12.2022.91
Contratto di assicurazione - proroga di foro - interpretazione
5 ottobre 2022Italiano13 min
I. L’appello 6 luglio 2022 di AP 1 è respinto.
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.91
Lugano
5 ottobre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2021.61 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 12 aprile 2021 da
AO
1
rappr. da PA 2
contro
AP
1
rappr. da PA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 94'397.41 oltre
interessi al 5% dal 25 settembre 2019;
ed ora sull’eccezione
di incompetenza territoriale del giudice adito sollevata dalla convenuta,
che il Pretore con decisione del 7 giugno 2022 ha respinto;
appellante la convenuta
con atto di appello 6 luglio 2022, con cui ha chiesto la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere l’eccezione e con ciò di respingere la
petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attrice con risposta
13 settembre 2022 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di
spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Nell’ambito del progetto volto alla realizzazione
dell’edificio di __________ denominato __________ a __________, con contratto 2
luglio 2013 (doc. B) S__________ __________, in qualità di impresa totale e generale,
ha appaltato l’esecuzione delle facciate continue in alluminio e vetro complete
di brise-soleil esterni come pure altre opere a AO 1 (in seguito: AO 1), la
quale, con contratto 28 novembre 2013 (doc. C), ha subappaltato parte delle
stesse, per una mercede di fr. 845'000.- + IVA, a I__________ __________ (in
seguito: I__________). Tenuta contrattualmente a fornire a AO 1 una garanzia
d’opera pari al 10% del valore dei lavori da eseguire, I__________ il 3
dicembre 2015 ha concluso con AP 1 (in seguito: AP 1) un’assicurazione garanzia
di costruzione (doc. 3), di cui erano parte le “condizioni generali di
assicurazione (CGA) / assicurazione garanzia di costruzione - polizza
d’applicazione” (doc. D). In base a quest’ultimo accordo AP 1, dichiaratasi
fideiussore solidale di I__________, ha rilasciato l’atto di garanzia n. __________
(doc. H), indicando quale suo beneficiario, per l’importo garantito di fr.
98'690.- e per la durata dal 31 gennaio 2016 al 30 gennaio 2021, AO 1.
2. Con
petizione 12 aprile 2021 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad
agire (doc. CC), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere la sua condanna al pagamento di
fr. 94'397.41 oltre interessi al 5% dal 25 settembre 2019. Essa, in estrema
sintesi, ha preteso dal fideiussore solidale di I__________ la rifusione delle
spese per la riparazione di alcuni difetti riscontrati nell’opera eseguita da
quest’ultima.
Con la risposta di causa la convenuta si è opposta alla
petizione, eccependo tra le altre cose, per quanto qui interessa, la carente competenza
territoriale del giudice adito.
3. Limitato
il procedimento ex art. 125 lett. a CPC all’esame dell’eccezione di incompetenza
territoriale e preso atto che le parti non avevano proposto l’assunzione di
prove sul tema, il Pretore, con la decisione 7 giugno 2022 qui oggetto di
impugnativa, ha concluso per la sua reiezione, rinviando il giudizio sulle
spese giudiziarie alla decisione finale.
Egli ha ritenuto che l’attrice, con sede in Italia,
potesse azionare la convenuta presso la sede luganese di I__________ (cfr. doc.
4) e ciò in virtù della clausola di foro contenuta all’art. 8 delle condizioni
generali di assicurazione di cui al doc. D. La convenuta non poteva in effetti essere
seguita laddove aveva sostenuto che la clausola poteva riferirsi solo al
contratto di assicurazione concluso tra lei e I__________, ma non si applicava
al contratto di garanzia venuto in essere tra lei e l’attrice: l’esistenza di
una relazione giuridica e contrattuale diretta tra queste ultime, da cui
logicamente derivava anche la facoltà dell’attrice di far capo a quel foro, che
per altro la convenuta non aveva un interesse degno di protezione a contestare,
doveva in realtà essere ammessa già in virtù della clausola contenuta all’art.
4 cpv. 3 delle condizioni generali di assicurazione di cui al doc. D, in base alla
quale la convenuta si era attivata (cfr. doc. L-T). E in ogni caso le
circostanze che avevano indotto la convenuta a eccepire l’incompetenza territoriale
del giudice adito, ossia il fatto che la garanzia oggetto della pretesa non
sarebbe stata concretamente applicabile, costituivano dei fatti doppiamente
rilevanti e con ciò non erano idonei ad accogliere l’eccezione.
4. Con
il tempestivo appello 6 luglio 2022 che
qui ci occupa, avversato dall’attrice con tempestiva risposta 13 settembre 2022,
la convenuta ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di
accogliere l’eccezione e con ciò di respingere la petizione, protestando spese
e ripetibili di entrambe le sedi.
Essa ha innanzitutto rimproverato al giudice di prime
cure di aver deciso la sua competenza modificando motu proprio l’oggetto
litigioso, prendendo cioè in esame non la fideiussione, come invece avrebbe
dovuto fare alla luce di quanto indicato nell’autorizzazione ad agire, bensì il
contratto di assicurazione intervenuto tra lei e I__________, il tutto senza nemmeno
aver dato alle parti la facoltà di esprimersi su questa improponibile mutazione
dell’oggetto litigioso, da lui poi sorprendentemente ammessa. Dopo aver
premesso di essere senz’altro in diritto di eccepire l’incompetenza territoriale
del giudice adito, essa ha quindi ribadito che la clausola di foro contenuta
all’art. 8 delle condizioni generali di assicurazione, che a suo dire era una
clausola di proroga di foro giusta l’art. 17 CPC, non si applicava al contratto
di garanzia venuto in essere tra lei e l’attrice: non era vero che dalla
clausola contenuta all’art. 4 cpv. 3 delle condizioni generali di assicurazione,
di cui per altro la controparte mai si era prevalsa, si potesse ammettere
l’esistenza di una relazione giuridica e contrattuale diretta tra queste parti;
non era vero che da quella presunta circostanza derivava logicamente anche la
facoltà dell’attrice di far capo a quel foro; e nemmeno era vero che essa
avesse proceduto in applicazione di quella clausola.
E
neppure risultava che le circostanze che l’avevano indotta a eccepire
l’incompetenza territoriale del giudice adito costituissero dei fatti doppiamente
rilevanti. Ma se, per ipotesi, anche così fosse stato, era evidente che le tesi
fattuali della controparte in merito erano d’acchito errate, speciose e
incoerenti, ciò che avrebbe in ogni caso imposto l’accoglimento dell’eccezione.
5. Il rimprovero mosso in questa sede dalla convenuta al
giudice di prime cure, che a detta di quest’ultima si sarebbe reso colpevole di
aver deciso la sua competenza modificando motu proprio l’oggetto
litigioso, prendendo cioè in esame non la fideiussione, come invece avrebbe
dovuto fare alla luce di quanto indicato nell’autorizzazione ad agire, bensì il
contratto di assicurazione intervenuto tra lei e I__________, il tutto senza
nemmeno aver dato alle parti la facoltà di esprimersi su questa improponibile
mutazione dell’oggetto litigioso, da lui poi sorprendentemente ammessa, è del
tutto infondato ed è anzi al limite del temerario.
La convenuta pare in effetti misconoscere che il
tenore dell’istanza di conciliazione inoltrata nei suoi confronti dall’attrice
(cfr. istanza 4 dicembre 2020 nell’inc. n. CM.2020.691 rich.) era praticamente
identico a quello della petizione poi presentata da quest’ultima. In tali
circostanze è incontestabile che l’oggetto della lite era rimasto invariato e,
per buona pace della convenuta, continuava sempre ad essere la pretesa volta al
pagamento da parte di quest’ultima della somma garantita con la fideiussione,
ossia, come indicato nell’autorizzazione ad agire, un credito “in tema di
pretese derivanti da atto di garanzia n. __________” (doc. CC). Non si è così
in presenza di una (improponibile e sorprendente) mutazione dell’oggetto
litigioso da parte del giudice di prime cure, che, per la convenuta, avrebbe dovuto
essere sanzionata con l’annullamento e/o la riforma in suo favore della
decisione da lui prolata.
6. Nonostante la convenuta abbia ragione - per motivi che
non occorre approfondire - a censurare la motivazione fornita dal giudice di
prime cure (che non poteva mettere in dubbio il suo interesse degno di
protezione ad eccepire l’incompetenza territoriale del giudice adito, non
poteva trarre conclusioni particolari dalla clausola contenuta all’art. 4 cpv.
3 delle condizioni generali di assicurazione e nemmeno aveva motivo di
richiamarsi alla teoria dei fatti doppiamente rilevanti), resta però il fatto,
come meglio si dirà nel prossimo considerando, che in virtù della clausola di
proroga di foro contenuta all’art. 8 delle condizioni generali di
assicurazione, a cui invero non si applica l’art. 17 CPC ma piuttosto -
trattandosi di una fattispecie a carattere internazionale - l’art. 13 n. 2 CLug
(che per altro consente anche al beneficiario dell’assicurazione, nonostante
non sia parte del contratto concluso tra l’assicuratore e lo stipulante, di
prevalersi di una proroga di foro contenuta in quest’ultimo accordo, cfr. Angstmann, Lugano-Übereinkommen, 3ª ed., n. 23 ad
art. 13 CLug con rif.; Oetiker/Jenny,
Basler Kommentar, 2ª ed., n. 10 ad art. 13 CLug con rif.; per il diritto
interno, cfr. per analogia DTF 87 I 53 consid. 3b), l’attrice poteva
effettivamente azionarla presso la sede luganese di I__________.
7. Nel caso concreto la clausola qui in discussione
(secondo cui “per controversie risultanti dal presente contratto, AP 1
riconosce come foro il domicilio in Svizzera e nel Liechtenstein dello
stipulante o del beneficiario della garanzia”) dev’essere interpretata nel
senso che tra le “controversie risultanti dal presente contratto” rientrano
anche quelle tra l’assicuratore e il beneficiario della garanzia assicurativa,
poco importando se quest’ultima sia stata allestita sotto forma di una
fideiussione.
Innanzitutto, se l’espressione “controversie
risultanti dal
presente
contratto” dovesse essere intesa nel
senso che tra le stesse rientravano solo quelle risultanti dal “contratto di
assicurazione” in senso stretto (per intendersi solo quelle tra le parti
contraenti di quel contratto, ossia tra l’assicuratore e lo stipulante) e non
quelle risultanti dal “contratto di assicurazione” in senso lato, comprese
dunque anche quelle risultanti dal “contratto di fideiussione” o dal “contratto
di garanzia” (per intendersi anche quelle tra le parti non contraenti del “contratto
di assicurazione”, ossia anche tra l’assicuratore e il beneficiario della
garanzia assicurativa), la formulazione della clausola sarebbe stata certo diversa.
Del resto in altre clausole delle condizioni generali di assicurazione (doc. D)
la contrapposizione tra le espressioni “contratto di assicurazione”
(art. 1) e “atto di garanzia” sotto forma di un “contratto di
fideiussione” o di un “contratto di garanzia” (art. 2) era invece stata
evidenziata.
Ma
soprattutto, se l’espressione “controversie risultanti dal
presente
contratto” dovesse essere intesa nel senso che tra le stesse rientravano solo
quelle risultanti dal “contratto di assicurazione” in senso stretto
(ossia quelle tra l’assicuratore e lo stipulante) e non quelle risultanti dal “contratto
di assicurazione” in senso lato (ossia quelle tra l’assicuratore e lo
stipulante, rispettivamente il beneficiario della garanzia assicurativa), non
si capirebbe con quale logica nella clausola l’assicuratrice convenuta abbia poi
riconosciuto alternativamente come foro, oltre al “domicilio in Svizzera e
nel Liechtenstein dello stipulante”,
anche quello “del
beneficiario della garanzia”, persona quest’ultima che, seguendo
l’interpretazione da lei proposta, sarebbe in realtà un terzo estraneo al “contratto
di assicurazione” in senso stretto. Visto che “mediante la fideiussione
solidale o la garanzia astratta, AP 1 dà tutela al beneficiario, nei limiti
della somma di garanzia e della durata convenuti, nel caso che lo stipulante
sia in ritardo con la prestazione pattuita contrattualmente o che non possa più
fornirla” (cfr. “la sua assicurazione garanzia di costruzione in sintesi
- polizza d’applicazione” alla domanda “per quale rischio è concessa la
copertura assicurativa”, nel plico doc. D), rispettivamente che “con
l’atto di garanzia, AP 1 si impegna nei confronti del beneficiario, nei limiti
della somma di garanzia e della durata convenuti, a rispondere, quale
fideiussore solidale o garante dello stipulante, dei danni che rientrano nella
garanzia” (cfr. art. 2 cpv. 2 delle condizioni generali di assicurazione di
cui al doc. D) e che in definitiva l’assicurazione garanzia di costruzione
conclusa nell’occasione costituiva un contratto a favore di un terzo, l’unica
logica ragionevolmente ipotizzabile, adottata almeno implicitamente dalle
parti, è quella secondo cui tra le “controversie risultanti dal presente
contratto” debbano necessariamente rientrare tutte quelle che
contrappongono l’assicuratore allo stipulante o al beneficiario della garanzia assicurativa,
gli obblighi contrattuali venuti in essere tra costoro essendo di fatto riconducibili
al “contratto di assicurazione” in senso lato (in tal senso, cfr. Angstmann, op. cit., n. 9 ad art. 8 CLug
con rif.). La situazione è per altro analoga a quanto avviene in presenza di una
clausola di proroga di foro contenuta in un contratto principale o in un
contratto quadro, ritenuto che anche in tale evenienza, in assenza di una diversa
pattuizione, la clausola risulta applicabile anche agli ulteriori contratti che
discendono da quelli (cfr. Killias,
Lugano-Übereinkommen, 3ª ed., n. 43 ad art. 23 CLug; Berger, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 37 ad art. 23 CLug).
E
in ogni caso una tale interpretazione si imporrebbe anche in virtù del
principio, sia pure solo di carattere sussidiario (cfr. DTF 133 III 61 consid.
2.2.2.3; TF 4A_462/2015 del 12 gennaio 2016 consid. 6), “in dubio contra
stipulatorem” (cfr. TF 4C.353/1999 del 28 gennaio 2000 consid. 2b).
8. Ne discende
che l’appello della convenuta dev’essere respinto.
Le
spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate tenendo in
particolare conto della natura e della
difficoltà della lite, del valore
litigioso di fr. 94'397.41 e del dispendio di tempo necessario per l’esame del
gravame (e dunque in applicazione degli art. 2, 7 cpv. 1 e 13 LTG,
rispettivamente degli art. 11 cpv. 1, 11 cpv. 2 lett. a, 11 cpv. 5 e 13 cpv. 1
RTar), seguono la soccombenza (art. 106 cpv.
1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
Fatti
I. L’appello 6 luglio 2022 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese processuali di fr. 2’000.- sono a carico
dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’500.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).
In
presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile
solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento
del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).