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Decisione

12.2022.89

Succursale estera - scioglimento per carenze organizzative

5 ottobre 2022Italiano6 min

I p. 541), seguono la soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che non si

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.89

Lugano

5 ottobre 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2022.307 della Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Nord - promossa con notificazione (recte:

istanza) 21 aprile 2022 da

AO

1

contro

AP

1

rappr. da RA 1

chiedente l’adozione delle misure necessarie nei

confronti della convenuta, ossia della succursale estera, che era priva di una

valida rappresentanza in Svizzera;

nell’ambito della quale il Pretore, con decisione 22 giugno

2022, ha pronunciato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la messa

in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

appellante la convenuta con appello 1° luglio 2022,

con cui ha dichiarato di opporsi al giudizio pretorile;

viste le osservazioni 13 settembre 2022 dell’istante;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che

con notificazione (recte: istanza) 21 aprile 2022 AO 1 ha convenuto in

giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord la società AP

1chiedendo che nei confronti della stessa, ossia della succursale estera, che

era priva di una valida rappresentanza in Svizzera (art. 160 cpv. 2 LDIP, cfr.

doc. A), e invano diffidata, con raccomandata dell’11 febbraio 2022 (doc. B), a

sanare la lacuna e a notificare la relativa iscrizione nel registro di

commercio entro 30 giorni (art. 939 cpv. 1 CO), fossero adottate le misure

necessarie (art. 939 cpv. 2 CO);

che il 27 aprile 2022 il Pretore ha assegnato alla

convenuta un ultimo termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale

(nominare una persona domiciliata in Svizzera che potesse rappresentare la

società), pena il suo scioglimento e la sua messa in liquidazione secondo le

prescrizioni applicabili al fallimento;

che,

preso atto che la convenuta aveva lasciato trascorrere infruttuosamente il

termine, con decisione 22 giugno 2022 il Pretore ha pronunciato il suo

scioglimento, ha ordinato la sua messa in liquidazione secondo le prescrizioni

applicabili al fallimento e ha posto a suo carico le spese processuali di

CHF 100.-, incaricando altresì l’istante di procedere alle necessarie

pubblicazioni;

che con l’appello 1°

luglio 2022, che qui ci occupa, la convenuta ha dichiarato di opporsi al

giudizio pretorile, siccome il Gruppo __________

“intende richiedere

lo scioglimento volontario della AP 1, per cessata attività tramite delibera

della Holding che detiene il 100% della casa madre __________”, “ha la

volontà di procedere secondo le normative applicabili alla messa in

liquidazione con delibera degli azionisti che tuttavia non hanno possibilità di

far intervenire la casa madre __________ __________” e “intende, tramite

la sottoscritta Fiduciaria, di richiedere all’Ufficio del registro di commercio

di poter richiedere la messa in liquidazione con delibera della __________”;

che

con osservazioni 13 settembre 2022, l’istante, dopo aver rilevato che le lacune

organizzative della convenuta non erano state sanate, si è rimesso al prudente

giudizio di questa Camera;

che

nel caso di specie l’appello della convenuta è irricevibile, atteso che la stessa,

in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha

spiegato le ragioni di fatto e di diritto per cui la decisione pretorile

sarebbe stata errata e con ciò da annullare o riformare: gli intendimenti da

lei evocati a sostegno della sua opposizione, che per altro nemmeno risultano

essere stati nel frattempo messi in atto, non contengono in effetti alcuna

censura al giudizio pretorile;

che

ad ogni buon conto, il gravame sarebbe stato da respingere anche nel merito,

essendo incontestabile che la decisione del Pretore di pronunciare lo

scioglimento della convenuta e di ordinarne la liquidazione secondo le

prescrizioni applicabili al fallimento era ineccepibile: l’istruttoria ha in

effetti permesso di accertare che la convenuta, in modo del tutto inspiegabile

e incomprensibile, non aveva reagito né alle richieste dell’istante di ripristinare

la situazione legale formulata con la raccomandata dell’11 febbraio 2022 (doc.

B), né tanto meno alla diffida pretorile 27 aprile 2022 con cui le era stato

assegnato un ultimo termine per agire in tal senso, accompagnato dall’esplicita

comminatoria del suo scioglimento e della sua liquidazione, per cui da questo

comportamento il giudice di prime cure poteva senz’altro presumere che la stessa

neppure avrebbe dato seguito a eventuali provvedimenti meno severi, quali la

nomina dell’organo mancante (TF 8 luglio 2013 4A_158/2013 consid. 2.1.6, 29

luglio 2013 4A_706/2012 consid. 2.2.2, 16 dicembre 2013 4A_354/2013 consid.

2.1.3);

che

oltretutto la convenuta neppure ha poi provveduto a ripristinare la situazione

di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale (ciò

che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, sarebbe idoneo ad evitare lo

scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione, cfr. Lorandi, Konkursverfahren über

Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP

11/2008 p. 1386; Lorandi,

Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.

91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3), nonostante abbia avuto a disposizione ben 3

mesi;

che

le spese processuali della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di

un valore litigioso di EUR 20'000.-, pari al capitale sociale della sede

principale della convenuta (doc. A; TF 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8

luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6, SJ 132

Fatti

I p. 541), seguono la soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che non si

attribuiscono ripetibili all’istante, che per altro si è rimessa al giudizio

del tribunale e nemmeno le ha protestate;

Considerandi

che

non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il

presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

Dispositivo

Per questi motivi

richiamati, per le spese, l’art. 106 CPC

e la LTG

decide:

1. L’appello 1° luglio 2022 di AP 1, è irricevibile.

2. Le

spese processuali di CHF 400.- sono poste a carico dell’appellante. Non si

attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Nord

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).