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Decisione

12.2022.92

Appalto, ipoteca legale degli artigiani; assente conciliazione relativa alla pretesa creditoria; tardività dell'eccezione, buona fede processuale

22 ottobre 2022Italiano22 min

degli artigiani e imprenditori (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC) sul predetto fondo n. __________

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.92

Lugano

22 ottobre 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa – inc. n. OR.2017.4 della Pretura della giurisdizione

di Mendrisio-Nord promossa – con petizione 15 febbraio 2017 da

AO

1

(patrocinata dall'avv. PA

2 )

contro

AP 1

AP 2

(patrocinati dall'avv. PA

1 )

con

cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento

di fr. 61’845.- oltre interessi del 5% dal

19 ottobre 2016 nonché l’iscrizione definitiva di un’ipoteca legale degli

artigiani e imprenditori (già iscritta in via provvisoria il 17 novembre 2016) per

tale importo a carico del fondo part. n. __________ RFD di __________;

domande avversate dai convenuti e che il Pretore ha parzialmente

accolto con decisione 3 giugno 2022, condannando AP 1 ed AP 2, in solido, al

pagamento di fr. 45'673.20 oltre interessi del 5% dal 19 ottobre 2016 in favore

della AO 1 e disponendo, per tale somma, l'iscrizione dell'ipoteca legale

definitiva a carico di quel fondo;

appellanti i convenuti che con atto di appello

14 luglio 2022 chiedono di riformare il giudizio impugnato nel senso di

respingere integralmente – siccome irricevibile – la petizione e di ordinare

all'ufficiale dei registri di Mendrisio di cancellare l'ipoteca legale

provvisoria degli artigiani e imprenditori iscritta il 17 novembre 2016, con

protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attrice con risposta del 13 settembre 2022 postula la

reiezione del gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nel settembre 2015

l'arch. AP 1 ed AP 2, in qualità di committenti, hanno sottoscritto con

l'impresa AO 1, in qualità di appaltatrice, un contratto di appalto avente per

oggetto opere da capomastro destinate alla ristrutturazione di uno stabile sul

fondo n. 1198 RFD di __________, comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno

dei coniugi H__________ A__________, per un prezzo complessivo di fr.

122'343.80 (IVA esclusa). Il 6 ottobre 2016 la AO 1 ha trasmesso ai committenti

una fattura finale a saldo di fr. 61'841.75 (fr. 211'841.75 [IVA inclusa] meno

acconti per fr. 150'000.-).

B. Con istanza 20

ottobre 2016 la AO 1 ha chiesto, già in via supercautelare, al Pretore della

giurisdizione di Mendrisio-Nord l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale

degli artigiani e imprenditori (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC) sul predetto fondo n. __________

per fr. 61'841.75 oltre interessi del 5% dal 19 ottobre 2016. Con decisione 21

ottobre 2016 il Pretore ha accolto l'iscrizione in via superprovvisionale (inc.

CA.2016.62).

C. Con decisione 17

novembre 2016 il medesimo giudice ha poi confermato l'iscrizione in via

provvisoria anche dopo il contraddittorio, ordinando all'ufficio dei registri

di Mendrisio di mantenere l'annotazione "fino a 15 giorni dopo la

decisione definitiva nella causa di merito per l'accertamento del credito e

l'iscrizione dell'ipoteca legale definitiva, che dovrà essere introdotta entro

il termine di 30 giorni, in difetto di che l'annotazione dell'ipoteca legale

provvisoria verrà cancellata immediatamente". La decisione sulla tassa e

le spese di complessivi fr. 380.- è stata rinviata al giudizio di merito (inc.

SO.2016.652). Il 16 dicembre 2016 la AO 1 ha postulato, d'intesa con la

controparte, una proroga di 30 giorni per "l'inoltro dell'azione di merito

e del termine di validità della annotazione provvisoria dell'ipoteca

legale". Richiesta accolta dal Pretore con ordinanza 19 dicembre 2016 e

poi rinnovata – su nuova domanda 17 gennaio 2017 della AO 1 – per ulteriori 30

giorni il 18 gennaio 2017.

D. Con petizione 15

febbraio 2017 la AO 1 ha convenuto AP 1 ed AP 2 innanzi al medesimo Pretore per

ottenere la loro condanna al pagamento di fr. 61'841.75 oltre interessi del 5%

dal 19 ottobre 2016 e, per tale somma, l'iscrizione in via definitiva

dell'ipoteca legale già annotata in via provvisoria.

E. Con risposta 22

settembre 2017 i convenuti si sono opposti alla petizione, postulandone la

reiezione con conseguente cancellazione dell'ipoteca legale provvisoriamente

iscritta. In estrema sintesi, essi hanno contestato l'esistenza di un credito

residuo in favore dell'attrice, prospettando semmai un saldo a loro favore. Con

replica 26 ottobre 2017 la AO 1 ha ribadito la propria posizione. Altrettanto

hanno fatto i convenuti nella loro duplica del 6 dicembre 2017. Alle prime

arringhe del 22 gennaio 2018 le parti hanno mantenuto il proprio punto di vista

e hanno notificato prove.

F. Esperita

l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a

conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 6 aprile 2022 la AO 1 ha riaffermato

le proprie richieste. Nel loro allegato dell'11 aprile 2022 AP 1 ed AP 2 hanno

riproposto il rigetto della petizione, non senza rilevare l'irricevibilità

della stessa per l'assenza di una conciliazione nell'azione creditoria e per la

mancata annotazione nel registro fondiario delle proroghe nell'azione

ipotecaria.

G. Con sentenza 3 giugno

2022 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando i convenuti

al pagamento di

fr. 45'673.20 oltre interessi del 5% dal 19 ottobre 2016

in favore dell'attrice e ordinando per tale importo l'iscrizione definitiva

dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori sulla particella n. __________.

Le spese processuali di fr. 13'990.- (più fr. 380.- relative alla procedura

d'iscrizione provvisoria) sono state poste per il 26% a carico dell'attrice e

per il 74% a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere alla

controparte – sempre con vincolo di solidarietà – fr. 2'688.- per ripetibili

ridotte.

H. Contro

la sentenza appena citata AP 1 ed AP 2 sono insorti a questa Camera con

un appello del 14 luglio 2022, con cui chiedono di riformare il giudizio

impugnato nel senso di respingere in ordine – siccome irricevibile – la

petizione e di ordinare all'ufficiale dei registri di Mendrisio la cancellazione

dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori iscritta in

via provvisoria il 17 novembre 2016, con protesta di spese e ripetibili di

entrambe le sedi. Con risposta del 13 settembre 2022 la AO 1 propone di respingere l'appello pure con protesta di spese e

ripetibili di secondo grado.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

L’art.

308.

cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le

decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie

patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione sia di almeno

fr. 10'000.- (cpv. 2). In

concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal

valore superiore ai

fr. 10'000.-. Pacifica è

dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni

(art. 311 CPC). Introdotto il 14 luglio 2022 contro la decisione impugnata

(notificata il 14 giugno 2022) l'appello è cosi tempestivo. Come è tempestiva (in

virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC) la relativa risposta del 13 settembre

2022.

(art. 312 CPC).

2.

Nella decisione

impugnata il Pretore ha accertato anzitutto che l'azione condannatoria, seppure

connessa all'azione d'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, non beneficia

– contrariamente a quest'ultima – dell'esenzione dall'obbligo di conciliazione

dell'art. 198 lett. h CPC. Ciò posto, l'azione condannatoria sprovvista di

preventivo tentativo di conciliazione andrebbe di per sé dichiarata

irricevibile per difetto di un presupposto processuale. Se non che il principio

della buona fede processuale e il divieto dell'abuso di diritto impongono che

le obiezioni circa i presupposti processuali siano sollevate tempestivamente

negli scritti introduttivi, a prescindere che essi siano esaminabili d'ufficio

(art. 60 CPC). Il giudice non potrebbe quindi, senza cadere nel formalismo

eccessivo, dichiarare irricevibile un'azione per difetto di un tale presupposto

se la procedura ha seguito il suo corso senza che il vizio in questione sia

stato invocato negli allegati di causa. Nella fattispecie il Pretore ha

constatato che l'omessa conciliazione nell'azione condannatoria è stata

invocata dai convenuti soltanto con il memoriale conclusivo a oltre cinque anni

dall'introduzione dell'azione. Egli ha così considerato abusiva l'obiezione del

mancato tentativo di conciliazione e ha rilevato che una decisione di

irricevibilità integrerebbe un formalismo eccessivo. Senza contare che i

convenuti, dopo avere congiuntamente chiesto di prorogare il termine per

l'introduzione della causa di merito in vista di trattative, neppure hanno

allegato un pregiudizio derivante dal mancato tentativo di conciliazione. In

definitiva il Pretore ha quindi accertato l'ammissibilità dell'azione

creditoria – nonostante il mancato rilascio di un'autorizzazione ad agire – in

virtù della buona fede processuale (loc. cit., pag. 5 seg.).

Appurato un

credito residuo dell'attrice di fr. 45'673.20 (non più litigioso nel suo calcolo

in questa sede), il Pretore si è quindi chinato sulla richiesta d'iscrizione

definitiva dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori e sull'obiezione

dei convenuti circa la mancata annotazione nel registro fondiario della proroga

del termine per promuovere la relativa azione. Egli ha ricordato che il giudice

può fissare un periodo determinato per la durata e la validità

dell'iscrizione provvisoria (absolute Zeitbestimmung), nel qual caso,

per essere valida, una proroga del termine deve essere annotata nel registro

fondiario entro la scadenza originaria, altrimenti l'iscrizione provvisoria si

estingue. In alternativa il giudice può anche stabilire che l'iscrizione

provvisoria sarà valida fino alla definizione della procedura relativa

all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale (relative Zeitbestimmung).

In entrambi i casi – ha soggiunto il Pretore – il giudice deve inoltre fissare,

se occorre, all'istante un termine per far valere giudizialmente la pretesa,

ovvero per promuovere l'azione d'iscrizione definitiva (art. 961 cpv. 3 CC,

art. 263 CPC per analogia). Fermo restando che il termine che stabilisce la

validità dell'iscrizione provvisoria e quello impartito al beneficiario per

fare valere il suo diritto in giustizia sono due cose differenti, il fatto di

esigere l'annotazione a registro fondiario di un'eventuale proroga vale

soltanto in relazione al primo termine e solo se la durata è fissata per un

periodo determinato ma non anche per il termine per promuovere l'azione

d'iscrizione definitiva. Ciò premesso, il Pretore ha rilevato che con il

mantenimento dell'ipoteca legale provvisoria "fino a 15 giorni dopo la

decisione definitiva nella causa di merito per l'accertamento del credito e

l'iscrizione dell'ipoteca legale definitiva", la validità dell'iscrizione

è stata fissata con un termine di tempo relativo, di modo che l'iscrizione è

tuttora valida. Quanto al termine di 30 giorni assegnato all'istante per

introdurre la causa di merito, pena la cancellazione dell'ipoteca legale

provvisoria, il primo giudice ha accertato che questo termine è stato prorogato

di 30 giorni (su richiesta congiunta delle parti) il 19 dicembre 2016 e di

ulteriori 30 giorni il 18 gennaio 2017. Essendo giunto a scadenza tale termine

al più presto il 16 febbraio 2017 e non dovendo esso essere annotato a registro

fondiario, l'azione introdotta il 15 febbraio 2017 si rivela così per il primo

giudice tempestiva e non osta all'iscrizione definitiva per l'importo accertato

(pag. 15 a 18).

3.

Gli

appellanti contestano in primo luogo la ricevibilità dell'azione creditoria.

Essi ricordano che spetta al giudice esaminare d'ufficio e in ogni stadio della

causa – fino al momento della deliberazione – se sono dati i presupposti

processuali, ciò che, dall'inizio alla fine, non era il caso in concreto per il

requisito della conciliazione. Ritengono erroneo che l'inesistenza di un

presupposto processuale debba essere eccepita tempestivamente negli allegati

scritti introduttivi in virtù della buona fede processuale e del divieto

dell'abuso di diritto, come ha stabilito il Pretore. L'esistenza del

presupposto processuale deve essere verificata d'ufficio a prescindere da un'eccezione

della controparte, fatti salvi i casi – estranei alla fattispecie – in cui al

giudice manchino i riscontri necessari per attivare la sua indagine, come

avviene per altro anche in altri ambiti (così per l'esame della validità di un

titolo di rigetto dell'opposizione o per l'osservanza dei termini). Ora, per

gli appellanti nulla impediva al Pretore di verificare il requisito della

previa conciliazione che inoltre incombeva all'attrice documentare (art. 221

cpv. 2 lett. b CPC). Non sarebbero quindi stati loro ad avere atteso cinque

anni per sollevare l'eccezione di mancata conciliazione, bensì il Pretore che

si è chinato sulla questione dopo tutto questo tempo. Il richiamo del primo

giudice alla sentenza di questa Camera (inc. 12.2020.110 del 5 agosto 2021) non

sarebbe inoltre pertinente poiché in concreto il valore di causa non supera fr.

100'000.- e le parti non potevano quindi convenire una rinuncia alla procedura

di conciliazione (art. 199 cpv. 1 CPC) come in quella occasione. I convenuti

contestano altresì di non avere accennato alla irricevibilità dell'azione nei

loro allegati introduttivi, avendo essi chiesto – nella risposta e nella

duplica – di verificare l'esistenza dei necessari presupposti processuali

(memoriale, pag. 3 a 5).

Gli appellanti contestano

dipoi che il Pretore non avrebbe potuto intervenire d'ufficio senza

contravvenire al divieto di formalismo eccessivo, non potendosi sostenere a

loro avviso che la richiesta di esperire un tentativo di conciliazione per la

pretesa creditoria costituisca un'esigenza fine a se stessa che complicherebbe

inutilmente l'attuazione del diritto materiale. Seguendo l'opinione del Pretore

– essi rilevano – tutto l'impianto conciliatorio si risolverebbe in un'inutile

perdita di tempo. Da ultimo, i convenuti reputano irrilevante ai fini della

decisione sulla ricevibilità della petizione che essi abbiano subito o meno un

pregiudizio dal mancato tentativo di conciliazione, tale condizione – che non è

contemplata dall'art. 59 cpv. 1 CPC – andando altrimenti estesa a tutti i

presupposti processuali. Né gli appellanti comprendono come il Pretore abbia

potuto interpretare la richiesta congiunta di proroga del termine per

l'introduzione della causa di merito quale dimostrazione del fatto che essi non

avrebbero subito alcun pregiudizio dall'omesso tentativo di conciliazione, il

fallimento dei "tentativi privati delle parti di risolvere la

controversia" rendendo ancor più necessario l'intervento di un

conciliatore "istituzionale". La mancata conciliazione della pretesa

creditoria determina così a mente degli appellanti l'irricevibilità della

relativa domanda e il conseguente rigetto dell'intera petizione dal momento che

l'azione creditoria è prodromica all'azione ipotecaria (pag. 5 a 8).

3.1

Che l'inesistenza di

un presupposto processuale vada eccepita tempestivamente negli allegati scritti

introduttivi in virtù della buona fede processuale e del divieto dell'abuso di

diritto è un principio che il Pretore ha dedotto non tanto dalla citata

giurisprudenza di questa Camera (sentenza inc. 12.2020.110 del 5 agosto 2021,

consid. 3.3 e 3.4), quanto direttamente dalla giurisprudenza del Tribunale

federale (STF 5A_347/2018 del 26

ottobre 2018, pubblicata in RSPC 1/2019 pag. 29 segg.) in cui l'Alta Corte ha voluto

tenere conto dell'invito dottrinale a relativizzare la portata dei presupposti

processuali conformemente alle circostanze e all'agire delle parti (loc. cit.,

consid. 3.2). Ora, con tale – esplicito – richiamo gli insorgenti non si

confrontano nemmeno di scorcio, sicché al riguardo l'appello si rivela finanche

irricevibile per carenza di motivazione. Comunque sia, anche nella menzionata

sentenza del Tribunale federale si era trattato di valutare la compatibilità,

sotto il profilo della buona fede processuale e dell'abuso di diritto, di un'obiezione,

sollevata nel memoriale conclusivo a più di tre anni dall'inizio della causa, contro

l'assenza di un'autorizzazione ad agire (consid. 3.2). E pure in quel frangente

il Tribunale federale aveva constatato la correttezza della motivazione fondata

sull'abusività della tardiva eccezione, rilevando che il principio dell'esame

d'ufficio dei presupposti processuali non bastava per impedire l'invocazione

dell'abuso di diritto (loc. cit., consid. 3.2.4 e 3.3).

3.2

Ciò premesso, le

doglianze – testé esposte – degli appellanti cadono quindi interamente nel

vuoto. Il fatto di avere, in maniera del tutto generica, chiesto al giudice,

nella petizione e nella duplica, di verificare la sussistenza dei presupposti

processuali non permette loro a ogni modo di sottrarsi al rimprovero di avere

invocato, soltanto nel memoriale conclusivo, la mancata conciliazione. Quanto alla

negazione che un giudizio di irricevibilità possa contravvenire al divieto del

formalismo eccessivo se la procedura segue il proprio corso senza che una parte

abbia invocato il vizio processuale in questione nei propri allegati di causa,

gli appellanti perdono di vista, una volta di più, che anche tale

argomentazione è tratta dalla ricordata sentenza in cui il Tribunale federale

ha tenuto conto della posizione dottrinale (STF 5A_347/2018 del 26 ottobre 2018 consid. 3.2 con riferimento a Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2a

edizione, n. 33 ad art. 59 CPC; cfr. pure Göksu

in: CPC, Petit Commentaire, Basilea 2021, n. 8 ad art. 60). Né muta a tal

riguardo il richiamo – di cui sfugge invero il senso – alla prospettata

modifica dell'art. 198 lett. h CPC che prevede di esentare dall'obbligo di

conciliazione – e quindi di prescindere dall'esigenza invocata dai convenuti

medesimi – non solo le azioni da proporre entro un termine impartito dal

giudice (conformemente alla situazione attualmente in vigore) ma anche quelle

riunite con una simile azione nella misura in cui siano materialmente connesse

(v. Messaggio concernente la modifica del Codice di diritto processuale civile

svizzero del 26 febbraio 2020 in FF 2020 pag. 2462 e pag. 2496).

3.3

Ne discende che la

decisione del Pretore di considerare tardiva e abusiva l'eccezione sollevata dai

convenuti solo con il memoriale conclusivo (dopo oltre cinque anni) avverso l'introduzione

diretta dell'azione condannatoria e di reputare quest'ultima ciò malgrado ricevibile

resiste alla critica. Giova tuttavia precisare – per abbondanza e a scanso di

equivoci – che nemmeno un'eventuale irricevibilità dell'azione condannatoria

per mancato tentativo di conciliazione avrebbe in ogni caso pregiudicato anche l'esito

della domanda di iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, come credono

erroneamente i convenuti (cfr. al riguardo II CCA del 5 agosto 2021, consid.

3.4).

4.

Gli appellanti

contestano in secondo luogo anche la ricevibilità dell'azione ipotecaria.

Ribadiscono quanto obiettato nel memoriale conclusivo, ovvero che l'iscrizione

provvisoria dell'ipoteca legale ordinata il 17 novembre 2016 si sarebbe estinta

da tempo siccome le proroghe del termine per promuovere l'azione di merito non

sono state annotate nel registro fondiario. Per sconfessare la tesi del Pretore

essi sostengono che la fattispecie "replica uno-a-uno" quanto già

stabilito dalla prima Camera civile del Tribunale d'appello in una sentenza del

2.

febbraio 1996 (inc. 11.95.190). Per gli appellanti il termine di durata

dell'iscrizione, che può essere fissato in forma assoluta o, come in concreto,

relativa, e quello di validità dell'iscrizione (ossia per fare valere

giudizialmente la pretesa) sono indissolubilmente connessi e sono stati

iscritti nel registro fondiario (il libro mastro rinviando espressamente al documento

giustificativo n. 11040). Ciò posto, essi rilevano che il termine originario di

30.

giorni assegnato con la decisione del 17 novembre 2016, intimata il giorno

stesso, è scaduto il 19 dicembre 2016 (non essendo sospeso dalle ferie

giudiziarie) e che le successive proroghe pronunciate il 19 dicembre 2016 e il

18.

gennaio 2017 per complessivi 60 giorni non sono state comunicate all'ufficio

del registro fondiario ma solo alle parti. Di conseguenza, quand'anche tali

proroghe fossero state richieste ed emanate tempestivamente, la loro mancata

annotazione nel registro fondiario avrebbe determinato la caducità

dell'iscrizione provvisoria, il termine originario di 30 giorni per promuovere

l'azione d'iscrizione definitiva essendo scaduto infruttuoso verosimilmente già

il 20 dicembre 2016. Onde la richiesta di cancellazione della relativa

annotazione (memoriale, pag. 8-10).

4.1

Preliminarmente v'è da

chiedersi – di nuovo – se l'eccezione di tardività sollevata dai convenuti

soltanto con il memoriale conclusivo (a distanza di oltre cinque anni

dall'avvio della causa) e dopo che gli stessi avevano aderito a una (prima) richiesta

di proroga in vista di trattative non vada già scartata in ordine siccome

intempestiva e contraria alla buona fede processuale. La questione può rimanere

nondimeno irrisolta poiché, quand'anche fosse da esaminare nel merito,

l'obiezione non sarebbe destinata a miglior sorte, per quanto si dirà in

appresso.

4.2

Se accorda

l'iscrizione provvisoria, il giudice ne stabilisce esattamente la durata e gli

effetti, fissando – se occorre – un termine per far valere giudizialmente la

pretesa (art. 961 cpv. 3 CC). Come ha già avuto modo di ricordare ancora

recentemente il Tribunale federale, la durata dell'iscrizione provvisoria può

essere stabilita in due modi: il giudice può definire un periodo determinato di

validità oppure assegnare all'artigiano o imprenditore un termine per

promuovere l'azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale,

facendo così perdurare la validità dell'iscrizione provvisoria fino alla

decisione finale di tale causa (DTF 143 III 555 consid. 2.1 con rinvii). Nel

primo caso il termine assegnato dal giudice deve figurare nell'annotazione e se

l'avente diritto non riesce a fare iscrivere l'ipoteca entro la data prevista,

deve presentare una richiesta volta a prorogare la durata della validità

dell'iscrizione provvisoria. Richiesta che deve essere formulata e, se

accettata, annotata prima della scadenza del termine originario (Steinauer, Les droits réels, vol. III, 5a

edizione, pag. 360 n. 4542 con riferimenti). Nel secondo caso, invece, il

giudice rinuncia a fissare una durata di validità precisa per l'iscrizione

provvisoria e ove l'azione sia promossa entro il termine (prorogabile: art. 144

cpv. 2 CPC) fissato, l'iscrizione provvisoria rimane valida fino al giudizio

sull'iscrizione definitiva (Steinauer,

op. cit., n. 4543 con richiami; Thurnherr

in: Basler Kommentar, ZGB II, 6a edizione, n. 36 ad art. 839/840 CC).

Ora, nella sentenza del 17

novembre 2016 il Pretore ha – pacificamente – optato per la seconda possibilità,

avendo egli rinunciato a fissare un periodo determinato di validità. E che in

simili circostanze una proroga del termine per avviare l'azione volta

all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale debba – per essere valida –

essere ugualmente annotata a registro fondiario è un'opinione fallace degli

appellanti. Se infatti il Pretore – come nella fattispecie – ha limitato

l'annotazione in maniera relativa, avendo vincolato la validità dell'iscrizione

provvisoria a un evento futuro la cui sopravvenienza al momento del giudizio

non era determinata né determinabile secondo il calendario, la sua durata non

si evince direttamente dall'iscrizione a registro fondiario (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht,

4a edizione, pag. 499 n. 1571). Allo stesso modo neppure una proroga

del termine per l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale dev'essere dunque annotata

nel registro fondiario per risultare valida (cfr. Bohnet, L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en procédure suisse in: Le

nouveau droit de l'hypothèque légale

des artisans et entrepreneurs – fond et procédure, Basilea

2012, pag. 60 n. 31).

4.3

Non

si disconosce che la sentenza della prima Camera civile del Tribunale d'appello

invocata dagli appellanti (inc. 11.1995.190 del 2 febbraio 1996) potrebbe, a

prima vista, indurre a sostenere la tesi contraria. Sta di fatto che tale

precedente è isolato, oltre che datato, e rinvia alla giurisprudenza elaborata

dal Tribunale federale per i casi – opposti a quello in esame – in cui il

giudice fissa un periodo determinato di validità dell'iscrizione provvisoria

(loc. cit., consid. 2b con riferimento a DTF 98 Ia 241, 60 I 296 e 53 II 216).

A parte ciò, la giurisprudenza recente della medesima prima Camera civile fuga

ogni dubbio residuo. Nella sentenza inc. 11.2019.115 del 5 ottobre 2020, statuendo

sulla tempestività di un'azione volta all'iscrizione definitiva di un'ipoteca

legale dopo che il Pretore aveva disposto – come nel caso in rassegna – il

mantenimento dell'iscrizione provvisoria “fino a 15 giorni dopo la

decisione definitiva nella causa di merito", aveva fissato il termine per

l'avvio della causa di merito in 60 giorni e aveva prorogato quest'ultimo termine, detta Camera ha

precisato che il giudice può prorogare quel termine, purché la richiesta

di proroga – che inibisce la decorrenza del termine – preceda la scadenza del

medesimo (loc. cit., consid. 5 e consid. 8; nello stesso senso: RtiD II-2019

pag. 691 n. 16c, I-2018 pag. 695 consid. 5 e da ultimo: sentenza inc. 11.2020.9

del 29 marzo 2021 consid. 6 e 7). A prescindere da un'annotazione – non

necessaria – della proroga nel registro fondiario.

4.4

Ciò posto, nemmeno gli

appellanti revocano – giustamente – in dubbio che le due proroghe del 19

dicembre 2016 e del 18 gennaio 2017 sono state richieste ed emanate

tempestivamente e che il termine per promuovere la causa intesa all'iscrizione

definitiva è scaduto al più presto (a prescindere da una sospensione dei

termini in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC; sulla questione cfr. I CCA

del 5 ottobre 2020, inc. 11.2019.115 consid. 7) il 16 febbraio 2017. La

decisione del Pretore di ritenere tempestiva l'azione introdotta il

15.

febbraio 2017 merita pertanto di essere confermata.

5.

Se ne

conclude che l'appello vede la sua sorte segnata. Gli oneri processuali della

procedura d'appello, calcolati su un valore litigioso di fr. 45'673.20, seguono

la soccombenza dei convenuti (art. 106 cpv. 1 CPC) che rifonderanno alla

controparte ripetibili di fr. 3'000.- stabilite sulla base dell'art. 11 RTar.

6.

Il

valore litigioso determinante ai fini di un'eventuale impugnazione dinanzi al

Tribunale federale supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.- prevista

dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

1. Nella misura in cui è

ricevibile, l’appello 14 luglio 2022 di AP 1 ed AP 2 è respinto.

2. Le spese processuali di

fr. 4'000.- sono poste a carico degli appellanti, in solido, che rifonderanno alla

controparte, sempre in solido, fr. 3'000.- per ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).