12.2022.92
Appalto, ipoteca legale degli artigiani; assente conciliazione relativa alla pretesa creditoria; tardività dell'eccezione, buona fede processuale
22 ottobre 2022Italiano22 min
degli artigiani e imprenditori (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC) sul predetto fondo n. __________
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.92
Lugano
22 ottobre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa – inc. n. OR.2017.4 della Pretura della giurisdizione
di Mendrisio-Nord promossa – con petizione 15 febbraio 2017 da
AO
1
(patrocinata dall'avv. PA
2 )
contro
AP 1
AP 2
(patrocinati dall'avv. PA
1 )
con
cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento
di fr. 61’845.- oltre interessi del 5% dal
19 ottobre 2016 nonché l’iscrizione definitiva di un’ipoteca legale degli
artigiani e imprenditori (già iscritta in via provvisoria il 17 novembre 2016) per
tale importo a carico del fondo part. n. __________ RFD di __________;
domande avversate dai convenuti e che il Pretore ha parzialmente
accolto con decisione 3 giugno 2022, condannando AP 1 ed AP 2, in solido, al
pagamento di fr. 45'673.20 oltre interessi del 5% dal 19 ottobre 2016 in favore
della AO 1 e disponendo, per tale somma, l'iscrizione dell'ipoteca legale
definitiva a carico di quel fondo;
appellanti i convenuti che con atto di appello
14 luglio 2022 chiedono di riformare il giudizio impugnato nel senso di
respingere integralmente – siccome irricevibile – la petizione e di ordinare
all'ufficiale dei registri di Mendrisio di cancellare l'ipoteca legale
provvisoria degli artigiani e imprenditori iscritta il 17 novembre 2016, con
protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con risposta del 13 settembre 2022 postula la
reiezione del gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nel settembre 2015
l'arch. AP 1 ed AP 2, in qualità di committenti, hanno sottoscritto con
l'impresa AO 1, in qualità di appaltatrice, un contratto di appalto avente per
oggetto opere da capomastro destinate alla ristrutturazione di uno stabile sul
fondo n. 1198 RFD di __________, comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno
dei coniugi H__________ A__________, per un prezzo complessivo di fr.
122'343.80 (IVA esclusa). Il 6 ottobre 2016 la AO 1 ha trasmesso ai committenti
una fattura finale a saldo di fr. 61'841.75 (fr. 211'841.75 [IVA inclusa] meno
acconti per fr. 150'000.-).
B. Con istanza 20
ottobre 2016 la AO 1 ha chiesto, già in via supercautelare, al Pretore della
giurisdizione di Mendrisio-Nord l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale
degli artigiani e imprenditori (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC) sul predetto fondo n. __________
per fr. 61'841.75 oltre interessi del 5% dal 19 ottobre 2016. Con decisione 21
ottobre 2016 il Pretore ha accolto l'iscrizione in via superprovvisionale (inc.
CA.2016.62).
C. Con decisione 17
novembre 2016 il medesimo giudice ha poi confermato l'iscrizione in via
provvisoria anche dopo il contraddittorio, ordinando all'ufficio dei registri
di Mendrisio di mantenere l'annotazione "fino a 15 giorni dopo la
decisione definitiva nella causa di merito per l'accertamento del credito e
l'iscrizione dell'ipoteca legale definitiva, che dovrà essere introdotta entro
il termine di 30 giorni, in difetto di che l'annotazione dell'ipoteca legale
provvisoria verrà cancellata immediatamente". La decisione sulla tassa e
le spese di complessivi fr. 380.- è stata rinviata al giudizio di merito (inc.
SO.2016.652). Il 16 dicembre 2016 la AO 1 ha postulato, d'intesa con la
controparte, una proroga di 30 giorni per "l'inoltro dell'azione di merito
e del termine di validità della annotazione provvisoria dell'ipoteca
legale". Richiesta accolta dal Pretore con ordinanza 19 dicembre 2016 e
poi rinnovata – su nuova domanda 17 gennaio 2017 della AO 1 – per ulteriori 30
giorni il 18 gennaio 2017.
D. Con petizione 15
febbraio 2017 la AO 1 ha convenuto AP 1 ed AP 2 innanzi al medesimo Pretore per
ottenere la loro condanna al pagamento di fr. 61'841.75 oltre interessi del 5%
dal 19 ottobre 2016 e, per tale somma, l'iscrizione in via definitiva
dell'ipoteca legale già annotata in via provvisoria.
E. Con risposta 22
settembre 2017 i convenuti si sono opposti alla petizione, postulandone la
reiezione con conseguente cancellazione dell'ipoteca legale provvisoriamente
iscritta. In estrema sintesi, essi hanno contestato l'esistenza di un credito
residuo in favore dell'attrice, prospettando semmai un saldo a loro favore. Con
replica 26 ottobre 2017 la AO 1 ha ribadito la propria posizione. Altrettanto
hanno fatto i convenuti nella loro duplica del 6 dicembre 2017. Alle prime
arringhe del 22 gennaio 2018 le parti hanno mantenuto il proprio punto di vista
e hanno notificato prove.
F. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a
conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 6 aprile 2022 la AO 1 ha riaffermato
le proprie richieste. Nel loro allegato dell'11 aprile 2022 AP 1 ed AP 2 hanno
riproposto il rigetto della petizione, non senza rilevare l'irricevibilità
della stessa per l'assenza di una conciliazione nell'azione creditoria e per la
mancata annotazione nel registro fondiario delle proroghe nell'azione
ipotecaria.
G. Con sentenza 3 giugno
2022 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando i convenuti
al pagamento di
fr. 45'673.20 oltre interessi del 5% dal 19 ottobre 2016
in favore dell'attrice e ordinando per tale importo l'iscrizione definitiva
dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori sulla particella n. __________.
Le spese processuali di fr. 13'990.- (più fr. 380.- relative alla procedura
d'iscrizione provvisoria) sono state poste per il 26% a carico dell'attrice e
per il 74% a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere alla
controparte – sempre con vincolo di solidarietà – fr. 2'688.- per ripetibili
ridotte.
H. Contro
la sentenza appena citata AP 1 ed AP 2 sono insorti a questa Camera con
un appello del 14 luglio 2022, con cui chiedono di riformare il giudizio
impugnato nel senso di respingere in ordine – siccome irricevibile – la
petizione e di ordinare all'ufficiale dei registri di Mendrisio la cancellazione
dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori iscritta in
via provvisoria il 17 novembre 2016, con protesta di spese e ripetibili di
entrambe le sedi. Con risposta del 13 settembre 2022 la AO 1 propone di respingere l'appello pure con protesta di spese e
ripetibili di secondo grado.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
L’art.
308.
cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le
decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie
patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione sia di almeno
fr. 10'000.- (cpv. 2). In
concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal
valore superiore ai
fr. 10'000.-. Pacifica è
dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni
(art. 311 CPC). Introdotto il 14 luglio 2022 contro la decisione impugnata
(notificata il 14 giugno 2022) l'appello è cosi tempestivo. Come è tempestiva (in
virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC) la relativa risposta del 13 settembre
2022.
(art. 312 CPC).
2.
Nella decisione
impugnata il Pretore ha accertato anzitutto che l'azione condannatoria, seppure
connessa all'azione d'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, non beneficia
– contrariamente a quest'ultima – dell'esenzione dall'obbligo di conciliazione
dell'art. 198 lett. h CPC. Ciò posto, l'azione condannatoria sprovvista di
preventivo tentativo di conciliazione andrebbe di per sé dichiarata
irricevibile per difetto di un presupposto processuale. Se non che il principio
della buona fede processuale e il divieto dell'abuso di diritto impongono che
le obiezioni circa i presupposti processuali siano sollevate tempestivamente
negli scritti introduttivi, a prescindere che essi siano esaminabili d'ufficio
(art. 60 CPC). Il giudice non potrebbe quindi, senza cadere nel formalismo
eccessivo, dichiarare irricevibile un'azione per difetto di un tale presupposto
se la procedura ha seguito il suo corso senza che il vizio in questione sia
stato invocato negli allegati di causa. Nella fattispecie il Pretore ha
constatato che l'omessa conciliazione nell'azione condannatoria è stata
invocata dai convenuti soltanto con il memoriale conclusivo a oltre cinque anni
dall'introduzione dell'azione. Egli ha così considerato abusiva l'obiezione del
mancato tentativo di conciliazione e ha rilevato che una decisione di
irricevibilità integrerebbe un formalismo eccessivo. Senza contare che i
convenuti, dopo avere congiuntamente chiesto di prorogare il termine per
l'introduzione della causa di merito in vista di trattative, neppure hanno
allegato un pregiudizio derivante dal mancato tentativo di conciliazione. In
definitiva il Pretore ha quindi accertato l'ammissibilità dell'azione
creditoria – nonostante il mancato rilascio di un'autorizzazione ad agire – in
virtù della buona fede processuale (loc. cit., pag. 5 seg.).
Appurato un
credito residuo dell'attrice di fr. 45'673.20 (non più litigioso nel suo calcolo
in questa sede), il Pretore si è quindi chinato sulla richiesta d'iscrizione
definitiva dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori e sull'obiezione
dei convenuti circa la mancata annotazione nel registro fondiario della proroga
del termine per promuovere la relativa azione. Egli ha ricordato che il giudice
può fissare un periodo determinato per la durata e la validità
dell'iscrizione provvisoria (absolute Zeitbestimmung), nel qual caso,
per essere valida, una proroga del termine deve essere annotata nel registro
fondiario entro la scadenza originaria, altrimenti l'iscrizione provvisoria si
estingue. In alternativa il giudice può anche stabilire che l'iscrizione
provvisoria sarà valida fino alla definizione della procedura relativa
all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale (relative Zeitbestimmung).
In entrambi i casi – ha soggiunto il Pretore – il giudice deve inoltre fissare,
se occorre, all'istante un termine per far valere giudizialmente la pretesa,
ovvero per promuovere l'azione d'iscrizione definitiva (art. 961 cpv. 3 CC,
art. 263 CPC per analogia). Fermo restando che il termine che stabilisce la
validità dell'iscrizione provvisoria e quello impartito al beneficiario per
fare valere il suo diritto in giustizia sono due cose differenti, il fatto di
esigere l'annotazione a registro fondiario di un'eventuale proroga vale
soltanto in relazione al primo termine e solo se la durata è fissata per un
periodo determinato ma non anche per il termine per promuovere l'azione
d'iscrizione definitiva. Ciò premesso, il Pretore ha rilevato che con il
mantenimento dell'ipoteca legale provvisoria "fino a 15 giorni dopo la
decisione definitiva nella causa di merito per l'accertamento del credito e
l'iscrizione dell'ipoteca legale definitiva", la validità dell'iscrizione
è stata fissata con un termine di tempo relativo, di modo che l'iscrizione è
tuttora valida. Quanto al termine di 30 giorni assegnato all'istante per
introdurre la causa di merito, pena la cancellazione dell'ipoteca legale
provvisoria, il primo giudice ha accertato che questo termine è stato prorogato
di 30 giorni (su richiesta congiunta delle parti) il 19 dicembre 2016 e di
ulteriori 30 giorni il 18 gennaio 2017. Essendo giunto a scadenza tale termine
al più presto il 16 febbraio 2017 e non dovendo esso essere annotato a registro
fondiario, l'azione introdotta il 15 febbraio 2017 si rivela così per il primo
giudice tempestiva e non osta all'iscrizione definitiva per l'importo accertato
(pag. 15 a 18).
3.
Gli
appellanti contestano in primo luogo la ricevibilità dell'azione creditoria.
Essi ricordano che spetta al giudice esaminare d'ufficio e in ogni stadio della
causa – fino al momento della deliberazione – se sono dati i presupposti
processuali, ciò che, dall'inizio alla fine, non era il caso in concreto per il
requisito della conciliazione. Ritengono erroneo che l'inesistenza di un
presupposto processuale debba essere eccepita tempestivamente negli allegati
scritti introduttivi in virtù della buona fede processuale e del divieto
dell'abuso di diritto, come ha stabilito il Pretore. L'esistenza del
presupposto processuale deve essere verificata d'ufficio a prescindere da un'eccezione
della controparte, fatti salvi i casi – estranei alla fattispecie – in cui al
giudice manchino i riscontri necessari per attivare la sua indagine, come
avviene per altro anche in altri ambiti (così per l'esame della validità di un
titolo di rigetto dell'opposizione o per l'osservanza dei termini). Ora, per
gli appellanti nulla impediva al Pretore di verificare il requisito della
previa conciliazione che inoltre incombeva all'attrice documentare (art. 221
cpv. 2 lett. b CPC). Non sarebbero quindi stati loro ad avere atteso cinque
anni per sollevare l'eccezione di mancata conciliazione, bensì il Pretore che
si è chinato sulla questione dopo tutto questo tempo. Il richiamo del primo
giudice alla sentenza di questa Camera (inc. 12.2020.110 del 5 agosto 2021) non
sarebbe inoltre pertinente poiché in concreto il valore di causa non supera fr.
100'000.- e le parti non potevano quindi convenire una rinuncia alla procedura
di conciliazione (art. 199 cpv. 1 CPC) come in quella occasione. I convenuti
contestano altresì di non avere accennato alla irricevibilità dell'azione nei
loro allegati introduttivi, avendo essi chiesto – nella risposta e nella
duplica – di verificare l'esistenza dei necessari presupposti processuali
(memoriale, pag. 3 a 5).
Gli appellanti contestano
dipoi che il Pretore non avrebbe potuto intervenire d'ufficio senza
contravvenire al divieto di formalismo eccessivo, non potendosi sostenere a
loro avviso che la richiesta di esperire un tentativo di conciliazione per la
pretesa creditoria costituisca un'esigenza fine a se stessa che complicherebbe
inutilmente l'attuazione del diritto materiale. Seguendo l'opinione del Pretore
– essi rilevano – tutto l'impianto conciliatorio si risolverebbe in un'inutile
perdita di tempo. Da ultimo, i convenuti reputano irrilevante ai fini della
decisione sulla ricevibilità della petizione che essi abbiano subito o meno un
pregiudizio dal mancato tentativo di conciliazione, tale condizione – che non è
contemplata dall'art. 59 cpv. 1 CPC – andando altrimenti estesa a tutti i
presupposti processuali. Né gli appellanti comprendono come il Pretore abbia
potuto interpretare la richiesta congiunta di proroga del termine per
l'introduzione della causa di merito quale dimostrazione del fatto che essi non
avrebbero subito alcun pregiudizio dall'omesso tentativo di conciliazione, il
fallimento dei "tentativi privati delle parti di risolvere la
controversia" rendendo ancor più necessario l'intervento di un
conciliatore "istituzionale". La mancata conciliazione della pretesa
creditoria determina così a mente degli appellanti l'irricevibilità della
relativa domanda e il conseguente rigetto dell'intera petizione dal momento che
l'azione creditoria è prodromica all'azione ipotecaria (pag. 5 a 8).
3.1
Che l'inesistenza di
un presupposto processuale vada eccepita tempestivamente negli allegati scritti
introduttivi in virtù della buona fede processuale e del divieto dell'abuso di
diritto è un principio che il Pretore ha dedotto non tanto dalla citata
giurisprudenza di questa Camera (sentenza inc. 12.2020.110 del 5 agosto 2021,
consid. 3.3 e 3.4), quanto direttamente dalla giurisprudenza del Tribunale
federale (STF 5A_347/2018 del 26
ottobre 2018, pubblicata in RSPC 1/2019 pag. 29 segg.) in cui l'Alta Corte ha voluto
tenere conto dell'invito dottrinale a relativizzare la portata dei presupposti
processuali conformemente alle circostanze e all'agire delle parti (loc. cit.,
consid. 3.2). Ora, con tale – esplicito – richiamo gli insorgenti non si
confrontano nemmeno di scorcio, sicché al riguardo l'appello si rivela finanche
irricevibile per carenza di motivazione. Comunque sia, anche nella menzionata
sentenza del Tribunale federale si era trattato di valutare la compatibilità,
sotto il profilo della buona fede processuale e dell'abuso di diritto, di un'obiezione,
sollevata nel memoriale conclusivo a più di tre anni dall'inizio della causa, contro
l'assenza di un'autorizzazione ad agire (consid. 3.2). E pure in quel frangente
il Tribunale federale aveva constatato la correttezza della motivazione fondata
sull'abusività della tardiva eccezione, rilevando che il principio dell'esame
d'ufficio dei presupposti processuali non bastava per impedire l'invocazione
dell'abuso di diritto (loc. cit., consid. 3.2.4 e 3.3).
3.2
Ciò premesso, le
doglianze – testé esposte – degli appellanti cadono quindi interamente nel
vuoto. Il fatto di avere, in maniera del tutto generica, chiesto al giudice,
nella petizione e nella duplica, di verificare la sussistenza dei presupposti
processuali non permette loro a ogni modo di sottrarsi al rimprovero di avere
invocato, soltanto nel memoriale conclusivo, la mancata conciliazione. Quanto alla
negazione che un giudizio di irricevibilità possa contravvenire al divieto del
formalismo eccessivo se la procedura segue il proprio corso senza che una parte
abbia invocato il vizio processuale in questione nei propri allegati di causa,
gli appellanti perdono di vista, una volta di più, che anche tale
argomentazione è tratta dalla ricordata sentenza in cui il Tribunale federale
ha tenuto conto della posizione dottrinale (STF 5A_347/2018 del 26 ottobre 2018 consid. 3.2 con riferimento a Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2a
edizione, n. 33 ad art. 59 CPC; cfr. pure Göksu
in: CPC, Petit Commentaire, Basilea 2021, n. 8 ad art. 60). Né muta a tal
riguardo il richiamo – di cui sfugge invero il senso – alla prospettata
modifica dell'art. 198 lett. h CPC che prevede di esentare dall'obbligo di
conciliazione – e quindi di prescindere dall'esigenza invocata dai convenuti
medesimi – non solo le azioni da proporre entro un termine impartito dal
giudice (conformemente alla situazione attualmente in vigore) ma anche quelle
riunite con una simile azione nella misura in cui siano materialmente connesse
(v. Messaggio concernente la modifica del Codice di diritto processuale civile
svizzero del 26 febbraio 2020 in FF 2020 pag. 2462 e pag. 2496).
3.3
Ne discende che la
decisione del Pretore di considerare tardiva e abusiva l'eccezione sollevata dai
convenuti solo con il memoriale conclusivo (dopo oltre cinque anni) avverso l'introduzione
diretta dell'azione condannatoria e di reputare quest'ultima ciò malgrado ricevibile
resiste alla critica. Giova tuttavia precisare – per abbondanza e a scanso di
equivoci – che nemmeno un'eventuale irricevibilità dell'azione condannatoria
per mancato tentativo di conciliazione avrebbe in ogni caso pregiudicato anche l'esito
della domanda di iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, come credono
erroneamente i convenuti (cfr. al riguardo II CCA del 5 agosto 2021, consid.
3.4).
4.
Gli appellanti
contestano in secondo luogo anche la ricevibilità dell'azione ipotecaria.
Ribadiscono quanto obiettato nel memoriale conclusivo, ovvero che l'iscrizione
provvisoria dell'ipoteca legale ordinata il 17 novembre 2016 si sarebbe estinta
da tempo siccome le proroghe del termine per promuovere l'azione di merito non
sono state annotate nel registro fondiario. Per sconfessare la tesi del Pretore
essi sostengono che la fattispecie "replica uno-a-uno" quanto già
stabilito dalla prima Camera civile del Tribunale d'appello in una sentenza del
2.
febbraio 1996 (inc. 11.95.190). Per gli appellanti il termine di durata
dell'iscrizione, che può essere fissato in forma assoluta o, come in concreto,
relativa, e quello di validità dell'iscrizione (ossia per fare valere
giudizialmente la pretesa) sono indissolubilmente connessi e sono stati
iscritti nel registro fondiario (il libro mastro rinviando espressamente al documento
giustificativo n. 11040). Ciò posto, essi rilevano che il termine originario di
30.
giorni assegnato con la decisione del 17 novembre 2016, intimata il giorno
stesso, è scaduto il 19 dicembre 2016 (non essendo sospeso dalle ferie
giudiziarie) e che le successive proroghe pronunciate il 19 dicembre 2016 e il
18.
gennaio 2017 per complessivi 60 giorni non sono state comunicate all'ufficio
del registro fondiario ma solo alle parti. Di conseguenza, quand'anche tali
proroghe fossero state richieste ed emanate tempestivamente, la loro mancata
annotazione nel registro fondiario avrebbe determinato la caducità
dell'iscrizione provvisoria, il termine originario di 30 giorni per promuovere
l'azione d'iscrizione definitiva essendo scaduto infruttuoso verosimilmente già
il 20 dicembre 2016. Onde la richiesta di cancellazione della relativa
annotazione (memoriale, pag. 8-10).
4.1
Preliminarmente v'è da
chiedersi – di nuovo – se l'eccezione di tardività sollevata dai convenuti
soltanto con il memoriale conclusivo (a distanza di oltre cinque anni
dall'avvio della causa) e dopo che gli stessi avevano aderito a una (prima) richiesta
di proroga in vista di trattative non vada già scartata in ordine siccome
intempestiva e contraria alla buona fede processuale. La questione può rimanere
nondimeno irrisolta poiché, quand'anche fosse da esaminare nel merito,
l'obiezione non sarebbe destinata a miglior sorte, per quanto si dirà in
appresso.
4.2
Se accorda
l'iscrizione provvisoria, il giudice ne stabilisce esattamente la durata e gli
effetti, fissando – se occorre – un termine per far valere giudizialmente la
pretesa (art. 961 cpv. 3 CC). Come ha già avuto modo di ricordare ancora
recentemente il Tribunale federale, la durata dell'iscrizione provvisoria può
essere stabilita in due modi: il giudice può definire un periodo determinato di
validità oppure assegnare all'artigiano o imprenditore un termine per
promuovere l'azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale,
facendo così perdurare la validità dell'iscrizione provvisoria fino alla
decisione finale di tale causa (DTF 143 III 555 consid. 2.1 con rinvii). Nel
primo caso il termine assegnato dal giudice deve figurare nell'annotazione e se
l'avente diritto non riesce a fare iscrivere l'ipoteca entro la data prevista,
deve presentare una richiesta volta a prorogare la durata della validità
dell'iscrizione provvisoria. Richiesta che deve essere formulata e, se
accettata, annotata prima della scadenza del termine originario (Steinauer, Les droits réels, vol. III, 5a
edizione, pag. 360 n. 4542 con riferimenti). Nel secondo caso, invece, il
giudice rinuncia a fissare una durata di validità precisa per l'iscrizione
provvisoria e ove l'azione sia promossa entro il termine (prorogabile: art. 144
cpv. 2 CPC) fissato, l'iscrizione provvisoria rimane valida fino al giudizio
sull'iscrizione definitiva (Steinauer,
op. cit., n. 4543 con richiami; Thurnherr
in: Basler Kommentar, ZGB II, 6a edizione, n. 36 ad art. 839/840 CC).
Ora, nella sentenza del 17
novembre 2016 il Pretore ha – pacificamente – optato per la seconda possibilità,
avendo egli rinunciato a fissare un periodo determinato di validità. E che in
simili circostanze una proroga del termine per avviare l'azione volta
all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale debba – per essere valida –
essere ugualmente annotata a registro fondiario è un'opinione fallace degli
appellanti. Se infatti il Pretore – come nella fattispecie – ha limitato
l'annotazione in maniera relativa, avendo vincolato la validità dell'iscrizione
provvisoria a un evento futuro la cui sopravvenienza al momento del giudizio
non era determinata né determinabile secondo il calendario, la sua durata non
si evince direttamente dall'iscrizione a registro fondiario (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht,
4a edizione, pag. 499 n. 1571). Allo stesso modo neppure una proroga
del termine per l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale dev'essere dunque annotata
nel registro fondiario per risultare valida (cfr. Bohnet, L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en procédure suisse in: Le
nouveau droit de l'hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs – fond et procédure, Basilea
2012, pag. 60 n. 31).
4.3
Non
si disconosce che la sentenza della prima Camera civile del Tribunale d'appello
invocata dagli appellanti (inc. 11.1995.190 del 2 febbraio 1996) potrebbe, a
prima vista, indurre a sostenere la tesi contraria. Sta di fatto che tale
precedente è isolato, oltre che datato, e rinvia alla giurisprudenza elaborata
dal Tribunale federale per i casi – opposti a quello in esame – in cui il
giudice fissa un periodo determinato di validità dell'iscrizione provvisoria
(loc. cit., consid. 2b con riferimento a DTF 98 Ia 241, 60 I 296 e 53 II 216).
A parte ciò, la giurisprudenza recente della medesima prima Camera civile fuga
ogni dubbio residuo. Nella sentenza inc. 11.2019.115 del 5 ottobre 2020, statuendo
sulla tempestività di un'azione volta all'iscrizione definitiva di un'ipoteca
legale dopo che il Pretore aveva disposto – come nel caso in rassegna – il
mantenimento dell'iscrizione provvisoria “fino a 15 giorni dopo la
decisione definitiva nella causa di merito", aveva fissato il termine per
l'avvio della causa di merito in 60 giorni e aveva prorogato quest'ultimo termine, detta Camera ha
precisato che il giudice può prorogare quel termine, purché la richiesta
di proroga – che inibisce la decorrenza del termine – preceda la scadenza del
medesimo (loc. cit., consid. 5 e consid. 8; nello stesso senso: RtiD II-2019
pag. 691 n. 16c, I-2018 pag. 695 consid. 5 e da ultimo: sentenza inc. 11.2020.9
del 29 marzo 2021 consid. 6 e 7). A prescindere da un'annotazione – non
necessaria – della proroga nel registro fondiario.
4.4
Ciò posto, nemmeno gli
appellanti revocano – giustamente – in dubbio che le due proroghe del 19
dicembre 2016 e del 18 gennaio 2017 sono state richieste ed emanate
tempestivamente e che il termine per promuovere la causa intesa all'iscrizione
definitiva è scaduto al più presto (a prescindere da una sospensione dei
termini in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC; sulla questione cfr. I CCA
del 5 ottobre 2020, inc. 11.2019.115 consid. 7) il 16 febbraio 2017. La
decisione del Pretore di ritenere tempestiva l'azione introdotta il
15.
febbraio 2017 merita pertanto di essere confermata.
5.
Se ne
conclude che l'appello vede la sua sorte segnata. Gli oneri processuali della
procedura d'appello, calcolati su un valore litigioso di fr. 45'673.20, seguono
la soccombenza dei convenuti (art. 106 cpv. 1 CPC) che rifonderanno alla
controparte ripetibili di fr. 3'000.- stabilite sulla base dell'art. 11 RTar.
6.
Il
valore litigioso determinante ai fini di un'eventuale impugnazione dinanzi al
Tribunale federale supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.- prevista
dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
1. Nella misura in cui è
ricevibile, l’appello 14 luglio 2022 di AP 1 ed AP 2 è respinto.
2. Le spese processuali di
fr. 4'000.- sono poste a carico degli appellanti, in solido, che rifonderanno alla
controparte, sempre in solido, fr. 3'000.- per ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).