Lexipedia

Decisione

12.2022.75

Istanza cautelare, inosservanza del termine per presentare osservazioni; avvertenza sulle conseguenze della contumacia

6 settembre 2022Italiano12 min

suddetto ex direttore), ed esprimeva il timore che questo potesse essere irrimediabilmente

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.75

Lugano

6 settembre 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. CA.2022.14 della Pretura del Distretto di

Bellinzona - promossa con istanza 14 aprile 2022 da

AO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

AP

1

patrocinata dall’ PA 1

con cui l’istante ha chiesto, in via

supercautelare e cautelare, di fare divieto alla

convenuta e ai suoi organi di utilizzare, di alienare, di mettere in

pegno o di disporre

in qualsivoglia forma

dell’intero inventario elencato al doc. H, con la comminatoria

dell’art. 292 CPS, di una multa

disciplinare di fr. 5000.- in caso di inadempimento e di

fr. 1000.- per ogni giorno di

inadempienza, come pure di essere dispensata dalla

prestazione di una relativa

garanzia;

richiesta respinta dal Pretore in via supercautelare

il 15 aprile 2022, non contestata

dalla convenuta e infine (parzialmente)

accolta dal medesimo giudice con decisione

11 maggio 2022;

appellante la convenuta, che con atto di appello 23 maggio 2022 ha chiesto in

via

preliminare il conferimento dell’effetto

sospensivo, in via principale la riforma del

querelato giudizio nel senso di

dichiarare l’istanza inammissibile o subordinatamente

di respingerla nel merito, e in via

ancora più subordinata l’annullamento del giudizio e

il rinvio dell’incarto al Pretore affinché

le assegni un nuovo termine per pronunciarsi

nel merito, con protesta di spese e

ripetibili;

mentre l’istante con osservazioni 21

luglio 2022 ha postulato la reiezione del gravame,

pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i

documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Con istanza supercautelare e

cautelare 14 aprile 2022 AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi alla Pretura del

Distretto di Bellinzona, chiedendo di fare divieto a lei e ai suoi organi di

utilizzare, alienare, mettere in pegno o disporre in qualsivoglia forma

dell’intero inventario di cui al documento H, con la comminatoria dell’art. 292

CPS, di una multa disciplinare di fr. 5000.- in caso di mancato adempimento e

di fr. 1000.- per ogni giorno di inadempienza, nonché di essere dispensata

dalla prestazione di una garanzia. In sintesi, l’istante rivendicava la

proprietà del suddetto inventario, a suo dire invalidamente ceduto (cfr. doc.

G) da F__________ (già direttore della sua succursale di __________) a AP 1 (il

cui avente diritto economico e amministratore di fatto sarebbe stato proprio il

suddetto ex direttore), ed esprimeva il timore che questo potesse essere irrimediabilmente

sottratto a un’azione di rivendicazione mediante spossessamento o fallimento

della convenuta.

B.

Il giorno successivo 15 aprile

2022, il Pretore ha respinto l’istanza supercautelare in assenza dei relativi

presupposti, assegnando alla convenuta un termine scadente il 3 maggio 2022 per

presentare delle osservazioni. La convenuta tuttavia è rimasta silente.

C.

Con decisione 11 maggio 2022

il Pretore, appurato che la convenuta non aveva contestato le allegazioni della

controparte, ha (parzialmente) accolto l’istanza cautelare, aderendo alla

richiesta di blocco di AO 1 e corredandola con la comminatoria dell’art. 292 CPS,

senza prelevare spese o assegnare ripetibili.

D.

Con appello 23 maggio 2022 AP

1 è insorta contro tale giudizio, chiedendone in via principale la riforma nel

senso di dichiarare l’istanza inammissibile o subordinatamente di respingerla

nel merito, e in via ancora più subordinata di annullare la decisione di prima

sede e rinviare l’incarto al Pretore affinché le assegni un nuovo termine per

prendere compiutamente posizione sull’istanza cautelare, con protesta di spese

e ripetibili. In via preliminare, l’appellante ha altresì postulato il

conferimento dell’effetto sospensivo al gravame.

E.

Con osservazioni (recte:

risposta) 21 luglio 2022 AO 1 ha postulato la reiezione dell’appello, pure con

protesta di spese e ripetibili.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni di prima istanza in

materia di provvedimenti cautelari, posto che in caso di controversie

patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie,

considerato che l’inventario in questione, secondo quanto emerge dall’istanza

cautelare e dal relativo doc. H, aveva un valore al 31 dicembre 2019 stimato in

fr. 265'200.-, la soglia testé menzionata risulta ampiamente superata.

I termini di impugnazione e risposta sono di 10

giorni, essendo la procedura di adozione di provvedimenti cautelari di natura

sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie sia l’appello, sia la

risposta dell’appellata sono tempestivi.

2.

Con l’impugnativa in esame

l’appellante, dopo aver postulato il conferimento dell’effetto sospensivo (art.

315.

cpv. 4 e 5 CPC), lamenta la mancata notificazione tempestiva dell’ordinanza

pretorile 15 aprile 2022 (asseritamente ricevuta solo il 19 maggio 2022) per un

errore della Posta svizzera, l’eccessiva brevità del termine assegnatole per

presentare le sue osservazioni all’istanza cautelare (nemmeno 15 giorni), la

violazione del suo diritto di essere sentita derivante dalla mancata

assegnazione di un termine suppletorio in applicazione analoga dell’art. 223

cpv. 1 CPC, la mancata ricezione dell’avvertenza ex art. 147 cpv. 3 CPC sulle

conseguenze dell’inosservanza del termine e la carente motivazione della

sentenza impugnata. Tutto ciò comporterebbe la necessità di annullarla e

rinviare l’incarto al primo giudice onde consentirle di presentare le sue

osservazioni. L’appellante chiede nondimeno in via principale la riforma della

decisione impugnata, esponendo vari motivi per i quali, a suo modo di vedere,

l’istanza avrebbe dovuto essere dichiarata irricevibile o essere respinta.

Infine, osserva che il primo giudice ha in ogni caso omesso di assegnare alla

controparte un breve termine per proporre la sua causa di merito, come previsto

dall’art. 263 CPC.

3.

Le censure di natura formale

dell’appellante, attinenti al suo diritto di essere sentita e che, se fondate,

implicano l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle

possibilità di successo nel merito, vanno trattate preliminarmente.

4.

Con l’impugnata decisione, il

giudice di primo grado non ha effettuato valutazioni di merito e in particolare

non ha esaminato l’adempimento dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza

cautelare ai sensi dell’art. 261 cpv. 1 CPC (segnatamente: la parvenza di buon

fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale di merito, l’esistenza di

una lesione o di una minaccia di lesione del diritto dell’istante, il rischio

di un pregiudizio difficilmente riparabile, l’urgenza e la proporzionalità). Se

ne deve dedurre che la decisione è essenzialmente fondata sulla contumacia di AP

1.

5.

In caso di contumacia della

parte convenuta, come la mancata presentazione delle osservazioni entro il

termine assegnato (o la mancata comparsa all’udienza), la procedura continua il

suo corso senza l’atto processuale omesso. Quale conseguenza della mancata

contestazione, il giudice deciderà in

base ai fatti e agli argomenti esposti dall’istante cautelare, a meno che nutra

dei notevoli dubbi in relazione a quei fatti (art. 147 cpv. 2, 150 cpv. 1 e 153

cpv. 2 CPC).

6.

Il tema dell’assegnazione di

un termine suppletorio per presentare delle osservazioni nelle controversie

rette dalla procedura sommaria (art. 253 CPC), in applicazione analogica

dell’art. 223 cpv. 1 CPC, è dibattuto nella dottrina (v. anche STF 4A_224/2017

del 27 giugno 2017 consid. 2.4.2). Il Tribunale federale non risulta essersi

ancora espresso in ambito cautelare, ma ha negato l’assegnazione di un termine

suppletorio in una procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione (DTF 138

III 483 consid. 3.2.1), senza indicare se questa giurisprudenza debba

estendersi anche a ulteriori campi di applicazione della procedura sommaria

oppure se la risposta dipenda dalla valutazione delle circostanze del caso

concreto (e segnatamente dalla natura della controversia, dalle necessità di

celerità e urgenza, dagli interessi delle parti e dall’incisività della

decisione per la parte contumace). Per le ragioni che seguiranno, non occorre

approfondire ulteriormente la questione, né quella relativa a presunti errori

di trasmissione della Posta svizzera (pur non potendo esimersi dal sottolineare

che secondo quanto emerge dal doc. NN, annesso da AO 1 alla sua risposta

all’appello e non contestato dall’appellante, l’ordinanza pretorile di assegno

termine 15 aprile 2020 è stata regolarmente recapitata a AP 1 in data 20 aprile

2022).

7.

Secondo l'art. 147 cpv. 3 CPC,

“il giudice rende attente le parti alle conseguenze dell'inosservanza di un

termine”. Tale obbligo d'informazione discende dal principio della buona

fede. Non si tratta di una semplice prescrizione d'ordine: l'informazione

corretta è di regola condizione della cosiddetta preclusione, a meno che la

parte conoscesse le conseguenze dell'omissione o potesse rendersene conto

usando la diligenza che si poteva pretendere da lei. La mera menzione della

disposizione speciale applicabile non è sufficiente; l'attenzione delle parti

dev'essere attirata sulle conseguenze concrete dell'omissione; ciò si rivela

ancora più importate quando una parte non è patrocinata, ritenuto che sotto il

profilo della buona fede si giustifica di usare meno rigore per valutare la

diligenza richiesta a una parte, se questa non è assistita da un legale (STF

4A_381/2018 del 7 giugno 2019 consid. 2.2-2.4, 4A_224/2017 del 27 giugno 2017

consid. 2.4.2; IICCA del 10 settembre 2019, inc. 12.2018.59, consid. 6-8; ICCA

del 17 dicembre 2019, inc. 11.2019.119, consid. 4c e 4d). In altre parole,

salvo casi particolari, l’obbligo di informativa del giudice rappresenta la

condizione affinché le conseguenze preclusive di cui all’art. 147 cpv. 2 CPC

possano essere generate.

8.

Nel caso qui in esame

l’ordinanza 15 aprile 2022, con cui il Pretore ha assegnato alla convenuta un

termine scadente il 3 maggio 2022 per presentare le proprie osservazioni, nulla

indicava (in violazione della regola generale dell’art. 147 cpv. 3 CPC) in

merito alle conseguenze di un’eventuale mancato inoltro delle osservazioni e

del rischio di preclusione. Ciò si sarebbe imposto a maggior ragione dal

momento che la parte convenuta in quella sede neppure era patrocinata e che il

giudice ha statuito immediatamente, sulla base delle allegazioni di AO 1, senza

addurre alcuna particolare motivazione. In siffatte circostanze, occorre pertanto

annullare la sentenza impugnata e retrocedere l’incarto al giudice di prime

cure, affinché assegni alla convenuta un nuovo termine per l’inoltro delle

osservazioni ed emani nel seguito un nuovo giudizio. In caso di accoglimento

dell’istanza cautelare, egli dovrà in ogni caso fissare all’istante un termine

per promuovere la causa di merito, onde ossequiare l’art. 263 CPC.

9.

L’esito del gravame rende

priva d’oggetto la richiesta di effetto sospensivo ivi contenuta. Va nondimeno

rilevato che fino alla notifica di questo giudizio, la decisione pretorile è

rimasta esecutiva e vincolante per la convenuta (art. 315 cpv. 4 lett. b CPC).

Con la risposta all’appello 21 luglio 2022, AO 1 ha rimproverato alla

controparte la sua violazione, asserendo che quest’ultima, in spregio

all’ordine cautelare, ha continuato a fare uso dell’inventario in questione,

producendo al riguardo, quale nuovo documento a comprova delle sue affermazioni

(art. 317 CPC), il doc. LL (testimonianza penale di R__________, collaboratore

di AP 1 da dicembre 2021 a giugno 2022, cfr. in particolare p. 5). L’appellante

ha omesso di presentare una replica spontanea e contestare questo fatto. Si

giustifica pertanto di inoltrare una segnalazione al Ministero Pubblico

affinché proceda con i suoi incombenti, verificando se gli organi di AP 1

abbiano violato l’art. 292 CPS.

10.

La tassa di giustizia, le

spese e le ripetibili di secondo grado sono poste a carico dell’appellata, che

ha postulato la reiezione dell’appello e risulta pertanto soccombente in questa

sede (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art.

2, 10 e 13 LTG, tenuto conto del tema limitato della presente decisione,

ammontano a fr. 1’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base degli art. 11 cpv.

1, 2 e 5, nonché 13 RTar sono quantificate in fr. 2'000.-.

11.

Quanto ai rimedi esperibili

contro la presente sentenza sul piano federale, il valore litigioso raggiunge agevolmente

la soglia di

fr. 30’000.- ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. La presente decisione di

rinvio ha natura incidentale ai sensi dell’art. 93 LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

I. L’appello

23 maggio 2022 di AP 2 è accolto ai sensi dei considerandi.

§

Di conseguenza, la decisione 11 maggio 2022 del Pretore del Distretto di

Bellinzona (inc. CA.2022.14) è annullata e gli atti di causa gli sono rinviati per

l’assegnazione a AP 1 di un nuovo termine per presentare le osservazioni e un nuovo

giudizio.

II. Le

spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 1’000.-, sono poste a

carico dell’appellata, che rifonderà all’appellante

fr. 2’000.- per ripetibili di seconda sede.

III. La

possibile violazione dell’art. 292 CPS da parte degli organi di AP 1 viene segnalata

al Ministero pubblico.

IV. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona e al Ministero Pubblico

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al

procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che

concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate

indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una

parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni

pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni

pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono

causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una

procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure

cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti

costituzionali (art. 98 LTF).