12.2022.70
Società anonima, lacune organizzative, scioglimento e sanatoria
21 luglio 2022Italiano8 min
I. L’appello 27 maggio 2022 di AP 1 è evaso nel senso
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.70
Lugano
21 luglio 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2022.372 della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con segnalazione 19 aprile 2022 dall’
AO
1
contro
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
chiedente l’adozione delle misure necessarie nei
confronti della convenuta, priva di una valida rappresentanza in Svizzera e di
un valido domicilio legale;
nell’ambito della quale il Pretore aggiunto, con
decisione 13 maggio 2022, ha pronunciato lo scioglimento della convenuta, ordinandone
la messa in liquidazione secondo le
prescrizioni applicabili al fallimento, con
seguito di spese (fr. 100.-) a carico della medesima;
appellante la convenuta con appello (o subordinatamente reclamo) 27 maggio
2022, con cui ha chiesto di annullare il querelato giudizio, revocare il suo
scioglimento, porre tutte le spese di primo e secondo grado a carico dello
Stato e Repubblica del Cantone Ticino e assegnarle congrue ripetibili di
seconda sede;
visto lo scritto 1° giugno 2022 dell’Ufficio del
registro di commercio;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
1.
Costatata una lacuna
organizzativa della società AP 1 (doc. A), priva di una persona domiciliata in
Svizzera che potesse rappresentarla ai sensi dell’art. 718 cpv. 4 CO e di un
valido domicilio legale nel luogo della sua sede (art. 2 lett. b e 117 ORC),
l'Ufficio del registro di commercio (qui di seguito: “URC”) l’ha invano
diffidata, tramite pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (“FUSC”)
del 4 marzo 2022 (doc. B) a ripristinare la situazione legale e a notificare le
pertinenti iscrizioni entro il termine di 30 giorni, menzionando le prescrizioni
determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso della loro violazione (art.
939 CO, art. 152 e 152a cpv. 3 lett. a ORC).
2.
In assenza di riscontri, con
notificazione 19 aprile 2022 l’URC ha deferito il caso al giudice, come
previsto dall’art. 939 cpv. 2 CO.
3.
Il 21 aprile 2022 il Pretore
aggiunto, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1bis n. 1 CO, ha assegnato alla
convenuta (mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale del 22 aprile
2022) un ultimo termine di 15 giorni per ripristinare la situazione legale e
darne tempestiva comunicazione alla Pretura stessa, pena lo scioglimento della
società e la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al
fallimento.
4.
Costatata la scadenza
infruttuosa del termine, con decisione finale 13 maggio 2022 (pubblicata sul
Foglio ufficiale cantonale il 16 maggio 2022) il Pretore aggiunto ha
pronunciato lo scioglimento della società e ne ha ordinato la messa in
liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento ai sensi
dell’art. 731b cpv. 1bis n. 3 CO (dispositivi n. 1 e 2), ponendo a suo carico
le spese giudiziarie di complessivi fr. 100.- (dispositivo n. 3).
5.
Con appello 27 maggio 2022 la
convenuta ha chiesto di annullare tale decisione, di revocare conseguentemente
il suo scioglimento, di porre tutte le spese di primo e secondo grado a carico
dello Stato e Repubblica del Cantone Ticino e di assegnarle congrue ripetibili
di seconda sede. In via subordinata, essa solleva reclamo conformemente
all’indicazione data dal primo giudice in calce alla decisione impugnata, con
identiche conclusioni e richieste di giudizio.
6.
In presenza di una decisione
finale in una controversia dal valore litigioso pacificamente superiore a fr.
10'000.- (in concreto corrispondente a fr. 100'000.-, v. consid. 12), l’appello
costituisce il rimedio giuridico corretto (art. 308 CPC). Nel caso concreto il
gravame, tempestivamente inoltrato nell’ambito di una procedura sommaria entro
il termine di 10 giorni dalla notifica della decisione impugnata
(corrispondente al giorno della pubblicazione, cfr. art. 141 cpv. 2 CPC), è
pure tempestivo (art. 250 lett. c n. 6 e 314 cpv. 1 CPC). Nulla osta pertanto
alla trattazione del medesimo.
7.
Con l’impugnativa,
l’appellante rileva in sostanza di non aver preso per tempo conoscenza delle
diffide summenzionate, di ritenere troppo breve il termine di 15 giorni
impartito dal Pretore e di avere nel frattempo ripristinato la situazione
legale, con la modifica della sua sede e del suo recapito e con l’avvenuta
nomina di un nuovo membro del Consiglio di amministrazione con diritto di firma
individuale nella persona di S__________, domiciliato a __________, e la
relativa notifica di iscrizione al Registro di commercio del 24 maggio 2022
(doc. E, F e G d’appello).
8.
Con scritto 1° luglio 2022
l’URC ha confermato il ripristino della situazione legale e l’esecuzione delle
relative iscrizioni in data 31 maggio 2022.
9.
Questi nuovi elementi
costituiscono ammissibili “nova autentici” ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC,
in quanto trattasi di documenti allestiti dopo l’emanazione della decisione
impugnata.
10.
Secondo dottrina e
giurisprudenza il ripristino della situazione di legalità nelle more della
causa, anche solo nella procedura ricorsuale, è di per sé idoneo a evitare lo
scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione (Lorandi, Konkursverfahren über
Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP
11/2008 p. 1386; Lorandi,
Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.
91; IICCA del 16 dicembre 2011, inc. n. 12.2011.206; IICCA del 18 giugno 2020,
inc. 12.2020.54; IICCA del 31 maggio 2021, inc. 12.2021.44).
11.
Nella fattispecie, come appena
visto, questa ipotesi si è effettivamente
realizzata. In tali circostanze la
procedura, non più attuale, deve essere stralciata dai ruoli siccome divenuta
priva d’oggetto (cfr. STF 4A_560/2012 del 1° marzo 2013 consid. 3.1). Occorre
nondimeno rilevare che l’agire dell’URC e del Pretore aggiunto è esente da
critiche, siccome l’invio delle diffide tramite pubblicazione e lo scioglimento corrispondono a quanto previsto dagli
art. 152 e 152a ORC e dagli art. 731b e 939 CO In particolare, già l’URC aveva
assegnato alla società un termine di 30 giorni per ripristinare la situazione
legale, sicché l’ulteriore termine di 15 giorni impartito dal Pretore aggiunto non
risulta troppo breve (tenuto conto che dalla pubblicazione della prima diffida
all’emanazione della decisione impugnata sono trascorsi più di due mesi,
durante i quali la società non ha intrapreso alcun passo per risolvere la
situazione).
12.
Le spese giudiziarie vanno calcolate sulla base di un
valore litigioso di fr. 100’000.-, pari al capitale nominale dell’appellante
risultante a registro di commercio (cfr. doc. A; STF 4A_315/2010 del 19 agosto
2010 consid. 2 e 4A_278/2010 dell’8 luglio 2010 consid. 6; IICCA del 29 ottobre
2019, inc. n. 12.2019.71) e dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art.
106 CPC). Nel caso di specie ricorrono
tuttavia giusti motivi per derogare a questo principio, ritenuto che la
presente procedura e quella dinnanzi alla Pretura avrebbero in effetti potuto
essere evitate se la società avesse provveduto per tempo ad adeguare la propria
situazione e a garantire una valida rappresentanza e un valido recapito,
anziché rimanere inattiva. Per questo motivo, in applicazione dell’art. 107
cpv. 1 lett. e come pure dell’art. 108 CPC, si giustifica di mantenere a suo
carico le spese processuali di prima sede, di porre a suo carico anche quelle
di seconda sede e di non riconoscerle ripetibili (cfr. per analogia STF 4A_411/2012
del 22 novembre 2012 consid. 3 e 4A_560/2012 del 1° marzo 2013 consid. 3.2 e 4;
IICCA del 29 gennaio 2015, inc. n. 12.2014.221 e IICCA del 12 febbraio 2015,
inc. n. 12.2014.189).
13.
In definitiva, l’appello della
convenuta dev’essere evaso ai sensi dei considerandi che precedono.
14.
Non ponendo la causa questioni
di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato
da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett.
b n. 3 LOG).
Per questi motivi,
richiamati, per le spese, gli art. 107 e
108 CPC nonché la LTG,
decide:
Fatti
I. L’appello 27 maggio 2022 di AP 1 è evaso nel senso
che i dispositivi n. 1 e 2 della decisione 13 maggio 2022 del Pretore
aggiunto della giurisdizione di Locarno-Campagna (inc. SO.2022.372) sono
annullati e la causa di cui alla segnalazione 19 aprile 2022 dell’Ufficio del
registro di commercio è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto.
Gli altri dispositivi della decisione impugnata rimangono invariati.
Considerandi
II. Le spese processuali d’appello di fr. 700.-, già anticipate
dall’appellante, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).