12.2022.64
Contratto di consluenza. Procedura sommaria nei casi manifesti, premesse non date
9 settembre 2022Italiano13 min
in esame presenta delle manifeste carenze argomentative. Per sua natura, infatti,
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.64
Lugano
9 settembre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2022.1628 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2 - promossa con istanza 30 marzo 2022 da
AP
1
rappr. da: PA 1
contro
AO
1
rappr. da: PA 2
con cui ha chiesto nella
procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) la
condanna della controparte al pagamento di fr. 100'000.- oltre interessi,
domanda a cui si è opposto
il convenuto e che il Pretore ha dichiarato irricevibile con sentenza del 6
maggio 2022, ponendo le spese processuali di fr. 850.- a carico dell'istante,
tenuto a rifondere alla controparte fr. 2'500.- per ripetibili,
appellante l’attrice
con atto di appello del 20 maggio 2022 con cui postula la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere l’istanza, con protesta di tasse, spese e
ripetibili,
mentre il convenuto, con
risposta del 20 giugno 2022 chiede la reiezione dell’appello anch’egli con
protesta di tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
ritenuto,
in fatto e in diritto:
1. AP 1 è presidente con firma individuale di S__________
SA, società che gestisce l’omonima boutique sita in Piazza __________.
Negli ultimi anni il negozio ha subito una
riduzione del proprio giro d’affari ragion per cui AP 1 si è rivolta a G__________
SA - società attiva, tra l’altro, nell’ambito della fornitura di servizi e
consulenze nel campo della comunicazione, delle ricerche di mercato,
dell’organizzazione di eventi e della pubblicità e di cui AO 1 è amministratore
unico - con l’intento di rilanciare la propria impresa commerciale.
2. Il 18 agosto 2021 AP 1 e G__________ SA hanno concluso
un contratto di consulenza avente per fine proprio il rilancio della Boutique __________.
Mediante questo accordo G__________ SA si è impegnata a supportare AP 1 con una
serie di prestazioni e attività contro il pagamento di un corrispettivo di
complessivi fr. 200'000.-, pagabili in quattro rate, e meglio
fr. 100'000.- entro il 1° settembre 2021, fr. 50'000.- entro il 30
gennaio 2022, fr. 25'000.- entro il 30 giugno 2022 e ulteriori
fr. 25'000.- entro il 30 settembre 2021 (trattasi verosimilmente del 30
settembre 2022; doc. B). Il contratto prevedeva che questo importo “dovrà
essere corrisposto a mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a G__________”
(doc. B, art. 4).
3. L’11 ottobre 2021 AO 1 ha fatto pervenire a AP
1 una “NOTA-RICEVUTA” facente riferimento “al PIANO DI RILANCIO S__________
SA” e chiesto il versamento di fr. 100'000.- sul conto a lui intestato presso __________
(doc. D). AP 1 ha effettuato il pagamento con valuta 13 ottobre 2021 (doc. E).
Nel
prosieguo sono sorte delle divergenze tra le parti in relazione all’esecuzione
del contratto e a pretesi inadempimenti di entrambe. AP 1 non ha più proceduto
al pagamento dei successivi acconti, ciò che ha indotto la controparte ad
avviare la procedura esecutiva. Presso la Sezione 5 della Pretura di Lugano è
pendente una procedura di rigetto promossa da G__________ SA per l’incasso
della seconda rata (SO.2022.1156; doc. 5).
4. In data 30 marzo 2022 AP 1 ha inoltrato un’istanza
ai sensi dell’art. 257 CPC alla Pretura di Lugano con cui ha chiesto la
restituzione dell’importo da lei versato di fr. 100'000.-. In breve, essa ha
sostenuto che in base all’accordo doc. B quanto di spettanza di G__________ SA avrebbe
dovuto essere versato sul conto della società medesima sennonché, al momento
della fatturazione AO 1 avrebbe comunicato le coordinate bancarie di un suo
conto personale che lei avrebbe poi utilizzato. Poiché AO 1 si sarebbe trovato arricchito
senza giusta causa, egli sarebbe tenuto alla restituzione di questo importo.
In sede di risposta il convenuto ha contestato
integralmente la pretesa e chiesto che l’istanza fosse dichiarata irricevibile.
In sintesi, AO 1 ha eccepito la carenza dell’interesse degno di protezione e
osservato come tanto la fattura quanto il bonifico facessero esplicito
riferimento al contratto in parola. L’attrice avrebbe volontariamente pagato il
suo debito verso G__________ SA sul conto dell’amministratore unico in base a
un accordo che G__________ SA ha accettato. Egli ha inoltre negato che i
presupposti di un caso manifesto fossero dati, la situazione giuridica non essendo
per nulla chiara. Le parti si sarebbero accordate per modificare il conto
bancario da utilizzare per pagare la prima rata di quanto dovuto come
proverebbero la fattura (doc. D) e il bonifico (doc. E). La controparte avrebbe
effettuato il versamento nella piena consapevolezza di soddisfare il proprio
obbligo contrattuale ed è per questo che fino a marzo 2022 non avrebbe mai eccepito
alcunché; di riflesso, G__________ SA, ritenutasi tacitata, non ha mai inviato
alcun sollecito di pagamento benché la prima rata dovutale fosse scaduta il 1°
settembre 2021.
5. Con
sentenza del 6 maggio 2022 il Pretore ha dichiarato irricevibile l’istanza. In
breve, sulla base degli atti, egli ha giudicato, da un canto, che per entrambe
le parti fosse chiaro che l’importo bonificato era stato versato a saldo della
prima rata, il conto di AO 1 fungendo unicamente da “Zahstelle” e,
dall’altro, che le divergenze tra le parti in merito al contratto fossero tali
da necessitare di essere acclarate nel merito. Ciò rendeva inammissibile la
procedura scelta.
6. Con
l’appello che qui ci occupa, avversato da AO 1 con risposta del 20 giugno 2022,
AP 1 rimprovera al Pretore un errato accertamento dei fatti e un’erronea
applicazione del diritto per aver ritenuto che le parti avessero convenuto una
modifica contrattuale quo alle modalità di pagamento della mercede. Essa
ribadisce la tesi secondo cui, essendo stata indotta con premeditazione a
versare i soldi sul conto del convenuto invece che su quello societario,
quest’importo le andrebbe restituito in quanto AO 1 ne sarebbe risultato arricchito
indebitamente. Essa richiama altresì gli art. 15 e 17 DPA
Fatti
7.
Contro una decisione emanata nella
procedura sommaria a tutela dei casi manifesti e il cui valore è di almeno fr.
10'000.-, è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art.
314 CPC), che per legge ha effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC).
Nella
fattispecie la decisione impugnata è
stata recapitata in data 10 maggio 2022 e l’appello del 20 maggio successivo è
pertanto tempestivo. Parimenti tempestive - in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC -
sono le osservazioni del 20 giugno 2022 del convenuto, a fronte della
comunicazione dell’appello notificata il 7 giugno 2022 e ricevuta l’8 giugno
2022. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
8. Preliminarmente è necessario rilevare che l’appello
in esame presenta delle manifeste carenze argomentative. Per sua natura, infatti,
l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si
fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante
deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando
per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da
riformare. Il gravame qui in esame in vari punti non contiene una critica
puntuale al giudizio di prima istanza ma si limita a riprendere quanto allegato
in prima sede, a fornire una propria tesi e una propria lettura dei fatti,
senza approfondire o debitamente comprovare le tematiche sollevate. Problematica che concerne, tra l’altro, la pretesa illegittimità
del bonifico, l’asserita malafede e spregiudicatezza della controparte nonché l’adempimento
delle premesse dell’art. 257 CPC. Non
può inoltre che essere giudicata tardiva la presa di posizione inerente alle
osservazioni di prima sede di AO 1.
L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura
in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al
giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei
passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.
9.
La procedura sommaria di
tutela giurisdizionale nei casi manifesti dell’art. 257 CPC offre alla parte
istante la possibilità di seguire una via giudiziaria semplice e rapida nei
casi in cui la situazione di fatto e di diritto è chiara, in alternativa alle procedure
ordinarie o semplificate normalmente a disposizione. Affinché si possa agire in
tal senso, è necessario che i fatti siano incontestati o immediatamente
comprovabili (lett. a) e che la situazione giuridica sia chiara (lett. b).
Sono fatti incontestati, quelli che non sono stati
confutati dal convenuto e sono immediatamente comprovabili, se essi possono
essere accertati senza indugio e senza troppe spese. Di regola la prova è
addotta mediante la produzione di documenti conformemente all'art. 254 cpv. 1
CPC. Se il convenuto fa valere delle obiezioni motivate e concludenti, che non
possono essere subito scartate e che sono di natura tale da far vacillare il convincimento del giudice, la
procedura dei casi manifesti è inammissibile
(144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1).
La
situazione giuridica è chiara se l'applicazione della norma al caso concreto si
impone in modo evidente con riguardo al testo legale o in base a una dottrina e
una giurisprudenza affermate. Per contro la situazione giuridica non è di
regola chiara se la parte convenuta oppone delle obiezioni o eccezioni motivate
su cui il giudice non può statuire immediatamente o se l'applicazione di una
norma richiede l'emanazione di una decisione di apprezzamento o in equità con
una valutazione di tutte le circostanze del caso (DTF 144 III 462 consid. 3.1;
Considerandi
141.
III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2; STF 4A_383/2018
del 6 giugno 2019 consid. 3).
Per
impedire l'accoglimento di una domanda fondata sull'art. 257 CPC non basta
tuttavia che la parte convenuta sostenga semplicemente che ci si trova in
presenza di una simile situazione o che la stessa potrebbe remotamente entrare
in linea di conto (STF 4A_383/2018 del 6 giugno 2019
consid. 3; 4A_329/2013 del 10 dicembre 2013 consid. 6.1). Non è nemmeno
possibile vanificare la procedura in discussione invocando degli argomenti
speciosi (STF 4A_415/2013 del 20 gennaio 2014 consid. 7).
La fattispecie non è per contro chiara e non vi è
spazio per una procedura sommaria giusta l’art. 257 CPC quando invece la parte
convenuta oppone all’azione delle obiezioni o delle eccezioni, in fatto o in
diritto, motivate sulle quali in giudice non può immediatamente statuire. Il
fallimento della procedura di tutela nei casi manifesti non presuppone che la
parte convenuta renda verosimile l’inesistenza, l’inesigibilità o l’estinzione
della pretesa fatta valere nei suoi confronti: basta che gli argomenti proposti
siano atti a comportare il rigetto dell’azione, che non appaiano di primo
acchito inconsistenti e che non si prestino a un esame in procedura sommaria
(STF 4A_571/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 6).
10.
Nel
concreto caso la fattispecie si rivela tutt’altro che chiara e liquida. Come
correttamente rilevato dal Pretore il procedimento in esame solleva infatti
problematiche di natura procedurale ma soprattutto di merito che necessitano un
maggiore approfondimento e che risultano inconciliabili con la procedura di cui
all’art. 257 CPC.
In primis andrebbero
meglio acclarate le circostanze che hanno portato AP 1 a versare l’importo oggetto
del contendere sul conto personale di AO 1 in luogo di quello societario
concordato inizialmente ma a far nondimeno ritenere a entrambe le parti che
tale pagamento estinguesse la prima rata del noto contratto di consulenza con G__________
SA. La tesi attorea - ripresa nell'appello - secondo cui tale versamento
sarebbe avvenuto per errore e a seguito di macchinazioni orchestrate dal
convenuto si scontra infatti con le emergenze istruttorie di segno opposto che
inducono a ipotizzare una modifica consensuale degli accordi originari.
A questo vada aggiunto
che l’appellante medesima menziona nei propri allegati l’esistenza di importanti
divergenze tra le parti in relazione al contratto di consulenza, contrasti che
emergono pure dagli atti di causa e che necessitano di essere ulteriormente
vagliati nel merito. Appare evidente l’inconciliabilità di questi approfondimenti
con le esigenze di chiarezza e immediatezza poste dalla procedura in oggetto.
Dal punto di vista
procedurale non può neppure essere giudicata aprioristicamente speciosa
l’obiezione sollevata da AO 1 relativa all’assenza di un interesse degno di protezione
da parte dell’appellante (osservazioni, pag. 3).
11.
Ininfluente
ai fini di causa si rivela di contro l’indicazione - errata - figurante nel
giudizio di prima sede (pag. 3) e riconducibile a un lapsus calami che
attribuisce il “conto __________” a AO 1 quando in realtà trattasi di un
conto di pertinenza dell’attrice. Con ogni evidenza questo refuso non ha
influito sulla valutazione pretorile.
12.
Da
ultimo, non può che essere definito inconferente il richiamo dell’appellante
agli art. 15 e 17 DPA
13.
Alla
luce di tutto quanto precede, ritenuto il non adempimento delle premesse per
far capo alla procedura di tutela dei casi manifesti di cui all’art. 257 CPC, la
decisione pretorile che dichiara irricevibile l’istanza presentata da AP 1 si
rivela corretta. La stessa ha la facoltà di riproporre le proprie pretese nelle
debite forme e seguendo la procedura appropriata (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto
processuale civile svizzero, IIª ed., Vol. 2, n. 44 segg. ad art. 257 CPC).
14.
Ne discende che l’appello deve essere respinto e la sentenza pretorile
confermata. Le spese processuali, calcolate sulle basi di un valore litigioso
di fr. 100'000.- e tenuto conto di quanto prevede l'art. 9 cpv. 2 LTG, seguono
la soccombenza dell’appellante, la quale rifonderà alla controparte un’equa
indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG
e il RTar,
decide:
1. L’appello 20 maggio 2022 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 1’000.-, già anticipate
dall’appellante, restano a suo carico con obbligo di versare alla controparte
fr. 1’500.- a titolo di ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).