12.2022.87
Azione di accertamento dell'inesistenza del debito. Contributi alimentari non pagati
28 luglio 2022Italiano17 min
assume direttamente gli oneri ipotecari e assicurativi gravanti l’abitazione coniugale di __________ (particella n. __________
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.86
12.2022.87
Lugano
28 luglio 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa – inc. n. OR.2020.28 della Pretura del Distretto di
Bellinzona – promossa con petizione 15 ottobre 2020 da
CO
1
rappresentata
dalla madre e
patrocinata dall' PA 2
contro
IS
1
patrocinata dall' PA 1
con cui l'attrice ha
chiesto l’accertamento dell’inesistenza del debito di fr. 86'358.40 oltre
interessi del 5%, l’annullamento della relativa esecuzione di cui al PE n. __________16
dell’UE di Bellinzona (art. 85a cpv. 1 LEF) come pure la sospensione
provvisoria di tale esecuzione in via (super)cautelare (art. 85a cpv. 2 LEF);
domande avversate dalla
convenuta con osservazioni 4 novembre 2020, 22 gennaio e 15 aprile 2021 e
contestuale richiesta di ammissione al gratuito patrocinio;
visti il decreto cautelare
20 ottobre 2021, con cui il Pretore ha provvisoriamente sospeso la
suddetta esecuzione, e la decisione di merito del 18 maggio 2022 con cui il
Pretore ha infine accolto la petizione e accordato alla convenuta il beneficio
del gratuito patrocinio;
appellante la convenuta
con atto di appello 22 giugno 2022, con cui chiede di annullare la decisione
impugnata nel senso di riattivare la procedura esecutiva n. __________16 dell’UE
di Bellinzona, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado, e
di ammetterla al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di appello;
appello che non è stato
notificato alla controparte per osservazioni;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. In esito a una
procedura a protezione dell'unione coniugale avviata il 2 maggio 2002 da IS 1
nei confronti del marito R__________ __________, con sentenza del 26 marzo 2004
(inc. n. 11.2003.40) la prima Camera civile del Tribunale d'appello, in
parziale accoglimento di un appello presentato da quest'ultimo avverso un
decreto cautelare emesso il 17 marzo 2003 dal Pretore del Distretto di
Bellinzona, ha fra l'altro obbligato il marito a versare dal 16 aprile 2003
contributi alimentari di fr. 4'015.- mensili per la moglie e di
fr. 1'670.- mensili per la figlia A__________ (1997), assegni familiari
compresi, con la precisazione che “nel caso in cui assumesse direttamente
gli oneri ipotecari gravanti l’abitazione
coniugale di __________ (particella n. __________ RFD), PI 1 potrà
compensarne il versamento fino a concorrenza di fr. 1'532.– mensili,
deducendo l’importo dal totale dovuto a moglie e figlia”.
B. Con decreto cautelare
del 5 aprile 2006 il Pretore del Distretto di Bellinzona,
accogliendo parzialmente un'istanza 27 gennaio 2006 del marito, ha ridotto dal
1° febbraio 2006 i contributi alimentari per la moglie a fr. 3'305.- mensili e
per A__________ a
fr. 1'258.- mensili. Un appello presentato dalla moglie il 20 aprile 2006 è
stato parzialmente accolto dalla prima Camera civile del Tribunale
d'appello che, con sentenza del 28 dicembre 2012 (inc. n. 11.2006.41), ha
adeguato – dal 1° febbraio 2006 – il contributo alimentare per la moglie a fr.
3'688.- mensili e quello per A__________ a fr. 1'352.- mensili
(assegni familiari compresi), con la precisazione che “nella misura in cui
assume direttamente gli oneri ipotecari e assicurativi gravanti l’abitazione coniugale di __________ (particella n. __________
RFD), R__________ __________ può
compensarne il versamento fino a concorrenza di fr. 890.– mensili,
deducendo l’importo dal totale dovuto a moglie e figlia”.
C. Nel
frattempo il 16 marzo 2007 (inc. n. OA.2005.61) il Pretore del Distretto di
Bellinzona ha sciolto per divorzio il matrimonio tra PI 1 e CO 1 fissando un
contributo alimentare per la moglie fino al 30 aprile 2013 di fr. 3305.–
mensili ridotto progressivamente a fr. 2265.– mensili e un contributo di
mantenimento scalare per A__________ da fr. 1258.– mensili a fr. 2230.–
mensili fino alla maggiore età o al termine di una formazione professionale
appropriata. Contestualmente egli ha modificato con effetto immediato i
contributi provvisionali per madre e figlia, fissandoli negli stessi importi
stabiliti per il merito. Un appello introdotto dalla moglie il 23
aprile 2007 è stato dichiarato irricevibile, siccome tardivo, il 28 dicembre 2012 dalla prima Camera
civile del Tribunale d'appello nella misura in cui concerneva i
contributi provvisionali (inc. 11.2007.62).
D. Intanto R__________ __________ è deceduto il 20 aprile 2011 e la sua altra
figlia RE 1, nata il 21 gennaio 2006 dalla relazione con RA 1, è stata
riconosciuta erede universale della successione.
E. Con precetto esecutivo n. __________16 emesso il 22 ottobre 2018
dall’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di
fr. 96'358.40 oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2013 per
contributi alimentari non pagati, indicando
quale titolo del credito la “decisione 26 marzo 2004 inc.
11.2003.40 e 28 dicembre 2012 inc.11.2007.62 e 11.2006.41 della Prima Camera
civile del Tribunale d’appello”. Avendo RE 1
interposto opposizione, con istanza del 18 dicembre 2018 CO 1 ne ha chiesto il
rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Con decisione del 19 febbraio 2020, il Pretore ha parzialmente accolto
l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione per fr. 86'358.50
oltre agli interessi di mora del 5% dal 22 ottobre 2018. Un reclamo interposto
il 26 febbraio 2020 da IS 1 è stato respinto il 19 agosto 2020 dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (inc. n. 14.2020.26).
F. Con
petizione 15 ottobre 2020 CO 1 ha convenuto IS 1 dinanzi al
Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere l'accertamento
dell'inesistenza del debito di fr. 86'358.50 oltre interessi (facendo
valere la sua estinzione per compensazione con quanto pagato, dapprima da R__________
__________ fino al suo decesso e poi da lei medesima fino al marzo del 2020,
per oneri relativi all'abitazione già coniugale di __________) e l'annullamento
della relativa esecuzione (art. 85a cpv. 1 LEF) come pure la sospensione
provvisoria di tale esecuzione in via (super)cautelare (art. 85a cpv. 2 LEF).
G. Con
osservazioni del 4 novembre 2020 (sull'istanza cautelare) e del 22 gennaio 2021
(sul merito) IS 1 si è opposta alle richieste e ha instato
per il beneficio del gratuito patrocinio. Le parti hanno replicato (il 19
febbraio 2021) e duplicato (il 15 aprile 2021) ribadendo le proprie richieste.
Alle prime arringhe del 17 maggio 2021 esse hanno notificato prove. Con decreto
cautelare 20 ottobre 2021 il Pretore ha provvisoriamente sospeso la procedura
esecutiva n. __________16. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato
alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte del 2 febbraio 2022, in
cui hanno riaffermato le proprie posizioni.
H. Statuendo
il 18 maggio 2022 il Pretore ha accolto la petizione. Di conseguenza egli ha
accertato l'inesistenza e l'estinzione del debito di fr. 86'358.50 più
interessi e ha annullato la procedura esecutiva n. __________16. Le spese
processuali di complessivi
fr. 3'000.– (comprese quelle della procedura cautelare) sono state poste
a carico di IS 1, tenuta a rifondere alla controparte fr. 3'000.–
per ripetibili. IS 1 è stata infine ammessa al beneficio del
gratuito patrocinio.
I. Contro
la sentenza appena citata IS 1 è insorta a questa Camera con un appello del 22
giugno 2022 in cui chiede di annullare il giudizio impugnato e di riattivare la
procedura esecutiva n. __________16, con protesta di spese e ripetibili di
prima e seconda sede. Oltre a ciò postula di essere ammessa al beneficio del
gratuito patrocinio anche per la procedura di appello.
L. Il
memoriale non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
L’art.
308.
cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni
finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il
valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia
di almeno
fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione
finale in una controversia dal valore superiore ai
fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il
termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 22 giugno 2022
(timbro postale sulla busta d'invio) contro la decisione 18 maggio 2022
(notificata il 23 maggio 2022) è tempestivo.
2.
Nel giudizio
impugnato il Pretore ha ricordato che laddove il rigetto definitivo
dell'opposizione è stato accordato sulla base di una decisione giudiziaria
esecutiva nel senso dell'art. 80 cpv. 1 LEF, l'escusso che agisce in virtù
dell'art. 85a LEF può solo prevalersi di fatti subentrati successivamente al
passaggio in giudicato della medesima, non potendo rimettere in discussione
l'esistenza del credito in quanto tale. Accertato un saldo residuo di fr.
86'358.50 sui contributi alimentari maturati nel periodo dal 1° gennaio 2006 al
30.
aprile 2011, il Pretore ha rilevato che il diritto alla deduzione sugli
alimenti dovuti nel periodo in cui R__________ __________ era in vita risulta,
per finire, dalla sentenza della prima Camera civile del Tribunale d'appello
(inc. 11.2006.41) che, in riforma del decreto cautelare 5 aprile 2006, ha
ridotto a
fr. 890.– mensili l'importo deducibile per quanto assunto direttamente per
oneri ipotecari e assicurativi gravanti l'ex abitazione coniugale di __________.
Da ciò il primo giudice ha desunto che gli oneri pagati direttamente possono
essere posti in compensazione soltanto fino a concorrenza di fr. 890.– mensili
(consid. 6 a 8.1).
Il Pretore ha quindi
riconosciuto un analogo diritto alla compensazione sugli oneri pagati da CO 1
già solo per il fatto che costei è divenuta la proprietaria della particella n.
__________ RFD di __________, sezione di __________. Compensazione – egli ha
soggiunto – che non è esclusa dall'art. 125 n. 2 CO perché il credito posto in
compesazione si connota esso medesimo come "una voce di spesa che compone
il contributo di mantenimento azionato dalla convenuta". Senza contare che
trattandosi di contributi scaduti da oltre 10 anni, essi neppure potrebbero
dirsi necessari per il mantenimento (consid. 8.2). Ciò posto, considerato un
importo massimo deducibile di fr. 138'840.– dall'aprile 2007 al marzo 2020 (fr.
890.– x 156 mesi), il Pretore ha ammesso la compensazione di fr. 45'390.– (fr.
890.– x 51 mesi) per pagamenti fatti in vita da R__________ __________ con
effetto dall'aprile 2007 al giugno 2011, pur essendosi costui fatto carico di
oneri per quella abitazione di complessivi fr. 64'501.– (di cui
fr. 61'695.15 solo per interessi ipotecari). Per il periodo successivo (luglio
2011.
– marzo 2020, pari a 105 mesi) il primo giudice ha riscontrato invece
pagamenti per fr. 48'397.50 (di cui fr. 39'309.– per oneri ipotecari, fr.
5'955.20 per oneri assicurativi e fr. 3'133.30 per tasse varie). Egli ha
appurato così pagamenti deducibili complessivi di fr. 93'787.50 (fr. 45'390.– +
fr. 48'397.50). Donde l'accoglimento della petizione (consid. 8.3).
Il Pretore non ha
ravvisato infine gli estremi di un abuso di diritto per avere l'attrice
raccolto la documentazione a comprova dei pagamenti effettuati solo nella
presente procedura. Abusiva era piuttosto per il primo giudice l'opposizione
della convenuta alla compensazione degli oneri pagati direttamente per
l'immobile di __________ che IS 1 ha continuato a occupare. Né ostava alla
domanda dell'attrice la pendenza di una causa (inc. OR.2014.40) intentata da CO
1.
per ottenere la condanna di IS 1 al
pagamento di un affitto per l'occupazione di quell'immobile poiché – come
l'attrice ha precisato – l'importo riconosciuto nella presente vertenza sarà
considerato e posto in deduzione in quell'altra vertenza (consid. 9).
3.
L'appellante
reputa anzitutto inverosimile che la documentazione (bancaria e assicurativa)
prodotta dall'attrice – in esito a una semplice richiesta di edizione
prontamente eseguita dall'istituto bancario interessato – nella presente
procedura per comprovare il pagamento degli oneri correlati alla casa di __________
non abbia potuto essere addotta già nell'ambito della procedura di divorzio o
quanto meno di rigetto definitivo dell'opposizione. L'ammissione di tali prove
a sostegno dell'estinzione del debito va dunque ritenuta lesiva dell'art. 85a
LEF poiché non riguarda mezzi di prova che non potevano essere reperiti prima (echte
Noven), ovvero gli unici che a suo avviso potevano essere ammessi in questa
procedura (memoriale, pag. 5 a 9).
L'obiezione non può
trovare ascolto. Come si evince dalla giurisprudenza in materia richiamata
dall'appellante medesima (memoriale, pag. 6), se il rigetto definitivo
dell'opposizione è stato pronunciato – come in concreto – sulla scorta di una
decisione giudiziaria esecutiva (art. 80 cpv. 1 LEF), l'escusso che agisce
sulla base dell'art. 85a LEF può prevalersi non soltanto dei fatti subentrati
dopo il passaggio in giudicato di quella decisione (veri nova) ma anche
delle eccezioni che risultano dalla medesima (STF 5A_135/2019 del 24 aprile
2019.
consid. 3.1.2 e 5A_424/2015 del 27 aprile 2016 consid. 4.2). E nel caso
specifico l'attrice si fonda proprio su un'eccezione (la compensazione) che il
giudice dell'unione coniugale e del divorzio avevano espressamente riservato
nelle ricordate sentenze passate in giudicato. A parte ciò, non è dato a
divedere come i mezzi di prova addotti nella presente procedura potessero già
esserlo in quelle procedure se il giudice di famiglia riservava questa
possibilità per pagamenti non ancora effettuati (v. in particolare sopra,
consid. 1: “nel caso in cui assumesse direttamente gli oneri
ipotecari gravanti l’abitazione coniugale
di __________ [particella n. __________ RFD], R__________ __________
potrà compensarne il versamento fino a concorrenza di fr. 1'532.– mensili,
deducendo l’importo dal totale dovuto a moglie e figlia”).
Poco importa poi che i
mezzi di prova in rassegna non siano stati esibiti nella procedura di rigetto
definitivo dell'opposizione, dalla quale CO 1 è per altro uscita soccombente
con conseguente assunzione delle spese giudiziarie. A parte il fatto che
l'azione dell'art. 85a LEF non è proponibile solo in relazione ai fatti e ai
mezzi di prova sorti successivamente al rigetto definitivo dell'opposizione o
alle eccezioni che il giudice del rigetto non aveva da vagliare o non avrebbe
potuto vagliare, l'appellante trascura che il giudice del rigetto avrebbe –
comunque sia – tutt'al più potuto esaminare i documenti in discussione solo nei
limiti di un giudizio di apparenza proprio della procedura sommaria (cfr. Bangert in: Basler Kommentar, SchKG, 3a
edizione, n. 11c ad art. 85a LEF). In proposito l'appello si rivela quindi
sprovvisto di buon diritto.
4.
L'appellante deplora
dipoi che il Pretore le abbia rimproverato di avere abusivamente contestato la
legittimazione dell'attrice di porre in compensazione gli oneri da costei
corrisposti per l'abitazione di __________ dal luglio 2011 al marzo 2020.
Rileva al riguardo che con il decesso di R__________ __________ non è decaduto
soltanto l'onere alimentare di costui ma anche il diritto di compensare gli
oneri ipotecari e assicurativi (memoriale, pag. 10 n. 17). Se non che la
convenuta perde di vista che il Pretore ha riconosciuto all'attrice il diritto
alla compensazione "già solo per il fatto di essere divenuta l'attuale
proprietaria della particella n. __________ RFD di __________". Perché, in
simili circostanze, l'attrice non fosse abilitata a compensare un proprio credito
– scaduto e della stessa specie – nei confronti della convenuta (a sua volta
creditrice, ancorché per un periodo precedente, nei confronti di CO 1 che ha
ripreso il debito alimentare del padre per successione universale: art. 560
CC), IS 1 non spiega né è dato di comprendere. Ancor meno ove si consideri che
l'appellante nemmeno discute l'inapplicabilità del motivo di esclusione
dell'art. 125 n. 2 CO.
5.
L'appellante
ribadisce inoltre che i crediti fra le parti successivi all'aprile del 2011 e
correlati all'occupazione dell'abitazione di __________ – terminata nel marzo
2020.
con la "liberazione forzata" – sono già oggetto di un'altra
procedura pendente dinanzi alla medesima Pretura (inc. OR.2014.40) nella quale CO
1.
ha rivendicato il pagamento di fr. 71'498.70 (più interessi) fino all'agosto
2014.
e di fr. 1'833.30 per ogni ulteriore mese dopo di allora. Dall'avvio di
quest'altra procedura l'appellante desume una rinuncia dell'attrice a chiedere
la compensazione degli oneri ipotecari e assicurativi sostenuti dal maggio del
2011.
(memoriale, pag. 10 seg.). Da quest'ultimo argomento va tuttavia subito
sgombrato il campo. Come ricorda l'appellante medesima, CO 1 ha sottolineato
nell'allegato conclusivo che "l'importo riconosciuto in questa procedura
verrà considerato e posto in deduzione dall'importo che dovesse essere
riconosciuto nella procedura inc. OR.2014.40" (loc. cit., pag. 11 n. 14).
La tesi della rinuncia cade dunque d'acchito nel vuoto. Quanto all'obiezione
secondo cui tale dichiarazione nel memoriale conclusivo sarebbe una semplice
allegazione e non una promessa irrevocabile, la convenuta trascura che
quand'anche CO 1 non dovesse dare seguito al suo intendimento nulla impedirebbe
a IS 1 di eccepire – in quell'altra procedura – l'avvenuta assunzione (dopo la
loro compensazione nella presente vertenza) degli oneri ipotecari e
assicurativi e di evitare così un doppio pagamento. Anche su tale questione
l'appello manca pertanto di consistenza.
6.
Da ultimo
l'appellante ripete, come in prima sede, che in ogni caso le uniche spese che
potevano essere compensate – conformemente alla sentenza di divorzio che ha
solo riformato l'importo massimo ma non anche il tipo di onere deducibile –
erano gli oneri ipotecari e assicurativi relativi all'abitazione di __________.
Non potevano invece essere compensate altre spese quali le tasse di consumo
dell'acqua potabile e di canalizzazione o i contributi di arginatura
prosciugamento e controllo impianti, come invece fatto dal Pretore che al
riguardo ha seguito l'attrice (memoriale, pag. 11 seg.).
Per essere ricevibili,
però, contestazioni pecuniarie vanno sempre cifrate (DTF 143 III 112 consid. 1.2 con rinvii). E la mancata
quantificazione degli oneri che a mente dell'interessata rimarrebbero compensabili
rende la doglianza irricevibile. Ma quand'anche si transigesse in proposito,
l'appello non sarebbe destinato a miglior sorte. Si considerassero anche
soltanto gli oneri ipotecari e assicurativi, l'esito non muterebbe. Per i
pagamenti effettuati in vita da R__________ __________ con effetto dall'aprile
2007.
al giugno 2011 l'appellante non contesta che essi assommassero a fr.
63'480.45 (ovvero fr. 61'695.15 per gli oneri ipotecari più fr. 1'785.30 per
l'assicurazione stabile) per rapporto a una somma massima deducibile di fr.
45'390.– (fr. 890.– x 51 mesi). Né la convenuta discute che per il periodo
successivo (luglio 2011 – marzo 2020) gli oneri ipotecari (fr. 39'309.–) e gli
oneri assicurativi (fr. 5'955.20) ammontassero a fr. 45'264.20 per rapporto a
un massimo deducibile di fr. 48'397.50 (fr. 890.– x 105 mesi). Anche seguendo
la tesi della convenuta, l'importo compensabile a titolo di oneri ipotecari e
assicurativi (complessivi fr. 90'654.20: fr. 45'390.– più fr. 45'264.20, interessi
esclusi) supererebbe il debito di fr. 86'358.50 (interessi
esclusi).
7.
Se ne
conclude che l'appello dev'essere respinto siccome manifestamente
infondato. Le spese processuali della presente sentenza – calcolate su un
valore litigioso di fr. 86'358.50 – seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili,
il memoriale non essendo stato notificato a CO 1 per osservazioni (v. art. 312
cpv. 1 CPC).
8.
Relativamente al gratuito patrocinio
sollecitato da IS 1 in questa
sede, esso non può entrare in linea di conto. Versasse anche la richiedente in
gravi ristrettezze, per vero, l'appello appariva fin dall'inizio senza
probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato
alla controparte. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui
versa la richiedente si tiene conto, ad ogni modo, moderando la tassa di giustizia.
9.
Il valore litigioso determinante ai fini
di un’eventuale impugnazione dinanzi al Tribunale federale supera la soglia di
fr. 30'000.- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura
incidentale, segue la via dell'azione principale
(art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le spese l’art. 106 CPC e
la LTG
decide:
1. Nella
misura in cui è ricevibile, l’appello 22 giugno 2022 di IS 1 è respinto.
2. La richiesta di gratuito
patrocinio è respinta.
3. Le
spese processuali di fr. 3000.- sono poste a carico dell’appellante.
4. Notificazione:
- ;
- .+
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).