12.2022.93
Appello - istanza di rettifica
19 luglio 2022Italiano7 min
I. In via principale
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.93
Lugano
19 luglio 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Stefani,
vicepresidente,
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.15 della
Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 17
maggio 2017 da
AP
1
patrocinata da PA 1
contro
AO
1
patrocinata dagli PA 2
richiamata la sentenza 22
febbraio 2022 di questa Camera, inc. 12.2021.36, che ha respinto l’appello 2
marzo 2021 di CO 1 e parzialmente accolto l’appello incidentale di IS 1 e di
conseguenza riformato la decisione finale 1/5 febbraio 2021 del Pretore;
statuendo ora sulla domanda di
rettifica 15 luglio 2022 dell’appellante;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con decisione 1/5
febbraio 2021 il Pretore, in parziale accoglimento
della petizione, ha condannato
la convenuta al pagamento all’attrice di fr. 38'766.-
oltre interessi al 5% dall’11 dicembre 2015 e rigettato in via definitiva per
tale importo l’opposizione al PE n. __________0 dell’UE di Locarno, caricando
la tassa di giustizia di fr. 2'240.- e le spese di fr. 245.- così come quelle
di fr. 3'000.- della procedura di conciliazione all’attrice per 1/20 e alla
convenuta per 19/20, e condannando quest’ultima al pagamento alla prima di fr.
3'600.- per ripetibili parziali, e in parziale accoglimento della domanda
riconvenzionale ha condannato l’attrice a versare alla convenuta fr. 79'439.20
oltre interessi al 5% dal 19 gennaio 2016, rigettando in proporzione
l’opposizione al PE n. __________8 dell’UE di Mendrisio, caricando la relativa
tassa di
fr. 13'760.- e le spese di fr. 1'500.- alla AO 1 per 7/10 e
ad AP 1 per 3/10 e riconoscendo a quest’ultima fr. 9'200.- per ripetibili
parziali;
che con
appello 2 marzo 2021, l’attrice
ha chiesto la riforma della sentenza nel senso di, in via principale,
accogliere integralmente la petizione e, in via riconvenzionale, respingere la
domanda riconvenzionale, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo
grado; mentre che con appello incidentale 11 maggio 2021 la convenuta ha
chiesto la riforma della sentenza impugnata nel senso di, in via principale,
respingere la petizione e accollare la tassa, le spese e le ripetibili di
conseguenza e, in via riconvenzionale, di accogliere parzialmente la domanda
riconvenzionale e condannare AP 1 a versarle fr. 61'458.- oltre interessi al 5%
dal 19 gennaio 2016, nonché rigettare in via definitiva l’opposizione
interposta al PE n. __________8 dell’UE di Mendrisio, limitatamente a tale
somma, con conseguente attribuzione delle relative tasse, spese e ripetibili,
il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di seconda sede;
che con sentenza 22
febbraio 2022 questa Camera ha respinto l’appello nei limiti della sua
ricevibilità e accolto parzialmente in l’appello incidentale, riformando, con
il dispositivo n. III, il giudizio di prima sede come segue:
Fatti
I. In via principale
1. La
petizione è respinta e di conseguenza l’opposizione interposta da AO 1 al PE n.
__________0 dell’Ufficio esecuzione di Locarno è mantenuta per l’importo di fr.
41'518.65.
2. La tassa
di giustizia di fr. 2'240.- e le spese giudiziarie della procedura di
conciliazione di fr. 1'000.- sono poste a carico dell’attrice, che dovrà alla
convenuta fr. 4'200.- a titolo di ripetibili.
Considerandi
II. In via
riconvenzionale
1.
In
parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, AP 1 è condannata a
versare a AO 1 l’importo residuo di fr. 41'773.20
(fr. 79'439.20 ./.
fr. 37'666.-).
§ L’opposizione
interposta da AP 1 al PE n. __________8 dell’UE di Mendrisio è rigettata in via
definitiva per tale importo.
2.
La tassa
di giustizia di fr. 13'760.- e le spese di fr. 1'500.- sono a carico della AO 1
in ragione di 8/10 e della AP 1 per i restanti 2/10, alla quale AO 1 dovrà
rifondere
fr. 10'000.- per ripetibili parziali.
III. invariato
che con domanda di interpretazione
e rettifica 15 luglio 2022 IS 1 ha segnalato che nel dispositivo in questione era
stato omesso di indicare, al punto n. III/II.1, gli interessi di mora sia
sull’importo di condanna che sul rigetto dell’opposizione;
che secondo l'art. 334 cpv. 1 prima frase CPC se un
dispositivo è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i
considerandi, il giudice, su richiesta di parte o d'ufficio, interpreta o
rettifica la decisione;
che se la rettifica concerne semplici errori di
scrittura o di calcolo il giudice può rinunciare a interpellare le parti (art.
334.
cpv. 2 seconda frase CPC);
che una rettifica mira a correggere in caso di svista
manifesta errori di redazione, di scrittura o di calcolo, ovvero inavvertenze
formali (non errori di apprezzamento) desumibili con evidenza dal testo della
decisione;
che nella fattispecie il dispositivo della sentenza 22
febbraio 2022 di questa Camera, inc. 12.2021.36, è chiaramente incompleto,
essendo stato, per lampante inavvertenza, omesso di associare agli importi
indicati i relativi interessi di mora a far tempo dalle date menzionate nella
sentenza di prime cure e non oggetto di contestazioni specifiche da parte
dell’attrice, così come chiesto in prima sede e in quella di appello e come
esposto nei considerandi;
che l’omissione è palese e va considerata come un
errore di scrittura, di modo che si giustifica di non interpellare la controparte;
che inoltre, la stessa “lacuna” è presente anche al
punto n. III/I.1 del dispositivo della decisione in disamina, e va colmata
d’ufficio;
che in virtù di quanto precede si impone la rettifica richiesta
dall’appellante;
che in esito al presente giudizio non si prelevano
spese, mentre non si pone
problema di ripetibili;
che la presente decisione può essere presa dalla
Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione dell’art. 48b
cpv. 1 lett. c cfr. 3 LOG.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1.
Il punto n. III del dispositivo della sentenza 22 febbraio 2022
della seconda Camera civile del Tribunale d’appello, inc. 12.2021.36, è
rettificato come segue, mentre i restanti punti rimangono invariati:
III. L’appello incidentale 11 maggio 2021 di AO 1 è
parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 1/5 febbraio 2021 del
Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna è così riformata:
I.
In via principale
1.
La petizione è respinta e
di conseguenza l’opposizione interposta da IS 1 al PE n. __________0
dell’Ufficio esecuzione di Locarno è mantenuta per l’importo di fr. 41'518.65
oltre interessi al 5% dall’11 dicembre 2015.
2.
La tassa di giustizia di
fr. 2'240.- e le spese giudiziarie della procedura di conciliazione di fr.
1'000.- sono poste a carico dell’attrice, che dovrà alla convenuta fr. 4'200.-
a titolo di ripetibili.
II.
In via riconvenzionale
1.
In parziale accoglimento
della domanda riconvenzionale, CO 1 è condannata a versare a IS 1 l’importo
residuo di fr. 41'773.20 (fr. 79'439.20 ./. fr. 37'666.-) oltre interessi al 5%
dal 19 gennaio 2016.
§ L’opposizione interposta da CO 1 al PE n. __________8
dell’UE di Mendrisio è rigettata in via definitiva per tale importo oltre
interessi al 5% dal 19 gennaio 2016.
2.
La tassa di giustizia di
fr. 13'760.- e le spese di fr. 1'500.- sono a carico della IS 1 in ragione di
8/10 e della CO 1 per i restanti 2/10, alla quale IS 1 dovrà rifondere fr.
10'000.- per ripetibili parziali.
III. invariato
2. Non
si riscuotono spese giudiziarie.
3. Notificazione:
- avv. ;
- avv. Bellinzona.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).