12.2022.58
Contratto di lavoro - licenziamento in tronco - Verdachtskündigung
21 luglio 2022Italiano34 min
stata attuata, avendo sentito parlare di Banca __________, di __________ __________
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.58
Rinvio TF
Lugano
21 luglio 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2016.110
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 30
maggio 2016 da
AO
1
patrocinato da PA 2
contro
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
chiedente la condanna
della convenuta al pagamento di fr. 85'366.45 lordi per vacanze non godute, di
fr. 95'000.- lordi per i bonus 2013 e 2014, di fr. 255'000.- netti per
indennità per licenziamento immediato non giustificato e di fr. 447'722.20 per
rimborso della somma ingiustificatamente compensata dalla convenuta, il tutto
oltre interessi al 5% dal 13 novembre 2015, con protesta di tasse, spese e
ripetibili;
richieste avversate
dalla convenuta e che il Pretore, con decisione 11 febbraio 2019, ha
parzialmente accolto, riconoscendo all’attore fr. 95'000.- lordi per i bonus,
fr. 66'945.- lordi per vacanze non godute, fr. 67'000.- netti per indennità per
licenziamento immediato non giustificato e fr. 447'722.20 per il rimborso della
somma ingiustificatamente compensata, oltre interessi al 5% dal 6 novembre
2015;
appellante la
convenuta con appello 13 marzo 2019, con cui ha chiesto la riforma del
giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione e, subordinatamente, di
ridurre gli importi riconosciuti dal Pretore, protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi;
mentre l’attore con
risposta 20 maggio 2019 ha postulato la reiezione del gravame,
pure con protesta di
spese e ripetibili;
appello accolto parzialmente
da questa Camera con sentenza 26 maggio 2020 (inc. n. 12.2019.56), che ha
confermato la condanna della convenuta al pagamento di
fr. 67'000.- per indennità per licenziamento ingiustificato e di fr. 447'722.20
per il rimborso della somma ingiustificatamente compensata, ma ha ridotto gli
importi riconosciuti a titolo di bonus e indennità per vacanze non fruite a fr.
67’500.-, rispettivamente a fr. 61’600.-;
preso atto della
sentenza 5 aprile 2022 (inc. n. 4A_365/2020) con cui la Prima Corte di diritto
civile del Tribunale federale, accogliendo parzialmente il ricorso in materia
civile presentato il 29 giugno 2020 dalla convenuta, ha annullato la decisione 26
maggio 2020 di questa Camera rinviando la causa all’autorità cantonale per un
nuovo giudizio nel senso dei considerandi;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.
Con contratto di lavoro 18 giugno 2008 (doc. D) la AP 1 ha assunto
quale responsabile degli investimenti (Senior Client Relationship Manager)
della sede della succursale di __________, di cui in poco tempo è poi divenuto
responsabile. Il 1. marzo 2011 egli è stato promosso al grado di Executive
director e dal 1. marzo del 2012 a quello di Managing director (doc.
E).
Il 3 giugno 2013 le
parti hanno deciso di comune accordo di modificare alcuni punti del contratto
di lavoro. In particolare, il salario lordo base è stato aumentato a fr.
400'000.- a far tempo dal giugno 2013, la durata minima del rapporto lavorativo
è stata fissata dal 3 giugno 2013 al 30 giugno 2016 con la precisazione che in
questo lasso di tempo nessuna delle parti avrebbe potuto interromperlo se non
per motivi gravi ai sensi del CO, ed è stato riconosciuto un premio (Award)
di fr. 400'000.-, da corrispondere (come poi fatto con addebito sul conto della
banca) con il salario di giugno 2013, alla ferma condizione che il direttore
fosse rimasto alle dipendenze della Banca per l’intero periodo di durata del
contratto (doc. F).
Il salario base annuo
era integrato dal bonus che - per gli anni qui di interesse - per il 2013 era
stato fissato in fr. 160'000.- lordi, da pagarsi in tre rate a data fissa, alla
condizione che alla loro scadenza il dipendente lavorasse ancora per la
convenuta (fr. 80'000.- nel marzo 2014, fr. 40'000.- nel marzo 2015 e fr.
40'000.- nel marzo 2016, doc. E2) e per il 2014 in fr. 110'000.- lordi, pure da
corrispondere in tre tranches (fr. 55'000.- nel marzo 2015, fr. 27'500.-
il 1. marzo 2016 e fr. 27'500.- il 1. marzo 2017, doc. E1).
2.
Con scritto 6 novembre 2015 consegnato brevi manu dal membro
della direzione generale R__________ B__________ giunto appositamente da __________,
AP 1 ha comunicato all’attore la rescissione immediata del contratto di lavoro
per causa grave ai sensi dell’art. 337 CO, intimandogli di lasciare subito gli
uffici. All’origine della disdetta vi era una segnalazione per e-mail dell’avv.
__________ in merito al fatto che cinque suoi patrocinati, consulenti alla
clientela attivi nella sede __________ della Banca e componenti del medesimo
team (P__________ P__________, R__________ D__________, A__________ G__________,
D__________ S__________ e K__________ L__________) si erano rivolti a lui
affermando che AO 1 si sarebbe attivato nei loro confronti con l’intento di
convincerli a concludere il rapporto lavorativo con l’istituto di credito per
essere assunti da un’altra banca attiva sulla piazza di __________, presso la
quale anch’egli sarebbe andato a lavorare. A tal fine egli avrebbe, secondo
quanto scritto dal legale, effettuato pressioni sistematiche allettandoli con
la prospettiva di importanti vantaggi economici personali, paventato il
possibile licenziamento di uno di loro in caso di permanenza presso la Banca,
offerto una rappresentazione destabilizzante delle prospettive della sede
luganese prevedente la chiusura a breve termine e il trasferimento all’estero
del personale, tentato concretamente di ottenere dall’altra banca nuovi e
allettanti contratti per il team e per sé stesso. Questo agire avrebbe
originato un clima di tensione e di disagio tale da rendere inevitabile
l’informazione ai superiori di AO 1, come confermato nella frase conclusiva del
testo: “Allo scopo di evitare che possano essere mossi appunti e/o giudizi
negativi in relazione ai miei clienti e pure per troncare con immediatezza il
clima di tensione e di disagio attualmente in essere, ho ritenuto di
urgentemente portare a Sua conoscenza questi fatti, a mio giudizio estremamente
gravi e inaccettabili” (doc. 4).
Il 9 novembre 2015
l’attore ha chiesto la motivazione della disdetta ai sensi dell’art. 337 cpv. 1
CO, inviatagli con lettera del 19 novembre 2015, con la quale il patrocinatore
della ha spiegato che la rescissione era dovuta al fatto che era venuta a
conoscenza “del piano del signor AO 1 di trasferire una grossa parte del
team della succursale di __________ (incluso lui stesso) ad un’altra banca
della piazza di __________, e del relativo ed inaccettabile comportamento in
questo contesto” (doc. I). Con scritto del 25 novembre 2015 AO 1 ha
contestato integralmente le giustificazioni addotte dal datore di lavoro e ha
preteso il pagamento entro 10 giorni del proprio stipendio sino al 30 novembre
2016 di lordi fr. 400'000.- annui oltre al bonus annuo di fr. 110'000.-, del
residuo del bonus, del suo Award comprensivo di interessi per fr.
447'722.20, delle vacanze non godute e di un’indennità per licenziamento
immediato ingiustificato di fr. 255'000.-.
3.
Con petizione 30 maggio 2016, previo ottenimento dell’autorizzazione
ad agire, AO 1ha convenuto la AP 1 innanzi al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 1, chiedendone la condanna al pagamento degli importi indicati nel
paragrafo iniziale della presente sentenza, negando l’esistenza di motivi gravi
per la disdetta del contratto, non corrispondendo al vero che egli stesse
pianificando il passaggio del team a un altro istituto di credito ed essendosi
egli limitato, visti alcune decisioni e atteggiamenti della banca che
lasciavano temere una smobilitazione dal Ticino, a porsi delle domande sul
proprio futuro e ad analizzare vari scenari.
Con la sua risposta, la
AP 1 si è integralmente opposta alla petizione sottolineando la fondatezza del
licenziamento immediato dell’attore.
4.
Esperita l’istruttoria di causa, con allegato conclusivo del 19
febbraio 2018 l’attore si è riconfermato, in via principale, nelle sue
allegazioni e domande di petizione, mentre, in via subordinata, ha chiesto il
parziale accoglimento della petizione con la condanna della controparte al
pagamento di fr. 85'366.45 lordi per vacanze non godute e di fr. 95'000.- lordi
per i bonus 2013 e 2014, oltre interessi al 5% dal 6 novembre 2015, il tutto
con protesta di tasse, spese e ripetibili, mentre la AP 1, con allegato scritto
di medesima data, ha chiesto nuovamente la reiezione integrale della petizione.
Con decisione 11
febbraio 2019, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e condannato la
convenuta a pagare a AO 1
fr. 95'000.- lordi per bonus 2013 e 2014, fr. 66'945.- lordi per vacanze non
godute, fr. 67'000.- netti a titolo di indennità per licenziamento abusivo e
fr. 447'722.20 per rimborso della somma del Conditional redemption payment
ingiustificatamente compensata, oltre interessi al 5% dal 6 novembre 2015. La
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 18'000.- sono state poste a
carico dell’attore per il 23% e della convenuta per il 77%. Quest’ultima è
stata condannata a versare all’attore fr. 34'000.- a titolo di ripetibili.
5.
Con appello 13 marzo 2019, avversato dall’appellato con risposta 20
maggio 2019, la AP 1 ha chiesto la riforma della sentenza nel senso di, in via
principale, respingere integralmente la petizione e, in via subordinata, essere
condannata a pagare all’attore fr. 67'500.- lordi + fr. 61'600.- lordi + fr.
447'722.20.
Le critiche mosse con
il gravame concernono quattro aspetti fondamentali della sentenza pretorile:
l’accertamento erroneo dei fatti consistente nella negazione dell’esistenza del
cosiddetto “disegno G__________”, l’applicazione errata del diritto
consistente, da un lato, nel mancato riconoscimento dell’esistenza di cause
gravi ai sensi dell’art. 337 CO e, dall’altro, nel non aver considerato che le
condizioni previste da tale norma sarebbero adempiute anche in caso di disdetta
fondata unicamente sul sospetto dell’esistenza di motivi gravi (“Verdachtskündigung”),
nonché, in via subordinata, la quantificazione dell’indennizzo riconosciuto,
viziata da errori nel calcolo del bonus e dell’indennità per ferie non godute
come pure dall’indebito riconoscimento di un’indennità ai sensi dell’art. 337 c
cpv. 3 CO.
6.
Con decisione 26 maggio 2020 (inc. n. 12.2019.56) la scrivente
Camera ha parzialmente accolto l’appello nel senso che, in parziale
accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta a pagare all’attore
fr. 67'500 lordi + fr. 61'600.- lordi + fr. 67'700.- netti +
fr. 447'722.20 oltre interessi al 5% dal 6 novembre 2015. La tassa di giustizia
e le spese di complessivi fr. 18'000.- sono state poste a carico dell’attore
per il 27% e della convenuta per il 73%, condannata altresì a versare alla
controparte fr. 32'000.- a titolo di ripetibili. Le spese processuali d’appello
di complessivi fr. 18'000.- sono state poste a carico dell’appellato in ragione
del 20% e dell’appellante per l’80%. Quest’ultima è stata condannata a pagare
alla controparte fr. 10'000.- a titolo di ripetibili.
In sostanza, il
licenziamento immediato di AO 1 è stato giudicato essere abusivo, perché
avvenuto senza che la datrice di lavoro avesse effettuato indagini ragionevoli
circa la fondatezza delle accuse mossegli. Ciò posto, da un lato è stato
ritenuto superfluo esaminare se il piano di lasciare la banca con i
collaboratori esistesse veramente, mentre dall’altro è stato stabilito che, in
base agli accordi intercorsi fra le parti, una rescissione contrattuale
effettuata dopo il 30 giugno 2015 aveva effetto 12 mesi dopo, sicché in
concreto il rapporto di lavoro doveva essere considerato terminato a fine
novembre 2016. Di conseguenza dal bonus sono stati dedotti
fr. 27’500.-, importo che sarebbe unicamente divenuto esigibile il 1.
marzo
2017. Sull’altro fronte, anche l'indennità per ferie non godute è stata
diminuita, perché i giorni lavorativi nel 2015 non erano 230, come ritenuto dal
primo giudice, ma 250, con la conseguenza che il salario giornaliero
determinante per il loro computo doveva essere ridotto a fr. 1'600.-.
7.
Con sentenza 5 aprile 2022 (inc. n. 4A_365/2020) la Prima Corte di
diritto civile del Tribunale federale, accogliendo parzialmente il ricorso in
materia civile presentato il 29 giugno 2020 dalla convenuta, ha annullato la decisione
26 maggio 2020 di questa Camera e ha rinviato la causa all’autorità cantonale per
un nuovo giudizio nel senso dei considerandi. L’Alta Corte ha dapprima
confermato la mancanza dei presupposti per la pronuncia di un licenziamento per
meri sospetti, ritenuto che la banca, disponendo unicamente della segnalazione
di alcuni dipendenti, avrebbe dovuto sentire il direttore che intendeva
licenziare e considerato che, contrariamente all’opinione della ricorrente, il
legale dei cinque denuncianti non può essere posto sullo stesso piano di un
inquirente esterno, non disponendo della medesima indipendenza, sicché la sua
segnalazione non supplisce la mancata audizione. In seguito essa ha per contro
giudicato fondata la critica mossa dalla ricorrente alla scrivente Corte,
secondo la quale non ci si poteva limitare a rilevare il mancato adempimento
delle condizioni per la pronuncia del licenziamento immediato basato su meri
sospetti, ma sarebbe stato necessario esaminare le censure rivolte al giudizio
di primo grado che aveva negato l’esistenza del progetto ascritto a AO 1. La
causa è dunque stata rinviata all’autorità cantonale affinché provveda a
effettuare questo esame e, una volta terminato, verificare se in base ai fatti
constatati la rescissione immediata del contratto di lavoro sia stata
giustificata.
Infine, il Tribunale
federale ha accertato che la ricorrente non pretende che in caso di
giustificato licenziamento in tronco del lavoratore non sia dovuta un’indennità
per vacanze non godute e nemmeno censura l’importo di fr. 61'600.- accordatogli
a tale titolo, con la conseguenza che esso è definitivamente acquisito
dall’opponente. La critica ricorsuale concernente il riconoscimento del premio
e (parte) del bonus è stata invece ritenuta manifestamente infondata, con la
conseguenza che queste due poste del risarcimento preteso (fr. 67'500.- e fr.
447'722.20), dipendenti dal carattere ingiustificato del licenziamento, saranno
da riprendere senza modifiche nel nuovo giudizio, qualora dal riesame dovesse risultare
che la rescissione immediata non era giustificata. Lo stesso vale per
l’indennità di licenziamento ingiustificato (fr. 67'000.-), non permettendo gli
elementi addotti dalla banca di riconoscere un’eccezione al principio che
prevede il pagamento di un’indennità alla parte immediatamente licenziata senza
che sussistano motivi gravi.
8.
Una decisione di rinvio del Tribunale federale ha carattere
vincolante (DTF 135 III 334 consid. 2; TF 22 marzo 2012 4A_458/2011 consid. 2):
la cognizione del giudice cantonale, al quale la causa è rinviata, è limitata
dai motivi di tale decisione di rinvio, ritenuto che costui è pure condizionato
da ciò che è stato deciso definitivamente dal Tribunale federale e dalle
constatazioni di fatto che non erano state impugnate davanti a quest’ultima
Corte (DTF 135 III 334 consid. 1, 131 III 91 consid. 5.2; II CCA 2 maggio 2016
inc. n. 12.2015.152, 28 luglio 2016 inc. n. 12.2015.226).
Nella presente
fattispecie, resta quindi da appurare unicamente se alla luce delle prove
addotte, il progetto di AO 1 di trasferirsi, con parte della sua squadra, a
un’altra banca, laddove fosse stato effettivamente dimostrato, potesse
giustificare la rescissione immediata del contratto di lavoro.
9.
Sulla questione della prova dell’esistenza di un tentativo da parte
di AO 1 di portare con sé in un’altra banca il team di consulenti della
convenuta il Pretore ha ritenuto che la natura ineffettiva e sconclusionata del
progetto in questione - “che non aveva alcuna possibilità di successo,
stante l’opposizione latente ma non silente dei cinque, che hanno appunto
dichiarato di essere stati coartati e minacciati dal AO 1 per aderirvi, e
stante il fatto che tre di loro (D__________, S__________, L__________) erano
appena arrivati da Banca __________ e i clienti erano in fase di trasferimento,
ciò che rendeva appunto inattuale un nuovo spostamento presso un’altra banca,
ciò che l’attore sapeva benissimo” (sentenza impugnata, pag. 2 seg.) - incideva
negativamente sulla dimostrazione dello stesso, anche perché “evidentemente
nulla osta ad una persona ragionevole, che ricopriva una posizione dirigente e
assai ben remunerata, di portare avanti un progetto irrealistico e
perfettamente contrario ai suoi obblighi contrattuali, tanto da mettere a
rischio il suo posto di lavoro, ma sta a chi se ne prevale - la banca convenuta
- di provarlo pienamente, tanto che eventuali dubbi devono appunto apparire
irrilevanti” (ibidem, pag. 2 seg.). Ciò posto, a suo giudizio, nemmeno le
deposizioni di P__________ P__________, R__________ D__________, D__________ S__________,
A__________ G__________ e K__________ L__________ hanno consentito di
sciogliere i dubbi sull’esistenza del piano, non solo per l’assunzione di due
altre testimonianze di segno opposto (A__________ D__________ e J__________ C__________)
ma di pari valenza probatoria, ma anche perché l’interrogato stesso, in assenza
di prova contraria, era risultato credibile laddove aveva dichiarato che il
licenziamento aveva avuto per lui importanti conseguenze depressive secondarie
e che la sua assunzione da parte di Banca __________ non era stata pianificata
a tavolino prima del licenziamento. Inoltre, per il Pretore, a indebolire
ulteriormente il castello probatorio della banca vi era l’assoluta mancanza di
riscontri documentali, non essendo stato rinvenuto alcun documento nelle
scrivanie e nella messaggistica dei licenziati, e non avendo la convenuta
ritenuto di mettere in atto un’inchiesta interna.
10. L’appellante
critica il primo giudice per aver accertato erroneamente i fatti negando
l’esistenza del cosiddetto “disegno AO 1”, poiché non provata.
In particolare, egli avrebbe
sbagliato a giudicare ineffettiva (“irreale e sconclusionata”) la sua
manovra. L’opposizione dei collaboratori da lui avvicinati non era, come invece
ritenuto dal Pretore, “latente ma non silente”, essendo emerso dalle
audizioni testimoniali (in particolare di P__________ P__________ e A__________
G__________) che alcuni di loro sarebbero stati disposti a prendere parte al
piano escogitato dall’attore per lasciare la banca e quindi non avevano
espresso alcuna opposizione. Già questo fatto attesterebbe che il piano non era
irrealizzabile.
Sempre A__________ G__________
e P__________ P__________ avrebbero confermato che l’opposizione di chi non era
intenzionato a seguire l’attore non era “latente ma non silente”.
La comunicazione di
eventuali opposizioni sarebbe stata comunque irrilevante, così come la fase di trasferimento
ancora in corso dei clienti (in special modo di R__________ D__________, D__________
S__________ e K__________ L__________) presso l’appellante, considerato che le
pressioni e la divulgazione di scenari di chiusura nonché di licenziamenti
sarebbero state finalizzate a convincere eventuali indecisi a prendere parte al
progetto.
Non sarebbe poi vero
che l’attore, come sostenuto dal primo giudice, “sapeva benissimo che il
piano era irrealizzabile”.
In realtà il progetto
era concreto e imminente e sarebbe fallito solo a seguito della reazione di
alcuni dipendenti della succursale luganese della banca come dimostrato dalle
dichiarazioni di R__________ D__________, P__________ P__________ e A__________
G__________.
Il primo giudice
avrebbe pure sbagliato a considerare le testimonianze di A__________ D__________
e J__________ C__________ opposte a quelle di P__________ P__________, R__________
D__________, D__________ S__________, A__________ G__________ e K__________ L__________,
e a ritenere che non vi fosse ragione per preferire le une alle altre, non
essendo i primi due testimoni per nulla attendibili. In effetti il fatto che i
primi abbiano deposto di non essere stati a conoscenza del piano di AO 1 non
significherebbe minimamente che tale piano non sia stato applicato nei
confronti degli altri. Inoltre, non vi sarebbe alcun motivo per mettere in
discussione l’attendibilità delle testimonianze dei 5 testi misconosciuti dal
Pretore: essi avrebbero in maniera indipendente confermato la stessa versione
dei fatti, senza che siano emerse contraddizioni tra di esse; le loro
dichiarazioni sarebbero perfettamente coerenti con quelle a caldo dell’avv. __________
__________ del novembre 2015; essi avrebbero poi agito di propria iniziativa e
in maniera indipendente dalla banca, coinvolta solo a posteriori, per cui il
fatto che ne siano dipendenti non inficerebbe la loro credibilità.
In ogni modo le
testimonianze di J__________ C__________ e A__________ D__________ sarebbero
inattendibili, poiché sconfessate dagli esiti istruttori. In primis dal
fatto che, come ammesso dall’attore stesso, vi sarebbe stato un incontro in
Piazza __________ formalmente indetto per sviluppare il “team building”
ma in realtà volto a definire i dettagli prima di partire (come attestato da K__________
L__________ e D__________ S__________) e un pranzo con un responsabile di __________
durante il quale sarebbero state messe sul tavolo offerte di lavoro concrete.
Di fronte a eventi a cui J__________ C__________ ha partecipato, le sue
dichiarazioni di non aver saputo nulla striderebbero con le risultanze
istruttorie. Per di più la vicinanza di questi testi all’attore (confermata
dagli altri testimoni) imporrebbe di relativizzare la portata delle loro
dichiarazioni.
Parimenti errato sarebbe
aver considerato credibile l’attore, essendosi il giudice limitato a ritenere
circostanze irrilevanti ai fini di causa, prive di nesso causale con il piano
di migrazione del team verso un altro istituto bancario - quali in particolare
la reazione depressiva asseritamente ascritta al licenziamento e l’assunzione
dell’attore presso la banca __________ quando ormai il suo piano era fallito a
seguito dell’intervento dei cinque dipendenti - e contrarie alle risultanze
istruttorie, essendo egli stato sconfessato dai testimoni (anche di parte
attrice) che hanno confermato che egli era in contatto anche con __________ (P__________
P__________ e D__________ S__________) e negato l’esistenza di scenari
destabilizzanti e di chiusura della filiale luganese della convenuta (D__________
S__________, R__________ D__________, A__________ G__________, K__________ L__________,
P__________ P__________, A__________ D__________); scenari contraddetti anche
dalle risultanze istruttorie. Addirittura, sarebbe stato lui stesso a
riconoscere che erano state le sue pressioni sui dipendenti, tramite le
comunicazioni riguardo ad asserite difficoltà della banca, a destabilizzarli.
Per la banca, infine,
non sarebbe sostenibile la conclusione del Pretore per cui non sussiste alcuna
prova documentale a sostegno della tesi attorea, essendo stato prodotto agli
atti il doc. 4, cioè lo scritto dell’avv. __________, i cui contenuti sarebbero
stati confermati dai testimoni.
11. La
perentorietà delle affermazioni pretorili in merito alla compensazione della
forza probatoria delle deposizioni dei testi, le particolareggiate critiche
formulate dall’appellante e quanto indicato dal Tribunale federale impongono un
dettagliato approfondimento in questa sede delle dichiarazioni formulate dai
singoli testimoni e una valutazione incrociata.
In primo luogo va
osservato che il Pretore si è limitato a giudicare irrealizzabile e
sconclusionato il progetto dell’attore così come descritto dai suoi ex
collaboratori, senza tuttavia negare che egli avesse mai discusso con loro di
un possibile trasferimento a un altro istituto di credito, ma reputando
credibile che questo fosse stato fatto, in maniera generica, nell’ambito di
semplici discussioni in merito alle difficoltà che sussistevano in seno alla AP
1 a __________, non quale strategia di un piano concreto per cambiare casacca
con buona parte della squadra luganese di consulenti alla clientela.
In realtà,
una strategia finalizzata a questo scopo era stata attuata e le prove agli atti
sono sufficienti per dimostrarlo, rispettivamente per attestare che la
giustificazione portata dall’attore al fatto di aver a più riprese affrontato
con i collaboratori l’ipotesi di un passaggio a un’altra banca fosse solo
un’interpretazione di comodo dei fatti, effettuata a posteriori nella
consapevolezza che le loro deposizioni non avrebbero potuto essere ignorate.
In effetti,
Fatti
i cinque consulenti che hanno informato la banca delle manovre avviate da AO 1
si sono espressi in maniera inequivocabile e non vi sono ragioni per non
considerarli credibili, anche alla luce del fatto che non hanno agito per
eliminare il loro managing director ma per tutelare sé stessi da
un’eventuale ritorsione del loro datore di lavoro e per cercare di fare in modo
che il clima di tensione e disagio che si era venuto a creare internamente
venisse sanato.
R__________
D__________ ha dichiarato (verbale 4 dicembre 2017) di essere stato avvicinato
a più riprese dall’attore che, prospettando la chiusura imminente della sede
ticinese della convenuta, ha cercato di convincerlo a trasferirsi con il resto
del team presso un istituto di credito concorrente. Allo stesso tempo ha
confermato di non aver mai incontrato nessun rappresentante di altre banche, di
non aver mai visto contratti con il nuovo datore di lavoro e, tra le righe, di
nemmeno sapere esattamente con quale istituto di credito l’opzione sarebbe
stata attuata, avendo sentito parlare di Banca __________, di __________ __________
e, forse in qualche occasione, anche di __________ (pag. 4). Egli ha poi
spiegato che quello proposto dall’attore era un piano realistico e di prossima
attuazione: “Abbiamo atteso fino a novembre 2015 (per parlarne con la
direzione di __________, n.d.r.) perché a quel tempo non si trattava più di
puro pensiero e di un disappunto del sig. AO 1
nei confronti
dell’attuale datore di lavoro (…) ma si trattava di un’azione concreta che
sarebbe stata imminente. Mi spiego: questo passaggio da un disappunto a
qualcosa di più concreto si è prodotto durante l’estate del 2015. In questi
incontri bilaterali con il sottoscritto, il sig. AO 1 in modo insistente mi
diceva che tutti gli altri erano d’accordo e che di fatto il passaggio degli
altri colleghi dall’attuale datore di lavoro ad un altro datore di lavoro era
imminente e concreto” (ibidem, pag. 3).
A__________
G__________ ha asserito che l’attore a fine ottobre 2015 aveva proposto di
lasciare la convenuta per accasarsi preso un’altra società, indicando che ve ne
erano tre papabili (Banca __________, Banca __________ e una fiduciaria) e che
bisognava agire subito, specificando che lui personalmente aveva avuto un
colloquio con tale __________, loro ex collega di lavoro alla AP 1 a quel
momento attivo nella Banca __________, al quale erano presenti anche J__________
C__________ e A__________ D__________ e durante il quale si era discusso del business
plan e di come si sarebbe dovuto procedere per finalizzare il trasferimento,
che sembrava essere piuttosto immediato (verbale 4 dicembre 2017, pag. 5). Egli
ha poi sostenuto che, dopo quell’incontro, si era convinto a seguire gli altri
presso il nuovo datore di lavoro qualora la banca avesse chiuso e che la
pressione esercitata dall’attore consisteva nel dire che la chiusura era
probabile e che egli sarebbe rimasto senza lavoro. A suo dire, tutti sapevano
che c’erano delle trattative con la Banca __________ e tutti avrebbero dovuto
partecipare alla riunione con __________, anche se per finire sono andati solo
loro tre e l’attore.
K__________
L__________ (verbale 4 dicembre 2017), ha confermato che anche su di lui AO 1
aveva fatto pressione sostenendo la prossima chiusura della succursale e che
occorreva di riflesso cercare una nuova opportunità di lavoro, facendo almeno
in un paio di occasioni il nome di Banca __________ e, durante un incontro in
un bar di Piazza __________ alla presenza anche di A__________ D__________, J__________
C__________, P__________ P__________, R__________ D__________, A__________ G__________
e D__________ S__________, mostrando su un computer dei dati numerici relativi
alle masse finanziarie che i consulenti avrebbero portato con sé (ibidem pag.
11). Egli ha pure potuto precisare che per i tre consulenti che da poco erano
arrivati a lavorare presso la convenuta in provenienza da Banca __________,
cioè lui, R__________ D__________ e D__________ S__________, sarebbe stato
impossibile concretizzare un passaggio dei clienti che avevano portato alla AP
1 poiché il trasferimento dal precedente istituto non era ancora stato
completato (ibidem pag. 12).
D__________
S__________ (verbale 4 dicembre 2017) ha pure parlato dei discorsi assillanti
di AO 1 circa la chiusura della succursale con il trasferimento dell’attività
in __________ e della necessità di accasarsi presso altre banche, in
particolare Banca __________, Banca __________ e Banca __________, confermando
che questi lo “tempestava di incontri personali in banca volti a convincermi
di aderire a questa sua proposta, ma io ho sempre detto no.” Inoltre ha
ribadito che lui in quei momenti, provenendo da Banca __________, si trovava in
una fase delicata per la problematica del trasferimento della clientela. Egli
ha oltracciò asserito: “Sulle persone che AO 1 vedeva meno convinte ad
aderire ossia più difficili da convincere la strategia era diversa ossia
tentare di creare delle paure, tramite dei meeting one to one, ad es. parlando
di licenziamento dei colleghi. Secondo me c’era l’intenzione di AO 1 di evitare
che vi fossero dei testimoni (…) Se non era il discorso di licenziare i
colleghi allora la buttava sul discorso di non applicabilità di deroghe di
tariffario per i miei clienti, mentre poi – invece – nonostante queste
resistenze le richieste che trasmettevo direttamente al management (saltando AO
1) venivano sempre autorizzate. Vivevamo proprio una fase di distorsione tra la
realtà e quello che ci veniva fatto percepire da AO 1 con riguardo alla branch
di __________.” (pag. 17). Egli ha infine ribadito di non aver avuto
conoscenze personali su quale fosse la banca prescelta e di non essere stato
coinvolto in colloqui ufficiali. Anch’egli, inoltre, ha ricordato dell’incontro
al bar di Piazza __________ e che lo scopo era quasi di comunicare che la decisione
di lasciare la banca era stata presa.
P__________
P__________ (verbale 30 novembre 2017) ha chiarito che la decisione di
segnalare alla banca il comportamento di AO 1 non aveva visto coinvolti A__________
D__________ e J__________ C__________ perché questi intendevano appoggiarlo nel
suo piano, per poi confermare che l’attore aveva effettivamente un progetto per
portarli a dare le dimissioni dalla banca convenuta per raggiungere un istituto
terzo (pag. 10), precisando che “(…) AO 1 ci chiamava regolarmente nei suoi
uffici e ci sollecitava regolarmente con delle proposte per lasciare la banca
per altri lidi e noi abbiamo sempre giocato il gioco ossia per evitare di
subire delle pressioni psicologiche e eventuali possibili ripercussioni sul
nostro posto di lavoro abbiamo quindi ascoltato queste proposte esprimendo dei
giudizi neutri” (ibidem pag. 10). Inoltre, a suo dire, l’attore aveva già
chiesto di raccogliere i dati riguardanti la loro clientela e valutare quali
clienti avrebbero potuto portare con sé presso Banca __________ e che un
dirigente di quest’ultima, tale __________, aveva avuto un colloquio con alcuni
di loro, ma non con lui perché non interessato al passaggio (ibidem pag. 11).
L’attore, ha spiegato il teste, aveva comunicato loro che avrebbero dovuto dare
le dimissioni dalla convenuta durante il mese di novembre, dopodiché, in un
secondo tempo, anche lui avrebbe dimissionato, aggiungendo che, con lui, AO 1
faceva pressioni dicendogli che era colpa sua se la filiale aveva peggiorato i
risultati, che era troppo lento “perché gli svizzeri probabilmente lo sono”
e che aveva detto loro che il management aveva deciso di licenziare un
consulente alla clientela, A__________ G__________ (al quale aveva pure
preannunciato la cosa) e due amministrativi (ibidem pag.12). Oltre alle sollecitazioni
in questo senso, ha aggiunto P__________ P__________, l’attore aveva detto loro
che nell’altro istituto le condizioni salariali sarebbero state migliori,
mostrando individualmente le cifre (ibidem pag. 13).
Da queste 5
testimonianze, dettagliate, univoche e coerenti, sia internamente che tra loro,
è legittimo desumere, come sostiene l’appellante, che AO 1 ha effettivamente
tentato di concretizzare un piano personale per trasferire una buona parte del
team di consulenti attivo nella succursale luganese della convenuta presso un
altro istituto bancario, che a quel momento era stato individuato nella Banca __________.
Pure chiaro è che egli, per convincere i collaboratori, ha da un lato paventato
Considerandi
la chiusura della sede e imminenti licenziamenti di personale e, dall’altro,
prospettato migliori e più sicure condizioni lavorative ed economiche.
Da ultimo,
dalle testimonianze risulta inequivocabilmente che questo atteggiamento del managing
director, pur non avendo trovato proseliti tra i cinque testimoni in
questione, aveva fortemente destabilizzato e intaccato negativamente il clima
lavorativo all’interno della succursale.
Questa
interpretazione dei fatti è esplicitata formalmente nello scritto di posta
elettronica (con, va rilevato, disponibilità all’invio per posta raccomandata
in caso di richiesta) che l’avv. __________ ha trasmesso ai responsabili della AP
1.
il 5 novembre 2015, su domanda proprio dei cinque testimoni in questione
(doc. 4), che ne hanno esplicitamente confermato i contenuti in occasione delle
rispettive audizioni.
12.
Contrariamente
a quanto ritenuto dal Pretore e come sostenuto dalla ricorrente, le
testimonianze degli altri due collaboratori della succursale di __________ non
sono prettamente di segno opposto e atte a controbilanciare adeguatamente
quelle dei colleghi, poiché essi si sono limitati ad affermare di non aver
saputo nulla della questione, senza tuttavia smentire nessuna delle loro
dichiarazioni.
A__________
D__________ (verbale 30 novembre 2017) - licenziato con disdetta ordinaria
dalla convenuta assieme a AO 1 e a J__________ C__________ e andato poi a
lavorare presso Banca __________, dove anche gli altri due attualmente lavorano
- si è limitato a dire che a lui l’attore non aveva detto nulla di negativo
circa il futuro della filiale __________.
Dalla sua
testimonianza, quindi, diversamente da quanto si apprende dalla sentenza impugnata,
non si può concludere alcunché circa il comportamento dell’attore nei confronti
degli altri protagonisti della vicenda.
J__________
C__________ (verbale 30 novembre 2017) - anch’egli attualmente impiegato presso
la Banca __________ e licenziato con disdetta ordinaria dalla convenuta nel
novembre 2015 - ha asserito di non essere stato a conoscenza del fatto che si
stessero spostando clienti presso altre banche o che si stessero dirottando dei
colleghi altrove (ibidem pag. 7). Nemmeno lui ha quindi fornito elementi atti a
sconfessare le affermazioni degli altri testi, ma esclusivamente dati
concernenti la sua mancata conoscenza del piano.
13.
AO 1,
sentito dal Pretore l’11 dicembre 2017, ha negato d’aver orchestrato un piano
per convincere i colleghi a lasciare la convenuta e accasarsi presso un’altra
banca di __________, ma ha confermato che all’interno della filiale di AP 1 vi
era da tempo un malessere generalizzato e che aveva discusso delle difficoltà
con i colleghi. Egli ha pure riconosciuto di avere organizzato, un sabato, un lunch
con __________ in un ristorante nelle vicinanze dell’Hotel __________ di __________,
anche se, a sua detta, con il semplice scopo di discutere tra ex colleghi della
loro situazione, senza parlare di un’uscita dalla banca convenuta verso altri
lidi. Parimenti ha pure confermato che vi era stato un incontro informale con i
membri del team di consulenti patrimoniali in un bar di Piazza __________, per
tematizzare liberamente, al di fuori della banca, i problemi della stessa;
nemmeno in questa occasione, a suo dire, si era disquisito di come lasciare
l’istituto (ibidem pag. 5).
L’attore,
senza produrre alcun certificato, ha in seguito raccontato di aver avuto, dopo
il licenziamento in tronco che non si aspettava, un non meglio specificato
“problema” che gli avrebbe imposto di seguire una cura psicoterapeutica,
dapprima all’Ospedale __________ di __________ e poi presso il centro
psico-sociale e dei medici.
Su
richiesta dell’interrogante egli ha più volte negato di aver orchestrato un
piano, ammettendo nondimeno di aver manifestato “probabilmente in maniera
troppo trasparente le mie difficoltà e le difficoltà del nostro team e in
particolare della massa di soldi in gestione. Ripeto che non ho messo in piedi
un progetto AO 1 ma più volte abbiamo discusso delle difficoltà che c’erano in AP
1.
a __________” (ibidem pag. 7).
Le chiare e
univoche testimonianze che precedono, non consentono di confermare la
concessione della patente di credibilità concessa dal Pretore alla versione dei
fatti fornita da AO 1. Il ruolo di parte impone grande cautela nella valutazione
delle sue dichiarazioni e certamente il fatto (apparentemente non contestato ma
certamente non provato, nonostante non sarebbe stato difficile farlo) che a
seguito del licenziamento in tronco egli sia incappato in problemi depressivi
non significa ancora che non aveva tentato di concretizzare il piano di
migrazione del team, ma semplicemente che l’essere stato segnalato dai colleghi
e l’essersi conseguentemente trovato di punto in bianco senza lavoro e senza il
bonus di
fr. 400'000.- (motivo per il quale verosimilmente avrebbe seguito gli altri
solo in un secondo tempo) lo ha spiazzato e dunque colpito moralmente.
Analogamente, la circostanza che l’assunzione presso la Banca __________ non
fosse stata pianificata a tavolino prima del licenziamento, nulla incide sulla
valutazione della credibilità, anche perché, a quanto risulta, i contatti più
solidi per il trasferimento erano, al momento del licenziamento, quelli con la Banca
__________.
14.
In
base a tutto quanto precede, l’appello della convenuta deve trovare
accoglimento, con la conseguenza che l’accertamento dei fatti effettuato in
prima sede deve essere considerato errato. Le prove assunte agli atti hanno
dimostrato che, in realtà, AO 1 aveva tentato di convincere i colleghi ad
abbandonare la AP 1 per passare a un altro istituto di credito e di organizzare
la migrazione della squadra di consulenti.
Incontestato
è che questo piano non ha attecchito in alcun modo sui colleghi R__________ D__________,
D__________ S__________, A__________ G__________, P__________ P__________ e K__________
L__________, che hanno addirittura denunciato la cosa alla direzione generale
della banca convenuta. Pure incontestato e provato è che per i consulenti che provenivano
dalla Banca __________ un nuovo cambiamento risultava prematuro e di difficile
attuazione, non essendo ancora terminato il trasferimento dei conti dei clienti
che li avevano seguiti da quella banca alla convenuta.
Ciò non toglie che il
tentativo è stato concreto e serio.
15.
Stabilito
quanto precede, come indicato nella sentenza di rinvio del Tribunale federale,
occorre ora verificare se in base a questi fatti, la rescissione immediata del
contratto di lavoro sia stata giustificata.
Richiamato
quanto precisato in merito dal Tribunale federale ai considerandi 3.1.2. (prima
parte) e 3.4.2., in particolare sul fatto che anche in caso di licenziamento sulla
base di sospetti in definitiva è la situazione effettiva che prevale, anche
quando la loro fondatezza viene constatata solo dopo la rescissione del
contratto di lavoro (STF 4A_251/2015 / 4A_253/2015 del 6 gennaio 2016 consid.
3.2.3
in SJ 2016 I pag. 425), e preso atto dell’esistenza del cosiddetto
progetto AO 1 nei termini sopra descritti, non si può che concludere che la
rescissione del rapporto di lavoro fosse giustificata.
E’
indubbio infatti che gli eventi così come accertati (a posteriori)
costituiscono una grave violazione del dovere di fedeltà da parte del
dipendente ai sensi dell’art. 321a cpv. 1 CO, con oltretutto un elevato rischio
di danno per il datore di lavoro. Altrettanto innegabile è che l’agire del
dipendente, che in seno alla banca rivestiva un importante ruolo di
responsabilità, era oggettivamente idoneo a distruggere il rapporto di fiducia
essenziale nel contratto di lavoro. Nella fattispecie una continuazione della
relazione contrattuale non era in altri termini più esigibile.
Nella
valutazione della gravità del comportamento del dipendente, chiaramente
intenzionale, non va poi omesso di considerare che egli era a beneficio di un
solido contratto con un trattamento salariale particolarmente favorevole, ciò
che rende il suo agire ancor più riprovevole, oltre che incomprensibile.
Ne
deriva che il licenziamento immediato era giustificato, contrariamente a quanto
concluso dal primo giudice.
16.
Per
tutti questi motivi, l’appello dev’essere parzialmente accolto. La decisione 11
febbraio 2019 deve essere annullata e riformata nel senso di respingere la
petizione, tranne beninteso per quanto riguarda l’indennità di fr. 61'600.- per
vacanze non godute, definitivamente acquisita a favore dell’attore (cfr.
consid. 7).
Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CO), ritenuto che per
quelle di secondo grado esse sono state calcolate sulla base di un valore
ancora litigioso di fr. 676'667.20, determinante anche ai fini di un eventuale
ricorso al Tribunale federale.
Le spese
processuali d’appello, fissate in base a quanto prescritto dagli art. 2, 7 e 13
LTG, ammontano a fr. 18'000.-. Le ripetibili, quantificate sulla base dell’art.
11.
cpv. 1 e 2 RTar, tenuto pure conto di spese e IVA, ammontano a fr. 10'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
I. L’appello 13 marzo
2019 di AP 1è parzialmente accolto.
Di conseguenza, la
decisione 11 febbraio 2019 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è
così modificata:
1.
La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza AP 1 è
condannata a pagare a AO 1 fr. 61'600.- lordi oltre interessi al 5% annui a
decorrere dal 6 novembre 2015 quale indennità per ferie non godute.
2.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 18'000.-, da
anticipare così come anticipate, sono poste a carico dell'attore per 9/10 e per
1/10 a carico della convenuta. L’attore è condannato a pagare alla convenuta
l'importo di fr. 27’000.-
a titolo di ripetibili parziali.
3.
invariato
4.
invariato
II. Le spese
processuali della procedura d’appello, pari a
fr. 18'000.-, sono caricate a AO 1 per 9/10 e per 1/10 a carico di AP 1. AO 1 è
condannato pure a versare a AP 1
fr. 10'000.- per ripetibili parziali d’appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).