pretendere, ai sensi dell’art. 699 cpv. 3 e 4 CO, la convocazione

dell’assemblea generale con l’ordine del giorno da essi formulato, la convenuta

non essendo stata in grado di addurre la prova del contrario.

7. Come rilevato dagli

istanti, che sono al beneficio della presunzione derivante dal possesso delle

50 azioni al portatore a suo tempo appartenute al padre (cfr. doc. A), quest’ultimo

nella scrittura privata del 25 gennaio 2016 (doc. E) non si era limitato a

sostenere di aver consegnato a AP 1 le proprie 50 azioni (“oggi ti consegno

le 50 azioni al portatore della AO 1”), ma soprattutto aveva aggiunto che

le stesse erano da considerarsi di proprietà di lei e del fratello minore in

ragione di 25 azioni ciascuno (“poi ti ricordo che solo 25 azioni sono tue

perché le altre 25 sono di AP 2. Come ti ho detto solo quando AP 2 aprirà una

sua cassetta gli devi consegnare le sue azioni perché sono sue di diritto”),

manifestando in tal modo l’esistenza di un suo precedente “animus donandi”.

In questa sede la

convenuta ha invero contestato la valenza di quel documento “sia con

riferimento all’autenticità della firma, che con riferimento al contenuto”

(risposta all’appello p. 10). A torto. Sulla prima questione, a parte aver

lamentato la mancata produzione dell’originale del documento, aspetto questo

che non è in realtà determinante anche perché il primo giudice non ne aveva

imposto agli istanti la produzione, essa non ha in effetti addotto alcuna ulteriore

spiegazione, per cui la contestazione dev’essere disattesa (cfr. DTF 143 III 453

consid. 3.3; II CCA 25 marzo 2022 inc. n. 12.2021.117, secondo cui la

contestazione deve essere sufficientemente motivata nel senso che la parte

interessata non può limitarsi ad asserire in maniera generica la falsità del

documento ma deve addurre tutti gli elementi concreti e/o le prove atti a insinuare

considerevoli dubbi sulla sua autenticità). Sulla seconda essa si è limitata a

sostenere che nel documento si parlava solo di “consegna” delle 50 azioni, argomento

che come si è detto era però del tutto infondato.

Si aggiunga che la

versione degli istanti in merito all’avvenuta donazione da parte del padre di

25 azioni ciascuno è stata confermata dall’avv. A__________ __________ (cfr. doc.

F) e che la convenuta nemmeno ha spiegato per quali eventuali altre ragioni, se

non proprio in virtù di quanto indicato in quel documento, le 50 azioni

sarebbero state ora nelle mani degli istanti anziché in possesso del padre, ora

defunto.

7.1. Contrariamente all’assunto

della convenuta, fatto proprio dal giudice di prime cure nella sua decisione, il

fatto che S__________ __________ nel patto parasociale del 27 gennaio 2016

(doc. V), nella sua dichiarazione fiscale 2017 (doc. 3) e nel suo testamento pubblico

del 22 febbraio 2020 (doc. C), possa aver lasciato intendere, più o meno

esplicitamente, di essere tuttora il proprietario di quelle 50 azioni, come sarebbe

evincibile anche dalle indicazioni riportate tra il dicembre 2016 e il dicembre

2019 nel libro degli azionisti (doc. 4), non è ancora tale da rendere non

verosimile la versione degli istanti di cui si è appena detto, trattandosi di

circostanze avvenute successivamente, che potrebbero essere riconducibili a un

ripensamento o a una dimenticanza da parte di S__________ __________, a quel

momento anziano e malato, oppure anche solo alla sua volontà di celare ai terzi

l’avvenuta donazione di quelle azioni e di poter con ciò continuare a beneficiare

delle prerogative che gli derivavano dal patto parasociale (sul tema, cfr. doc.

Fatti

I p. 4). Non va oltretutto sottaciuto che quanto riportato da S__________ __________

in quei documenti doveva essere invero relativizzato, visto e considerato che egli

in precedenza si era mostrato poco incline a rispettare le formalità e in

particolare non si era curato del fatto che i dati riportati nel libro degli

azionisti o nelle sue dichiarazioni fiscali potessero essere errati: in

effetti, nonostante - come detto - dall’atto di costituzione della società

(doc. U) risultasse che 69 azioni erano state sottoscritte e liberate da lui,

30 azioni da D__________ __________ e 1 azione da C__________ __________, nel

libro degli azionisti (doc. 4 p. 3) egli aveva tranquillamente dato atto che al

momento della costituzione (“COST”) le azioni erano state sottoscritte e

liberate da lui e da D__________ __________ in ragione di 50 azioni ciascuno; e

nella sua dichiarazione fiscale 2013 (doc. T) egli aveva parimenti indicato, contro

ogni evidenza (come per altro ammesso anche dalla convenuta a p. 8 della

duplica), di essere il proprietario di tutte e 100 le azioni.

Allo stesso modo, nemmeno la

richiesta di restituzione delle 50 azioni formulata da S__________ __________ il

3 marzo 2020 all’indirizzo di AP 1 (doc. 5) è determinante, tanto più che la stessa

sembra essere stata avanzata solo per far sì che potesse essere rogata la

modifica statutaria avente per oggetto la conversione delle azioni al portatore

in azioni nominative (cfr. doc. 6).

7.2. La convenuta non può

nemmeno essere seguita laddove, con la risposta all’appello, ha sostenuto che

nell’ambito di un “atto di querela” inoltrato in Italia (annesso a un’ “istanza

di archiviazione a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione”

datata 18 ottobre 2021 e a un “decreto di fissazione dell’udienza”

datato 10 marzo 2022, entrambi validamente prodotti agli atti quali doc. 8

d’appello in virtù dell’art. 317 cpv. 1 CPC, siccome da lei ricevuti solo 8 giorni

prima dell’emanazione della decisione pretorile), gli istanti stessi avrebbero tuttavia

sconfessato la loro versione, ammettendo esplicitamente che il padre al momento

del suo decesso sarebbe stato ancora proprietario del 50% delle azioni della

convenuta. In effetti, quel documento, che pure accennava genericamente all’esistenza

di non meglio precisate quote societarie di cui S__________ __________ sarebbe

stato titolare in Svizzera al momento della sua morte, non precisava però che

si trattava proprio delle azioni della convenuta, che neppure risultava esservi

menzionata. E comunque, un’eventuale loro ammissione in tal senso, quand’anche

Considerandi

fosse effettivamente riferita a quelle azioni, non sarebbe stata a sua volta determinante,

visto che la stessa, oltre a non essere stata formulata in modo inequivocabile,

era in realtà avvenuta, come attestato dal redattore dell’ “atto di querela”

con scritto datato 4 maggio 2022 (esso pure validamente prodotto con la replica

spontanea all’appello in virtù dell’art. 317 cpv. 1 CPC), senza che costui

avesse ricevuto puntuali informazioni e senza che avesse effettuato gli

opportuni approfondimenti, per altro nemmeno necessari o utili per il

procedimento in Italia.

Che poi gli istanti

potessero aver formulato un’analoga ammissione nell’ambito di un altro e

diverso procedimento italiano, e meglio nell’ambito di un “ricorso ex art.

700.

CPCIt.” datato 21 ottobre 2021, è invece stato evocato dalla convenuta tardivamente,

e con ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC), solo nella duplica spontanea

all’appello.

8.

Per completezza di

motivazione, si osserva che gli istanti, nell’ipotesi in cui non fossero già

divenuti proprietari delle 50 azioni in forza della scrittura privata del 25

gennaio 2016 (doc. E), non avrebbero invece potuto dedurre la loro

legittimazione a chiedere la convocazione dell’assemblea generale della

convenuta dal solo fatto che S__________ __________ nel testamento pubblico del

22.

febbraio 2020 (doc. C) avesse obbligatoriamente deciso di attribuire a loro,

designati quali suoi eredi insieme a D__________ __________, 32 delle sue 50

azioni, e meglio 16 azioni a ciascuno di loro, ritenuto che le rimanenti 18

azioni sarebbero state da attribuire a D__________ __________. In effetti, nonostante

sia vero che alla luce di questa norma di divisione dell’eredità, di per sé

vincolante per gli eredi (art. 608 cpv. 2 CC), l’esecutore testamentario

istituito da S__________ __________, obbligato a rispettarne la volontà (art.

518.

cpv. 2 CC) specialmente in assenza di un diverso accordo tra tutti gli

eredi, sarebbe poi stato tenuto ad attribuire in proprietà agli istanti le 32

azioni già in loro possesso, è però altrettanto vero che fino ad oggi questa

attribuzione in loro favore non è ancora avvenuta, per cui proprietari delle 50

azioni risulterebbero tuttora essere, nell’ipotesi surriferita, gli eredi del

testatore, ossia gli istanti e D__________ __________, i quali tuttavia potrebbero

agire solo in comune e non singolarmente (cfr. Schaufelberger/Keller

Lüscher, Basler Kommentar, 6ª ed., n. 8 ad art. 608 CC).

9.

Ne discende, in accoglimento dell’appello degli

istanti, che l’istanza di convocazione dell’assemblea deve essere accolta.

Le

spese giudiziarie di entrambe le sedi, calcolate sulla base del valore

litigioso di almeno fr.

32'000.-, pari al valore nominale delle azioni di cui gli istanti pretendono di

essere proprietari (cfr. TF 4A_507/2014 del 15 aprile 2015 consid. 2.1.2), seguono la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il

RTar,

decide:

I. L’appello 12 aprile

2022 di AP 1 e AP 2 è accolto.

Di

conseguenza la decisione 30 marzo / 1° aprile 2022 del

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, è così

riformata:

1.

L’istanza è accolta.

È fatto ordine

all’amministratore unico della convenuta D__________ __________ di inviare agli

istanti entro 5 giorni, con la comminatoria dell’art. 292 CP, la convocazione a

un’assemblea generale, avente il seguente ordine del giorno:

a) approvazione

dei bilanci e dei conti economici degli esercizi 2018-2019 e 2020;

b)

approvazione della relazione dell’amministratore e del

rapporto di revisione riferiti ai tre esercizi anzidetti;

c)

decisione in merito alla destinazione dell’utile di

esercizio;

d)

scarico all’amministratore e all’organo di revisione;

e)

nomine statutarie e in particolare nomina del consiglio

d’amministrazione e dell’organo di revisione;

f)

modifica degli art. 2 e 6 degli statuti a seguito della

conversione delle azioni al portatore in azioni nominative ordinata d’ufficio;

g)

eventuali.

2.

È fatto ordine di convocare l’assemblea tra il trentesimo

e il quarantacinquesimo giorno dalla data di invio della convocazione e di

recapitare ai presunti azionisti, ovvero anche agli istanti, il rapporto di

gestione e il rapporto di revisione riferito agli esercizi 2018-2019 e 2020, 20

giorni prima dell’assemblea.

3.

La convocazione all’assemblea generale e l’invio dei

rapporti in questione devono essere fatti, per gli istanti, per iscritto al

loro rappresentante legale avv. PA 1.

4.

Le spese processuali di fr. 600.- sono poste a carico

della convenuta, che rifonderà agli istanti fr. 1'400.- a titolo di ripetibili.

II. Le spese processuali della procedura d’appello, di fr.

1’500.-, sono poste a carico dell’appellata, che

rifonderà agli appellanti

fr. 1’500.- a titolo di ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).