12.2022.59
Reclamo/appello contro decisione di stralcio (recte: inammissibilità) per mancato versamento dell'anticipo
19 settembre 2022Italiano14 min
un’istanza di gratuito patrocinio e che il Pretore aggiunto incaricato di trattare
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.59
Lugano
19 settembre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2021.203 / CA.2021.402 della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 30 novembre 2021 da
RE
1
contro
CO
1
patrocinato dall’ PA 1
con cui l’attrice ha chiesto l’accertamento
dell’inesistenza del debito ex art. 85a LEF, con domanda di sospensione
provvisoria dell’esecuzione di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano,
notificatole il 2 luglio 2019 e riferito a un credito del convenuto di fr.
51'507.20;
pretesa avversata dal convenuto e che il Pretore ha
stralciato dai ruoli con decreto 17 marzo / 15 aprile 2022 per mancato
versamento dell’anticipo, ponendo la tassa di giustizia e le spese come le
ripetibili, sia per l’incidente cautelare che per il merito, a carico
dell’attrice;
reclamante l’attrice con reclamo 6 maggio 2022, con cui ha postulato di accertare la
nullità, subordinatamente di annullare il decreto impugnato, con protesta di
spese e ripetibili;
tenuto conto che il reclamo non è stato notificato al
convenuto per una risposta;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.
In data 30 novembre 2021 RE 1 ha
presentato una domanda di accertamento dell’inesistenza del debito di cui al PE
n. __________ del 2 luglio 2019 fattole notificare da CO 1. Con il medesimo atto
ha postulato la sospensione provvisoria dell’esecuzione.
Con decreto 10 dicembre 2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2 (in
seguito: il Pretore) ha respinto ogni domanda supercautelare e assegnato
all’attrice 30 giorni per depositare fr. 1'000.- a titolo di anticipo spese per
l’incidente cautelare (inc. CA.2021.402) e fr. 3'000.- a titolo di anticipo
spese per il merito (inc. OR.2021.203).
Preso atto del mancato versamento
dell’anticipo relativo all’incidente cautelare, con ordinanza 21 gennaio 2022 è
stato assegnato all’attrice un termine suppletorio per provvedervi con
l’avvertenza delle conseguenze in caso di mancata ottemperanza.
In data 19 gennaio 2022 RE 1, con un unico atto, ha presentato una domanda di
ricusa del Pretore per manifesta prevenzione, parzialità e discriminazione a
favore di CO 1 e un’istanza di modifica delle richieste di anticipo,
considerate abnormi e quindi irricevibili.
Con ordinanza 24 gennaio 2022 il Pretore ha trasmesso la domanda di ricusa al
giudice viciniore precisando da un lato di non riconoscere alcun motivo di
ricusa e pertanto di non esservi motivo per la sospensione del procedimento,
d’altro lato che lo strumento della ricusa non sostituiva i normali mezzi di
impugnazione.
Con risposta 24 gennaio 2022 CO 1 ha chiesto di dichiarare irricevibile,
subordinatamente di respingere, sia la richiesta di sospensione dell’esecuzione
sia la domanda di accertamento dell’inesistenza del debito, quest’ultimo essendo
riferito a spese legali di prima e seconda istanza penale, per complessivi fr.
51'057.20, così come stabilito dalla sentenza 29 gennaio 2019 della CARP
(considerandi 119 e 120, pt. 1.6.1 del dispositivo), cresciuta in giudicato (v.
doc. 4).
In data 10 febbraio 2022 il Pretore ha fissato all’attrice un ultimo termine di
10 giorni per il versamento dell’anticipo di fr. 3'000.- riferito alla causa di
merito, con le avvertenze di rito.
2. Preso atto dello scadere infruttuoso dei termini
suppletori, richiamato l’art. 59 cpv. 2 let. f CPC, con decreto 17 marzo 2022
il Pretore ha stralciato dal ruolo il procedimento di merito così come quello cautelare.
Le spese processuali a carico dell’attrice sono state stabilite in complessivi
fr. 600.- (fr. 200.- per l’incidente cautelare e fr. 400.- per il merito); ella
è pure stata tenuta a rifondere alla controparte complessivi fr. 2'000.- a
titolo di ripetibili (fr. 500.- per l’incidente cautelare e fr. 1'500.- per il
merito). Il Pretore ha indicato che contro la decisione sulle spese era data
facoltà di reclamo al Tribunale di appello, entro il termine di 30 giorni dalla
notificazione, ridotti a 10 per l’impugnazione delle spese relative
all’incidente cautelare.
In data 4 aprile 2022 RE 1 ha presentato un’istanza di sospensione dei
procedimenti CA.2021.402, OR.2021.203 così come dell’istanza di ricusa (inc.
SO.2022.397 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3) nonché di una
procedura pendente presso la CEF, ciò in ragione della presentazione il 28
marzo precedente di una domanda di constatazione di caducità/revoca del
sequestro n. __________.
Con lettera del giorno successivo il Pretore segnalava a RE 1 che alla domanda
di sospensione non veniva dato alcun seguito essendo le procedure di sua
competenza state stralciate dal ruolo.
Preso atto dello scritto 11 aprile 2022 con cui RE 1 si lamentava di non aver
mai ricevuto il decreto di stralcio, il Pretore, costatato un disguido di
cancelleria, provvedeva a notificarglielo con ordinanza 15 aprile 2022.
3. Per completezza, si osserva che questa Camera ha
richiamato l’incarto SO.2022.397 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
3, concernente la domanda di ricusa presentata dall’attrice in data 19 gennaio
2022 nei confronti del Pretore.
Nel termine assegnato dal Pretore aggiunto della sezione 3 a CO 1 per formulare
osservazioni, quest’ultimo con scritto 16 febbraio 2022 ha chiesto di
respingere la domanda di ricusa, per quanto ricevibile. Unitamente al citato
scritto egli ha prodotto la sentenza 31 gennaio 2022 della CEF, inc.
14.2021.89/90, con cui è stato tra l’altro respinto il reclamo 28 giugno 2021
con cui RE 1 contestava la reiezione parziale da parte del Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5, della sua opposizione al sequestro eseguito
dall’UE di Lugano il 7 e 21 giugno 2019 (verbale n. __________), in quanto
riferito alle spese legali penali di fr. 51'057.20 oltre interessi. In data 14
marzo 2022 la ricusante ha presentato un’istanza di ricusazione del giudice
della ricusazione “(pretora avvocato __________)” con domanda di assistenza
giudiziaria per quanto attiene alla richiesta di anticipo di fr. 500.- riferita
a quella procedura. Con decisione 18 marzo 2022 il Pretore aggiunto della
sezione 3 ha considerato priva d’oggetto la predetta istanza nella misura in
cui chiedeva la ricusa del Pretore della medesima sezione, siccome questi non
si occupava del caso, mentre ha rinviato a decisione separata la domanda di
assistenza giudiziaria. In data 8 aprile 2022 il medesimo giudice ha deciso di
non entrare nel merito dell’istanza di sospensione 4 aprile 2022 della ricusante
(v. sopra consid. 2 i.f.).
4.
Contro il Decreto di stralcio
17 marzo 2022, notificato a RE 1 unitamente all’ordinanza il 15 aprile successivo,
quest’ultima ha presentato reclamo in data 6 maggio 2022 dichiarando di
impugnare tutti e tre i punti del dispositivo. Il rimedio esperito risulta
tempestivo in base alla documentazione allegata al medesimo, come da quella contenuta
nell’incarto OR.2021.203 richiamato dalla Pretura. Degli argomenti sollevati
con il reclamo si dirà nei considerandi che seguono.
5.
Il versamento dell’anticipo
costituisce un presupposto processuale (art.
59 cpv. 2 lett. f CPC), il cui mancato ossequio comporta un giudizio di non
entrata nel merito da parte del giudice (art. 101 cpv. 3 CPC); ciò di principio
non comporta l’effetto di regiudicata o la perdita della pretesa materiale
azionata (DTF 140 III 159, consid. 4.1 e 4.2.2; Trezzini in:
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed.,
Vol. 1, n. 27 ad art. 101; Rüegg/Rüegg in: Basler
Kommentar ZPO, 3a ed., n. 3 ad art. 101; Sterchi in: Berner Kommentar ZPO 2012, Band I, n. 9 e 11 ad
art. 101 e n. 1 ad art. 103; Tappy
in: Commentaire romand CPC, 2a ed., n. 35 ad art. 101; Suter/von Holzen in: Sutter-Somm/Hasenböhler/
Leuenberger, ZPO Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª ed., n. 14-15 ad art.
101).
La dottrina è pressoché concorde nel ritenere che una
decisione pronunciata sulla base dell’art. 101 cpv. 3 CPC è una decisione finale
ai sensi dell’art. 236 CPC, impugnabile tramite appello o reclamo in funzione
del valore litigioso (Trezzini,
op. cit., n. 2 ad art. 103; Rüegg/Rüegg,
op. cit., n. 3a ad art. 101; Tappy,
op. cit., n. 37 ad art. 101 e n. 14 ad art. 103; Suter/von Holzen, op. cit., n. 5 ad art. 103; Sterchi, op. cit., n. 10 ad art. 101 e
n. 1 ad art. 103, quest’ultimo, con una posizione più sfumata, non esclude la
via del reclamo a dipendenza dei motivi invocati).
La richiesta di anticipo è invece chiaramente una disposizione ordinatoria
soggetta a reclamo (v. ad es. Trezzini,
op. cit., n. 20 ad art. 98, n. 1 ad art. 103).
6.
Da quanto esposto al
considerando che precede risulta che il Pretore non avrebbe dovuto decretare lo
stralcio dal ruolo del procedimento di merito (inc. OR.2021.203) e della
relativa cautelare (inc. CA.2021.402), bensì emanare una decisione di inammissibilità
dei medesimi per mancato versamento dell’anticipo e indicare in calce alla
stessa la via dell’appello, in considerazione del valore litigioso della
domanda di accertamento dell’inesistenza del debito per un valore ampiamente
superiore a fr. 10'000.-. Ciò non conduce tuttavia all’annullamento della
decisione impugnata siccome anche il decreto di stralcio ai sensi dell’art. 242
CPC (norma espressamente indicata dal Pretore) non ha effetti di regiudicata
(v. Trezzini, op. cit., n. 10 ad
art. 242); inoltre entrambe le decisioni sono soggette a spese: la decisione di
inammissibilità sulla base dell’art. 106 cpv. 1 CPC (v. Trezzini, op. cit., n. 29 ad art. 101; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 3a ad art.
101; Suter/von Holzen, op. cit.,
n. 15 ad art. 101), il decreto di stralcio sulla base dell’art. 107 cpv. 1 let.
e CPC (v. Trezzini, op. cit., n.
10 ad art. 242).
Ci si potrebbe a questo punto chiedere se l’errato rimedio inoltrato, ossia un
reclamo invece di un appello, non debba essere dichiarato irricevibile, malgrado
l’errata indicazione fornita dal Pretore. La reclamante, anche se comparsa in
causa quale persona privata (come evidenzia al punto 2 del gravame), di
professione è avvocato e quindi avrebbe potuto accorgersi dell’errore e inoltrare
il rimedio giuridico corretto (sul tema v. STF 4D_23/2021 del 27 ottobre 2021).
In concreto si può prescindere da una conclusione in tal senso, gli argomenti
sollevati nell’atto ricorsuale essendo infondati, come si vedrà nei
considerandi che seguono.
7. La reclamante richiama la sua domanda di ricusa con
istanza di modifica delle richieste di anticipo spese lamentando che il Pretore
non avrebbe dato seguito a quest’ultima commettendo così un diniego di
giustizia. A torto. Ella omette infatti di considerare il contenuto
dell’ordinanza 24 gennaio 2022 del primo giudice con la quale, oltre a decidere
la trasmissione della domanda di ricusa al giudice viciniore, contestandola
integralmente, egli ha precisato che lo “strumento della ricusa non sostituisce
Fatti
i normali mezzi di impugnazione”. In altri termini, qualora RE 1 avesse voluto
contestare le richieste di anticipo, a suo avviso “stratosferiche”, avrebbe
dovuto impugnare mediante reclamo ai sensi dell’art. 103 CPC le disposizioni
ordinatorie che le avevano stabilite. Ne segue che in realtà la sua istanza di
modifica, inserita in una domanda di ricusa, era in realtà irricevibile e in
ogni modo inatta a fondare una sospensione dei termini per il versamento degli
anticipi. Si può aggiungere che né nel suo scritto del 19 gennaio 2022 né in
questa sede RE 1 spiega, sulla base dei disposti del CPC e della LTG, per quale
ragione quanto richiesto sarebbe “abnorme e inaccettabile”. Nel predetto
scritto ella si è infatti limitata a fare riferimento dapprima a un’asserita
prassi della sezione 5 della Pretura di Lugano in materia di tasse, in seguito
a una richiesta di anticipo, a suo dire manifestamente inferiore ai limiti
tariffari, indirizzata a CO 1 dal Pretore della sezione 2 in una causa che la
vede in veste di convenuta. Ora, entrambi gli esempi erano inidonei a
dimostrare che gli anticipi richiesti per gli inc. CA.2021.402 e OR.2021.203
non erano rispettosi dei parametri di legge.
8. L’insorgente evidenzia di aver depositato in data 14
marzo 2022 un’istanza di ricusazione del giudice della ricusazione con
un’istanza di gratuito patrocinio e che il Pretore aggiunto incaricato di trattare
la domanda di ricusa, nella sua decisione del 18 marzo seguente, aveva precisato
che su questa seconda domanda avrebbe deciso con atto separato. Secondo la
reclamante “lo stato relativo alla domanda di AG non poteva essere ignorata dal
Pretore Avv. __________”, che avrebbe così commesso un arbitrio. Anche volendo
prescindere dal fatto che la decisione del Pretore aggiunto è posteriore al
decreto di stralcio, non è dato comprendere, e d’altronde la reclamante non lo
spiega, quale conseguenza avrebbe dovuto trarre il Pretore della sezione 2
dalla notifica dell’informazione circa la domanda di gratuito patrocinio
concernente la procedura di ricusa. Anche su questo punto il reclamo è privo di
fondamento.
9. La reclamante ritiene che il decreto di stralcio sia
Considerandi
nullo, rispettivamente debba essere annullato, poiché in data 17 marzo 2022 l’istanza
di ricusa era ancora sub iudice. Non è così. Una domanda di ricusa non
impedisce di principio il prosieguo dell’attività del giudice nei confronti del
quale è rivolta (v. Trezzini, op.
cit., n. 14 ad art 49, n. 1 ad art. 51), in particolare allorquando egli, come
nel caso concreto (v. ordinanza 24 gennaio 2022), ritiene manifestamente
infondati i rimproveri mossigli. I diritti di RE 1 sono comunque salvaguardati poiché
se la sua domanda si rivelasse fondata gli atti del Pretore potrebbero essere annullati
alle condizioni previste dall’art. 51 CPC.
10.
La reclamante non illustra quali danni le avrebbe
provocato il decreto impugnato mentre il riferimento a un sequestro per ripetibili
pari a fr. 2'000.- non risulta comprensibile. Su questo punto il reclamo è
irricevibile.
11.
Nell’ultimo punto del suo reclamo RE 1 considera
abnorme l’importo di fr. 2'000.- fissato dal primo giudice a titolo di
ripetibili per la controparte, ciò che dovrebbe condurre all’accertamento della
nullità dell’atto impugnato, subordinatamente al suo annullamento. La censura è
irricevibile per difetto di motivazione, la reclamante non sostenendo la sua
affermazione con riferimenti al Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (RTar). In ogni modo, considerato il valore litigioso e visto lo
stadio in cui era giunta la causa, che aveva visto la controparte presentare
osservazioni, l’importo di complessivi fr. 2'000.- (fr. 1'500.- per il merito e
fr. 500.- per l’incidente cautelare) non può dirsi eccessivo, ossia lesivo di
quanto prescrivono gli art. 11 cpv. 1 e 5 nonché 13 cpv. 2 RTar. Va inoltre
ricordato che nella fissazione sia delle spese che delle ripetibili il giudice
gode di un ampio margine di apprezzamento, censurabile da parte dell’autorità
di ricorso solo in caso di abuso o di arbitrio, che per i motivi qui sopra
esposti sono ben lungi dal realizzarsi.
12.
In conclusione il reclamo 6 maggio 2022 di RE 1 dev’essere
respinto nei limiti della sua ricevibilità. Le spese processuali seguono la
soccombenza e sono fissate sulla base dell’art. 14 LTG, di modo che sotto
questo aspetto l’errata indicazione dei rimedi di diritto è in definitiva
favorevole all’insorgente. Non si assegnano ripetibili al convenuto siccome non
è stato chiamato a presentare osservazioni al gravame.
La decisione viene presa dalla Camera nella composizione di un giudice unico in
applicazione dell’art. 48b cpv. 1 let. b cfr. 3 LOG.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
1. Il reclamo 6 maggio 2022 di RE 1 è respinto, nella misura in cui
ricevibile.
2. Le
spese processuali della procedura di secondo grado, pari a
fr. 500.-, sono a carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2 e alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).