12.2022.52
Società a garanzia limitata - vendita di quote - mancata notifica a RC - iscrizione d'ufficio - appello
22 giugno 2022Italiano7 min
il gravame nemmeno era stato intimato per osservazioni, non vengono attribuite ripetibili
Source ti.ch
RI 1
Incarto n.
12.2022.52
Lugano
22 giugno 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliere:
Bettelini
chiamata
a statuire, quale autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 6 cpv. 1
della legge cantonale sul registro di commercio (LCRC), sul ricorso 13 aprile
2022 di
RI
1
contro la decisione 15
marzo 2022 (__________ - __________) con cui l’Ufficio del registro di
commercio, Biasca, ha provveduto a emanare nei suoi confronti una decisione
d’ufficio;
preso atto dello scritto 9
maggio 2022 dell’Ufficio del registro di commercio;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che
con raccomandata 19 gennaio 2022 l’Ufficio del registro di commercio, essendo venuto
a conoscenza che la quota sociale di fr. 19'000.- di RI 1 di proprietà del
socio e gerente M__________ __________ era stata acquistata ai pubblici incanti
da __________ N__________ __________ e che le persone obbligate alla
notificazione non avevano provveduto a notificare la relativa modifica per
l’iscrizione nel RC, ha assegnato alla società un termine di 30 giorni per
provvedere alla notificazione dell’iscrizione o per comprovare che
un’iscrizione non era necessaria, aggiungendo che in assenza di una tempestiva
notificazione o comunicazione avrebbe emanato una formale decisione di
iscrizione d’ufficio e avrebbe potuto applicare un’ammenda sino a fr. 5'000.-
nei confronti delle persone tenute alla notificazione (art. 938 cpv. 1 CO e 152
ORC);
che
con decisione 15 marzo 2022 l’Ufficio del registro di commercio, preso atto che
il termine assegnato con la diffida del 19 gennaio 2022 era scaduto
infruttuosamente, senza che fosse stata presentata alcuna notificazione, ha emanato
la seguente decisione formale (art. 938 cpv. 2 CO e 153 ORC): “1. La modifica
della composizione dei soci della RI 1, __________, è iscritta nel registro di
commercio. 2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel
registro di commercio verrà iscritto quanto segue: RI 1, in __________, CHE-__________,
società a garanzia limitata (Nr. FUSC __________ del __________, Pubbl. __________).
Iscrizione d’ufficio secondo l’art. 938 cpv. 2 CO. Nuove persone iscritte o
modifiche: N__________ __________, __________, da __________, in __________,
socia, senza diritto di firma, con una quota di fr. 19'000.-; __________, M__________,
da __________, in __________, gerente, con firma individuale [finora: socio e gerente, con firma individuale, con
una quota di fr. 19'000.-]. 3. L’emolumento per l’iscrizione della modifica
della composizione dei soci ammonta a fr. 130.-. Per la diffida è riscosso un
emolumento di fr. 200.-. Gli esborsi ammontano a
fr. 12.- per le spese postali. 4.
Gli emolumenti per l’iscrizione e la diffida, nonché gli esborsi, pari ad un
totale di fr. 342.-, sono posti solidalmente a carico della ditta e di M__________
__________”;
che
con ricorso 13 aprile 2022 RI 1, evidenziando come a seguito della
decisione dell’Ufficio del registro di commercio __________ N__________ __________,
da lei nuovamente contattata, avesse garantito che a breve avrebbe provveduto
ad espletare i cambiamenti previsti, ha chiesto a questa Camera che “venga
concessa una proroga, a discrezione del lodevole Tribunale, per permettere alla
signora N__________ di procedere”;
che
con lettera 14 aprile 2022 il presidente di questa Camera ha comunicato alla
ricorrente che il Tribunale non poteva concedere proroghe per permettere a __________
N__________ __________ di procedere, rilevando che sotto questo profilo il
ricorso risultava irricevibile; preso atto della situazione ha tuttavia
aggiunto che il Tribunale poteva attendere alcune settimane prima di emanare il
proprio giudizio;
che
con lettera 9 maggio 2022 l’Ufficio del registro di commercio, facendo
riferimento a quest’ultimo scritto, ha informato questa Camera di aver quello
stesso giorno iscritto __________ N__________ __________ quale nuova socia e
gerente di RI 1 con due quote sociali di fr. 19'000.- e di fr. 1'000.-;
che il ricorso in esame, presentato all’autorità
competente (art. 942 cpv. 2 CO e 6 cpv. 1 LCRC) nel termine di 30 giorni dalla
notifica della decisione dell’Ufficio del
registro di commercio (art. 942 cpv. 1
CO), è tempestivo e, da questo punto di vista, ricevibile;
che,
come prospettato nella comunicazione datata 14 aprile 2022, il ricorso in
parola è di per sé irricevibile, visto che la ricorrente, in violazione del suo
obbligo di motivazione, non ha spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto
la decisione dell’Ufficio del registro di commercio sarebbe stata errata e con
ciò da riformare o da annullare (II CCA 20 settembre 2021 inc. n. 12.2021.92),
e che oltretutto la richiesta di concessione di “una proroga … per
permettere alla signora N__________ di procedere” non costituisce una
valida domanda ricorsuale;
che
nondimeno, a seguito della lettera 9 maggio 2022 con cui l’Ufficio del registro
di commercio aveva comunicato di aver iscritto quello stesso giorno la nuova
socia e gerente di RI 1, si può ritenere che la decisione impugnata è stata in
buona parte superata dagli eventi, e meglio laddove __________ N__________ __________
andava iscritta d’ufficio nel RC quale nuova socia in vece di M__________ __________
con una quota sociale di
fr. 19'000.- (dispositivi n. 1 e 2), rispettivamente laddove l’emolumento per
l’iscrizione d’ufficio della modifica di fr. 130.- era stato posto solidalmente
a carico della ditta e di M__________ __________ (una parte dei dispositivi n.
3 e 4), e dev’essere annullata: la decisione mantiene invece la sua attualità,
e va con ciò confermata, laddove l’emolumento per la diffida di fr. 200.- e gli
esborsi per le spese postali di fr. 12.- erano stati posti solidalmente a
carico della ditta e di M__________ __________ (rimanente parte dei dispositivi
n. 3 e 4);
che il ricorso deve pertanto essere evaso nel senso
dei considerandi che precedono, ritenuto che la tassa di giustizia, calcolata sulla base di un valore litigioso di fr.
20'000.-, pari al capitale sociale della società, è posta a carico della ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm, applicabile in virtù del rimando dell’art. 6 cpv. 2
LCRC), ritenuto che all’Ufficio del registro di commercio, al quale oltretutto
Fatti
il gravame nemmeno era stato intimato per osservazioni, non vengono attribuite ripetibili
(art. 49 cpv. 2 LPAmm, applicabile in virtù del rimando dell’art. 6 cpv. 2 LCRC);
Considerandi
che non ponendo la causa questioni di principio o di
rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera
nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 15 LTG e gli art. 47 e
49 LPAmm
decide:
1. Il
ricorso 13 aprile 2022 di RI 1 è
evaso nel senso dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di fr. 200.- è posta a carico dalla ricorrente. Non si
attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione all’Ufficio
federale del registro di commercio, Berna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).