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Decisione

12.2022.77

Valore litigioso ai fini dell'appellabilità, scelta del rimedio giuridico errato

6 luglio 2022Italiano11 min

Pretore aggiunto ha statuito il 4 aprile 2022, respingendo la petizione, accogliendo

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

12.2022.77

Lugano

6 luglio 2022/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Grisanti,

giudice delegato

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa a procedura semplificata (inc. n. SE.2015.59) della

Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 24 giugno 2015

da

RE

1

patrocinato dall' PA 1

contro

CO

1

patrocinata dall' PA 2

con cui l'attore ha chiesto

la condanna della convenuta al pagamento di fr. 9'450.- oltre interessi al 5%

dal 17 luglio 2014 nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione al PE

n. __________55 dell'UEF di Bellinzona;

domanda avversata dalla

convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che con azione

riconvenzionale, cui si è opposto RE 1, ha chiesto la sua condanna al

versamento di fr. 26'000.- oltre interessi al 5% dal 20 marzo 2014, ridotti a

fr. 14'775.- oltre interessi al 5% dal 20 luglio 2015 in sede di conclusioni;

richieste sulle quali il

Pretore aggiunto ha statuito il 4 aprile 2022, respingendo la petizione, accogliendo

la domanda riconvenzionale limitatamente a fr. 10.60 oltre interessi al 5% dal 20

luglio 2015 e ponendo le spese processuali (di complessivi fr. 2'250.-) e le

ripetibili (di fr. 1'400.-) dell'azione principale a carico dell'attore e le

spese processuali (di complessivi fr. 4'600.-) e le ripetibili (di fr. 2'500.-)

dell'azione riconvenzionale a carico dell'attrice riconvenzionale;

insorgente l'attore

che, con "reclamo" del 20 maggio 2022, ha chiesto la riforma del

querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e respingere

integralmente l'azione riconvenzionale, il tutto con protesta di spese e

ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;

impugnazione che non è

stata notificata alla controparte per osservazioni;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. RE 1, titolare di

un'impresa di costruzione (ditta individuale), il 25 giugno 2014 ha emesso una

fattura di fr. 9'450.- (già dedotto l'acconto di fr. 1'200.-) per lavori di

muratura eseguiti presso l'officina di autoriparazioni CO 1 di __________. La

fattura essendo rimasta insoluta, RE 1 ha fatto spiccare nei confronti della CO

1 un precetto esecutivo (n. __________55) dall'Ufficio di esecuzione e

fallimenti di Bellinzona per fr. 9'450.- oltre interessi dal 17 luglio 2014, al

quale l'escussa ha interposto opposizione.

Considerandi

2.

Decaduto infruttuoso

il tentativo di conciliazione (inc. CM.2015.9), con petizione non motivata del 24

giugno 2015 RE 1 ha convenuto la CO 1 dinanzi al Pretore aggiunto del Distretto

di Bellinzona per ottenere la condanna della convenuta al pagamento di fr.

9'450.-, oltre interessi al 5% dal 17 luglio 2014, e il rigetto in via

definitiva dell'opposizione al PE n. __________55 per quell'importo più spese

esecutive di fr. 73.30.

3.

Al dibattimento del

19.

novembre 2015 l'attore ha motivato la petizione, confermando la sua

richiesta. Dal canto suo la convenuta ha proposto il rigetto della petizione, opponendo

in compensazione e in via riconvenzionale una propria pretesa di fr. 26'000.-

più interessi al 5% dal 20 marzo 2014 per prestazioni fornite in favore

dell'attore. Al che RE 1 ha replicato, ribadendo la propria domanda, e si è

opposto alla domanda riconvenzionale. Contestualmente la CO 1, nella sua

duplica e replica riconvenzionale, ha mantenuto la sua posizione.

4.

Esperita

l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a

conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 2 novembre 2021 l'attore ha

riproposto l'accoglimento della petizione e il rigetto dell'azione

riconvenzionale. Nel suo allegato del 30 agosto 2021 la CO 1 ha riaffermato il

rigetto della petizione e instato per l'accoglimento dell'azione

riconvenzionale limitatamente a fr. 14'775.- più interessi al 5% dal 20 luglio

2015.

5.

Statuendo il 4

aprile 2022 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione e posto le spese

processuali dell'azione principale di complessivi fr. 2'250.- a carico

dell'attore, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1'400.- per ripetibili.

Contestualmente egli ha parzialmente accolto l'azione riconvenzionale, condannando

RE 1 a pagare alla CO 1 fr. 10.60 oltre interessi al 5% dal 20 luglio 2015 e

ponendo le spese processuali di tale azione di complessivi fr. 4'600.- a carico

di quest'ultima, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 2'500.- per

ripetibili.

6.

Il 20 maggio 2022 RE

1.

è insorto a questa Camera con un reclamo in cui chiede di riformare il

giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione e respingere

integralmente l'azione riconvenzionale, il tutto con protesta di spese e

ripetibili di entrambe le sedi. L'atto di impugnazione non è stato notificato

alla controparte per osservazioni.

7.

Nelle controversie

patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.- la decisione pretorile è

impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC), innanzi alla seconda Camera

civile (art. 48 lett. b cifra 1 LOG), entro il termine di 30 giorni. Nel caso

concreto il valore della controversia, da determinare secondo l’ultima domanda

di causa (v. II CCA del 23 marzo 2021, inc. 12.2021.9, consid. 6), è stato

espressamente quantificato dal Pretore aggiunto – che ha rinviato al riguardo

all'art. 94 cpv. 1 CPC – "ai fini dell'appellabilità" in fr. 14'775.-

(sentenza impugnata, pag. 7).

8.

Il reclamante fa

valere che la sua domanda, anche in questa sede, verte su una pretesa di fr.

9'450.-, mentre per quanto attiene alle pretese della controparte, il valore

litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata

ammonterebbe a soli fr. 10.60. Donde il mancato raggiungimento della soglia di

fr. 10'000.- ai fini dell'appellabilità della sentenza impugnata (memoriale, n.

2, pag. 3 seg.).

9.

Il reclamante

trascura tuttavia che il valore decisivo ai fini dell'appellabilità è quello

delle conclusioni che erano controverse immediatamente prima della

comunicazione della decisione impugnata (Bastons

Bulletti in: Petit commentaire, CPC, Basilea 2021, n. 6 ad art. 308).

Poco importa quanto è stato riconosciuto dal primo giudice o quanto rimane

litigioso in appello (II CCA del 23 marzo 2021, inc. 12.2021.9, consid. 7,

riassunta in RtiD I-2022 n. 29c pag. 639 e confermata dal Tribunale federale in

STF 4D_32/2021 del 27 ottobre 2021). Nella fattispecie non fa dubbio che prima

del momento topico il valore litigioso superasse agevolmente la soglia di fr.

10'000.-. Come dà atto lo stesso insorgente (memoriale, pa. 3 in basso), al

valore di fr. 9'450.- per l'azione principale si contrapponeva il valore di fr.

14'776.- (così adattato con le conclusioni di causa) per l'azione

riconvenzionale. E in siffatta eventualità – come ha espressamente indicato il

Pretore aggiunto – il valore litigioso è determinato dalla più elevata delle

due pretese (art. 94 cpv. 1 CPC). L'unico rimedio giuridico possibile era

dunque l'appello. Il problema è che avverso la sentenza del Pretore aggiunto RE

1.

non ha presentato appello, bensì reclamo. E un reclamo non è ammissibile ove

sia dato appello (art. 319 lett. a CPC). Occorre esaminare così se il reclamo possa

essere trattato come appello.

10.

La

giurisprudenza recente del Tribunale federale ha avuto modo di precisare che è

possibile a un'autorità di ricorso convertire un rimedio giuridico in un altro

ove l'errata intestazione dell'atto sia dovuta a svista o a inavvertenza

manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del ricorso da esperire non

fosse facilmente riconoscibile. La conversione è esclusa, per contro, nel caso

in cui un mandatario professionale inoltri scientemente un mezzo d'impugnazione

benché non potesse ignorare, usando la debita diligenza, che quel mezzo

d'impugnazione è erroneo (STF 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3,

pubblicato in: RSPC 2018 pag. 408; più recentemente: STF 4D_32/2021 del 27

ottobre 2021 consid. 6.2).

11.

Nella fattispecie

l'introduzione del reclamo non può dirsi dovuta a semplice svista o a

inavvertenza manifesta. Non solo il memoriale è espressamente intestato come

reclamo, ma nella motivazione RE 1 spiega – erroneamente – perché sarebbe dato

il rimedio del reclamo e non dell'appello. Indicazione che figura anche nella

richiesta di giudizio. L'attore ha quindi inoltrato reclamo con l'intenzione di

presentare reclamo, non di presentare appello. D'altro lato l'improponibilità

del reclamo contro la decisione del Pretore aggiunto era manifesta. Come detto

e per altro sottolineato dal primo giudice con il richiamo all'art. 94 cpv. 1

CPC (sentenza impugnata, pag. 7), il valore litigioso "ai fini

dell'appellabilità" era determinato dalla pretesa più elevata dell'attrice

riconvenzionale che l'aveva adattata a fr. 14'775.- in sede di conclusioni (sul

tema v. anche Jeandin in: Commentaire

romand, CPC, 2a edizione, ni. 14 e 17 ad art. 308). Ciò non poteva

lasciare spazio al dubbio sul rimedio giuridico esperibile, men che meno ove si

consideri che l'attore è patrocinato da un avvocato.

12.

Certo,

nell'indicazione dei rimedi giuridici in calce alla sentenza del Pretore

aggiunto è riprodotto l'insieme delle disposizioni relative all'appello e al

reclamo. E non si disconosce che una simile indicazione non è conforme alle

esigenze poste dall'art. 238 lett. f CPC, la giurisprudenza avendo già avuto

modo di stabilire che l'indicazione dei rimedi giuridici dev'essere

specificatamente adattata al ricorso effettivamente disponibile nel caso

concreto (STF 4A_475/2018 del 12 settembre 2019 consid. 5.2). Un'indicazione

errata delle possibilità di impugnazione non può creare tuttavia una via di

ricorso inesistente (DTF 129 III 89 consid. 2.1). A maggior ragione se, come nel

caso concreto, il Pretore aggiunto non ha indicato una via di ricorso errata ma

tutt'al più imprecisa, per altro dopo avere fissato – nella motivazione – il

valore litigioso "ai fini dell'appellabilità in fr. 14'775.-, giusta

l'art. 94 cpv. 1 CP". Questa Camera ha già avuto modo di ricordare del

resto che, non dandosi un'inavvertenza manifesta e non ricorrendo l'ipotesi in

cui la scelta del rimedio giuridico corretto fosse difficilmente riconoscibile,

l'introduzione del mezzo d'impugnazione errato, pur di fronte a un'indicazione

fuorviante, costituisce una violazione del dovere di diligenza (Prozesssorgfalt)

da parte del rappresentante legale (avvocato o in genere rappresentante che

agisce a titolo professionale), che esclude la possibilità di una conversione

(II CCA del 23 marzo 2021, inc. 12.2021.9, consid. 7, riassunta in RtiD I-2022

n. 29c pag. 639 e confermata dal Tribunale federale in STF 4D_32/2021 del 27

ottobre 2021).

13.

Se ne conclude che il

reclamo dev'essere dichiarato manifestamente irricevibile. Le spese processuali

della presente sentenza, da moderare per tenere conto del fatto che essa si

esaurisce in un giudizio di non entrata nel merito, seguono la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale

non essendo stato notificato alla CO 1 per osservazioni.

14.

Il valore litigioso determinante ai fini

di un’eventuale impugnazione dinanzi al Tribunale federale non raggiunge la

soglia di fr. 30'000.- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (v. anche art.

53.

LTF).

15.

La presente decisione viene presa dalla Camera nella

composizione di un giudice unico in applicazione dell’art. 48b cpv. 1 lett. a

n. 2 LOG.

Per questi

motivi,

richiamati l’art. 106 cpv. 1 CPC e la LTG,

decide:

1.

Il reclamo 20 maggio 2022 di RE 1 è irricevibile.

2.

Le

spese processuali di fr. 500.- sono poste a carico del reclamante. Non

si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

giudice delegato La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).