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Decisione

12.2022.83

Contratto di lavoro. Disdetta telefonica. Onere della prova

16 dicembre 2022Italiano27 min

l’impossibilità per lo stesso di riprendere l’attività lavorativa (doc. G), anche

Source ti.ch

__________

S

Incarto n.

12.2022.83

Lugano

16 dicembre 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Federspiel

Peer

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2019.47 della Pretura della giurisdizione

di Mendrisio - Sud - promossa con petizione 6 settembre 2019 da

AP

1

rappr. dall’ PA 1

contro

in materia di diritto del

lavoro, con cui l’attore ha chiesto la condanna della controparte al pagamento

di complessivi fr. 18'375.-, oltre interessi, a titolo di stipendi non pagati,

domanda a cui si è opposta

la convenuta e che il Pretore aggiunto (in seguito: Pretore) con sentenza del

25 maggio 2022 ha integralmente respinto,

appellante l’attore

con atto di appello di data 14 giugno 2022 con cui postula la riforma del

querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestate

tasse, spese e ripetibili,

mentre la convenuta con

risposta del 12 agosto 2022 postula la conferma del giudizio impugnato,

anch’essa con protesta di tasse, spese e ripetibili,

letti ed esaminati gli atti e i

documenti prodotti,

ritenuto,

in fatto e in diritto:

1.

Con contratto di data 8 maggio

2018 AO 1 - società avente per scopo l’ottenimento di commissioni per

l’introduzione e l’intermediazione nel mercato delle divise, monetario e dei

prodotti derivati per conto di istituti di credito internazionali (doc. B) - ha

assunto alle proprie dipendenze AP 1 in qualità di broker (doc. C). Il

contratto, di durata indeterminata e con un periodo di prova di 3 mesi,

prevedeva uno stipendio mensile di

fr. 3'500.- lordi per dodici mensilità, per un grado d’occupazione dell’80%,

oltre ad eventuali commissioni (doc. D). Il rapporto di impiego ha preso avvio -

come da accordo - il 24 maggio 2018.

2.

In data 15 novembre 2018 AP 1

ha trasmesso una email a AO 1 comunicando di essere ammalato e chiedendo se

fosse necessario l’invio di un certificato medico (doc. F).

Con risposta dello stesso giorno AO 1 ha fatto

presente allo stesso di non necessitare di alcun certificato medico in quanto il

rapporto di impiego sarebbe “decaduto in data 24.08.2018 non avendo superato

il periodo di prova, come a lei comunicato” (doc. F, pag. 1). Posizione

ribadita pure in una successiva email di data 26 novembre 2018 ma contestata

dal dipendente (doc. F, pag. 2).

AP 1 è stato in malattia dal 15 novembre 2018 al 10

aprile 2019 (doc. G).

3.

In data 3 dicembre 2018 AP 1,

tramite il proprio legale, ha scritto a AO 1 esigendo il versamento dello

stipendio a lui spettante e rilevando, nel contempo, come non gli fosse mai pervenuta

né tantomeno comunicata la disdetta del contratto di lavoro, ragion per cui egli

aveva continuato a lavorare dal proprio domicilio, come concordato, sino a

novembre 2018 (doc. H).

Con missiva del 19 dicembre 2018AO 1, per il tramite

del suo presidente Re__________, ha precisato di aver comunicato, prima della

scadenza del periodo di prova, a AP 1 l’intenzione della società di non

proseguire il rapporto di lavoro. Tale comunicazione sarebbe avvenuta

telefonicamente, in presenza di testimoni, in quanto il lavoratore era in ferie

(doc. I).

La società ha inoltre spiegato che successivamente vi

sarebbero stati degli incontri per valutare la possibilità per AP 1 di svolgere

l’attività di broker, apportando clientela propria, per la consociata In__________

Ltd, Londra, ma esclusivamente con un contratto di broker inglese a commissione

(doc. I).

4.

Previo tentativo di

conciliazione (CM.2019.38), in data 6 settembre 2019 AP 1 ha inoltrato una

petizione alla Pretura di Mendrisio - Sud con cui ha chiesto la condanna di AO

1 al pagamento di fr. 18'375.- oltre interessi a titolo di salario. In breve, l’attore

ha sostenuto di non aver mai ricevuto alcuna disdetta del rapporto di impiego e

di essere stato in malattia dal 15 novembre 2018. Egli ha pertanto preteso il

pagamento degli stipendi di maggio 2018 (periodo dal 24.5 al 31.5) e da

settembre 2018 a gennaio 2019. Egli ha allegato altresì che, nella denegata

ipotesi in cui la disdetta fosse accertata, la stessa sarebbe superata dagli

eventi, siccome AO 1 avrebbe continuato a dargli istruzioni e avrebbe tollerato

il lavoro da lui fatto, da casa o dall’ufficio, ciò che emergerebbe dalla

documentazione agli atti. A detta dello stesso, sarebbe incontestabile che egli

abbia continuato a lavorare per la convenuta sino al 15 novembre 2018, quando

si è ammalato, circostanza che ne avrebbe impedito il licenziamento fino al 15

dicembre 2018. La disdetta sarebbe quindi intervenuta per atti concludenti, con

effetto al 31 gennaio 2019.

In

sede di risposta la convenuta ha integralmente contestato la pretesa. In sintesi,

essa ha allegato di aver assunto l’attore con il preciso scopo di espandere il

proprio business approfittando dei contatti personali che questi affermava di

avere con controparti bancarie. Le parti avrebbero convenuto un periodo di

prova di 3 mesi decorso il quale in assenza di business o di fatturato

insufficiente, il rapporto di lavoro non sarebbe proseguito. L’attività del

dipendente non avrebbe portato i risultati sperati. A fine luglio 2018 vi

sarebbe quindi stato un incontro nel corso del quale sarebbe stato comunicato a

AP 1 che non si era concretizzato alcun risultato positivo, ragion per cui non

si sarebbe potuta intravedere alcuna opportunità di proseguire la

collaborazione. Vista l’insistenza dell’attore gli sarebbe stato proposto di

provare una collaborazione con la consociata inglese In__________ Ltd. Il

lavoratore sarebbe quindi stato licenziato telefonicamente prima di Ferragosto,

mentre era ancora nel periodo di prova. Gli stipendi da settembre 2018 a

gennaio 2019, da questi rivendicati, non sarebbero pertanto dovuti.

AO 1 ha inoltre spiegato di aver compensato lo

stipendio dell’ultima settimana di maggio 2018 con quello di agosto 2018, che

sarebbe stato integralmente versato al dipendente, benché il rapporto di lavoro

fosse terminato prima del giorno 24.

In

seguito l’attore avrebbe continuato a cercare dei contatti di potenziali

clienti, ben sapendo però di non essere più alle dipendenze di AO 1. Il mancato

blocco delle email aziendali sarebbe dovuto a una svista mentre che l’estensione

dell’utilizzo della piattaforma Bloomberg sarebbe stata ordinata dal

collaboratore all’insaputa della datrice di lavoro.

Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al

dibattimento finale producendo dei memoriali conclusivi scritti con cui si sono

riconfermate nelle rispettive antitetiche posizioni.

5.

Con decisione del 25 maggio 2022 il Pretore ha integralmente

respinto la petizione e imposto all’attore la rifusione di fr. 2’500.- a titolo

di ripetibili a favore della controparte. Il giudice di prima sede, dopo aver

ripercorso i fatti e ricordato le norme e i principi applicabili alla

fattispecie si è chinato sulla problematica a sapere se vi fosse effettivamente

stata una disdetta - avvenuta telefonicamente - del rapporto di impiego a metà

agosto 2018, come sostenuto dalla convenuta; quesito a cui egli ha risposto per

l’affermativa, giudicando che le deposizioni dei testi fossero univoche e

concordanti al riguardo. In seguito egli ha esaminato se dopo la disdetta fosse

stato concluso un ulteriore contratto di lavoro tra le parti in causa per atti

concludenti, giungendo alla conclusione che ciò non fosse il caso. In

particolare, egli ha ritenuto che in base agli atti non fosse possibile provare

che AP 1 avesse lavorato nell’interesse di AO 1 e che questa avesse accettato

la sua prestazione. Secondo il Pretore le attività effettuate parevano

piuttosto essere state svolte nell’interesse di In__________ Ltd, società che,

a mente dello stesso, non si confondeva con AO 1. Per quanto non decisivo egli

ha altresì rilevato che neppure emergeva dal fascicolo processuale un chiaro

rapporto di subordinazione tra AO 1 e AP 1.

Il giudice di prima

sede ha inoltre ritenuto che l’attore non fosse riuscito a suffragare le

allegazioni secondo cui egli avrebbe sollecitato il pagamento dello stipendio

già dal mese di settembre 2018 né quella di essersi recato in ufficio

settimanalmente. Nel contempo egli ha attribuito a una dimenticanza il mancato

blocco dell’account aziendale e ha relativizzato l’estensione della piattaforma

Bloomberg. Sulla scorta di queste risultanze il Pretore ha quindi negato

l’esistenza di un contratto di lavoro concluso per atti concludenti tra le

parti dopo il 24 agosto 2018.

6.

Con l’appello che qui ci occupa, avversato da AO 1 con

risposta del 12 agosto 2022, AP 1 rimprovera al Pretore “un errato e mancato

(…) accertamento dei fatti causato anche da un’arbitraria valutazione delle

prove, che ha comportato un’errata sussunzione giuridica” (appello, pag. 5).

Più nello specifico, l’appellante contesta l’apprezzamento delle prove in

merito al licenziamento telefonico, prove che - a detta dello stesso - non dimostrerebbero

né l’effettiva esecuzione né la data della telefonata; i testi sentiti sarebbero

infatti troppo vicini alla convenuta e pertanto non attendibili, mancherebbero

poi riscontri concreti a sostegno della tesi della disdetta per telefono. AP 1 argomenta

inoltre che, quand’anche si volesse ammettere che vi fu disdetta, la stessa non

è stata data da persona rappresentante la società. Al riguardo egli evidenzia

la contraddizione in cui è incorso il Pretore il quale, nel proprio giudizio,

prima ha ritenuto Ste__________ legittimato a licenziare il collaboratore ma in

seguito ha affermato che il medesimo era un semplice consulente esterno che non

rappresentava la società. L’appellante contesta inoltre il mancato

riconoscimento ad opera del Pretore della venuta in essere - per atti

concludenti - di un contratto di lavoro anche dopo il periodo di prova. Al

riguardo egli afferma di aver svolto per tutto il periodo da maggio a novembre

2018 la medesima attività a favore di AO 1 e rimprovera al Pretore di non aver

considerato che In__________ Ltd era stata creata proprio per portare il nome

della convenuta sul mercato londinese, tant’è che già nel periodo di prova egli

si era interfacciato con le controparti anche come dipendente di questa

società. Egli ribadisce che la convenuta ha tollerato e quindi accettato la sua

attività anche dopo il 24 agosto 2018. La concessione dell’utilizzo degli

account di posta elettronica anche dopo questa data ne è un’ulteriore conferma.

7. Nelle

controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del

Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di

30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311

CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della

decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata

nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla

trattazione del gravame.

8.

Il Pretore ha già avuto modo

di illustrare le norme e i principi attinenti alla fattispecie. A questo stadio

del procedimento è nondimeno utile ricordare che la disdetta, quale atto

formatore unilaterale, deve essere espressa in modo chiaro e inequivocabile,

deve essere sprovvista di elementi di incertezza, così che chi la riceve possa

comprendere senza ambiguità il senso della dichiarazione e se del caso la possa

contestare, con la conseguenza che ogni oscurità o incomprensibilità deve

andare a scapito del dichiarante (Portmann in Basler Kommentar, 4ª

ed., n. 8 ad art. 335 CO; Streiff/ Von Känel, Arbeitsvertrag, 6ª ed.,

n. 2 ad art. 335 CO; Trezzini, Commentario

pratico al contratto di lavoro n. 8 ad art. 335 CO).

L’onere della prova in merito all’esistenza della

disdetta e alla sua notificazione (e relativa data) al destinatario, incombe

alla parte che se ne prevale e che intende dedurne una conseguenza giuridica

(art. 8 CC), nel concreto caso alla datrice di lavoro. Infatti, poiché la

disdetta del contratto è una manifestazione di volontà unilaterale, che ha

degli effetti soltanto al momento in cui perviene al suo destinatario (atto

soggetto a ricezione), è la parte che disdice il contratto a dovere sopportare

le conseguenze dell’assenza di prova. Ciò significa che, se la notificazione

della stessa, oppure la sua data, sono contestate ed esiste effettivamente un

dubbio al riguardo, occorre fondarsi sulle dichiarazioni del destinatario

dell’invio (Trezzini, op. cit., n. 7 ad art. 335 CO; TF 4A_236/2009 del

03.09.2009, consid. 2.1).

Riservate pattuizioni di segno contrario, di regola, la

validità della disdetta non sottostà al rispetto di una particolare forma,

tanto che può essere notificata oralmente, per iscritto, per e-mail, per SMS,

ecc. o per atti concludenti, a condizione che gli stessi siano chiari ed

indubitabili (Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 335 CO).

Per essere efficace è inoltre essenziale che la

disdetta emani dal vero datore di lavoro o lavoratore, o perlomeno dev’essere

ascrivibile all’uno o all’altro; in caso contrario essa è sprovvista di

significato giuridico. Resta riservata la possibilità, per il datore di lavoro,

di far capo alla rappresentanza diretta secondo gli articoli 32 segg. CO (Trezzini,

op. cit., n. 18 ad art. 335 CO), nel rispetto delle relative premesse formali e

materiali.

9. Come accennato poc’anzi, l’appellante nega che vi sia

stato un licenziamento telefonico e, nella denegata ipotesi che il giudice

volesse ritenere come accertata la predetta telefonata, egli contesta che la disdetta

sia stata data da persona rappresentante la datrice di lavoro. AP 1 sostiene che

non solo non vi è prova certa dell’asserita telefonata ma ancor meno della sua

data di esecuzione e rimprovera al Pretore un errato apprezzamento delle prove

per non aver tenuto in debito conto della vicinanza dei testimoni alla

controparte. A detta dello stesso, AO 1 non sarebbe riuscita a far fronte al

proprio onere probatorio quo alla pretesa disdetta del rapporto di impiego.

Si tratta pertanto ora di verificare, se

disdetta vi è stata e se la stessa è stata validamente notificata.

Come si vedrà qui di seguito, le obbiezioni sollevate

da AP 1 evidenziano - a ragione - diversi elementi che fanno nascere legittimi

dubbi quo alla fondatezza della tesi difensiva e che necessitano di essere

meglio acclarati e ponderati.

9.1. Il

primo rilievo concerne l’effettiva (e incontestabile) vicinanza a AO 1 delle persone

sentite in fase istruttoria e le cui deposizioni sono state giudicate decisive

dal Pretore per ritenere accertata la rescissione del rapporto di impiego tra AO

1 e AP 1. Stando a quanto indicato nella decisione di prima istanza (sentenza

cit., pag. 6), infatti, la prova dell’avvenuta telefonata di licenziamento è

data dalla convergenza delle deposizioni rese da Re__________ (interrogatorio

del 13 aprile 2022), da Ste__________ (audizione testimoniale del 29 gennaio

2020) e da Mich__________ (audizione testimoniale del 29 gennaio 2020),

audizioni alle quali l’attore si era opposto invocando proprio gli stretti

legami con la convenuta.

Ora, vero è che giusta

l’art. 157 CPC, il giudice fonda il proprio convincimento apprezzando

liberamente le prove. In base a predetto disposto legale è fondamentale anche

l’impressione personale che il magistrato ha ricavato dal testimone in

occasione della sua audizione, aspetto che può senza dubbio giocare un ruolo

nella valutazione del suo peso probatorio

(per i dettagli anche Trezzini, Commentario

pratico al CPC, 2ª ed., vol. I, n. 89 segg. ad art. 157 CPC). Nel contempo egli

deve tener conto anche dell’eventuale vicinanza del testimone a una parte o se

questi è interessato all’esito della vertenza (cfr. Trezzini, op. cit. n. 95 segg. ad art 157 CPC), aspetto questo

che, nel caso qui in esame, pare essere stato sottovalutato dal giudice di

prime cure.

In

concreto, infatti, come rettamente rilevato dall’appellante, non si può dimenticare

che Re__________, quale presidente del CdA di AO 1,è parte in causa. Dal canto

suo Ste__________ pur non risultando organo della società ne è stato - per sua

stessa ammissione - per diversi anni socio tramite la holding che ne possedeva

le quote (audizione cit., pag. 1), quote che sono poi passate al figlio Fa__________,

attuale direttore della convenuta (interrogatorio di Re__________, pag. 2),

circostanza questa che - con ogni evidenza - non permette di considerare il

teste totalmente disinteressato all’esito della causa. Per quanto attiene a Mich__________

si osserva che egli era ed è tuttora dipendente della società, il che rende palese

il suo rapporto di subordinazione nei confronti della qui appellata.

Questi legami, seppur

non sufficienti per negare - aprioristicamente - qualsiasi attendibilità alle

deposizioni in esame o minarne - a priori - la portata probatoria, in una

valutazione complessiva dei vari elementi a sostegno delle due contrapposte

tesi andranno debitamente ponderati e giustificano un atteggiamento prudente e

circospetto nel riconoscere come veritiero quanto dichiarato dai loro autori

soprattutto nel caso in cui - circostanza che, come si vedrà qui di seguito, si

realizza in concreto – le loro asserzioni non siano corroborate da altri riscontri.

A questo proposito va

altresì osservato che, in relazione alla telefonata contestata, Mich__________

si limita a riferire quanto comunicatogli da Re__________ e Ste__________ non

avendo egli presenziato alla stessa (audizione cit., pag. 4), ciò che annulla

la forza probatoria delle sue dichiarazioni al riguardo.

9.2. Il

secondo rilievo concerne le modalità dell’asserito licenziamento, le quali -

così come esposte da Re__________ (interrogatorio cit., pag. 3) e Ste__________

(audizione cit., pag. 2) - non possono non suscitare qualche perplessità. Stando

alle parole degli stessi, infatti, la disdetta sarebbe stata data per telefono

da Ste__________ il quale - in presenza dell’amministratore - avrebbe chiamato AP

1 comunicandogli la fine del rapporto di impiego; circostanza che il lavoratore

nega. Ora, pare quantomeno anomalo che a un semplice consulente esterno - per

quanto in passato socio della società e legato da rapporti di amicizia col

lavoratore - venga conferito un simile compito, conferimento di cui agli atti -

fatte salve le parole degli stessi - non vi è peraltro alcuna prova. Non

risulta neppure che Ste__________ si sia presentato quale rappresentante della datrice

di lavoro, ciò che del resto egli neppure pretende.

Contrariamente

a quanto sembra ammettere il Pretore, le loro dichiarazioni sono, da sé sole, in

concreto prive di valore probatorio, in quanto Re__________ si identifica con

la parte convenuta mentre Ste__________, che non ha alcun ruolo in essa, non è

stato in grado di sostanziare il conferimento di un incarico volto alla

comunicazione del licenziamento di AP 1, né di aver agito in virtù di un potere

di rappresentanza. In effetti, il fatto che Re__________ fosse asseritamente presente

alla telefonata tra Ste__________ e AP 1 è lungi dal dimostrare l'attribuzione di

un incarico a costui rispettivamente l’esistenza di poteri di rappresentanza in

capo al medesimo; le contestazioni dell’appellante a questo riguardo sono

pertanto fondate. Ne discende che, quand’anche l’esecuzione della telefonata

risultasse accertata, vi sarebbe comunque un problema dovuto all’assenza di

legittimazione dell’autore della stessa.

A

ben vedere, che l’esistenza di un potere di rappresentanza in capo a Ste__________

fosse tutt’altro che certa emerge pure dalla sentenza nella quale il Pretore da

un canto considera lo stesso legittimato a licenziare AP 1 (sentenza, pag. 6)

ma dall’altro afferma che questi, come gli altri consulenti esterni, non

disponeva di alcun potere di rappresentanza della società (sentenza pag. 9):

questo ragionamento è poco lineare e non può essere qui condiviso.

9.3. Sempre

restando nell’ambito delle modalità del licenziamento, va inoltre evidenziato

che pure le spiegazioni fornite da AO 1 per giustificare la scelta di far capo

a una disdetta per telefono in luogo di una raccomandata di licenziamento paiono

poco convincenti. Oltre all’indirizzo postale del lavoratore a Lugano, la

datrice di lavoro disponeva infatti di ben 3 suoi recapiti email (uno privato e

due professionali; doc. M). Stupisce altresì l’assenza di un qualsiasi scritto di

conferma della disdetta, fosse anche solo per email.

Come

rettamente evidenziato dall’appellante, di questa asserita telefonata non vi è

invero alcuna prova documentale agli atti: né un tabulato telefonico né un

conteggio di chiusura né una lettera di buona uscita né - come poc’anzi

ricordato - un successivo scritto di conferma. Niente. L’assenza di un

qualsivoglia riscontro documentale è decisamente inusuale e, inevitabilmente,

va a scapito della tesi sostenuta da AO 1A su cui ricade l’onere della prova.

Per

quanto attiene alla raccomandata a mano che era stata preparata e conservata

negli uffici di AO 1 in attesa di essere consegnata a AP 1 (cfr. interrogatorio

di Re__________ cit. pag. 3, audizioni di Ste__________ cit. pag. 2 e di Mich__________

cit. pag. 4), non risulta che essa sia poi stata rimessa al collaboratore - ciò

che oltretutto la datrice di lavoro neppure sostiene - e questo malgrado anche

in seguito vi siano stati vari e ripetuti contatti tra le parti. Ad ogni buon

conto detto scritto non figura tra i documenti prodotti.

9.4. A

giusta ragione l’appellante osserva che non sussiste certezza neppure sulla

data esatta in cui questa telefonata avrebbe avuto luogo. In sede di

interrogatorio, infatti, Re__________ ha sostenuto che la telefonata è avvenuta

“prima di Ferragosto” (interrogatorio cit., pag. 3) mentre Ste__________

ha situato genericamente la stessa “nel mese di agosto 2018” (audizione

cit., pag. 2). Pertanto, mancando - come poc’anzi rilevato - qualsiasi

riscontro documentale di questa telefonata, la sua collocazione temporale non

può essere determinata con precisione, incertezza che va anch’essa a scapito

della versione allegata dalla convenuta.

Alla

luce di quanto sin qui illustrato, il licenziamento di AP 1 è lungi dal poter

essere giudicato provato.

9.5. Depone

di contro a favore della versione di AP 1 che nega il licenziamento il fatto

che - come emerge dagli atti - egli abbia continuato a interagire e a scambiare

regolarmente email con il back-office della società e con i potenziali partner

finanziari fino a metà novembre 2018 e che sino a quella data egli abbia

mantenuto pure l’accesso agli account aziendali della datrice di lavoro e alla

piattaforma Bloomberg (doc. E e M). A questo vada aggiunto che - seppur non si

tratti di un elemento decisivo - pure la sua richiesta di informazioni indirizzata

a AO 1 in data 15 novembre 2018 in relazione alla necessità o meno di produrre

un certificato medico lascia trasparire la convinzione dello stesso di essere

ancora legato contrattualmente alla qui convenuta (doc. F).

Diversamente

da quanto sostenuto da AO 1 e ripreso dal Pretore nel proprio giudizio, è

opinione di questa Camera che il mancato blocco delle email professionali di AP

1 non possa essere relativizzato e ricondotto a una semplice svista. La comune

esperienza insegna infatti che, in caso di licenziamento, una delle prime

misure adottate è proprio il blocco degli account informatici - email comprese

- del collaboratore, ciò che nel caso in esame non è avvenuto. Il mantenimento

di tutti questi accessi depone a favore del proseguimento del rapporto

lavorativo tra le parti in causa.

Per

quanto attiene poi all’attività svolta da AP 1, dall’incarto non emerge una

sostanziale differenza tra il lavoro da questi prestato prima di fine agosto

2018 e quello successivo; egli ha infatti continuato a interfacciarsi con

banche, market makers e fondi per l’apertura di linee di credito al fine di

creare le premesse per operare direttamente sul mercato monetario e delle

divise (cfr. anche audizioni di N_____ B____

del 30 dicembre 2020, pag, 6 segg. e di S____

S____ del 1° ottobre 2021, pag. 1 seg. nonché doc. E e M). La tesi

difensiva secondo cui l’attività compiuta da AP 1 dopo la (qui contestata) disdetta

non sarebbe (più) stata nell’interesse di AO 1 ma (semmai) in quello di entità

terze - tra cui In__________ Ltd - stride con le risultanze istruttorie.

Significativo

il fatto che già prima della fine del periodo di prova AP 1 si interfacciasse

coi potenziali partner sia come dipendente di AO 1 che come dipendente di In__________

Ltd (cfr. audizione Nat__________ cit., pag. 7 seg.) e utilizzasse - durante

tutto il periodo qui in esame - entrambe le email aziendali (doc. M), a riprova

della stretta interconnessione tra queste due entità giuridiche e del fatto che

il promovimento del progetto affidatogli da AO 1 avveniva (almeno in parte)

anche per il tramite di In__________ Ltd. Lo stesso Re__________ ha spiegato

che In__________ Ltd era una società vuota che serviva per portare il nome di AO

1 sulla piazza londinese (interrogatorio cit., pag. 3). Alla luce di quanto

poc’anzi detto, invocare ora - a scapito del lavoratore - la distinzione

formale tra le due entità giuridiche rasenta la malafede. A questo proposito è

necessario ricordare che, all’epoca dei fatti qui contestati, In__________ Ltd

era detenuta da AO 1 (doc. K).

Qualora

vi fosse stato - come sostenuto da AO 1 - un cambio dei partner contrattuali,

stupisce altresì che non sia stato formalizzato un nuovo contratto di lavoro.

L’unico contratto agli atti è invece quello tra AO 1 e AP 1 (doc. C).

A

questo vada aggiunto che dall’incarto emerge che anche dopo il periodo di prova

AP 1 ha continuato a interessarsi e a seguire i progetti avviati in precedenza,

atteggiamento che pare difficilmente conciliabile con la tesi del licenziamento

(cfr. audizioni di __________ cit., pagg. 6, 7 e 9 e di Sim__________ cit.,

pag. 1 nonché doc. E e M); egli ha pure intrattenuto scambi regolari col back-office

di AO 1, circostanza che è (quantomeno) singolare per un dipendente

(asseritamente) licenziato (doc. M).

In

relazione all’incontro di luglio 2018 in cui si sarebbe discusso

dell’insuccesso del progetto seguito da AP 1, è necessario chiarire che in quel

frangente non vi fu alcuna disdetta formale del rapporto di impiego, ciò che

peraltro né le parti né i testi presenti all’incontro pretendono (cfr. anche

interrogatorio di Re__________ cit., pag. 2 seg., audizioni __________ cit.

pag. 2 e di Pas__________ del 29 gennaio 2020, pag. 6).

Per

quanto attiene al rimprovero mosso all’appellante di non aver sollecitato il

pagamento dello stipendio per i mesi successivi ad agosto 2018, vero è che AP 1

non è riuscito a suffragare con prove dirette il proprio dire di segno

contrario (interrogatorio del 9 febbraio 2022 cit., pag. 2). Nondimeno la

spiegazione da questi fornita secondo cui AO 1 gli avrebbe opposto di trovarsi

in temporanea difficoltà finanziaria coincide con quanto allegato dalla stessa

nelle proprie osservazioni scritte dove viene indicato che all’epoca la società

“versava in condizioni finanziarie non ottimali” (pag. 4).

9.6. Sulla

base di quanto precede, tutto ben ponderato, questa Camera - contrariamente a

quanto stabilito dal Pretore nel giudizio impugnato - ritiene non vi siano

elementi sufficienti per ritenere provata la disdetta del rapporto di impiego, non

potendo le sole deposizioni testimoniali di Ste__________ e Mich__________ e

l’interrogatorio di Re__________ essere giudicati decisivi, per i motivi di cui

si è detto in precedenza (segnatamente la loro vicinanza a AO 1 e l’assenza di

ulteriori riscontri avvaloranti il loro dire, v. consid. 9.1) né tantomeno per

concludere che la stessa disdetta sia stata notificata da persona legittimata a

rappresentare la datrice di lavoro ai sensi degli art. 32 seg. CO (consid. 9.2).

In assenza di elementi chiari, univoci e concordanti a sostegno del preteso

licenziamento e a fronte di numerosi riscontri di segno opposto, si giustifica

nello specifico di tutelare la parte contrattualmente più debole, ovvero il

lavoratore. Ricadendo, in concreto, l’onere probatorio in relazione alla

disdetta su AO 1 è quest’ultima che deve sopportare le conseguenze dell’assenza

di prove.

10. Accertato

il mancato licenziamento del lavoratore e, di riflesso, il proseguimento del

rapporto di impiego anche dopo il periodo di prova, si tratta ora di esaminare il

fondamento della pretesa salariale fatta valere da AP 1 per i mesi da settembre

2018 a gennaio 2019, e per l’ultima settimana del mese di maggio 2018, questione

su cui il Pretore non si è pronunciato avendo egli accolto la tesi difensiva

che faceva risalire la fine del rapporto di impiego al 24 agosto 2018.

In

merito, è necessario rilevare che - sia negli allegati di prima sede che in

appello – AO1 si è limitata a negare in maniera generica di dovere ulteriori

stipendi al lavoratore. Essa non si è però espressa né sulla malattia di AP 1

né sul calcolo dei salari scoperti né tantomeno sull’esatto termine del

contratto di lavoro così come esposti nella petizione, omissione che va ora a

suo detrimento, le relative allegazioni attoree non avendo formato oggetto di specifiche

e motivate contestazioni.

Fatta

questa debita premessa, nel concreto caso, come si illustrerà di seguito, le pretese

avanzate dal lavoratore si rivelano fondate e meritano di essere accolte; nell’analisi

delle stesse ci si atterrà all’ordine espositivo proposto dall’attore.

Entrando

nel merito delle richieste di AP 1, dagli atti si evince che lo stesso ha

percepito il salario sino a fine agosto 2018; risultano pertanto scoperti gli

stipendi dei mesi di settembre e ottobre 2018, di metà novembre 2018 - momento

in cui l’attore si è messo in malattia e ha quindi interrotto l’attività

lavorativa (doc. G) - nonché lo stipendio dell’ultima settimana di maggio 2018,

importo quest’ultimo che la convenuta ha dichiarato di aver compensato - in

realtà illegittimamente - con quello pagato per l’ultima settimana di agosto

2018 (cfr. osservazioni del 1° ottobre 2019, pag. 7). Per questo periodo AP 1 postula

il pagamento dell’importo complessivo fr. 9'625.- lordi (sett., ott. 2 x

fr.3'500.- + 1/2 novembre fr. 1750 + ultima sett. maggio fr. 875.-), cifra che

si rivela corretta e che - come chiarito - non ha fatto oggetto di contestazione.

Come

poc’anzi accennato, AP 1 pretende inoltre il pagamento dello stipendio sino al

31 gennaio 2019, primo termine utile per il quale - a suo dire - la datrice di

lavoro avrebbe potuto disdire il contratto; la richiesta attorea è fondata.

Infatti, visto il perdurare dello stato di malattia del collaboratore ben oltre

Fatti

i 30 giorni di protezione garantiti dall’art. 336c cpv. 1 lett. b) CO e

l’impossibilità per lo stesso di riprendere l’attività lavorativa (doc. G), anche

in assenza di un licenziamento formale, è lecito ritenere - come riconosciuto dal

diretto interessato (appello, pag. 15) - che il 16 dicembre 2018 sia intervenuta

una disdetta per atti concludenti del rapporto di impiego. Ritenuto un

preavviso di disdetta di un mese per la fine di un mese (art. 335c CO), il

contratto può essere considerato giunto a termine il 31 gennaio 2019.

Il

lavoratore ha pertanto diritto anche al salario dei mesi di dicembre 2018 e

Considerandi

gennaio 2019 nonché a quello relativo alla seconda metà del mese di novembre

2018, per complessivi fr. 8'750.- (dic., gen. 2 x fr. 3500.- + fr. 1'750.- 1/2

nov.) lordi.

Sulla base di quanto

sin qui illustrato, si giustifica quindi di accogliere integralmente le pretese

dell’attore e riconoscere allo stesso il diritto al pagamento di complessivi fr.

18'375.- (lordi) a titolo di salari arretrati da parte di AO 1.

11.

Alla luce di quanto precede l’appello deve

essere accolto. Non si prelevano né tasse né spese, trattandosi di una causa

fondata sul diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.-.

La convenuta e appellata verserà all’istante e appellante equa indennità per

ripetibili di prima e seconda sede. Il valore litigioso ai fini di un eventuale

ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 18'375.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 114 CPC e il

RTar,

decide:

I. L’appello 14 giugno 2022 di AP 1 è accolto.

§

Di conseguenza la decisione 25 maggio 2022 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio - Sud, è così riformata:

1.

La petizione è accolta.

Di

conseguenza AO 1 è condannata a pagare a AP 1 a titolo di salari arretrati fr.18'375.-

(lordi) oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2019.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie. AO 1 verserà a AP 1 l’importo di fr. 2'500.- a titolo di

ripetibili.

3.

Invariato

II. Non si prelevano spese giudiziarie per la procedura di

appello, L’appellata rifonderà all’appellante fr. 2'000.- a titolo di

ripetibili di appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).