12.2022.74
Contratto di lavoro - provvigione - diligenza e fedeltà - divieto di concorrenza - interpretazione - pena convenzionale
3 ottobre 2022Italiano41 min
(e non nel caso in cui i compensi da lui pagati fossero derivati da altre causali,
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.74
Lugano
3 ottobre 2022/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.168 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 3 settembre 2019 da
AO
1
rappr. da PA 2
contro
AP
1
rappr. da PA 1
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di CHF 75’000.-
oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2018, domanda avversata dalla convenuta,
che ha postulato la reiezione della petizione e con domanda riconvenzionale ha
chiesto la condanna della controparte al pagamento di CHF 144’000.- oltre
interessi al 5% dal 30 ottobre 2019;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato, con decisione 6 maggio 2022, con cui ha
accolto la petizione e ha respinto la domanda riconvenzionale;
appellante
la convenuta, che
con appello 31 maggio 2022 ha chiesto, in via principale, la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la
domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado, e, in via subordinata, l’annullamento del
querelato giudizio con rinvio dell’incarto al Pretore per la completazione
dell’istruttoria, protestando spese e ripetibili di seconda istanza;
mentre
l’attrice, con risposta 13 luglio 2022, ha postulato la reiezione del gravame, pure
con protesta di spese e di ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti
prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con contratto di
lavoro 15 dicembre 2015, redatto in lingua inglese (doc. D) e poi tradotto in
lingua italiana (doc. P), AO 1 è stata assunta con effetto dal 1° febbraio 2016
da AP 1, società attiva principalmente nella gestione patrimoniale, in qualità
di “head of family office practice” e con il titolo di “managing
director” per un salario annuale di CHF 100’000.- lordi. Nel
contratto sono state pattuite, tra le altre cose: una clausola (n. 10) denominata
“special remuneration”, in base alla quale “should you acquire new
clients during your time of service for the Company, you shall be entitled to
receive the first CHF 75'000.- of revenues deriving from said clients, i.e.
management / advisory fees paid by said clients and retrocessions paid in
connection with said clients, (regardless of the costs of the Company or
benefits due to shareholders)”; una clausola (n. 17) denominata “confidential
information: business secret”, in base alla quale “During the duration
of this employment contract as well as upon its termination, you agree to keep
absolutely confidential and not reveal to a third party and / or use, directly
or indirectly, for your own benefit or for the benefit of any third party, any
business secrets and / or any other confidential information that have been
brought, directly or indirectly, to your knowledge during the course of your
employment with the Company. Business secrets and confidential information
shall include, among other things, all information pertaining to the internal
business of the Company, its business strategies, its organization, its procedures,
its clients, its business relationships and the terms of employment contracts
that have not already been revealed to the public by an authorized person
within the Company”; e una clausola (n. 19) denominata “loyalty / non-competition”,
in base alla quale “In accordance with your duty of loyalty as defined in
Article 321a CO, you shall expressly undertake not to enter into competition
with the Company, either directly or indirectly, in any way whatsoever for the entire
duration of your employment contract. In addition, you shall undertake – for a
period of 3 months after the termination of your employment contract – not to
enter into business relationships with existing or prospective clients of the
Company, unless the Company gives you written authorization to the contrary.
Thus, once your employment contract has been terminated, you shall not be
permitted to approach or deal with any of the Company’s clients either directly
or indirectly, on your own behalf or on behalf of a third party, for the
purposes of offering them any asset management or related services.
Furthermore, you prohibit yourself, during the same period as stated above, to
found or to partecipate in any manner in a rivalling company or to enter into
an employment or consultant contract with a rivalling company. The Prohibition
against competition is effective in Switzerland. In the event you breaches any
of the obligations pursuant to this clause, you shall, in respect of every
breach, be required to pay a penalty to the Company amounting to six times your
monthly gross salary as at the time of the breach or, if your employment has
terminated for whatever reason, six times your monthly gross salary immediately
prior to the termination of the employment. The payment of the penalty does not
release you from further complying with the respective obligation. In addition,
the Company reserves the right to claim compensation for damages as well as the
right to the remedy of specific performance”.
Il
contratto tra le parti, nel corso del quale la lavoratrice ha intrattenuto una
relazione sentimentale con C__________ __________, importante cliente della
datrice di lavoro, è terminato il 31 luglio 2018, a seguito della disdetta da
lei significata (cfr. doc. I).
2. Con petizione 3
settembre 2019 AO 1, al beneficio dell’autorizzazione ad agire, ha convenuto in
giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per
ottenere la sua condanna al pagamento di CHF 75’000.-
oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2018. Essa ha preteso l’attribuzione
della “special remuneration” prevista nel contratto, sostenendo di aver
acquisito nell’ottobre 2016 la cliente F____________________ __________ (in
seguito: F__________).
La convenuta si è opposta
alla petizione e con domanda riconvenzionale ha chiesto la condanna della
controparte al
pagamento di CHF 144’000.- oltre interessi al 5% dal 30 ottobre 2019,
somma corrispondente alle “penalty” pattuite contrattualmente nel caso
di violazione della clausola di “confidential information: business secret”
(CHF 50'000.-) e nel caso di violazione della clausola di “loyalty / non-competition”
(CHF 50'000.-) nonché al risarcimento per la perdita di guadagno riconducibile al
fatto che i due suoi clienti C__________ __________ e F__________ sarebbero
stati indotti a rescindere, e avevano poi rescisso, i contratti in essere con
lei (CHF 44'000.-).
3. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il
Pretore, con decisione 6 maggio 2022, ha accolto la
petizione, ponendo a carico della convenuta la tassa di giustizia
dell’azione principale di CHF 1'500.-, le spese (oltre a quelle della procedura
di conciliazione, di CHF 250.-) e le ripetibili di CHF 8'500.-, e ha respinto la domanda riconvenzionale, ponendo a carico
della convenuta la tassa di giustizia di quell’azione di CHF 2'500.-, le
spese e le ripetibili di CHF 8'500.-.
4. Con il tempestivo appello
31 maggio 2022 che qui ci occupa,
avversato dall'attrice con la tempestiva risposta 13 luglio 2022, la convenuta ha chiesto, in via principale, la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda
riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di primo e
secondo grado e, in via subordinata, l’annullamento
del querelato giudizio con rinvio dell’incarto al Pretore per la completazione
dell’istruttoria, protestando spese e ripetibili di seconda istanza.
5. Come si è detto in
precedenza, il Pretore ha accolto la petizione
dell’attrice, volta all’attribuzione della “special remuneration”
di CHF 75'000.- a seguito dell’avvenuta acquisizione da parte sua di un nuovo
cliente nella persona (“giuridica”) di F__________, e ha
respinto la domanda riconvenzionale della convenuta, finalizzata al
riconoscimento delle due “penalty” di CHF 50'000.- cadauna pattuite per
violazione delle clausole di “confidential information: business secret”
e di “loyalty / non-competition” nonché della perdita di guadagno di CHF
44'000.- da lei asseritamente subita a seguito della rescissione di due
contratti allora in essere da parte di altrettanti clienti, e meglio C__________
__________ e F__________.
Il giudice di prime cure,
statuendo nell’ambito della domanda principale, ha innanzitutto ritenuto che nelle
particolari circostanze la clausola contrattuale denominata “special
remuneration” dovesse essere interpretata in base al principio
dell’affidamento (cfr. DTF 144 III 93) e pertanto, diversamente da quanto
preteso dalla convenuta, dovesse essere intesa nel senso che la somma richiesta
sarebbe stata dovuta già in presenza di un unico nuovo cliente reperito (e non
solo di “new clients”) e anche laddove i compensi pagati da quel cliente
fossero derivati, com’era stato concretamente il caso stante la natura del
contratto concluso da F__________ (doc. 5), da onorari per gestione contabile e
reportistica (e non, come invece era avvenuto nell’ambito del contratto concluso
in precedenza da C__________ __________ [doc. 4], solo da “management / advisory
fees paid by said clients”, ossia da onorari per gestione e consulenza). Ciò
premesso, egli ha ritenuto che F__________, pur essendo stata una società della
quale il cliente C__________ __________ era amministratore unico e azionista
maggioritario, non solo dovesse essere considerata un “nuovo cliente”, ma
dovesse pure essere considerata un nuovo cliente “acquisto dall’attrice”, il che
innescava la clausola in questione. Come risultava dalle testimonianze di C__________
__________ e di G__________ __________, del tutto credibili, nonché dal tenore
del contratto concluso da F__________ e in assenza oltretutto di prove in senso
contrario, era in effetti stata proprio la prospettiva del personale intervento
dell’attrice sulla reportistica della società (cfr. pure doc. H) a determinare
l’acquisizione della stessa presso la convenuta e non invece la precedente
conoscenza di C__________ __________ da parte di A__________ __________, organo
della convenuta, o ancora il buon lavoro svolto in precedenza dalla convenuta a
livello di gestione patrimoniale con C__________ __________, per cui si doveva
concludere che il nesso originario era stato interrotto e superato da quella
dinamica.
A titolo abbondanziale, la
convenuta nemmeno aveva dimostrato di essersi a suo tempo opposta alle richieste
di pagamento della pretesa attorea formulate con i doc. I e L, per cui si
poteva concludere che essa l’avesse allora ritenuta fondata.
Di qui, visto che i
proventi incassati dalla convenuta per la cliente F__________ avevano raggiunto
- senza tuttavia aver superato – i
CHF 75'000.-,
l’accoglimento della pretesa attorea.
Con riferimento alla
domanda riconvenzionale, il giudice di prime cure ha in primo luogo rilevato
come la pretesa della convenuta derivante dal danno d’immagine e dal danno
derivante dalla violazione del segreto d’ufficio era priva di fondamento: la
convenuta non aveva in effetti allegato compiutamente l’insorgenza del suo pregiudizio;
e comunque dal solo doc. 12, in assenza di ulteriori risultanze istruttorie,
non si poteva evincere alcuna violazione contrattuale in tal senso.
Sul tema dell’asserita violazione
del divieto di concorrenza, egli ha invece rilevato che i rimproveri mossi
all’attrice in merito a una sua presunta attività concorrenziale a favore di F__________
e di C__________ __________, in costanza di rapporto di lavoro e in epoca
successiva, non erano stati dimostrati: l’attività di “follow up” svolta
dall’attrice, per altro solo in pendenza di contratto, per agevolare la
transizione di F__________ in uscita dalla convenuta non era costitutiva di una
violazione contrattuale, tutt’altro, ed era oltretutto stata avallata dalla
controparte (cfr. doc. M); quanto da lei svolto, a quel momento e in epoca
successiva, a favore di C__________ __________ non era costitutivo di atti di
concorrenza, non riferendosi alla gestione patrimoniale, attività da lui attribuita
alla convenuta, e comunque non aveva per oggetto atti concorrenziali sanzionabili,
visto che la continuazione della collaborazione con lei era dovuta alle sue capacità
personali e non alle conoscenze apprese presso la convenuta (cfr. DTF 138 III
67). I rimproveri mossi all’attrice in merito a una presunta attività
concorrenziale da lei svolta al termine del rapporto di lavoro presso Co__________
__________ SA non potevano a loro volta essere ammessi: innanzitutto mancava al
riguardo l’intero impianto allegatorio, specie in punto alla data di assunzione
e alla specifica inerente all’asserita attività concorrenziale svolta; non essendo
l’attrice attiva nel settore degli investimenti patrimoniali, non era poi possibile
ammettere l’esistenza di una qualsiasi attività concorrenziale; e infine non
risultava, come invece era stato preteso dalla convenuta, che presso quella
società l’attrice si occupasse di F__________ e di C__________ __________.
La convenuta non era
infine nemmeno riuscita a dimostrare che fosse stato proprio l’intervento attivo
dell’attrice a determinare la decisione di C__________ __________ e di F__________
di rescindere i contratti con la convenuta: C__________ __________ aveva in
effetti spiegato che quella decisione, a cui beninteso il trattamento riservato
dalla convenuta all’attrice non era estraneo, non era intervenuta su richiesta
di quest’ultima ma era stata da lui maturata per tutt’altre ragioni e in
particolare per il suo malcontento in punto alla gestione patrimoniale operata
dalla convenuta e per la perdita di fiducia nei confronti di A__________ __________,
confermata per altro da quest’ultimo e dagli scritti inviati a costui (cfr. doc.
R).
6. Nel gravame la
convenuta ha chiesto, in via subordinata, l’annullamento
del querelato giudizio con rinvio dell’incarto al Pretore per la completazione
dell’istruttoria e meglio per la riassunzione del teste C__________ __________,
rimproverando in sostanza al giudice di prime cure una violazione del diritto
di essere sentito per non aver ammesso due sue domande all’indirizzo del teste,
rispettivamente per averla indotta a non proporne di ulteriori, salvo poi averle
rimproverato nella decisione l’assenza di risultanze istruttorie a sostegno delle
sue allegazioni, rispettivamente contestazioni.
6.1.
Ancorché sollevata solo in via
subordinata, la censura della convenuta relativa alla violazione del suo diritto
di essere sentito per l’incompleta assunzione della prova testimoniale da lei menzionata
- che, se fondata, implicherebbe già di per sé l’annullamento della decisione
impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per la continuazione della
procedura e l’emanazione di una nuova decisione, e ciò indipendentemente dalle
possibilità di successo del gravame nel merito - va trattata preliminarmente
(cfr. DTF 118 Ia 17 consid. 1a; TF 4A_165/2008 dell’11 novembre 2008 consid. 6).
6.2. Come si vedrà qui di
seguito, la censura è del tutto infondata.
Dal verbale
d’interrogatorio del teste C__________ __________ (p. 13 seg.) si evince che il
Pretore non aveva ammesso unicamente due domande della convenuta al suo
indirizzo, quella a sapere “se il teste ha concesso un prestito alla signora
AO 1 durante il suo rapporto di lavoro con la AP 1” e quella a sapere “se
con la dott. AO 1 si parlava anche di questioni riguardanti altri clienti, rispettivamente
altre attività svolte in AP 1”, e ciò per il motivo che nel primo caso si
trattava di una questione esulante dall’oggetto litigioso, rispettivamente, per
quanto riguardava il secondo caso, con la motivazione che nell’ordinanza sulle
prove erano state ammesse solo le domande riguardanti F__________.
Stando così le
cose, la convenuta non può innanzitutto sostenere che “il blocco di tali
prime domande ... ha portato la stessa a desistere di porne altre”, da lei ora
riproposte, che avrebbero potuto essere rilevanti per l’esito della petizione e
della domanda riconvenzionale (cfr. appello p. 28): dal verbale non risulta in
effetti che il primo giudice non abbia ammesso altre domande poste dalla
convenuta o che abbia altrimenti indotto quest’ultima a non proporne di
ulteriori.
Ma essa non può essere
seguita nemmeno laddove ha preteso di poter porre al teste C__________ __________
almeno le due domande a suo tempo non ammesse: esse, per il loro particolare tema
(ovvero l’eventuale concessione di un prestito all’attrice da parte del teste e
il contenuto delle eventuali discussioni intercorse tra loro
su
questioni che riguardavano altri clienti - ma non F__________ - e altre
attività svolte all’interno della convenuta), attenevano in effetti unicamente alla
sua pretesa creditoria derivante dalla presunta violazione della clausola di “confidential
information: business secret” (cfr. domanda riconvenzionale p. 10, replica riconvenzionale
p. 19 segg.), sennonché come si vedrà più avanti (cfr. infra consid. 8) questa
pretesa doveva essere respinta già per altre considerazioni, di modo che la
risposta alle due domande, qualunque fosse stata, non sarebbe comunque stata
rilevante per l’esito della lite.
Si aggiunga che la
richiesta della convenuta di riassunzione del teste C__________ __________
sarebbe stata in ogni caso da respingere già in base al principio della buona
fede processuale, visto e considerato che quella parte, nel suo gravame, aveva in
realtà contestato a più riprese la credibilità di quel teste, specialmente
laddove costui non aveva confermato la versione dei fatti da lei proposta (cfr.,
per esempio, appello p. 17, 26 seg.). A proposito della credibilità del teste
in questione, si può comunque sin d’ora evidenziare che il fatto che il medesimo
avesse avuto una relazione sentimentale con l’attrice non era tale da metterla
in dubbio, visto che dal giugno 2020 quella relazione sentimentale si era
trasformata in un rapporto di amicizia (cfr. teste C__________ __________ p. 8)
e soprattutto considerato che, per il resto, non risulta che quanto da lui
dichiarato sia stato smentito da risultanze istruttorie maggiormente credibili.
7. Con la domanda principale
d’appello la convenuta ha in primo luogo chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere
la petizione. Essa ha ribadito come in base al suo tenore
letterale la clausola contrattuale denominata “special remuneration”
dovesse essere intesa nel senso che quest’ultima sarebbe stata dovuta solo nel
caso in cui fossero stati acquisiti più clienti, nel caso in cui quei clienti non
fossero già stati conosciuti dalla datrice di lavoro, nel caso in cui quei
clienti non fossero stati individuati dalla lavoratrice grazie alla sua attività
presso la datrice di lavoro, nel caso in cui i compensi pagati da quei clienti
fossero derivati da onorari per gestione e consulenza e nel caso in cui la datrice
di lavoro avesse percepito da quei clienti compensi superiori all’entità della
remunerazione speciale prevista nella clausola. E nel caso di specie non si
poteva ritenere, e comunque non era stato sufficientemente provato dalla
controparte, che l’acquisizione di F__________ da parte dell’attrice potesse
giustificare l’attribuzione della “special remuneration”.
7.1. È pacifico che la
clausola contrattuale denominata “special remuneration” preveda una
provvigione ai sensi dell’art. 322b cpv. 1 CO, disposizione in base alla quale,
se per determinati affari è convenuta una provvigione del lavoratore, essa è
dovuta allorché l’affare è stato validamente conchiuso con il terzo.
Laddove la clausola
contrattuale non precisi le condizioni del diritto alla provvigione, oppure queste
condizioni non siano chiare, la stessa deve pertanto essere completata o
interpretata facendo riferimento alla dottrina e alla giurisprudenza sviluppate
a margine dell’art. 322b CO. Ritenuto che lo scopo economico di questa modalità
di remunerazione è di regola quello di motivare il lavoratore, durante il
rapporto contrattuale, a procurare un affare concreto o a trovare un cliente
disposto a concluderlo, riconoscendogli una ricompensa secondo i risultati
ottenuti, è dunque in particolare necessario, salvo diversa pattuizione, che la
sua attività risulti essere perlomeno una concausa della conclusione del
contratto (cfr. DTF 128 III 174 consid. 2b).
7.2. Alla luce di quanto
precede e rammentato che in base al principio dell’affidamento, pacificamente applicabile
nel caso di specie, un’interpretazione meramente letterale è proibita (cfr. DTF
127 III 444 consid. 1b; TF 4A_550/2014 dell’8 settembre 2015 consid. 2.3), l’interpretazione
della clausola contrattuale denominata
“special remuneration” che è stata proposta dalla
convenuta non può assolutamente essere condivisa.
Dal fatto che nella
clausola si parli di acquisizione da parte della lavoratrice di nuovi “clients”
(al plurale) rispettivamente di compensi pagati dai predetti “clients” e
di retrocessioni pagate in virtù del collegamento con i detti “clients” (sempre
al plurale) non si può dedurre che la remunerazione speciale sarebbe stata
dovuta solo nel caso in cui fossero stati acquisiti più clienti (e non uno
solo). In assenza di una chiara pattuizione in tal senso, non si vede perché,
diversamente da un lavoratore che ha procurato più affari concreti o ha reperito
più clienti disposti a concluderlo, il lavoratore che ha trovato un unico affare
o un unico cliente disponibile non dovrebbe poter pretendere alcuna provvigione,
ciò che per altro sarebbe in contrasto con lo scopo economico di questa
modalità di remunerazione.
Dal fatto che nella
clausola sia stato indicato che la remunerazione speciale sarebbe stata da
pagare solo nel caso in cui il cliente acquisito dalla lavoratrice fosse stato “new”
non si può dedurre, in assenza di una chiara pattuizione in tal senso, che
con una tale formulazione si dovesse intendere che quel cliente non doveva
essere già stato conosciuto dalla datrice di lavoro; e ciò nonostante il
dipendente della convenuta M__________ __________, riferendosi invero al
proprio contratto di lavoro (ma non a quello dell’attrice, non essendo egli stato
presente al momento della conclusione di quest’ultimo accordo), che conteneva una
clausola almeno analoga, possa aver dichiarato di condividere quella
interpretazione, a suo dire fondata su una non meglio precisata consuetudine in
ambito commerciale (cfr. sua testimonianza p. 4). Visto lo scopo economico
della provvigione, non si vede per quale motivo una remunerazione dovesse
essere rifiutata laddove la lavoratrice avesse contribuito a mettere sotto
contratto un cliente che, pur essendo già conosciuto dalla datrice di lavoro,
non aveva in precedenza ritenuto di volersi vincolare con quest’ultima.
Per le medesime ragioni,
nemmeno si può ritenere, in assenza di una chiara pattuizione in tal senso, che
la remunerazione speciale per l’acquisizione di un nuovo
cliente
da
parte della lavoratrice sarebbe stata dovuta solo nel caso in cui quel
cliente non fosse stato individuato da lei grazie alla sua attività presso la
datrice di lavoro (ma solo grazie a sue conoscenze private).
Dal fatto che nella
clausola sia stato indicato che, nell’ipotesi in cui le condizioni per ammettere
il pagamento della remunerazione speciale per l’acquisizione del nuovo cliente
fossero date, la stessa sarebbe consistita nei primi CHF 75'000.- di ricavi
derivanti dal predetto cliente “i.e. management / advisory fees paid by said
clients and retrocessions paid in connection with said clients” non si può
dedurre che la remunerazione speciale sarebbe stata dovuta solo nel caso in cui
Fatti
i compensi pagati da quel cliente fossero derivati da “management / advisory
fees paid by said clients and retrocessions paid in connection with said
clients” ossia da onorari per gestione e consulenza e dalle retrocessioni
(e non nel caso in cui i compensi da lui pagati fossero derivati da altre causali,
segnatamente da onorari per gestione contabile e reportistica), gli unici
proventi che per la convenuta sarebbero atti a generare utili elevati. Come
rilevato con pertinenza dal giudice di prime cure, nel caso di specie la
formulazione “i.e.”, che per altro nella versione del contratto in
lingua italiana, pure sottoscritta e con ciò accettata dalle parti, era stato
tradotto con le parole “ad esempio”, aveva in effetti valenza
esemplificativa, un tale significato essendo per altro evincibile anche
dall’estratto del vocabolario Treccani – on line versato agli atti dalla
stessa convenuta (cfr. doc. 11). Che nella clausola siano poi stati menzionati
in particolare i compensi pagati e derivati da “management / advisory fees
paid by said clients and retrocessions paid in connection with said clients”
era quindi dovuto al fatto che la convenuta era attiva principalmente nella
gestione patrimoniale. In definitiva, anche in questo caso, visto lo scopo
economico della provvigione, non si vede per quale motivo una remunerazione
dovesse essere rifiutata laddove i compensi pagati dal nuovo cliente reperito
dalla lavoratrice non fossero derivati dalla principale tipologia di contratto
offerta dalla datrice di lavoro, ma da altri generi di contratto che essa
poteva pure offrire.
Dal tenore della clausola
non si può infine ritenere, in assenza di una chiara pattuizione in tal senso,
che la remunerazione speciale sarebbe stata dovuta unicamente nel caso in cui i
compensi percepiti nel tempo dalla datrice di lavoro dal nuovo cliente reperito
dalla lavoratrice fossero stati superiori (e non anche solo pari) a CHF
75'000.-.
7.3. Alla luce di questa
interpretazione della clausola
contrattuale denominata “special remuneration” (ossia del fatto che la
stessa doveva essere intesa nel senso che la somma richiesta sarebbe stata
dovuta anche nel caso in cui la lavoratrice avesse contribuito ad acquisire un
nuovo cliente, poco importando da una parte se quel cliente fosse già stato
conosciuto dalla datrice di lavoro o fosse stato individuato dalla lavoratrice
grazie alla sua attività presso la datrice di lavoro e dall’altra quale fosse
stata la causale dei compensi pagati da quel cliente), è incontestabile, come
si dirà, che nel caso concreto l’attrice, avendo reperito durante il suo
periodo di lavoro presso la convenuta un “nuovo cliente” nella persona di F__________,
possa pretendere il pagamento dei CHF 75'000.- oltre interessi fatti valere con
la petizione.
7.3.1. È evidente che la
società F__________ debba effettivamente essere considerata un “nuovo cliente”
della convenuta ai sensi della clausola contrattuale. Quella società era in
effetti una persona giuridica che mai in precedenza era stata una sua cliente.
Pur essendo un’entità della quale il cliente della convenuta C__________ __________
era amministratore unico (cfr. doc. H e 3; teste M__________ __________ p. 3) e
azionista di maggioranza (cfr. doc. H; testi M__________ __________ p. 3 e C__________
__________ p. 8), ma per altro solo in misura del 54% (cfr. risposta p. 3; doc.
3), non è stato provato che la stessa si indentificasse giuridicamente o economicamente
con lui (non bastando la diversa opinione, neppure fondata su alcun particolare
elemento indiziario o probatorio, resa a p. 3 dal teste M__________ __________,
il quale per altro aveva premesso di nemmeno conoscere i relativi “dettagli”).
7.3.2. Ed è pure evidente che l’attrice
abbia contribuito, oltretutto in modo essenziale, all’acquisizione di quel nuovo
cliente, nel senso che la sua attività era risultata essere perlomeno una
concausa della conclusione del contratto.
C__________ __________ ha
innanzitutto dato atto, sia per scritto (cfr. doc. H) sia in sede testimoniale
(p. 11), che la conclusione del contratto con F__________ di cui al doc. 5 era
da ricondurre proprio all’intervento dell’attrice, che aveva concretamente dato
prova delle sue capacità professionali e aveva fattivamente contribuito a far
sì che l’accordo venisse concluso. Anche G__________ __________ __________, presidente
del consiglio sindacale di F__________, a cui spettava la decisione finale
(cfr. teste C__________ __________ p. 11 seg.), ha confermato in sede
testimoniale (p. 2 seg.) di aver avuto diversi colloqui personali con l’attrice
- senza la presenza di C__________ __________ - a __________, apprezzando in
particolare le sue competenze, tanto da aver dato parere positivo alla
conclusione dell’accordo (in tal senso pure teste C__________ __________ p. 9
segg.).
Il fatto che A__________ __________
fosse in precedenza già amico di C__________ __________ (cfr. testi M__________
__________ p. 2 e 6 e C__________ __________ p. 8) e che in tale veste avesse già
conosciuto F__________ non era invece stato rilevante per la conclusione del
contratto. C__________ __________ lo ha innanzitutto dichiarato per scritto (cfr.
doc. H) e in sede testimoniale (p. 11 seg.), poco importando se il teste M__________
__________, a p. 4, sia invece stato di opinione diversa (e ciò in virtù della
sua soggettiva interpretazione della clausola, di cui si è già detto). Ma soprattutto
il fatto che, nonostante questa conoscenza, F__________ non avesse in
precedenza mai accettato le “lusinghe” di A__________ __________ e in
particolare avesse sempre rifiutato, fino all’intervento dell’attrice, di concludere
un contratto con la convenuta (cfr. teste C__________ __________ p. 8 e 12), dimostrava
per l’appunto che l’impulso determinante era stato quello fornito dall’attrice.
Tale conclusione non è certamente smentita dal fatto che a un certo momento C__________
__________ possa aver scritto a A__________ __________ un e-mail (sul quale il
teste M__________ __________, a p. 3, ha poi riferito solo quanto gli sarebbe
stato detto da A__________ __________) nel quale gli aveva ricordato che
nell’autunno 2015 e meglio “a
fine
novembre ti chiamai da __________
in cui, nel farti capire quanto era importante la decisione che avevo preso, ti
avevo anche affidato la mia famiglia e tu rimanesti in silenzio commosso al
telefono per quasi un minuto, eri rimasto piacevolmente sorpreso” (cfr. doc.
R), quella frase non essendo in realtà riferita a F__________, e ciò nonostante
quest’ultima potesse essere un’entità di famiglia, ma ad altri conti personali
di C__________ __________, per l’appunto dati in gestione alla convenuta a fine
2015 / inizio 2016 (cfr. risposta p. 3, appello p. 4; doc. 4; teste C__________
__________ p. 8); e comunque, se anche, per mera ipotesi, quella frase fosse
stata effettivamente riferita a F__________, la decisione in tal senso non era
poi stata concretizzata da C__________ __________, tanto è vero che il
contratto con quest’ultima era per finire stato concluso, grazie all’intervento
dell’attrice di cui si è detto, solo nell’ottobre 2016.
7.4. A prescindere da
quanto precede, si osserva che la convenuta non si è confrontata criticamente
con l’argomentazione abbondanziale che pure aveva indotto il giudice di prime
cure ad accogliere la petizione (quella secondo cui essa non aveva dimostrato di
essersi a suo tempo opposta alle richieste di pagamento della pretesa attorea formulate
con i doc. I e L, per cui si poteva concludere che l’avesse allora ritenuta
fondata). Non avendo la convenuta in tal modo censurato efficacemente un’argomentazione
alternativa e indipendente posta alla base del giudizio di prima sede,
l’appello, su questo punto, dev’essere dichiarato irricevibile per carenza di
motivazione (cfr. art. 311 cpv. 1 CPC; TF
4A_133/2017 del 20 giugno 2017 consid. 2.2, 4A_607/2019 del 22 aprile 2020 consid.
3.3).
8. Con la domanda principale
d’appello la convenuta ha pure chiesto la
riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere, nell’ambito della
domanda riconvenzionale, la sua pretesa derivante dalla violazione della
clausola di “confidential information: business secret” e meglio la “penalty”
contenuta nella clausola di “loyalty / non-competition”. A suo dire, l’insorgenza del
suo pregiudizio non solo era stata da lei compiutamente allegata, al punto 2
della domanda riconvenzionale e a pag. 17 della replica riconvenzionale, ma,
oltre a non essere stata contestata dalla controparte nella risposta riconvenzionale,
era comunque stata dimostrata da tutta una serie di risultanze istruttorie (cfr.
doc. 6, 7, 12, 23, 24, G, M e R; teste M__________ __________ p. 5 seg.)
8.1. Nel caso di specie non
è invero necessario esaminare le censure sollevate dalla convenuta. E ciò per
due ragioni.
Innanzitutto, in
base alla giurisprudenza, una clausola contrattuale, come quella pattuita concretamente
al n. 19, con cui le parti hanno pattuito una “penalty” fissa nel suo
ammontare in caso di una violazione di “any of the obligations pursuant to
this clause”, ovvero della clausola di “loyalty / non-competition”, stabilendo
altresì che “the payment of the penalty does not release you from further
complying with the respective obligation”
e “in addition, the
Company reserves the right to claim compensation for damages as well as the
right to the remedy of specific performance”, è nulla, costituendo una pena
convenzionale contraria alla norma relativamente imperativa dell’art. 321e CO (cfr.
DTF 144 III 327 consid. 5). Nella misura in cui quella pena convenzionale ha
carattere risarcitorio, essa è nulla, siccome con la stessa viene istituita una
responsabilità contrattuale indipendente dalla colpa della lavoratrice nonché
per il fatto che la pena convenzionale è dovuta a prescindere dall’esistenza di
un danno (cfr. DTF 144 III 327 consid. 5.3-5.4). Nella misura in cui quella
pena convenzionale ha carattere sanzionatorio, essa è parimenti nulla siccome,
se si prescinde da un generico, e con ciò insufficiente, accenno al “your
duty of loyalty as defined in Article 321a CO”, nella clausola non sono
state dettagliatamente e sufficientemente precisate le concrete violazioni al
dovere di lealtà che avrebbero imposto il pagamento della pena convenzionale, la
quale oltretutto, sempre in assenza della necessaria determinatezza, era dovuta
a prescindere dalla tipologia e dalla gravità della violazione contrattuale (cfr.
DTF 144 III 327 consid. 5.5).
E, comunque, dal tenore dell’accordo
non è possibile ritenere che la pena convenzionale prevista nella clausola di “loyalty
/ non-competition” dovesse pure sanzionare le eventuali violazioni dalla
clausola denominata “confidential information: business secret”. La pena
convenzionale era in effetti dovuta solo in caso di infrazione di qualsiasi
obbligo “pursuant to this clause”, ossia quella di cui al n. 19 (che in
sostanza aveva per oggetto solo un divieto di concorrenza),
e
in
tale clausola non era invece stato fatto alcun riferimento alla clausola n. 17.
9. Con la domanda principale
d’appello la convenuta ha altresì chiesto la
riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere, nell’ambito della
domanda riconvenzionale, la sua pretesa derivante dalla violazione del
divieto di concorrenza e meglio la “penalty” contenuta nella clausola di
“loyalty / non-competition”. Essa ha ribadito che l’attrice, in costanza
di rapporto di lavoro e in epoca successiva, aveva svolto attività
concorrenziale a favore di F__________, di C__________ __________ e di Co__________
__________ SA: la prima, comprovata in sede testimoniale (cfr. testi M__________
__________ p. 6 e C__________ __________ p. 14), non era da lei mai stata
autorizzata (cfr. doc. M); la seconda era stata provata documentalmente e in
sede testimoniale (cfr. doc. 21; testi M__________ __________ p. 6 e C__________
__________ p. 14); la terza, allegata in modo sufficiente, nemmeno era stata contestata
dall’attrice.
9.1. Neanche in questo sarebbe
invero necessario esaminare le censure sollevate dalla convenuta. Come si è
visto in precedenza (cfr. infra consid. 8.1), la clausola contrattuale
n. 19, che in sostanza prevede una pena convenzionale fissa nel suo ammontare, è
in effetti nulla siccome contraria all’art. 321e CO (cfr. DTF 144 III 327
consid. 5). Nella misura in cui quella pena convenzionale ha carattere
risarcitorio, essa è nulla, siccome con la stessa viene istituita una
responsabilità contrattuale indipendente dalla colpa della lavoratrice nonché
Considerandi
per il fatto che la pena convenzionale è dovuta a prescindere dall’esistenza di
un danno (cfr. DTF 144 III 327 consid. 5.3-5.4). Nella misura in cui quella
pena convenzionale ha carattere sanzionatorio, essa è parimenti nulla siccome la
pena convenzionale era dovuta a prescindere dalla tipologia e dalla gravità
della violazione contrattuale (cfr. DTF 144 III 327 consid. 5.5).
9.2
In ogni caso la
pretesa della convenuta sarebbe stata da respingere anche nell’ipotesi in cui
la pena convenzionale non fosse stata nulla, non potendosi concludere che
l’attrice, in costanza di rapporto di lavoro e nei tre mesi dal suo termine,
abbia svolto attività concorrenziale sanzionabile a favore di F__________, di C__________
__________ o di Co__________ __________ SA.
9.2.1
Secondo l'art. 340 cpv.
2.
CO, il divieto di concorrenza è valido solo se il rapporto di lavoro permette
al lavoratore di avere cognizioni della clientela o dei segreti di
fabbricazione o d'affari e se l'uso di queste conoscenze possa cagionare al
datore di lavoro un danno considerevole. È necessario che ci sia un adeguato
rapporto di causalità tra le conoscenze acquisite e il rischio di causare un
pregiudizio materiale al datore di lavoro (cfr. TF 4A_466/2012 del 12 novembre
2012.
consid. 3.2 e 4.1). Quando il dipendente fornisce al cliente un servizio
che si caratterizza soprattutto per le sue capacità personali, in modo che
quest'ultimo attribuisca più importanza a esse che all'identità del datore di
lavoro, un patto di non concorrenza basato sulla conoscenza del cliente non è
valido (cfr. DTF 138 III 67 consid. 2.2.1; TF 4A_116/2018 del 28 marzo 2019
consid. 4.1).
In
altri termini, fermo restando che nel mondo degli affari la clientela ha
importanza capitale, per cui è naturale che il datore di lavoro voglia
assicurarsene la fedeltà, possono tuttavia essere protetti legalmente
unicamente quei rapporti con i clienti che il dipendente può allontanare solo
grazie alle conoscenze particolari che ha acquisito presso il datore di lavoro
(cfr. TF 4A_468/2016 del 6 febbraio 2017 consid. 3.1 e 3.3). Le informazioni
concretamente ottenute sul rapporto con la clientela devono quindi essere
decisive per la possibilità dell’insorgenza di un danno. Pertanto, non si può
parlare di un possibile danno dovuto all'uso delle informazioni acquisite se le
relazioni con i clienti sono caratterizzate principalmente dalle qualità e
dalle abilità personali del dipendente e non dal suo accesso alle unicità
dell'impresa. Se i clienti seguono il dipendente per le sue prerogative
personali, sono state proprio queste caratteristiche e non la sua conoscenza
della clientela a essere decisive, per cui non sussiste nemmeno un abuso dei
dati sui clienti. In simili situazioni, vista l’assenza di un legame causale,
una clausola di non concorrenza non è ammissibile e l’attività del dipendente
per i precedenti clienti del datore di lavoro deve essere tollerata.
In
ogni caso il dipendente ha il diritto di poter sfruttare le sue capacità e
conoscenze personali, indipendentemente da dove le ha acquisite, con un nuovo
datore di lavoro anche a scapito del suo vecchio datore di lavoro.
Sennonché,
nel caso di specie, la convenuta non ha censurato l’assunto pretorile secondo
cui l’attività concorrenziale eventualmente svolta dall’attrice non sarebbe
stata sanzionabile, visto che l’eventuale continuazione della collaborazione
con l’attrice sarebbe semmai dovuta alle sue capacità personali e non alle
conoscenze apprese presso la convenuta. E neppure, a ben vedere, ha dimostrato
che le conoscenze acquisite dall’attrice in qualità di “head of family
office practice” e con il titolo di “managing director” fossero così
sensibili da giustificare l’esistenza di un divieto di concorrenza.
9.2.2
In ogni caso, per quanto
riguarda le presunte attività concorrenziali svolte dall’attrice, in costanza
di rapporto di lavoro e nei tre mesi dal suo termine, si osserva quanto segue.
L’istruttoria non ha innanzitutto
permesso di confermare che l’attrice abbia agito a favore di F__________ in
modo anticontrattuale, al di fuori del contratto di gestione contabile e
reportistica da quest’ultima concluso con la convenuta (doc. 5). Essa, in
costanza di contratto, ha invero svolto un’attività a favore di quella società,
organizzando e fornendo una formazione interna alla stessa, fino al 31 luglio
2018, sennonché tale attività, per altro proposta proprio dalla convenuta, risultava
essere stata autorizzata con e-mail 5 giugno 2018 (cfr. doc. M) da L__________ __________,
allora amministratore unico della convenuta (cfr. doc. C), poco importando
invece, in assenza di eventuali obiezioni da parte di altri organi con diritto
di firma della convenuta cui tale autorizzazione era stata portata a conoscenza,
segnatamente di A__________ __________, se l’autorizzazione scritta fosse stata
formalmente comunicata a C__________ __________ anziché a lei (cfr. doc. M),
rispettivamente se nei rapporti esterni L__________ __________ disponesse
unicamente di un diritto di firma collettiva a due (cfr. doc. C). Non risulta
per contro che in epoca successiva l’attrice abbia svolto attività in favore di
quella società, che del resto aveva deciso di non far più capo a terzi ma di operare
mediante collaboratori propri (cfr. teste G__________ __________ p. 2, il quale
ha evidenziato come, solo per un certo tempo, ossia da inizio 2018 e fino al
termine del contratto con la convenuta, verso metà del 2018, l’attrice avesse
affiancato quale consulente qualificata la persona incaricata dalla F__________
di occuparsi dell’attività “in house”; in tal senso pure teste C__________
__________ p. 12).
Per la convenuta,
l’attività concorrenziale svolta dall’attrice a favore di C__________ __________
consisterebbe invece da una parte nel fatto che essa si sarebbe occupata delle
sue pratiche fiscali in costanza di contratto (cfr. testi M__________ __________
p. 6 e C__________ __________ p. 14) e dall’altra nel fatto che essa, posta al beneficio
di una procura (cfr. doc. 21), le avrebbe in seguito chiesto informazioni in merito
a un investimento effettuato sempre da quest’ultimo (cfr. doc. 12). A torto. In
realtà, negli allegati preliminari la convenuta non aveva mai evocato tali circostanze
a sostegno della sua pretesa, sicché è malvenuta ad essersene prevalsa per la prima
volta in sede conclusionale e ora nell’appello. Ad ogni buon conto si osserva
che il fatto che l’attrice si sia occupata delle pratiche fiscali di C__________
__________ non è costitutivo di un atto di concorrenza, visto e considerato che
quelle prestazioni, che per altro avevano contribuito a “fidelizzare” il cliente
presso la convenuta, non erano state fatturate ed erano state svolte dall’attrice
a titolo di “favore” (cfr. teste M__________ __________ p. 6); si aggiunga che a
p. 19 del suo allegato conclusionale la stessa convenuta aveva pacificamente dato
atto che l’allestimento di dichiarazioni fiscali nemmeno era un servizio che
essa offriva per scopo sociale, per cui non si vede in che modo l’attrice
potesse aver svolto un’attività concorrenziale e aver così violato il divieto
di concorrenza. Nemmeno dal fatto che l’attrice, al termine del contratto con
la convenuta, possa essere stata posta da C__________ __________ al beneficio
di una procura che le permetteva di chiederle informazioni (doc. 21) si può poi
evincere che essa abbia svolto un’attività concorrenziale, non risultando per
altro che in tal modo essa abbia svolto l’attività di gestione e consulenza o
l’attività di gestione contabile e reportistica attribuita in precedenza alla
convenuta.
Il fatto che l’attrice
possa successivamente aver lavorato in qualità di “head of family office
practice” presso Co__________ __________ SA non è a sua volta rilevante.
Negli allegati preliminari ciò era stato indicato dalla convenuta tra le
possibili attività concorrenziali dell’attrice solo per il fatto che la stessa sarebbe
stata messa in atto da quest’ultima per continuare a gestire le attività di F__________
o di C__________ __________ (cfr. domanda riconvenzionale p. 11, replica
riconvenzionale p. 22), circostanza quest’ultima che era stata puntualmente
contestata dall’attrice (cfr. risposta riconvenzionale p. 17 e 19): sennonché
nulla è poi stato dimostrato a tale proposito (cfr. anzi teste C__________ __________
p. 11). Per il resto, si può senz’altro confermare l’assunto pretorile secondo
cui le allegazioni fornite dalla convenuta negli allegati preliminari in merito
alla presunta responsabilità dell’attrice per l’attività da lei svolta presso
quella società, puntualmente contestata (cfr. risposta riconvenzionale p. 19), erano
ampiamente insufficienti.
10.
Con la domanda principale
d’appello la convenuta ha infine chiesto la
riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere, nell’ambito della
domanda riconvenzionale, anche la sua pretesa volta alla rifusione del
danno per perdita di guadagno per la sottrazione / perdita dei contratti con i
clienti C__________ __________ e F__________, per i costi correlati
all’assunzione di un’altra dipendente in sostituzione dell’attrice, per i
problemi generati tra i suoi dipendenti e C__________ __________ e per il danno
reputazionale subito dalla società a seguito della presente controversia. Con
particolare riferimento alla prima posizione di danno essa, dopo aver rammentato
che quanto dichiarato per scritto e in sede testimoniale da C__________ __________
non era credibile, ha ribadito che dallo scritto allestito dall’attrice
all’indirizzo di quest’ultimo in una data imprecisata (doc. 7) risultava inequivocabilmente
che essa si voleva “vendicare” di A__________ __________, per cui il
fatto che le date per le quali essa, F__________ e C__________ __________
avevano disdetto i rispettivi contratti con lei fossero in tutti i casi il 31
luglio 2018 (cfr. doc. I per l’attrice, doc. 9 per F__________, doc. 21 per C__________
__________), non poteva essere considerata una mera coincidenza.
10.1
La richiesta della
convenuta di farsi risarcire il danno per i costi correlati all’assunzione di
un’altra dipendente in sostituzione dell’attrice, per i problemi generati tra i
suoi dipendenti e C__________ __________ e per il danno reputazionale subito
dalla società a seguito della presente controversia è manifestamente irricevibile,
visto e considerato che negli allegati preliminari (cfr. domanda
riconvenzionale p. 11 seg., replica riconvenzionale p. 17) essa aveva
unicamente preteso la rifusione del danno per perdita di guadagno per la
sottrazione / perdita dei contratti con i clienti C__________ __________ e F__________
e nulla più. Il fatto che questi ulteriori danni siano già stati da lei rivendicati
in sede conclusionale non modifica la circostanza, quella rivendicazione
essendo stata proceduralmente irrita (cfr. art. 230 CPC).
10.2
Nella misura in cui ha
per oggetto il risarcimento della perdita di guadagno riconducibile al fatto
che i suoi clienti C__________ __________ e F__________ sarebbero stati indotti
dall’attrice a rescindere i contratti in essere con lei, la censura è invece infondata.
In realtà non vi è ragione
per mettere in dubbio la versione dei fatti resa a p. 2 da G__________ __________,
secondo cui il motivo che aveva indotto F__________ a disdire il contratto con
la convenuta era da ricondurre alla volontà di quella società di far capo a
collaboratori “in house” (cfr. infra consid. 9.2.2; teste C__________
__________ p. 12).
E nemmeno vi è ragione per
mettere in dubbio, sui motivi che invece avevano indotto C__________ __________
a disdire il contratto con la convenuta, la versione dei fatti - come detto
credibile (cfr. infra consid. 6.2) - fornita per scritto (cfr. doc. H) e
in sede testimoniale dallo stesso C__________ __________ (p. 9 segg.), fatta
propria dal giudice di prime cure, tanto più che A__________ __________ aveva dovuto
ammettere che il malcontento di C__________ __________ in punto alla gestione
patrimoniale operata dalla convenuta e la perdita di fiducia di quest’ultimo
nei suoi confronti, venutasi a creare anche a seguito dello scorretto
trattamento che l’organo della convenuta aveva ammesso di aver riservato
all’attrice, non erano privi di fondamento (cfr. doc. Q). E comunque, laddove
si volesse anche prendere in considerazione la versione dei fatti proposta dal
teste M__________ __________, secondo cui la partenza dei clienti F__________ e
C__________ __________ sarebbe piuttosto dovuta a un problema personale e
professionale tra i membri della convenuta e C__________ __________ sorto “in
virtù di una relazione personale che lui aveva con AO 1” (p. 5), si osserva
che dalla stessa, che per altro costituiva una sua soggettiva opinione, non si
poteva in ogni caso evincere che l’attrice avesse indotto i due clienti a
disdire i contratti con la convenuta.
Ciò detto, pur potendosi
senz’altro dare atto che il fatto che le date per le quali l’attrice, F__________
e C__________ __________ avevano disdetto i rispettivi contratti con la
convenuta fossero identiche non poteva essere considerata una mera coincidenza (anche
se le date delle relative disdette erano diverse, quella dell’attrice risalendo
verosimilmente a fine maggio 2018 [cfr. appello p. 5], quella di F__________ al
13.
giugno 2018 [cfr. doc. 9] e quella di C__________ __________, già
preannunciata il 30 aprile 2018 [cfr. doc. R e teste C__________ __________ p.
9], al più tardi al 28 giugno 2018 [cfr. doc. 21]), nulla permette tuttavia
ancora di concludere che la decisione di C__________ __________ e F__________
di rescindere i contratti in essere con la convenuta sia stata invece indotta
dall’attrice, ciò che per altro il teste C__________ __________ aveva
esplicitamente negato (p. 12). Il fatto che nello scritto di cui doc. 7, allestito
in una data imprecisata dall’attrice all’indirizzo di quest’ultimo (che di
fatto è una “dichiarazione d’amore”), essa possa aver parlato di una
possibile “vendetta” nei confronti di A__________ __________ non appare
determinante: in primo luogo non risulta quando quello scritto sia stato redatto
e dunque se possa o meno essere causale; non risulta poi che lo stesso sia mai stato
trasmesso a C__________ __________, tant’è che è stato ritrovato e poi versato
agli atti dalla convenuta, per altro senza alcuna autorizzazione da parte
dell’attrice, in un cassetto che quest’ultima aveva presso la società; inoltre in
quello scritto l’attrice, pur avendo evocato il trasferimento della gestione a
terzi (“porta la gestione a T__________”), senza invero che si potesse
dedurre se ciò fosse stato da lei proposto o se piuttosto si trattasse di una
circostanza già prospettata o finanche già decisa da C__________ __________
(come sembrerebbe dal doc. R), non aveva comunque inteso “tagliare i ponti” con
la convenuta (tant’è che quella sua frase proseguiva con le parole “e lascia
qui il consolidato. Parliamone con L__________”); oltretutto dal tenore
dello scritto nemmeno è chiaro se in tal modo sia stata espressa e auspicata una
volontà di “vendetta” nei confronti di A__________ __________,
rispettivamente, laddove ciò fosse invece evincibile, se tale volontà sarebbe
stata la sua o piuttosto di C__________ __________ (“questa, se vuoi, è una
vera vendetta nei confronti di A__________”).
10.3
Si aggiunga, per
completezza di motivazione, che la convenuta non ha assolutamente spiegato per
quale ragione di fatto e di diritto, considerato che i contratti con F__________
(doc. 5) e C__________ __________ (doc. 4) prevedevano un compenso a suo favore
di complessivi CHF 220'000.- annui, essa a titolo di perdita di guadagno
avrebbe potuto pretendere in equità CHF 44'000.-, corrispondente al 20% di
quella somma.
11.
Ne discende che
l’appello della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le
spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del
valore litigioso di CHF 219'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
I. L’appello 31 maggio 2022 di AP
1 è respinto nella misura in cui è
ricevibile.
II. Le spese processuali di CHF 15'000.- sono poste a
carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte CHF 8’000.- per
ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario in materia di
diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno CHF 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
lett. a e 100 cpv. 1 LTF).