Lexipedia

Decisione

12.2022.80

Responsabilità del patriziato, mancato affitto di pascoli patriziali, danno derivante da mancato guadagno

3 ottobre 2022Italiano28 min

2013, hanno per molti anni avuto in gestione tre fondi di proprietà del AO 1, (situato

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.79/80

Lugano

3 ottobre 2022/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.81 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 6 maggio 2019 da

AP 1 __________

AP 2 __________

entrambi patrocinati dall’

PA 1 (__________)

contro

AO

1 __________

patrocinato dall’ PA 2

con cui gli attori hanno

chiesto la condanna del convenuto al pagamento in loro

favore di fr. 89'800.- oltre interessi al 5% dal 28 settembre 2017 a titolo di risarcimento

danni (mancato guadagno), oltre al rigetto in via definitiva dell’opposizione

interposta da quest’ultimo al PE n. __________ dell’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano;

domanda avversata dal

convenuto e che il Pretore ha respinto con decisione 5 maggio 2022;

insorgenti entrambe

le parti:

gli attori, che

con appello 8 giugno 2022 hanno chiesto la riforma del querelato giudizio nel

senso di accogliere la loro petizione, con protesta di spese e ripetibili

di entrambe le sedi

(inc. 12.2022.80);

il convenuto, che

con reclamo pure dell’8 giugno 2022 ha chiesto in via preliminare il conferimento

dell’effetto sospensivo e nel merito la modifica della ripartizione e

quantificazione delle spese giudiziarie di prima sede, con protesta di quelle

di seconda sede (inc. 12.2022.79);

viste la risposta

all’appello 26 luglio 2022 del AO 1, la relativa replica spontanea 19 agosto

2022 di AP 1e AP 2 e la risposta al reclamo 8 agosto 2022 di questi ultimi;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

AP 1 e AP 2, titolari di un’azienda agricola e coniugati fino al

2013, hanno per molti anni avuto in gestione tre fondi di proprietà del AO 1, (situato

a cavallo fra i comuni di __________ e __________ e qui di seguito chiamato anche

solo “il Patriziato”), ovvero i fondi n. __________ RFD di __________, n. __________

RFD di __________ e n. __________ RFD di __________, per il pascolo estivo del

loro bestiame. Ciò conferiva loro il diritto di richiedere i contributi

riconosciuti ai gestori di aziende e pascoli di estivazione per la

preservazione del paesaggio rurale (art. 71 seg. della Legge federale

sull’agricoltura - LAgr). A inizio 2007

(doc. S) il AO 1, preannunciando l’intenzione di mettere a concorso l’utilizzo dei

fondi, ha notificato ai medesimi la disdetta di tale rapporto di godimento

(fondato sull’art. 28 LOP), che secondo quanto stabilito in via giudiziale ha

avuto effetto per l’11 novembre 2008 (cfr. inc. SE.2011.339 della Pretura del

Distretto di Lugano e inc. 12.2014.65 di questa Camera).

B.

Il 12/23 novembre 2010 l’Assemblea patriziale ha deciso di assegnare

questi fondi ai beni patrimoniali anziché a quelli amministrativi al fine di

poterli affittare dietro corrispettivo (doc. 9-11). Dopo aver emanato

un’autorizzazione del 24 giugno 2011, con cui concedeva a G__________ (pure di

professione agricoltore, titolare di un’azienda agricola nel Canton __________

e già gestore di alcuni alpeggi ticinesi) il godimento dei suddetti pascoli per

l’anno 2011 sempre sulla base dell’art. 28 LOP e del relativo art. 7 del

Regolamento patriziale (doc. 1), l’Ufficio patriziale ha poi indetto, in data 31

agosto 2011, un concorso pubblico per l’affitto di queste superfici per il

periodo 2012-2017 dietro pagamento di un canone annuo di fr. 1'031.- (doc. 4).

Al concorso hanno partecipato sia i coniugi AP 1 (quale società semplice), sia

G__________.

C.

In data 18 ottobre 2011, l’Ufficio patriziale ha deliberato

l’affitto dei pascoli in favore di G__________. La decisione è stata impugnata da

AP 1 e AP 2 innanzi al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale

amministrativo (TRAM), e dopo un lungo iter ricorsuale è stata infine

annullata da quest’ultima autorità con decisione del 21 settembre 2016 (inc.

52.2015.93), confermata dal Tribunale federale in data 31 ottobre 2016 (inc.

2C_995/2016) e pertanto passata in giudicato (doc. A-B). In sostanza, il TRAM

ha accertato la sussistenza (a parità di condizioni) di un diritto

preferenziale all’affitto da parte di AP 1 e AP 2 (art. 12 lett. b della Legge cantonale

sul diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo o “LCDFRAA”, RL 8.1.3.1), ma

non ha ritenuto adempiuti i presupposti per poter aggiudicare loro direttamente

l’oggetto del concorso, giacché la società semplice da loro formata, e che

aveva presentato l’offerta, si era sciolta nel 2015 a seguito del loro

divorzio. Il predetto Tribunale ha altresì accertato l’illiceità del contratto di

affitto tra il AO 1 e G__________, rimandando le parti al foro civile per

eventuali pretese di risarcimento. Con successiva decisione 5 aprile 2017 (inc.

52.2016.631) il TRAM ha dichiarato irricevibile l’istanza di revisione 16

dicembre 2016 presentata dal AO 1 e ribadito che il rapporto giuridico fra quest’ultimo

e G__________ (di qualsivoglia natura esso fosse, ritenuto che nella situazione

vigente i beni potevano essergli concessi in utilizzo solo sulla base di un

contratto di affitto di diritto privato) ha perso ogni validità in seguito alla

decisione 21 settembre 2016 (doc. C). Ciò malgrado, durante e anche oltre il perdurare

delle varie procedure giudiziarie, e meglio dal 2011 sino ad almeno il 2019, il

Patriziato ha comunque concesso a G__________ il godimento dei fondi sulla base

di autorizzazioni annuali ex art. 28 LOP (doc. 1).

D.

Il 23 maggio 2017 AP 1 e AP 2 hanno denunciato detta

situazione alla Sezione degli enti locali, chiedendo di fare ordine al AO 1 di

conformarsi al giudizio del TRAM e concedere loro l’affitto dei pascoli (doc.

O). La suddetta autorità, con decisione 23 ottobre 2019 (doc. M), dopo aver

osservato che solo i beni patriziali di tipo amministrativo (cfr. art. 5 cpv. 2

LOP) possono essere concessi in godimento ex art. 28 seg. LOP e che i beni di

tipo patrimoniale devono invece essere concessi in utilizzo tramite concorso e

relativo contratto di affitto, ha ordinato al AO 1 di concedere i pascoli in

affitto secondo quanto stabilito dal TRAM, dall’art. 12 LOP e dalla LCDFRAA, oppure di riconvertire i fondi in beni amministrativi in modo da

poterli concedere in godimento ex art. 28 seg. LOP. Malgrado il AO 1 abbia

deciso di seguire questa seconda alternativa, la commutazione è però avvenuta

solo in data 5 luglio 2020 (doc. 3, 8, 12, 13 e 14).

E.

Con scritto 28 settembre 2017 i due agricoltori hanno

notificato al AO 1 una richiesta di risarcimento danni per il mancato incasso

dei contributi d’alpeggio e d’estivazione (calcolati in base alle unità di

bestiame grosso caricate o “UBG”) negli anni in cui avrebbero avuto diritto

all’affitto dell’alpe patriziale (doc. D). Essi hanno quantificato la loro pretesa

in fr. 65'800.- (fr. 12'000.- di contributi annui, calcolati sulla base di un

carico di UBG di 30 unità e di 100 giorni di alpeggio, dedotti fr. 1'031.- di

affitto annuo, per sei anni), riservandosi di aumentare l’importo a fr.

89'800.- in caso di mancata intesa (ovvero calcolando i contributi sulla base

del carico massimo consentito di 40 UBG). Il AO 1si è tuttavia opposto a

qualsiasi indennizzo (doc. 2).

F.

Con PE n. __________ emesso il 23 ottobre 2017

dall’UE di Lugano (doc. F), i medesimi hanno poi escusso il AO 1 per l’importo

di fr. 89'800.- oltre interessi del 5% dal 28 settembre 2017 a titolo di

risarcimento danni per la mancata assegnazione dei suddetti pascoli negli anni

2012-2017. L’escusso ha interposto opposizione.

G. Previo

ottenimento dell’autorizzazione ad agire (doc. G), con petizione 6 maggio 2019 AP

1 e AP 2 hanno convenuto il AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, postulando

la sua condanna al pagamento di fr. 89'800.- oltre interessi al 5% dal 28

settembre 2017 a titolo di risarcimento danni nonché il rigetto in via

definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________. A

loro modo di vedere, fra il 2012 e il 2017, il AO 1 avrebbe difatti

illecitamente concesso il godimento dei pascoli a G__________ anziché

affittarli a loro in virtù del diritto preferenziale definitivamente accertato

dalle competenti autorità.

H.

Con risposta 19 agosto 2019 il convenuto si è opposto alla petizione

postulandone l’integrale reiezione. In particolare, ha

evidenziato di non avere avuto alcun obbligo di affittare i pascoli agli attori

(i quali peraltro in passato li avrebbero gestiti in maniera carente e avrebbero

altresì assunto comportamenti inaccettabili che avrebbero deteriorato il

rapporto fra le parti), di averli lecitamente concessi in godimento a G__________

ex art. 28 LOP sulla base di ordinanze annuali mai impugnate dalla controparte

e di non avere alcun obbligo di risarcimento, sollevando altresì l’eccezione

di carente legittimazione attiva degli attori, alla luce dello scioglimento

della società semplice da loro originariamente composta.

I.

Con osservazioni 11 settembre 2019, gli attori hanno contestato

l’eccezione della controparte. Con successivi scritti 30 settembre 2019 (del

convenuto) e 4 novembre 2019 (degli attori) le parti hanno ulteriormente

approfondito tale tematica, risolta dal Pretore con decisione incidentale 8

maggio 2020 (passata in giudicato), con la quale ha respinto l’eccezione.

J.

Con replica 12 giugno 2020 e duplica 7 settembre 2020 le parti si

sono riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni. Il convenuto, con la sua

duplica, ha altresì sollevato l’eccezione di perenzione della pretesa avversa,

in quanto notificata tardivamente (art. 19 e 25 LResp).

K.

Con decisione incidentale 7 gennaio 2021, pure passata in giudicato,

il Pretore ha respinto anche questa seconda eccezione del convenuto.

L.

Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi scritti

delle parti (entrambi datati 29 novembre 2021), con decisione 5 maggio 2022 il

Pretore ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia e le spese (complessivi fr. 7'300.-, oltre alle spese di conciliazione di

fr. 700.-) a carico delle parti in ragione di 1/2 ciascuna, compensate le ripetibili.

M. Con

appello 8 giugno 2022 gli attori si sono aggravati contro il suddetto giudizio,

postulandone la riforma nel senso di accogliere la loro petizione, con protesta

di spese e ripetibili di entrambe le sedi (inc. 12.2022.80). Con risposta 26

luglio 2022 il convenuto si è opposto al gravame postulandone la reiezione, con

protesta di spese e ripetibili di secondo grado. Con replica spontanea 19

agosto 2022 gli appellanti hanno ulteriormente approfondito le proprie

posizioni.

N.

Con reclamo 8 giugno 2022, con preliminare richiesta di effetto

sospensivo (art. 325 cpv. 2 CPC), il convenuto ha da parte sua censurato il

giudizio pretorile limitatamente alle relative spese giudiziarie, chiedendo che

le stesse vengano poste integralmente a carico della controparte, con protesta di

quelle di seconda sede (inc. 12.2022.79). Con risposta 8 agosto 2022, gli

attori hanno postulato la reiezione dell’impugnativa.

E considerato

in diritto:

Considerandi

Sull’appello

di AP 1 e AP 2

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie, tale valore supera pacificamente la

soglia testé menzionata.

I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni

(art. 311 e 312 CPC). L’appello 8 giugno 2022 contro la decisione 5 maggio 2022,

notificata il 9 maggio 2022, è tempestivo, così come sono tempestive la

risposta 26 luglio 2022 dell’appellato e la replica spontanea 19 agosto 2022

degli appellanti.

2.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e

una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite

e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime.

In presenza di una decisione pretorile fondata su più motivazioni indipendenti,

la parte appellante è tenuta a dimostrare, pena l’irricevibilità, che ciascuna

di esse è contraria al diritto. Difatti, se una sola di esse reggesse, le

contestazioni delle altre si ridurrebbero a semplici inammissibili critiche dei

motivi della decisione dell'autorità inferiore (IICCA del 3 aprile 2019 inc.

12.2018.6

consid. 6 e riferimenti ivi citati).

3.

Già le svariate autorità che

si sono chinate sulla presente fattispecie hanno esposto i principi che

governano i beni patriziali e il loro utilizzo. Per completezza, vale la pena

ricordare quanto segue.

I beni patriziali si suddividono in beni

amministrativi e beni patrimoniali. I beni amministrativi sono beni

inalienabili (art. 8 LOP) che servono all’adempimento di compiti di diritto

pubblico. Essi sono in particolare i boschi, gli alpi, i maggenghi, i prati, i

pascoli, le cave, le case patriziali e gli altri edifici di uso pubblico, i

terreni incolti, l’archivio e gli altri beni culturali, le strade e gli

accessi, gli acquedotti, le teleferiche, gli impianti sportivi o per il tempo

libero, le opere di premunizione torrentizie e antivalangarie di consolidamento

dei terreni (art. 5 cpv. 2 LOP). I beni patrimoniali sono invece privi di uno

scopo pubblico diretto. Essi sono in particolare i beni mobili, quali i

capitali, il denaro contante e i crediti, nonché gli edifici utilizzati nella

forma del diritto privato (locazione, affitto) o attraverso la concessione di

uno speciale diritto di godimento (art. 5 cpv. 3 LOP).

L'affitto di fondi agricoli è disciplinato dalla Legge

federale sull’affitto agricolo (LAAgr). Secondo l’art. 1 cpv. 3 LAAgr, dette

norme trovano applicazione anche per l’affitto di almende, alpi e pascoli, come

pure per i diritti di godimento e di partecipazione ad essi relativi. L'art. 3

LAAgr prevede tuttavia che i Cantoni possono emanare per l’affitto di alpi e di

pascoli, come pure per i diritti di godimento e di partecipazione, disposizioni

che derogano alla LAAgr. Sul piano cantonale sia l’art. 12 LOP, sia l’art. 13

LCDFRAA impongono che l’affitto dei pubblici alpeggi venga attribuito mediante

concorso. L’art. 12 LCDFRAA prevede inoltre (a parità di condizioni) un diritto

preferenziale in favore dell’affittuario precedente (lett. a) e di singoli

proprietari di bestiame che gestiscono un’azienda situata nel Comune di sede

del proprietario dell'alpe o in Comuni viciniori (lett. b).

Quanto al (semplice) godimento dei beni patriziali,

quali il pascolare, far erba, fieno e strame e l’approvvigionamento di legna da

ardere, secondo l’art. 28 cpv. 1 LOP il regolamento del patriziato ne

stabilisce i modi e le condizioni. L’art. 7 del regolamento del AO 1 attua

questa disposizione prevedendo la possibilità di godimento dei pascoli tramite

rilascio di un’autorizzazione annuale e pagamento di una tassa (doc. H).

4.

Entrando nel merito della

controversia, con la decisione impugnata il Pretore ha dovuto esaminare se i

comportamenti del AO 1(e meglio la sua errata delibera del 18 ottobre 2011 come

pure la sua inazione successiva alla decisione del TRAM) possano aver fondato

una sua responsabilità ai sensi della Legge cantonale sulla responsabilità

civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (LResp).

Sul primo tema, il Pretore ha osservato che l’ente pubblico

risponde del danno cagionato da una decisione amministrativa o giudiziaria solo

in caso di grave violazione di un dovere primordiale della funzione (art. 5

cpv. 1 LResp), ovvero in caso di una violazione grave del diritto, risultante

ad esempio dall’abuso o dall’eccesso del potere di apprezzamento, dalla

violazione di un testo chiaro o dal misconoscimento di un principio generale di

diritto, non essendo di per sé sufficiente che la decisione si riveli a

posteriori infondata, sbagliata o persino arbitraria (sul tema, v. anche le

decisioni IICCA del 20 maggio 2016 inc. 12.2014.29 consid. 10, IICCA del 9

agosto 2015 inc. 12.2013.151 consid. 7.1, IICCA del 27 novembre 2012 inc.

12.2011.44

consid. 2 e i riferimenti ivi citati). Il primo giudice ha

successivamente costatato che l’erroneità della delibera patriziale 18 ottobre

2011.

non raggiunge tale elevata soglia di gravità. Ciò siccome la norma

relativa al diritto preferenziale ex art. 12 LCDFRAA non è di elementare

lettura e comprensione, bensì è complessa e può indurre all’errore, ritenuto

oltretutto che per interpretarla lo stesso TRAM, nella sua sentenza del 21

settembre 2016, ha dovuto fare ricorso anche alla legge federale sul diritto

fondiario rurale (LDFR) e ai materiali preparatori relativi alle varie leggi

applicabili.

Sul secondo tema, il giudice di primo grado ha

concluso che l’inottemperanza del AO 1 a quanto stabilito dal TRAM, e nello

specifico la mancata pubblicazione di un nuovo concorso, rispettivamente la

tardiva riconversione dei fondi in beni amministrativi, costituisce un atto

illecito ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 in connessione con l’art. 4 LResp. Tuttavia,

il primo giudice ha altresì evidenziato che l’omessa decisione avrebbe dovuto

essere presa dopo il 2017, ovvero dopo la seconda sentenza del TRAM del 5

aprile 2017, poiché solo da quel momento il AO 1 ha conosciuto con certezza le

azioni che avrebbe dovuto intraprendere. Il relativo potenziale danno poteva

dunque riguardare solamente il periodo dal 2017 in avanti (e non quello oggetto

della presente azione di risarcimento, relativo al periodo 2012-2017), e

toccare unicamente AP 1 (essendo in quel periodo AP 2 già uscita dall’azienda a

seguito di divorzio). Il Pretore ha infine rimarcato l’assenza di un

sufficiente nesso causale fra la mancata pubblicazione del nuovo concorso e il

danno, non essendo comprovato che AP 1 avrebbe ottenuto l’aggiudicazione

dell’affitto, siccome nel periodo 2016-2017 si era insediata nel comune di __________

un’altra azienda agricola (ex art. 7 LDFR) gestita da D__________, che pure

avrebbe potuto avvalersi del diritto preferenziale ai sensi dell’art. 12

LCDFRAA e che dal 2019 ha ottenuto il godimento dei pascoli (cfr. doc. 1 e 3,

l’iscrizione RC relativa alla società “__________ Sagl” di D__________ e il sito

www.__________.ch sub rubrica Stalla __________).

5.

Con l’impugnativa, gli

appellanti criticano innanzitutto il Pretore per aver concluso che l’errata

decisione di aggiudicazione del AO 1 non costituisce un atto illecito ai sensi

dell’art. 5 cpv. 1 LResp. A loro modo di vedere, il testo della normativa

relativa al diritto preferenziale (art. 12 lett. b LCDFRAA) era chiaro ed

escludeva pacificamente G__________ dal suo campo di applicazione, dal momento

che la sede della sua azienda non si trovava in Ticino. Il comportamento della

controparte sarebbe inoltre stato ulteriormente aggravato dal fatto di avere

concesso a quest’ultimo il godimento dei pascoli in pendenza di ricorso contro

la decisione di aggiudicazione, in spregio del suo effetto devolutivo e

sospensivo. Il danno da loro subito a causa della delibera del 2011 sarebbe

pertanto rivendicabile già per gli anni 2012-2017 e avrebbe interessato anche AP

2, che è uscita dalla società semplice solo dal 2015. Gli appellanti

sottolineano poi di aver subito un danno anche per aver dovuto rinunciare alla

costruzione di una nuova stalla, riconoscendo però loro stessi di non averlo

fatto valere in causa (sicché non può qui rientrare in considerazione).

6.

La censura, più che

confrontarsi criticamente con le considerazioni pretorili sopra riassunte, fra

cui i requisiti di applicazione dell’art. 5 cpv. 1 LResp e gli strumenti

interpretativi utilizzati dal TRAM, si limita alla riproposizione di una tesi

contrapposta. Pertanto, è quantomeno dubbio che essa sia sufficientemente

motivata. Comunque sia, occorre considerare che il AO 1 non è un’autorità

giudiziaria giocoforza dotata di competenze giuridiche, come pure che G__________

aveva pur sempre in gestione alcuni pascoli nel territorio ticinese, compresa

l’alpe __________ (situata nel comune di __________). Che ciò potesse conferirgli

un diritto preferenziale, secondo un’interpretazione estensiva dell’art. 12

LCDFRAA, non è un’eventualità a tal punto remota da poter essere subito

scartata. Del resto, il Consiglio di Stato aveva aderito a questa tesi con decisione

27.

gennaio 2015 (cfr. doc. A, consid. C e 4.2), ed è stato unicamente il TRAM (e

solo dopo essere ricorso ai materiali legislativi relativi alla legge che ha

preceduto la LCDFRAA, ovvero la Legge cantonale sull'affitto agricolo del 16

maggio 1988, o “LCAA”, all’art. 5 LCAA, agli art. 8 seg. LCDFRAA e all’art. 7 LDFR),

a sconfessarla per la prima volta con la decisione 21 settembre 2016,

concludendo che il diritto preferenziale ai sensi dell’art. 12 lett. b LCDFRAA non

appartiene a chi gestisce (sul territorio del comune o di comuni viciniori) una

semplice azienda d’estivazione, ma solamente a chi gestisce un'azienda agricola

giusta l'art. 7 LDFR. Ne discende che sul tema, l’apprezzamento eseguito dal

giudice di prima sede e la sua conclusione relativa al mancato adempimento

delle restrittive condizioni poste dall’art. 5 cpv. 1 LResp resistono alla

critica. Non risulta inoltre che il AO 1, dopo l’impugnazione della sua

decisione di delibera, abbia proceduto alla stipulazione di un vero e proprio contratto

di affitto con G__________. Emerge piuttosto che esso gli ha concesso annualmente

un diritto di godimento fondato sull’art. 28 LOP (scelta che, anche se non

vietata esplicitamente dalla LOP, a posteriori è stata giudicata incompatibile

con la destinazione patrimoniale dei fondi, v. sopra consid. C e D). Detta concessione

non è peraltro stata la causa, bensì casomai una conseguenza della lesione del

diritto preferenziale degli appellanti (il cui pendente ricorso in ogni caso

non conferiva loro il diritto di utilizzazione dei fondi) nonché della

posizione assunta e difesa dal AO 1 in tutte le sedi giudiziarie, e che fino

alla decisione definitiva del TRAM non poteva come detto essere ritenuta

gravemente lesiva del diritto ai sensi della summenzionata giurisprudenza. Sul

tema, l’appello è conseguentemente destinato all’insuccesso.

7.

Gli appellanti criticano

inoltre la decisione del giudice di prima sede di escludere una responsabilità

del AO 1 anche ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 in connessione con l’art. 4 LResp

per non avere, nell’anno 2017, né aggiudicato loro l’affitto né perlomeno pubblicato

un nuovo concorso, e sostengono che essi sarebbero stati gli unici partecipanti

dotati di diritto preferenziale. Difatti, in quel momento D__________ non aveva

ancora manifestato interesse per la gestione dei pascoli qui in discussione,

ritenuto oltretutto che il suo presunto diritto preferenziale (concorrente con

il loro) sarebbe un fatto nuovo mai allegato in prima sede e neppure

dimostrato. E meglio, non vi sarebbero prove attestanti che egli gestisse

un’azienda agricola secondo le pertinenti prescrizioni del diritto fondiario

rurale iscritta nel relativo registro cantonale, e da quale momento (art. 7

cpv. 1 LDFR, art. 2 e 3 LCDFRAA). Occorrerebbe dunque ottenere nuove prove al

riguardo, mediante un richiamo di documenti o una domanda di informazioni

rivolta alla Sezione dell’agricoltura. A dire degli appellanti, non vi sarebbe

stato alcun motivo che poteva contrastare una delibera in loro favore, tantomeno

l’asserita situazione conflittuale con il AO 1 (che peraltro, secondo quanto

già stabilito dal Pretore, non poteva impedire la relativa aggiudicazione in

assenza di sentenze attestanti un loro comportamento scorretto).

8.

Ora, gli appellanti non contestano

che, come già evidenziato dal TRAM, un’aggiudicazione diretta del concorso in

loro favore non era possibile. Essi inoltre non si confrontano con l’assunto

pretorile secondo cui l’omissione del AO 1 ritenuta illecita ex art. 4 e 5 cpv.

1.

LResp (mancata tempestiva pubblicazione di un nuovo concorso o riconversione

dei fondi in beni amministrativi) si è verificata al più presto nel 2017, e più

precisamente dopo la decisione 5 aprile 2017 del TRAM, per cui essa non può

fondare alcun risarcimento di danni antecedenti a tale data. Gli appellanti

neppure pretendono che, in caso di agire tempestivo del AO 1 e tenuto conto dei

suoi tempi tecnici, essi avrebbero potuto ottenere l’aggiudicazione dell’affitto

o il godimento dei pascoli in tempo utile per poter ancora beneficiare (almeno

parzialmente) dei contributi di estivazione del 2017. Non confrontandosi con

questa motivazione indipendente del primo giudice e che da sola conduce alla

reiezione della loro pretesa, le ulteriori argomentazioni degli appellanti in

relazione al nesso causale (assenza di diritti preferenziali di D__________,

possibilità concreta di ottenere l’aggiudicazione e i contributi di

estivazione), all’impossibilità di compensare o ridurre il danno mediante

utilizzo di altri alpeggi e alla quantificazione del danno non devono pertanto

qui essere esaminate.

9.

Per tutti questi motivi,

l’appello non può condurre a una modifica della decisione impugnata e

dev’essere respinto (nella misura in cui è ricevibile).

10.

Le spese giudiziarie di

seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 89'800.-, seguono

la soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali,

calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 2’500.-. Le ripetibili,

calcolate sulla base degli art. 11 cpv. 1, 2 lett. a e 5 nonché 13 cpv. 1 RTar,

tenuto conto della brevità dell’allegato responsivo del AO 1 (2 pagine), sono

quantificate in fr. 1’000.-.

11.

Il valore litigioso della

presente controversia raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30'000.- di cui

all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Sul reclamo del AO 1

12.

La decisione sulle spese

giudiziarie, con cui il Pretore fissa le spese processuali e assegna le

ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è

così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello o reclamo a

dipendenza del valore litigioso. Giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo

in materia di spese è impugnato in maniera indipendente, è tuttavia dato

unicamente il rimedio del reclamo.

Nel presente caso, avendo il AO 1 impugnato a titolo

indipendente il solo dispositivo pretorile in materia di spese e ripetibili, il

suo reclamo 8 giugno 2022, inoltrato tempestivamente (art. 321 cpv. 1 CPC), è

senz’altro ricevibile. Anche la relativa risposta 8 agosto 2022 di AP 1 e AP 2 è

tempestiva.

13.

Giusta l’art. 320 CPC, con il

reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto e

l'accertamento manifestamente errato dei fatti; l’atto deve contenere i motivi

di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 321 cpv. 1

CPC); il reclamante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano

fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore.

Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione degli

oneri processuali e delle spese ripetibili il Pretore gode di un ampio potere

di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso (IICCA del 3

febbraio 2020 inc. 12.2019.190; IICCA dell’11 ottobre 2016 inc. 12.2016.57

consid. 5.2.1).

14.

Con l’impugnata decisione, il

Pretore ha in sintesi stabilito che le relative spese giudiziarie dovessero

essere ripartite a metà fra le parti (con conseguente compensazione delle

ripetibili) ex art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, dal momento che il AO 1 ha

effettivamente commesso delle mancanze che hanno danneggiato gli attori.

15.

Il reclamante si oppone a

questa conclusione, rilevando che le spese giudiziarie dovrebbero invece

seguire la soccombenza. Le spese processuali (di complessivi fr. 8'000.-)

dovrebbero dunque essere poste integralmente a carico della controparte, con

obbligo per quest’ultima di versargli fr. 10'000.- a titolo di ripetibili di

prima sede. Ciò poiché la causa della parte avversa risultava di primo acchito

temeraria, priva di fondamento e destinata all’insuccesso (ciò che il Pretore

stesso avrebbe rilevato in occasione del verbale di udienza del 9 febbraio

2021). Malgrado ciò, la controparte ha persistito nella sua azione, facendo

lievitare i costi procedurali e di patrocinio e dunque anche la quota

(ingiustamente) posta a carico del AO 1, che peraltro non disporrebbe di grande

liquidità. Quest’ultimo non avrebbe inoltre commesso alcuna mancanza

comportante un danno per gli attori e sarebbe sempre stato in buona fede,

ritenuto che la delibera errata non bastava per fondare una sua responsabilità,

e che negli anni qui in discussione (2012-2017) la controparte non ha mai

chiesto il godimento dei pascoli e non si è mai interessata a questa

possibilità, che era aperta a qualsiasi richiedente. Il reclamante ritiene

inoltre di non aver tardato a dar seguito alle istruzioni ricevute dalle competenti

autorità. Posto che l’esistenza di un diritto preferenziale di AP 1 e AP 2 sui

pascoli non sarebbe dimostrata e che la delibera in loro favore di un affitto

non rientrava in considerazione visti i pessimi rapporti esistenti fra le parti,

appena ricevuta la comunicazione della Sezione degli enti locali nell’ottobre

2019.

(doc. M), esso si sarebbe subito attivato per attuare la commutazione dei

beni da patrimoniali ad amministrativi. La ripartizione delle spese sancita dal

Pretore sarebbe pertanto iniqua e abusiva.

16.

Queste censure non possono

condurre a una modifica del giudizio impugnato.

In primo luogo, il reclamo omette qualsivoglia

confronto con le conclusioni pretorili secondo le quali l’impugnazione delle

ordinanze e delle autorizzazioni annuali con cui il Patriziato aveva concesso

il godimento dei pascoli a terzi, rispettivamente la richiesta degli attori di

ottenerne a loro volta il godimento, erano superflue, siccome le ordinanze

erano nulle e prive di portata pratica e i pascoli, nel periodo che qui

interessa, dovevano essere concessi in affitto e non in godimento (ritenuto oltretutto

che gli attori hanno sempre, mediante varie iniziative e istanze, manifestato

il loro interesse al riguardo). Sul tema, l’impugnativa è pertanto irricevibile

per carente motivazione.

In secondo luogo, malgrado la delibera 18 ottobre 2011

non possa fondare una responsabilità del AO 1, essa era pacificamente errata,

ritenuto che in quel momento e in virtù del loro diritto preferenziale, gli

attori avrebbero dovuto ottenere l’aggiudicazione dell’affitto dei pascoli.

Il reclamante trascura altresì le motivazioni con le quali

il primo giudice ha ritenuto illecito il ritardo del suo agire (v. sopra

consid. 4 e decisione impugnata, p. 6-7). Anche su questo punto, il gravame è

carente nella motivazione. Peraltro il AO 1, malgrado fosse al corrente dei suoi

obblighi sin dal 2016/2017, ha omesso di pubblicare un nuovo concorso e ha

tardato sino al 2018 prima di iniziare a discutere della possibilità di

rinunciare all’affitto dei pascoli in favore del semplice godimento, e sino al

2020.

prima di attuare la commutazione dei beni (concedendo però nel frattempo l’utilizzo

dei fondi a G__________ e a D__________). Le sue mancanze devono dunque essere

confermate.

Aggiungasi infine che la causa avviata dagli attori

non può ritenersi temeraria, che il Pretore in occasione dell’udienza del 9

febbraio 2021 non l’ha mai sostenuto (bensì si è limitato a sottolineare le

difficoltà a cui andavano incontro gli attori con riferimento alla situazione

del 2011, all’art. 5 LResp, alla commisurazione del danno e ai costi di causa)

e che, alla luce del comportamento del AO 1, era legittimo per gli attori

ritenersi lesi nei propri diritti, sicché per la ripartizione delle spese

potrebbe rientrare in considerazione, oltre che l’art. 107 cpv. 1 lett. f CPC,

anche la relativa lett. b. La decisione del Pretore non risulta pertanto iniqua

o abusiva, bensì condivisibile (tenuto conto del suo margine di apprezzamento).

17.

Ne deriva che anche il reclamo

dev’essere respinto, con conseguente conferma integrale della decisione di

primo grado. La relativa richiesta di concessione dell’effetto sospensivo è

priva d’oggetto.

Le spese giudiziarie della procedura di reclamo,

calcolate tenendo conto del valore qui litigioso di fr. 14’000.- (fr. 4’000.- +

10'000.-), che non raggiunge pertanto la soglia di fr. 30'000.- stabilita

dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, seguono la soccombenza del reclamante (art.

106.

cpv. 1 CPC). Le spese processuali, fissate in applicazione dell’art. 14

LTG, ammontano a fr. 700.-. Le ripetibili sono quantificate in fr. 1'000.-

(art. 11 cpv. 1, 2 e 5 RTar).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar,

decide:

1. L’appello 8 giugno 2022 di AP 1 e AP 2 è respinto.

2. Le spese

processuali della procedura d’appello, pari a fr. 2’500.-, sono a carico degli

appellanti, in solido fra loro. Il maggiore anticipo versato sarà restituito.

Gli appellanti sono tenuti a rifondere all’appellato, con uguale vincolo di

solidarietà, fr. 1'000.- per ripetibili di seconda sede.

3. Il

reclamo 8 giugno 2022 del AO 1 è respinto.

4. Le

spese processuali della procedura di reclamo, pari a fr. 700.-, sono a carico

del reclamante, che rifonderà alla controparte complessivi fr. 1'000.- per

ripetibili di seconda sede.

5. Notificazione:

-

(__________)

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).