12.2022.73
Contratto di lavoro, scoperti salariali dovuti alla mancata applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione; disdetta abusiva
9 settembre 2022Italiano25 min
conteggio) oltre interessi a titolo di scoperti salariali derivanti dalla mancata
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.73
Lugano
9 settembre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nelle cause (inc. n. SE.2018.2/22 della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Città) promosse con separate petizioni 24 gennaio 2018
e 20 giugno 2018 da
AO
1
patrocinato dall’ PA 2
contro
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
chiedenti la condanna della
convenuta al pagamento, rispettivamente, di fr. 22’500.- oltre
interessi a titolo di indennità per disdetta abusiva (inc. SE.2018.2) e di fr.
27'222.10 oltre interessi del 5% dal 31 agosto 2017 a titolo di salario (inc.
SE.2018.22);
pretese avversate dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione di entrambe le petizioni;
vista la decisione 25 aprile 2022 con cui il Pretore ha
respinto la prima petizione e parzialmente accolto la seconda nella misura di
fr. 22'450.88 netti oltre interessi;
appellanti entrambe le parti:
la convenuta,
che con atto di appello 25 maggio 2022 ha chiesto la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere anche la seconda petizione, con protesta di
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
l’attore, che
oltre a postulare l’ammissione al gratuito patrocinio con istanza 1° luglio
2022 e a opporsi al gravame della controparte con risposta di pari data, ha
altresì postulato, con appello incidentale sempre del 1° luglio 2022, la
modifica della decisione pretorile nel senso di accogliere la “petizione
14.11.2018 (inc. SE.2018.22 Pretura di Locarno-Città)”, “ritenuto il
prudente criterio nel calcolo dell’indennità proposta”;
viste le osservazioni (recte: risposta) 20
luglio 2022 all’appello incidentale formulate dall’appellante principale;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
A partire dal 1° maggio 2016 AO 1 è stato assunto alle dipendenze di
AP 1, società avente a suo tempo sede a __________
e poi a __________, attiva nella gestione di un natante turistico
denominato “__________” e nell’organizzazione di escursioni ed eventi sul lago
di __________, con la funzione di capitano dell’imbarcazione. Il consiglio di
amministrazione (CdA) societario era composto dallo stesso AO 1
(vice-presidente), da P__________ (presidente) e da R__________ (membro).
B.
Con raccomandata 16 giugno 2017 AP 1 ha significato a AO 1 la disdetta
ordinaria del rapporto di lavoro per il 31 agosto 2017, indicando che “Il
motivo di tale misura, risiede nella differente visione dell’organizzazione
strategica dell’attività”, esonerandolo immediatamente da qualsiasi obbligo
contrattuale (doc. B inc. CM.2017.107).
C.
AO 1 ha contestato la disdetta con raccomandata 14
luglio 2017, chiedendo una motivazione e un incontro fra le parti, rivendicando
un’indennità per licenziamento abusivo, rispettivamente il ripristino
del contratto e il suo riconoscimento quale proprietario del battello; egli si
è altresì detto disposto a trovare un accordo bonale per la
liquidazione delle sue pretese (tenuto conto del suo importante contributo
nell’avviamento dell’attività), previo formale ritiro della disdetta. Il 19
luglio 2017 AP 1 si è opposta alle richieste della parte avversa,
riconfermandosi nella motivazione summenzionata (doc. C e D inc.
CM.2017.107).
D.
Con raccomandata 14 agosto 2017 AO 1 ha contestato i propri conteggi
salariali 2016 e 2017, rilevando come a fronte di un salario percepito
complessivo (netto) pari a fr. 30'827.20, egli avrebbe in realtà dovuto
ricevere fr. 53'220.65 in applicazione del contratto collettivo
di lavoro del settore alberghiero, che prevedeva, per collaboratori senza
apprendistato,
un salario base mensile di fr. 3'407.- per il 2016 e di
fr. 3'417.- per il 2017. Di qui uno scoperto salariale pari a fr. 22'393.45
lordi (doc. B inc. CM.2018.15).
E.
Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire (inc. CM.2017.107),
con una prima petizione del 24 gennaio 2018 AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi alla
Pretura della giurisdizione di Locarno-Città per ottenerne la condanna al
pagamento in suo favore di fr. 22’500.- oltre interessi a titolo di indennità
per disdetta abusiva (inc. SE.2018.2). La convenuta si è opposta alla petizione
con risposta 26 marzo 2018.
F.
Dopo esperimento infruttuoso di un ulteriore tentativo di
conciliazione (inc. CM.2018.15), con una seconda petizione 20 giugno 2018 egli
ha altresì chiesto allo stesso giudice la condanna della sua ex datrice di
lavoro al pagamento di fr. 27'222.10 (fr. 54'307.80 di salario
netto dovuto – fr. 27'085.70 di salario netto percepito, secondo il nuovo
conteggio) oltre interessi a titolo di scoperti salariali derivanti dalla mancata
applicazione del contratto collettivo di lavoro del settore alberghiero (inc.
SE.2018.22). Anche questa pretesa è stata avversata dalla convenuta mediante
risposta 28 agosto 2018.
G. L’attore ha pure postulato, per entrambe le procedure, di essere
ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.
H.
Le due cause sono state congiunte onde esperire un’istruttoria
comune. Al termine della medesima, le parti hanno prodotto i rispettivi
allegati conclusivi scritti (il 24 giugno 2021 la convenuta e il 28 giugno 2021
l’attore).
I.
Con decisione 25 aprile 2022 il Pretore ha respinto la petizione 24
gennaio 2018 (inc. SE.2018.2), negando l’esistenza di una disdetta abusiva
(dispositivo n. 1) e condannando l’attore a versare alla convenuta fr. 1'200.-
di ripetibili (dispositivo n. 2). Il giudice ha per contro parzialmente accolto
la petizione 20 giugno 2018 (inc. SE.2018.22), condannando
la convenuta a versare all’attore fr. 22'450.88 netti oltre interessi (dispositivo n. 3.1), a versare ai preposti istituti i relativi oneri
sociali (dispositivo n. 3.2) e a rifondere alla controparte fr. 1'800.- a
titolo di ripetibili (dispositivo n. 4). Il Pretore ha infine ammesso AO
1 al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il patrocinio dell’avv. PA 2 (dispositivo
n. 5).
J.
Con atto di appello 25 maggio 2022 AP 1 ha chiesto la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere anche la petizione 20 giugno 2018 (inc.
SE.2018.22), con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
K.
Con risposta 1° luglio 2022 AO 1 si è opposto al gravame e ha preteso
dalla controparte fr. 1'200.- a titolo di ripetibili. Con separato scritto di
pari data ha sollevato appello incidentale, chiedendo la modifica della
decisione pretorile nel senso di accogliere la “petizione 14.11.2018 (inc.
SE.2018.22 Pretura di Locarno-Città)”, rimettendosi alla decisione di
questa Camera per quanto concerne l’ammontare delle mensilità a lui spettanti a
titolo d’indennità per disdetta abusiva, nonché di porre conseguentemente le
spese di prima sede a carico della controparte, con protesta di quelle di
secondo grado. Egli ha altresì rinnovato la richiesta di essere ammesso al
beneficio del gratuito patrocinio anche per la procedura di seconda sede.
L.
Con risposta all’appello incidentale 20 luglio 2022 l’appellante
principale si è opposta al gravame della controparte, postulandone la
reiezione.
M. Delle
argomentazioni delle parti si dirà, per quanto rilevanti, nei considerandi di
diritto.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale riguardante
due controversie dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque
l’appellabilità del giudizio impugnato.
2.
I termini di impugnazione e
risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nella risposta all’appello il
resistente può appellare in via incidentale (art. 313 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie l’appello qui in esame, consegnato alla Posta il 25 maggio 2022, è
tempestivo, così come sono tempestivi la risposta all’appello e l’appello
incidentale (entrambi del 1° luglio 2022) nonché la risposta all’appello
incidentale 20 luglio 2022.
3.
L’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue
argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le
motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e
una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite
e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime.
Sull’appello
principale (inc. SE.2018.22)
4.
Con il suo appello, AP 1
postula la reiezione della petizione 20 giugno 2018 della controparte relativa
agli scoperti salariali (differenza fra quanto percepito e quanto dovuto in
base al Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e
della ristorazione o “CCNL”). Sul tema il Pretore ha innanzitutto rilevato che
il CCNL si applica a tutti i datori di lavoro e collaboratori che svolgono
un’attività in un’azienda dell’industria alberghiera e della ristorazione e che
quali “aziende alberghiere e della ristorazione” si intendono tutte le aziende
che a pagamento ospitano persone oppure distribuiscono cibi o bevande da
consumare sul posto (art. 1). Dal campo di applicazione personale sono
segnatamente esclusi gli esercenti e i direttori (art. 2 cpv. 2). Sulla base dell’istruttoria
orale (interrogatori e testimonianze), il primo giudice ha evidenziato che l’attività
svolta a bordo del __________ da parte di AO 1 non era di tipo dirigenziale
(non essendo egli qualificabile quale esercente né disponendo di un ampio
potere decisionale) e non era prettamente legata alla guida della barca (di cui
era il capitano), bensì riguardava anche la ristorazione (servizio di cibi e
bevande agli ospiti). Il giudice di primo grado ha pertanto sancito
l’applicabilità del CCNL,
determinando nel seguito il salario dovuto al dipendente su tale base (fr.
28'070.11 per il 2016 e fr. 24'266.47 per il 2017, per complessivi fr.
52'336.58 netti). Deducendovi gli importi da lui già ricevuti, pari a fr.
29'885.70, ne ha pertanto derivato l’ammontare dello scoperto salariale, pari a
fr. 22'450.88 oltre interessi.
5.
In primo luogo, AP 1 critica
il Pretore per avere compiuto un erroneo accertamento dei fatti in relazione al
ruolo e alle mansioni di AO 1 e per averlo a torto assoggettato al CCNL. A suo
dire, quest’ultimo sarebbe escluso dal suo campo d’applicazione, avendo sempre
agito quale autonomo gerente dell’attività (“Geschäftsführer”) e inoltre
coniuge dell’esercente, come pure non avendo mai avuto compiti attinenti alla
ristorazione.
E meglio, sul primo aspetto l’appellante rileva che l’attore
ha per un lungo periodo gestito il battello in maniera indipendente, per poi
contribuire alla nascita della società AP 1 (al fine di ottenere i mezzi
finanziari necessari alla continuazione dell’attività), diventando azionista
della stessa nella misura del 20%, assumendo la funzione di membro del CdA, mantenendo
il suo ruolo di capitano (cfr. interrogatori di R__________, P__________ e AO 1)
e mettendo a disposizione il proprio indirizzo quale sede e recapito societari
(v. interrogatorio di R__________). Inoltre, era sua moglie che disponeva della
patente di esercente (sulla quale figurava comunque anche il suo nome). Il
medesimo sarebbe stato assunto quale “Geschäftsführer /Kapitän __________ SA”
(cfr. doc. 1), ovvero quale unico responsabile e autonomo organizzatore della
navigazione e delle varie gite sul lago (teste __________ Z__________; interrogatorio
di R__________ e P__________). Dalla sua stessa deposizione emergerebbe del
resto la sua convinzione di essere coinvolto nella gestione del natante,
ritenuto che egli non è mai riuscito ad adeguarsi alla sua nuova posizione di
dipendente, continuando piuttosto a comportarsi quale assoluto padrone del
battello e ignorando le direttive impartite dai nuovi proprietari (testi __________
T__________ e __________ Z__________, interrogatori di R__________ e P__________
__________).
Sul secondo tema, l’appellante evidenzia che il “__________”
non è un ristorante ordinario, bensì una barca, e che il ruolo di capitano di AO
1, sia contrattualmente che nella pratica, riguardava esclusivamente la gestione
della stessa, l’organizzazione delle gite e la navigazione, e non l’attività di
ristorazione. Quest’ultima sarebbe stata peraltro del tutto marginale rispetto
al predominante servizio offerto (le gite), avrebbe attirato pochissima
clientela (testi M__________ e F__________; interrogatori di R__________ e P__________)
e sarebbe stata piuttosto gestita da __________ T__________, da altri ausiliari
oppure da un servizio di catering esterno (teste __________ Z__________; interrogatori
di R__________ e P__________). Per l’appellante, se AO 1 ha svolto alcune
attività a livello di ristorazione (comunque di poco conto, come la
preparazione di qualche caffé), lo ha dunque fatto autonomamente, senza esservi
tenuto, laddove le istruzioni e i richiami ricevuti non concernevano tale
aspetto quanto piuttosto le questioni tecniche gestionali (interrogatorio di R__________).
6.
In via preliminare, si può
osservare che l’impugnativa riprende sovente in maniera parziale dei passaggi delle
audizioni testimoniali o ne trae delle conclusioni in realtà non deducibili dai
medesimi, omettendo di considerare quelli citati dal Pretore. In tal misura,
l’impugnativa equivale a una riproposizione di tesi già esposte in prima sede e
prive dell’opportuno confronto con la decisione impugnata, ciò che non adempie ai
requisiti della sufficiente motivazione (art. 311 CPC). L’appellante torna poi a
sottolineare acriticamente la presunta valenza del doc. 1, omettendo di
considerare che, secondo quanto già rilevato dal giudice di primo grado, i due
contratti di lavoro ivi contenuti non sono mai stati sottoscritti, non hanno pertanto
mai assunto validità e riportano delle incongruenze a livello di data (impugnata
decisione, consid. 1). L’appellante non contesta neppure l’assunto pretorile
secondo cui a essere determinanti nella fattispecie sono le concrete mansioni
svolte da AO 1, piuttosto che la terminologia utilizzata per definire il suo
incarico.
7.
L’art. 2 cpv. 2 del CCNL
esclude dal suo campo di applicazione i direttori, gli esercenti e i famigliari
dell’esercente (anche detto “dirigente d’azienda”, o “Betriebsleiter”).
L’appellante non si confronta con il contenuto del relativo Commentario
ufficiale già esposto nella decisione di prima sede, secondo cui “È escluso
dal campo d’applicazione del CCNL soltanto chi, sulla base della sua posizione
nell'azienda e tenuto conto delle dimensioni della stessa, dispone di un ampio
potere decisionale in affari importanti o può influenzare sensibilmente
decisioni di grande rilevanza e quindi esercitare un’influenza durevole sulla
struttura, l’andamento degli affari e lo sviluppo di un’azienda o di una parte
di essa (art. 9 OLL1). Dispone di ampi poteri, ad esempio, chi ha la facoltà di
assumere e licenziare autonomamente dei collaboratori e può decidere la
politica salariale di un’azienda. I dirigenti d’azienda, direttori o gerenti ed
i loro sostituti, assistenti, aides du patron eccetera che non dispongono di
ampi poteri decisionali ai sensi dell’art. 9 OLL1 sono invece assoggettati al
CCNL”.
Nel caso concreto, il fatto che l’attore avesse messo
a disposizione, per un certo periodo, il suo domicilio per il recapito e la
sede sociali non è determinante, come non lo è che egli fosse azionista o
organo societario (con firma collettiva a due); occorre difatti distinguere
questi ruoli con quello di dipendente derivante dal rapporto contrattuale in
esame, come peraltro osservato dagli stessi R__________ e P__________, secondo
i quali AO 1 era un loro subordinato che sottostava a specifiche direttive
(verbale del 6 novembre 2019,
p. 4-5 ad 19 e 21, p. 9 ad 58 e p. 11 ad. 10-11;
verbale del 20 dicembre 2019, ad 18-19, 21, 33, 40, 82-83). Nessuno dei due, né
d’altronde l’appellante, ha preteso che egli potesse esercitare una notevole
influenza su questioni importanti nel senso inteso dal Commentario, laddove
l’organizzazione delle gite e la gestione della navigazione non possono essere
ritenute sufficienti. Detto rapporto subordinato, instauratosi dopo che AO 1
aveva dovuto rinunciare al suo ruolo di esclusivo proprietario dell’attività, è
stato confermato da quest’ultimo (il quale, contrariamente alle sue aspettative,
non poteva più disporre di grandi poteri decisionali, cfr. verbale del 25 giugno
2019, p. 3-4), dai testi __________ T__________ e __________ Z__________ (verbale
del 14 febbraio 2019, p. 2 e 6) e dalla stessa convenuta nelle sue conclusioni
di prima sede (p. 4-5). Che la moglie di AO 1 disponesse della patente di
esercente e l’avesse messa a disposizione della società non può essere
risolutivo, dal momento che l’appellante non spiega nulla sul suo concreto
ruolo e non la qualifica quale “dirigente d’azienda” con una posizione predominante
secondo i restrittivi requisiti summenzionati. Ne deriva che, a livello
personale, l’attore non era escluso dal campo di applicazione del CCNL.
8.
Quanto all’attività di
ristorazione, le dichiarazioni citate nell’impugnativa non permettono di
ritenere che essa fosse del tutto marginale rispetto all’attività principale del
battello (escursioni). L’appellante d’altronde non si confronta con
l’accertamento pretorile secondo cui era proprio la possibilità per i clienti
di consumare cibo e bevande che caratterizzava l’attività del “__________” e lo
distingueva da altre imbarcazioni adibite esclusivamente al trasporto di
persone (decisione impugnata, consid. 9; v. anche le testimonianze di __________
H__________, U__________, F__________, D__________ e M__________, quali clienti
abituali del battello, e l’interrogatorio di R__________). L’appellante nemmeno
tiene conto delle varie dichiarazioni citate dal primo giudice (di A__________,
__________ Z__________, __________ T__________, AO 1, P__________ e R__________)
secondo le quali fra le mansioni dell’attore rientrava anche quella di servire
ai clienti cibo e bevande. Sul tema, l’impugnativa è pertanto irricevibile per
carente motivazione. Comunque sia, contrariamente a quanto pretende
l’appellante, non corrisponde al vero che l’attività di ristorazione fosse
seguita quasi esclusivamente da __________ T__________ o da altri ausiliari.
Risulta piuttosto che __________ T__________ (in aggiunta alle sue altre
mansioni di marinaio) forniva un sopporto all’attore nei momenti di maggiore
affluenza, lo sostituiva in caso di necessità e aveva anche assunto il compito
di occuparsi dell’ordinazione dei prodotti dai fornitori, laddove AO 1 si
occupava correntemente, anche da solo, del servizio alla clientela (teste __________
T__________, verbale del 14 febbraio 2019, p. 2-3; testi __________ H__________
e U__________, verbale del 27 marzo 2019, p. 3 e 5; testi D__________ e M__________,
verbale del 16 maggio 2019, p. 2-4; interrogatorio di R__________, verbale del
6.
novembre 2019, p. 4 ad. 12-13, p. 6 ad 30-32 e p. 11 ad 9; interrogatorio di
P__________, verbale del 20 dicembre 2019, ad 13, 30, 31 e 32). L’appellante
inoltre menziona solo parzialmente la testimonianza di __________ Z__________
(secondo la quale gli eventi venivano gestiti da un catering esterno),
omettendo però di considerare che, come già sottolineato dal Pretore, il
catering si limitava a fornire i prodotti, che venivano poi serviti dall’attore
medesimo (verbale del 14 febbraio 2019, p. 6). Anche su questo aspetto il
gravame, insufficientemente motivato, non può in ogni caso condurre a una
modifica della decisione di prima sede. Di conseguenza, l’assoggettamento di AO
1.
al CCNL dev’essere confermato.
9.
L’appellante principale
contesta altresì il conteggio esposto dal primo giudice in relazione allo
stipendio percepito da AO 1 nel periodo 2016-2017 (fr. 29'885.70). Per
l’appellante, il Pretore avrebbe innanzitutto a torto considerato, a titolo di
salari da agosto 2016 a marzo 2017, solo gli importi mensili versati sul conto
dell’attore (fr. 1'500.- lordi), omettendo però di considerare nel suo computo
l’altra metà dello stipendio (ulteriori fr. 1'500.- lordi/mese), versata sul
conto della moglie dietro esplicita richiesta dei coniugi (cfr. deposizione P__________
e conclusioni, p. 10). L’avvenuto versamento sarebbe inoltre dimostrato
dall’assente contestazione del dipendente, che nel periodo di riferimento mai
si è lamentato di avere ricevuto solo la metà del suo salario. Inoltre,
l’appellante contesta anche l’ammontare della remunerazione percepita da AO 1 nell’agosto
2017, che non sarebbe stata di soli fr. 140.80. Piuttosto, e come avvenuto nel
mese di luglio 2017 (ove il Pretore ha eseguito il calcolo corretto), il
versamento di fr. 140.80 andava a completare un precedente acconto già ottenuto
dal dipendente pari a fr. 2'800.-.
10.
Ora, l’appellante omette
innanzitutto di confrontarsi con la decisione di prima sede (consid. 12.1), ove
il Pretore ha rilevato che la sua contestazione dei conteggi è stata solo generica
(e pertanto insufficiente). Già solo per questo motivo, le sue argomentazioni
sono irricevibili per carente motivazione (art. 311 CPC). Aggiungasi che il
tema della suddivisione dello stipendio fra l’attore e la moglie non risulta
dagli allegati introduttivi di prima sede, sicché la sua adduzione solo con le
conclusioni scritte e con l’appello, in assenza di qualsivoglia confronto con i
presupposti di cui agli art. 229 e 317 CPC, è tardiva e inammissibile. La
questione degli acconti per contro era stata menzionata dalla convenuta nella
sua risposta 28 agosto 2018 (p. 3), ma non è stata riproposta in sede di
conclusioni. L’appellante del resto non indica quale prova dimostrerebbe il
versamento alla controparte di fr. 2'800.- nel mese di agosto 2017. Anche a tal
riguardo, l’impugnativa non può sovvertire il giudizio di primo grado.
11.
Con un’ultima censura,
l’appellante contesta l’ammontare delle ripetibili riconosciute alla
controparte, limitandosi tuttavia a sottolineare una presunta “incoerenza
delle ripetibili attribuite all'attore con quelle attribuite alla convenuta”,
senza chiedere che, in caso di conferma della decisione, queste debbano essere
ridotte, e soprattutto senza fornire alcuna motivazione. La censura è pertanto
irricevibile.
12.
Pe tutti questi motivi, in
relazione alle censure contenute nell’appello principale, la decisione di primo
grado resiste alla critica e merita conferma.
Sull’appello incidentale (inc. SE.2018.2)
13.
Con il suo gravame, AO 1 ha
formulato un petitum poco chiaro e impreciso, ovvero riferendosi all’incarto
sbagliato (inc. SE.2018.22) e attribuendo alla sua petizione una data errata (14
novembre 2018). Esso tuttavia, se letto unitamente alla prima pagina e alle
motivazioni, permette di comprendere che oggetto dell’impugnativa sono i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione pretorile, e che l’appellante incidentale
si oppone alla reiezione della sua petizione 24 gennaio 2018 (inc. SE.2018.2).
Nondimeno, anche nell’ambito di applicazione dell’art. 336a CO (cfr. DTF 131
III 243 consid. 5 e IICCA del 10 febbraio 2012, inc. 12.2011.83, consid. 9), la
richiesta di giudizio di AO 1 permane problematica a livello di
quantificazione, dal momento che nel petitum egli si limita a postulare
il riconoscimento di un’indennità per disdetta abusiva secondo il prudente
criterio del giudice senza fornire una cifra determinata o un importo minimo
(art. 84 cpv. 2 e 85 CPC). La questione non necessita di ulteriore disamina,
come si vedrà qui di seguito.
14.
Con l’impugnata decisione il
primo giudice, dopo aver esposto i presupposti di cui all’art. 336 seg. CO e
ricordato che l’onere di dimostrare l’abusività della disdetta (seppur con la
gradazione probatoria ridotta alla verosimiglianza preponderante) incombe al
dipendente (art. 8 CC), ha rilevato in sintesi che l’attore ha allegato l’abusività
in maniera confusa, opponendo alla motivazione fornita dalla società (differente visione dell’organizzazione
strategica dell’attività) quelli che per lui sarebbero stati dei possibili
alternativi motivi di licenziamento, ovvero presunte lamentele dei clienti relative
a pulizia e servizio e una ripicca per alcune problematiche da lui sollevate
(lacune di progettazione e di programmazione dell’attività del natante).
Sennonché il motivo indicato dalla datrice di lavoro è comprovato dai richiami formali da lei impartiti (doc. 2, 4 e 7) come pure
dall’interrogatorio di P__________ e non risulta abusivo; l’attore d’altro
canto si è limitato a proporre una propria versione dei fatti e non ha fornito
sufficienti indizi oggettivi che suggeriscano che tale motivazione fosse
inveritiera e che i reali motivi fossero quelli da lui indicati, rimasti piuttosto
al semplice stadio di ipotesi. Per il Pretore non è stato dunque necessario
verificare se le lamentele esistessero davvero e fossero giustificate,
rispettivamente esaminare la qualità del lavoro di AO 1, ritenuto oltretutto che
l’unico problema di pulizia emerge dal doc. 9 e non concerne il servizio reso ai clienti, bensì lo stato del
natante al momento della messa in cantiere per l’invernaggio. Il primo giudice
ha altresì ritenuto incomprensibile, oltre che inverosimile, l’assunto
dell’attore relativo a una ritorsione, non essendovi prove al riguardo e non
emergendo un nesso fra le problematiche da lui sollevate e la decisione della
datrice di lavoro di terminare il contratto.
15.
Con il gravame, l’appellante incidentale
sostiene di avere esposto chiaramente le proprie tesi, ma non si confronta
debitamente con il giudizio di prima sede. Segnatamente, non contesta che la
motivazione fornita dalla controparte trovi riscontro negli atti e non sia
stata smentita da prove di segno inverso, rispettivamente non menziona delle
prove o degli indizi attestanti che la datrice di lavoro avesse ricevuto delle
lamentele dai clienti (o da un ex dipendente, come menzionato nel gravame) e
che abbia deciso di disdire il contratto per questo motivo (nesso causale),
sicché il rinvio alle sue dichiarazioni in sede di interrogatorio e a tutte le
testimonianze relative alla soddisfazione dei clienti e all’ottimo lavoro da
lui svolto non possono influenzare l’esito del giudizio (come già osservato dal
giudice di prima sede). Anche con riferimento all’asserita ripicca e a un
accanimento nei suoi confronti, l’appellante incidentale non spiega perché il
fatto di aver evidenziato delle lacune possa aver condotto alla decisione di
licenziamento; egli inoltre non offre prove in merito a questo aspetto, se non riproducendo
un estratto del proprio interrogatorio, che però si limita a esporre una tesi
soggettiva e non dimostra un nesso causale fra eventuali sue rivendicazioni e la
disdetta; esso tuttalpiù conferma l’esistenza di problemi nella collaborazione
fra lui e R__________, che tuttavia non fanno apparire fasulle le motivazioni
addotte dalla datrice di lavoro. Per tutti questi motivi l’appello incidentale non
è idoneo a sovvertire la decisione pretorile e deve pertanto essere respinto,
nella misura della sua ricevibilità.
Spese giudiziarie
16.
Visto quanto sopra, l’appello
principale dev’essere respinto. Il relativo valore litigioso (determinante
anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale) ammonta a fr. 22'450.88.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza di AP 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Vertendo
la procedura su una controversia in materia di diritto del lavoro con un valore
litigioso non superiore a fr. 30'000.-, non vengono addossate spese processuali
(art. 114 lett. c CPC). L’importo postulato da AO 1 a titolo di ripetibili (fr.
1'200.-) può essere confermato, situandosi al di sotto delle medie tariffali
secondo l’art. 11 RTar.
17.
Quanto all’appello
incidentale, lo stesso deve pure essere respinto, nella misura in cui
ricevibile. Le spese giudiziarie di
seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso che può essere fissato in fr.
22’500.-, seguono la soccombenza di AO 1. Anche in questa procedura, non
vengono prelevate spese processuali (art. 114 lett. c CPC). Le ripetibili, in
applicazione dell’art. 11 cpv. 1, 2 lett. a e 5 RTar, vengono quantificate in
fr. 800.-, tenuto conto della brevità dell’allegato responsivo 20 luglio 2022
di AP 1 (tre sole pagine).
Sul gratuito patrocinio
18.
Il 1° luglio 2022 AO 1 ha
prodotto, contestualmente alla risposta all’appello e all’appello incidentale,
un’istanza di assistenza giudiziaria completa (con gratuito patrocinio
dell’avv. PA 2) per la procedura di seconda sede.
19.
Ha diritto al gratuito
patrocinio chiunque adempia alle due condizioni cumulative di cui all’art. 117
CPC, ovvero chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui
domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). La
giurisprudenza definisce come prive di probabilità di successo le conclusioni
le cui prospettive di accoglimento sono notevolmente più ridotte rispetto ai
rischi di sconfitta e che conseguentemente non possono essere considerate come
serie, ritenuto per contro che una causa non è considerata priva di successo
quando le possibilità di vittoria e di sconfitta si equivalgono, oppure se le
prime sono soltanto lievemente inferiori alle seconde; decisivo è in definitiva
sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari si
determinerebbe a intraprendere il procedimento in base alle spese che si
esporrebbe a sopportare (cfr. IICCA del 1° luglio 2020, inc. 12.2020.73, e i
riferimenti ivi contenuti). Il gratuito patrocinio comprende l’esenzione dagli
anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali nonché la designazione di un
patrocinatore d’ufficio (se necessario per tutelare i diritti
dell’interessato), mentre non esenta dal pagamento delle ripetibili alla
controparte (art. 118 cpv. 1 e 3 CPC). Nel caso in esame, essendo entrambe le
procedure gratuite ai sensi dell’art. 114 lett. c CPC, rientra in
considerazione unicamente la designazione e remunerazione di un patrocinatore
d’ufficio.
20.
Sulla base della
documentazione agli atti, il requisito dell’indigenza risulta adempiuto. Quanto
alla prognosi delle comparse di AO 1, occorre fare una distinzione.
Nell’ambito dell’appello principale la sua resistenza
in lite, quale parte appellata uscita in gran parte vittoriosa in prima sede,
non poteva dirsi priva di una prognosi positiva, e ha effettivamente avuto un
esito favorevole. A tal proposito, l’istanza deve pertanto essere accolta, con
conseguente nomina dell’avv. PA 2 quale suo patrocinatore d’ufficio. La
relativa remunerazione è già coperta dall’indennità ripetibile posta a carico di
AP 1 e accolta nella misura richiesta da AO 1. Il patrocinatore d’ufficio potrà
essere adeguatamente remunerato dal Cantone qualora renda verosimile la
difficoltà o l’impossibilità di incassare l’indennità ripetibile presso AP 1 (art.
122.
cpv. 2 CPC). In tal caso, a pagamento avvenuto, la pretesa passerà al
Cantone (art. 122 cpv. 2 in fine CPC).
Diversamente ne va in riferimento all’appello
incidentale, che appariva già di primo acchito inadatto a mutare la decisione
impugnata. A tal riguardo, il gratuito patrocinio non può dunque essere accordato.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e il RTar,
decide:
1. L’appello
25 maggio 2022 di AP 1 è respinto.
1.1 Non si prelevano tasse
e spese di giustizia. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 1’200.- per ripetibili di
seconda sede.
1.2 La domanda di
ammissione all’assistenza giudiziaria 1° luglio 2022 di AO 1 è accolta ai sensi
dei considerandi. Quale suo patrocinatore è designato l’avv. PA 2.
2. L’appello
incidentale 1° luglio 2022 di AO 1 è respinto, nei limiti della sua
ricevibilità.
2.1 Non si prelevano tasse
e spese di giustizia. AO 1 rifonderà a AP 1 fr. 800.- per ripetibili di seconda
sede.
2.2 La domanda di
ammissione all’assistenza giudiziaria 1° luglio 2022 di AO 1 è respinta.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).