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Decisione

12.2022.9

Mutuo o donazione: interpretazione della volontà delle parti secondo il principio dell'affidamento

2 settembre 2022Italiano22 min

Bellinzona. Nella sua risposta del 6 dicembre 2017 AP 1 ha proposto di respingere

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.9

Lugano

2 settembre 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa – inc. n. SE.2017.95 – della Pretura del Distretto di

Bellinzona promossa con petizione dell'8 novembre 2017 da

AO

1

(ora patrocinata dall'avv.

PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinato dall'avv.

dott. PA 1 )

con cui l'attrice ha

chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 18'612.95 oltre interessi

del 5% dal 15 settembre 2016 e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta

al PE n. __________32 dell'UE di Bellinzona;

domanda avversata dal

convenuto e che il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto con sentenza del 20

dicembre 2021, condannando il convenuto al pagamento di

fr. 16'864.45 oltre interessi, rigettando per fr. 13'053.30 oltre interessi

l'opposizione al PE e ponendo le spese processuali di fr. 2'950.- per un decimo

a carico dell'attrice e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere

alla controparte fr. 2'970.- per ripetibili ridotte;

appellante il convenuto

con atto di appello 26 gennaio 2022, con cui chiede la riforma del giudizio impugnato

nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 4'864.45 oltre

interessi del 5% dal 10 luglio 2017 e di rigettare in via definitiva, per il

medesimo importo, l'opposizione al PE, con protesta di spese e ripetibili di

primo e secondo grado;

mentre l'attrice, con

risposta 3 marzo 2022, postula il rigetto dell'appello, pure con protesta di

spese e ripetibili di secondo grado;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AO 1 e AP 1 hanno

intrattenuto una relazione sentimentale e di convivenza per quasi dieci anni,

dall'agosto del 2007 fino al luglio del 2016. Cessata la loro relazione, sono

sorte divergenze in merito alla liquidazione dei rapporti di dare e avere. AO 1

ha così avviato il 10 luglio 2017 nei confronti di AP 1 una procedura

conciliativa dinanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona che è decaduta

infruttuosa il 13 settembre 2017 con il rilascio dell'autorizzazione ad agire

(inc. CM.2017.126).

B. Con petizione dell'8

novembre 2017 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti alla medesima Pretura per ottenere

la condanna del convenuto al pagamento di

fr. 18'612.95 oltre interessi del 5% dal 15 settembre 2016 e il rigetto in via

definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________32 dell'UE di

Bellinzona. Nella sua risposta del 6 dicembre 2017 AP 1 ha proposto di respingere

la petizione.

C. Al dibattimento del

20 marzo 2018 l'attrice ha presentato un memoriale di replica in cui ha

ribadito le proprie richieste salvo adeguare il calcolo degli interessi (del

5%) dal 15 ottobre 2016 su fr. 12'703.30, dal 23 ottobre 2016 su fr. 350.- e

dal 10 luglio 2017 sull'importo residuo (fr. 5'559.65). Al che il Pretore

aggiunto ha accordato al convenuto un termine fino all'11 aprile 2018 per

presentare una duplica scritta e notificare le proprie prove. All'udienza

dell'11 aprile 2018, indetta per il seguito del dibattimento, il convenuto ha

duplicato, riconfermandosi nella propria posizione e ha notificato prove.

Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alle arringhe finali,

limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 29 aprile 2019 AO 1 ha

riaffermato le proprie richieste così come precisate (per quanto riguarda gli

interessi) in sede di replica. Nel suo allegato del 30 aprile 2019 AP 1 ha

proposto di accogliere la petizione limitatamente a fr. 2'871.90.

D. Statuendo

il 20 dicembre 2021 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione

nel senso che ha condannato AP 1 a pagare fr. 16'864.45 più interessi

del 5% dal 15 al 23 ottobre 2016 su fr. 12'763.45, dal 24 ottobre 2016 al 9

luglio 2017 su fr. 12'938.45 e dal 10 luglio 2017 sull'intera somma.

Contestualmente egli ha rigettato in via definitiva l'opposizione al PE n. __________32

dell'UE di Bellinzona per

fr. 13'053.30 oltre interessi come sopra indicato. Le spese processuali di

complessivi fr. 2'950.- sono state poste per un decimo a carico dell'attrice e

per il resto a carico del convenuto, che è stato tenuto a rifondere alla

controparte fr. 2'970.- per ripetibili ridotte.

E. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 26

gennaio 2022, con cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di

accogliere la petizione limitatamente a fr. 4'864.45 oltre interessi del

5% dal 10 luglio 2017 e di rigettare in via definitiva, per il medesimo

importo, l'opposizione al PE, con protesta di spese e ripetibili di primo e

secondo grado. Con osservazioni del 3 marzo 2022 AO 1 propone di respingere

l'appello pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

L’art.

308.

cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni

finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il

valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia

di almeno

fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione

finale in una controversia dal valore (da determinare secondo l'ultima domanda

di causa: II CCA del 23 marzo 2021, inc. 12.2021.9, consid. 6) superiore ai fr.

10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il

termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Anche senza tenere conto delle ferie giudiziarie (art. 145

cpv. 1 lett. c CPC), l’appello

26.

gennaio 2022 (timbro postale sulla busta d'invio) contro la decisione 20

dicembre 2021 (notificata il 27 dicembre 2021) è tempestivo. Così come è

tempestiva la relativa risposta presentata il 3 marzo 2022.

2.

Litigioso

rimane in appello unicamente il credito di fr. 12'000.- che il Pretore

aggiunto ha riconosciuto all'attrice a titolo di rimborso per un mutuo di pari

importo che l'interessata avrebbe accordato al convenuto per l'acquisto, nel

2010, di una moto __________ che è poi stata permutata (per fr. 9'000.-) dal

medesimo nel 2015 per l'acquisto di un modello di cilindrata superiore. Al

proposito il primo giudice, ricordato che spettava all'attrice dimostrare la

consegna dei fondi e l'obbligo di restituzione, ha scartato anzitutto – siccome

contraria all'art. 318 CO – l'obiezione del convenuto secondo cui un mutuo non

poteva entrare in linea di conto poiché la restituzione era stata reclamata

soltanto dopo la rottura del rapporto sentimentale. Né l'esistenza di un mutuo

poteva essere negata, secondo il Pretore aggiunto, per il fatto che il denaro

per l'acquisto della motocicletta non era stato consegnato direttamente al

convenuto bensì nelle mani di un amico (P__________ G__________) che aveva

mediato con il venditore (D__________ P__________) l'operazione al fine di

ottenere il miglior prezzo possibile (sentenza impugnata, pag. 5 seg.).

Il Pretore aggiunto ha

dipoi respinto – poiché non suffragata da riscontri oggettivi – la tesi del

convenuto che ravvisava nella consegna dell'importo necessario all'acquisto

della moto (che costui, in precarie condizioni economiche e con una figlia a

carico ancora agli studi, sosteneva di non potersi altrimenti permettere) una

donazione dell'attrice giustificabile con il rapporto sentimentale che li

legava e l'uso che essi avevano nel farsi regali. Il primo giudice, sottolineando

che spettava al convenuto dimostrare l'animus donandi dal momento che

una donazione non si presume, ha constatato che l'acquisto della moto non era

avvenuto per una particolare ricorrenza. Egli non ha disconosciuto che fra le

parti vi erano stati scambi di regali (ad esempio il casco "Arai",

viaggi e soggiorni all'estero, ecc.), tuttavia per importi non paragonabili al

valore della moto. Costituiva inoltre ulteriore indizio in favore dell'obbligo

di restituzione il fatto che in almeno due altre occasioni e per importi

nettamente inferiori (due volte fr. 1'000.-) l'attrice aveva consegnato denaro

al convenuto nella forma del mutuo, sicché AO 1 era solita prestare e non

regalare denaro al convenuto. A sostegno della tesi dell'attrice vi era poi –

per il Pretore aggiunto – la circostanza che tra i due non c'era mai stato un "rapporto

di regalia continuo", tant'è che entrambi erano molto rigorosi nel

suddividere ogni spesa riguardante la vita di coppia e l'attrice inviava

regolarmente i resoconti mensili relativi alle spese da ripartire a metà (loc.

cit., pag. 6 seg.).

Ciò posto, accertate la

proprietà della moto in capo al convenuto e le modalità di pagamento del prezzo

"atte a costituire buon fondamento per la nascita di un contratto di

mutuo", per il primo giudice il fatto che i soldi provenivano dal conto

"casa" dell'attrice finanziato dai di lei genitori, l'assenza di

elementi concreti a comprovare l'animus donandi dell'operazione e la

presenza di una serie di indizi che lasciavano presumere unicamente

l'intenzione di prestare al convenuto i soldi per l'acquisto della moto

inducevano a concludere che fra le parti non era venuta in essere una donazione

e che l'importo consegnato andava restituito (loc. cit., pag. 7).

3.

Il mutuo è un contratto per cui il mutuante si obbliga a

trasferire al mutuario la proprietà di una somma di denaro o di altre cose

fungibili, e questi a restituirgli cose della stessa specie in eguale qualità e

quantità (art. 312 CO); esso può essere o meno fruttifero di interessi (art.

313.

CO). L’obbligo di restituzione costituisce un elemento essenziale del

contratto di mutuo, necessario per poter ammettere una simile qualifica (II CCA

del 19 giugno 2015, inc. 12.2013.143, consid. 4). Tale obbligo risulta non già

dal pagamento del mutuante bensì dalla promessa di restituzione (DTF 144 III 93

consid. 5.1.1). Il giudice deve determinare, secondo le regole

d'interpretazione dei contratti, se le parti si sono intese su un obbligo di

restituzione. A tal fine egli si fonda su tutte le circostanze concrete del

caso che spetta al mutuante apportare (art. 8 CC). Come ha precisato ancora recentemente

il Tribunale federale, il solo fatto di ricevere

una somma di denaro può costituire un elemento sufficiente per ammettere

l'esistenza di un obbligo di restituzione se la consegna del denaro non può

ragionevolmente spiegarsi se non attraverso l'ipotesi di un mutuo (DTF 144 III

93.

consid. 5.1.1).

La

donazione invece è ogni liberalità tra vivi con la quale taluno arricchisce un

altro con i propri beni senza prestazione corrispondente (art. 239 cpv. 1 CO). La

gratuità è la caratteristica essenziale della donazione: l'attribuzione è fatta

allo scopo immediato di arricchire il donatario, senza contropartita

equivalente. Il che non esclude tuttavia ogni genere di prestazione o di

servizio promesso nel contempo dal donatario (DTF 144 III 93 consid. 5.1.2). La

donazione non si presume (Vogt/Vogt in: Basler Kommentar, OR I,

op. cit., n. 44 ad art. 239 CO).

4.

Sapere

se le parti abbiano stipulato un contratto di mutuo, come ha reputato il primo

giudice ma contestato dall'appellante che riafferma la tesi della donazione, è

una questione d'interpretazione delle loro reciproche volontà. In virtù dell’art. 1 cpv. 1 CO il contratto è perfetto

quando i contraenti hanno manifestato concordemente la loro reciproca volontà,

ossia quando vi è un reale consenso (consenso effettivo). Può accadere

tuttavia che una parte non abbia compreso la reale volontà dell’altra oppure

che questa sia incerta. In questo caso entra in considerazione il principio dell’affidamento

(o della fiducia) secondo il quale

la dichiarazione dell’altra parte dev’essere interpretata come l’avrebbe dovuta

e potuta comprendere una persona corretta e ragionevole secondo la buona fede (consenso

normativo). Stando a tale principio, la volontà interna d'impegnarsi del

dichiarante non è quindi decisiva. Il principio dell'affidamento permette

infatti di imputare a una parte il senso oggettivo della sua dichiarazione o

del suo comportamento, quand'anche esso non corrisponda alla sua intima volontà

(DTF 144 III 93 consid. 5.2.3 con rinvii).

Nella

fattispecie – come ha rilevato lo stesso Pretore aggiunto – le parti non hanno

compreso la reale volontà dell'altro contraente. Stando all'attrice, alla

coppia si era presentata l'occasione di acquistare la nota moto a condizioni

estremamente vantaggiose e, dopo averne discusso, insieme avevano deciso che essa

avrebbe prestato il denaro al convenuto prelevandolo dal suo "conto

casa" presso la Banca __________ (destinatole dai suoi genitori per

l'acquisto della casa e che pertanto sarebbe stato da restituire). Per il

convenuto, invece, l'accordo era diverso nel senso che l'attrice era disposta a

regalargli la moto a patto che lui si fosse fatto carico di tutte le spese di

manutenzione, di messa in circolazione, di assicurazione ecc. (sentenza

impugnata, pag. 4 seg., consid. 2). Ciò posto, come rileva a ragione

l'appellante (memoriale, pag. 10), la questione è di sapere se, interpretate

secondo il principio dell'affidamento, le dichiarazioni delle parti permettono

di concludere per un contratto di mutuo.

5.

L'appellante

rimprovera anzitutto al Pretore aggiunto di non avere considerato – benché

resovi attento – la condotta processuale dell'attrice ch'egli reputa lesiva

della buona fede processuale per avere essa, a più riprese, fuorviato la

giustizia. L'interessata avrebbe così "artatamente sottaciuto i suoi averi

e le sue attività" in una sua richiesta di assistenza giudiziaria che ha

poi dovuto ritirare. Con "invenzioni ingannatorie" essa avrebbe

inoltre travisato il senso di proprie dichiarazioni (così in relazione alla

causale "gift" che l'interessata ha usato per l'accredito, il 6

ottobre 2009, di fr. 1'000.-) e prodotto quelle di terze persone dal valore

probatorio nullo (memoriale, pag. 2 a 4).

In che misura l'attrice

avrebbe "artatamente sottaciuto i suoi averi e le sue attività" nella

sua domanda di gratuito patrocinio l'appellante non spiega tuttavia neppure di

scorcio. La doglianza non va pertanto vagliata oltre. Quanto al tentativo –

invero maldestro – di negare all'accredito, il 6 ottobre 2009 (doc. 8), di fr.

1'000.- la qualifica di donazione (attribuendo alla causale "gift" il

significato di veleno anziché di regalo) esso non ha tratto – e da lungi – in

inganno il Pretore aggiunto né ha trasceso il limite tollerabile dell'uso dei

mezzi di azione (o di difesa). Lo stesso vale per le dichiarazioni scritte di F__________

Z__________ e I__________ M__________ (doc. Q), di R__________ B__________

(doc. R), di C__________ C__________ D__________ (doc. S) e di V__________ V__________

(doc. T) sulle quali il Pretore aggiunto non ha fondato l'accertamento dei

fatti, contrariamente a quanto sembra insinuare l'appellante. Sulla questione

non giova dunque attardarsi.

6.

L'appellante si

duole dipoi che il Pretore aggiunto ha reputato il proprio interrogatorio

formale (a differenza di quello dell'attrice) alla stregua di una dichiarazione

di parte poiché non era sorretto da riscontri oggettivi. Al proposito egli

rileva che l'interrogatorio formale non è un mezzo di prova sussidiario ma un

mezzo di prova pieno "sia esso a favore o a sfavore di chi lo fa".

Anzi – egli soggiunge – nei casi come quello in rassegna in cui mancano altri

mezzi probatori poiché solo le parti (che "si sono appartate fuori dal

ristorante per discutere la faccenda dell'acquisto della moto") sono a

conoscenza degli accordi intercorsi, l'interrogatorio "è addirittura una

necessità prevalente". Contrariamente all'opinione del Pretore aggiunto,

epiloga il convenuto, la forza probatoria di tale mezzo di prova non può essere

fatta dipendere – secondo la "miglior dottrina" – dall'esistenza di

ulteriori riscontri probatori (memoriale, pag. 4).

Per quel che è della

valenza probatoria, si conviene con l'appellante che l'interrogatorio di una

parte a norma dell’art. 191 CPC è un mezzo di prova (art. 168 CPC) – non

solo sussidiario – su cui il giudice può fondarsi, secondo il suo libero

apprezzamento (art. 157 CPC), per emanare il proprio giudizio (Weibel/Walz in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª edizione, n. 5 ad

art. 191/192 CPC; Müller in: Brunner/

Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, 2ª edizione, n. 32 ad art. 191

CPC; Vouilloz in: CPC, Petit

commentaire, Basilea 2021, n. 14 ad art. 191). Data la parzialità della persona interrogata,

taluni autori ritengono nondimeno che la forza probatoria dell'interrogatorio

sia limitata e vada corroborata da altri mezzi di prova (Vouilloz, loc. cit.; Weibel/Walz, op. cit., n. 6 ad art. 191/192; Staehelin/ Staehelin/Grolimund/Bachofner,

Zivilprozessrecht, 3ª edizione, § 18 n. 136, pag. 339). Questa è del resto

anche l'opinione espressa dal Consiglio federale nel messaggio concernente il

CPC del 28 giugno 2006 (FF 2006 pag. 6698). Ciò premesso, la decisione del

primo giudice di non fondare la propria valutazione sul solo interrogatorio

formale del convenuto resiste alla critica, non foss'altro perché sulle

circostanze che hanno condotto all'acquisto della moto le versioni delle parti divergono

e si elidono a vicenda (verbali d'interrogatorio 27 novembre 2018 pag. 37

segg.).

7.

L'appellante lamenta

altresì che il Pretore aggiunto ha "ignorato inspiegabilmente" le

dichiarazioni fiscali agli atti, dalle quali si evince che per il prestito in

questione egli non ha indicato debiti nei confronti dell'attrice così come

quest'ultima non ha esposto crediti nei confronti di lui né debiti nei

confronti dei suoi genitori per il "prestito casa" (memoriale, pag.

5). L'allegazione, già proposta in prima sede (cfr. conclusioni, pag. 9 in

fondo), non è stata trattata dal Pretore aggiunto, invero, e non è contestata.

L'appellata eccepisce tuttavia che il mancato accenno nelle rispettive

dichiarazioni fiscali a un credito o debito relativo all'acquisto della moto

non sorregge né la tesi della donazione né quella del mutuo (osservazioni, pag.

10.

seg.). Ora, si conviene con l'appellante che nell'estratto della

dichiarazione fiscale del convenuto per l'anno 2010 (anno di acquisto della

motocicletta in esame; doc. 12) non figura alcun accenno a un debito di AP 1 per

l'importo in questione nei confronti di AO 1 così come non si evince un

corrispondente credito di quest'ultima nei confronti del convenuto dalle varie

tassazioni agli atti relative all'attrice. Sta di fatto che nell'invocato doc.

12.

(sebbene la sostanza dichiarata ammonti a complessivi fr. 28'937.-) non

consta neppure esservi un accenno alla donazione di fr. 12 000.-. Sotto questo

profilo la circostanza appare pertanto neutra per l'una e per l'altra

posizione.

8.

In merito alla

testimonianza del giardiniere C__________ B__________, il Pretore aggiunto ha

rilevato che la dichiarazione secondo cui "lui (AP 1, ndr) mi disse che

era un regalo di AO 1" dimostra quanto il convenuto ha riferito al teste

ma non prova ancora che quell'affermazione fosse – nel suo contenuto – conforme

alla realtà (sentenza impugnata, pag. 6). Al riguardo l'appellante ritiene

"fondamentalmente corretta" la valutazione del primo giudice ma

reputa che questa deposizione può concorrere, insieme con altri elementi oggettivi

e concordanti, in particolare con il proprio interrogatorio formale, a

suffragarne la credibilità (memoriale, pag. 5). A prescindere dalle riserve dianzi

espresse in relazione all'interrogatorio formale (sopra, consid. 6),

l'appellante trascura che quanto da lui stesso riferito al teste C__________ B__________

non può bastare per suffragare la propria deposizione. Al proposito non

soccorre dunque diffondersi.

9.

Nella misura in cui

sostiene che l'accertamento della proprietà in capo a lui sarebbe stato

interpretato dal Pretore aggiunto come un "elemento che concorre ad

avvalorare la tesi del mutuo" (memoriale, pag. 6, n. 2a), l'appellante

fornisce una propria – errata – lettura della sentenza impugnata che non trova

conferma e non merita pertanto ulteriore disamina.

10.

Per l'appellante riesce

difficile da capire la conclusione del primo giudice secondo cui l'attrice era

solita prestargli (e quindi non regalargli) del denaro, tanto più che lo stesso

Pretore aggiunto ha ammesso che fra le parti vi erano stati scambi di regali

(memoriale, pag. 10). Che tale argomentazione basti per soddisfare i requisiti

formali di motivazione di un appello è dubbio ove appena si consideri che in

proposito il convenuto non rimprovera al primo giudice un accertamento erroneo

dei fatti. Comunque sia, l'interessato non revoca in dubbio che, al di fuori

della consegna, nell'aprile del 2010, della somma di fr. 12'000.- direttamente

a P__________ G__________ per l'acquisto della moto e del "gift" di

fr. 1'000.- il 6 ottobre 2009 (doc. 8), AO 1 gli abbia consegnato del denaro in

altre due occasioni nella forma del mutuo per importi inferiori (di fr. 2'000.-

ciascuno: doc. C e D). Come egli neppure contesta che gli scambi di regali fra

le parti non fossero paragonabili per importo e valore alla moto in questione,

né che quest'ultima sia stata acquistata senza che vi fosse una particolare

ricorrenza e nemmeno che entrambi erano molto rigorosi nel suddividere ogni

spesa riguardante la vita di coppia.

Ciò posto il fatto che si

sarebbe trattato di un'occasione più unica che rara (v. memoriale, pag. 11, n.

2/e3) non è di certo sufficiente per smentire la deduzione del Pretore aggiunto

in favore dell'obbligo di rimborso. Né è atto a scalfire il giudizio impugnato

l'argomento che il 15 settembre 2016 l'attrice aveva limitato – nell'ambito di

una proposta stragiudiziale – la propria richiesta di restituzione all'importo

di fr. 8'000.-, ovvero all'importo conseguito (fr. 9'000.-) dall'interessato

per la vendita nel 2015 della __________ __________ dedotto un forfait di fr.

1'000.- per avere AO 1 fruito della nota motocicletta (memoriale, pag. 3 e pag.

7.

con riferimento al doc. J).

11.

Senza rilievo sono

dipoi le disquisizioni del convenuto circa la pertinenza del richiamo, da parte

del primo giudice, alla sentenza di questa Camera dell'8 agosto 2008 (inc. n. 12.2007.193).

Al riguardo il Pretore aggiunto (giudizio impugnato, pag. 5) ha menzionato quel

precedente per sottolineare che l'esistenza di un mutuo non può essere negata

per il solo motivo che il denaro non sia stato consegnato direttamente al

convenuto bensì nelle mani di P__________ G__________, il quale era riuscito a

spuntare un prezzo di favore grazie all'amicizia che lo legava al venditore (D__________

P__________) e aveva consegnato a quest'ultimo e alla presenza di tutti gli interessati

la busta con il denaro ricevuta dall'attrice (deposizione 6 settembre 2018 di P__________

G__________, pag. 16). L'appellante rileva che, contrariamente a quanto

giudicato nel precedente citato, non è certo che il debito per l'acquisto della

moto fosse suo piuttosto che dell'attrice, la quale avrebbe acquistato il

veicolo per poi donarglielo. Né sarebbe stato allegato e dimostrato che il

pagamento sia avvenuto su incarico di lui e quindi con la propria

autorizzazione (memoriale, pag. 7 a 9 e pag. 11).

In realtà – come

sottolineato dal primo giudice – poco importa che l'attrice abbia consegnato il

denaro a P__________ G__________ invece che al convenuto dal momento che la

somma mutuata può essere trasferita anche mediante il pagamento di un terzo (Maurenbrecher/Schärer in: Basler Kommentar, OR I, 6a

edizione, n. 7 ad art. 312 CO) e che in concreto AP 1 è diventato –

pacificamente – il proprietario della moto. Al proposito la sentenza impugnata

resiste dunque alla critica. Quanto al fatto che il denaro sarebbe stato

consegnato "senza la comprovata autorizzazione del convenuto", la

doglianza sfiora il pretesto, essendo stato appurato che il denaro è stato

consegnato al venditore alla presenza anche del convenuto (deposizione 6

settembre 2018 di P__________ G__________, pag. 16).

12.

L'insieme delle

circostanze porta a concludere, insieme al primo giudice, che una persona

corretta e ragionevole doveva, in buona fede, considerare la consegna del

denaro per l'acquisto della moto – oltretutto proveniente dal conto

"casa" dell'attrice finanziato dai di lei genitori – alla stregua di

un mutuo. Nulla muta al riguardo il generico richiamo a due sentenze in materia

fiscale della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale (2C_294/2018

del 26 giugno 2018 e 2C_597/2017 del 27 marzo 2018) per sostenere che l'animus

donandi beneficia di una presunzione semplice trattandosi di negozi tra

persone vicine come erano le parti all'epoca dei fatti (memoriale, pag. 12).

A maggior ragione se – va detto a titolo abbondanziale – l’elemento della

vicinanza tra le parti è invalidato dalla sproporzione tra la modesta

finanziaria dell’attrice e l’importo oggetto di discussione, come emerge dalle

tassazioni richiamate.

13.

Per quanto concerne infine

gli interessi, AP 1 non si confronta con la regolamentazione nella decisione

impugnata (pag. 10 seg., consid. 13) ma si limita a riproporre la propria richiesta

di farli decorrere dal 10 luglio 2017. Sprovvisto di motivazione, su questo

punto l'appello sfugge a ogni disamina.

14.

Se ne conclude che

l'appello vede la sua sorte segnata. Gli oneri processuali della procedura

d'appello, calcolati su un valore litigioso di fr. 12'000.-, seguono la

soccombenza del convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC) che rifonderà alla controparte

ripetibili di

fr. 1'500.- stabilite sulla base dell'art. 11 RTar.

15.

Il valore litigioso

determinante ai fini di un'eventuale impugnazione dinanzi al Tribunale federale

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

1. Nella misura in cui è

ricevibile, l’appello 26 gennaio 2022 di AP 1 è respinto.

2. Le spese processuali di

fr. 2'000.-, sono poste a carico dell'appellante che rifonderà a AO 1 fr. 1'500.-

per ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici (v. pagina seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).