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Decisione

12.2022.91

Contratto di assicurazione - proroga di foro - interpretazione

5 ottobre 2022Italiano13 min

I. L’appello 6 luglio 2022 di AP 1 è respinto.

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.91

Lugano

5 ottobre 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2021.61 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 12 aprile 2021 da

AO

1

rappr. da PA 2

contro

AP

1

rappr. da PA 1

con cui l’attrice ha

chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 94'397.41 oltre

interessi al 5% dal 25 settembre 2019;

ed ora sull’eccezione

di incompetenza territoriale del giudice adito sollevata dalla convenuta,

che il Pretore con decisione del 7 giugno 2022 ha respinto;

appellante la convenuta

con atto di appello 6 luglio 2022, con cui ha chiesto la riforma del querelato

giudizio nel senso di accogliere l’eccezione e con ciò di respingere la

petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’attrice con risposta

13 settembre 2022 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di

spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti di causa;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

1. Nell’ambito del progetto volto alla realizzazione

dell’edificio di __________ denominato __________ a __________, con contratto 2

luglio 2013 (doc. B) S__________ __________, in qualità di impresa totale e generale,

ha appaltato l’esecuzione delle facciate continue in alluminio e vetro complete

di brise-soleil esterni come pure altre opere a AO 1 (in seguito: AO 1), la

quale, con contratto 28 novembre 2013 (doc. C), ha subappaltato parte delle

stesse, per una mercede di fr. 845'000.- + IVA, a I__________ __________ (in

seguito: I__________). Tenuta contrattualmente a fornire a AO 1 una garanzia

d’opera pari al 10% del valore dei lavori da eseguire, I__________ il 3

dicembre 2015 ha concluso con AP 1 (in seguito: AP 1) un’assicurazione garanzia

di costruzione (doc. 3), di cui erano parte le “condizioni generali di

assicurazione (CGA) / assicurazione garanzia di costruzione - polizza

d’applicazione” (doc. D). In base a quest’ultimo accordo AP 1, dichiaratasi

fideiussore solidale di I__________, ha rilasciato l’atto di garanzia n. __________

(doc. H), indicando quale suo beneficiario, per l’importo garantito di fr.

98'690.- e per la durata dal 31 gennaio 2016 al 30 gennaio 2021, AO 1.

2. Con

petizione 12 aprile 2021 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad

agire (doc. CC), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere la sua condanna al pagamento di

fr. 94'397.41 oltre interessi al 5% dal 25 settembre 2019. Essa, in estrema

sintesi, ha preteso dal fideiussore solidale di I__________ la rifusione delle

spese per la riparazione di alcuni difetti riscontrati nell’opera eseguita da

quest’ultima.

Con la risposta di causa la convenuta si è opposta alla

petizione, eccependo tra le altre cose, per quanto qui interessa, la carente competenza

territoriale del giudice adito.

3. Limitato

il procedimento ex art. 125 lett. a CPC all’esame dell’eccezione di incompetenza

territoriale e preso atto che le parti non avevano proposto l’assunzione di

prove sul tema, il Pretore, con la decisione 7 giugno 2022 qui oggetto di

impugnativa, ha concluso per la sua reiezione, rinviando il giudizio sulle

spese giudiziarie alla decisione finale.

Egli ha ritenuto che l’attrice, con sede in Italia,

potesse azionare la convenuta presso la sede luganese di I__________ (cfr. doc.

4) e ciò in virtù della clausola di foro contenuta all’art. 8 delle condizioni

generali di assicurazione di cui al doc. D. La convenuta non poteva in effetti essere

seguita laddove aveva sostenuto che la clausola poteva riferirsi solo al

contratto di assicurazione concluso tra lei e I__________, ma non si applicava

al contratto di garanzia venuto in essere tra lei e l’attrice: l’esistenza di

una relazione giuridica e contrattuale diretta tra queste ultime, da cui

logicamente derivava anche la facoltà dell’attrice di far capo a quel foro, che

per altro la convenuta non aveva un interesse degno di protezione a contestare,

doveva in realtà essere ammessa già in virtù della clausola contenuta all’art.

4 cpv. 3 delle condizioni generali di assicurazione di cui al doc. D, in base alla

quale la convenuta si era attivata (cfr. doc. L-T). E in ogni caso le

circostanze che avevano indotto la convenuta a eccepire l’incompetenza territoriale

del giudice adito, ossia il fatto che la garanzia oggetto della pretesa non

sarebbe stata concretamente applicabile, costituivano dei fatti doppiamente

rilevanti e con ciò non erano idonei ad accogliere l’eccezione.

4. Con

il tempestivo appello 6 luglio 2022 che

qui ci occupa, avversato dall’attrice con tempestiva risposta 13 settembre 2022,

la convenuta ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di

accogliere l’eccezione e con ciò di respingere la petizione, protestando spese

e ripetibili di entrambe le sedi.

Essa ha innanzitutto rimproverato al giudice di prime

cure di aver deciso la sua competenza modificando motu proprio l’oggetto

litigioso, prendendo cioè in esame non la fideiussione, come invece avrebbe

dovuto fare alla luce di quanto indicato nell’autorizzazione ad agire, bensì il

contratto di assicurazione intervenuto tra lei e I__________, il tutto senza nemmeno

aver dato alle parti la facoltà di esprimersi su questa improponibile mutazione

dell’oggetto litigioso, da lui poi sorprendentemente ammessa. Dopo aver

premesso di essere senz’altro in diritto di eccepire l’incompetenza territoriale

del giudice adito, essa ha quindi ribadito che la clausola di foro contenuta

all’art. 8 delle condizioni generali di assicurazione, che a suo dire era una

clausola di proroga di foro giusta l’art. 17 CPC, non si applicava al contratto

di garanzia venuto in essere tra lei e l’attrice: non era vero che dalla

clausola contenuta all’art. 4 cpv. 3 delle condizioni generali di assicurazione,

di cui per altro la controparte mai si era prevalsa, si potesse ammettere

l’esistenza di una relazione giuridica e contrattuale diretta tra queste parti;

non era vero che da quella presunta circostanza derivava logicamente anche la

facoltà dell’attrice di far capo a quel foro; e nemmeno era vero che essa

avesse proceduto in applicazione di quella clausola.

E

neppure risultava che le circostanze che l’avevano indotta a eccepire

l’incompetenza territoriale del giudice adito costituissero dei fatti doppiamente

rilevanti. Ma se, per ipotesi, anche così fosse stato, era evidente che le tesi

fattuali della controparte in merito erano d’acchito errate, speciose e

incoerenti, ciò che avrebbe in ogni caso imposto l’accoglimento dell’eccezione.

5. Il rimprovero mosso in questa sede dalla convenuta al

giudice di prime cure, che a detta di quest’ultima si sarebbe reso colpevole di

aver deciso la sua competenza modificando motu proprio l’oggetto

litigioso, prendendo cioè in esame non la fideiussione, come invece avrebbe

dovuto fare alla luce di quanto indicato nell’autorizzazione ad agire, bensì il

contratto di assicurazione intervenuto tra lei e I__________, il tutto senza

nemmeno aver dato alle parti la facoltà di esprimersi su questa improponibile

mutazione dell’oggetto litigioso, da lui poi sorprendentemente ammessa, è del

tutto infondato ed è anzi al limite del temerario.

La convenuta pare in effetti misconoscere che il

tenore dell’istanza di conciliazione inoltrata nei suoi confronti dall’attrice

(cfr. istanza 4 dicembre 2020 nell’inc. n. CM.2020.691 rich.) era praticamente

identico a quello della petizione poi presentata da quest’ultima. In tali

circostanze è incontestabile che l’oggetto della lite era rimasto invariato e,

per buona pace della convenuta, continuava sempre ad essere la pretesa volta al

pagamento da parte di quest’ultima della somma garantita con la fideiussione,

ossia, come indicato nell’autorizzazione ad agire, un credito “in tema di

pretese derivanti da atto di garanzia n. __________” (doc. CC). Non si è così

in presenza di una (improponibile e sorprendente) mutazione dell’oggetto

litigioso da parte del giudice di prime cure, che, per la convenuta, avrebbe dovuto

essere sanzionata con l’annullamento e/o la riforma in suo favore della

decisione da lui prolata.

6. Nonostante la convenuta abbia ragione - per motivi che

non occorre approfondire - a censurare la motivazione fornita dal giudice di

prime cure (che non poteva mettere in dubbio il suo interesse degno di

protezione ad eccepire l’incompetenza territoriale del giudice adito, non

poteva trarre conclusioni particolari dalla clausola contenuta all’art. 4 cpv.

3 delle condizioni generali di assicurazione e nemmeno aveva motivo di

richiamarsi alla teoria dei fatti doppiamente rilevanti), resta però il fatto,

come meglio si dirà nel prossimo considerando, che in virtù della clausola di

proroga di foro contenuta all’art. 8 delle condizioni generali di

assicurazione, a cui invero non si applica l’art. 17 CPC ma piuttosto -

trattandosi di una fattispecie a carattere internazionale - l’art. 13 n. 2 CLug

(che per altro consente anche al beneficiario dell’assicurazione, nonostante

non sia parte del contratto concluso tra l’assicuratore e lo stipulante, di

prevalersi di una proroga di foro contenuta in quest’ultimo accordo, cfr. Angstmann, Lugano-Übereinkommen, 3ª ed., n. 23 ad

art. 13 CLug con rif.; Oetiker/Jenny,

Basler Kommentar, 2ª ed., n. 10 ad art. 13 CLug con rif.; per il diritto

interno, cfr. per analogia DTF 87 I 53 consid. 3b), l’attrice poteva

effettivamente azionarla presso la sede luganese di I__________.

7. Nel caso concreto la clausola qui in discussione

(secondo cui “per controversie risultanti dal presente contratto, AP 1

riconosce come foro il domicilio in Svizzera e nel Liechtenstein dello

stipulante o del beneficiario della garanzia”) dev’essere interpretata nel

senso che tra le “controversie risultanti dal presente contratto” rientrano

anche quelle tra l’assicuratore e il beneficiario della garanzia assicurativa,

poco importando se quest’ultima sia stata allestita sotto forma di una

fideiussione.

Innanzitutto, se l’espressione “controversie

risultanti dal

presente

contratto” dovesse essere intesa nel

senso che tra le stesse rientravano solo quelle risultanti dal “contratto di

assicurazione” in senso stretto (per intendersi solo quelle tra le parti

contraenti di quel contratto, ossia tra l’assicuratore e lo stipulante) e non

quelle risultanti dal “contratto di assicurazione” in senso lato, comprese

dunque anche quelle risultanti dal “contratto di fideiussione” o dal “contratto

di garanzia” (per intendersi anche quelle tra le parti non contraenti del “contratto

di assicurazione”, ossia anche tra l’assicuratore e il beneficiario della

garanzia assicurativa), la formulazione della clausola sarebbe stata certo diversa.

Del resto in altre clausole delle condizioni generali di assicurazione (doc. D)

la contrapposizione tra le espressioni “contratto di assicurazione”

(art. 1) e “atto di garanzia” sotto forma di un “contratto di

fideiussione” o di un “contratto di garanzia” (art. 2) era invece stata

evidenziata.

Ma

soprattutto, se l’espressione “controversie risultanti dal

presente

contratto” dovesse essere intesa nel senso che tra le stesse rientravano solo

quelle risultanti dal “contratto di assicurazione” in senso stretto

(ossia quelle tra l’assicuratore e lo stipulante) e non quelle risultanti dal “contratto

di assicurazione” in senso lato (ossia quelle tra l’assicuratore e lo

stipulante, rispettivamente il beneficiario della garanzia assicurativa), non

si capirebbe con quale logica nella clausola l’assicuratrice convenuta abbia poi

riconosciuto alternativamente come foro, oltre al “domicilio in Svizzera e

nel Liechtenstein dello stipulante”,

anche quello “del

beneficiario della garanzia”, persona quest’ultima che, seguendo

l’interpretazione da lei proposta, sarebbe in realtà un terzo estraneo al “contratto

di assicurazione” in senso stretto. Visto che “mediante la fideiussione

solidale o la garanzia astratta, AP 1 dà tutela al beneficiario, nei limiti

della somma di garanzia e della durata convenuti, nel caso che lo stipulante

sia in ritardo con la prestazione pattuita contrattualmente o che non possa più

fornirla” (cfr. “la sua assicurazione garanzia di costruzione in sintesi

- polizza d’applicazione” alla domanda “per quale rischio è concessa la

copertura assicurativa”, nel plico doc. D), rispettivamente che “con

l’atto di garanzia, AP 1 si impegna nei confronti del beneficiario, nei limiti

della somma di garanzia e della durata convenuti, a rispondere, quale

fideiussore solidale o garante dello stipulante, dei danni che rientrano nella

garanzia” (cfr. art. 2 cpv. 2 delle condizioni generali di assicurazione di

cui al doc. D) e che in definitiva l’assicurazione garanzia di costruzione

conclusa nell’occasione costituiva un contratto a favore di un terzo, l’unica

logica ragionevolmente ipotizzabile, adottata almeno implicitamente dalle

parti, è quella secondo cui tra le “controversie risultanti dal presente

contratto” debbano necessariamente rientrare tutte quelle che

contrappongono l’assicuratore allo stipulante o al beneficiario della garanzia assicurativa,

gli obblighi contrattuali venuti in essere tra costoro essendo di fatto riconducibili

al “contratto di assicurazione” in senso lato (in tal senso, cfr. Angstmann, op. cit., n. 9 ad art. 8 CLug

con rif.). La situazione è per altro analoga a quanto avviene in presenza di una

clausola di proroga di foro contenuta in un contratto principale o in un

contratto quadro, ritenuto che anche in tale evenienza, in assenza di una diversa

pattuizione, la clausola risulta applicabile anche agli ulteriori contratti che

discendono da quelli (cfr. Killias,

Lugano-Übereinkommen, 3ª ed., n. 43 ad art. 23 CLug; Berger, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 37 ad art. 23 CLug).

E

in ogni caso una tale interpretazione si imporrebbe anche in virtù del

principio, sia pure solo di carattere sussidiario (cfr. DTF 133 III 61 consid.

2.2.2.3; TF 4A_462/2015 del 12 gennaio 2016 consid. 6), “in dubio contra

stipulatorem” (cfr. TF 4C.353/1999 del 28 gennaio 2000 consid. 2b).

8. Ne discende

che l’appello della convenuta dev’essere respinto.

Le

spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate tenendo in

particolare conto della natura e della

difficoltà della lite, del valore

litigioso di fr. 94'397.41 e del dispendio di tempo necessario per l’esame del

gravame (e dunque in applicazione degli art. 2, 7 cpv. 1 e 13 LTG,

rispettivamente degli art. 11 cpv. 1, 11 cpv. 2 lett. a, 11 cpv. 5 e 13 cpv. 1

RTar), seguono la soccombenza (art. 106 cpv.

1 CPC).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

Fatti

I. L’appello 6 luglio 2022 di AP 1 è respinto.

Considerandi

II. Le spese processuali di fr. 2’000.- sono a carico

dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’500.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).

In

presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile

solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento

del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora

non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).