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Decisione

12.2022.73

Contratto di lavoro, scoperti salariali dovuti alla mancata applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione; disdetta abusiva

9 settembre 2022Italiano25 min

conteggio) oltre interessi a titolo di scoperti salariali derivanti dalla mancata

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.73

Lugano

9 settembre 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nelle cause (inc. n. SE.2018.2/22 della Pretura della

giurisdizione di Locarno-Città) promosse con separate petizioni 24 gennaio 2018

e 20 giugno 2018 da

AO

1

patrocinato dall’ PA 2

contro

AP

1

patrocinata dall’ PA 1

chiedenti la condanna della

convenuta al pagamento, rispettivamente, di fr. 22’500.- oltre

interessi a titolo di indennità per disdetta abusiva (inc. SE.2018.2) e di fr.

27'222.10 oltre interessi del 5% dal 31 agosto 2017 a titolo di salario (inc.

SE.2018.22);

pretese avversate dalla convenuta, che ha postulato la

reiezione di entrambe le petizioni;

vista la decisione 25 aprile 2022 con cui il Pretore ha

respinto la prima petizione e parzialmente accolto la seconda nella misura di

fr. 22'450.88 netti oltre interessi;

appellanti entrambe le parti:

la convenuta,

che con atto di appello 25 maggio 2022 ha chiesto la riforma del querelato

giudizio nel senso di respingere anche la seconda petizione, con protesta di

spese e ripetibili di entrambe le sedi;

l’attore, che

oltre a postulare l’ammissione al gratuito patrocinio con istanza 1° luglio

2022 e a opporsi al gravame della controparte con risposta di pari data, ha

altresì postulato, con appello incidentale sempre del 1° luglio 2022, la

modifica della decisione pretorile nel senso di accogliere la “petizione

14.11.2018 (inc. SE.2018.22 Pretura di Locarno-Città)”, “ritenuto il

prudente criterio nel calcolo dell’indennità proposta”;

viste le osservazioni (recte: risposta) 20

luglio 2022 all’appello incidentale formulate dall’appellante principale;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

A partire dal 1° maggio 2016 AO 1 è stato assunto alle dipendenze di

AP 1, società avente a suo tempo sede a __________

e poi a __________, attiva nella gestione di un natante turistico

denominato “__________” e nell’organizzazione di escursioni ed eventi sul lago

di __________, con la funzione di capitano dell’imbarcazione. Il consiglio di

amministrazione (CdA) societario era composto dallo stesso AO 1

(vice-presidente), da P__________ (presidente) e da R__________ (membro).

B.

Con raccomandata 16 giugno 2017 AP 1 ha significato a AO 1 la disdetta

ordinaria del rapporto di lavoro per il 31 agosto 2017, indicando che “Il

motivo di tale misura, risiede nella differente visione dell’organizzazione

strategica dell’attività”, esonerandolo immediatamente da qualsiasi obbligo

contrattuale (doc. B inc. CM.2017.107).

C.

AO 1 ha contestato la disdetta con raccomandata 14

luglio 2017, chiedendo una motivazione e un incontro fra le parti, rivendicando

un’indennità per licenziamento abusivo, rispettivamente il ripristino

del contratto e il suo riconoscimento quale proprietario del battello; egli si

è altresì detto disposto a trovare un accordo bonale per la

liquidazione delle sue pretese (tenuto conto del suo importante contributo

nell’avviamento dell’attività), previo formale ritiro della disdetta. Il 19

luglio 2017 AP 1 si è opposta alle richieste della parte avversa,

riconfermandosi nella motivazione summenzionata (doc. C e D inc.

CM.2017.107).

D.

Con raccomandata 14 agosto 2017 AO 1 ha contestato i propri conteggi

salariali 2016 e 2017, rilevando come a fronte di un salario percepito

complessivo (netto) pari a fr. 30'827.20, egli avrebbe in realtà dovuto

ricevere fr. 53'220.65 in applicazione del contratto collettivo

di lavoro del settore alberghiero, che prevedeva, per collaboratori senza

apprendistato,

un salario base mensile di fr. 3'407.- per il 2016 e di

fr. 3'417.- per il 2017. Di qui uno scoperto salariale pari a fr. 22'393.45

lordi (doc. B inc. CM.2018.15).

E.

Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire (inc. CM.2017.107),

con una prima petizione del 24 gennaio 2018 AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi alla

Pretura della giurisdizione di Locarno-Città per ottenerne la condanna al

pagamento in suo favore di fr. 22’500.- oltre interessi a titolo di indennità

per disdetta abusiva (inc. SE.2018.2). La convenuta si è opposta alla petizione

con risposta 26 marzo 2018.

F.

Dopo esperimento infruttuoso di un ulteriore tentativo di

conciliazione (inc. CM.2018.15), con una seconda petizione 20 giugno 2018 egli

ha altresì chiesto allo stesso giudice la condanna della sua ex datrice di

lavoro al pagamento di fr. 27'222.10 (fr. 54'307.80 di salario

netto dovuto – fr. 27'085.70 di salario netto percepito, secondo il nuovo

conteggio) oltre interessi a titolo di scoperti salariali derivanti dalla mancata

applicazione del contratto collettivo di lavoro del settore alberghiero (inc.

SE.2018.22). Anche questa pretesa è stata avversata dalla convenuta mediante

risposta 28 agosto 2018.

G. L’attore ha pure postulato, per entrambe le procedure, di essere

ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.

H.

Le due cause sono state congiunte onde esperire un’istruttoria

comune. Al termine della medesima, le parti hanno prodotto i rispettivi

allegati conclusivi scritti (il 24 giugno 2021 la convenuta e il 28 giugno 2021

l’attore).

I.

Con decisione 25 aprile 2022 il Pretore ha respinto la petizione 24

gennaio 2018 (inc. SE.2018.2), negando l’esistenza di una disdetta abusiva

(dispositivo n. 1) e condannando l’attore a versare alla convenuta fr. 1'200.-

di ripetibili (dispositivo n. 2). Il giudice ha per contro parzialmente accolto

la petizione 20 giugno 2018 (inc. SE.2018.22), condannando

la convenuta a versare all’attore fr. 22'450.88 netti oltre interessi (dispositivo n. 3.1), a versare ai preposti istituti i relativi oneri

sociali (dispositivo n. 3.2) e a rifondere alla controparte fr. 1'800.- a

titolo di ripetibili (dispositivo n. 4). Il Pretore ha infine ammesso AO

1 al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il patrocinio dell’avv. PA 2 (dispositivo

n. 5).

J.

Con atto di appello 25 maggio 2022 AP 1 ha chiesto la riforma del

querelato giudizio nel senso di respingere anche la petizione 20 giugno 2018 (inc.

SE.2018.22), con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

K.

Con risposta 1° luglio 2022 AO 1 si è opposto al gravame e ha preteso

dalla controparte fr. 1'200.- a titolo di ripetibili. Con separato scritto di

pari data ha sollevato appello incidentale, chiedendo la modifica della

decisione pretorile nel senso di accogliere la “petizione 14.11.2018 (inc.

SE.2018.22 Pretura di Locarno-Città)”, rimettendosi alla decisione di

questa Camera per quanto concerne l’ammontare delle mensilità a lui spettanti a

titolo d’indennità per disdetta abusiva, nonché di porre conseguentemente le

spese di prima sede a carico della controparte, con protesta di quelle di

secondo grado. Egli ha altresì rinnovato la richiesta di essere ammesso al

beneficio del gratuito patrocinio anche per la procedura di seconda sede.

L.

Con risposta all’appello incidentale 20 luglio 2022 l’appellante

principale si è opposta al gravame della controparte, postulandone la

reiezione.

M. Delle

argomentazioni delle parti si dirà, per quanto rilevanti, nei considerandi di

diritto.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale riguardante

due controversie dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque

l’appellabilità del giudizio impugnato.

2.

I termini di impugnazione e

risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nella risposta all’appello il

resistente può appellare in via incidentale (art. 313 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie l’appello qui in esame, consegnato alla Posta il 25 maggio 2022, è

tempestivo, così come sono tempestivi la risposta all’appello e l’appello

incidentale (entrambi del 1° luglio 2022) nonché la risposta all’appello

incidentale 20 luglio 2022.

3.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e

una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite

e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime.

Sull’appello

principale (inc. SE.2018.22)

4.

Con il suo appello, AP 1

postula la reiezione della petizione 20 giugno 2018 della controparte relativa

agli scoperti salariali (differenza fra quanto percepito e quanto dovuto in

base al Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e

della ristorazione o “CCNL”). Sul tema il Pretore ha innanzitutto rilevato che

il CCNL si applica a tutti i datori di lavoro e collaboratori che svolgono

un’attività in un’azienda dell’industria alberghiera e della ristorazione e che

quali “aziende alberghiere e della ristorazione” si intendono tutte le aziende

che a pagamento ospitano persone oppure distribuiscono cibi o bevande da

consumare sul posto (art. 1). Dal campo di applicazione personale sono

segnatamente esclusi gli esercenti e i direttori (art. 2 cpv. 2). Sulla base dell’istruttoria

orale (interrogatori e testimonianze), il primo giudice ha evidenziato che l’attività

svolta a bordo del __________ da parte di AO 1 non era di tipo dirigenziale

(non essendo egli qualificabile quale esercente né disponendo di un ampio

potere decisionale) e non era prettamente legata alla guida della barca (di cui

era il capitano), bensì riguardava anche la ristorazione (servizio di cibi e

bevande agli ospiti). Il giudice di primo grado ha pertanto sancito

l’applicabilità del CCNL,

determinando nel seguito il salario dovuto al dipendente su tale base (fr.

28'070.11 per il 2016 e fr. 24'266.47 per il 2017, per complessivi fr.

52'336.58 netti). Deducendovi gli importi da lui già ricevuti, pari a fr.

29'885.70, ne ha pertanto derivato l’ammontare dello scoperto salariale, pari a

fr. 22'450.88 oltre interessi.

5.

In primo luogo, AP 1 critica

il Pretore per avere compiuto un erroneo accertamento dei fatti in relazione al

ruolo e alle mansioni di AO 1 e per averlo a torto assoggettato al CCNL. A suo

dire, quest’ultimo sarebbe escluso dal suo campo d’applicazione, avendo sempre

agito quale autonomo gerente dell’attività (“Geschäftsführer”) e inoltre

coniuge dell’esercente, come pure non avendo mai avuto compiti attinenti alla

ristorazione.

E meglio, sul primo aspetto l’appellante rileva che l’attore

ha per un lungo periodo gestito il battello in maniera indipendente, per poi

contribuire alla nascita della società AP 1 (al fine di ottenere i mezzi

finanziari necessari alla continuazione dell’attività), diventando azionista

della stessa nella misura del 20%, assumendo la funzione di membro del CdA, mantenendo

il suo ruolo di capitano (cfr. interrogatori di R__________, P__________ e AO 1)

e mettendo a disposizione il proprio indirizzo quale sede e recapito societari

(v. interrogatorio di R__________). Inoltre, era sua moglie che disponeva della

patente di esercente (sulla quale figurava comunque anche il suo nome). Il

medesimo sarebbe stato assunto quale “Geschäftsführer /Kapitän __________ SA”

(cfr. doc. 1), ovvero quale unico responsabile e autonomo organizzatore della

navigazione e delle varie gite sul lago (teste __________ Z__________; interrogatorio

di R__________ e P__________). Dalla sua stessa deposizione emergerebbe del

resto la sua convinzione di essere coinvolto nella gestione del natante,

ritenuto che egli non è mai riuscito ad adeguarsi alla sua nuova posizione di

dipendente, continuando piuttosto a comportarsi quale assoluto padrone del

battello e ignorando le direttive impartite dai nuovi proprietari (testi __________

T__________ e __________ Z__________, interrogatori di R__________ e P__________

__________).

Sul secondo tema, l’appellante evidenzia che il “__________”

non è un ristorante ordinario, bensì una barca, e che il ruolo di capitano di AO

1, sia contrattualmente che nella pratica, riguardava esclusivamente la gestione

della stessa, l’organizzazione delle gite e la navigazione, e non l’attività di

ristorazione. Quest’ultima sarebbe stata peraltro del tutto marginale rispetto

al predominante servizio offerto (le gite), avrebbe attirato pochissima

clientela (testi M__________ e F__________; interrogatori di R__________ e P__________)

e sarebbe stata piuttosto gestita da __________ T__________, da altri ausiliari

oppure da un servizio di catering esterno (teste __________ Z__________; interrogatori

di R__________ e P__________). Per l’appellante, se AO 1 ha svolto alcune

attività a livello di ristorazione (comunque di poco conto, come la

preparazione di qualche caffé), lo ha dunque fatto autonomamente, senza esservi

tenuto, laddove le istruzioni e i richiami ricevuti non concernevano tale

aspetto quanto piuttosto le questioni tecniche gestionali (interrogatorio di R__________).

6.

In via preliminare, si può

osservare che l’impugnativa riprende sovente in maniera parziale dei passaggi delle

audizioni testimoniali o ne trae delle conclusioni in realtà non deducibili dai

medesimi, omettendo di considerare quelli citati dal Pretore. In tal misura,

l’impugnativa equivale a una riproposizione di tesi già esposte in prima sede e

prive dell’opportuno confronto con la decisione impugnata, ciò che non adempie ai

requisiti della sufficiente motivazione (art. 311 CPC). L’appellante torna poi a

sottolineare acriticamente la presunta valenza del doc. 1, omettendo di

considerare che, secondo quanto già rilevato dal giudice di primo grado, i due

contratti di lavoro ivi contenuti non sono mai stati sottoscritti, non hanno pertanto

mai assunto validità e riportano delle incongruenze a livello di data (impugnata

decisione, consid. 1). L’appellante non contesta neppure l’assunto pretorile

secondo cui a essere determinanti nella fattispecie sono le concrete mansioni

svolte da AO 1, piuttosto che la terminologia utilizzata per definire il suo

incarico.

7.

L’art. 2 cpv. 2 del CCNL

esclude dal suo campo di applicazione i direttori, gli esercenti e i famigliari

dell’esercente (anche detto “dirigente d’azienda”, o “Betriebsleiter”).

L’appellante non si confronta con il contenuto del relativo Commentario

ufficiale già esposto nella decisione di prima sede, secondo cui “È escluso

dal campo d’applicazione del CCNL soltanto chi, sulla base della sua posizione

nell'azienda e tenuto conto delle dimensioni della stessa, dispone di un ampio

potere decisionale in affari importanti o può influenzare sensibilmente

decisioni di grande rilevanza e quindi esercitare un’influenza durevole sulla

struttura, l’andamento degli affari e lo sviluppo di un’azienda o di una parte

di essa (art. 9 OLL1). Dispone di ampi poteri, ad esempio, chi ha la facoltà di

assumere e licenziare autonomamente dei collaboratori e può decidere la

politica salariale di un’azienda. I dirigenti d’azienda, direttori o gerenti ed

i loro sostituti, assistenti, aides du patron eccetera che non dispongono di

ampi poteri decisionali ai sensi dell’art. 9 OLL1 sono invece assoggettati al

CCNL”.

Nel caso concreto, il fatto che l’attore avesse messo

a disposizione, per un certo periodo, il suo domicilio per il recapito e la

sede sociali non è determinante, come non lo è che egli fosse azionista o

organo societario (con firma collettiva a due); occorre difatti distinguere

questi ruoli con quello di dipendente derivante dal rapporto contrattuale in

esame, come peraltro osservato dagli stessi R__________ e P__________, secondo

i quali AO 1 era un loro subordinato che sottostava a specifiche direttive

(verbale del 6 novembre 2019,

p. 4-5 ad 19 e 21, p. 9 ad 58 e p. 11 ad. 10-11;

verbale del 20 dicembre 2019, ad 18-19, 21, 33, 40, 82-83). Nessuno dei due, né

d’altronde l’appellante, ha preteso che egli potesse esercitare una notevole

influenza su questioni importanti nel senso inteso dal Commentario, laddove

l’organizzazione delle gite e la gestione della navigazione non possono essere

ritenute sufficienti. Detto rapporto subordinato, instauratosi dopo che AO 1

aveva dovuto rinunciare al suo ruolo di esclusivo proprietario dell’attività, è

stato confermato da quest’ultimo (il quale, contrariamente alle sue aspettative,

non poteva più disporre di grandi poteri decisionali, cfr. verbale del 25 giugno

2019, p. 3-4), dai testi __________ T__________ e __________ Z__________ (verbale

del 14 febbraio 2019, p. 2 e 6) e dalla stessa convenuta nelle sue conclusioni

di prima sede (p. 4-5). Che la moglie di AO 1 disponesse della patente di

esercente e l’avesse messa a disposizione della società non può essere

risolutivo, dal momento che l’appellante non spiega nulla sul suo concreto

ruolo e non la qualifica quale “dirigente d’azienda” con una posizione predominante

secondo i restrittivi requisiti summenzionati. Ne deriva che, a livello

personale, l’attore non era escluso dal campo di applicazione del CCNL.

8.

Quanto all’attività di

ristorazione, le dichiarazioni citate nell’impugnativa non permettono di

ritenere che essa fosse del tutto marginale rispetto all’attività principale del

battello (escursioni). L’appellante d’altronde non si confronta con

l’accertamento pretorile secondo cui era proprio la possibilità per i clienti

di consumare cibo e bevande che caratterizzava l’attività del “__________” e lo

distingueva da altre imbarcazioni adibite esclusivamente al trasporto di

persone (decisione impugnata, consid. 9; v. anche le testimonianze di __________

H__________, U__________, F__________, D__________ e M__________, quali clienti

abituali del battello, e l’interrogatorio di R__________). L’appellante nemmeno

tiene conto delle varie dichiarazioni citate dal primo giudice (di A__________,

__________ Z__________, __________ T__________, AO 1, P__________ e R__________)

secondo le quali fra le mansioni dell’attore rientrava anche quella di servire

ai clienti cibo e bevande. Sul tema, l’impugnativa è pertanto irricevibile per

carente motivazione. Comunque sia, contrariamente a quanto pretende

l’appellante, non corrisponde al vero che l’attività di ristorazione fosse

seguita quasi esclusivamente da __________ T__________ o da altri ausiliari.

Risulta piuttosto che __________ T__________ (in aggiunta alle sue altre

mansioni di marinaio) forniva un sopporto all’attore nei momenti di maggiore

affluenza, lo sostituiva in caso di necessità e aveva anche assunto il compito

di occuparsi dell’ordinazione dei prodotti dai fornitori, laddove AO 1 si

occupava correntemente, anche da solo, del servizio alla clientela (teste __________

T__________, verbale del 14 febbraio 2019, p. 2-3; testi __________ H__________

e U__________, verbale del 27 marzo 2019, p. 3 e 5; testi D__________ e M__________,

verbale del 16 maggio 2019, p. 2-4; interrogatorio di R__________, verbale del

6.

novembre 2019, p. 4 ad. 12-13, p. 6 ad 30-32 e p. 11 ad 9; interrogatorio di

P__________, verbale del 20 dicembre 2019, ad 13, 30, 31 e 32). L’appellante

inoltre menziona solo parzialmente la testimonianza di __________ Z__________

(secondo la quale gli eventi venivano gestiti da un catering esterno),

omettendo però di considerare che, come già sottolineato dal Pretore, il

catering si limitava a fornire i prodotti, che venivano poi serviti dall’attore

medesimo (verbale del 14 febbraio 2019, p. 6). Anche su questo aspetto il

gravame, insufficientemente motivato, non può in ogni caso condurre a una

modifica della decisione di prima sede. Di conseguenza, l’assoggettamento di AO

1.

al CCNL dev’essere confermato.

9.

L’appellante principale

contesta altresì il conteggio esposto dal primo giudice in relazione allo

stipendio percepito da AO 1 nel periodo 2016-2017 (fr. 29'885.70). Per

l’appellante, il Pretore avrebbe innanzitutto a torto considerato, a titolo di

salari da agosto 2016 a marzo 2017, solo gli importi mensili versati sul conto

dell’attore (fr. 1'500.- lordi), omettendo però di considerare nel suo computo

l’altra metà dello stipendio (ulteriori fr. 1'500.- lordi/mese), versata sul

conto della moglie dietro esplicita richiesta dei coniugi (cfr. deposizione P__________

e conclusioni, p. 10). L’avvenuto versamento sarebbe inoltre dimostrato

dall’assente contestazione del dipendente, che nel periodo di riferimento mai

si è lamentato di avere ricevuto solo la metà del suo salario. Inoltre,

l’appellante contesta anche l’ammontare della remunerazione percepita da AO 1 nell’agosto

2017, che non sarebbe stata di soli fr. 140.80. Piuttosto, e come avvenuto nel

mese di luglio 2017 (ove il Pretore ha eseguito il calcolo corretto), il

versamento di fr. 140.80 andava a completare un precedente acconto già ottenuto

dal dipendente pari a fr. 2'800.-.

10.

Ora, l’appellante omette

innanzitutto di confrontarsi con la decisione di prima sede (consid. 12.1), ove

il Pretore ha rilevato che la sua contestazione dei conteggi è stata solo generica

(e pertanto insufficiente). Già solo per questo motivo, le sue argomentazioni

sono irricevibili per carente motivazione (art. 311 CPC). Aggiungasi che il

tema della suddivisione dello stipendio fra l’attore e la moglie non risulta

dagli allegati introduttivi di prima sede, sicché la sua adduzione solo con le

conclusioni scritte e con l’appello, in assenza di qualsivoglia confronto con i

presupposti di cui agli art. 229 e 317 CPC, è tardiva e inammissibile. La

questione degli acconti per contro era stata menzionata dalla convenuta nella

sua risposta 28 agosto 2018 (p. 3), ma non è stata riproposta in sede di

conclusioni. L’appellante del resto non indica quale prova dimostrerebbe il

versamento alla controparte di fr. 2'800.- nel mese di agosto 2017. Anche a tal

riguardo, l’impugnativa non può sovvertire il giudizio di primo grado.

11.

Con un’ultima censura,

l’appellante contesta l’ammontare delle ripetibili riconosciute alla

controparte, limitandosi tuttavia a sottolineare una presunta “incoerenza

delle ripetibili attribuite all'attore con quelle attribuite alla convenuta”,

senza chiedere che, in caso di conferma della decisione, queste debbano essere

ridotte, e soprattutto senza fornire alcuna motivazione. La censura è pertanto

irricevibile.

12.

Pe tutti questi motivi, in

relazione alle censure contenute nell’appello principale, la decisione di primo

grado resiste alla critica e merita conferma.

Sull’appello incidentale (inc. SE.2018.2)

13.

Con il suo gravame, AO 1 ha

formulato un petitum poco chiaro e impreciso, ovvero riferendosi all’incarto

sbagliato (inc. SE.2018.22) e attribuendo alla sua petizione una data errata (14

novembre 2018). Esso tuttavia, se letto unitamente alla prima pagina e alle

motivazioni, permette di comprendere che oggetto dell’impugnativa sono i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione pretorile, e che l’appellante incidentale

si oppone alla reiezione della sua petizione 24 gennaio 2018 (inc. SE.2018.2).

Nondimeno, anche nell’ambito di applicazione dell’art. 336a CO (cfr. DTF 131

III 243 consid. 5 e IICCA del 10 febbraio 2012, inc. 12.2011.83, consid. 9), la

richiesta di giudizio di AO 1 permane problematica a livello di

quantificazione, dal momento che nel petitum egli si limita a postulare

il riconoscimento di un’indennità per disdetta abusiva secondo il prudente

criterio del giudice senza fornire una cifra determinata o un importo minimo

(art. 84 cpv. 2 e 85 CPC). La questione non necessita di ulteriore disamina,

come si vedrà qui di seguito.

14.

Con l’impugnata decisione il

primo giudice, dopo aver esposto i presupposti di cui all’art. 336 seg. CO e

ricordato che l’onere di dimostrare l’abusività della disdetta (seppur con la

gradazione probatoria ridotta alla verosimiglianza preponderante) incombe al

dipendente (art. 8 CC), ha rilevato in sintesi che l’attore ha allegato l’abusività

in maniera confusa, opponendo alla motivazione fornita dalla società (differente visione dell’organizzazione

strategica dell’attività) quelli che per lui sarebbero stati dei possibili

alternativi motivi di licenziamento, ovvero presunte lamentele dei clienti relative

a pulizia e servizio e una ripicca per alcune problematiche da lui sollevate

(lacune di progettazione e di programmazione dell’attività del natante).

Sennonché il motivo indicato dalla datrice di lavoro è comprovato dai richiami formali da lei impartiti (doc. 2, 4 e 7) come pure

dall’interrogatorio di P__________ e non risulta abusivo; l’attore d’altro

canto si è limitato a proporre una propria versione dei fatti e non ha fornito

sufficienti indizi oggettivi che suggeriscano che tale motivazione fosse

inveritiera e che i reali motivi fossero quelli da lui indicati, rimasti piuttosto

al semplice stadio di ipotesi. Per il Pretore non è stato dunque necessario

verificare se le lamentele esistessero davvero e fossero giustificate,

rispettivamente esaminare la qualità del lavoro di AO 1, ritenuto oltretutto che

l’unico problema di pulizia emerge dal doc. 9 e non concerne il servizio reso ai clienti, bensì lo stato del

natante al momento della messa in cantiere per l’invernaggio. Il primo giudice

ha altresì ritenuto incomprensibile, oltre che inverosimile, l’assunto

dell’attore relativo a una ritorsione, non essendovi prove al riguardo e non

emergendo un nesso fra le problematiche da lui sollevate e la decisione della

datrice di lavoro di terminare il contratto.

15.

Con il gravame, l’appellante incidentale

sostiene di avere esposto chiaramente le proprie tesi, ma non si confronta

debitamente con il giudizio di prima sede. Segnatamente, non contesta che la

motivazione fornita dalla controparte trovi riscontro negli atti e non sia

stata smentita da prove di segno inverso, rispettivamente non menziona delle

prove o degli indizi attestanti che la datrice di lavoro avesse ricevuto delle

lamentele dai clienti (o da un ex dipendente, come menzionato nel gravame) e

che abbia deciso di disdire il contratto per questo motivo (nesso causale),

sicché il rinvio alle sue dichiarazioni in sede di interrogatorio e a tutte le

testimonianze relative alla soddisfazione dei clienti e all’ottimo lavoro da

lui svolto non possono influenzare l’esito del giudizio (come già osservato dal

giudice di prima sede). Anche con riferimento all’asserita ripicca e a un

accanimento nei suoi confronti, l’appellante incidentale non spiega perché il

fatto di aver evidenziato delle lacune possa aver condotto alla decisione di

licenziamento; egli inoltre non offre prove in merito a questo aspetto, se non riproducendo

un estratto del proprio interrogatorio, che però si limita a esporre una tesi

soggettiva e non dimostra un nesso causale fra eventuali sue rivendicazioni e la

disdetta; esso tuttalpiù conferma l’esistenza di problemi nella collaborazione

fra lui e R__________, che tuttavia non fanno apparire fasulle le motivazioni

addotte dalla datrice di lavoro. Per tutti questi motivi l’appello incidentale non

è idoneo a sovvertire la decisione pretorile e deve pertanto essere respinto,

nella misura della sua ricevibilità.

Spese giudiziarie

16.

Visto quanto sopra, l’appello

principale dev’essere respinto. Il relativo valore litigioso (determinante

anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale) ammonta a fr. 22'450.88.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza di AP 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Vertendo

la procedura su una controversia in materia di diritto del lavoro con un valore

litigioso non superiore a fr. 30'000.-, non vengono addossate spese processuali

(art. 114 lett. c CPC). L’importo postulato da AO 1 a titolo di ripetibili (fr.

1'200.-) può essere confermato, situandosi al di sotto delle medie tariffali

secondo l’art. 11 RTar.

17.

Quanto all’appello

incidentale, lo stesso deve pure essere respinto, nella misura in cui

ricevibile. Le spese giudiziarie di

seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso che può essere fissato in fr.

22’500.-, seguono la soccombenza di AO 1. Anche in questa procedura, non

vengono prelevate spese processuali (art. 114 lett. c CPC). Le ripetibili, in

applicazione dell’art. 11 cpv. 1, 2 lett. a e 5 RTar, vengono quantificate in

fr. 800.-, tenuto conto della brevità dell’allegato responsivo 20 luglio 2022

di AP 1 (tre sole pagine).

Sul gratuito patrocinio

18.

Il 1° luglio 2022 AO 1 ha

prodotto, contestualmente alla risposta all’appello e all’appello incidentale,

un’istanza di assistenza giudiziaria completa (con gratuito patrocinio

dell’avv. PA 2) per la procedura di seconda sede.

19.

Ha diritto al gratuito

patrocinio chiunque adempia alle due condizioni cumulative di cui all’art. 117

CPC, ovvero chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui

domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). La

giurisprudenza definisce come prive di probabilità di successo le conclusioni

le cui prospettive di accoglimento sono notevolmente più ridotte rispetto ai

rischi di sconfitta e che conseguentemente non possono essere considerate come

serie, ritenuto per contro che una causa non è considerata priva di successo

quando le possibilità di vittoria e di sconfitta si equivalgono, oppure se le

prime sono soltanto lievemente inferiori alle seconde; decisivo è in definitiva

sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari si

determinerebbe a intraprendere il procedimento in base alle spese che si

esporrebbe a sopportare (cfr. IICCA del 1° luglio 2020, inc. 12.2020.73, e i

riferimenti ivi contenuti). Il gratuito patrocinio comprende l’esenzione dagli

anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali nonché la designazione di un

patrocinatore d’ufficio (se necessario per tutelare i diritti

dell’interessato), mentre non esenta dal pagamento delle ripetibili alla

controparte (art. 118 cpv. 1 e 3 CPC). Nel caso in esame, essendo entrambe le

procedure gratuite ai sensi dell’art. 114 lett. c CPC, rientra in

considerazione unicamente la designazione e remunerazione di un patrocinatore

d’ufficio.

20.

Sulla base della

documentazione agli atti, il requisito dell’indigenza risulta adempiuto. Quanto

alla prognosi delle comparse di AO 1, occorre fare una distinzione.

Nell’ambito dell’appello principale la sua resistenza

in lite, quale parte appellata uscita in gran parte vittoriosa in prima sede,

non poteva dirsi priva di una prognosi positiva, e ha effettivamente avuto un

esito favorevole. A tal proposito, l’istanza deve pertanto essere accolta, con

conseguente nomina dell’avv. PA 2 quale suo patrocinatore d’ufficio. La

relativa remunerazione è già coperta dall’indennità ripetibile posta a carico di

AP 1 e accolta nella misura richiesta da AO 1. Il patrocinatore d’ufficio potrà

essere adeguatamente remunerato dal Cantone qualora renda verosimile la

difficoltà o l’impossibilità di incassare l’indennità ripetibile presso AP 1 (art.

122.

cpv. 2 CPC). In tal caso, a pagamento avvenuto, la pretesa passerà al

Cantone (art. 122 cpv. 2 in fine CPC).

Diversamente ne va in riferimento all’appello

incidentale, che appariva già di primo acchito inadatto a mutare la decisione

impugnata. A tal riguardo, il gratuito patrocinio non può dunque essere accordato.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e il RTar,

decide:

1. L’appello

25 maggio 2022 di AP 1 è respinto.

1.1 Non si prelevano tasse

e spese di giustizia. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 1’200.- per ripetibili di

seconda sede.

1.2 La domanda di

ammissione all’assistenza giudiziaria 1° luglio 2022 di AO 1 è accolta ai sensi

dei considerandi. Quale suo patrocinatore è designato l’avv. PA 2.

2. L’appello

incidentale 1° luglio 2022 di AO 1 è respinto, nei limiti della sua

ricevibilità.

2.1 Non si prelevano tasse

e spese di giustizia. AO 1 rifonderà a AP 1 fr. 800.- per ripetibili di seconda

sede.

2.2 La domanda di

ammissione all’assistenza giudiziaria 1° luglio 2022 di AO 1 è respinta.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Città

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).