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Decisione

12.2022.76

Eccezione di difetto di legittimazione dello studio legale, capacità di postulazione; rappresentanza di una società giuridica, morte di un organo, validità della procura

21 luglio 2022Italiano12 min

appello pag. 4 secondo periodo, pag. 6 primo periodo, pag. 7 primo periodo), P__________

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.76

Lugano

21 luglio 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa inc. n. SE.2016.314 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 4 promossa con petizi

con cui l’attrice ha

chiesto di condannare i convenuti in solido a versare fr. 23'332,71 oltre

interessi e di ordinare a __________ AG, __________, di devolverle il saldo del

conto garanzia affitti a parziale compensazione del predetto importo;

domanda avversata dai

convenuti e che il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto con Decisione 6

aprile 2022, condannando i convenuti in solido a versare all’attrice fr.

11'527,11 oltre interessi e facendo ordine alla banca depositaria di liberare

il conto garanzia affitti intestato a PI 1 a favore dell’attrice a parziale

copertura del credito, ad avvenuta crescita in giudicato del suo pronunciato,

con spese processuali a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuna e

compensazione delle ripetibili;

appellante la convenuta

avv. AP 1 con atto di appello 24 maggio 2022 con cui ha chiesto di accogliere

l’eccezione di difetto di legittimazione dello Studio legale PA 1 e di

annullare, revocare, dichiarare nulla e/o di nessun effetto sia la decisione

pretorile impugnata sia l’intero procedimento inc. SE.2016.314, protestate

tassa, spese e ripetibili;

premesso che l’atto di

appello non è stato notificato all’attrice per osservazioni;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. L’AO 1

quale locatore, rappresentata dall’__________ Sagl, e PI 1 quale conduttore,

hanno sottoscritto il 17 marzo 2006 un contratto di locazione concernente un

appartamento nello stabile sito in via __________ a __________ per una pigione

annua di fr. 12'000.- oltre alle spese accessorie (v. doc. C). Il 14 marzo

precedente l’avv. AP 1 aveva comunicato a P__________, direttore di __________

Sagl, l’interesse del fratello per l’appartamento a quel momento in discussione

e di farsi garante per il pagamento della pigione (v. doc. D).

La locazione è stata disdetta per il 31 ottobre 2014 e l’appartamento è stato

riconsegnato il 28 agosto 2015 (v. doc. H), al seguito di una procedura di espulsione

avviata dal locatore (v. sentenza II CCA 2 marzo 2016, inc. 12.2015.63).

2. Previo

ottenimento dell’autorizzazione ad agire dall’Ufficio di conciliazione in

materia di locazione di __________, con petizione 9 settembre 2016 l’AO 1 ha

chiesto la condanna di PI 1, e in via solidale dell’avv. AP 1, per un importo

di fr. 23'332,71 oltre interessi e in paritempo la liberazione a suo favore del

conto garanzia affitti dell’ex conduttore. Il suddetto importo era riferito a

pigioni arretrate e al risarcimento di danni derivanti dalla locazione. L’AO 1,

e per essa S__________ e M__________ nata __________, aveva conferito procura

all’avv. __________, al MLaw __________ e al dott. iur __________ per

promuovere la predetta azione giudiziaria (v. doc. A).

Nel corso dell’udienza 12 luglio 2017 l’avv. AP 1, per sé nonché quale

rappresentante del fratello PI 1 (v. Atto IX), ha sollevato diverse eccezioni e

contestato il credito vantato dall’attrice. Con una personale presa di

posizione scritta del 26 luglio 2017 PI 1 si è detto d’accordo di liberare in

favore dell’ex locatore il conto garanzia affitti ma senza riconoscere alcun

altro debito da parte sua (v. Atto XI).

3. Con

lettera 4 dicembre 2017 l’avv. AP 1 ha comunicato alla Pretura di non più

rappresentare il fratello PI 1 e che, a seguito del decesso di H__________

nonché di P__________ e della loro cancellazione dal registro di commercio,

occorreva accertare la nullità dei rapporti di rappresentanza della parte

avversaria, ovvero “il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva della

parte attrice e a cascata del suo difensore __________” ciò che condurrebbe al

rigetto delle pretese avversarie e alla chiusura del procedimento. (v. Atto

XXII e doc. 3 di appello). Con scritto 22 dicembre 2017 il rappresentante

legale dell’attrice si è limitato a considerare fantasiosa la tesi della

controparte (v. Atto XXIV).

Con lettera 24 gennaio 2018, allorquando il giudice aveva già fissato la data

delle arringhe finali, l’avv. AP 1 ha rinnovato la sua “Eccezione di difetto di

legittimazione attiva della parte attrice e del suo difensore per estinzione

mandato causa morte sollevata in data 4.12.2016” (recte: 2017) (v. Atto

XXVII e doc. 4 di appello).

All’udienza delle arringhe finali del 6 febbraio 2018 la parte attrice ha

confermato le sue allegazioni e domande mentre per le parti convenute nessuno è

comparso (v. Atto XXVIII).

4. Con

Decisione 6 aprile 2022 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la

petizione e di conseguenza condannato PI 1 e AP 1, con il vincolo della

solidarietà, a versare all’AO 1 l’importo di fr. 11'527,11 oltre interessi,

disponendo a crescita in giudicato della decisione la liberazione del conto

garanzia affitti dell’ex inquilino a favore dell’ex locatore. Le spese

processuali sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna

con compensazione delle ripetibili. La notificazione del giudizio al convenuto PI

1 è avvenuta per via edittale (v. anche Atto XLVIII). In buona sostanza il

primo giudice ha riconosciuto all’attrice gli importi rivendicati a titolo di

saldo pigioni, spese accessorie e conguaglio (fr. 10'527,11) nonché fr. 1'000.-

per la sostituzione dei cilindri. Il Pretore aggiunto, con riferimento in

particolare allo scritto 4 dicembre 2017 dell’avv. AP 1, ha osservato da un

lato che i decessi di H__________ e di P__________ non avevano alcuna ripercussione

sulla legittimazione attiva dell’attrice in quanto società anonima, d’altro

lato che i medesimi decessi neppure incidevano sulla capacità dell’attrice a

stare in lite (art. 59 cpv. 2 let. c, 66 e 67 CPC) rispettivamente sul mandato

di rappresentanza conferito al patrocinatore legale (art. 68 CPC).

5. Con

atto di appello 24 maggio 2022 l’avv. AP 1 chiede di accogliere l’eccezione di

difetto di legittimazione dello studio legale PA 1 e di annullare, revocare,

dichiarare nulla e/o di nessun effetto sia la decisione 6 aprile 2022 del

Pretore aggiunto della sezione 4 della Pretura di Lugano sia l’intero

procedimento n. SE.2016.314.

L’appellante solleva nuovamente “l’eccezione di difetto di legittimazione del

difensore studio legale PA 1” che si sarebbe verificato al momento del decesso

di P__________, titolare della società __________ Sagl (radiata dal RC in data

23 giugno 2017), mandatario della AO 1, il cui titolare H__________ pure è

deceduto nel 2017. A suo dire gli eredi di quest’ultimo avrebbero dovuto

produrre una nuova procura a favore dell’avv. __________, rispettivamente il

primo giudice avrebbe dovuto sollecitare il legale in tal senso. In assenza di

una nuova procura, prosegue l’appellante, l’avv. __________ sarebbe un falsus

procurator. L’appellante rimprovera poi al Pretore aggiunto di aver omesso

di considerare che ai sensi dell’art. 405 CO il mandato si estingue con il

decesso del mandante o del mandatario. Nel prosieguo del gravame l’appellante sostiene

di contestare tutti i punti della decisione impugnata ma di rinunciare a

prendere posizione sulle errate argomentazioni del primo giudice siccome

comunque superate dalla carenza di legittimazione del rappresentante legale

dell’attrice. Da ultimo l’avv. AP 1 considera errata la notifica per via

edittale della decisione pretorile al fratello PI 1.

6. L’appello

in esame, introdotto entro il termine di 30 giorni dalla notificazione di una

decisione inerente una procedura con valore superiore a fr. 10'000.-, è

ricevibile in ordine (v. art. 308 e 311 CPC).

7. Nel

merito si osserva che l’appello in esame risulta avantutto irricevibile per

assenza di confronto con il giudizio impugnato, l’appellante limitandosi a

esprimere, come meglio si dirà al considerando che segue, una serie di considerazioni

manifestamente errate sull’asserita assenza di legittimazione dello Studio

legale PA 1 di rappresentare l’AO 1 nella procedura dinnanzi alla Pretura. Non

si può peraltro omettere di ricordare che la terza Camera civile del Tribunale

d’appello, con giudizio 12 luglio 2018 riferito agli inc. 13.2018.35/42 (v.

Atto XLIV), già si era espressa con chiarezza su considerazioni praticamente

identiche inserite dall’avv. AP 1 nel suo reclamo 30 maggio 2018 contro

l’ordinanza 15 maggio 2018 del Pretore aggiunto (v. Atto XXXV).

Fatti

8. Occorre

anzitutto osservare che, contrariamente a quanto afferma l’appellante (v.

appello pag. 4 secondo periodo, pag. 6 primo periodo, pag. 7 primo periodo), P__________

non è mai stato mandante dell’avv. __________, né di altri membri del suo

studio. P__________ era direttore della __________ Sagl (v. doc. 1 di appello)

e in questa veste ha rappresentato l’AO 1, ossia il locatore, all’atto della

firma del contratto di locazione con PI 1 in data 17 marzo 2006 (v. doc. C). Ora,

il fatto che la citata società sia stata cancellata in seguito a fusione

(attivi e passivi ripresi da __________ SA) in data 23 giugno 2017 e il decesso

di P__________ in data 31 luglio 2017 (v. appello pag. 2) non si vede quali

conseguenze dovrebbero avere sul mandato conferito da AO 1 ai membri dello

Studio legale PA 1, e d’altronde l’appellante non lo spiega. Di certo il

predetto studio legale non aveva quale “mandante __________ (recte: P__________)

__________ per conto di H__________” (v. appello pag. 3, secondo periodo in

fine).

9. La

petizione introdotta il 9 settembre 2016 dallo Studio legale PA 1 quale

rappresentante della AO 1 contro PI 1 e AP 1 (v. Atto I) si fonda sulla procura

8 giugno 2016 sottoscritta per la società attrice da S__________ e M__________

(nata __________) (v. doc. A). La prima era a quel momento, ed è tuttora,

presidente del consiglio di amministrazione con diritto di firma collettiva a

due, mentre la seconda era a quel momento, ed è tuttora, membro del consiglio di

amministrazione con diritto di firma collettiva a due (v. doc. 2 di appello).

Ne deriva che la validità della procura al momento del suo conferimento come in

data odierna è pacifica. Omettendo completamente di considerare questo fatto

incontestabile e di confrontarsi con le risultanze del registro di commercio,

l’appellante a torto afferma che H__________ era “titolare presidente dell’__________”

(v. appello pag. 3, secondo periodo). Quest’ultimo è stato dal 28 luglio 2004

al 19 luglio 2017 membro del consiglio di amministrazione con diritto di firma

collettiva a due (v. doc. 2 di appello). Contrariamente a quanto sembra

sostenere l’appellante, H__________ non era certo il rappresentato (v. appello

pag. 4 in alto) bensì un organo della società rappresentata nella causa

dinnanzi alla Pretura, ciò che è ovviamente ben diverso.

Considerandi

In base ai fatti surriferiti, l’appellante pretende manifestamente a torto,

basandosi sull’art. 405 CO, che “Il difensore __________ avrebbe dovuto produrre

una nuova procura conferitagli dagli eredi di H__________ (recte: di H__________),

ovvero di AO 1.” (v. appello pag. 4, secondo periodo). L’appellante non tiene

in effetti conto che allorquando il mandato è conferito da una persona

giuridica il rapporto contrattuale si estingue con il suo scioglimento (non

essendoci al termine della liquidazione più alcun soggetto giuridico) (v. Werro in: Commentaire romand, Code des

obligations I, 3a ed., n. 5 ad art. 405; Oser/Weber in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a

ed., n. 3 ad art. 405 CO), non invece con il decesso di un membro del consiglio

di amministrazione. L’art. 35 cpv. 2 CO codifica questo concetto per quanto

attiene alla perdita dei poteri di rappresentanza. In altri termini

l’appellante confonde le conseguenze del decesso della persona fisica che aveva

conferito il mandato con il decesso di un membro del consiglio di

amministrazione di una SA che aveva conferito il mandato. Giova aggiungere che

nel concreto caso il decesso di H__________ non ha comportato lacune

nell’organizzazione della AO 1, la quale in corso di causa ha sempre potuto

essere rappresentata dalle medesime persone che avevano sottoscritto la

procura. A ragione quindi il primo giudice non ha richiesto all’attrice di

produrre una nuova procura a seguito del decesso di H__________.

10.

Sulle

critiche contenute nell’appello inerenti la validità della notifica del primo

giudizio a PI 1 non è possibile pronunciarsi, l’avv. AP 1 avendo rinunciato a

rappresentare in fratello con comunicazione 4 dicembre 2017 alla Pretura (v.

sopra considerando 3). Sul tema della notifica si può al più rilevare che il

primo giudice ha richiamato la sua ordinanza 15 maggio 2018 (v. decisione

impugnata, consid. 9) e che il reclamo 30 maggio 2018 dell’avv. AP 1 contro la

medesima è stato dichiarato inammissibile con sentenza 12 luglio 2018 della

terza Camera civile del Tribunale d’appello, inc. 13.2018.35/42, alla quale è

quindi sufficiente rinviare.

11.

In

conclusione l’appello 24 maggio 2022 dell’avv. AP 1 dev’essere dichiarato

irricevibile. In ragione della manifesta infondatezza delle tesi

dell’appellante, già rilevata dal giudizio della terza Camera civile di questo

Tribunale, si giustifica, in applicazione degli art. 115 CPC e 2 cpv. 2 LTG, di

derogare ai limiti tariffali stabiliti dall’art. 8 cpv. 2 LTG e fissare così le

spese processuali in fr. 600.-. Non si assegnano ripetibili alla controparte,

l’appello non essendo stato notificato per la risposta.

12.

La

causa terminando con un giudizio di irricevibilità, la stessa viene decisa

dalla Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione dell’art.

48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG,

decide:

1. L'appello

24 maggio 2022 dell’avv. AP 1 è irricevibile.

2. Le

spese processuali di appello di complessivi fr. 600.-, in parte già anticipate,

sono poste a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 4

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici (v. pagina seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso

inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).