12.2022.66
Avvocato - responsabilità ex vLFI - prescrizione
29 agosto 2022Italiano20 min
I. L’appello 21 maggio 2022 di AP 1 è respinto nella
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.66
Lugano
29 agosto 2022/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OA.2009.215
della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 23 ottobre
2009 da
AP 1
rappr. dall’ PA
1
contro
CO
1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna del convenuto al pagamento di EUR 51'129.20 oltre interessi
al 5% dal 5 novembre 1996 e di EUR 6'135.50 oltre interessi al 5% dal 30 aprile
1997 dedotti EUR 5'112.92 oltre interessi al 5% dal 31 luglio 1997, con interessi
al 5% dal 9 agosto 2005, ritenuto che con le conclusioni ha preteso il
pagamento di EUR 57’264.70 oltre interessi al 5% dal 20 gennaio 1997;
domanda avversata dalla
controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore
aggiunto con sentenza 20 aprile 2022 ha respinto;
appellante l'attrice, con
appello 21 maggio 2022, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel
senso di accogliere la petizione per EUR 51'129.20 oltre interessi al 5% dal 5
novembre 1996 e per EUR 6'135.50 oltre interessi al 5% dal 30 aprile 1997
dedotti EUR 5'112.92, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto, con risposta
7 giugno 2022, ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di
spese e ripetibili;
preso atto della replica 24 giugno 2022 dell’attrice e
dello scritto 28 giugno 2022 del convenuto;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nell’ottobre
1996 l’avvocato e notaio svizzero AO 1 ha aiutato la società statunitense S__________
(in seguito: S__________ o anche S__________) ad aprire presso la succursale di
__________ del __________ tre conti (cfr. doc. TA 31:36 p. 2 seg., TA 31:38).
Fino a giugno 1997 i relativi estratti bancari sono stati inviati a lui (cfr.
doc. TA 31:36 p. 3, TA 31:43).
Tra il febbraio e
l’aprile 1997 (cfr. doc. TA 31:36 p. 3) egli ha preso in consegna da un organo
di S__________ e riposto nella cassetta di sicurezza aperta a proprio nome
presso quello stesso istituto bancario quattro buste sigillate, sulle quali
aveva scritto e firmato delle dichiarazioni secondo le quali, in base a quanto
gli era stato detto da quell’organo di S__________, esse contenevano,
nell’ordine, un “certificate of indebtedness of Peru” del valore di
almeno
USD 1'000'000.-, titoli azionari di miniere d’oro in Camerun e Mali del valore
nominale di USD 146'000.-, titoli azionari di miniere d’oro in Perù del valore
nominale di USD 475'000.- e ancora un “certificate of indebtedness of Peru”
del valore di “vari milioni di dollari”, ritenuto che quelle
dichiarazioni terminavano con il suo impegno a non aprire quelle buste se non
in presenza dell’organo di S__________ (cfr. le dichiarazioni di cui ai doc. TA
31:56, TA 31:58, TA 31:59, TA 31:60).
Il 15 aprile 1997 (cfr.
doc. TA 31:51) egli ha comunicato a S__________ che agli eventuali clienti
della società che gli avessero chiesto informazioni su quanto era stato
depositato presso di lui avrebbe detto che si trattava di quattro buste, del
cui contenuto non poteva dire nulla di più preciso, anche perché si trattava di
titoli peruviani e africani; nel contempo ha aggiunto che la migliore soluzione
sarebbe stata avere in deposito titoli o azioni europei.
Il 10 settembre 1997 (cfr.
doc. TA 31:53) egli ha chiesto a S__________ lumi in merito a una precedente
lettera con cui veniva informato del prossimo invio di una “guarantie”
di USD 3'000'000.-, ribadendo per il resto il tenore dello scritto del 15
aprile 1997.
Nel frattempo, egli, in
qualità di “RA / Notar”, ha controfirmato accanto a S__________ almeno
otto certificati di investimento di investitori di quella società, nei quali
era stato tra le altre cose indicato che “die ausgestellten Sicherheiten der
S__________ werden im Depot des Anwalts / Notars hinterlegt”,
rispettivamente che “mit dieser Anlage-Zertifikat bestätigt die S__________
gleichzeitig eine Abtretung aus den beim Anwalt / Notar hinterlegten
Sicherheiten für den Investor … während der Dauer des Vertrages” (cfr. per
esempio doc. TA 31:104, TA 31:131, TA 31:134, TA 31:149, TA 31:154, TA 31:168;
cfr. pure i certificati di investimento da lui prodotti in edizione).
2. Il 5
novembre 1996 AP 1, cittadina tedesca con domicilio in Germania, ha
sottoscritto un primo contratto volto all’investimento presso S__________, a un
tasso del 19.2% e per almeno un anno, di DEM 100'000.- (cfr. doc. TA 31:167). Il
30 aprile / 15 maggio 1997 essa ha poi sottoscritto un secondo contratto, con
il quale ha aumentato a DEM 112'000.- l’entità dell’investimento presso quella
società (cfr. doc. TA 31:171).
L’investimento si è in
seguito rivelato essere una truffa, messa in atto dagli organi di S__________,
e meglio da __________, A__________ __________, T__________ __________, Th__________
__________ e __________, con il cosiddetto metodo piramidale (“Schneeballsystem”),
e la somma asseritamente versata non le è stata restituita, se non
limitatamente ai redditi percepiti di DEM 10'000.-.
3. Con sentenza
20 marzo 2001 (doc. TA 31:6) il Landgericht Nürnberg-Fürth ha condannato A__________
__________, T__________ __________ e Th__________ __________ a risarcire le
perdite subite da venti investitori danneggiati. AP 1 risultava essere tra
questi.
Il 26 ottobre 2006 (cfr. doc. TA 30) ventiquattro
investitori danneggiati, tra cui AP 1, - ai quali l’11 maggio 2007 (cfr. doc. TA 23:1) se ne sono
aggiunti altri due - hanno avviato innanzi al Tribunale commerciale del Cantone
Zurigo un'azione collettiva tra gli altri contro l’avv. AO 1, al quale hanno
rimproverato di essere nell’occasione venuto meno ai propri doveri di fedeltà e
diligenza di mandatario e di avere violato la legislazione svizzera sui fondi
d'investimento (vLFI), chiedendo che a ciascuno di loro fosse risarcito il danno
subito. Con sentenza 10 settembre 2008 (doc. TA 24), confermata l'11 marzo 2009
dal Tribunale federale (doc. TA 29), il tribunale zurighese ha dichiarato
irricevibile l’azione per incompetenza e ha trasmesso l'incarto al Tribunale di
appello del Cantone Ticino.
Il 12 maggio 2009 AP 1 e altri ventisei investitori
danneggiati hanno presentato una petizione collettiva alla seconda Camera
civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Con sentenza 15
settembre 2009, questa Camera,
rilevata la propria incompetenza e preso atto che all’udienza dell’8
settembre 2009 le parti si erano accordate di trasmettere la procedura alla Pretura del Distretto di Bellinzona,
ha trasmesso gli atti a quest’ultima
autorità, che con ordinanza 23 settembre 2009 ha assegnato ai singoli
investitori danneggiati un
termine di trenta giorni per presentare le singole petizioni. Sono quindi state
avviate ventisette cause (inc. n. OA.2009.192-218).
4. Con
petizione 23 ottobre 2009 (inc. n. OA.2009.215) AP 1 ha convenuto in giudizio
l’avv. AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona, per ottenerne la
condanna al pagamento di EUR 51'129.20 oltre interessi al 5% dal 5 novembre
1996 e di EUR 6'135.50 oltre interessi al 5% dal 30 aprile 1997 dedotti EUR
5'112.92 oltre interessi al 5% dal 31 luglio 1997, con interessi al 5% dal 9
agosto 2005. Essa, in estrema sintesi, ha preteso il risarcimento degli importi
da lei corrisposti a S__________, nella misura in cui non le erano ancora stati
restituiti, rilevando come il convenuto avesse partecipato all’operazione di
investimento o comunque avesse contribuito alla venuta in essere della truffa a
suo danno.
Il convenuto si è
integralmente opposto alla petizione.
5. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, nell’ambito
delle quali l’attrice ha preteso il pagamento di EUR 57’264.70 oltre interessi
al 5% dal 20 gennaio 1997, il Pretore aggiunto, con sentenza 20 aprile 2022, ha
respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di CHF 1’500.- e le spese
di CHF 500.- a carico dell’attrice, tenuta altresì a rifondere alla controparte
CHF 6'899.40 per ripetibili.
Il giudice di prime
cure ha escluso che al convenuto potesse essere ascritta una qualsiasi
responsabilità. Per quanto qui ancora interessa, egli ha ritenuto che una sua
responsabilità contrattuale in base alle norme del mandato o in base alla vLFI
- legislazione per altro non applicabile - dovesse essere negata, siccome non
era risultato che costui fosse stato incaricato di verificare e controllare le
garanzie affidategli da S__________: l’unico obbligo contrattuale da lui
assunto era in effetti stato di tenere in deposito le garanzie consegnategli in
busta chiusa, ritenuto che egli non aveva la possibilità di aprire le buste, e
con ciò di controllarle, se non in presenza dell’organo di quella società.
6. Con l’appello 21
maggio 2022 che qui ci occupa, avversato dal convenuto con risposta 7 giugno
2022 (a cui hanno fatto seguito la replica 24 giugno 2022 dell’attrice e lo
scritto 28 giugno 2022 del convenuto [memoriali questi che non sono in sé
idonei, pena la loro irricevibilità, a migliorare o completare l’appello o la
risposta allo stesso, cfr. TF 5A_813/2015 del 12 gennaio 2016 consid. 2.3.2]),
l’attrice ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere
la petizione per EUR 51'129.20 oltre interessi al 5% dal 5 novembre 1996 e per
EUR 6'135.50 oltre interessi al 5% dal 30 aprile 1997 dedotti EUR 5'112.92,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
A suo dire, dalle
circostanze evocate al consid. 1, segnatamente dal fatto che il convenuto
avesse controfirmato in qualità di “garante” almeno otto certificati di
investimento degli investitori di S__________, tra i quali il suo, e avesse a
più riprese chiesto a S__________ di integrare le garanzie in suo possesso, si
doveva concludere che egli aveva effettivamente svolto un’attività
nell’operazione di investimento e in particolare aveva di fatto agito quale
banca depositaria del fondo d’investimento ai sensi dell’art. 17 segg. vLFI,
ciò che innescava la sua responsabilità (solidale) in base all’art. 65 vLFI.
7. Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC).
Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore aggiunto è stata avviata prima di
quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal
diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di
procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in
rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile
comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art.
405 cpv. 1 CPC).
8. L’assunto
dell’attrice secondo cui il convenuto avrebbe di fatto agito quale banca
depositaria del fondo d’investimento di S__________ e con ciò sarebbe
responsabile nei suo confronti in virtù degli art. 17 segg. e 65 vLFI è
ampiamente infondato.
8.1. Come
rilevato dall’attrice, l’applicabilità per ragioni territoriali della vLFI (art. 45 cpv. 1 vLFI) non può invero essere esclusa.
È ben vero che gli organi di S__________, i mediatori
della stessa e gli investitori si trovavano perlopiù in Germania e che anche la
sottoscrizione dei contratti d’investimento e i relativi versamenti erano
perlopiù avvenuti in quel Paese. È però altrettanto vero che nel prospetto
dell’investimento (cfr. doc. TA 31:20) era stato indicato che oltre a S__________,
incaricata della “Verbindung zu Partnerbanken und lizensierten Händlern;
Durchführung und Überwachung der Handelsgeschäfte”, quale “partner
contrattuale” (“Vertragspartner”) degli investitori figurava anche la
sua succursale in Svizzera, incaricata dell’ “Administration europäischer
Anleger; Betreuung von Grossanlegern; Verwaltung des Kapitalportfolios und Überwachung
des Ablaufs der Anlagen: Kontakt zum Bankenanwalt; Bestellung und Kontrolle der
Sicherheiten”, e che, almeno fino al 1° aprile 1997 (cfr. doc. AE, TA 31:101,
TA 31:3 p. 35, TA 31:4 p. 14, TA 31:5 p. 14, TA 31:6 p. 33), sempre in Svizzera
si trovava pure un ulteriore partner commerciale (“Abwicklungspartner”),
la società B__________ __________, incaricata di “Treuhänder für Ein- und
Rückzahlungen; Kundenverwaltung und Vertragsannahme im Auftrag der S____________________;
Abrechnung und Verteilung von Ausschüttungen gemäss vertraglicher Vereinbarungen;
Versand von halbjährlichen Kontostandsmitteilungen an betreffende Kunden;
Kundenkorrespondenz bzgl. Kapitalfluss”.
8.2. È
tuttavia incontestabile che nella fattispecie il convenuto non possa essere
considerato, nemmeno di fatto, alla stregua di una banca depositaria del fondo d’investimento ai sensi degli
art. 17 segg. vLFI. Non è in effetti emerso, nemmeno dalle circostanze evocate
al consid. 1, che egli fosse stato incaricato di svolgere mansioni tipiche di una banca
depositaria ai sensi di quella norma, ossia quelle risultanti dall’art. 19 seg.
vLFI, in particolare quella di custodire il patrimonio del fondo e di vegliare
affinché la direzione del fondo rispetti le disposizioni legali e regolamentari
(cfr. Küng/Büchi, AFG -
Materialien zum Bundesgesetz über die Anlagefonds vom 18. März 1994 p. 174
segg.; Watter, Basler Kommentar,
n. 4 segg. ad art. 19 LFI).
8.2.1. Innanzitutto,
dal fatto che nell’ottobre 1996 (cfr.
doc. TA 31:36 p. 2 seg.) il convenuto avesse aiutato S__________ ad aprire tre
conti bancari, prestazione per la quale aveva fatturato CHF 500.- (cfr. doc. TA
31:38), e fino a giugno 1997 ne avesse
ricevuto la corrispondenza (cfr. TA 31:36 p. 2, TA 31:43) non si può dedurre
nulla di rilevante sul tema, visto che una tale attività, che in ogni caso non
gli aveva attribuito alcun ruolo all’interno di S__________ (tant’è che egli
nemmeno disponeva di un diritto di firma presso l’istituto bancario), non
rientra minimamente tra le mansioni tipiche di una banca depositaria di un
fondo d’investimento.
Il fatto che tra il
febbraio e l’aprile 1997 (cfr. doc. TA 31:36 p. 3) il convenuto avesse preso in
consegna e riposto nella sua cassetta di sicurezza quattro buste sigillate consegnategli
da un organo di S__________ e sulle stesse avesse scritto e firmato delle
dichiarazioni (con cui aveva indicato, in base a quanto gli era stato detto da
quell’organo, quale ne sarebbe stato il contenuto, il tutto senza poterle
aprire se non in presenza del medesimo, cfr. le dichiarazioni di cui ai doc. TA
31:56, TA 31:58, TA 31:59, TA 31:60), prestazione per la quale aveva fatturato
CHF 3’850.- (cfr. doc. TA 31:39 p. 1), è a sua volta irrilevante sul tema, l’attività
di semplice depositario di quattro buste contenenti, a detta del depositante,
dei presunti valori patrimoniali non rientrando nel campo d’applicazione della
vLFI (cfr. TF 4A_39/2017 del 19 luglio 2017 consid. 5.3.3).
Per il resto, ammesso - ma
non concesso - che il mandato di verifica o di controllo dell’esistenza e
dell’entità delle garanzie prestate a favore degli investitori di un fondo
d’investimento rientri nelle mansioni tipiche di una banca
depositaria nel senso dalla vLFI, si osserva che l’istruttoria non ha in ogni
caso permesso di accertare che al convenuto, che beninteso era a conoscenza del
fatto che S__________ si occupava di investimenti collettivi (tanto da aver
visto e ricevuto una copia del modello del contratto d’investimento, cfr. doc.
TA 31:36 p. 4, TA 31:52) seppure non sia pacificamente stato provato che fosse
a conoscenza del prospetto d’emissione di cui al doc. TA 31:20 o di cui al doc.
AE, fosse effettivamente stato conferito un tale mandato.
Né il convenuto (cfr. doc.
TA 31:36 p. 3, TA 31:54, TA 31:55) né gli organi di S__________ (cfr. teste A__________
__________ p. 4 segg. e 14 segg.) hanno invero confermato l’avvenuto
conferimento al primo di un mandato in tal senso. E del resto una tale
prestazione nemmeno risulta essere stata da lui fatturata o a lui remunerata.
Il fatto che il 15 aprile
1997 (cfr. doc. TA 31:51) il convenuto avesse comunicato a S__________ che la
migliore soluzione sarebbe stata di avere in deposito titoli o azioni europei e
il 10 settembre 1997 (cfr. doc. TA 31:53) le avesse chiesto lumi in merito a
una precedente lettera con cui era stato informato del prossimo invio di una
cospicua “guarantie”, è a sua volta lungi dal dimostrare, anche perché
quelle missive sono in definitiva rimaste senza alcun riscontro, che egli,
oltre ad essere stato incaricato di tenere in deposito le quattro buste, avesse
pure ricevuto l’incarico, ben più complesso e delicato, di controllare
l’esistenza e la consistenza delle garanzie verso gli investitori. Sempre a
tale proposito, poco importa se a un certo momento il convenuto, di sua
iniziativa, ha ritenuto opportuno verificare con una telefonata l’esistenza
della società peruviana __________ che, secondo quanto gli era stato detto da
un organo di S__________, avrebbe valutato in almeno USD 1'000'000.- il valore
del “certificate of indebtedness of Peru” asseritamente contenuto in una
delle quattro buste depositate nella sua cassetta di sicurezza (cfr. doc. TA
31:45 p. 3 seg.), quella verifica non avendo comunque avuto per oggetto
l’effettiva esistenza e consistenza delle presunte garanzie depositate presso
il legale.
Il fatto che nel frattempo
egli, in qualità di “RA / Notar”, avesse controfirmato accanto a S__________
almeno otto certificati di investimento di investitori di quella società, tra
cui quello di DEM 100'000.- dell’attrice (doc. TA 31:168), nei quali era stato
tra le altre cose indicato che “die ausgestellten Sicherheiten der S__________
werden im Depot des Anwalts / Notars hinterlegt” (cfr. doc. TA 31:104, TA
31:131, TA 31:134, TA 31:149, TA 31:154; cfr. pure i certificati di
investimento da lui prodotti in edizione), prestazione per la quale aveva
fatturato CHF 400.- / 600.- per ogni certificato (cfr. doc. TA 31:48, TA 31:39
p. 2), è parimenti irrilevante sul tema (cfr. però consid. 9.2), nell’occasione
egli avendo attestato solo di tenere in deposito “die ausgestellten Sicherheiten
der S__________” (questa era del resto stata anche la sua convinzione, cfr.
doc. TA 31:36 p. 3 seg., TA 31:55) e non avendo invece attestato di averne
anche verificato e controllato l’esistenza e la consistenza.
Nemmeno dagli ulteriori
scritti da lui allestiti all’indirizzo di S__________ (cfr. doc. TA 31:52) o
all’indirizzo di alcuni investitori (cfr. doc. TA 31:48, TA 31:54, TA 31:55) è
possibile evincere che egli avesse effettivamente ricevuto dalla società un
incarico più ampio di quello di semplice depositario delle quattro buste.
Tutt’altro.
8.2.2. Per
completezza di motivazione, si aggiunga che a questa medesima conclusione erano
invero giunte, sia pure nell’ambito di altri procedimenti, anche altre autorità
giudiziarie e meglio: il Landgericht Nürnberg-Fürth, secondo il quale il
convenuto non aveva avuto alcuna incombenza di controllo (cfr. sentenza passata
in giudicato il 10 aprile 2000 di cui al doc. TA 31:3 p. 35, sentenza passata
in giudicato il 19 aprile 2000 di cui al doc. TA 31:4 p. 13, sentenza passata
in giudicato il 26 aprile 2000 di cui al doc. TA 31:5 p. 13 e sentenza 20 marzo
2001 di cui al doc. TA 31:6 p. 32); il Tribunale commerciale del Cantone Zurigo,
secondo il quale il convenuto non rientrava tra le persone responsabili ai
sensi dell’art. 65 vLFI (cfr. sentenza 29 marzo 2007 di cui al doc. TA 3 p. 9
seg.); e soprattutto lo stesso Pretore aggiunto, il quale nella procedura che
avrebbe dovuto costituire la “causa-pilota”, con sentenza 16 giugno 2015 (inc.
n. OA.2009.213), poi confermata da questa Camera (cfr. sentenza 2 dicembre 2016
inc. n. 12.2015.133 p. 12 seg.) e dal Tribunale federale (cfr. TF 4A_39/2017
del 19 luglio 2017 p. 10 segg.), aveva ritenuto, basandosi sostanzialmente
sulle medesime circostanze qui riproposte, che il convenuto fosse stato
unicamente incaricato di tenere in deposito le quattro buste.
9. In
questa sede il convenuto ha censurato l’assunto pretorile secondo cui la pretesa attorea non sarebbe stata prescritta.
Visto
quanto si è detto al considerando precedente, il buon fondamento o meno della
censura potrebbe rimanere indeciso.
9.1. Ad
ogni buon conto, la censura sarebbe stata destinata ad essere accolta, limitatamente alla pretesa di EUR 6’135.50 (DEM
12'000.-) oltre interessi, anche laddove,
come preteso dall’attrice, alla fattispecie fosse stato effettivamente
applicabile il termine di prescrizione
decennale dell’art. 67 vLFI.
A
fronte dell’atto interruttivo della prescrizione ex art. 135 n. 2 e 136 cpv. 1
vCO - sia
pure limitato a soli DEM 40'000.- oltre interessi -, costituito dall’avvio da parte dell’attrice il 16
agosto 2000
innanzi al Landgericht Nürnberg-Fürth di un'azione collettiva contro A__________ __________, T__________ __________ e Th__________
__________ (debitori solidali del convenuto) (cfr. doc. TA 31:6 p. 4 seg. e p. 12)
e conclusasi il 20 marzo 2001, e soprattutto a
fronte dell’altro atto interruttivo della prescrizione ex art. 135 n. 2 vCO - questa volta limitato
all’importo di DEM 90'000.- oltre interessi -, costituito dall’avvio da parte dell’attrice, il 26 ottobre 2006, innanzi al Tribunale commerciale del Cantone
Zurigo di un'azione collettiva contro il convenuto (cfr. doc. TA 24), è in effetti incontestabile che al momento
dell’inoltro della petizione, il 23 ottobre 2009, il termine decennale di
prescrizione, che decorreva dall’esigibilità della pretesa risarcitoria,
risalente al 5 novembre 1997 rispettivamente al 30 aprile / 15 maggio 1998,
ossia un anno dopo la conclusione dei contratti di investimento di cui ai
doc. TA 31:167 e TA 31:171 (e non invece solo al
16 ottobre 1996, data di emissione dell’assegno bancario relativo al primo
investimento di DEM 100'000.-, in realtà portato all’incasso il 29 novembre / 2
dicembre 1996, cfr. doc. TA 31:169) non era scaduto. Poco importa da una parte
se l’azione collettiva sia in seguito stata dichiarata irricevibile per
incompetenza, con un giudizio finale del Tribunale federale dell’11 marzo 2009, il termine di prescrizione essendo in effetti stato
salvaguardato, visto e considerato che quella causa era stata riproposta - sempre per l’importo di
DEM 90'000.- oltre interessi - il 12
maggio 2009, ossia entro il termine suppletorio di 60 giorni dell’art. 139 vCO (disposizione
che in tema di prescrizione sembra prevalere sull’art. 34 cpv. 2 vLForo, cfr. Kellerhals/Güngerich,
Gerichtsstandsgesetz, 2ª ed., n. 20 ad art. 34 LForo), alla scrivente Camera. E poco importa dall’altra, visto l’accordo a tale modo
di procedere espresso dal convenuto in occasione dell’udienza del 9 settembre
2009, se il 15 settembre 2009 questa Camera, ritenutasi incompetente, abbia
provveduto a trasmetterla alla Pretura competente, la quale il 23 settembre 2009
ha per finire assegnato un termine di
trenta giorni, poi pacificamente ossequiato, per presentare le petizioni
individuali.
9.2. Per
il resto, è incontestabile che la pretesa attorea sarebbe invece stata interamente
prescritta laddove il termine di prescrizione applicabile non fosse stato
quello decennale bensì quello annuale, com’è il caso in presenza di una
responsabilità per atto illecito senza connotazioni di carattere penale (art.
60 cpv. 1 vCO), rispettivamente in presenza di una responsabilità fondata sulla
fiducia (cfr. DTF 134 III 390 consid. 4). Stando così le cose, non occorre stabilire
se il fatto che il convenuto, in qualità di “RA / Notar”, abbia
controfirmato accanto a S__________ il certificato di investimento di DEM
100'000.- dell’attrice in quella società
(doc. TA 31:168), nel quale era stato tra le altre cose indicato che “die
ausgestellten Sicherheiten der S__________ werden im Depot des Anwalts / Notars
hinterlegt”, sarebbe eventualmente tale da fondare una sua responsabilità per
atto illecito o fondata sulla fiducia.
10. Ne
discende che l’appello dell’attrice dev’essere respinto nella misura in cui è
ricevibile.
Le
spese giudiziarie della procedura d’appello seguono la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC). Il convenuto appellato, che in
questa sede si è difeso da solo, ha eccezionalmente diritto alle ripetibili
(comunque da ridursi, per raffronto a un mandato “normale”), atteso che la
causa era complessa, che gli interessi in gioco erano importanti (già solo per
il fatto che erano ancora pendenti diversi procedimenti contro altri
investitori danneggiati), che il lavoro svolto gli aveva impedito l’attività
professionale o gli aveva comportato una perdita di guadagno e che gli sforzi
da lui profusi erano ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (cfr.
TF 2C_807/2008 del 19 giugno 2009 consid. 4.3, 4A_10/2020 del 12 maggio 2020
consid. 9).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
Fatti
I. L’appello 21 maggio 2022 di AP 1 è respinto nella
misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le
spese processuali della procedura d’appello, di CHF 2’000.-, sono poste a
carico dell’appellante, che rifonderà all’appellato
CHF 1’250.- per ripetibili.
III. Notificazione:
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-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).