12.2022.85
Assunzione di prove a titolo cautelare - spese giudiziarie
30 settembre 2022Italiano17 min
domanda di modifica dell’attribuzione delle spese giudiziarie della sede pretorile
Source ti.ch
AO 1
Incarto n.
12.2022.85
Lugano
30 settembre 2022/lk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. CA.2022.45 della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 14 febbraio 2022 da
AP
1
rappr. da PA 1
contro
AO 1
AO 2
tutte rappr. da PA 2
volta a ordinare a entrambe
le convenute di produrre nel termine di 10 giorni il contratto o i contratti
stipulati tra loro relativi allo stabile C__________ __________ __________
(fondo n. __________) menzionati nella premessa 1 e alla clausola b
dell’accordo di transazione 18.8 / 28.8 / 3.9.2021 firmato da loro con essa, a
ordinare alla seconda convenuta di produrre nel termine di 10 giorni il
contratto o i contratti stipulati con S__________ __________ o con altri
soggetti aventi per oggetto la locazione del fondo n. __________ (C__________ __________),
nonché a ordinare l’interrogatorio o la deposizione degli organi di entrambe le
convenute, identificati, nella replica, nelle persone di __________, __________,
__________ e __________, o degli eventuali altri responsabili indicati da
costoro;
domanda avversata dalle
convenute, che hanno postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore aggiunto
con decisione 13 giugno 2022 ha respinto;
appellante l'istante con
appello 24 giugno 2022, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre le convenute con
osservazioni (recte: risposta) 21 luglio 2022 hanno postulato la
reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Nell’ambito del
progetto immobiliare denominato “R__________”, nel febbraio 2019 (doc. F) AO 1
ha affidato a AP 1 la progettazione e la realizzazione chiavi in mano con
pronta consegna dello stabile d’appartamenti “C__________ __________” da
edificare sul fondo n. __________ RFD __________, inizialmente appartenente ad
A__________ __________ e successivamente ceduto a S__________ __________ (cfr.
doc. I), destinato ad essere condotto in locazione da AO 2.
Per risolvere la
controversia venuta in essere in particolare a seguito della mancata consegna dell’opera
nei termini convenuti da parte di AP 1, subentrata nel frattempo a AP 1 (cfr.
doc. C), e della conseguente domanda di risarcimento avanzata da AO 1, rispettivamente
nei confronti di quest’ultima da AO 2, quelle tre società, in data 18 agosto /
28 agosto / 3 settembre 2021 hanno sottoscritto un accordo transattivo (doc. B),
in base al quale, premesso tra le altre cose che “tra AO 2 e AO 1 è stato
stipulato un contratto per lo stabile C__________ __________ __________
(particella catastale __________)” (premessa 1) e che “sono insorte
contestazioni di AO 2 nei confronti di AO 1 a causa dei danni diretti e
indiretti che scaturivano dalla mancata consegna delle opere e dai rapporti tra
AO 1 e AP 1” (premessa 4), le parti contraenti, per quanto qui interessa, hanno
concordato che “le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente
contratto” (clausola a), che “i contratti di cui alle premesse 1 … e i
rispettivi obblighi sono … confermati nella loro interezza salvo per quanto pattuito
nel presente accordo” (clausola b), e che AP 1, sempre per quanto qui
interessa, avrebbe pagato a AO 2, per il danno insorto fino al 18 luglio 2021
riferito alle sole voci e tematiche indicate nell’accordo, una somma di fr.
1'388'454.-, corrispondente ai pregiudizi derivanti dal mancato rispetto del
contratto di locazione (clausola h).
2. Con istanza d’assunzione
di prove a titolo cautelare 14 febbraio 2022, promossa in procedura sommaria, AP
1, rilevando come il pagamento da lei effettuato in forza dell’accordo
transattivo, da lei prudenzialmente già impugnato, potesse essere viziato da
dolo o errore essenziale (e ciò per la presunta assenza del contratto [di
locazione] concluso da AO 2 con AO 1, rispettivamente, qualora il contratto con
quest’ultima, con S__________ __________ o con altre entità fosse esistito, per
la presunta assenza di una clausola contrattuale che permetteva a AO 2 di
pretendere il risarcimento del danno) e in tale eventualità dovesse esserle
restituito, ha convenuto in giudizio AO 1 AO 2 innanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo di ordinare a entrambe di produrre
nel termine di 10 giorni il contratto o i contratti stipulati tra loro relativi
allo stabile C__________ __________ menzionati nella premessa 1 e alla clausola
b dell’accordo transattivo, di ordinare alla seconda di produrre nel termine di
10 giorni il contratto o i contratti stipulati con S__________ __________ o con
altri soggetti aventi per oggetto la locazione di quello stabile, nonché di
ordinare l’interrogatorio o la deposizione degli organi di entrambe,
identificati, nella replica, nelle persone di __________, __________, __________
e ____________________, o degli eventuali altri responsabili indicati da
costoro.
Le convenute si sono
integralmente opposte all’istanza.
3. Con la decisione 13
giugno 2022 qui impugnata il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza
(dispositivo n. 1), caricando la tassa di giustizia e le spese di fr. 450.-
all’istante, tenuta altresì a rifondere alle convenute fr. 2’500.- per
ripetibili (dispositivo n. 2). Le circostanze evocate dall’istante nella
procedura, e in particolare il fatto che le convenute avessero formulato nei
suoi confronti ulteriori pretese che a suo dire - ma ciò non era stato reso
verosimile - non sarebbero state rispettose di quanto concordato nell’accordo
transattivo, non permettevano in effetti di ritenere verosimili i dubbi sorti
nella stessa circa la buona fede delle convenute in occasione della firma
dell’accordo transattivo e circa la reale esistenza dei danni da essa presi a
carico in virtù dell’accordo. Ciò faceva a sua volta venir meno lo scenario
legato all’esistenza di un accordo potenzialmente viziato per dolo o errore
essenziale e quindi la necessità di assumere delle prove a questo proposito.
4. Con l’appello 24
giugno 2022 che qui ci occupa, avversato dalle convenute con risposta 21 luglio
2022, l’istante ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di
accogliere l’istanza, protestando spese e ripetibili di secondo grado. Essa ha rimproverato
al giudice di prime cure di non aver considerato che l’accordo transattivo
presupponeva non solo che tra le due convenute fosse stato stipulato un
contratto (di locazione) ma anche che in virtù di un tale accordo AO 2 potesse
pretendere da AO 1 il risarcimento del danno scaturito dalla mancata consegna
delle opere, e che pertanto l’assenza di un tale accordo, rispettivamente
l’esistenza di eventuali accordi tra AO 2 e altri soggetti il cui contenuto non
fosse stato quello garantito a quel momento, circostanze queste che andavano per
l’appunto dimostrate tramite le prove di cui era chiesta l’assunzione a titolo
cautelare, avrebbero giustificato l’impugnazione dell’accordo transattivo per
dolo o errore essenziale da parte sua e la conseguente richiesta di
restituzione del pagamento da lei effettuato in virtù dello stesso.
5. Per giurisprudenza
invalsa (DTF 138 III 46 consid. 1.1, 138 III 76 consid. 1.2), la decisione
che respinge la domanda di assunzione di prove a titolo cautelare nell’ambito
di una procedura indipendente pone fine a quel procedimento ed è quindi una
decisione finale ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC, che è impugnabile
mediante appello alla prima oppure alla seconda Camera civile (art. 48 lett. a
cifra 1 e lett. b cifra 1 LOG), oppure, se non è raggiunto il valore
litigioso di fr. 10'000.-, una decisione finale giusta l’art. 319 lett. a
CPC, che è invece impugnabile mediante reclamo alla Camera civile dei reclami
(art. 48 lett. d cifra 1 LOG; II CCA 14 ottobre 2014 inc. n. 12.2014.69, 12
febbraio 2015 inc. n. 12.20014.129, 20 giugno 2017 inc. n. 12.2017.13).
In
concreto né le parti né il Pretore aggiunto
hanno indicato il valore della lite, che è poi quello della futura causa di
merito. Non avendo le parti contestato l’erroneità dell’indicazione dei rimedi
giuridici posta in calce della decisione impugnata (cfr. Tappy, CPC commenté, n. 50 ad art. 91
CPC; II CCA 20 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.221), che menzionava la facoltà di
inoltrare appello, ed avendo l’istante per l’appunto inoltrato una tale
impugnativa, che presuppone un valore litigioso di almeno fr. 10'000.- (art.
308 cpv. 2 CPC), senza che la controparte abbia avuto da ridire, ben si può
concludere per la ricevibilità, da questo punto di vista, del gravame, che deve
così essere trattato da questa Camera, competente per materia. L’appello 24 giugno
2022 è stato inoltrato nel termine di
dieci giorni dalla notificazione della
decisione impugnata (art. 314 cpv. 1 CPC) ed è tempestivo, così come lo è la
risposta 21 luglio 2022 (art. 314 cpv. 1 CPC).
6. Giusta
l’art. 158 cpv. 1 lett. b seconda frase CPC il giudice può procedere
all’assunzione di prove a titolo cautelare, tra gli altri casi, qualora la
parte istante renda verosimile che sussista un interesse degno di protezione.
L’assunzione di prove a titolo cautelare può in particolare essere chiesta per
valutare le probabilità di vincere la causa o di riuscire a fornire determinate
prove, allo scopo di evitare azioni o impugnazioni prive di possibilità di
successo in modo da limitare rispettivamente semplificare futuri processi (DTF 140 III 16
consid. 2.2.1, 143 III 113 consid. 4.4.1). L’istante deve in definitiva rendere verosimile che esiste
una fattispecie in base alla quale il diritto materiale gli attribuisca una
pretesa sostanziale nei confronti dell'avversario e che il mezzo di prova di
cui è chiesta l’assunzione possa servire a dimostrarla (DTF 143 III 113 consid.
4.4.1). Solamente per i fatti che devono essere provati tramite i mezzi di
prova da assumere in via cautelare si può prescindere dall’esigenza della
verosimiglianza, bastando in tal caso un’allegazione sostanziata delle
circostanze alla base degli stessi (DTF 138 III 76 consid. 2.4.2; TF 5A_832/2012
del 25 gennaio 2013 consid. 7.1.1).
7. Nel caso di specie la
motivazione addotta dal giudice di prime cure per respingere l’istanza d'assunzione di prove a titolo cautelare non
è convincente. Il fatto che le circostanze evocate nell’istanza permettessero o
meno di ritenere verosimili alcuni dubbi sorti nell’istante, e meglio quello
circa la buona fede delle convenute in occasione della firma dell’accordo rispettivamente
quello circa la reale esistenza dei danni a suo tempo da essa presi a carico in
virtù dell’accordo transattivo, non è in effetti di rilievo per l’esito del
procedimento in esame, non essendo idoneo a confermare o a escludere se l’istante
avesse invece reso verosimile o meno l’esistenza di una fattispecie, dimostrabile mediante le prova di cui aveva
chiesto l’assunzione, in base alla quale il diritto materiale le attribuiva una
pretesa sostanziale nei confronti dell'avversario, ossia l’esistenza di
un accordo transattivo viziato per dolo o errore essenziale a fronte
dell’erroneità delle premesse 1 e 4, che “sono
parte integrante e
sostanziale del presente contratto” (clausola a), e con ciò l’esistenza di
una sua pretesa volta alla restituzione di quanto da essa corrisposto in virtù
di quell’accordo.
8. Come si è già
accennato, in questa procedura l’istante, dopo aver rammentato le premesse e il
contenuto dell’accordo transattivo, ha evidenziato come il pagamento da essa effettuato
in forza di quell’accordo potesse essere viziato da dolo o errore essenziale (e
ciò per la presunta assenza del contratto [di locazione] concluso da AO 2 con AO
1, rispettivamente, qualora il contratto con quest’ultima, con S__________ __________
o con altre entità fosse esistito, per la presunta assenza di una clausola
contrattuale che permetteva a AO 2 di pretendere il risarcimento del danno) e in
tale evenienza dovesse esserle restituito. Per poter valutare le possibilità di vincere la futura causa
di restituzione, essa ha pertanto chiesto di far assumere a titolo
cautelare una serie di prove atte a comprovare le circostanze da lei asserite.
Argomentando in tal modo,
essa, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, ha adempiuto
le condizioni per accogliere l’istanza d'assunzione di prove a titolo cautelare.
A fronte di un accordo
transattivo nel quale, da una parte, era stato premesso che “tra AO 2 e GAO
1 è stato stipulato un contratto per lo stabile C__________ __________
(particella catastale __________)” (premessa 1) e che “sono insorte
contestazioni di AO 2 nei confronti di AO 1 a causa dei danni diretti e
indiretti che scaturivano dalla mancata consegna delle opere e dai rapporti tra
AO 1 e AP 1” (premessa 4) e nel quale, dall’altra, era stato concordato che
“le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto”
(clausola a) e che “i contratti di cui alle premesse 1 … e i rispettivi
obblighi sono … confermati nella loro interezza salvo per quanto pattuito nel
presente accordo” (clausola b), è in effetti incontestabile che la presunta
assenza del contratto (di locazione) concluso da AO 2 con AO 1,
rispettivamente, qualora il contratto con quest’ultima, con S__________ __________
o con altre entità fosse esistito, la presunta assenza di una clausola
contrattuale che permetteva a AO 2 di pretendere il risarcimento del danno, aspetti
questi che essa intendeva per l’appunto chiarire con le prove richieste, le avrebbero
verosimilmente permesso di impugnare per vizio di volontà l’accordo transattivo
e di conseguenza chiedere la restituzione del pagamento da lei effettuato in
virtù di quest’ultimo. Detto altrimenti, l'istante ha reso verosimile di avere un interesse degno di protezione
all'assunzione a titolo cautelare delle prove in parola, ritenuto che le stesse sono idonee a dimostrare
l’asserita erroneità delle premesse 1 e 4 dell’accordo transattivo, che “sono
parte integrante e sostanziale del presente contratto” (clausola a), e
con ciò a giustificare da una parte un’impugnazione dello stesso per vizio di
volontà e dall’altra una domanda di restituzione di quanto pagato in base al
medesimo. Del resto, trattandosi di
fatti che dovevano essere provati tramite i mezzi di prova da assumere in via
cautelare, sarebbe bastata un’allegazione sostanziata delle circostanze alla
base degli stessi.
Si aggiunga, per
completezza di motivazione, che la verosimiglianza della versione dei fatti asseriti
dall’istante poteva essere ammessa anche alla luce delle dichiarazioni rese dalle
stesse convenute, le quali hanno precisato in causa che AO 2 aveva stipulato un
contratto di locazione dapprima con A__________ __________ e poi con S__________
__________ (cfr. risposta § 8 p. 4, in cui hanno sostenuto che “per quanto
possa essere rilevante ai fini di questa procedura, si premette, quindi, che
l’operazione R__________ è partita dalle società del gruppo __________. A__________
__________, allora proprietaria del fondo, ha organizzato un pacchetto di
investimento con il quale ha sviluppato e ottenuto la licenza edilizia, ha
stretto un accordo di appalto con la società AO 1 e si è occupata anche di
stringere un accordo con AO 2 quale futura conduttrice finale dell’immobile.
Tra AO 1 e AO 2 esiste anche tra altro un accordo per le finiture. Il pacchetto
di investimento e non la semplice proprietà fondiaria è stato proposto e
intermediato dalla società __________ (citata da AP 1 nel doc. 7). Il pacchetto
completo è stato, infine, trasferito al fondo S__________ __________ che è
subentrato nella proprietà e nel contratto di locazione. Sussistendo rapporti
infragruppo, spesso tra i medesimi soggetti, la maggior parte degli accordi tra
le società del gruppo __________ sono concludenti o verbali, se non vi è
stretta necessità di una formalizzazione”) e dunque non con AO 1. In tali
circostanze, non è dato di comprendere come esse, dopo aver ribadito la
correttezza e la completezza di quelle dichiarazioni (cfr. duplica p. 3, in cui
hanno sostenuto che “circa gli accordi tra le società facenti parte del
gruppo __________ e tra queste e S__________ __________ i rapporti sono
chiarissimi e ben già delineati con le osservazioni di risposta e non vi è
altro da aggiungere oltre quanto specificato ai paragrafi § 5 e § 8 delle
osservazioni di risposta”), possano poi aver sostenuto che “l’accordo
tra AO 1 e AO 2 esiste ed è uno delle intese verbali raggiunte all’interno
delle società del gruppo __________” (cfr. risposta p. 5), il tutto senza
aver fornito alcuna spiegazione e soprattutto senza aver precisato che
l’accordo di cui si trattava era per l’appunto quello di locazione e non un
altro (quello relativo alle finiture).
9. Resta
da esaminare se il diverso esito della lite, che così s’impone, giustifichi una
diversa ripartizione delle spese giudiziarie di prima istanza, che il Pretore aggiunto
aveva integralmente posto a carico dell’istante. Non è così. La giurisprudenza
ha in effetti già avuto modo di stabilire che in caso di accoglimento di una
domanda volta all’assunzione di prove a titolo cautelare le spese processuali e
le ripetibili devono rimanere a carico della parte istante e ciò anche se la
parte convenuta si era opposta (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC; DTF 140 III 24
consid. 3.3.4, 140 III 30 consid. 3.3 - 3.6 e 4; II CCA 12 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.129; I CCA 23 aprile 2021 inc. n. 11.2020.104),
fermo restando che la parte istante
potrà beninteso ottenerne dalla parte convenuta la rifusione nel caso in cui
promuova l'azione di merito e ne esca vittoriosa (DTF 140 III 30 consid.
3.3 - 3.6, 142 III 40 consid. 3.1.3;
Fatti
I CCA 23 aprile 2021 inc. n. 11.2020.104).
10. Ne discende che l’appello dev’essere parzialmente accolto, nel senso
che la domanda d’assunzione delle prove a titolo cautelare è ammessa e la
domanda di modifica dell’attribuzione delle spese giudiziarie della sede pretorile
Considerandi
è respinta.
Le spese giudiziarie della
procedura d’appello seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 e 2 CPC), criterio
che invece continua ad applicarsi nell'ambito dei rimedi giuridici (II CCA 12 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.129; I CCA 23 aprile 2021
inc. n. 11.2020.104).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
I. L’appello 24 giugno
2022 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 13
giugno 2022 della Pretura Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
1. L’istanza 14 febbraio 2022 è parzialmente accolta
e di conseguenza:
1.1. è fatto
ordine alle convenute AO 1 e AO 2 di produrre nel termine di 10 giorni il
contratto o i contratti stipulati tra loro relativi allo stabile C__________ __________
(fondo n. __________) menzionati nella premessa 1 e alla clausola b
dell’accordo di transazione 18.8 / 28.8 / 3.9.2021 firmato da loro con
l’istante AP 1;
1.2. è fatto
ordine alla convenuta AO 2 di produrre nel termine di 10 giorni il contratto o
i contratti stipulati con S__________ __________ o con altri soggetti aventi
per oggetto la locazione del fondo n. __________ (C__________ __________);
1.3. è
ordinato l’interrogatorio o la deposizione degli organi della convenuta AO 1;
1.4. è
ordinato l’interrogatorio o la deposizione degli organi della convenuta AO 2.
2. (invariato)
II. Le spese processuali della procedura d’appello di fr. 1’500.-
sono a carico delle appellate in solido, che rifonderanno all’appellante,
sempre in solido, fr. 1’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine
al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che
concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una
parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni
pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni
pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono
causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).