Lexipedia

Decisione

12.2022.70

Società anonima, lacune organizzative, scioglimento e sanatoria

21 luglio 2022Italiano8 min

I. L’appello 27 maggio 2022 di AP 1 è evaso nel senso

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.70

Lugano

21 luglio 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SO.2022.372 della Pretura della

giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con segnalazione 19 aprile 2022 dall’

AO

1

contro

AP

1

patrocinata dall’ PA 1

chiedente l’adozione delle misure necessarie nei

confronti della convenuta, priva di una valida rappresentanza in Svizzera e di

un valido domicilio legale;

nell’ambito della quale il Pretore aggiunto, con

decisione 13 maggio 2022, ha pronunciato lo scioglimento della convenuta, ordinandone

la messa in liquidazione secondo le

prescrizioni applicabili al fallimento, con

seguito di spese (fr. 100.-) a carico della medesima;

appellante la convenuta con appello (o subordinatamente reclamo) 27 maggio

2022, con cui ha chiesto di annullare il querelato giudizio, revocare il suo

scioglimento, porre tutte le spese di primo e secondo grado a carico dello

Stato e Repubblica del Cantone Ticino e assegnarle congrue ripetibili di

seconda sede;

visto lo scritto 1° giugno 2022 dell’Ufficio del

registro di commercio;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

1.

Costatata una lacuna

organizzativa della società AP 1 (doc. A), priva di una persona domiciliata in

Svizzera che potesse rappresentarla ai sensi dell’art. 718 cpv. 4 CO e di un

valido domicilio legale nel luogo della sua sede (art. 2 lett. b e 117 ORC),

l'Ufficio del registro di commercio (qui di seguito: “URC”) l’ha invano

diffidata, tramite pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (“FUSC”)

del 4 marzo 2022 (doc. B) a ripristinare la situazione legale e a notificare le

pertinenti iscrizioni entro il termine di 30 giorni, menzionando le prescrizioni

determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso della loro violazione (art.

939 CO, art. 152 e 152a cpv. 3 lett. a ORC).

2.

In assenza di riscontri, con

notificazione 19 aprile 2022 l’URC ha deferito il caso al giudice, come

previsto dall’art. 939 cpv. 2 CO.

3.

Il 21 aprile 2022 il Pretore

aggiunto, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1bis n. 1 CO, ha assegnato alla

convenuta (mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale del 22 aprile

2022) un ultimo termine di 15 giorni per ripristinare la situazione legale e

darne tempestiva comunicazione alla Pretura stessa, pena lo scioglimento della

società e la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al

fallimento.

4.

Costatata la scadenza

infruttuosa del termine, con decisione finale 13 maggio 2022 (pubblicata sul

Foglio ufficiale cantonale il 16 maggio 2022) il Pretore aggiunto ha

pronunciato lo scioglimento della società e ne ha ordinato la messa in

liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento ai sensi

dell’art. 731b cpv. 1bis n. 3 CO (dispositivi n. 1 e 2), ponendo a suo carico

le spese giudiziarie di complessivi fr. 100.- (dispositivo n. 3).

5.

Con appello 27 maggio 2022 la

convenuta ha chiesto di annullare tale decisione, di revocare conseguentemente

il suo scioglimento, di porre tutte le spese di primo e secondo grado a carico

dello Stato e Repubblica del Cantone Ticino e di assegnarle congrue ripetibili

di seconda sede. In via subordinata, essa solleva reclamo conformemente

all’indicazione data dal primo giudice in calce alla decisione impugnata, con

identiche conclusioni e richieste di giudizio.

6.

In presenza di una decisione

finale in una controversia dal valore litigioso pacificamente superiore a fr.

10'000.- (in concreto corrispondente a fr. 100'000.-, v. consid. 12), l’appello

costituisce il rimedio giuridico corretto (art. 308 CPC). Nel caso concreto il

gravame, tempestivamente inoltrato nell’ambito di una procedura sommaria entro

il termine di 10 giorni dalla notifica della decisione impugnata

(corrispondente al giorno della pubblicazione, cfr. art. 141 cpv. 2 CPC), è

pure tempestivo (art. 250 lett. c n. 6 e 314 cpv. 1 CPC). Nulla osta pertanto

alla trattazione del medesimo.

7.

Con l’impugnativa,

l’appellante rileva in sostanza di non aver preso per tempo conoscenza delle

diffide summenzionate, di ritenere troppo breve il termine di 15 giorni

impartito dal Pretore e di avere nel frattempo ripristinato la situazione

legale, con la modifica della sua sede e del suo recapito e con l’avvenuta

nomina di un nuovo membro del Consiglio di amministrazione con diritto di firma

individuale nella persona di S__________, domiciliato a __________, e la

relativa notifica di iscrizione al Registro di commercio del 24 maggio 2022

(doc. E, F e G d’appello).

8.

Con scritto 1° luglio 2022

l’URC ha confermato il ripristino della situazione legale e l’esecuzione delle

relative iscrizioni in data 31 maggio 2022.

9.

Questi nuovi elementi

costituiscono ammissibili “nova autentici” ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC,

in quanto trattasi di documenti allestiti dopo l’emanazione della decisione

impugnata.

10.

Secondo dottrina e

giurisprudenza il ripristino della situazione di legalità nelle more della

causa, anche solo nella procedura ricorsuale, è di per sé idoneo a evitare lo

scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione (Lorandi, Konkursverfahren über

Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP

11/2008 p. 1386; Lorandi,

Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.

91; IICCA del 16 dicembre 2011, inc. n. 12.2011.206; IICCA del 18 giugno 2020,

inc. 12.2020.54; IICCA del 31 maggio 2021, inc. 12.2021.44).

11.

Nella fattispecie, come appena

visto, questa ipotesi si è effettivamente

realizzata. In tali circostanze la

procedura, non più attuale, deve essere stralciata dai ruoli siccome divenuta

priva d’oggetto (cfr. STF 4A_560/2012 del 1° marzo 2013 consid. 3.1). Occorre

nondimeno rilevare che l’agire dell’URC e del Pretore aggiunto è esente da

critiche, siccome l’invio delle diffide tramite pubblicazione e lo scioglimento corrispondono a quanto previsto dagli

art. 152 e 152a ORC e dagli art. 731b e 939 CO In particolare, già l’URC aveva

assegnato alla società un termine di 30 giorni per ripristinare la situazione

legale, sicché l’ulteriore termine di 15 giorni impartito dal Pretore aggiunto non

risulta troppo breve (tenuto conto che dalla pubblicazione della prima diffida

all’emanazione della decisione impugnata sono trascorsi più di due mesi,

durante i quali la società non ha intrapreso alcun passo per risolvere la

situazione).

12.

Le spese giudiziarie vanno calcolate sulla base di un

valore litigioso di fr. 100’000.-, pari al capitale nominale dell’appellante

risultante a registro di commercio (cfr. doc. A; STF 4A_315/2010 del 19 agosto

2010 consid. 2 e 4A_278/2010 dell’8 luglio 2010 consid. 6; IICCA del 29 ottobre

2019, inc. n. 12.2019.71) e dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art.

106 CPC). Nel caso di specie ricorrono

tuttavia giusti motivi per derogare a questo principio, ritenuto che la

presente procedura e quella dinnanzi alla Pretura avrebbero in effetti potuto

essere evitate se la società avesse provveduto per tempo ad adeguare la propria

situazione e a garantire una valida rappresentanza e un valido recapito,

anziché rimanere inattiva. Per questo motivo, in applicazione dell’art. 107

cpv. 1 lett. e come pure dell’art. 108 CPC, si giustifica di mantenere a suo

carico le spese processuali di prima sede, di porre a suo carico anche quelle

di seconda sede e di non riconoscerle ripetibili (cfr. per analogia STF 4A_411/2012

del 22 novembre 2012 consid. 3 e 4A_560/2012 del 1° marzo 2013 consid. 3.2 e 4;

IICCA del 29 gennaio 2015, inc. n. 12.2014.221 e IICCA del 12 febbraio 2015,

inc. n. 12.2014.189).

13.

In definitiva, l’appello della

convenuta dev’essere evaso ai sensi dei considerandi che precedono.

14.

Non ponendo la causa questioni

di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato

da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett.

b n. 3 LOG).

Per questi motivi,

richiamati, per le spese, gli art. 107 e

108 CPC nonché la LTG,

decide:

Fatti

I. L’appello 27 maggio 2022 di AP 1 è evaso nel senso

che i dispositivi n. 1 e 2 della decisione 13 maggio 2022 del Pretore

aggiunto della giurisdizione di Locarno-Campagna (inc. SO.2022.372) sono

annullati e la causa di cui alla segnalazione 19 aprile 2022 dell’Ufficio del

registro di commercio è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto.

Gli altri dispositivi della decisione impugnata rimangono invariati.

Considerandi

II. Le spese processuali d’appello di fr. 700.-, già anticipate

dall’appellante, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).