12.2022.76
Eccezione di difetto di legittimazione dello studio legale, capacità di postulazione; rappresentanza di una società giuridica, morte di un organo, validità della procura
21 luglio 2022Italiano12 min
appello pag. 4 secondo periodo, pag. 6 primo periodo, pag. 7 primo periodo), P__________
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.76
Lugano
21 luglio 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa inc. n. SE.2016.314 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 4 promossa con petizi
con cui l’attrice ha
chiesto di condannare i convenuti in solido a versare fr. 23'332,71 oltre
interessi e di ordinare a __________ AG, __________, di devolverle il saldo del
conto garanzia affitti a parziale compensazione del predetto importo;
domanda avversata dai
convenuti e che il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto con Decisione 6
aprile 2022, condannando i convenuti in solido a versare all’attrice fr.
11'527,11 oltre interessi e facendo ordine alla banca depositaria di liberare
il conto garanzia affitti intestato a PI 1 a favore dell’attrice a parziale
copertura del credito, ad avvenuta crescita in giudicato del suo pronunciato,
con spese processuali a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuna e
compensazione delle ripetibili;
appellante la convenuta
avv. AP 1 con atto di appello 24 maggio 2022 con cui ha chiesto di accogliere
l’eccezione di difetto di legittimazione dello Studio legale PA 1 e di
annullare, revocare, dichiarare nulla e/o di nessun effetto sia la decisione
pretorile impugnata sia l’intero procedimento inc. SE.2016.314, protestate
tassa, spese e ripetibili;
premesso che l’atto di
appello non è stato notificato all’attrice per osservazioni;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. L’AO 1
quale locatore, rappresentata dall’__________ Sagl, e PI 1 quale conduttore,
hanno sottoscritto il 17 marzo 2006 un contratto di locazione concernente un
appartamento nello stabile sito in via __________ a __________ per una pigione
annua di fr. 12'000.- oltre alle spese accessorie (v. doc. C). Il 14 marzo
precedente l’avv. AP 1 aveva comunicato a P__________, direttore di __________
Sagl, l’interesse del fratello per l’appartamento a quel momento in discussione
e di farsi garante per il pagamento della pigione (v. doc. D).
La locazione è stata disdetta per il 31 ottobre 2014 e l’appartamento è stato
riconsegnato il 28 agosto 2015 (v. doc. H), al seguito di una procedura di espulsione
avviata dal locatore (v. sentenza II CCA 2 marzo 2016, inc. 12.2015.63).
2. Previo
ottenimento dell’autorizzazione ad agire dall’Ufficio di conciliazione in
materia di locazione di __________, con petizione 9 settembre 2016 l’AO 1 ha
chiesto la condanna di PI 1, e in via solidale dell’avv. AP 1, per un importo
di fr. 23'332,71 oltre interessi e in paritempo la liberazione a suo favore del
conto garanzia affitti dell’ex conduttore. Il suddetto importo era riferito a
pigioni arretrate e al risarcimento di danni derivanti dalla locazione. L’AO 1,
e per essa S__________ e M__________ nata __________, aveva conferito procura
all’avv. __________, al MLaw __________ e al dott. iur __________ per
promuovere la predetta azione giudiziaria (v. doc. A).
Nel corso dell’udienza 12 luglio 2017 l’avv. AP 1, per sé nonché quale
rappresentante del fratello PI 1 (v. Atto IX), ha sollevato diverse eccezioni e
contestato il credito vantato dall’attrice. Con una personale presa di
posizione scritta del 26 luglio 2017 PI 1 si è detto d’accordo di liberare in
favore dell’ex locatore il conto garanzia affitti ma senza riconoscere alcun
altro debito da parte sua (v. Atto XI).
3. Con
lettera 4 dicembre 2017 l’avv. AP 1 ha comunicato alla Pretura di non più
rappresentare il fratello PI 1 e che, a seguito del decesso di H__________
nonché di P__________ e della loro cancellazione dal registro di commercio,
occorreva accertare la nullità dei rapporti di rappresentanza della parte
avversaria, ovvero “il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva della
parte attrice e a cascata del suo difensore __________” ciò che condurrebbe al
rigetto delle pretese avversarie e alla chiusura del procedimento. (v. Atto
XXII e doc. 3 di appello). Con scritto 22 dicembre 2017 il rappresentante
legale dell’attrice si è limitato a considerare fantasiosa la tesi della
controparte (v. Atto XXIV).
Con lettera 24 gennaio 2018, allorquando il giudice aveva già fissato la data
delle arringhe finali, l’avv. AP 1 ha rinnovato la sua “Eccezione di difetto di
legittimazione attiva della parte attrice e del suo difensore per estinzione
mandato causa morte sollevata in data 4.12.2016” (recte: 2017) (v. Atto
XXVII e doc. 4 di appello).
All’udienza delle arringhe finali del 6 febbraio 2018 la parte attrice ha
confermato le sue allegazioni e domande mentre per le parti convenute nessuno è
comparso (v. Atto XXVIII).
4. Con
Decisione 6 aprile 2022 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la
petizione e di conseguenza condannato PI 1 e AP 1, con il vincolo della
solidarietà, a versare all’AO 1 l’importo di fr. 11'527,11 oltre interessi,
disponendo a crescita in giudicato della decisione la liberazione del conto
garanzia affitti dell’ex inquilino a favore dell’ex locatore. Le spese
processuali sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna
con compensazione delle ripetibili. La notificazione del giudizio al convenuto PI
1 è avvenuta per via edittale (v. anche Atto XLVIII). In buona sostanza il
primo giudice ha riconosciuto all’attrice gli importi rivendicati a titolo di
saldo pigioni, spese accessorie e conguaglio (fr. 10'527,11) nonché fr. 1'000.-
per la sostituzione dei cilindri. Il Pretore aggiunto, con riferimento in
particolare allo scritto 4 dicembre 2017 dell’avv. AP 1, ha osservato da un
lato che i decessi di H__________ e di P__________ non avevano alcuna ripercussione
sulla legittimazione attiva dell’attrice in quanto società anonima, d’altro
lato che i medesimi decessi neppure incidevano sulla capacità dell’attrice a
stare in lite (art. 59 cpv. 2 let. c, 66 e 67 CPC) rispettivamente sul mandato
di rappresentanza conferito al patrocinatore legale (art. 68 CPC).
5. Con
atto di appello 24 maggio 2022 l’avv. AP 1 chiede di accogliere l’eccezione di
difetto di legittimazione dello studio legale PA 1 e di annullare, revocare,
dichiarare nulla e/o di nessun effetto sia la decisione 6 aprile 2022 del
Pretore aggiunto della sezione 4 della Pretura di Lugano sia l’intero
procedimento n. SE.2016.314.
L’appellante solleva nuovamente “l’eccezione di difetto di legittimazione del
difensore studio legale PA 1” che si sarebbe verificato al momento del decesso
di P__________, titolare della società __________ Sagl (radiata dal RC in data
23 giugno 2017), mandatario della AO 1, il cui titolare H__________ pure è
deceduto nel 2017. A suo dire gli eredi di quest’ultimo avrebbero dovuto
produrre una nuova procura a favore dell’avv. __________, rispettivamente il
primo giudice avrebbe dovuto sollecitare il legale in tal senso. In assenza di
una nuova procura, prosegue l’appellante, l’avv. __________ sarebbe un falsus
procurator. L’appellante rimprovera poi al Pretore aggiunto di aver omesso
di considerare che ai sensi dell’art. 405 CO il mandato si estingue con il
decesso del mandante o del mandatario. Nel prosieguo del gravame l’appellante sostiene
di contestare tutti i punti della decisione impugnata ma di rinunciare a
prendere posizione sulle errate argomentazioni del primo giudice siccome
comunque superate dalla carenza di legittimazione del rappresentante legale
dell’attrice. Da ultimo l’avv. AP 1 considera errata la notifica per via
edittale della decisione pretorile al fratello PI 1.
6. L’appello
in esame, introdotto entro il termine di 30 giorni dalla notificazione di una
decisione inerente una procedura con valore superiore a fr. 10'000.-, è
ricevibile in ordine (v. art. 308 e 311 CPC).
7. Nel
merito si osserva che l’appello in esame risulta avantutto irricevibile per
assenza di confronto con il giudizio impugnato, l’appellante limitandosi a
esprimere, come meglio si dirà al considerando che segue, una serie di considerazioni
manifestamente errate sull’asserita assenza di legittimazione dello Studio
legale PA 1 di rappresentare l’AO 1 nella procedura dinnanzi alla Pretura. Non
si può peraltro omettere di ricordare che la terza Camera civile del Tribunale
d’appello, con giudizio 12 luglio 2018 riferito agli inc. 13.2018.35/42 (v.
Atto XLIV), già si era espressa con chiarezza su considerazioni praticamente
identiche inserite dall’avv. AP 1 nel suo reclamo 30 maggio 2018 contro
l’ordinanza 15 maggio 2018 del Pretore aggiunto (v. Atto XXXV).
Fatti
8. Occorre
anzitutto osservare che, contrariamente a quanto afferma l’appellante (v.
appello pag. 4 secondo periodo, pag. 6 primo periodo, pag. 7 primo periodo), P__________
non è mai stato mandante dell’avv. __________, né di altri membri del suo
studio. P__________ era direttore della __________ Sagl (v. doc. 1 di appello)
e in questa veste ha rappresentato l’AO 1, ossia il locatore, all’atto della
firma del contratto di locazione con PI 1 in data 17 marzo 2006 (v. doc. C). Ora,
il fatto che la citata società sia stata cancellata in seguito a fusione
(attivi e passivi ripresi da __________ SA) in data 23 giugno 2017 e il decesso
di P__________ in data 31 luglio 2017 (v. appello pag. 2) non si vede quali
conseguenze dovrebbero avere sul mandato conferito da AO 1 ai membri dello
Studio legale PA 1, e d’altronde l’appellante non lo spiega. Di certo il
predetto studio legale non aveva quale “mandante __________ (recte: P__________)
__________ per conto di H__________” (v. appello pag. 3, secondo periodo in
fine).
9. La
petizione introdotta il 9 settembre 2016 dallo Studio legale PA 1 quale
rappresentante della AO 1 contro PI 1 e AP 1 (v. Atto I) si fonda sulla procura
8 giugno 2016 sottoscritta per la società attrice da S__________ e M__________
(nata __________) (v. doc. A). La prima era a quel momento, ed è tuttora,
presidente del consiglio di amministrazione con diritto di firma collettiva a
due, mentre la seconda era a quel momento, ed è tuttora, membro del consiglio di
amministrazione con diritto di firma collettiva a due (v. doc. 2 di appello).
Ne deriva che la validità della procura al momento del suo conferimento come in
data odierna è pacifica. Omettendo completamente di considerare questo fatto
incontestabile e di confrontarsi con le risultanze del registro di commercio,
l’appellante a torto afferma che H__________ era “titolare presidente dell’__________”
(v. appello pag. 3, secondo periodo). Quest’ultimo è stato dal 28 luglio 2004
al 19 luglio 2017 membro del consiglio di amministrazione con diritto di firma
collettiva a due (v. doc. 2 di appello). Contrariamente a quanto sembra
sostenere l’appellante, H__________ non era certo il rappresentato (v. appello
pag. 4 in alto) bensì un organo della società rappresentata nella causa
dinnanzi alla Pretura, ciò che è ovviamente ben diverso.
Considerandi
In base ai fatti surriferiti, l’appellante pretende manifestamente a torto,
basandosi sull’art. 405 CO, che “Il difensore __________ avrebbe dovuto produrre
una nuova procura conferitagli dagli eredi di H__________ (recte: di H__________),
ovvero di AO 1.” (v. appello pag. 4, secondo periodo). L’appellante non tiene
in effetti conto che allorquando il mandato è conferito da una persona
giuridica il rapporto contrattuale si estingue con il suo scioglimento (non
essendoci al termine della liquidazione più alcun soggetto giuridico) (v. Werro in: Commentaire romand, Code des
obligations I, 3a ed., n. 5 ad art. 405; Oser/Weber in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a
ed., n. 3 ad art. 405 CO), non invece con il decesso di un membro del consiglio
di amministrazione. L’art. 35 cpv. 2 CO codifica questo concetto per quanto
attiene alla perdita dei poteri di rappresentanza. In altri termini
l’appellante confonde le conseguenze del decesso della persona fisica che aveva
conferito il mandato con il decesso di un membro del consiglio di
amministrazione di una SA che aveva conferito il mandato. Giova aggiungere che
nel concreto caso il decesso di H__________ non ha comportato lacune
nell’organizzazione della AO 1, la quale in corso di causa ha sempre potuto
essere rappresentata dalle medesime persone che avevano sottoscritto la
procura. A ragione quindi il primo giudice non ha richiesto all’attrice di
produrre una nuova procura a seguito del decesso di H__________.
10.
Sulle
critiche contenute nell’appello inerenti la validità della notifica del primo
giudizio a PI 1 non è possibile pronunciarsi, l’avv. AP 1 avendo rinunciato a
rappresentare in fratello con comunicazione 4 dicembre 2017 alla Pretura (v.
sopra considerando 3). Sul tema della notifica si può al più rilevare che il
primo giudice ha richiamato la sua ordinanza 15 maggio 2018 (v. decisione
impugnata, consid. 9) e che il reclamo 30 maggio 2018 dell’avv. AP 1 contro la
medesima è stato dichiarato inammissibile con sentenza 12 luglio 2018 della
terza Camera civile del Tribunale d’appello, inc. 13.2018.35/42, alla quale è
quindi sufficiente rinviare.
11.
In
conclusione l’appello 24 maggio 2022 dell’avv. AP 1 dev’essere dichiarato
irricevibile. In ragione della manifesta infondatezza delle tesi
dell’appellante, già rilevata dal giudizio della terza Camera civile di questo
Tribunale, si giustifica, in applicazione degli art. 115 CPC e 2 cpv. 2 LTG, di
derogare ai limiti tariffali stabiliti dall’art. 8 cpv. 2 LTG e fissare così le
spese processuali in fr. 600.-. Non si assegnano ripetibili alla controparte,
l’appello non essendo stato notificato per la risposta.
12.
La
causa terminando con un giudizio di irricevibilità, la stessa viene decisa
dalla Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione dell’art.
48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG,
decide:
1. L'appello
24 maggio 2022 dell’avv. AP 1 è irricevibile.
2. Le
spese processuali di appello di complessivi fr. 600.-, in parte già anticipate,
sono poste a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 4
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici (v. pagina seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso
inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).