12.2022.88
Lacune organizzative di una SA; blocco societario ("Pattsituation"), commissariamento e scioglimento della società; rappresentanza della società o degli azionisti, capacità processuale e facoltà di rappresentanza
6 settembre 2022Italiano16 min
raccomandata 16 giugno 2021 (non ritirata, cfr. doc. B e C), e in seguito tramite
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.88
Lugano
6 settembre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2021.840 della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio-Sud - promossa con segnalazione 28 ottobre 2021
dall’
Ufficio
del registro di commercio, Biasca
contro
AP
1
Parti interessate:
R__________
C__________
entrambi
rappresentati dall’avv. PA 1
P__________
L__________
entrambi
rappresentati dall’avv. PA 2
PI
1
chiedente l’adozione delle misure necessarie nei
confronti della convenuta, priva di un valido domicilio legale;
nell’ambito della quale il Pretore, con decisione 28
dicembre 2021, ha dapprima disposto la nomina di un commissario (avv. PI 1) onde
provvedere alla gestione corrente di AP 1, e nel seguito, con decisione 20
giugno 2022, ha revocato tale incarico e pronunciato lo scioglimento della società,
ordinandone la messa in liquidazione secondo
le prescrizioni applicabili al fallimento;
e ora sull’appello 30 giugno 2022 presentato dall’avv.
PA 1 per conto della società, con cui
ha chiesto in via cautelare di fare ordine al commissario di versare entro il 9
settembre 2022 (previa ricezione dei fondi necessari e sottoscrizione di una
relativa dichiarazione di postergazione) € 24'772.50 alla società partecipata __________
Srl secondo lo scritto 10 giugno 2022 dell’amministratore unico __________ e in
via principale di annullare lo scioglimento societario e nominare piuttosto un
amministratore con i compiti di gestire l’attività corrente, chiedere la
liberazione del capitale azionario non ancora versato e confermare la
sottoscrizione dell’aumento di capitale di __________ Srl, il tutto con
protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
viste le osservazioni 3 agosto 2022 dell’avv. PA 2 (patrocinatore dei due azionisti di
minoranza della società P__________ e L__________) e quelle 22 luglio 2022 e 9
agosto 2022 dell’avv. PI 1, i quali si sono opposti al gravame;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Costatata una lacuna
organizzativa della società AP 1 (doc. A), priva di un valido domicilio legale
nel luogo della sua sede (art. 2 lett. b e 117 ORC), l'Ufficio del registro di
commercio (qui di seguito: “URC”) l’ha invano diffidata, dapprima tramite
raccomandata 16 giugno 2021 (non ritirata, cfr. doc. B e C), e in seguito tramite
pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (“FUSC”) del 26 agosto
2021 (doc. D) a ripristinare la situazione legale e a notificare la pertinente
iscrizione entro il termine di 30 giorni, menzionando le prescrizioni
determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso della loro violazione (art.
939 CO).
B.
In assenza di riscontri, con
notificazione 28 ottobre 2021 l’URC ha deferito il caso al giudice, come
previsto dall’art. 939 cpv. 2 CO.
C.
In data 3 novembre 2021 il
Pretore ha assegnato alla società un termine di 15 giorni per presentare delle eventuali
osservazioni scritte. Con scritto 19 novembre 2021 l’avv. PA 1, così incaricata
da R__________ (amministratore unico dimissionario ancora iscritto a RC) e da C__________
(nuovo amministratore non ancora iscritto), ha chiesto e ottenuto una proroga
del suddetto termine sino al 10 dicembre 2021, trasmettendo altresì, lo stesso
giorno e con successivo complemento 22 novembre 2021, la relativa procura 19
novembre 2021 sottoscritta da questi ultimi.
D.
Con osservazioni 10 dicembre
2021 l’avv. PA 1 ha preso posizione sulla segnalazione, evidenziando in
particolare l’esistenza di un insormontabile contrasto fra R__________ e C__________
(azionisti di maggioranza) da una parte, e P__________ e L__________ (azionisti
di minoranza) dall’altra, la vigente impossibilità per il (nuovo) consiglio di
amministrazione (peraltro rimasto privo di una persona domiciliata in Svizzera
che potesse validamente rappresentare la società ai sensi dell’art. 718 cpv. 4
CO) di essere iscritto a RC e più in generale di agire e sanare le lacune
societarie, e la conseguente necessità di nominare in via giudiziale un
amministratore o commissario ai sensi dell’art. 731b CO.
E.
Con replica 20 dicembre 2021
l’URC ha ribadito l’esistenza di lacune societarie, rimettendosi al giudizio
del Pretore. Con scritto 27 dicembre 2021 l’avv. PA 1 si è riconfermata nelle
proprie posizioni, rilevando l’agire contrario alla buona fede degli azionisti
di minoranza.
F.
Con decisione 28 dicembre 2021
il Pretore, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1bis cifra 2 CO, ha nominato
l’avv. PI 1 quale commissario di AP 1, con il compito di provvedere alla
gestione corrente della società, ha stabilito in via provvisoria il domicilio
legale societario presso il medesimo (Via __________, __________), ha precisato
che il relativo mandato sarebbe stato a carico della società (ritenuto che in
caso di mancato pagamento quest’ultima sarebbe stata sciolta) e sarebbe durato
sino alla nomina di un nuovo amministratore e alla determinazione di un nuovo
valido domicilio legale da parte dell’assemblea degli azionisti (ma al più
tardi sino al 31 dicembre 2022), nonché ha ordinato la cancellazione dal
Registro di commercio di R__________ quale amministratore unico. Il tutto con
seguito delle spese processuali (fr. 200.-) a carico di AP 1. Il 7 febbraio
2022, il medesimo giudice ha imposto a AP 1 il pagamento di un anticipo di
fr. 7'500.- a copertura dell’onorario del commissario.
G.
Con due scritti 26 febbraio
2022 e 10 marzo 2022 l’avv. PA 2, in nome e per conto di P__________ e L__________,
azionisti di minoranza della società nella misura del 45%, ha presentato delle
osservazioni in relazione alla situazione societaria, evidenziando che l’unica
misura atta a risolvere la situazione era a suo modo di vedere lo scioglimento
di AP 1. Egli ha altresì rilevato che l’avv. PA 1 non poteva patrocinare
quest’ultima (la quale era priva di un regolare e funzionante organo
amministrativo dal 17 maggio 2021 e non le ha mai conferito un mandato), bensì
casomai solo i due azionisti di maggioranza personalmente, e ha chiesto di essere
coinvolto nella procedura.
H.
Con scritto 21 marzo 2022, il
Pretore ha fra le altre cose concesso all’avv. PA 2 l’accesso agli atti e
sottolineato che l’avv. PA 1 è intervenuta in causa indicando di patrocinare
una parte degli azionisti, ritenuto che questi ultimi erano senz’altro
legittimati a partecipare alla procedura.
I.
Il 3 giugno 2022 il
commissario ha presentato al Pretore il suo rapporto intermedio, chiedendogli
se potesse o meno avallare la proposta ricevuta da una società partecipata (__________
Srl) di sottoscrivere un aumento di capitale azionario nonché di indicargli se
e in che misura notificare a RC le delibere assembleari, di confermare la sua
nota d’onorario intermedia e di poter ottenere un secondo acconto di fr. 7'500.-
per lo svolgimento del suo incarico.
J.
Con decisione supercautelare 3
giugno 2022 il Pretore non ha autorizzato il commissario a procedere alla
sottoscrizione dell’aumento di capitale a meno che l’importo dell’aumento fosse
integralmente garantito con versamento del corrispettivo sul suo conto cliente
e ha assegnato agli avv. PA 1 e PA 2 un termine di 10 giorni per esprimersi in
merito al rapporto intermedio, ciò che questi hanno fatto rispettivamente in
data 15 giugno 2022 e 16 giugno 2022.
K.
Con comunicazione 28 giugno
2022 il commissario ha informato il Pretore delle delibere prese dall’assemblea
generale straordinaria di AP 1 del 31 maggio 2022 (adeguamento degli statuti,
mantenimento della sede sociale a __________, con nuovo recapito in Via __________).
L.
Con decisione 17 giugno 2022
il Pretore ha revocato la nomina
dell’avv. PI 1 quale commissario della società (dispositivo n. 1), fatto
ordine al medesimo, quale atto residuale del suo mandato, di comunicare al
Registro di commercio le delibere assembleari del 31 maggio 2022 per la
relativa iscrizione (dispositivo n. 2), approvato
la sua nota intermedia (fr. 7'836.- IVA esclusa) invitandolo a trasmettergli la
nota professionale finale per approvazione e ribadendo che le sue spese
restavano a carico di AP 1 (dispositivo n. 3), pronunciato lo scioglimento
della società e la sua messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili
al fallimento ai sensi dell’art. 731b cpv. 1bis n. 3 CO (dispositivi n. 4 e 5)
e posto a carico della medesima le spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (dispositivo
n. 6).
M.
Con appello 30 giugno 2022 l’avv.
PA 1, in nome e per conto di AP 1, ha chiesto in via cautelare di fare ordine
al commissario di versare entro il 9 settembre 2022 (previa ricezione dei fondi
necessari e sottoscrizione di una relativa dichiarazione di postergazione) € 24'772.50 alla
società partecipata __________ Srl secondo lo scritto 10 giugno 2022
dell’amministratore unico __________ e in via principale di annullare i
dispositivi pretorili n. 1, 4, 5 e 6 come pure di nominare un nuovo
amministratore con i compiti di gestire l’attività corrente societaria,
chiedere la liberazione del capitale azionario non ancora versato e confermare
la sottoscrizione dell’aumento di capitale di __________ Srl, il tutto con
protesta di spese e ripetibili.
N.
Con scritto 6 luglio 2022 il
presidente di questa Camera ha chiesto all’avv. PA 1 di produrre la procura con
la quale le è stato conferito l’incarico di presentare il summenzionato atto in
nome di AP 1. In data 13 luglio 2022 la suddetta legale ha prodotto la già
summenzionata procura 19 novembre 2021 sottoscritta da R__________ e C__________.
O.
Con scritto 22 luglio 2022
l’avv. PI 1 ha riassunto la difficile situazione societaria attuale e chiesto
di essere informato sul seguito della procedura di appello, postulando
nuovamente la revoca dalla sua funzione di commissario.
P.
Con risposta all’appello 3
agosto 2022 l’avv. PA 2, per conto di P__________ e L__________, ha chiesto di
dichiarare l’appello irricevibile o di respingere le relative richieste
(cautelari e di merito), con protesta di spese e ripetibili. Con scritto di
pari data, l’URC ha rilevato di non avere particolari osservazioni. Con
separata risposta 9 agosto 2022, l’avv. PI 1 si è pure opposto al gravame,
contestandone l’ammissibilità e postulando in via preliminare di ottenere dalla
parte appellante il versamento di un anticipo in suo favore di fr. 15'000.- a
copertura delle sue spese rimaste scoperte e perduranti oltre la pronuncia
della decisione impugnata (visto l’effetto sospensivo dell’appello) e delle
incombenze finanziarie più immediate della società, e in via principale la conferma
del giudizio pretorile.
Q.
Delle argomentazioni delle
parti si dirà, per quanto di rilievo, nei considerandi di diritto.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che le decisioni finali di prima istanza sono impugnabili mediante
appello, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). La presente fattispecie ha per oggetto una decisione finale
e un valore litigioso pacificamente superiore a fr. 10'000.- (e corrispondente
in concreto a fr. 100'000.-, v. consid. 9), sicché tali condizioni sono
adempiute.
Il
gravame, tempestivamente inoltrato nell’ambito di una procedura sommaria entro
il termine di 10 giorni dalla notifica della decisione impugnata, è pure
tempestivo (art. 250 lett. c n. 6 e 314 cpv. 1 CPC).
2.
Quale ulteriore presupposto
processuale, da esaminare d’ufficio dal giudice in ogni stadio della causa
(art. 59 e 60 CPC), occorre chinarsi sulla legittimazione alla rappresentanza
contrattuale dell’avv. PA 1, quale aspetto della capacità di postulazione e
della capacità processuale.
3.
Ogni parte con capacità
processuale può farsi rappresentare nel processo (art. 68 cpv. 1 CPC). Ciò
presuppone il valido conferimento di un mandato. Qualora a conferire il potere
di rappresentanza sia una persona giuridica, è necessario che le persone firmatarie
della procura siano legittimate ad agire in tal senso in nome e per conto della
società. Il giudice deve verificare d’ufficio la legittimazione del
rappresentante e dunque la sua capacità di stare in lite, accertando in
particolare l’esistenza di una procura (art. 68 cpv. 3 CPC), che dev’essere
chiara, inequivocabile, speciale e attuale. Dalla medesima deve in particolare
emergere in modo chiaro l’effettiva volontà di una parte di stare in lite nei
confronti di una determinata controparte nell’ambito di una determinata
fattispecie. In caso di omissione (nel produrla agli atti oppure nel firmarla),
oppure ancora qualora il giudice nutra dei dubbi sull’effettivo conferimento
della procura, sul suo contenuto o sulla sua estensione, quest’ultimo deve
sollecitare i necessari chiarimenti e/o impartire alla parte un termine per
sanare il vizio (art. 132 cpv. 1 CPC), anche mediante una ratifica a
posteriori, se la lacuna è frutto di un errore e non di un agire deliberato.
Altrimenti, gli atti eseguiti dal patrocinatore sprovvisto della capacità di
rappresentanza devono essere dichiarati irricevibili (STF 5A_460/2017 dell'8
agosto 2017 consid. 3.3.2, 4D_2/2013 del 1° maggio 2013 consid. 3.1, 5A_15/2009
del 2 giugno 2009 consid. 4.1; IICCA del 13 agosto 2018, inc. 12.2016.70, consid.
2.2.1; Trezzini, in: Commentario
pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed.,
Vol. 1, n. 28, 32 seg. e 40 seg. ad art. 68 CPC).
4.
Nel caso concreto, l’avv. PA 1
ha inoltrato un appello in nome e per conto di AP 1. Dopo essere stata invitata
a chiarire la sua facoltà di rappresentanza mediante produzione della relativa
procura, la medesima si è come detto limitata a presentare anche in questa sede
la procura sottoscritta in data 19 novembre 2021 da R__________ e C__________.
La questione volta a sapere se essi, in quel momento, potessero validamente
rappresentare la società (segnatamente alla luce delle problematiche societarie
sopra evidenziate), non necessita di essere approfondita, per i motivi che
seguiranno.
5.
In primo luogo, detta procura
risulta conferita a titolo personale dai due azionisti, e non menziona in alcun
modo un agire di questi ultimi in rappresentanza della società. D’altronde, come
peraltro già evidenziato dai due azionisti di minoranza in primo grado (scritti
26.
febbraio 2022 e 10 marzo 2022) e in questa sede (risposta all’appello 3
agosto 2022), l’avv. PA 1 è intervenuta nella procedura indicando di
patrocinare i due azionisti di maggioranza e non la società (v. ad esempio i
suoi scritti del 19 novembre 2021, 10 dicembre 2021 e 15 giugno 2022). Già
questo conduce a negare la facoltà di rappresentanza della patrocinatrice. Ciò
indipendentemente dal fatto che il Pretore l’abbia in prima sede impropriamente
indicata quale patrocinatrice di AP 1 per poi evidenziare, nel dispositivo n. 7
della decisione impugnata, la sua rappresentanza in favore degli azionisti di
maggioranza, distinzione fondamentale di cui un avvocato avrebbe dovuto tenere
conto.
6.
In secondo luogo, come sopra
riassunto, la procedura innanzi al Pretore è stata avviata a fronte di una
situazione di palese blocco societario (“Deadlock” o “Pattsituation”)
dovuto alla contrapposizione fra i due azionisti di maggioranza e quelli di
minoranza, che impossibilitava l’agire del consiglio di amministrazione
(oltretutto non composto correttamente per il mancato ossequio dell’art. 718
cpv. 4 CO). Ciò già escludeva la possibilità per il CdA di esprimere la volontà
societaria nonché la possibilità per un legale di rappresentare una parte
dell’azionariato e al contempo la società (per il concreto rischio di un
conflitto d’interessi) e ha condotto, in data 28 dicembre 2021, alla nomina
dell’avv. PI 1 quale commissario come pure alla cancellazione dal Registro di
commercio di R__________ quale amministratore unico. Ne deriva che AP 1, nel
periodo che qui interessa, poteva essere validamente rappresentata solamente
dal suo commissario, come dal medesimo correttamente evidenziato nelle sue
osservazioni all’appello. In una simile situazione, qualsiasi eventuale procura
originariamente conferita in nome e per conto della società avrebbe in ogni
caso perso attualità, laddove gli azionisti, direttamente interessati dalla
procedura in questione e dal suo esito, erano invece senz’altro legittimati a
parteciparvi in proprio nome (DTF 142 III 629).
7.
Per tutti questi motivi, l’avv.
PA 1 difetta della facoltà di rappresentanza di AP 1. Ne discende che l’appello
da lei (intenzionalmente) presentato per conto della medesima non è sorretto da
una valida procura. Anche una ratifica a posteriori dell’atto è da escludere,
dal momento che l’avv. PI 1, con le sue osservazioni 9 agosto 2022, si è
fermamente opposto all’impugnativa, postulando la conferma della decisione di
primo grado. Di conseguenza, l’appello dev’essere dichiarato irricevibile.
8.
La conferma della decisione di
prima sede rende priva d’oggetto la richiesta del commissario di essere
sollevato dal proprio mandato. Quanto al suo onorario, con la decisione impugnata
(dispositivo n. 3) il Pretore l’ha invitato a presentargli la sua nota finale
per approvazione, laddove la questione esula dalla presente procedura di
appello. Tenuto conto del suo ruolo quale unico rappresentante della società, questa
Camera ritiene di assegnargli, in equità, un’indennità per il dispendio
causatogli dalla partecipazione alla procedura, alla luce del suo interesse a prendere
posizione e del suo coinvolgimento nelle varie tematiche oggetto d’impugnativa.
Parimenti vengono riconosciute ripetibili agli azionisti di minoranza quali
parti accessorie, che si sono fatti patrocinare da un legale e sono
direttamente interessati dall’esito del giudizio (DTF 142 III 629 consid. 2.1 e
2.3.7).
9.
Le spese giudiziarie vanno calcolate sulla base di un
valore litigioso di fr. 100’000.-, pari al capitale nominale di AP 1 risultante
a registro di commercio (STF 4A_315/2010 del 19 agosto 2010 consid. 2 e 4A_278/2010
dell’8 luglio 2010 consid. 6; IICCA del 29 ottobre 2019, inc. n. 12.2019.71) e
seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Nel
caso di specie, non giustificandosi un aggravio delle spese a carico di AP 1,
la quale non ha mai espresso la volontà di appellare la decisione di primo
grado, le spese devono forzatamente essere poste a carico dell’avv. PA 1 (art.
106.
cpv. 3 e 108 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 9
cpv. 1 e 13 LTG e visto il tema limitato della presente decisione, possono
essere contenute in fr. 1’000.-. Considerati il dispendio di tempo e l’esito
del giudizio (v. art. 13 RTar), l’indennità attribuita all’avv. PI 1 viene
quantificata in fr. 800.- e quella spettante agli azionisti di minoranza in
complessivi fr. 2'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati, per le spese, gli art. 106 e
108 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
I. L’appello 30 giugno 2022 dell’avv. PA 1 è irricevibile.
II. Le spese processuali d’appello di fr. 1'000.- sono a carico
dell’avv. PA 1, che rifonderà all’avv. PI 1 fr. 800.-, e a P__________ e L__________
complessivi fr. 2'000.- a titolo di indennità di secondo grado.
III. Notificazione:
-
-
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio- Sud
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).