12.2022.63
Società a garanzia limitata - scioglimento per carenze organizzative - appello - ripristino della situazione legale
23 giugno 2022Italiano7 min
1. L’appello 18
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.63
Lugano
23 giugno 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2022.1086 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con notificazione (recte:
istanza) 21 febbraio 2022 da
AO
1
contro
AP
1
chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti
della convenuta, la cui gerenza, attribuita a più persone, era priva del suo
presidente, e che era priva di una valida rappresentanza in Svizzera;
nell’ambito della quale il Pretore, con decisione 11
maggio 2022, ha accolto l'istanza, pronunciando lo scioglimento della convenuta
e ordinandone la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al
fallimento;
appellante la convenuta con appello 18 maggio 2022,
con cui ha chiesto di annullare il querelato giudizio;
viste le osservazioni 1° giugno 2022 dell’istante;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che
con notificazione (recte: istanza) 21 febbraio 2022 AO 1 ha convenuto in
giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, la società AP
1, chiedendo che nei confronti della stessa, la cui gerenza, attribuita a più
persone, era priva del suo presidente (art. 809 cpv. 3 CO, cfr. doc. A), e che
era priva di una valida rappresentanza in Svizzera (art. 814 cpv. 3 CO, cfr.
doc. A), e invano diffidata, con raccomandata del 10 gennaio 2022 (doc. B), a
sanare la lacuna e a notificare la relativa iscrizione nel registro di
commercio entro 30 giorni (art. 939 cpv. 1 CO), fossero adottate le misure
necessarie (art. 939 cpv. 2 CO);
che il 1° marzo 2022 il Pretore ha assegnato alla
convenuta un ultimo termine di 20 giorni per ripristinare la situazione legale
(designare un presidente della gerenza abilitato a rappresentare la società in
Svizzera e richiedere la pertinente iscrizione a registro di commercio, dando
tempestiva comunicazione alla Pretura), pena lo scioglimento della società e la
sua messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
che
con decisione processuale ordinatoria 16 marzo 2022, emanata a seguito della
richiesta 15 marzo 2022 della convenuta, il termine in questione è stato
prorogato di 30 giorni;
che,
preso atto che la convenuta aveva lasciato trascorrere infruttuosamente il
termine, con decisione 11 maggio 2022 il Pretore ha accolto l’istanza, ha
pronunciato lo scioglimento della società e ne ha ordinato la messa in
liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento (dispositivo n.
1), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.- (dispositivo n.
2);
che
con l’appello 18 maggio 2022, che qui ci occupa, la convenuta ha chiesto di
annullare il querelato giudizio, rilevando in particolare di aver ormai
provveduto a ripristinare la situazione legale, mediante l’avvenuta nomina
quale presidente della gerenza di G__________ __________, cittadino svizzero
domiciliato a Lugano, circostanza che nel frattempo aveva già fatto oggetto di
un’istanza di iscrizione all’indirizzo dell’Ufficio del registro di commercio
(cfr. doc. 3 d’appello);
che
con osservazioni 1° giugno 2022 l’istante ha comunicato che a seguito della
nomina del nuovo presidente della gerenza, nella persona di G__________ __________,
iscritta nel registro di commercio il 19 maggio 2022, la situazione legale era
stata ripristinata e che allo stato attuale l’organizzazione della società era
conforme alla legge;
che
nel caso di specie si tratta di esaminare se la convenuta abbia provveduto a
ripristinare la situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella
procedura ricorsuale, ciò che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza,
sarebbe idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune
nell’organizzazione (Lorandi,
Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu
Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi,
Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.
91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.206);
che
questa ipotesi si è effettivamente realizzata, visto e considerato che, come
risulta dalle prove nel frattempo versate agli atti (ricevibili siccome si
tratta di documenti allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con
ciò di “nova autentici” ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC) e come
confermato anche dall’istante, il 18 maggio 2022 la convenuta ha notificato a
quest’ultimo (cfr. doc. 3 d’appello), allegando la relativa delibera
assembleare del giorno precedente, il nominativo del suo nuovo presidente della
gerenza, domiciliato in Svizzera, che frattanto è già stato iscritto nel
registro di commercio;
che,
in tali circostanze, l’istanza chiedente l’adozione delle misure necessarie nei
confronti della convenuta, la cui gerenza, attribuita a più persone, era priva
del suo presidente, e che era priva di una valida rappresentanza in Svizzera,
non più attuale, deve essere stralciata dai ruoli siccome divenuta priva
d’oggetto (cfr. TF 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 3.1);
che
le spese giudiziarie di entrambe le sedi vanno calcolate sulla base di un
valore litigioso di fr. 20'000.-, pari al capitale sociale della convenuta
(doc. A; TF 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010
consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6, SJ 132 I p. 541), e dovrebbero
di principio seguire la soccombenza (art. 106 CPC);
che
nel caso di specie ricorrono tuttavia giusti motivi per derogare a questo
principio;
che
da una parte la presente procedura e quella dinnanzi al Pretore avrebbero in
effetti potuto essere evitate se la convenuta, anziché rimanere inattiva di
fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto, avesse ripristinato tempestivamente la
situazione legale, di modo che, in applicazione degli art. 107 cpv. 1 lett. e e
108 CPC, si giustifica di porre a suo carico le spese processuali da essa
inutilmente causate e di non riconoscerle ripetibili (cfr. per analogia TF 22
novembre 2012 4A_411/2012 consid. 3, 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 3.2 e 4;
II CCA 24 giugno 2013 inc. n. 12.2013.57, 28 giugno 2013 inc. n. 12.2013.62, 27
novembre 2013 inc. n. 12.2013.165, 19 dicembre 2014 inc. n. 12.2014.197, 29
gennaio 2015 inc. n. 12.2014.221, 12 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.189);
che
dall’altra l’appellante nemmeno ha ritenuto di protestare spese e ripetibili di
primo e secondo grado;
che
in definitiva l’appello della convenuta deve essere evaso ai sensi dei
considerandi che precedono;
che
non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il
presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
Per questi motivi
richiamati, per le spese, gli art. 107
cpv. 1 lett. e e 108 CPC nonché la LTG
decide:
Fatti
1. L’appello 18
maggio 2022 di AP 1 è evaso nel
senso
che il dispositivo n. 1
della decisione 11 maggio 2022 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3,
è annullato e la causa di cui all’istanza 21
febbraio 2022 dell’AO 1 è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva
d’oggetto. Gli altri dispositivi della decisione impugnata rimangono invariati.
Considerandi
2.
Le
spese processuali d’appello di fr. 500.- sono poste a carico dell’appellante.
Non si attribuiscono ripetibili.
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).