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Decisione

12.2022.7

Contratto di lavoro - licenziamento immediato - dovere di diligenza e fedeltà diritto di essere sentito: diritto di formulare spontaneamente osservazioni su ogni atto presentato dalla controparte

28 giugno 2022Italiano25 min

4'087.95 per un orario settimanale di 42 ore (doc. B). Il contratto di lavoro, di

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.7

Lugano

28 giugno 2022/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2021.90 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 11 marzo 2021 da

AO

1

rappr. da: RA 1

contro

AP

1

patrocinata dall’ PA 1

con cui l’attrice ha

chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 12'646.28 netti oltre

interessi e accessori, somma ridotta in replica a fr. 11'927.45;

domanda alla quale si è

opposta la controparte e che il Pretore con sentenza 6 dicembre 2021 ha

accolto;

appellante la convenuta con

appello 24 gennaio 2022, con cui postula la riforma del giudizio impugnato nel

senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 5'902.20 (pari al salario

ancora dovuto prima del licenziamento) e, in subordine, il suo annullamento con

rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio, il tutto con protesta

delle spese giudiziarie di prima e seconda sede;

considerato che l’attrice

non ha inoltrato la risposta nel termine a lei assegnato;

letti ed esaminati

gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto

Fatti

A. AO 1 è stata assunta

a partire dal 1° agosto 2020 dalla società AP 1 quale gerente dell’esercizio

pubblico “__________ C__________” con un salario mensile lordo di fr.

4'087.95 per un orario settimanale di 42 ore (doc. B). Il contratto di lavoro, di

durata indeterminata, era assoggettato

al Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e

della ristorazione (CCNL).

B. Con scritto

raccomandato 12 novembre 2020 AP 1, invocando l’esistenza di motivi gravi, ha

disdetto con effetto immediato il contratto menzionato (doc. C). Con lettera 23

dicembre 2020, su richiesta della Cassa cantonale d’assicurazione contro la

disoccupazione, la datrice di lavoro ha spiegato che la disdetta immediata era

da ricondurre al comportamento oltraggioso adottato dalla dipendente nei

confronti dei superiori o dei colleghi, al fatto che essa aveva divulgato

segreti d’affari e al fatto che l’11 novembre 2020, dopo un acceso diverbio con

la cuoca, se ne era andata dal locale togliendo “dal muro la sua

autorizzazione alla gerenza” (doc. H).

C. Con petizione 11

marzo 2021 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. D),

ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 1. Contestando l’esistenza di un grave motivo di licenziamento, ella ha

chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell’importo complessivo di

fr. 12'646.28 (recte: 25) netti, oltre interessi al 5% dal 13 novembre 2020, a

titolo di salario fino alla scadenza del termine ordinario di disdetta, ossia

fino al 31 dicembre 2020 (fr. 6'621.- fino alla data del licenziamento e fr.

6'025.25 per il periodo fino alla scadenza ordinaria del contratto).

D. Con risposta 1°

giugno 2021 AP 1 si è opposta alla petizione, ribadendo l’esistenza di motivi

gravi che giustificavano la disdetta immediata. La convenuta ha altresì

osservato che il salario ancora dovuto fino al licenziamento ammonterebbe solo

a fr. 5'652.-, producendo a sostegno dell’allegazione il conteggio doc. 1.

E. In sede di

dibattimento 13 luglio 2021 le parti si sono riconfermate nelle rispettive

posizioni, l’attrice riducendo l’importo per il salario ancora dovuto fino al

giorno del licenziamento immediato a fr. 5’902.20. Esperita l’istruttoria e

conclusa la fase dibattimentale, le parti hanno presentato le loro memorie

conclusive il 29 novembre 2021, con cui hanno ribadito le loro antitetiche

argomentazioni e che sono state notificate alla rispettiva controparte il 1° dicembre

successivo.

F. Con sentenza 6

dicembre 2021 il Pretore ha accolto la petizione per l’importo complessivo di

fr. 11'927.45, oltre interessi al 5% a decorrere dal 13 novembre 2020, e

condannato la convenuta a versare all’attrice fr. 859.- quale indennità di

rappresentanza, senza prelevare spese processuali.

G. Con appello 24

gennaio 2022 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di

accogliere la petizione limitatamente a fr. 5'902.20 (pari al salario ancora

dovuto prima del licenziamento) e, in subordine, il suo annullamento con rinvio

della causa al primo giudice per nuovo giudizio, il tutto con protesta delle

spese giudiziarie di prima e seconda sede.

La controparte, cui

è stato notificato l’appello, non ha presentato una risposta nel termine

assegnatole.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1

lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali

di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore

litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di

almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una

decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-.

Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30

giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 24 gennaio 2022, in virtù

degli art. 142 cpv. 3 e 145 cpv. 1 lett. c CPC, è tempestivo.

2.

L’appellante critica

innanzitutto il Pretore per avere emanato la decisione qui impugnata prima che

le siano state recapitate le conclusioni scritte della controparte. Agendo in

tal modo, il primo giudice avrebbe da un lato impedito alle parti di presentare

un’eventuale replica/duplica spontanea in violazione del loro diritto di essere

sentite e, dall’altro, manifestato di avere già deciso le sorti della vertenza

senza considerare quanto contenuto nella memoria conclusiva, dimostrando

pertanto una parvenza di prevenzione.

2.1

Ai sensi dell’art. 232 cpv. 2

CPC, chiusa l’assunzione delle prove, le parti possono di comune accordo

rinunciare alle arringhe finali e proporre di presentare una memoria scritta

conclusiva, ove è data la facoltà di esprimersi sulle risultanze istruttorie e

sul merito della lite. In tal caso il giudice non deve dare loro la possibilità di esprimersi una seconda volta (DTF

146.

III 97 consid. 3.3). Stante

il diritto delle parti di essere sentite (art. 6 n. 1 CEDU, 29 cpv. 2 Cost. e

53.

cpv. 1 CPC), tuttavia, entrambe hanno il diritto incondizionato di formulare

spontaneamente osservazioni su ogni atto o documento presentato dall’altra, a

prescindere che contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti

concretamente a influire sul giudizio. Di

conseguenza anche se ai sensi dell’art. 232 cpv. 2 CPC non è necessario che il

giudice assegni alle parti un termine per esprimersi una seconda volta, egli

deve lasciare, tra la notifica delle memorie scritte e il giudizio, un lasso di

tempo sufficiente perché esse abbiano la possibilità di depositare osservazioni

spontanee se lo ritengono necessario (DTF 146 III 97 consid. 3.4). Secondo il

Tribunale federale il tempo necessario affinché il giudice possa reputare che

la parte non intende esprimersi dev’essere almeno di dieci giorni dalla notifica dell’atto (sentenza

del Tribunale federale 5D_74/2019 del

29.

maggio 2019 consid. 4.1, 5D_81/2015 del 4 aprile 2016 consid. 2.3.3 con

rinvii).

2.2

In

concreto, l’appellante ha addotto di avere ricevuto le conclusioni scritte del 29

novembre 2021 della controparte dopo l’emanazione del giudizio impugnato,

ovvero solo il 10 dicembre 2021. Tale circostanza non è tuttavia stata

suffragata da alcuna prova. A prescindere da ciò, dagli atti risulta che le

conclusioni scritte recano il timbro d’intimazione del 1° dicembre 2021.

Emettendo il giudizio impugnato il 6 dicembre 2021, ossia 5 giorni dopo, il primo giudice

non ha consentito all’appellante di esercitare il proprio diritto di replica spontanea,

violandone così il diritto di essere sentita.

2.3

La violazione del diritto di essere

sentito implica di principio l’an­nullamento della decisione impugnata, a

prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che la parte lesa

abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità di ricorso con

stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto quel

diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale

5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3) e non ne risulta alcun pregiudizio

per la parte lesa (DTF 142 III 55 consid. 4.3).

Nel

caso specifico non è necessario rinviare la causa al primo giudice per sanare

la violazione, essendo incontestabile che la violazione del diritto di essere

sentita dell’appellante è senz’altro stata sanata innanzi alla scrivente

Camera, autorità di ricorso dotata di pieno potere di esame sui fatti e sul

diritto. La convenuta ha in effetti avuto modo di esprimersi compiutamente sulle

conclusioni scritte di controparte nell’ambito della sua attuale impugnativa. A

ciò si aggiunga che l’appellante in questa sede si è limitata a rilevare

l’errore procedurale che come detto in sé è indubbio, senza però allegare e

dimostrare quale pregiudizio un tale modo di procedere le avrebbe in concreto

arrecato. Inoltre il giudizio è

comunque di 5 giorni posteriore alla notifica delle conclusioni e nulla permette

di ritenere che il Pretore non le abbia considerate.

In tali circostanze l’annullamento

della decisione pretorile costituirebbe un inutile formalismo e condurrebbe a

ritardi superflui, non compatibili con l' (almeno equivalente) interesse dell’attrice

a una celere trattazione della procedura di merito.

2.4

Analoghe considerazioni

valgono pure per l’asserita prevenzione del giudice. L’emanazione del giudizio

impugnato prima che fossero trascorsi almeno 10 giorni dalla notificazione

delle conclusioni scritte alle parti, pur essendo costitutiva di una violazione

procedurale, non è ancora sufficiente per imporre una ricusazione del giudice.

Da un tale agire, infatti, non si può in alcun modo dedurre l’intenzione di nuocere alla convenuta,

posto che il primo giudice ha agito in modo uguale anche nei confronti della

controparte. D’altra parte la violazione procedurale, come visto sopra, non ha

pregiudicato in modo irrimediabile i diritti della convenuta, la quale ha

potuto esprimersi compiutamente in questa sede. L’appellante del resto, in

violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), anche su

questo tema non ha allegato né dimostrato quale pregiudizio un tale modo di

agire le avrebbe in concreto arrecato, né ha evidenziato le circostanze e gli

elementi che consentirebbero di concludere per una parzialità, anche solo

apparente, del Pretore.

3.

Il Pretore, sulla

base delle risultanze istruttorie, ha ritenuto che nel caso di specie il

licenziamento immediato dell’attrice non fosse sorretto da cause gravi ai sensi

dell’art. 337 CO, riconoscendole l’importo complessivo di fr. 11'927.45 netti a

titolo di salario (fr. 5'902.20 per il periodo fino al licenziamento in tronco

e fr. 6'025.- fino alla scadenza del termine ordinario di disdetta, ossia fino

al 31 dicembre 2020).

Il primo giudice,

in assenza di un avvertimento formale, ha innanzitutto escluso che il

licenziamento potesse essere giustificato dal comportamento non sempre esemplare

avuto dall’attrice. Egli ha poi ritenuto che il fatto che essa avesse reso noto

ad alcuni clienti le difficoltà economiche alle quali la datrice di lavoro

doveva far fronte non fosse tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto

di fiducia tra le parti e ha rilevato infine che alla dipendente non potesse essere rimproverato un

abbandono ingiustificato del posto di lavoro.

4.

L’appellante ribadisce

in questa sede la legittimità del

licenziamento immediato.

Con riferimento al primo rimprovero essa, contestando al Pretore un errato

apprezzamento delle prove, ha innanzitutto osservato che l’istruttoria avrebbe

confermato il comportamento totalmente inadeguato e inappropriato tenuto

dall’attrice sul luogo di lavoro anche in presenza dei clienti. La

datrice di lavoro ha in seguito criticato il primo giudice per non avere

considerato quanto divulgato dall’attrice a terzi quale segreto d’affari ai

sensi dell’art. 321a cpv. 4 CO e per non avere qualificato il comportamento

della dipendente, la quale aveva lasciato l’esercizio pubblico portandosi via

l’autorizzazione alla gerenza, quale abbandono ingiustificato del posto di

lavoro. Anche se così non fosse, un tale atteggiamento costituirebbe in

concreto un motivo sufficiente di licenziamento immediato, tenuto conto di

tutte le manchevolezze rimproverate all’attrice e del suo ruolo di gerente.

Circostanza quest’ultima ignorata dal Pretore in violazione del suo diritto di

essere sentita.

5.

Il rimprovero di

carente motivazione della pronuncia pretorile per non avere considerato la

posizione di gerente della dipendente (che, se fondato, implicherebbe invero

l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo

giudice per la continuazione della procedura e l’emanazione di un nuovo giudizio)

non può essere accolto.

Il diritto di ottenere una

decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito sancito dall’art.

29.

cpv. 2 Cost., offre una garanzia minima e sussidiaria rispetto al diritto

processuale di cui all’art. 238 lett. g CPC. Esso impone in particolare

all’autorità giudicante di indicare in maniera chiara le ragioni che l’hanno

portata a decidere in un senso piuttosto che in un altro, in modo tale da

permettere al destinatario di capire la portata della decisione e di proporre i

rimedi giuridici adeguati con cognizione di causa (DTF 139 IV 179 consid. 2.2,

143.

IV 40 consid. 3.4.3). Esso non obbliga però l’autorità giudicante a

pronunciarsi necessariamente su tutte le questioni e le prove proposte dalle

parti, bastando che esamini i temi rilevanti per il giudizio (DTF 142 II 49

consid. 9.2, 143 III 65 consid. 5.2).

Nel caso concreto, è vero

che il Pretore non si è espresso sulla particolare circostanza, è però

altrettanto vero che la motivazione da lui addotta per determinare la

legittimità del licenziamento in tronco dell’attrice (poco importa se corretta

o meno) permetteva alle parti di capire la portata della sua decisione e di

proporre i rimedi giuridici adeguati con la necessaria cognizione di causa,

come del resto avvenuto con il presente appello.

6.

L'art.

337.

cpv. 1 CO prevede che una risoluzione immediata del rapporto di lavoro è

possibile solo per causa grave, ovvero, in particolare, per ogni circostanza

che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta la

continuazione del contratto (cpv. 2). Ciò è il caso quando il rapporto

di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione

costruttiva, di modo che la disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione

praticabile. Il licenziamento con effetto immediato è un provvedimento

eccezionale, che deve essere ammesso in modo restrittivo (DTF 138 I 116 consid.

6.3.1; sentenza del Tribunale federale 4A_379/2021 del 21 settembre 2021

consid. 4.1). Un atteggiamento che ha compromesso la relazione di fiducia fra

le parti – presupposto essenziale di un rapporto di lavoro – o che l'ha

pregiudicata al punto che la prosecuzione del contratto sino al termine di

disdetta ordinario non è più pensabile, costituisce una “mancanza grave”, per

la quale si intende di regola la violazione di un obbligo contrattuale in

specie a riguardo del dovere di diligenza e fedeltà del lavoratore. Mancanze

meno gravi possono assurgere a motivo di licenziamento immediato solo se

vengono reiterate nonostante un avvertimento circa le conseguenze estreme del

ripetersi del medesimo comportamento (DTF 142 III 579 consid. 4.2, 137 III 304

consid. 2.1.1; sentenza del Tribunale federale 4A_379/2021 del 21 settembre

2021.

consid. 4.1).

Sapere se in un caso

concreto il licenziamento immediato è giustificato da una causa grave dipende

dall'insieme delle circostanze. Sull'esistenza di una “causa

grave” il giudice è tenuto a decidere secondo il suo libero apprezzamento (art.

337.

cpv. 3 CO), applicando le regole del diritto e dell'equità (art. 4 CC);

egli deve quindi considerare tutte le circostanze specifiche del

caso concreto, in particolare la posizione e la responsabilità del lavoratore,

il tipo e la durata dei rapporti contrattuali, la gravità, la frequenza o la

durata delle mancanze rimproverate al lavoratore così come l'atteggiamento da

lui assunto di fronte a sollecitazioni o avvertimenti formulate dal datore di

lavoro e del tempo rimanente fino alla scadenza ordinaria del contratto (DTF

142.

III 579 consid. 4.2; sentenza del Tribunale federale 4A_379/2021 del 21

settembre 2021 consid. 4.2). A questo proposito, quanto più breve

è il periodo di tempo, tanto più importante deve essere la violazione. La

posizione del dipendente, la sua funzione e le responsabilità affidategli

possono comportare un maggior rigore nella valutazione del suo dovere di

diligenza e fedeltà (sentenza del Tribunale federale 4A_225/2018 del 6 giugno

2019.

consid. 4.1 e 4A_105/2018 del 10 ottobre 2018 consid. 3.2.1 con

riferimenti).

7.

L’appellante

critica il Pretore per non avere tenuto conto, nella valutazione della gravità

delle violazioni contrattuali rimproverate all’attrice, del fatto che essa fosse

la gerente dell’esercizio pubblico e in quanto tale rivestisse una posizione

particolare di responsabilità. A sostegno della sua tesi cita l’art. 21 della legge

sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear; RL 942.100),

secondo cui “il gerente è responsabile della conduzione dell’esercizio e

garantisce, con la sua presenza, il rispetto delle leggi e dei regolamenti”.

Se in termini generali è vero che al dipendente che riveste un

ruolo dirigenziale incombono obblighi di fedeltà e diligenza accresciuti e, conseguentemente,

le sue eventuali violazioni o inadempienze devono essere giudicate con maggiore

severità (Streiff/Von Känel/Rudolph,

Arbeitsvertrag, 7ª ed., n. 2 ad art. 321a CO e n. 8 ad art. 337 CO; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 7ª ed.,

p. 76 e 573; DTF 127 III 86 consid. 2c, 130 III 28 consid. 4.1, decisione del

TF 4A_105/2018 del 10 ottobre 2018 consid. 3.2.1) per determinare l’intensità e

la gravità della violazione occorre tenere conto non solo della sua posizione

gerarchica o formale, bensì anche del ruolo e della responsabilità attribuite

in concreto al dipendente (decisione del TF 4A_105/2018 del 10 ottobre 2018

consid. 3.2.1 con riferimenti). Nella fattispecie in esame, dal solo fatto che

l’attrice fosse la gerente del locale, ovvero fosse in possesso

dell’autorizzazione ai sensi della Lear, non si può ancora dedurre che essa

disponesse di un potere decisionale importante in riferimento alla conduzione

dell’esercizio pubblico o avesse assunto una maggiore responsabilità rispetto a

quella di cameriera e barista, posto che le disposizioni della Lear sono norme

di diritto pubblico che regolano il rapporto tra gerente e autorità amministrativa

ma nulla dicono in merito ai rapporti tra le parti derivanti dal contratto di

lavoro. A ciò si aggiunga che l’appellante, venendo meno al suo onere di

allegazione e di prova, non ha portato alcun elemento oggettivo da cui potere

dedurre l’effettivo ruolo assunto dalla qui attrice all’interno dell’esercizio

pubblico. Dalle dichiarazioni dei testimoni si può anzi dedurre che il ruolo

dell’attrice, malgrado fosse la titolare dell’autorizzazione necessaria per la

conduzione del locale, fosse quello di cameriera e barista mentre della

gestione se ne occupasse la “proprietaria”, ovvero la moglie

dell’amministratore unico della convenuta (testi __________ H__________, __________

A__________ e __________ B__________, verbale 20 ottobre 2021, pag. 1 seg., 7 e

10, e teste __________ Ba__________, verbale 28 ottobre 2021, pag. 1 seg.). E’

pertanto a giusta ragione che il Pretore non ha tenuto conto, nella valutazione

della gravità delle asserite violazioni contrattuali del ruolo del tutto

formale di gerente dell’attrice.

8.

In merito al primo

motivo di licenziamento l’appellante ha in sostanza allegato la violazione del

dovere di diligenza e fedeltà da parte della lavoratrice, la quale avrebbe

assunto dei comportamenti oltraggiosi nei confronti dei superiori o dei

colleghi, in particolare contestualmente a un acceso diverbio occorso l’11

novembre 2020 con la cuoca, a cui ha fatto seguito il licenziamento in tronco.

8.1

La violazione del dovere di

diligenza e fedeltà verso il datore di lavoro può costituire fondato motivo di

risoluzione immediata del contratto (Donatiello

in: Commentaire romand, CO I, 3a ed., n. 10 ad art. 337 CO con

riferimenti) tuttavia una violazione da parte del lavoratore di questi principi

può giustificare il suo licenziamento immediato solo se si tratta di un

comportamento gravemente ingiurioso che pone fine all'indispensabile rapporto

di fiducia tra le parti così da non permettere la continuazione della loro

collaborazione sino al prossimo termine ordinario di disdetta (sentenza del Tribunale

federale 4A-246/2020 del 23 giugno 2020 consid. 4.3.2 con riferimenti). Se

invece le violazioni sono meno gravi è necessario procedere con un avvertimento

prima di rescindere con effetto immediato il contratto di lavoro (DTF 130 III

28.

consid. 4., sulla questione v. anche Streiff/von

Kaenel, op. cit., n. 5 ad art. 337 CO con numerosi esempi).

8.2

In concreto, la decisione del

Pretore di non avere ritenuto legittimo il licenziamento immediato

dell’attrice, ancorché il comportamento di quest’ultima non fosse stato

esemplare, regge alle critiche dell’appellante. Le stesse sono innanzitutto

irricevibili in ordine per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), la

convenuta limitandosi in sostanza a proporre una personale e soggettiva

interpretazione delle dichiarazioni dei testi, senza spiegare i motivi di fatto

e di diritto per cui l’opposto apprezzamento del primo giudice sarebbe errato e

con ciò da riformare. Le argomentazioni sono in ogni caso infondate.

L’istruttoria ha permesso unicamente di confermare che l’attrice aveva usato toni

sgarbati con alcuni clienti (teste __________ H__________, verbale 20 ottobre

2021, pag. 2 seg.) e che c’erano stati screzi e diverbi tra le parti (testi __________

A__________, verbale 20 ottobre 2021, pag. 7 e __________ B__________, verbale

28.

ottobre 2021, pag. 2) mentre l’asserita “accesa discussione” dell’11 novembre

2020.

è stata smentita dalla stessa collega e cuoca dell’esercizio pubblico

(teste __________ H__________, verbale 20 ottobre 2021, pag. 2). Le critiche

formulate dall’appellante in merito all’attendibilità del teste __________ B__________

sono inconsistenti, posto che le sue dichiarazioni in merito al fatto che

l’attrice con lui era sempre stata “gentile, sapeva fare il suo lavoro e si

dava da fare per incrementare la clientela” (verbale 20 ottobre 2021, pag. 10)

sono state confermate anche dal teste __________ Ba__________ (“a proposito

dell’atteggiamento della signora AO 1 con i clienti non posso dire nulla: io

sono sempre stato trattato come un buon cliente. A volte vedevo che c’era

nervosismo tra di loro ma non so i motivi e non si ribaltava su di me come

cliente”, verbale 28 ottobre 2021, pag. 2). In tali circostanze è indubbio

che il comportamento dell’attrice costituiva una manchevolezza minore per la

quale era necessario richiamare la dipendente, anche perché eventuali cattivi

rapporti tra le parti o con i colleghi non giustificano un licenziamento in

tronco, a meno che la lavoratrice sia stata espressamente richiamata per il suo

comportamento sul posto di lavoro con l'esplicita minaccia del licenziamento in

tronco in caso di persistenza in tale sgradito atteggiamento (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 13 ad

art. 337 CO), ciò che in concreto non è avvenuto. In definitiva la convenuta,

cui incombeva l’onere della prova, non è riuscita a dimostrare l’esistenza dei pretesi comportamenti oltraggiosi che

avrebbero potuto giustificare un licenziamento immediato dell’attrice.

9.

In merito al secondo

motivo di licenziamento in tronco l’appellante ha rimproverato alla lavoratrice

di avere divulgato “segreti d’affari”, ovvero “notizie sull’andamento

dell’attività ad esterni” (doc. H). Nella decisione impugnata il Pretore ha

accertato che l’attrice aveva effettivamente reso note ad alcuni clienti le

difficoltà economiche alle quali la datrice di lavoro doveva far fronte. Egli,

pur ritenendo che una tale informazione non fosse destinata a essere pubblica, ha

escluso che potesse essere considerata un “segreto d’affare” ai sensi

dell’art. 321a cpv. 4 CO, considerando sproporzionato il licenziamento in

tronco dell’attrice. In questa sede l’appellante si limita a osservare che le

informazioni sull’andamento dell’attività “non erano di dominio pubblico”

e la loro divulgazione a terzi sarebbe “atta a causare pregiudizio al datore

di lavoro”, senza spiegare i motivi di fatto e di diritto per cui la

conclusione del primo giudice, che ha ritenuto in concreto sproporzionato il

licenziamento in tronco della dipendente per avere reso noto ad alcuni clienti

le difficoltà economiche della datrice di lavoro, sarebbe errata e con ciò da

riformare, di modo che anche su questo punto l’appello si rivela irricevibile

per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). In ogni caso, si volesse anche ritenere

la divulgazione delle menzionate informazioni alla stregua di “segreti

d’affari” ai sensi dell’art. 321a cpv. 4 CO, come pretende l’appellante,

ciò non sarebbe ancora sufficiente, in assenza di un formale avvertimento della

dipendente, per giustificare nella fattispecie il suo licenziamento in tronco.

10.

In

merito al terzo motivo invocato dalla datrice di lavoro per giustificare il

licenziamento immediato, l’appellante critica il Pretore per non avere tenuto

conto del fatto che la dipendente si era allontanata dal locale portandosi via

l’autorizzazione di esercente, manifestando in tal modo la sua volontà di

rescindere il contratto.

10.1

Vi è

abbandono del lavoro nel senso dell'art. 337d cpv. 1 CO quando il lavoratore

lascia il proprio posto in modo repentino senza alcuna valida giustificazione o

receda dal contratto con effetto immediato senza una causa grave (DTF 121 V 277

consid. 3a; Donatiello, op. cit.,

n. 2 ad art. 337d, Wyler/Heinzer,

op. cit., pag. 613). L'applicazione di tale norma presuppone un rifiuto

cosciente, intenzionale e definitivo del lavoratore di entrare in servizio o di

continuare l'esecuzione del lavoro affidatogli. In tale caso il contratto di

lavoro cessa immediatamente senza la necessità di una dichiarazione espressa.

Tuttavia qualora il rifiuto non risulti da una dichiarazione esplicita del lavoratore,

il giudice deve valutare se il datore di lavoro abbia potuto in buona fede,

tenuto conto di tutte le circostanze, comprendere che il comportamento del

lavoratore costituisse un abbandono del posto di lavoro. Ove il comportamento

del lavoratore sia equivoco, incombe al datore di lavoro di metterlo in mora e

pretendere da lui l'esecuzione del contratto, eventualmente fino alla scadenza

del periodo normale di disdetta (sentenza del Tribunale federale 4A_91/2021 del

19.

luglio 2021 consid. 3.1 con altri riferimenti).

10.2

In concreto, come ammesso

dalla datrice di lavoro medesima, l’attività dell’esercizio pubblico stava attraversando

un periodo di difficoltà dovuto anche al particolare momento legato alla

pandemia da Coronavirus (doc. H). Dall’istruttoria è inoltre emerso che il

clima di lavoro era teso, che tra le parti vi erano delle discussioni e dei diverbi

sulla gestione del locale e che l’attrice l’11 novembre 2020, al termine del

turno di lavoro, se ne era andata dal locale arrabbiata togliendo

l’autorizzazione di gerente per poi ripresentarsi regolarmente il mattino

seguente alle 6.30 per aprire l’esercizio pubblico (teste __________ H__________,

verbale 20 ottobre 2021, pag. 2 seg.). In tali circostanze, il fatto di

essersene andata portando con sé l’autorizzazione di esercente non poteva in

buona fede essere inteso dalla datrice di lavoro come la decisione della

dipendente di abbandonare definitivamente l’impiego, in particolare alla luce

del rientro di quest’ultima sul posto di lavoro già il mattino seguente. Tale

comportamento risulta piuttosto essere una momentanea reazione dettata

dall’esasperazione e dalla tensione creatasi nei rapporti tra le parti. Ne

consegue che la decisione del Pretore, di non considerare il comportamento

dell’attrice come un ingiustificato abbandono del posto di lavoro ai sensi

dell’art. 337d CO resiste alle critiche e va confermata.

11.

Contrariamente

a quanto pretende infine l’appellante, in assenza di un avvertimento non vi

sono in concreto i presupposti atti a giustificare un licenziamento immediato,

nemmeno tenendo conto “dell’insieme della situazione”. Per la

datrice di lavoro sarebbe stato ragionevolmente possibile proseguire il

rapporto di lavoro fino al termine ordinario di disdetta, tenuto conto in particolare

della brevità di questo periodo nel caso di specie (l’art. 6 CCNL prevedeva

infatti un termine di disdetta di un mese, ossia fino alla fine del mese di

dicembre 2020). Nella valutazione concernente l’esistenza di una causa grave

occorre infatti considerare anche la durata del termine di disdetta, ritenuto

che minore è la durata restante del contratto e maggiore è il rigore esatto per

ammettere l’esistenza di motivi che non permettono di portare a termine il

contratto secondo i termini ordinari. Come visto ai considerandi

precedenti inoltre, i rimproveri mossi all’attrice costituiscono delle

manchevolezze minori indotte dalle tensioni che si erano create sul posto di

lavoro e dalle difficoltà economiche dovute alla pandemia e alle restrizioni

imposte al settore della ristorazione. In tal senso nemmeno il riferimento alla

decisione del Tribunale federale (4C.222/3003 del 2 settembre 2003) soccorre

l’appellante, la medesima autorità avendo già avuto modo in più occasioni di

precisare che il confronto con altri giudizi reputati analoghi dalle parti deve

essere effettuato con cautela, posto che per determinare il carattere

giustificato o no di un licenziamento immediato il giudice deve considerare

tutte le circostanze specifiche del caso concreto secondo il suo

libero apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 4A_379/2021 del 21

settembre 2021 consid. 5.2, 4A_246/2020 del 23 giugno 2020 consid. 3.3 con

riferimenti).

12.

Ne discende che

l’appello 24 gennaio 2022 di AP 1 deve essere respinto nella misura in cui è

ricevibile.

Trattandosi di una

causa derivante da una controversia in materia di diritto del lavoro con un

valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, non vengono addossate spese

processuali (art. 114 lett. c CPC). All’appellata, che non ha presentato una

risposta, non si assegnano ripetibili. Il valore litigioso della presente

controversia non raggiunge la soglia

di fr. 15’000.- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per un eventuale

ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 95 e 114 CPC,

decide:

1. L’appello 24 gennaio

2022 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Non si prelevano

spese processuali e non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore

litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).