12.2022.75
Istanza cautelare, inosservanza del termine per presentare osservazioni; avvertenza sulle conseguenze della contumacia
6 settembre 2022Italiano12 min
suddetto ex direttore), ed esprimeva il timore che questo potesse essere irrimediabilmente
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.75
Lugano
6 settembre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. CA.2022.14 della Pretura del Distretto di
Bellinzona - promossa con istanza 14 aprile 2022 da
AO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
con cui l’istante ha chiesto, in via
supercautelare e cautelare, di fare divieto alla
convenuta e ai suoi organi di utilizzare, di alienare, di mettere in
pegno o di disporre
in qualsivoglia forma
dell’intero inventario elencato al doc. H, con la comminatoria
dell’art. 292 CPS, di una multa
disciplinare di fr. 5000.- in caso di inadempimento e di
fr. 1000.- per ogni giorno di
inadempienza, come pure di essere dispensata dalla
prestazione di una relativa
garanzia;
richiesta respinta dal Pretore in via supercautelare
il 15 aprile 2022, non contestata
dalla convenuta e infine (parzialmente)
accolta dal medesimo giudice con decisione
11 maggio 2022;
appellante la convenuta, che con atto di appello 23 maggio 2022 ha chiesto in
via
preliminare il conferimento dell’effetto
sospensivo, in via principale la riforma del
querelato giudizio nel senso di
dichiarare l’istanza inammissibile o subordinatamente
di respingerla nel merito, e in via
ancora più subordinata l’annullamento del giudizio e
il rinvio dell’incarto al Pretore affinché
le assegni un nuovo termine per pronunciarsi
nel merito, con protesta di spese e
ripetibili;
mentre l’istante con osservazioni 21
luglio 2022 ha postulato la reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Con istanza supercautelare e
cautelare 14 aprile 2022 AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi alla Pretura del
Distretto di Bellinzona, chiedendo di fare divieto a lei e ai suoi organi di
utilizzare, alienare, mettere in pegno o disporre in qualsivoglia forma
dell’intero inventario di cui al documento H, con la comminatoria dell’art. 292
CPS, di una multa disciplinare di fr. 5000.- in caso di mancato adempimento e
di fr. 1000.- per ogni giorno di inadempienza, nonché di essere dispensata
dalla prestazione di una garanzia. In sintesi, l’istante rivendicava la
proprietà del suddetto inventario, a suo dire invalidamente ceduto (cfr. doc.
G) da F__________ (già direttore della sua succursale di __________) a AP 1 (il
cui avente diritto economico e amministratore di fatto sarebbe stato proprio il
suddetto ex direttore), ed esprimeva il timore che questo potesse essere irrimediabilmente
sottratto a un’azione di rivendicazione mediante spossessamento o fallimento
della convenuta.
B.
Il giorno successivo 15 aprile
2022, il Pretore ha respinto l’istanza supercautelare in assenza dei relativi
presupposti, assegnando alla convenuta un termine scadente il 3 maggio 2022 per
presentare delle osservazioni. La convenuta tuttavia è rimasta silente.
C.
Con decisione 11 maggio 2022
il Pretore, appurato che la convenuta non aveva contestato le allegazioni della
controparte, ha (parzialmente) accolto l’istanza cautelare, aderendo alla
richiesta di blocco di AO 1 e corredandola con la comminatoria dell’art. 292 CPS,
senza prelevare spese o assegnare ripetibili.
D.
Con appello 23 maggio 2022 AP
1 è insorta contro tale giudizio, chiedendone in via principale la riforma nel
senso di dichiarare l’istanza inammissibile o subordinatamente di respingerla
nel merito, e in via ancora più subordinata di annullare la decisione di prima
sede e rinviare l’incarto al Pretore affinché le assegni un nuovo termine per
prendere compiutamente posizione sull’istanza cautelare, con protesta di spese
e ripetibili. In via preliminare, l’appellante ha altresì postulato il
conferimento dell’effetto sospensivo al gravame.
E.
Con osservazioni (recte:
risposta) 21 luglio 2022 AO 1 ha postulato la reiezione dell’appello, pure con
protesta di spese e ripetibili.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni di prima istanza in
materia di provvedimenti cautelari, posto che in caso di controversie
patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie,
considerato che l’inventario in questione, secondo quanto emerge dall’istanza
cautelare e dal relativo doc. H, aveva un valore al 31 dicembre 2019 stimato in
fr. 265'200.-, la soglia testé menzionata risulta ampiamente superata.
I termini di impugnazione e risposta sono di 10
giorni, essendo la procedura di adozione di provvedimenti cautelari di natura
sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie sia l’appello, sia la
risposta dell’appellata sono tempestivi.
2.
Con l’impugnativa in esame
l’appellante, dopo aver postulato il conferimento dell’effetto sospensivo (art.
315.
cpv. 4 e 5 CPC), lamenta la mancata notificazione tempestiva dell’ordinanza
pretorile 15 aprile 2022 (asseritamente ricevuta solo il 19 maggio 2022) per un
errore della Posta svizzera, l’eccessiva brevità del termine assegnatole per
presentare le sue osservazioni all’istanza cautelare (nemmeno 15 giorni), la
violazione del suo diritto di essere sentita derivante dalla mancata
assegnazione di un termine suppletorio in applicazione analoga dell’art. 223
cpv. 1 CPC, la mancata ricezione dell’avvertenza ex art. 147 cpv. 3 CPC sulle
conseguenze dell’inosservanza del termine e la carente motivazione della
sentenza impugnata. Tutto ciò comporterebbe la necessità di annullarla e
rinviare l’incarto al primo giudice onde consentirle di presentare le sue
osservazioni. L’appellante chiede nondimeno in via principale la riforma della
decisione impugnata, esponendo vari motivi per i quali, a suo modo di vedere,
l’istanza avrebbe dovuto essere dichiarata irricevibile o essere respinta.
Infine, osserva che il primo giudice ha in ogni caso omesso di assegnare alla
controparte un breve termine per proporre la sua causa di merito, come previsto
dall’art. 263 CPC.
3.
Le censure di natura formale
dell’appellante, attinenti al suo diritto di essere sentita e che, se fondate,
implicano l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle
possibilità di successo nel merito, vanno trattate preliminarmente.
4.
Con l’impugnata decisione, il
giudice di primo grado non ha effettuato valutazioni di merito e in particolare
non ha esaminato l’adempimento dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza
cautelare ai sensi dell’art. 261 cpv. 1 CPC (segnatamente: la parvenza di buon
fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale di merito, l’esistenza di
una lesione o di una minaccia di lesione del diritto dell’istante, il rischio
di un pregiudizio difficilmente riparabile, l’urgenza e la proporzionalità). Se
ne deve dedurre che la decisione è essenzialmente fondata sulla contumacia di AP
1.
5.
In caso di contumacia della
parte convenuta, come la mancata presentazione delle osservazioni entro il
termine assegnato (o la mancata comparsa all’udienza), la procedura continua il
suo corso senza l’atto processuale omesso. Quale conseguenza della mancata
contestazione, il giudice deciderà in
base ai fatti e agli argomenti esposti dall’istante cautelare, a meno che nutra
dei notevoli dubbi in relazione a quei fatti (art. 147 cpv. 2, 150 cpv. 1 e 153
cpv. 2 CPC).
6.
Il tema dell’assegnazione di
un termine suppletorio per presentare delle osservazioni nelle controversie
rette dalla procedura sommaria (art. 253 CPC), in applicazione analogica
dell’art. 223 cpv. 1 CPC, è dibattuto nella dottrina (v. anche STF 4A_224/2017
del 27 giugno 2017 consid. 2.4.2). Il Tribunale federale non risulta essersi
ancora espresso in ambito cautelare, ma ha negato l’assegnazione di un termine
suppletorio in una procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione (DTF 138
III 483 consid. 3.2.1), senza indicare se questa giurisprudenza debba
estendersi anche a ulteriori campi di applicazione della procedura sommaria
oppure se la risposta dipenda dalla valutazione delle circostanze del caso
concreto (e segnatamente dalla natura della controversia, dalle necessità di
celerità e urgenza, dagli interessi delle parti e dall’incisività della
decisione per la parte contumace). Per le ragioni che seguiranno, non occorre
approfondire ulteriormente la questione, né quella relativa a presunti errori
di trasmissione della Posta svizzera (pur non potendo esimersi dal sottolineare
che secondo quanto emerge dal doc. NN, annesso da AO 1 alla sua risposta
all’appello e non contestato dall’appellante, l’ordinanza pretorile di assegno
termine 15 aprile 2020 è stata regolarmente recapitata a AP 1 in data 20 aprile
2022).
7.
Secondo l'art. 147 cpv. 3 CPC,
“il giudice rende attente le parti alle conseguenze dell'inosservanza di un
termine”. Tale obbligo d'informazione discende dal principio della buona
fede. Non si tratta di una semplice prescrizione d'ordine: l'informazione
corretta è di regola condizione della cosiddetta preclusione, a meno che la
parte conoscesse le conseguenze dell'omissione o potesse rendersene conto
usando la diligenza che si poteva pretendere da lei. La mera menzione della
disposizione speciale applicabile non è sufficiente; l'attenzione delle parti
dev'essere attirata sulle conseguenze concrete dell'omissione; ciò si rivela
ancora più importate quando una parte non è patrocinata, ritenuto che sotto il
profilo della buona fede si giustifica di usare meno rigore per valutare la
diligenza richiesta a una parte, se questa non è assistita da un legale (STF
4A_381/2018 del 7 giugno 2019 consid. 2.2-2.4, 4A_224/2017 del 27 giugno 2017
consid. 2.4.2; IICCA del 10 settembre 2019, inc. 12.2018.59, consid. 6-8; ICCA
del 17 dicembre 2019, inc. 11.2019.119, consid. 4c e 4d). In altre parole,
salvo casi particolari, l’obbligo di informativa del giudice rappresenta la
condizione affinché le conseguenze preclusive di cui all’art. 147 cpv. 2 CPC
possano essere generate.
8.
Nel caso qui in esame
l’ordinanza 15 aprile 2022, con cui il Pretore ha assegnato alla convenuta un
termine scadente il 3 maggio 2022 per presentare le proprie osservazioni, nulla
indicava (in violazione della regola generale dell’art. 147 cpv. 3 CPC) in
merito alle conseguenze di un’eventuale mancato inoltro delle osservazioni e
del rischio di preclusione. Ciò si sarebbe imposto a maggior ragione dal
momento che la parte convenuta in quella sede neppure era patrocinata e che il
giudice ha statuito immediatamente, sulla base delle allegazioni di AO 1, senza
addurre alcuna particolare motivazione. In siffatte circostanze, occorre pertanto
annullare la sentenza impugnata e retrocedere l’incarto al giudice di prime
cure, affinché assegni alla convenuta un nuovo termine per l’inoltro delle
osservazioni ed emani nel seguito un nuovo giudizio. In caso di accoglimento
dell’istanza cautelare, egli dovrà in ogni caso fissare all’istante un termine
per promuovere la causa di merito, onde ossequiare l’art. 263 CPC.
9.
L’esito del gravame rende
priva d’oggetto la richiesta di effetto sospensivo ivi contenuta. Va nondimeno
rilevato che fino alla notifica di questo giudizio, la decisione pretorile è
rimasta esecutiva e vincolante per la convenuta (art. 315 cpv. 4 lett. b CPC).
Con la risposta all’appello 21 luglio 2022, AO 1 ha rimproverato alla
controparte la sua violazione, asserendo che quest’ultima, in spregio
all’ordine cautelare, ha continuato a fare uso dell’inventario in questione,
producendo al riguardo, quale nuovo documento a comprova delle sue affermazioni
(art. 317 CPC), il doc. LL (testimonianza penale di R__________, collaboratore
di AP 1 da dicembre 2021 a giugno 2022, cfr. in particolare p. 5). L’appellante
ha omesso di presentare una replica spontanea e contestare questo fatto. Si
giustifica pertanto di inoltrare una segnalazione al Ministero Pubblico
affinché proceda con i suoi incombenti, verificando se gli organi di AP 1
abbiano violato l’art. 292 CPS.
10.
La tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili di secondo grado sono poste a carico dell’appellata, che
ha postulato la reiezione dell’appello e risulta pertanto soccombente in questa
sede (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art.
2, 10 e 13 LTG, tenuto conto del tema limitato della presente decisione,
ammontano a fr. 1’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base degli art. 11 cpv.
1, 2 e 5, nonché 13 RTar sono quantificate in fr. 2'000.-.
11.
Quanto ai rimedi esperibili
contro la presente sentenza sul piano federale, il valore litigioso raggiunge agevolmente
la soglia di
fr. 30’000.- ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. La presente decisione di
rinvio ha natura incidentale ai sensi dell’art. 93 LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
I. L’appello
23 maggio 2022 di AP 2 è accolto ai sensi dei considerandi.
§
Di conseguenza, la decisione 11 maggio 2022 del Pretore del Distretto di
Bellinzona (inc. CA.2022.14) è annullata e gli atti di causa gli sono rinviati per
l’assegnazione a AP 1 di un nuovo termine per presentare le osservazioni e un nuovo
giudizio.
II. Le
spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 1’000.-, sono poste a
carico dell’appellata, che rifonderà all’appellante
fr. 2’000.- per ripetibili di seconda sede.
III. La
possibile violazione dell’art. 292 CPS da parte degli organi di AP 1 viene segnalata
al Ministero pubblico.
IV. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona e al Ministero Pubblico
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al
procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che
concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una
parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni
pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni
pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono
causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure
cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti
costituzionali (art. 98 LTF).