12.2022.9
Mutuo o donazione: interpretazione della volontà delle parti secondo il principio dell'affidamento
2 settembre 2022Italiano22 min
Bellinzona. Nella sua risposta del 6 dicembre 2017 AP 1 ha proposto di respingere
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.9
Lugano
2 settembre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa – inc. n. SE.2017.95 – della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con petizione dell'8 novembre 2017 da
AO
1
(ora patrocinata dall'avv.
PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinato dall'avv.
dott. PA 1 )
con cui l'attrice ha
chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 18'612.95 oltre interessi
del 5% dal 15 settembre 2016 e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta
al PE n. __________32 dell'UE di Bellinzona;
domanda avversata dal
convenuto e che il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto con sentenza del 20
dicembre 2021, condannando il convenuto al pagamento di
fr. 16'864.45 oltre interessi, rigettando per fr. 13'053.30 oltre interessi
l'opposizione al PE e ponendo le spese processuali di fr. 2'950.- per un decimo
a carico dell'attrice e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere
alla controparte fr. 2'970.- per ripetibili ridotte;
appellante il convenuto
con atto di appello 26 gennaio 2022, con cui chiede la riforma del giudizio impugnato
nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 4'864.45 oltre
interessi del 5% dal 10 luglio 2017 e di rigettare in via definitiva, per il
medesimo importo, l'opposizione al PE, con protesta di spese e ripetibili di
primo e secondo grado;
mentre l'attrice, con
risposta 3 marzo 2022, postula il rigetto dell'appello, pure con protesta di
spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. AO 1 e AP 1 hanno
intrattenuto una relazione sentimentale e di convivenza per quasi dieci anni,
dall'agosto del 2007 fino al luglio del 2016. Cessata la loro relazione, sono
sorte divergenze in merito alla liquidazione dei rapporti di dare e avere. AO 1
ha così avviato il 10 luglio 2017 nei confronti di AP 1 una procedura
conciliativa dinanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona che è decaduta
infruttuosa il 13 settembre 2017 con il rilascio dell'autorizzazione ad agire
(inc. CM.2017.126).
B. Con petizione dell'8
novembre 2017 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti alla medesima Pretura per ottenere
la condanna del convenuto al pagamento di
fr. 18'612.95 oltre interessi del 5% dal 15 settembre 2016 e il rigetto in via
definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________32 dell'UE di
Bellinzona. Nella sua risposta del 6 dicembre 2017 AP 1 ha proposto di respingere
la petizione.
C. Al dibattimento del
20 marzo 2018 l'attrice ha presentato un memoriale di replica in cui ha
ribadito le proprie richieste salvo adeguare il calcolo degli interessi (del
5%) dal 15 ottobre 2016 su fr. 12'703.30, dal 23 ottobre 2016 su fr. 350.- e
dal 10 luglio 2017 sull'importo residuo (fr. 5'559.65). Al che il Pretore
aggiunto ha accordato al convenuto un termine fino all'11 aprile 2018 per
presentare una duplica scritta e notificare le proprie prove. All'udienza
dell'11 aprile 2018, indetta per il seguito del dibattimento, il convenuto ha
duplicato, riconfermandosi nella propria posizione e ha notificato prove.
Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alle arringhe finali,
limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 29 aprile 2019 AO 1 ha
riaffermato le proprie richieste così come precisate (per quanto riguarda gli
interessi) in sede di replica. Nel suo allegato del 30 aprile 2019 AP 1 ha
proposto di accogliere la petizione limitatamente a fr. 2'871.90.
D. Statuendo
il 20 dicembre 2021 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione
nel senso che ha condannato AP 1 a pagare fr. 16'864.45 più interessi
del 5% dal 15 al 23 ottobre 2016 su fr. 12'763.45, dal 24 ottobre 2016 al 9
luglio 2017 su fr. 12'938.45 e dal 10 luglio 2017 sull'intera somma.
Contestualmente egli ha rigettato in via definitiva l'opposizione al PE n. __________32
dell'UE di Bellinzona per
fr. 13'053.30 oltre interessi come sopra indicato. Le spese processuali di
complessivi fr. 2'950.- sono state poste per un decimo a carico dell'attrice e
per il resto a carico del convenuto, che è stato tenuto a rifondere alla
controparte fr. 2'970.- per ripetibili ridotte.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 26
gennaio 2022, con cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di
accogliere la petizione limitatamente a fr. 4'864.45 oltre interessi del
5% dal 10 luglio 2017 e di rigettare in via definitiva, per il medesimo
importo, l'opposizione al PE, con protesta di spese e ripetibili di primo e
secondo grado. Con osservazioni del 3 marzo 2022 AO 1 propone di respingere
l'appello pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
L’art.
308.
cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni
finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il
valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia
di almeno
fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione
finale in una controversia dal valore (da determinare secondo l'ultima domanda
di causa: II CCA del 23 marzo 2021, inc. 12.2021.9, consid. 6) superiore ai fr.
10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il
termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Anche senza tenere conto delle ferie giudiziarie (art. 145
cpv. 1 lett. c CPC), l’appello
26.
gennaio 2022 (timbro postale sulla busta d'invio) contro la decisione 20
dicembre 2021 (notificata il 27 dicembre 2021) è tempestivo. Così come è
tempestiva la relativa risposta presentata il 3 marzo 2022.
2.
Litigioso
rimane in appello unicamente il credito di fr. 12'000.- che il Pretore
aggiunto ha riconosciuto all'attrice a titolo di rimborso per un mutuo di pari
importo che l'interessata avrebbe accordato al convenuto per l'acquisto, nel
2010, di una moto __________ che è poi stata permutata (per fr. 9'000.-) dal
medesimo nel 2015 per l'acquisto di un modello di cilindrata superiore. Al
proposito il primo giudice, ricordato che spettava all'attrice dimostrare la
consegna dei fondi e l'obbligo di restituzione, ha scartato anzitutto – siccome
contraria all'art. 318 CO – l'obiezione del convenuto secondo cui un mutuo non
poteva entrare in linea di conto poiché la restituzione era stata reclamata
soltanto dopo la rottura del rapporto sentimentale. Né l'esistenza di un mutuo
poteva essere negata, secondo il Pretore aggiunto, per il fatto che il denaro
per l'acquisto della motocicletta non era stato consegnato direttamente al
convenuto bensì nelle mani di un amico (P__________ G__________) che aveva
mediato con il venditore (D__________ P__________) l'operazione al fine di
ottenere il miglior prezzo possibile (sentenza impugnata, pag. 5 seg.).
Il Pretore aggiunto ha
dipoi respinto – poiché non suffragata da riscontri oggettivi – la tesi del
convenuto che ravvisava nella consegna dell'importo necessario all'acquisto
della moto (che costui, in precarie condizioni economiche e con una figlia a
carico ancora agli studi, sosteneva di non potersi altrimenti permettere) una
donazione dell'attrice giustificabile con il rapporto sentimentale che li
legava e l'uso che essi avevano nel farsi regali. Il primo giudice, sottolineando
che spettava al convenuto dimostrare l'animus donandi dal momento che
una donazione non si presume, ha constatato che l'acquisto della moto non era
avvenuto per una particolare ricorrenza. Egli non ha disconosciuto che fra le
parti vi erano stati scambi di regali (ad esempio il casco "Arai",
viaggi e soggiorni all'estero, ecc.), tuttavia per importi non paragonabili al
valore della moto. Costituiva inoltre ulteriore indizio in favore dell'obbligo
di restituzione il fatto che in almeno due altre occasioni e per importi
nettamente inferiori (due volte fr. 1'000.-) l'attrice aveva consegnato denaro
al convenuto nella forma del mutuo, sicché AO 1 era solita prestare e non
regalare denaro al convenuto. A sostegno della tesi dell'attrice vi era poi –
per il Pretore aggiunto – la circostanza che tra i due non c'era mai stato un "rapporto
di regalia continuo", tant'è che entrambi erano molto rigorosi nel
suddividere ogni spesa riguardante la vita di coppia e l'attrice inviava
regolarmente i resoconti mensili relativi alle spese da ripartire a metà (loc.
cit., pag. 6 seg.).
Ciò posto, accertate la
proprietà della moto in capo al convenuto e le modalità di pagamento del prezzo
"atte a costituire buon fondamento per la nascita di un contratto di
mutuo", per il primo giudice il fatto che i soldi provenivano dal conto
"casa" dell'attrice finanziato dai di lei genitori, l'assenza di
elementi concreti a comprovare l'animus donandi dell'operazione e la
presenza di una serie di indizi che lasciavano presumere unicamente
l'intenzione di prestare al convenuto i soldi per l'acquisto della moto
inducevano a concludere che fra le parti non era venuta in essere una donazione
e che l'importo consegnato andava restituito (loc. cit., pag. 7).
3.
Il mutuo è un contratto per cui il mutuante si obbliga a
trasferire al mutuario la proprietà di una somma di denaro o di altre cose
fungibili, e questi a restituirgli cose della stessa specie in eguale qualità e
quantità (art. 312 CO); esso può essere o meno fruttifero di interessi (art.
313.
CO). L’obbligo di restituzione costituisce un elemento essenziale del
contratto di mutuo, necessario per poter ammettere una simile qualifica (II CCA
del 19 giugno 2015, inc. 12.2013.143, consid. 4). Tale obbligo risulta non già
dal pagamento del mutuante bensì dalla promessa di restituzione (DTF 144 III 93
consid. 5.1.1). Il giudice deve determinare, secondo le regole
d'interpretazione dei contratti, se le parti si sono intese su un obbligo di
restituzione. A tal fine egli si fonda su tutte le circostanze concrete del
caso che spetta al mutuante apportare (art. 8 CC). Come ha precisato ancora recentemente
il Tribunale federale, il solo fatto di ricevere
una somma di denaro può costituire un elemento sufficiente per ammettere
l'esistenza di un obbligo di restituzione se la consegna del denaro non può
ragionevolmente spiegarsi se non attraverso l'ipotesi di un mutuo (DTF 144 III
93.
consid. 5.1.1).
La
donazione invece è ogni liberalità tra vivi con la quale taluno arricchisce un
altro con i propri beni senza prestazione corrispondente (art. 239 cpv. 1 CO). La
gratuità è la caratteristica essenziale della donazione: l'attribuzione è fatta
allo scopo immediato di arricchire il donatario, senza contropartita
equivalente. Il che non esclude tuttavia ogni genere di prestazione o di
servizio promesso nel contempo dal donatario (DTF 144 III 93 consid. 5.1.2). La
donazione non si presume (Vogt/Vogt in: Basler Kommentar, OR I,
op. cit., n. 44 ad art. 239 CO).
4.
Sapere
se le parti abbiano stipulato un contratto di mutuo, come ha reputato il primo
giudice ma contestato dall'appellante che riafferma la tesi della donazione, è
una questione d'interpretazione delle loro reciproche volontà. In virtù dell’art. 1 cpv. 1 CO il contratto è perfetto
quando i contraenti hanno manifestato concordemente la loro reciproca volontà,
ossia quando vi è un reale consenso (consenso effettivo). Può accadere
tuttavia che una parte non abbia compreso la reale volontà dell’altra oppure
che questa sia incerta. In questo caso entra in considerazione il principio dell’affidamento
(o della fiducia) secondo il quale
la dichiarazione dell’altra parte dev’essere interpretata come l’avrebbe dovuta
e potuta comprendere una persona corretta e ragionevole secondo la buona fede (consenso
normativo). Stando a tale principio, la volontà interna d'impegnarsi del
dichiarante non è quindi decisiva. Il principio dell'affidamento permette
infatti di imputare a una parte il senso oggettivo della sua dichiarazione o
del suo comportamento, quand'anche esso non corrisponda alla sua intima volontà
(DTF 144 III 93 consid. 5.2.3 con rinvii).
Nella
fattispecie – come ha rilevato lo stesso Pretore aggiunto – le parti non hanno
compreso la reale volontà dell'altro contraente. Stando all'attrice, alla
coppia si era presentata l'occasione di acquistare la nota moto a condizioni
estremamente vantaggiose e, dopo averne discusso, insieme avevano deciso che essa
avrebbe prestato il denaro al convenuto prelevandolo dal suo "conto
casa" presso la Banca __________ (destinatole dai suoi genitori per
l'acquisto della casa e che pertanto sarebbe stato da restituire). Per il
convenuto, invece, l'accordo era diverso nel senso che l'attrice era disposta a
regalargli la moto a patto che lui si fosse fatto carico di tutte le spese di
manutenzione, di messa in circolazione, di assicurazione ecc. (sentenza
impugnata, pag. 4 seg., consid. 2). Ciò posto, come rileva a ragione
l'appellante (memoriale, pag. 10), la questione è di sapere se, interpretate
secondo il principio dell'affidamento, le dichiarazioni delle parti permettono
di concludere per un contratto di mutuo.
5.
L'appellante
rimprovera anzitutto al Pretore aggiunto di non avere considerato – benché
resovi attento – la condotta processuale dell'attrice ch'egli reputa lesiva
della buona fede processuale per avere essa, a più riprese, fuorviato la
giustizia. L'interessata avrebbe così "artatamente sottaciuto i suoi averi
e le sue attività" in una sua richiesta di assistenza giudiziaria che ha
poi dovuto ritirare. Con "invenzioni ingannatorie" essa avrebbe
inoltre travisato il senso di proprie dichiarazioni (così in relazione alla
causale "gift" che l'interessata ha usato per l'accredito, il 6
ottobre 2009, di fr. 1'000.-) e prodotto quelle di terze persone dal valore
probatorio nullo (memoriale, pag. 2 a 4).
In che misura l'attrice
avrebbe "artatamente sottaciuto i suoi averi e le sue attività" nella
sua domanda di gratuito patrocinio l'appellante non spiega tuttavia neppure di
scorcio. La doglianza non va pertanto vagliata oltre. Quanto al tentativo –
invero maldestro – di negare all'accredito, il 6 ottobre 2009 (doc. 8), di fr.
1'000.- la qualifica di donazione (attribuendo alla causale "gift" il
significato di veleno anziché di regalo) esso non ha tratto – e da lungi – in
inganno il Pretore aggiunto né ha trasceso il limite tollerabile dell'uso dei
mezzi di azione (o di difesa). Lo stesso vale per le dichiarazioni scritte di F__________
Z__________ e I__________ M__________ (doc. Q), di R__________ B__________
(doc. R), di C__________ C__________ D__________ (doc. S) e di V__________ V__________
(doc. T) sulle quali il Pretore aggiunto non ha fondato l'accertamento dei
fatti, contrariamente a quanto sembra insinuare l'appellante. Sulla questione
non giova dunque attardarsi.
6.
L'appellante si
duole dipoi che il Pretore aggiunto ha reputato il proprio interrogatorio
formale (a differenza di quello dell'attrice) alla stregua di una dichiarazione
di parte poiché non era sorretto da riscontri oggettivi. Al proposito egli
rileva che l'interrogatorio formale non è un mezzo di prova sussidiario ma un
mezzo di prova pieno "sia esso a favore o a sfavore di chi lo fa".
Anzi – egli soggiunge – nei casi come quello in rassegna in cui mancano altri
mezzi probatori poiché solo le parti (che "si sono appartate fuori dal
ristorante per discutere la faccenda dell'acquisto della moto") sono a
conoscenza degli accordi intercorsi, l'interrogatorio "è addirittura una
necessità prevalente". Contrariamente all'opinione del Pretore aggiunto,
epiloga il convenuto, la forza probatoria di tale mezzo di prova non può essere
fatta dipendere – secondo la "miglior dottrina" – dall'esistenza di
ulteriori riscontri probatori (memoriale, pag. 4).
Per quel che è della
valenza probatoria, si conviene con l'appellante che l'interrogatorio di una
parte a norma dell’art. 191 CPC è un mezzo di prova (art. 168 CPC) – non
solo sussidiario – su cui il giudice può fondarsi, secondo il suo libero
apprezzamento (art. 157 CPC), per emanare il proprio giudizio (Weibel/Walz in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª edizione, n. 5 ad
art. 191/192 CPC; Müller in: Brunner/
Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, 2ª edizione, n. 32 ad art. 191
CPC; Vouilloz in: CPC, Petit
commentaire, Basilea 2021, n. 14 ad art. 191). Data la parzialità della persona interrogata,
taluni autori ritengono nondimeno che la forza probatoria dell'interrogatorio
sia limitata e vada corroborata da altri mezzi di prova (Vouilloz, loc. cit.; Weibel/Walz, op. cit., n. 6 ad art. 191/192; Staehelin/ Staehelin/Grolimund/Bachofner,
Zivilprozessrecht, 3ª edizione, § 18 n. 136, pag. 339). Questa è del resto
anche l'opinione espressa dal Consiglio federale nel messaggio concernente il
CPC del 28 giugno 2006 (FF 2006 pag. 6698). Ciò premesso, la decisione del
primo giudice di non fondare la propria valutazione sul solo interrogatorio
formale del convenuto resiste alla critica, non foss'altro perché sulle
circostanze che hanno condotto all'acquisto della moto le versioni delle parti divergono
e si elidono a vicenda (verbali d'interrogatorio 27 novembre 2018 pag. 37
segg.).
7.
L'appellante lamenta
altresì che il Pretore aggiunto ha "ignorato inspiegabilmente" le
dichiarazioni fiscali agli atti, dalle quali si evince che per il prestito in
questione egli non ha indicato debiti nei confronti dell'attrice così come
quest'ultima non ha esposto crediti nei confronti di lui né debiti nei
confronti dei suoi genitori per il "prestito casa" (memoriale, pag.
5). L'allegazione, già proposta in prima sede (cfr. conclusioni, pag. 9 in
fondo), non è stata trattata dal Pretore aggiunto, invero, e non è contestata.
L'appellata eccepisce tuttavia che il mancato accenno nelle rispettive
dichiarazioni fiscali a un credito o debito relativo all'acquisto della moto
non sorregge né la tesi della donazione né quella del mutuo (osservazioni, pag.
10.
seg.). Ora, si conviene con l'appellante che nell'estratto della
dichiarazione fiscale del convenuto per l'anno 2010 (anno di acquisto della
motocicletta in esame; doc. 12) non figura alcun accenno a un debito di AP 1 per
l'importo in questione nei confronti di AO 1 così come non si evince un
corrispondente credito di quest'ultima nei confronti del convenuto dalle varie
tassazioni agli atti relative all'attrice. Sta di fatto che nell'invocato doc.
12.
(sebbene la sostanza dichiarata ammonti a complessivi fr. 28'937.-) non
consta neppure esservi un accenno alla donazione di fr. 12 000.-. Sotto questo
profilo la circostanza appare pertanto neutra per l'una e per l'altra
posizione.
8.
In merito alla
testimonianza del giardiniere C__________ B__________, il Pretore aggiunto ha
rilevato che la dichiarazione secondo cui "lui (AP 1, ndr) mi disse che
era un regalo di AO 1" dimostra quanto il convenuto ha riferito al teste
ma non prova ancora che quell'affermazione fosse – nel suo contenuto – conforme
alla realtà (sentenza impugnata, pag. 6). Al riguardo l'appellante ritiene
"fondamentalmente corretta" la valutazione del primo giudice ma
reputa che questa deposizione può concorrere, insieme con altri elementi oggettivi
e concordanti, in particolare con il proprio interrogatorio formale, a
suffragarne la credibilità (memoriale, pag. 5). A prescindere dalle riserve dianzi
espresse in relazione all'interrogatorio formale (sopra, consid. 6),
l'appellante trascura che quanto da lui stesso riferito al teste C__________ B__________
non può bastare per suffragare la propria deposizione. Al proposito non
soccorre dunque diffondersi.
9.
Nella misura in cui
sostiene che l'accertamento della proprietà in capo a lui sarebbe stato
interpretato dal Pretore aggiunto come un "elemento che concorre ad
avvalorare la tesi del mutuo" (memoriale, pag. 6, n. 2a), l'appellante
fornisce una propria – errata – lettura della sentenza impugnata che non trova
conferma e non merita pertanto ulteriore disamina.
10.
Per l'appellante riesce
difficile da capire la conclusione del primo giudice secondo cui l'attrice era
solita prestargli (e quindi non regalargli) del denaro, tanto più che lo stesso
Pretore aggiunto ha ammesso che fra le parti vi erano stati scambi di regali
(memoriale, pag. 10). Che tale argomentazione basti per soddisfare i requisiti
formali di motivazione di un appello è dubbio ove appena si consideri che in
proposito il convenuto non rimprovera al primo giudice un accertamento erroneo
dei fatti. Comunque sia, l'interessato non revoca in dubbio che, al di fuori
della consegna, nell'aprile del 2010, della somma di fr. 12'000.- direttamente
a P__________ G__________ per l'acquisto della moto e del "gift" di
fr. 1'000.- il 6 ottobre 2009 (doc. 8), AO 1 gli abbia consegnato del denaro in
altre due occasioni nella forma del mutuo per importi inferiori (di fr. 2'000.-
ciascuno: doc. C e D). Come egli neppure contesta che gli scambi di regali fra
le parti non fossero paragonabili per importo e valore alla moto in questione,
né che quest'ultima sia stata acquistata senza che vi fosse una particolare
ricorrenza e nemmeno che entrambi erano molto rigorosi nel suddividere ogni
spesa riguardante la vita di coppia.
Ciò posto il fatto che si
sarebbe trattato di un'occasione più unica che rara (v. memoriale, pag. 11, n.
2/e3) non è di certo sufficiente per smentire la deduzione del Pretore aggiunto
in favore dell'obbligo di rimborso. Né è atto a scalfire il giudizio impugnato
l'argomento che il 15 settembre 2016 l'attrice aveva limitato – nell'ambito di
una proposta stragiudiziale – la propria richiesta di restituzione all'importo
di fr. 8'000.-, ovvero all'importo conseguito (fr. 9'000.-) dall'interessato
per la vendita nel 2015 della __________ __________ dedotto un forfait di fr.
1'000.- per avere AO 1 fruito della nota motocicletta (memoriale, pag. 3 e pag.
7.
con riferimento al doc. J).
11.
Senza rilievo sono
dipoi le disquisizioni del convenuto circa la pertinenza del richiamo, da parte
del primo giudice, alla sentenza di questa Camera dell'8 agosto 2008 (inc. n. 12.2007.193).
Al riguardo il Pretore aggiunto (giudizio impugnato, pag. 5) ha menzionato quel
precedente per sottolineare che l'esistenza di un mutuo non può essere negata
per il solo motivo che il denaro non sia stato consegnato direttamente al
convenuto bensì nelle mani di P__________ G__________, il quale era riuscito a
spuntare un prezzo di favore grazie all'amicizia che lo legava al venditore (D__________
P__________) e aveva consegnato a quest'ultimo e alla presenza di tutti gli interessati
la busta con il denaro ricevuta dall'attrice (deposizione 6 settembre 2018 di P__________
G__________, pag. 16). L'appellante rileva che, contrariamente a quanto
giudicato nel precedente citato, non è certo che il debito per l'acquisto della
moto fosse suo piuttosto che dell'attrice, la quale avrebbe acquistato il
veicolo per poi donarglielo. Né sarebbe stato allegato e dimostrato che il
pagamento sia avvenuto su incarico di lui e quindi con la propria
autorizzazione (memoriale, pag. 7 a 9 e pag. 11).
In realtà – come
sottolineato dal primo giudice – poco importa che l'attrice abbia consegnato il
denaro a P__________ G__________ invece che al convenuto dal momento che la
somma mutuata può essere trasferita anche mediante il pagamento di un terzo (Maurenbrecher/Schärer in: Basler Kommentar, OR I, 6a
edizione, n. 7 ad art. 312 CO) e che in concreto AP 1 è diventato –
pacificamente – il proprietario della moto. Al proposito la sentenza impugnata
resiste dunque alla critica. Quanto al fatto che il denaro sarebbe stato
consegnato "senza la comprovata autorizzazione del convenuto", la
doglianza sfiora il pretesto, essendo stato appurato che il denaro è stato
consegnato al venditore alla presenza anche del convenuto (deposizione 6
settembre 2018 di P__________ G__________, pag. 16).
12.
L'insieme delle
circostanze porta a concludere, insieme al primo giudice, che una persona
corretta e ragionevole doveva, in buona fede, considerare la consegna del
denaro per l'acquisto della moto – oltretutto proveniente dal conto
"casa" dell'attrice finanziato dai di lei genitori – alla stregua di
un mutuo. Nulla muta al riguardo il generico richiamo a due sentenze in materia
fiscale della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale (2C_294/2018
del 26 giugno 2018 e 2C_597/2017 del 27 marzo 2018) per sostenere che l'animus
donandi beneficia di una presunzione semplice trattandosi di negozi tra
persone vicine come erano le parti all'epoca dei fatti (memoriale, pag. 12).
A maggior ragione se – va detto a titolo abbondanziale – l’elemento della
vicinanza tra le parti è invalidato dalla sproporzione tra la modesta
finanziaria dell’attrice e l’importo oggetto di discussione, come emerge dalle
tassazioni richiamate.
13.
Per quanto concerne infine
gli interessi, AP 1 non si confronta con la regolamentazione nella decisione
impugnata (pag. 10 seg., consid. 13) ma si limita a riproporre la propria richiesta
di farli decorrere dal 10 luglio 2017. Sprovvisto di motivazione, su questo
punto l'appello sfugge a ogni disamina.
14.
Se ne conclude che
l'appello vede la sua sorte segnata. Gli oneri processuali della procedura
d'appello, calcolati su un valore litigioso di fr. 12'000.-, seguono la
soccombenza del convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC) che rifonderà alla controparte
ripetibili di
fr. 1'500.- stabilite sulla base dell'art. 11 RTar.
15.
Il valore litigioso
determinante ai fini di un'eventuale impugnazione dinanzi al Tribunale federale
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
1. Nella misura in cui è
ricevibile, l’appello 26 gennaio 2022 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali di
fr. 2'000.-, sono poste a carico dell'appellante che rifonderà a AO 1 fr. 1'500.-
per ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici (v. pagina seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).