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Decisione

12.2022.93

Appello - istanza di rettifica

19 luglio 2022Italiano7 min

I. In via principale

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.93

Lugano

19 luglio 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Stefani,

vicepresidente,

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.15 della

Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 17

maggio 2017 da

AP

1

patrocinata da PA 1

contro

AO

1

patrocinata dagli PA 2

richiamata la sentenza 22

febbraio 2022 di questa Camera, inc. 12.2021.36, che ha respinto l’appello 2

marzo 2021 di CO 1 e parzialmente accolto l’appello incidentale di IS 1 e di

conseguenza riformato la decisione finale 1/5 febbraio 2021 del Pretore;

statuendo ora sulla domanda di

rettifica 15 luglio 2022 dell’appellante;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con decisione 1/5

febbraio 2021 il Pretore, in parziale accoglimento

della petizione, ha condannato

la convenuta al pagamento all’attrice di fr. 38'766.-

oltre interessi al 5% dall’11 dicembre 2015 e rigettato in via definitiva per

tale importo l’opposizione al PE n. __________0 dell’UE di Locarno, caricando

la tassa di giustizia di fr. 2'240.- e le spese di fr. 245.- così come quelle

di fr. 3'000.- della procedura di conciliazione all’attrice per 1/20 e alla

convenuta per 19/20, e condannando quest’ultima al pagamento alla prima di fr.

3'600.- per ripetibili parziali, e in parziale accoglimento della domanda

riconvenzionale ha condannato l’attrice a versare alla convenuta fr. 79'439.20

oltre interessi al 5% dal 19 gennaio 2016, rigettando in proporzione

l’opposizione al PE n. __________8 dell’UE di Mendrisio, caricando la relativa

tassa di

fr. 13'760.- e le spese di fr. 1'500.- alla AO 1 per 7/10 e

ad AP 1 per 3/10 e riconoscendo a quest’ultima fr. 9'200.- per ripetibili

parziali;

che con

appello 2 marzo 2021, l’attrice

ha chiesto la riforma della sentenza nel senso di, in via principale,

accogliere integralmente la petizione e, in via riconvenzionale, respingere la

domanda riconvenzionale, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo

grado; mentre che con appello incidentale 11 maggio 2021 la convenuta ha

chiesto la riforma della sentenza impugnata nel senso di, in via principale,

respingere la petizione e accollare la tassa, le spese e le ripetibili di

conseguenza e, in via riconvenzionale, di accogliere parzialmente la domanda

riconvenzionale e condannare AP 1 a versarle fr. 61'458.- oltre interessi al 5%

dal 19 gennaio 2016, nonché rigettare in via definitiva l’opposizione

interposta al PE n. __________8 dell’UE di Mendrisio, limitatamente a tale

somma, con conseguente attribuzione delle relative tasse, spese e ripetibili,

il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di seconda sede;

che con sentenza 22

febbraio 2022 questa Camera ha respinto l’appello nei limiti della sua

ricevibilità e accolto parzialmente in l’appello incidentale, riformando, con

il dispositivo n. III, il giudizio di prima sede come segue:

Fatti

I. In via principale

1. La

petizione è respinta e di conseguenza l’opposizione interposta da AO 1 al PE n.

__________0 dell’Ufficio esecuzione di Locarno è mantenuta per l’importo di fr.

41'518.65.

2. La tassa

di giustizia di fr. 2'240.- e le spese giudiziarie della procedura di

conciliazione di fr. 1'000.- sono poste a carico dell’attrice, che dovrà alla

convenuta fr. 4'200.- a titolo di ripetibili.

Considerandi

II. In via

riconvenzionale

1.

In

parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, AP 1 è condannata a

versare a AO 1 l’importo residuo di fr. 41'773.20

(fr. 79'439.20 ./.

fr. 37'666.-).

§ L’opposizione

interposta da AP 1 al PE n. __________8 dell’UE di Mendrisio è rigettata in via

definitiva per tale importo.

2.

La tassa

di giustizia di fr. 13'760.- e le spese di fr. 1'500.- sono a carico della AO 1

in ragione di 8/10 e della AP 1 per i restanti 2/10, alla quale AO 1 dovrà

rifondere

fr. 10'000.- per ripetibili parziali.

III. invariato

che con domanda di interpretazione

e rettifica 15 luglio 2022 IS 1 ha segnalato che nel dispositivo in questione era

stato omesso di indicare, al punto n. III/II.1, gli interessi di mora sia

sull’importo di condanna che sul rigetto dell’opposizione;

che secondo l'art. 334 cpv. 1 prima frase CPC se un

dispositivo è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i

considerandi, il giudice, su richiesta di parte o d'ufficio, interpreta o

rettifica la decisione;

che se la rettifica concerne semplici errori di

scrittura o di calcolo il giudice può rinunciare a interpellare le parti (art.

334.

cpv. 2 seconda frase CPC);

che una rettifica mira a correggere in caso di svista

manifesta errori di redazione, di scrittura o di calcolo, ovvero inavvertenze

formali (non errori di apprezzamento) desumibili con evidenza dal testo della

decisione;

che nella fattispecie il dispositivo della sentenza 22

febbraio 2022 di questa Camera, inc. 12.2021.36, è chiaramente incompleto,

essendo stato, per lampante inavvertenza, omesso di associare agli importi

indicati i relativi interessi di mora a far tempo dalle date menzionate nella

sentenza di prime cure e non oggetto di contestazioni specifiche da parte

dell’attrice, così come chiesto in prima sede e in quella di appello e come

esposto nei considerandi;

che l’omissione è palese e va considerata come un

errore di scrittura, di modo che si giustifica di non interpellare la controparte;

che inoltre, la stessa “lacuna” è presente anche al

punto n. III/I.1 del dispositivo della decisione in disamina, e va colmata

d’ufficio;

che in virtù di quanto precede si impone la rettifica richiesta

dall’appellante;

che in esito al presente giudizio non si prelevano

spese, mentre non si pone

problema di ripetibili;

che la presente decisione può essere presa dalla

Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione dell’art. 48b

cpv. 1 lett. c cfr. 3 LOG.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1.

Il punto n. III del dispositivo della sentenza 22 febbraio 2022

della seconda Camera civile del Tribunale d’appello, inc. 12.2021.36, è

rettificato come segue, mentre i restanti punti rimangono invariati:

III. L’appello incidentale 11 maggio 2021 di AO 1 è

parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 1/5 febbraio 2021 del

Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna è così riformata:

I.

In via principale

1.

La petizione è respinta e

di conseguenza l’opposizione interposta da IS 1 al PE n. __________0

dell’Ufficio esecuzione di Locarno è mantenuta per l’importo di fr. 41'518.65

oltre interessi al 5% dall’11 dicembre 2015.

2.

La tassa di giustizia di

fr. 2'240.- e le spese giudiziarie della procedura di conciliazione di fr.

1'000.- sono poste a carico dell’attrice, che dovrà alla convenuta fr. 4'200.-

a titolo di ripetibili.

II.

In via riconvenzionale

1.

In parziale accoglimento

della domanda riconvenzionale, CO 1 è condannata a versare a IS 1 l’importo

residuo di fr. 41'773.20 (fr. 79'439.20 ./. fr. 37'666.-) oltre interessi al 5%

dal 19 gennaio 2016.

§ L’opposizione interposta da CO 1 al PE n. __________8

dell’UE di Mendrisio è rigettata in via definitiva per tale importo oltre

interessi al 5% dal 19 gennaio 2016.

2.

La tassa di giustizia di

fr. 13'760.- e le spese di fr. 1'500.- sono a carico della IS 1 in ragione di

8/10 e della CO 1 per i restanti 2/10, alla quale IS 1 dovrà rifondere fr.

10'000.- per ripetibili parziali.

III. invariato

2. Non

si riscuotono spese giudiziarie.

3. Notificazione:

- avv. ;

- avv. Bellinzona.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

vicepresidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).