12.2022.62
Notifica di atti giudiziari all'estero; trasmissione per raccomandata o per via elettronica; appello intempestivo, inammissibilità di una restituzione del termine
9 agosto 2022Italiano15 min
la disdetta avrebbe esplicato i suoi effetti solo per la prima scadenza contrattuale
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.62
Lugano
9 agosto 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dal giudice:
Stefani,
vicepresidente
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2020.27 della Pretura della giurisdizione
di Mendrisio-Sud - promossa con petizione 22 giugno 2020 da
AO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
AP
1
patrocinato dall’ PA 1
chiedente in via principale di accertare che la disdetta del
rapporto di locazione
trasmessale dal convenuto per la fine del mese di febbraio 2020 avrebbe
esplicato i
suoi effetti solo per il 30 aprile 2021 e che non erano adempiuti i
presupposti per una
disdetta per gravi motivi, nonché di condannare il convenuto al
pagamento di fr.
26'950.- oltre interessi (importo poi
ridotto in sede di prime arringhe a fr. 19'600.-) e di
fr. 3'177.60, e in via subordinata di accertare che la disdetta straordinaria ha esplicato
i suoi effetti solo per il 26 maggio
2020 come pure di condannare la controparte al
pagamento di fr. 25'300.-, fr. 24'500.-
oltre interessi (importo poi ridotto in sede di
prime arringhe a fr. 17'150.-) e fr. 3'177.60;
domande sulle quali il convenuto non ha preso posizione e che il
Pretore ha accolto
con decisione 12 novembre 2020;
appellante il convenuto con appello 17 maggio 2022, con cui
chiede l’annullamento
della sentenza impugnata e il rinvio dell’incarto al Pretore allo
scopo di fissare una
nuova udienza di discussione, con protesta di spese e ripetibili;
mentre con risposta 28
giugno 2022 l’attrice chiede di dichiarare il gravame irricevibile o
subordinatamente di respingerlo nel merito, pure con protesta di spese e
ripetibili;
vista altresì la replica
spontanea 15 luglio 2022 dell’appellante;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Fra AO 1 (locatrice) e AP 1 (conduttore) vigeva un rapporto di
locazione relativo a un’abitazione sita in via __________, __________, disdetto
da quest’ultimo con effetto al 29 febbraio 2020, con contestuale riconsegna
delle chiavi. AP 1 ha abbandonato definitivamente la Svizzera e si è trasferito
a __________ (IT).
B.
La locatrice si è opposta a tale disdetta ritenendola prematura e
irrispettosa dei termini e delle scadenze contrattuali. Previo esperimento
infruttuoso del tentativo di conciliazione, con petizione 22 giugno 2020 la
medesima ha dunque convenuto la sua controparte innanzi alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio-Sud, chiedendo: in via principale, di accertare che
la disdetta avrebbe esplicato i suoi effetti solo per la prima scadenza contrattuale
del 30 aprile 2021 e che non erano dati i presupposti per una disdetta per
gravi motivi ex art. 266g CO, come pure di condannare la controparte al
versamento di fr. 26'950.- oltre interessi a titolo di pigioni e spese maturate
sino al mese di giugno 2020 e di fr. 3'177.60 a titolo di risarcimento delle
spese preprocessuali; in via subordinata, di accertare che la disdetta straordinaria
aveva esplicato i suoi effetti solo per il 26 maggio 2020 e di condannare la
controparte al pagamento di fr. 25'300.- (risarcimento per anticipata
rescissione contrattuale), fr. 24'500.- oltre interessi (pigioni e spese
maturate sino al 26 maggio 2020) e fr. 3'177.60 (spese preprocessuali).
C.
Il termine di 20 giorni assegnato al convenuto con ordinanza 23
giugno 2020 per presentare delle osservazioni è decorso infruttuosamente. Anche
all’udienza dibattimentale del 12 novembre 2020, il medesimo non è comparso,
mentre l’attrice ha ridotto la sua pretesa per pigioni e spese di fr. 26'950.- (subordinatamente
di fr. 24'500.-) a fr. 19'600.- (subordinatamente a fr. 17'150.-).
D.
Al termine dell’udienza il Pretore, a fronte delle assenti
contestazioni del convenuto e non giudicando necessaria una procedura
istruttoria, ha emanato senza indugio la sua decisione accogliendo la petizione
(per quanto non divenuta priva d’oggetto), e meglio accertando che la disdetta
significata da AP 1 in data 25 febbraio 2020 produceva effetto per il 30 aprile
2021 e condannando quest’ultimo a versare all’attrice fr. 19'600.- oltre
interessi del 5% dal 1° gennaio 2020 e ulteriori fr. 3'177.60, a sopportare le
spese processuali di fr. 200.- e a rifondere alla controparte fr. 2'000.- per
ripetibili.
E.
Oltre 18 mesi più tardi, e meglio con appello 17 maggio 2022, AP 1 si
è aggravato contro questa decisione (a suo dire ricevuta solo in data 6 aprile
2022), chiedendone l’annullamento e il rinvio dell’incarto al Pretore affinché
proceda a convocare una nuova udienza di discussione, con protesta di spese e
ripetibili. In sintesi, l’appellante ha invocato la tempestività del suo
gravame e l’inammissibilità della decisione contumaciale pretorile, non essendo
egli stato debitamente convocato all’udienza dibattimentale.
F.
Con risposta 28 giugno 2022 AO 1 si è opposta al gravame chiedendo
di dichiararlo irricevibile o subordinatamente di respingerlo, pure con
protesta di spese e ripetibili.
G. Con
replica spontanea 15 luglio 2022 l’appellante ha ulteriormente approfondito le
proprie tesi.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie il valore litigioso supera la soglia testé
menzionata.
2.
I termini di impugnazione e
risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appellante,
a sostegno della tempestività del gravame 17 maggio 2022, rimprovera al Pretore
di non avergli notificato la decisione 12 novembre 2020 per il tramite del suo noto
indirizzo di posta elettronica (in precedenza utilizzato dalla Pretura per
l’inoltro di comunicazioni) e di avere invece inaspettatamente optato per la
via postale tradizionale; adduce inoltre di averne preso conoscenza solo il 6
aprile 2022, a seguito dell’atto di precetto 14 febbraio 2022 (annesso al
gravame) con cui AO 1 gli ha notificato la decisione munita di formula
esecutiva, intimandogli di pagare entro 10 giorni i relativi importi oltre
accessori. I problemi di notifica della suddetta decisione sarebbero stati peraltro
imputabili anche al gravissimo incidente stradale occorsogli in quel periodo, al
derivante lungo ricovero e ai relativi molteplici interventi, che gli hanno
permesso di recuperare l’abilità lavorativa solo nel mese di gennaio 2022
(ritenuto che le ultime operazioni sono avvenute nel febbraio 2022). Con la
replica spontanea, l’appellante precisa di non aver mai ricevuto la decisione
per via raccomandata, sostenendo che egli aveva nel frattempo mutato indirizzo
spostandosi __________ a __________ e che tale circostanza era nota alla
Pretura.
Quanto alla sua richiesta di annullamento della
decisione di prima sede, egli lamenta la violazione del suo diritto di essere
sentito, avendo la Pretura omesso di informarlo in merito all’udienza prevista
per il 12 novembre 2020, ignorato gli impedimenti notificati e il rinvio da lui
richiesto (a seguito di infortunio, cfr. doc. D ed E annessi all’appello) come
pure ingiustificatamente interrotto la trasmissione di comunicazioni tramite
posta elettronica. Con la replica spontanea, l’appellante aggiunge che
nell’autunno 2020, essendo ricoverato in clinica e non potendo ricevere visite
a causa della pandemia da Covid-19, sarebbe stato impossibilitato a conferire
procura a un avvocato.
3.
Ora, relativamente alla forma
della trasmissione di atti e notifiche giudiziarie, l’appellante non contesta
l’ammissibilità di invii postali da parte dell’autorità svizzera al suo
domicilio italiano. Aggiungasi che detto procedere è conforme alla Convenzione
dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione
all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o
commerciale (CLA65; RS 0.274.131; v. anche IICCA del 4 marzo 2021, inc.
12.2020.99, consid. 5, IICCA del 21 marzo 2016, inc. 12.2014.169, consid. 7 e i
riferimenti ivi citati). Con il consenso della parte interessata il giudice può
altresì (ma non deve) effettuare notificazioni di atti in via elettronica ai
sensi dell’art. 139 CPC. A loro volta, le parti possono trasmettere atti in
forma elettronica (art. 130 CPC). Ciò presuppone tuttavia il rispetto delle
relative esigenze tecniche e formali e segnatamente
l’invio mediante una piattaforma
riconosciuta per la trasmissione sicura e la presenza di una firma elettronica
qualificata (cfr. art. 130 e 139 CPC e l’Ordinanza del Consiglio federale sulla
comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali
nonché di procedure d’esecuzione e fallimento o “OCE-PCPE”). In particolare,
l’autorità giudiziaria può (e deve) rifiutare la ricezione di comunicazioni, atti
e richieste trasmesse mediante semplice e-mail, in quanto non debitamente
certificate.
4.
Dato che l’appellante riassume
in maniera parziale e lacunosa le numerose interazioni intercorse fra lui e la
Pretura, lamentando carenze informative nonché un mancato riscontro alle sue
comunicazioni, è bene ricordarle qui di seguito.
Dopo la ricezione della petizione 22 giugno 2020, con
ordinanza 23 giugno 2020, inviata all’indirizzo italiano del convenuto (via __________,
IT- __________) tramite invio raccomandato con avviso di ricevimento, la
Pretura gli ha assegnato un termine di 20 giorni per produrre delle
osservazioni. L’invio risulta essere stato notificato in data 29 giugno 2020.
Con una nuova ordinanza 24 agosto 2020 (sempre trasmessa
al convenuto per via raccomandata con avviso di ricevimento, contenente
l’avvertenza sulle conseguenze di una mancata comparsa e notificata il 1°
settembre 2020) la Pretura ha costatato il decorso infruttuoso di tale termine
e ha fissato l’udienza dibattimentale per il 10 settembre 2020.
Con e-mail 9 settembre 2020 il convenuto ha comunicato
alla Pretura di essere appena rientrato in Italia dalla Spagna e di avere solo
in quel momento preso visione delle raccomandate trasmessegli, postulando un rinvio
dell’udienza.
Con ordinanza 9 settembre 2020 (anticipata al
convenuto tramite e-mail lo stesso giorno e altresì trasmessa in via
raccomandata), la Pretura ha conseguentemente rinviato l’udienza al 28
settembre 2020.
Con e-mail 24 settembre 2020 il convenuto, pretendendo
di avere appena preso conoscenza della nuova data, ha chiesto un nuovo rinvio
dell’udienza a fronte del poco preavviso.
Con ordinanza 24 settembre 2020, anticipata al
convenuto il medesimo giorno tramite e-mail e poi trasmessa in via
raccomandata, la Pretura ha respinto la sua richiesta di rinvio e confermato la
data dell’udienza, dal momento che la convocazione gli era stata anticipata
tramite posta elettronica e che comunque la relativa raccomandata gli era stata
recapitata già il 15 settembre 2020.
Con nuova e-mail 27 settembre 2020 AP 1 ha informato
la Pretura di essere incorso in un infortunio (frattura al femore) che gli
impediva di presenziare all’udienza del giorno successivo (v. anche doc. D
annesso all’appello). Su sollecito della Pretura, con successiva e-mail 28
settembre 2020 egli ha prodotto un certificato medico attestante il suo
ricovero, rilevando peraltro che l’indirizzo ivi riportato (__________) non era
più attuale e che il suo recapito corretto era quello già utilizzato dalla
Pretura (__________).
Con ordinanza 28 settembre 2020, ancora una volta
trasmessagli per raccomandata, la Pretura ha accolto la sua richiesta di
rinvio, fissando una nuova udienza per il 12 novembre 2020.
Con e-mail 11 ottobre 2020 il convenuto ha comunicato
alla Pretura di non poter visionare eventuali raccomandate speditegli a fronte
del suo perdurante ricovero.
Con e-mail 12 ottobre 2020 la Pretura gli ha allora
ribadito che l’udienza si sarebbe tenuta il 12 novembre 2020, avvertendolo nel
contempo che non avrebbe più accettato lo scambio di comunicazioni in via
elettronica e in particolare richieste di rinvio se non trasmesse
tempestivamente per lettera scritta, motivata e corredata da certificato
medico, invitandolo a organizzarsi per il ritiro delle raccomandate e
ricordandogli la facoltà di conferire procura a un legale onde essere
rappresentato in giudizio. Malgrado ciò, il convenuto ha trasmesso un’ulteriore
e-mail 12 ottobre 2020 ove segnalava una temporanea difficoltà nell’invio di
lettere scritte e nel conferimento di una procura a un legale a fronte della
sua degenza, sicché la Pretura gli ha ribadito ancora una volta, con e-mail di
pari data, che non avrebbe più accettato comunicazioni tramite posta
elettronica.
Non risulta che nel periodo successivo AP 1 abbia
ossequiato a tali indicazioni o inviato richieste nelle debite forme. Con l’impugnativa,
egli non lo pretende né tantomeno lo dimostra, ritenuto che la semplice
produzione in questa sede del doc. E (ovvero della semplice fotocopia di un
certificato di malattia telematico) non è evidentemente sufficiente. Anche per
quanto riguarda la questione del cambio d’indirizzo da __________ a __________
(peraltro addotta tardivamente solo con la replica spontanea, che non può
tuttavia servire a colmare lacune del gravame), la censura è in palese
contraddizione con gli atti (v. la summenzionata e-mail 28 settembre 2020), né l’appellante
spiega o dimostra se/quando si sarebbe ritrasferito in Provincia di __________,
e se/quando avrebbe informato di ciò l’autorità giudiziaria.
Non avendo la Pretura più disposto ulteriori rinvii, l’udienza
si è pertanto tenuta, come stabilito, il 12 novembre 2020 (in assenza del
convenuto). La contestuale decisione di pari data gli è stata trasmessa in via
raccomandata al suo usuale indirizzo milanese. Il relativo avviso di
ricevimento attesta che la notifica è avvenuta in data 19 novembre 2020.
5.
Da tutto ciò consegue
innanzitutto che la decisione qui impugnata è stata validamente notificata alla
data summenzionata, che il termine di impugnazione di 30 giorni ha iniziato il
suo decorso il giorno successivo e che esso è pertanto scaduto infruttuosamente
il 4 gennaio 2021 (art. 142 e 145 CPC), con conseguente passaggio in giudicato
della sentenza. L’incidente stradale occorso all’appellante qualche giorno dopo
la notifica della decisione (ovvero, secondo quanto emerge dal doc. F annesso
all’appello, in data 24 novembre 2020), nonché le indubitabili gravose
conseguenze e sofferenze che ne sono derivate, potrebbero tuttalpiù essere
considerate quale motivo di restituzione del termine di appello ex art. 148 CPC
(strumento non esplicitamente invocato nel gravame); sennonché l’art. 148 cpv.
3.
CPC stabilisce che se vi è già stata pronuncia del giudice, la restituzione
del termine non può più essere domandata trascorsi sei mesi dal passaggio in
giudicato (termine che nel frattempo è già abbondantemente trascorso). Del
resto, neppure è dimostrato che dopo la fine del suo ricovero in ospedale (che,
secondo la documentazione trasmessa, è perdurato sino al 21 gennaio 2021),
l’appellante fosse impossibilitato a inoltrare con sollecitudine una relativa
istanza. Anche volendo presumerlo, e ipotizzare che l’impossibilità sia cessata
solo con il recupero della sua abilità lavorativa (asseritamente avvenuto nel
gennaio 2022), l’appellante ha comunque sia ancora atteso sino al maggio 2022
prima di avanzare le sue contestazioni. Ne consegue che un’eventuale istanza di
restituzione nemmeno sarebbe rispettosa delle tempistiche imposte dall’art. 148
cpv. 2 CPC (secondo cui la domanda deve essere presentata entro dieci giorni
dalla cessazione del motivo dell’inosservanza). L’impugnativa in esame è pertanto
pacificamente e irreversibilmente intempestiva. Di qui la sua irricevibilità.
6.
In ogni caso, quanto sopra
riassunto al considerando 4 permette di confermare che AP 1 era informato della
procedura di prima sede, che egli doveva attendersi comunicazioni dalla Pretura
in via postale e organizzarsi al fine di poterne prendere conoscenza, che tali
comunicazioni sono avvenute nella debita forma e al suo corretto recapito, che
la convocazione all’udienza del 12 novembre 2020 (a lui ben nota), era
perfettamente valida e che egli è responsabile per la sua inosservanza. Ne
deriva che l’agire del giudice di prima sede è esente da critica. Infine, il
riferimento dell’appellante alla situazione pandemica (contenuto solo nella
replica spontanea e dunque tardivo) è insufficientemente motivato e dettagliato
e non permette di accertare la sua impossibilità di fare capo a un
Dispositivo
rappresentante o di presenziare all’udienza. Per questi motivi, come pure a
causa del mancato ossequio dei termini di cui all’art. 148 CPC, anche a tal
riguardo una richiesta di restituzione sarebbe stata infondata. In definitiva,
l’appello non avrebbe avuto possibilità di successo neppure nel merito.
7.
Per tutti questi motivi,
l’appello dev’essere dichiarato irricevibile. Le spese giudiziarie di seconda
sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 22'777.60, seguono la
soccombenza (art. 106 CPC). Le spese processuali ammontano a fr. 500.- (art. 2,
8 cpv. 1 e 13 LTG). Le ripetibili, quantificate sulla base dell’art. 11 cpv. 1,
cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA,
ammontano a fr. 1’700.-.
8.
Non ponendo la causa questioni
di principio o di rilevante importanza e terminando con un esito di manifesta
inammissibilità, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella
composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 e lett. b n. 3
LOG).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
1. L’appello
17 maggio 2022 di AP 1 è irricevibile.
2. Le
spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 500.-, sono a carico
dell’appellante, che rifonderà alla controparte
fr. 1’700.- per ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso
superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).