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Decisione

12.2022.81

Contratto di lavoro - disdetta abusiva - motivi economici - onere della prova

25 ottobre 2022Italiano23 min

fr. 10'000.- (cpv. 2). Nel caso concreto, nei confronti della pronuncia pretorile

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.81

Lugano

25 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2020.262 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 9 settembre 2020 da

AO

1

patrocinato dall’ PA 2

contro

AP

1

patrocinata dall’ PA 1

con cui l’attore ha

chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 28'170.-, oltre

interessi al 5% a partire da una data da stabilire, a titolo di indennità per

licenziamento abusivo;

domanda avversata dalla

controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore

con sentenza 9 maggio 2022 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al

versamento di fr. 14'085.- oltre interessi al 5% dal 27 maggio 2019, senza

prelevare oneri processuali e con compensazione delle indennità ripetibili;

appellante la

convenuta con appello 10 giugno 2022 con cui chiede la riforma del giudizio

impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione, con l’obbligo

per l’attore di rifonderle fr. 5'634.- a titolo di ripetibili di primo grado,

il tutto con protesta delle spese giudiziarie di appello;

mentre con risposta 24

agosto 2022 l’attore postula la reiezione del gravame, protestando gli oneri

processuali e le ripetibili di secondo grado;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto: A. AO 1 è stato assunto dal 1°

novembre 2017 dalla AP 1 (in seguito AP 1) in qualità di “Coordinatore

dell’Ufficio Sorveglianza” per il “Servizio __________ __________” con un grado

di occupazione dell’80% e un salario lordo mensile di fr. 4'800.- (per tredici

mensilità), aumentato a fr. 5'200.- per i mesi successivi al periodo di prova.

Il contratto, di durata indeterminata, era disdicibile per la fine del mese

secondo i termini legali di preavviso previsti all’art. 335c cpv. 1 CO (doc.

A).

B. Con scritto

raccomandato 27 maggio 2019 AP 1 ha disdetto il rapporto di lavoro per via

ordinaria con effetto al 31 luglio 2019, esonerando AO 1 dal presentarsi sul

posto di lavoro. Il termine è poi stato prorogato al 30 settembre 2019 per

motivi di infortunio e malattia del dipendente (doc. B). Con lettere 31 maggio

2019 e 18 luglio 2019 AO 1 ha contestato la disdetta ordinaria e chiesto la

motivazione del licenziamento (doc. C). Con scritti 31 luglio 2019 e 11 settembre

2019 AP 1 ha comunicato a AO 1 che la disdetta era da ricondurre all’abolizione

della posizione di coordinatore da lui occupata conseguente alla riorganizzazione

del servizio di sorveglianza e che un suo impiego in altra mansione, in assenza

di posti liberi, non era possibile (doc. B).

C. Con

petizione 9 settembre 2020 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione

ad agire (doc. F), ha convenuto in giudizio la AP 1 innanzi alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di fr.

28'170.-, oltre interessi al 5% a partire da una data da stabilire, a titolo di

indennità per licenziamento abusivo (pari a cinque mensilità e 5/12 della

tredicesima). In estrema sintesi l’attore ha sostenuto l’abusività della

disdetta, che sarebbe stata data per motivi pretestuosi e con modalità lesive

della sua personalità. A suo dire, il licenziamento gli sarebbe stato notificato

quale ritorsione a fronte delle critiche e delle segnalazioni portate alla

direzione della convenuta in merito alla gestione lacunosa dei centri per richiedenti

l’asilo, in particolare quello di C__________. Contrariamente a quanto asserito

dalla datrice di lavoro nella lettera di motivazione della disdetta, al momento

del licenziamento o nei mesi successivi vi sarebbero inoltre stati dei posti

vacanti adeguati al suo profilo, in cui avrebbe potuto essere occupato.

D. Con osservazioni 12

novembre 2020 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione, ribadendo

che la disdetta ordinaria del contratto di lavoro sarebbe dovuta alla

riorganizzazione del servizio di sorveglianza e alla conseguente abolizione

della posizione di coordinatore occupata fino ad allora dall’attore nonché

all’assenza di possibilità di impiego in altre mansioni, non essendoci stati

posti vacanti.

E. Le

parti hanno ribadito le rispettive posizioni e notificato le prove all’udienza

di dibattimento 27 gennaio 2021. Con disposizione ordinatoria 28 gennaio 2021

il Pretore ha fissato all’attore un termine di 10 giorni per far capo a un

avvocato e con successiva ordinanza 10 marzo 2021 gli ha fissato un ulteriore

termine di 20 giorni per presentare una memoria contenente una debita

allegazione specificata (ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 CPC) in merito

all’asserito reale motivo di disdetta, evocato negli allegati introduttivi

senza averlo adeguatamente dettagliato.

F. Con la

memoria 20 aprile 2021 l’attore, per il tramite del suo patrocinatore, ha confermato

le sue argomentazioni, specificando che il licenziamento sarebbe avvenuto solo

pochi giorni dopo che egli aveva trasmesso alla direttrice __________ R__________

lo scritto 7 maggio 2019, nel quale egli aveva nuovamente sollevato una serie

di gravi problemi in merito alla gestione del centro __________ __________ di C__________,

già oggetto di precedenti segnalazioni. La disdetta sarebbe pertanto avvenuta

quale ritorsione e non per il motivo addotto dalla datrice di lavoro. Egli ha

innanzitutto contestato di essere stato assunto in vista di un ampliamento del

servizio di sorveglianza conseguente alla possibile attribuzione di un relativo

mandato cantonale per il centro richiedenti l’asilo di Ca__________. Una

riorganizzazione del servizio di sorveglianza non sarebbe mai stata pianificata

né si sarebbe mai accennato alla possibile soppressione della figura di

coordinatore. Del resto la disdetta sarebbe intervenuta oltre un anno dopo che

l’incarico di sorveglianza del centro di Ca__________ era stato aggiudicato ad

un’altra concorrente. Il fatto di essere stato esonerato fin da subito dal

presentarsi sul posto di lavoro confermerebbe altresì che la datrice di lavoro

volesse sbarazzarsi di lui e che la disdetta non fosse sorretta da motivi

organizzativi.

G. Con

osservazioni 1° giugno 2021 la convenuta si è riconfermata nella sua posizione,

ribadendo che il licenziamento sarebbe stato determinato dalla soppressione del

posto occupato dall’attore conseguente alla riorganizzazione del servizio di

sorveglianza vista la mancata attribuzione del relativo mandato per il centro

di Ca__________ da parte del Cantone.

H. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il

Pretore, con decisione 9 maggio 2022 qui impugnata, ha parzialmente accolto la

petizione e condannato la AP 1 al pagamento di fr. 14'085.-, oltre interessi al

5% dal 27 maggio 2019, quale indennità per licenziamento abusivo, senza

prelevare oneri processuali e con compensazione delle indennità ripetibili.

Fatti

I. Con appello 10

giugno 2022 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso

di respingere la petizione e obbligare l’attore a rifonderle fr. 5'634.- a

titolo di ripetibili di primo grado, protestando le spese giudiziarie di

appello. Con risposta 24 agosto 2022 l’attore si è opposto integralmente al

gravame, protestando spese e ripetibili di questa sede.

Considerato

in diritto: 1. L’art. 308

cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni

finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il

valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia

di almeno

fr. 10'000.- (cpv. 2). Nel caso concreto, nei confronti della pronuncia pretorile

in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa in una controversia

patrimoniale dal valore superiore a fr. 10'000.-, è così esperibile il rimedio

dell’appello, che, essendo stato inoltrato entro il termine di 30 giorni dalla

notificazione del giudizio (art. 311 cpv. 1 CPC), è tempestivo. Pure tempestiva

è la risposta all’appello, inoltrata entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione ai sensi dell’art. 312 cpv. 2 CPC.

2. Nella decisione

impugnata il Pretore, riepilogate dottrina e giurisprudenza sul tema della

disdetta abusiva ai sensi dell’art. 336 CO e sul relativo onere della prova, ha

ammesso il carattere abusivo del licenziamento, AO 1 avendo dimostrato con

verosimiglianza preponderante che il motivo addotto dalla datrice di lavoro,

ossia la riorganizzazione del servizio e la soppressione della funzione di

coordinatore conseguente alla mancata attribuzione del mandato di

sorveglianza del centro __________ __________ di Ca__________ da

parte del Cantone, fosse pretestuoso. Egli, sulla base delle risultanze

istruttorie ha in particolare rilevato che la datrice di lavoro, dal momento in

cui era venuta a conoscenza che il menzionato incarico non le sarebbe stato

assegnato, aveva atteso comunque oltre un anno e mezzo prima di procedere al

licenziamento dell’attore, senza dimostrare, come da lei asserito, che ciò era

legato al fatto che vi sarebbero stati altri progetti sul tavolo che avrebbero

potuto portare a un aumento delle unità lavorative di sorveglianza dove

l’attore avrebbe potuto essere eventualmente impiegato. Tale suo intendimento

non era del resto mai stato comunicato a AO 1. Il primo giudice ha altresì

ritenuto indiziante di abuso la vicinanza temporale tra lo scritto 7 maggio

2019 (doc. 6) e il fatto che subito dopo il licenziamento ordinario il

dipendente era stato esentato dal dover prestare la sua attività lavorativa, in

quanto persona non grata, considerando lo scritto menzionato quale epilogo di

un clima di lavoro perlomeno delicato, in cui l’attore aveva più volte

segnalato alla direzione problematiche interne e lamentato l’atteggiamento di

uno dei suoi superiori. Dall’istruttoria nemmeno era stata confermata la

necessità di sostituire l’attore con il collega __________ C__________, visto

che le attività assunte da quest’ultimo erano restate le medesime di quelle

dell’attore. Il Pretore ha quindi concluso per la natura abusiva del

licenziamento e riconosciuto all’attore, tenuto conto delle circostanze

concrete, fr. 14'085.- a titolo di indennità.

3. Sul tema

dell’abusività della disdetta il primo giudice ha già esposto pertinente

dottrina e giurisprudenza. Vale comunque qui la pena di ricordare che di

principio il contratto di lavoro a tempo indeterminato può essere disdetto da

ciascuna parte liberamente, rispettando i termini di disdetta contrattuali o

legali (art. 335 cpv. 1 CO). A differenza del licenziamento immediato, la

disdetta ordinaria non necessita, per poter essere pronunciata, dell’esistenza

di gravi violazioni, della reiterazione di negligenze o di ammonimenti. L’art.

336 CO non definisce il concetto di disdetta abusiva, ma elenca alcuni motivi

che, se realizzati, non invalidano la disdetta ma la caratterizzano come

abusiva. Per costanti dottrina e giurisprudenza, questa

elencazione è esemplificativa e non esaustiva (Streiff/von

Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7a ed., n. 3 ad art. 336 CO; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, n.

56 ad art. 336 CO; Vischer, Der

Arbeitsvertrag, 4a ed., p. 320; DTF 136 III 513

consid. 2.3, 125 III 70 consid. 2a) e serve quindi a concretizzare il principio

generale della buona fede e del divieto d'abuso, offrendo i parametri di

valutazione di ogni altra fattispecie affinché senso e scopo della norma

vengano rispettati (DTF 136 III 513 consid. 2.3; 132 III 155 consid. 2.1). In

generale, per essere abusiva, la disdetta deve fondarsi su un motivo

riprovevole secondo i canoni sociali di valutazione,

ovvero nel senso di un abuso della libertà accordata alle parti (DTF 136

III 513 consid. 2.3). In tal senso

non sono di regola abusive le disdette fondate su motivi economici, ad esempio a seguito della chiusura totale o parziale

dell’azienda o della sua ristrutturazione, che rende necessaria la soppressione

di posti di lavoro. In linea di principio, la scarsa performance aziendale, la

mancanza di lavoro o imperativi strategici aziendali costituiscono motivi

economici ammissibili. Il datore di lavoro può adottare delle misure di ottimizzazione

senza dovere attendere un andamento negativo degli affari (DTF 133 III 512

consid. 6.2). Il giudice non è tenuto a valutare la situazione economica del

datore di lavoro, bensì deve esaminare se il motivo economico da questi

invocato a sostegno del licenziamento sia effettivamente basato su tale ragione

o se si tratta di un mero pretesto. In caso di licenziamento successivo

e ravvicinato alla rivendicazione del lavoratore, il datore di lavoro non può

giustificarsi solamente con generici richiami di opportunità aziendale, ma gli

incombe piuttosto di dimostrare gli esatti termini delle problematiche

aziendali che hanno reso necessario il licenziamento di quello specifico

dipendente e con quella tempistica, in difetto di che l'adduzione della clausola

generale sarà ritenuta pretestuosa e conseguentemente il licenziamento abusivo

(IICCA 12.2015.211 del 20 febbraio 2017 consid. 6.3, 1° febbraio 2008 inc.

12.2007.87 consid. 8.3, 24 maggio 2000 inc. 12.2000.79 consid. 4).

4. L’onere di

dimostrare l’abusività della disdetta incombe al dipendente, con la gradazione

della verosimiglianza preponderante. La giurisprudenza ammette che il giudice

può presumere in fatto l’esistenza di una disdetta abusiva, quando il

lavoratore riesce a presentare degli indizi sufficienti per fare apparire come

pretestuoso il motivo invocato dal datore di lavoro (DTF 130 III 699 consid.

4.1 in fine; sentenza del TF 4A_428/2019 del 16 giugno 2020 consid. 4.1). Questo

significa che il giudice può esprimersi secondo un convincimento derivato da

tutte le situazioni che appaiono dagli atti di causa (Brunner/ Bühler/Waeber/Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, 3a ed., n. 2 ad

art. 336 CO; II CCA 12.2015.211 del 20 febbraio 2017 con riferimenti). Dal

canto suo il datore di lavoro deve portare le prove a sostegno delle proprie

allegazioni in merito al motivo del licenziamento da lui sostenuto (DTF 130 III

699, 703 consid. 4.1; sentenza del TF 4A_428/2019 del

16 giugno 2020 consid. 4.1, 4A_164/2017 del 30 novembre 2017 consid. 4.5; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, op. cit., n.

16 ad art. 336 CO; Wyler, Droit du

travail, 4a ed., 2019, p. 805).

5. L’appellante

ribadisce in questa sede che il licenziamento dell’attore sarebbe dovuto alla

mancata attribuzione del mandato di sorveglianza del centro __________ __________

di Ca__________ da parte del Cantone; ciò avrebbe imposto una riorganizzazione

del relativo servizio con la conseguente soppressione del posto di coordinatore

assunto fino a quel momento dall’attore. Al riguardo critica il Pretore per

avere ritenuto pretestuoso il motivo da lei invocato a sostegno della disdetta

ordinaria notificata il 27 maggio 2019 all’attore. Il primo giudice avrebbe

errato a riconoscere il carattere abusivo del licenziamento sulla base di

indizi che non avrebbero trovato riscontro negli atti.

5.1 L’appellante contesta

innanzitutto l’accertamento pretorile secondo cui il rapporto 7 maggio 2019

redatto dall’attore all’indirizzo della direttrice __________ R__________ (doc.

6) costituiva “l’epilogo di un clima di lavoro perlomeno delicato”, creatosi a

seguito delle segnalazioni sottoposte da AO 1 alla direzione di AP 1 concernenti

diverse problematiche interne. La censura, così come formulata, si esaurisce in

un apprezzamento soggettivo e di segno opposto delle risultanze istruttorie,

senza spiegare le ragioni di fatto e di diritto per cui l’accertamento

pretorile sarebbe errato, di modo che su questo punto l’appello si rivela

irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC). Ad ogni modo, la conclusione pretorile può

essere confermata. Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, il

contenuto del menzionato rapporto (doc. 6) non si esauriva in una semplice

risposta alla richiesta di verifica e valutazione del numero di ore di

sorveglianza per il primo trimestre del 2019 formulata dalla direttrice __________

R__________ all’indirizzo dell’attore. Quest’ultimo, infatti, dopo avere

risposto a quanto richiesto, ha sottolineato il fatto che lo scostamento tra

preventivo e consuntivo non era imputabile al servizio di sorveglianza da lui

coordinato bensì alla gestione del centro di C__________ da parte di __________

Considerandi

M__________, da lui ritenuta inadeguata, le cui lacune avevano imposto

l’implementazione di un servizio di sorveglianza ad hoc. Egli ha inoltre

concluso, esprimendo la sua contrarietà e le sue critiche alla possibilità prospettata

dalla direttrice per ovviare alle lacune organizzative del centro di dovere

svolgere personalmente alcuni “turni ufficio” in quella sede, e, in tale

evenienza, rivendicando migliori condizioni di lavoro (doc. 6). Dalla

documentazione agli atti risulta che l’attore già a partire dal 2018 aveva

iniziato a segnalare con regolarità i problemi da lui riscontrati nella

gestione del centro di C__________ o nell’organizzazione dei turni di

sorveglianza, ritenuti insufficienti, e il clima teso tra operatori e

sorveglianti (doc. 8 – 13). Come rettamente concluso dal primo giudice, queste

segnalazioni, nel loro insieme, attestavano un clima di lavoro divenuto

“perlomeno delicato”, che ha trovato il suo epilogo nelle critiche e nelle

rivendicazioni formulate dall’attore nel suo rapporto del 7 maggio 2019 (doc.

6), ritenuto che egli da mesi si trovava a dover rispondere di tutta una serie

di lacune organizzative che venivano addebitate al servizio di sorveglianza da

lui diretto ma che riguardavano la gestione dei centri richiedenti l’asilo, in

particolare quello di C__________, come confermato dalla teste __________ Z__________

__________, incaricata di valutare i processi operativi nei centri gestiti

dalla convenuta (verbale audizione 17 novembre 2021, pag. 3).

Dal tenore degli scambi di

posta elettronica emerge altresì come a seguito delle problematiche segnalate

dall’attore a partire dal 2018, anche i rapporti di lavoro tra quest’ultimo e

la direttrice __________ R__________ si erano deteriorati, e non solo nei toni (doc.

4, doc. 6), creando un clima di sfiducia, in cui quanto espresso dal dipendente

poteva dare adito a malintesi e interpretazioni personali (vedi doc. 9, pag. 2,

in cui la direttrice ritiene “discreditante” nei suoi confronti quanto scritto

dall’attore, reo di non avere specificato i nomi delle persone di cui parlava).

In tali circostanze,

l’accertamento pretorile, secondo cui il doc. 6 altro non era altro che

l’epilogo di un clima di lavoro perlomeno delicato e sfiduciato, può senz’altro

trovare conferma.

5.2

Nelle circostanze sopra

indicate, la coincidenza temporale tra le critiche e le rivendicazioni

formulate dall’attore nel messaggio di posta elettronica del 7 maggio 2019

(doc. 6) e il suo licenziamento del 27 maggio successivo costituisce un serio

indizio a favore della natura ritorsiva della disdetta (cfr. al riguardo IICCA 20 febbraio 2017 inc. n.

12.2015.211

consid. 6.3 con riferimenti), a maggior ragione in concreto,

a fronte del fatto che egli è pure stato esonerato fin da subito dal prestare

servizio, con riconsegna delle chiavi e l’ordine di svuotare l’ufficio, senza

che la datrice di lavoro abbia dimostrato la necessità e le ragioni di un tale

agire, suscettibile di creare negli altri collaboratori il sospetto che il

motivo alla base della disdetta fosse grave (sentenza del TF 4A_92/2017 del 2

giugno 2017 consid. 2.5), essendo irrilevante al riguardo il rilievo

dell’appellante secondo cui lo sgombero degli effetti personali dall’ufficio e la

riconsegna delle chiavi non siano avvenuti seduta stante ma solo il giorno

successivo. Se, come sostiene l’appellante, la disdetta era da ricondurre alla

riorganizzazione del servizio e il comportamento dell’attore non aveva mai dato

adito a problemi ed era sempre stato accettabile (risposta, pag. 4) e tenuto

altresì conto del corto termine di disdetta (2 mesi), mal si comprende la

necessità di esonerare fin da subito il dipendente, non essendo sufficiente la

circostanza evocata dalla datrice di lavoro, senza alcuna ulteriore specificazione,

che tale periodo avrebbe compensato le vacanze.

5.3

In merito al fatto che il

licenziamento era avvenuto oltre un anno dopo avere saputo della mancata

attribuzione dell’incarico concernente la sorveglianza del centro __________ __________

di Ca__________, l’appellante sostiene di avere temporeggiato siccome vi

sarebbero stati altri potenziali progetti che avrebbero potuto richiedere un

aumento delle unità lavorative di sorveglianza dove l’attore avrebbe potuto

essere collocato, circostanza che sarebbe stata confermata dai testi __________

B__________ __________ e __________ C__________ nonché dalla deposizione di __________

R__________. La censura è irricevibile in ordine, tale circostanza essendo

stata addotta dalla convenuta (per voce della sua direttrice __________ R__________)

per la prima volta, e con ciò irritualmente (art. 229 cpv. 1 CPC), solo contestualmente

alla deposizione di parte (verbale 19 novembre 2021, pag. 1 seg.). La stessa è

comunque pure infondata, la datrice di lavoro, venendo meno al suo onere di allegazione e di prova, non ha

sostanziato né dimostrato l’esistenza degli asseriti altri progetti, quanto

preteso dalla direttrice __________ R__________ (ossia la paventata apertura di

altri centri) non essendo confermato da altri riscontri oggettivi e nulla

emergendo al riguardo dalle deposizioni testimoniali menzionate dall’appellante.

5.4

L’appellante critica infine l’accertamento

pretorile secondo cui la posizione dell’attore in realtà non era stata eliminata,

posto che i suoi compiti erano stati assunti da __________ C__________. A suo

dire, il primo giudice avrebbe interpretato erroneamente le dichiarazioni fatte

da quest’ultimo in sede di audizione testimoniale, da cui emergerebbe invece come

egli, accanto ai compiti amministrativi e di coordinamento, svolgeva anche

quelli di sorveglianza in senso stretto, contrariamente all’attore, il quale

era sprovvisto del necessario certificato CPSicur. L’appellante si limita a

proporre un’interpretazione soggettiva delle dichiarazioni del teste __________

C__________, riproducendo in maniera parziale quanto da lui espresso, di modo

che sulla questione l’appello è irricevibile per carente motivazione (art. 311

cpv. 1 CPC). Sia come sia la tesi dell’appellante è chiaramente smentita dalle

dichiarazioni del teste, il quale ha sì spiegato di avere ripreso il lavoro che

aveva svolto prima dell’arrivo di AO 1 (svolgendo quindi anche compiti di

sorveglianza), specificando tuttavia che era stato “eliminato il coordinatore

ed è stato nominato il capo équipe, ma in sostanza è cambiato soltanto il nome

perché i compiti sono sempre quelli e non è cambiato niente” e, dopo avere

visto il mansionario concernente la funzione di coordinatore (doc. B, pag. 2 e

3), che i compiti e le mansioni “...sono le stesse di quelle che svolgevo io

prima di AO 1. Le mansioni sono queste” (verbale 12 novembre 2021, pag. 5 e 7).

Del resto pure la teste __________ Z__________ __________, incaricata di

redigere le procedure operative dei vari settori, ha spiegato che la posizione

di coordinatore non era stata abolita contestualmente alla revisione della

procedura di sorveglianza, conclusasi e approvata dalla direzione nel mese di

marzo 2019, e che “a tutto il gennaio 2020 la procedura non era stata cambiata”

(verbale 17 novembre 2021, pag. 4).

6.

In

tali circostanze si deve concludere che l’attore ha portato sufficienti indizi

per fare apparire come non reale il motivo invocato dalla datrice di lavoro,

secondo cui il licenziamento sarebbe stato determinato dalla ristrutturazione

del servizio di sorveglianza e dalla conseguente soppressione della posizione

di coordinatore da lui occupata. A fronte di una più che sospetta

coincidenza di date tra l’ultima segnalazione relativa ai problemi di gestione

del centro di C__________ formulata dal dipendente e il suo licenziamento, la

convenuta non è riuscita a sostanziare e dimostrare le ragioni per cui proprio

a fine maggio 2019, ossia un anno e mezzo dopo avere saputo della mancata

attribuzione dell’incarico di sorveglianza del centro di Ca__________, si fosse

reso necessario implementare la riorganizzazione del relativo servizio con la

rinuncia alle prestazioni dell’attore. L’asserita circostanza, addotta per la

prima volta in questa sede, e con ciò tardivamente (art. 317 cpv. 1 CPC),

secondo cui vi sarebbero stati “problemi di budget” nel settore della

sorveglianza (appello, n. 98 e 108), oltre che non adeguatamente sostanziata,

non è stata dimostrata. A fronte del fatto che la disdetta è stata significata

all’attore a fine maggio 2019 e in assenza di ulteriori indicazioni in merito

al momento in cui il preventivo 2020 è stato inviato al Cantone, la circostanza

che esso (nemmeno versato agli atti) prevedeva la decurtazione di un’unità

lavorativa del servizio di sorveglianza non può essere considerata concludente.

A ciò aggiungasi altresì che, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dal

Pretore, la convenuta non ha neppure dimostrato la sua allegazione (debitamente

contestata dall’attore, v. memoria 20 aprile 2021, pag. 9), secondo cui AO 1

sarebbe stato assunto in vista dell’ampliamento del servizio di sorveglianza a

seguito del prospettato mandato del Cantone di affidarle tale compito presso il

centro __________ __________ di Ca__________. Né risulta dagli atti che il

rapporto di lavoro sia stato in qualche modo rimesso in discussione dalla

datrice di lavoro, nemmeno dopo avere saputo della mancata attribuzione del

mandato di sorveglianza da parte del Cantone, e questo per oltre un anno e

mezzo. L’asserita necessità di riorganizzazione del servizio di sorveglianza

non sembra essere stata il motivo determinante per il licenziamento

dell’attore; al contrario sembra piuttosto che la disdetta del rapporto di

lavoro abbia determinato la repentina riorganizzazione del servizio, con la

reintegrazione nelle medesime mansioni (seppur con altra denominazione della

funzione) del precedente responsabile. Contrariamente a quanto pretende

l’appellante, l’esigenza di ristrutturazione non risulta dunque essere stata il

motivo scatenante per il licenziamento dell’attore.

7.

Contrariamente

a quanto sembra infine pretendere l’appellante, con considerazioni del tutto

generiche e personali e in quanto tali irricevibili (art. 311 cpv. 1 CPC), in

merito all’applicazione dei principi giurisprudenziali e dottrinali sul tema

dell’abusività della disdetta e sul relativo onere della prova, nulla può

essere rimproverato al primo giudice, il quale, tenuto conto degli indizi

emersi dall’istruttoria, ben poteva in concreto presumere in fatto l’esistenza

di una disdetta abusiva. Davanti alle circostanze menzionate, spettava alla

convenuta e qui appellante dimostrare che alla base della disdetta del

contratto di lavoro vi era il motivo da lei invocato, ovvero la

riorganizzazione del servizio di sorveglianza con la soppressione della

funzione di coordinatore imposta dalla mancata attribuzione del mandato

cantonale, ciò che in concreto non è riuscita a fare (v. supra consid. 4).

8.

Ne discende che

l’appello presentato dalla convenuta deve essere respinto nella misura in cui è

ricevibile e la decisione impugnata confermata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC).

Per il presente

giudizio, trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di lavoro

con un valore litigioso inferiore a

fr. 30'000.-, non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. c CPC).

Le ripetibili della

procedura d’appello seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1

CPC). Tenuto conto non solo del valore litigioso di fr. 14'085.- bensì anche

del tema litigioso e del relativo impegno necessario al patrocinatore per

rispondere al lungo appello redatto da controparte si giustifica in concreto

fissare le ripetibili in fr. 3'500.- (art. 13 cpv. 1 RTar).

9.

Il valore di causa

non supera la soglia di fr. 15'000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. a LTF

per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

1. L’appello 10 giugno

2022 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza

la sentenza 9 maggio 2022 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è

confermata.

2. Non si prelevano

spese processuali.

L’appellante è tenuta a rifondere alla controparte

fr. 3'500.- per ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore

litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).