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Decisione

12.2022.66

Avvocato - responsabilità ex vLFI - prescrizione

29 agosto 2022Italiano20 min

I. L’appello 21 maggio 2022 di AP 1 è respinto nella

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.66

Lugano

29 agosto 2022/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OA.2009.215

della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 23 ottobre

2009 da

AP 1

rappr. dall’ PA

1

contro

CO

1

con cui l’attrice ha

chiesto la condanna del convenuto al pagamento di EUR 51'129.20 oltre interessi

al 5% dal 5 novembre 1996 e di EUR 6'135.50 oltre interessi al 5% dal 30 aprile

1997 dedotti EUR 5'112.92 oltre interessi al 5% dal 31 luglio 1997, con interessi

al 5% dal 9 agosto 2005, ritenuto che con le conclusioni ha preteso il

pagamento di EUR 57’264.70 oltre interessi al 5% dal 20 gennaio 1997;

domanda avversata dalla

controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore

aggiunto con sentenza 20 aprile 2022 ha respinto;

appellante l'attrice, con

appello 21 maggio 2022, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel

senso di accogliere la petizione per EUR 51'129.20 oltre interessi al 5% dal 5

novembre 1996 e per EUR 6'135.50 oltre interessi al 5% dal 30 aprile 1997

dedotti EUR 5'112.92, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre il convenuto, con risposta

7 giugno 2022, ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di

spese e ripetibili;

preso atto della replica 24 giugno 2022 dell’attrice e

dello scritto 28 giugno 2022 del convenuto;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Nell’ottobre

1996 l’avvocato e notaio svizzero AO 1 ha aiutato la società statunitense S__________

(in seguito: S__________ o anche S__________) ad aprire presso la succursale di

__________ del __________ tre conti (cfr. doc. TA 31:36 p. 2 seg., TA 31:38).

Fino a giugno 1997 i relativi estratti bancari sono stati inviati a lui (cfr.

doc. TA 31:36 p. 3, TA 31:43).

Tra il febbraio e

l’aprile 1997 (cfr. doc. TA 31:36 p. 3) egli ha preso in consegna da un organo

di S__________ e riposto nella cassetta di sicurezza aperta a proprio nome

presso quello stesso istituto bancario quattro buste sigillate, sulle quali

aveva scritto e firmato delle dichiarazioni secondo le quali, in base a quanto

gli era stato detto da quell’organo di S__________, esse contenevano,

nell’ordine, un “certificate of indebtedness of Peru” del valore di

almeno

USD 1'000'000.-, titoli azionari di miniere d’oro in Camerun e Mali del valore

nominale di USD 146'000.-, titoli azionari di miniere d’oro in Perù del valore

nominale di USD 475'000.- e ancora un “certificate of indebtedness of Peru”

del valore di “vari milioni di dollari”, ritenuto che quelle

dichiarazioni terminavano con il suo impegno a non aprire quelle buste se non

in presenza dell’organo di S__________ (cfr. le dichiarazioni di cui ai doc. TA

31:56, TA 31:58, TA 31:59, TA 31:60).

Il 15 aprile 1997 (cfr.

doc. TA 31:51) egli ha comunicato a S__________ che agli eventuali clienti

della società che gli avessero chiesto informazioni su quanto era stato

depositato presso di lui avrebbe detto che si trattava di quattro buste, del

cui contenuto non poteva dire nulla di più preciso, anche perché si trattava di

titoli peruviani e africani; nel contempo ha aggiunto che la migliore soluzione

sarebbe stata avere in deposito titoli o azioni europei.

Il 10 settembre 1997 (cfr.

doc. TA 31:53) egli ha chiesto a S__________ lumi in merito a una precedente

lettera con cui veniva informato del prossimo invio di una “guarantie”

di USD 3'000'000.-, ribadendo per il resto il tenore dello scritto del 15

aprile 1997.

Nel frattempo, egli, in

qualità di “RA / Notar”, ha controfirmato accanto a S__________ almeno

otto certificati di investimento di investitori di quella società, nei quali

era stato tra le altre cose indicato che “die ausgestellten Sicherheiten der

S__________ werden im Depot des Anwalts / Notars hinterlegt”,

rispettivamente che “mit dieser Anlage-Zertifikat bestätigt die S__________

gleichzeitig eine Abtretung aus den beim Anwalt / Notar hinterlegten

Sicherheiten für den Investor … während der Dauer des Vertrages” (cfr. per

esempio doc. TA 31:104, TA 31:131, TA 31:134, TA 31:149, TA 31:154, TA 31:168;

cfr. pure i certificati di investimento da lui prodotti in edizione).

2. Il 5

novembre 1996 AP 1, cittadina tedesca con domicilio in Germania, ha

sottoscritto un primo contratto volto all’investimento presso S__________, a un

tasso del 19.2% e per almeno un anno, di DEM 100'000.- (cfr. doc. TA 31:167). Il

30 aprile / 15 maggio 1997 essa ha poi sottoscritto un secondo contratto, con

il quale ha aumentato a DEM 112'000.- l’entità dell’investimento presso quella

società (cfr. doc. TA 31:171).

L’investimento si è in

seguito rivelato essere una truffa, messa in atto dagli organi di S__________,

e meglio da __________, A__________ __________, T__________ __________, Th__________

__________ e __________, con il cosiddetto metodo piramidale (“Schneeballsystem”),

e la somma asseritamente versata non le è stata restituita, se non

limitatamente ai redditi percepiti di DEM 10'000.-.

3. Con sentenza

20 marzo 2001 (doc. TA 31:6) il Landgericht Nürnberg-Fürth ha condannato A__________

__________, T__________ __________ e Th__________ __________ a risarcire le

perdite subite da venti investitori danneggiati. AP 1 risultava essere tra

questi.

Il 26 ottobre 2006 (cfr. doc. TA 30) ventiquattro

investitori danneggiati, tra cui AP 1, - ai quali l’11 maggio 2007 (cfr. doc. TA 23:1) se ne sono

aggiunti altri due - hanno avviato innanzi al Tribunale commerciale del Cantone

Zurigo un'azione collettiva tra gli altri contro l’avv. AO 1, al quale hanno

rimproverato di essere nell’occasione venuto meno ai propri doveri di fedeltà e

diligenza di mandatario e di avere violato la legislazione svizzera sui fondi

d'investimento (vLFI), chiedendo che a ciascuno di loro fosse risarcito il danno

subito. Con sentenza 10 settembre 2008 (doc. TA 24), confermata l'11 marzo 2009

dal Tribunale federale (doc. TA 29), il tribunale zurighese ha dichiarato

irricevibile l’azione per incompetenza e ha trasmesso l'incarto al Tribunale di

appello del Cantone Ticino.

Il 12 maggio 2009 AP 1 e altri ventisei investitori

danneggiati hanno presentato una petizione collettiva alla seconda Camera

civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Con sentenza 15

settembre 2009, questa Camera,

rilevata la propria incompetenza e preso atto che all’udienza dell’8

settembre 2009 le parti si erano accordate di trasmettere la procedura alla Pretura del Distretto di Bellinzona,

ha trasmesso gli atti a quest’ultima

autorità, che con ordinanza 23 settembre 2009 ha assegnato ai singoli

investitori danneggiati un

termine di trenta giorni per presentare le singole petizioni. Sono quindi state

avviate ventisette cause (inc. n. OA.2009.192-218).

4. Con

petizione 23 ottobre 2009 (inc. n. OA.2009.215) AP 1 ha convenuto in giudizio

l’avv. AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona, per ottenerne la

condanna al pagamento di EUR 51'129.20 oltre interessi al 5% dal 5 novembre

1996 e di EUR 6'135.50 oltre interessi al 5% dal 30 aprile 1997 dedotti EUR

5'112.92 oltre interessi al 5% dal 31 luglio 1997, con interessi al 5% dal 9

agosto 2005. Essa, in estrema sintesi, ha preteso il risarcimento degli importi

da lei corrisposti a S__________, nella misura in cui non le erano ancora stati

restituiti, rilevando come il convenuto avesse partecipato all’operazione di

investimento o comunque avesse contribuito alla venuta in essere della truffa a

suo danno.

Il convenuto si è

integralmente opposto alla petizione.

5. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, nell’ambito

delle quali l’attrice ha preteso il pagamento di EUR 57’264.70 oltre interessi

al 5% dal 20 gennaio 1997, il Pretore aggiunto, con sentenza 20 aprile 2022, ha

respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di CHF 1’500.- e le spese

di CHF 500.- a carico dell’attrice, tenuta altresì a rifondere alla controparte

CHF 6'899.40 per ripetibili.

Il giudice di prime

cure ha escluso che al convenuto potesse essere ascritta una qualsiasi

responsabilità. Per quanto qui ancora interessa, egli ha ritenuto che una sua

responsabilità contrattuale in base alle norme del mandato o in base alla vLFI

- legislazione per altro non applicabile - dovesse essere negata, siccome non

era risultato che costui fosse stato incaricato di verificare e controllare le

garanzie affidategli da S__________: l’unico obbligo contrattuale da lui

assunto era in effetti stato di tenere in deposito le garanzie consegnategli in

busta chiusa, ritenuto che egli non aveva la possibilità di aprire le buste, e

con ciò di controllarle, se non in presenza dell’organo di quella società.

6. Con l’appello 21

maggio 2022 che qui ci occupa, avversato dal convenuto con risposta 7 giugno

2022 (a cui hanno fatto seguito la replica 24 giugno 2022 dell’attrice e lo

scritto 28 giugno 2022 del convenuto [memoriali questi che non sono in sé

idonei, pena la loro irricevibilità, a migliorare o completare l’appello o la

risposta allo stesso, cfr. TF 5A_813/2015 del 12 gennaio 2016 consid. 2.3.2]),

l’attrice ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere

la petizione per EUR 51'129.20 oltre interessi al 5% dal 5 novembre 1996 e per

EUR 6'135.50 oltre interessi al 5% dal 30 aprile 1997 dedotti EUR 5'112.92,

protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

A suo dire, dalle

circostanze evocate al consid. 1, segnatamente dal fatto che il convenuto

avesse controfirmato in qualità di “garante” almeno otto certificati di

investimento degli investitori di S__________, tra i quali il suo, e avesse a

più riprese chiesto a S__________ di integrare le garanzie in suo possesso, si

doveva concludere che egli aveva effettivamente svolto un’attività

nell’operazione di investimento e in particolare aveva di fatto agito quale

banca depositaria del fondo d’investimento ai sensi dell’art. 17 segg. vLFI,

ciò che innescava la sua responsabilità (solidale) in base all’art. 65 vLFI.

7. Il 1° gennaio 2011 è

entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC).

Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore aggiunto è stata avviata prima di

quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal

diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di

procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in

rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile

comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art.

405 cpv. 1 CPC).

8. L’assunto

dell’attrice secondo cui il convenuto avrebbe di fatto agito quale banca

depositaria del fondo d’investimento di S__________ e con ciò sarebbe

responsabile nei suo confronti in virtù degli art. 17 segg. e 65 vLFI è

ampiamente infondato.

8.1. Come

rilevato dall’attrice, l’applicabilità per ragioni territoriali della vLFI (art. 45 cpv. 1 vLFI) non può invero essere esclusa.

È ben vero che gli organi di S__________, i mediatori

della stessa e gli investitori si trovavano perlopiù in Germania e che anche la

sottoscrizione dei contratti d’investimento e i relativi versamenti erano

perlopiù avvenuti in quel Paese. È però altrettanto vero che nel prospetto

dell’investimento (cfr. doc. TA 31:20) era stato indicato che oltre a S__________,

incaricata della “Verbindung zu Partnerbanken und lizensierten Händlern;

Durchführung und Überwachung der Handelsgeschäfte”, quale “partner

contrattuale” (“Vertragspartner”) degli investitori figurava anche la

sua succursale in Svizzera, incaricata dell’ “Administration europäischer

Anleger; Betreuung von Grossanlegern; Verwaltung des Kapitalportfolios und Überwachung

des Ablaufs der Anlagen: Kontakt zum Bankenanwalt; Bestellung und Kontrolle der

Sicherheiten”, e che, almeno fino al 1° aprile 1997 (cfr. doc. AE, TA 31:101,

TA 31:3 p. 35, TA 31:4 p. 14, TA 31:5 p. 14, TA 31:6 p. 33), sempre in Svizzera

si trovava pure un ulteriore partner commerciale (“Abwicklungspartner”),

la società B__________ __________, incaricata di “Treuhänder für Ein- und

Rückzahlungen; Kundenverwaltung und Vertragsannahme im Auftrag der S____________________;

Abrechnung und Verteilung von Ausschüttungen gemäss vertraglicher Vereinbarungen;

Versand von halbjährlichen Kontostandsmitteilungen an betreffende Kunden;

Kundenkorrespondenz bzgl. Kapitalfluss”.

8.2. È

tuttavia incontestabile che nella fattispecie il convenuto non possa essere

considerato, nemmeno di fatto, alla stregua di una banca depositaria del fondo d’investimento ai sensi degli

art. 17 segg. vLFI. Non è in effetti emerso, nemmeno dalle circostanze evocate

al consid. 1, che egli fosse stato incaricato di svolgere mansioni tipiche di una banca

depositaria ai sensi di quella norma, ossia quelle risultanti dall’art. 19 seg.

vLFI, in particolare quella di custodire il patrimonio del fondo e di vegliare

affinché la direzione del fondo rispetti le disposizioni legali e regolamentari

(cfr. Küng/Büchi, AFG -

Materialien zum Bundesgesetz über die Anlagefonds vom 18. März 1994 p. 174

segg.; Watter, Basler Kommentar,

n. 4 segg. ad art. 19 LFI).

8.2.1. Innanzitutto,

dal fatto che nell’ottobre 1996 (cfr.

doc. TA 31:36 p. 2 seg.) il convenuto avesse aiutato S__________ ad aprire tre

conti bancari, prestazione per la quale aveva fatturato CHF 500.- (cfr. doc. TA

31:38), e fino a giugno 1997 ne avesse

ricevuto la corrispondenza (cfr. TA 31:36 p. 2, TA 31:43) non si può dedurre

nulla di rilevante sul tema, visto che una tale attività, che in ogni caso non

gli aveva attribuito alcun ruolo all’interno di S__________ (tant’è che egli

nemmeno disponeva di un diritto di firma presso l’istituto bancario), non

rientra minimamente tra le mansioni tipiche di una banca depositaria di un

fondo d’investimento.

Il fatto che tra il

febbraio e l’aprile 1997 (cfr. doc. TA 31:36 p. 3) il convenuto avesse preso in

consegna e riposto nella sua cassetta di sicurezza quattro buste sigillate consegnategli

da un organo di S__________ e sulle stesse avesse scritto e firmato delle

dichiarazioni (con cui aveva indicato, in base a quanto gli era stato detto da

quell’organo, quale ne sarebbe stato il contenuto, il tutto senza poterle

aprire se non in presenza del medesimo, cfr. le dichiarazioni di cui ai doc. TA

31:56, TA 31:58, TA 31:59, TA 31:60), prestazione per la quale aveva fatturato

CHF 3’850.- (cfr. doc. TA 31:39 p. 1), è a sua volta irrilevante sul tema, l’attività

di semplice depositario di quattro buste contenenti, a detta del depositante,

dei presunti valori patrimoniali non rientrando nel campo d’applicazione della

vLFI (cfr. TF 4A_39/2017 del 19 luglio 2017 consid. 5.3.3).

Per il resto, ammesso - ma

non concesso - che il mandato di verifica o di controllo dell’esistenza e

dell’entità delle garanzie prestate a favore degli investitori di un fondo

d’investimento rientri nelle mansioni tipiche di una banca

depositaria nel senso dalla vLFI, si osserva che l’istruttoria non ha in ogni

caso permesso di accertare che al convenuto, che beninteso era a conoscenza del

fatto che S__________ si occupava di investimenti collettivi (tanto da aver

visto e ricevuto una copia del modello del contratto d’investimento, cfr. doc.

TA 31:36 p. 4, TA 31:52) seppure non sia pacificamente stato provato che fosse

a conoscenza del prospetto d’emissione di cui al doc. TA 31:20 o di cui al doc.

AE, fosse effettivamente stato conferito un tale mandato.

Né il convenuto (cfr. doc.

TA 31:36 p. 3, TA 31:54, TA 31:55) né gli organi di S__________ (cfr. teste A__________

__________ p. 4 segg. e 14 segg.) hanno invero confermato l’avvenuto

conferimento al primo di un mandato in tal senso. E del resto una tale

prestazione nemmeno risulta essere stata da lui fatturata o a lui remunerata.

Il fatto che il 15 aprile

1997 (cfr. doc. TA 31:51) il convenuto avesse comunicato a S__________ che la

migliore soluzione sarebbe stata di avere in deposito titoli o azioni europei e

il 10 settembre 1997 (cfr. doc. TA 31:53) le avesse chiesto lumi in merito a

una precedente lettera con cui era stato informato del prossimo invio di una

cospicua “guarantie”, è a sua volta lungi dal dimostrare, anche perché

quelle missive sono in definitiva rimaste senza alcun riscontro, che egli,

oltre ad essere stato incaricato di tenere in deposito le quattro buste, avesse

pure ricevuto l’incarico, ben più complesso e delicato, di controllare

l’esistenza e la consistenza delle garanzie verso gli investitori. Sempre a

tale proposito, poco importa se a un certo momento il convenuto, di sua

iniziativa, ha ritenuto opportuno verificare con una telefonata l’esistenza

della società peruviana __________ che, secondo quanto gli era stato detto da

un organo di S__________, avrebbe valutato in almeno USD 1'000'000.- il valore

del “certificate of indebtedness of Peru” asseritamente contenuto in una

delle quattro buste depositate nella sua cassetta di sicurezza (cfr. doc. TA

31:45 p. 3 seg.), quella verifica non avendo comunque avuto per oggetto

l’effettiva esistenza e consistenza delle presunte garanzie depositate presso

il legale.

Il fatto che nel frattempo

egli, in qualità di “RA / Notar”, avesse controfirmato accanto a S__________

almeno otto certificati di investimento di investitori di quella società, tra

cui quello di DEM 100'000.- dell’attrice (doc. TA 31:168), nei quali era stato

tra le altre cose indicato che “die ausgestellten Sicherheiten der S__________

werden im Depot des Anwalts / Notars hinterlegt” (cfr. doc. TA 31:104, TA

31:131, TA 31:134, TA 31:149, TA 31:154; cfr. pure i certificati di

investimento da lui prodotti in edizione), prestazione per la quale aveva

fatturato CHF 400.- / 600.- per ogni certificato (cfr. doc. TA 31:48, TA 31:39

p. 2), è parimenti irrilevante sul tema (cfr. però consid. 9.2), nell’occasione

egli avendo attestato solo di tenere in deposito “die ausgestellten Sicherheiten

der S__________” (questa era del resto stata anche la sua convinzione, cfr.

doc. TA 31:36 p. 3 seg., TA 31:55) e non avendo invece attestato di averne

anche verificato e controllato l’esistenza e la consistenza.

Nemmeno dagli ulteriori

scritti da lui allestiti all’indirizzo di S__________ (cfr. doc. TA 31:52) o

all’indirizzo di alcuni investitori (cfr. doc. TA 31:48, TA 31:54, TA 31:55) è

possibile evincere che egli avesse effettivamente ricevuto dalla società un

incarico più ampio di quello di semplice depositario delle quattro buste.

Tutt’altro.

8.2.2. Per

completezza di motivazione, si aggiunga che a questa medesima conclusione erano

invero giunte, sia pure nell’ambito di altri procedimenti, anche altre autorità

giudiziarie e meglio: il Landgericht Nürnberg-Fürth, secondo il quale il

convenuto non aveva avuto alcuna incombenza di controllo (cfr. sentenza passata

in giudicato il 10 aprile 2000 di cui al doc. TA 31:3 p. 35, sentenza passata

in giudicato il 19 aprile 2000 di cui al doc. TA 31:4 p. 13, sentenza passata

in giudicato il 26 aprile 2000 di cui al doc. TA 31:5 p. 13 e sentenza 20 marzo

2001 di cui al doc. TA 31:6 p. 32); il Tribunale commerciale del Cantone Zurigo,

secondo il quale il convenuto non rientrava tra le persone responsabili ai

sensi dell’art. 65 vLFI (cfr. sentenza 29 marzo 2007 di cui al doc. TA 3 p. 9

seg.); e soprattutto lo stesso Pretore aggiunto, il quale nella procedura che

avrebbe dovuto costituire la “causa-pilota”, con sentenza 16 giugno 2015 (inc.

n. OA.2009.213), poi confermata da questa Camera (cfr. sentenza 2 dicembre 2016

inc. n. 12.2015.133 p. 12 seg.) e dal Tribunale federale (cfr. TF 4A_39/2017

del 19 luglio 2017 p. 10 segg.), aveva ritenuto, basandosi sostanzialmente

sulle medesime circostanze qui riproposte, che il convenuto fosse stato

unicamente incaricato di tenere in deposito le quattro buste.

9. In

questa sede il convenuto ha censurato l’assunto pretorile secondo cui la pretesa attorea non sarebbe stata prescritta.

Visto

quanto si è detto al considerando precedente, il buon fondamento o meno della

censura potrebbe rimanere indeciso.

9.1. Ad

ogni buon conto, la censura sarebbe stata destinata ad essere accolta, limitatamente alla pretesa di EUR 6’135.50 (DEM

12'000.-) oltre interessi, anche laddove,

come preteso dall’attrice, alla fattispecie fosse stato effettivamente

applicabile il termine di prescrizione

decennale dell’art. 67 vLFI.

A

fronte dell’atto interruttivo della prescrizione ex art. 135 n. 2 e 136 cpv. 1

vCO - sia

pure limitato a soli DEM 40'000.- oltre interessi -, costituito dall’avvio da parte dell’attrice il 16

agosto 2000

innanzi al Landgericht Nürnberg-Fürth di un'azione collettiva contro A__________ __________, T__________ __________ e Th__________

__________ (debitori solidali del convenuto) (cfr. doc. TA 31:6 p. 4 seg. e p. 12)

e conclusasi il 20 marzo 2001, e soprattutto a

fronte dell’altro atto interruttivo della prescrizione ex art. 135 n. 2 vCO - questa volta limitato

all’importo di DEM 90'000.- oltre interessi -, costituito dall’avvio da parte dell’attrice, il 26 ottobre 2006, innanzi al Tribunale commerciale del Cantone

Zurigo di un'azione collettiva contro il convenuto (cfr. doc. TA 24), è in effetti incontestabile che al momento

dell’inoltro della petizione, il 23 ottobre 2009, il termine decennale di

prescrizione, che decorreva dall’esigibilità della pretesa risarcitoria,

risalente al 5 novembre 1997 rispettivamente al 30 aprile / 15 maggio 1998,

ossia un anno dopo la conclusione dei contratti di investimento di cui ai

doc. TA 31:167 e TA 31:171 (e non invece solo al

16 ottobre 1996, data di emissione dell’assegno bancario relativo al primo

investimento di DEM 100'000.-, in realtà portato all’incasso il 29 novembre / 2

dicembre 1996, cfr. doc. TA 31:169) non era scaduto. Poco importa da una parte

se l’azione collettiva sia in seguito stata dichiarata irricevibile per

incompetenza, con un giudizio finale del Tribunale federale dell’11 marzo 2009, il termine di prescrizione essendo in effetti stato

salvaguardato, visto e considerato che quella causa era stata riproposta - sempre per l’importo di

DEM 90'000.- oltre interessi - il 12

maggio 2009, ossia entro il termine suppletorio di 60 giorni dell’art. 139 vCO (disposizione

che in tema di prescrizione sembra prevalere sull’art. 34 cpv. 2 vLForo, cfr. Kellerhals/Güngerich,

Gerichtsstandsgesetz, 2ª ed., n. 20 ad art. 34 LForo), alla scrivente Camera. E poco importa dall’altra, visto l’accordo a tale modo

di procedere espresso dal convenuto in occasione dell’udienza del 9 settembre

2009, se il 15 settembre 2009 questa Camera, ritenutasi incompetente, abbia

provveduto a trasmetterla alla Pretura competente, la quale il 23 settembre 2009

ha per finire assegnato un termine di

trenta giorni, poi pacificamente ossequiato, per presentare le petizioni

individuali.

9.2. Per

il resto, è incontestabile che la pretesa attorea sarebbe invece stata interamente

prescritta laddove il termine di prescrizione applicabile non fosse stato

quello decennale bensì quello annuale, com’è il caso in presenza di una

responsabilità per atto illecito senza connotazioni di carattere penale (art.

60 cpv. 1 vCO), rispettivamente in presenza di una responsabilità fondata sulla

fiducia (cfr. DTF 134 III 390 consid. 4). Stando così le cose, non occorre stabilire

se il fatto che il convenuto, in qualità di “RA / Notar”, abbia

controfirmato accanto a S__________ il certificato di investimento di DEM

100'000.- dell’attrice in quella società

(doc. TA 31:168), nel quale era stato tra le altre cose indicato che “die

ausgestellten Sicherheiten der S__________ werden im Depot des Anwalts / Notars

hinterlegt”, sarebbe eventualmente tale da fondare una sua responsabilità per

atto illecito o fondata sulla fiducia.

10. Ne

discende che l’appello dell’attrice dev’essere respinto nella misura in cui è

ricevibile.

Le

spese giudiziarie della procedura d’appello seguono la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC). Il convenuto appellato, che in

questa sede si è difeso da solo, ha eccezionalmente diritto alle ripetibili

(comunque da ridursi, per raffronto a un mandato “normale”), atteso che la

causa era complessa, che gli interessi in gioco erano importanti (già solo per

il fatto che erano ancora pendenti diversi procedimenti contro altri

investitori danneggiati), che il lavoro svolto gli aveva impedito l’attività

professionale o gli aveva comportato una perdita di guadagno e che gli sforzi

da lui profusi erano ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (cfr.

TF 2C_807/2008 del 19 giugno 2009 consid. 4.3, 4A_10/2020 del 12 maggio 2020

consid. 9).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

Fatti

I. L’appello 21 maggio 2022 di AP 1 è respinto nella

misura in cui è ricevibile.

Considerandi

II. Le

spese processuali della procedura d’appello, di CHF 2’000.-, sono poste a

carico dell’appellante, che rifonderà all’appellato

CHF 1’250.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).