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Decisione

12.2022.60

Stralcio per mancato pagamento dell'anticipo - appello e istanza di gratuito patrocinio

31 maggio 2022Italiano7 min

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Source ti.ch

Incarti n.

12.2022.60

12.2022.61

Lugano

31 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Bozzini,

vicepresidente

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2020.10 della

Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 9 aprile 2020 da

AP

1

contro

AO

1

rappr. da RA 1

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della CO 1 al

pagamento di fr. 300'000.-;

domanda avversata dalla

convenuta e che il Pretore aggiunto ha stralciato dai ruoli con decisione del

18 marzo 2022 per mancato versamento dell’anticipo;

appellante l’attrice

con atto d’appello 2 maggio 2022 (inc. n. 12.2022.60), con cui chiede di

annullare la decisione di stralcio e di concedere “la gratuità della

procedura e il diritto ad un giudizio e per l’effetto disporre il rinvio della

causa alla giurisdizione inferiore per la prosecuzione della procedura in sede

giudiziale affinché la Pretura di Bellinzona esamini la causa senza l’anticipo

spese richiesto”; contestualmente all’appello l’insorgente ha formulato

istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria (inc. n. 12.2022.61);

tenuto conto che l’appello e

l’istanza non sono stati notificati alla convenuta per una risposta;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con petizione 9

aprile 2020 AP 1 ha convenuto in giudizio la Repubblica e Stato del Cantone

Ticino chiedendone la condanna al pagamento di fr. 300'000.- a titolo di “risarcimento

di tutti i danni morali, esistenziali, patrimoniali e non patrimoniali patiti e

patiendi” o “per la somma maggiore o minore che verrà riconosciuta”,

oltre “ad una rivalutazione di interessi maturati e maturandi pari al 10%

dal saldo dovuto e rivalutazione monetaria dal giorno in cui si è verificato

l’evento dannoso (mese di agosto 2014) sino all’effettivo soddisfo”; in via

subordinata ha postulato l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio con

designazione di un patrocinatore d’ufficio;

che con decisione 30 settembre 2020 il Pretore aggiunto ha respinto la domanda

di ammissione al gratuito patrocinio con designazione di un patrocinatore

d’ufficio, giudizio che è stato confermato con sentenza 11 gennaio 2021 della terza

Camera civile del Tribunale d’appello (inc. n. 13.2020.108/109) passata in

giudicato (STF 2C_172/2021);

che pure

l’istanza 3 agosto 2021 chiedente l’esonero dell’anticipo delle spese

giudiziarie è stata respinta dal Pretore aggiunto con decisione 16 agosto 2021,

la richiesta risultando inammissibile siccome i motivi invocati già erano stati

oggetto di esame nella decisione di diniego del gratuito patrocinio; pure tale

giudizio è stato confermato con sentenza 18 gennaio 2022 della terza Camera

civile del Tribunale d’appello (inc. n. 13.2021.103/104) passata in giudicato;

che preso atto che il

termine di 30 giorni fissato all’attrice il 26 luglio 2021 per procedere al

versamento dell’anticipo delle presumibili spese processuali (art. 98 CPC) pari

a fr. 10’000.- era decorso infruttuoso, con diffida 24 gennaio 2022 il Pretore aggiunto

le ha impartito un termine suppletorio di 10 giorni, con la comminatoria che,

in caso di mancato pagamento, non sarebbe entrato nel merito della procedura;

che essendo scaduto

infruttuosamente anche il suddetto secondo termine, con decisione 18 marzo 2022

il Pretore aggiunto ha stralciato la procedura dai ruoli, ponendo le spese

processuali di fr. 200.- a carico dell’attrice;

che con appello 2 maggio

2022 l’attrice si è aggravata contro tale giudizio, postulandone l’annullamento

e chiedendo di concedere “la gratuità della procedura e il diritto ad un

giudizio e per l’effetto disporre il rinvio della causa alla giurisdizione

inferiore per la prosecuzione della procedura in sede giudiziale affinché la

Pretura di Bellinzona esamini la causa senza l’anticipo spese richiesto”;

contestualmente all’appello l’insorgente ha formulato istanza di ammissione

all’assistenza giudiziaria;

che il gravame e

l’istanza non sono stati notificati alla controparte per una risposta (art. 312

cpv. 1 CPC);

che il versamento

dell’anticipo costituisce un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. f

CPC), il cui mancato ossequio comporta un giudizio di irricevibilità da parte

del Pretore (art. 101 cpv. 3 CPC); ciò di principio non comporta l’effetto di

regiudicata o la perdita della pretesa materiale azionata (DTF 140 III 159,

consid. 4.1 e 4.2.2; Rüegg/Rüegg

in: Basler Kommentar ZPO, 3a ed., n. 3 ad art. 101; Sterchi in: Berner Kommentar ZPO 2012,

Band I, n. 9 ad art. 101 e n. 1 ad art. 103; Tappy

in: Commentaire romand CPC, 2a ed., n. 35 ad art. 101; Suter/von Holzen in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,

ZPO Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª ed., n. 14-15 ad art. 101);

che la dottrina è concorde nel ritenere che una

decisione pronunciata sulla base dell’art. 101 cpv. 3 CPC non rientra nella

fattispecie prevista dall’art. 103 CPC, ma è piuttosto una decisione finale ai

sensi dell’art. 236 CPC, impugnabile tramite appello o reclamo in funzione del

valore litigioso (Tappy, op. cit.,

n. 37 ad art. 101 e n. 14 ad art. 103; Trezzini

in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa

ed., Vol. 1, n. 2 ad art. 103; Rüegg/Rüegg,

op. cit., n. 3a ad art. 101; Suter/von

Holzen, op. cit., n. 5 ad art. 103; Sterchi,

op. cit., n. 10 ad art. 101 e n. 1 ad art. 103);

che l’appello dev’essere disatteso in quanto

l’appellante si limita a lamentare un diniego di giustizia conseguente la

mancata assunzione delle prove richieste nella causa di merito, invocando un pregiudizio

irreparabile causatole dalla decisione di stralcio a fronte della sua

situazione di indigenza;

che tale impostazione delle censure, supportate da

prolisse disquisizioni e citazioni di norme e principi di diritto

internazionale, da invocazione di norme costituzionali e procedurali e da

considerazioni sulla bontà della pretesa creditoria azionata, non è atta a scalfire

la decisione pretorile impugnata;

che non può infatti trovare spazio in questa sede il tentativo di rimettere in

discussione la decisione di diniego dell’istanza di gratuito patrocinio, passata

in giudicato, che l’appellante chiede in modo irrito di censurare o di ignorare;

che la procedura seguita dal primo giudice risulta ossequiosa degli art. 101 e

147 cpv. 3 CPC, circostanza che la ricorrente non contesta;

che in conclusione l’appello, per quanto ricevibile, dev’essere

respinto;

che conseguentemente, anche la domanda dell’appellante di ammissione

all’assistenza giudiziaria per la procedura di seconda sede viene respinta, le

possibilità di un esito positivo del gravame risultando già di primo acchito

decisamente inferiori a quelle di una sua reiezione (art. 117 lett. b CPC); non

vi è pertanto la necessità di esaminare l’ulteriore requisito dell’indigenza

(art. 117 lett. a CPC);

che le spese processuali di seconda sede, calcolate

sulla base di un valore litigioso di fr. 300’000.- (determinante anche ai

fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale) e tenuto conto del tema

limitato della presente decisione, sono quantificate in fr. 500.- (art. 2 e 14

LTG) e seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si assegnano ripetibili alla controparte, la

quale non ha dovuto presentare osservazioni;

che non

ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente

giudizio viene emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico

(art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

1. L’appello

2 maggio 2022 di AP 1 (inc. n. 12.20222.60) è respinto nella misura in cui è

ricevibile.

§ Di conseguenza, la decisione 18

marzo 2022 del Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona è confermata.

2. L’istanza di

ammissione all’assistenza giudiziaria 2 maggio 2022 di AP 1 (inc. n.

12.2022.61) è respinta.

3. Le spese processuali

della procedura di secondo grado, pari a

fr. 500.-, sono a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili né

indennità.

4. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

vicepresidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

Fatti

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Considerandi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).